sezione I civile; sentenza 27 aprile 1999, n. 4205; Pres. Cantillo, Est. Reale, P.M. Maccarone(concl. parz. diff.); Gambi (Avv. Grasso) c. Saggia Civitelli e altri. Conferma App. Roma 1°febbraio 1996Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 5 (MAGGIO 1999), pp. 1425/1426-1427/1428Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193460 .
Accessed: 28/06/2014 13:09
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 91.213.220.103 on Sat, 28 Jun 2014 13:09:33 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
atto della «complessità dell'accertamento compiuto, avente ad
oggetto beni tra loro disomogenei, come appartamenti, locali
ad uso diverso e terreni».
Così decidendo, ci si pone nella linea tracciata da Cass. 23
settembre 1994, n. 7837 (Foro it., Rep. 1994, voce Consulente
tecnico, n. 39), che costituisce, per quanto consta, l'unico pre cedente di questa corte in materia. La sentenza è stata inesatta
mente massimata, nel senso che «in tema di liquidazione degli onorari ad un consulente tecnico di ufficio (nella specie, archi
tetto incaricato dal giudice dell'esecuzione della stima di un com
plesso immobiliare pignorato), la pluralità delle valutazioni a
lui affidate non esclude l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso, ma rileva soltanto ai fini della deter
minazione giudiziale del compenso medesimo, che la legge fissa
tra una misura minima ed una massima», ma dalla motivazione
risulta che invece è stata ritenuta legittima non già la liquidazio ne di un onorario calcolato sulla somma totale dei valori dei
beni stimati, bensì l'attribuzione di compensi distinti per ogni
cespite, salva l'unificazione delle unità immobiliari «per gruppi aventi analoghe caratteristiche, relativamente ai quali la valuta
zione presentava elementi di ripetitività». Accolto dunque per quanto di ragione il primo motivo di
ricorso, restano assorbiti il secondo e il terzo, con i quali il
geom. Coppi lamenta, rispettivamente, che non si è tenuto con
to della difficoltà dell'indagine compiuta e che la propria origi naria richiesta è stata ridimensionata «macroscopicamente» dal
giudice dell'esecuzione senza alcuna motivazione.
L'ordinanza impugnata viene pertanto cassata con rinvio, an
che per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, allo
stesso Tribunale di Prato, stante il carattere funzionale della
sua competenza (cfr., tra le più recenti, Cass. 23 marzo 1995,
n. 3381, id., Rep. 1995, voce Avvocato, n. 117, relativamente
al procedimento di liquidazione degli onorari dovuti agli avvo
cati, regolato dall'art. 29 1. 13 giugno 1942 n. 742, al quale rinvia l'art. 11 1. 8 luglio 1980 n. 319, che disciplina la materia
dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e
traduttori). Il giudice di rinvio si dovrà uniformare al seguente principio
di diritto: «all'esperto che abbia provveduto alla valutazione
di una pluralità di cose pignorate competono distinti onorari
per ognuno degli importi stimati, salva la necessità di riaccor
pare i beni artificiosamente frazionati o appartenenti a un com
plesso di unità uguali o simili, che abbiano richiesto operazioni
peritali puramente ripetitive».
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 27 aprile
1999, n. 4205; Pres. Cantillo, Est. Reale, P.M. Maccaro
ne (conci, parz. diff.); Gambi (Aw. Grasso) c. Saggia Civi
telli e altri. Conferma App. Roma 1 ° febbraio 1996.
Titoli di credito — Assegno bancario — Azione di regresso tra
obbligati di regresso — Prescrizione — Decorrenza del termi
ne (R.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, disposizioni sull'assegno
bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali del
l'istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, art. 45, 58, 75).
La prescrizione dell'azione di regresso dell'ultimo portatore non
preclude l'azione di ulteriore regresso tra gli obbligati al pa
gamento dell'assegno bancario (gli uni contro gli altri), essen
do soggetta ad un autonomo termine di prescrizione. (1)
(1) Appare ormai superato l'orientamento propugnato da Cass. 8 no
vembre 1974, n. 3430 (Foro it., 1975, I, 341) e poi avallato da qualche
pronuncia (v. Cass. 23 gennaio 1985, n. 275, id., 1985, I, 1360), secon
do cui, quando matura la prescrizione ex art. 75, 1° comma, 1. ass.,
si esaurisce l'efficacia dell'assegno come titolo di credito, sicché il pri
ll Foro Italiano — 1999.
Svolgimento del processo. — Con citazione notificata il 20
marzo 1987 Giuseppe Gambi proponeva opposizione avverso
il decreto emesso dal presidente del Tribunale di Roma con il
quale gli veniva ingiunto di pagare a Duilio Saggia Civitelli la
somma di lire 5.870.000, portata da un assegno di conto cor
rente non pagato e non protestato, rilasciatogli da Serenella Mo
raggi e girato al Saggia. Sosteneva che l'azione non poteva esse
re proposta perché il portatore non aveva fatto protestare il
titolo e non aveva chiesto il pagamento con la conseguenza che
ad esso girante era ormai preclusa la possibilità di agire contro
l'emittente. Sosteneva, altresì, che la somma era stata comun
que pagata dalla emittente Moraggi direttamente al Saggia, in
contanti o mediante consegna di merce.
Il tribunale accoglieva l'opposizione. Il Saggia Civitelli proponeva impugnazione deducendo che il
tribunale aveva erroneamente ritenuto insussistente la possibili tà di proporre l'azione causale sul presupposto che si era pre scritta l'azione a favore del girante.
Il Gambi resisteva.
Il giudizio veniva proseguito da Liliana Pesarini e da Fabio
e Massimo Saggia Civitelli eredi di Duilio Saggia Civitelli nelle more defunto.
Con sentenza pronunciata in data 1° febbraio 1996 la Corte
d'appello di Roma accoglieva l'impugnazione. Osservava che,
pur se prescritta l'azione di regresso ai sensi dell'art. 75, 1°
comma, 1. ass., non è preclusa al portatore l'azione causale ver
so il proprio obbligato il quale potrà egualmente agire in regres so contro gli ulteriori obbligati, a meno che non sia scaduto
il termine di sei mesi, decorrente «dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno» e non già dallo spirare del termine di pre
sentazione; che, pertanto, il girante, obbligato a pagare, non
vede prescritta la propria azione nei confronti dei precedenti
obbligati cartolari se non dopo il decorso di un semestre dal
mo capoverso dello stesso articolo, relativo alla prescrizione di ulteriore
regresso, non può più trovare applicazione. Com'è stato ribadito dal
l'odierna pronuncia, tale affermazione proverebbe troppo, perché fini
rebbe col conculcare anche il diritto all'azione causale contro il girante
dell'assegno bancario. D'altro canto, presupposto necessario per l'eser
cizio dell'azione di regresso è il possesso materiale del titolo di credito,
perché la posizione di legittimo portatore — coincidente con la titolari
tà del diritto di credito incorporato nel documento —, salvi i casi ecce
zionali di ammortamento o di rilascio di copia autentica da parte del
giudice penale che ha disposto il sequestro del titolo, può essere verifi
cata solo mediante l'esibizione dell'assegno (Cass. 3 ottobre 1990, n.
9778, id., Rep. 1990, voce Titoli di credito, n. 35; Trib. Temi 23 no
vembre 1994, id., Rep. 1995, voce cit., n. 79, e Rass. giur. umbra,
1995, 103). Le azioni di regresso fra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno
bancario, gli uni contro gli altri, sono soggette ognuna ad autonoma
decorrenza del termine di prescrizione. Per il portatore finale, la pre scrizione dell'azione di regresso comincia a decorrere dal giorno di sca
denza del termine di presentazione, che varia da un minimo di otto
ad un massimo di sessanta giorni, avuto riguardo alle località di emis
sione dell'assegno e presentazione del titolo presso la banca trattaria.
Mentre il termine di prescrizione dell'azione cambiaria intentata da un
obbligato di regresso contro i giranti di grado precedente non è deter
minabile a priori, perché non decorre da una data fissa, ma dal giorno del pagamento o da quello in cui sia stata esercitata contro di lui l'azio
ne di regresso (v. Cass. 9 giugno 1990, n. 5638, Foro it., 1992, I, 1540, con osservazioni di R. Caso; in dottrina, S. Pieri, L'assegno, in Giuris
prudenza sistematica di diritto civile e commerciale fondata da W. Bi
giavi, Torino, 1998, 2a ed., 363 ss.; G.U. Tedeschi, Assegno bancario,
assegno circolare e assegni speciali, voce del Digesto comm., Torino,
1987, I, 298). Se ne deduce che tale giorno può essere anche successivo
allo spirare del termine di sei mesi dalla presentazione per il pagamento
e, quindi, collocarsi dopo il maturarsi della prescrizione dell'azione car
tolare che compete al portatore finale (v. Cass. 13 maggio 1993, n.
5439, in motivazione, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 104, e Vita
not., 1994, 275). Spirato il termine di prescrizione dell'azione cartolare,
l'assegno bancario ha valore di promessa di pagamento, sicché i diritti
derivanti dal titolo non possono essere oggetto di trasferimento attra
verso la mera traditio (v. Trib. Milano 8 aprile 1991, Foro it., Rep.
1993, voce cit., n. 96, e Banca, borsa, ecc., 1993, II, 107). Non essendo
un'azione cambiaria, l'azione di rivalsa tra i coobbligati di pari grado
(art. 1298 c.c.) non è soggetta al regime di prescrizione previsto dal
l'art. 75 1. ass. (cfr. Pieri, op. cit., 365). Parimenti, non rientra nel
l'ambito di tale articolo l'azione causale, a cui si applica il termine
di prescrizione corrispondente alla natura del rapporto da cui trae fon
damento.
This content downloaded from 91.213.220.103 on Sat, 28 Jun 2014 13:09:33 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
1427 PARTE PRIMA 1428
l'avvenuto pagamento. Osservava, ancora, che, non risultava
provato l'asserito pagamento dell'importo direttamente dalla Mo
raggi al Saggia.
Propone ricorso per cassazione il Gambi.
La Pesarini e i Saggia Civitelli non hanno svolto attività di
fensiva.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo di ricorso,
denunziando violazione e falsa applicazione degli art. 45, 58
e 75 r.d. 1736/33 in relazione all'art. 360 c.p.c. il Gambi sostie
ne che, ai sensi del citato art. 58 1. ass. banc., il portatore gira
tario dell'assegno, per poter agire con l'azione causale contro
il proprio girante, deve mettere quest'ultimo in grado di eserci
tare, a sua volta, l'azione cartolare contro il proprio debitore;
che l'impossibilità, conseguente al lungo tempo trascorso, di poter esercitare l'azione di regresso contro la traente Moraggi, peral tro dichiarata fallita, precludeva al Saggia, giratario portatore
dell'assegno, l'esercizio dell'azione causale nei suoi confronti.
La censura non è fondata. Questa corte ha più volte afferma
to che la prescrizione dell'azione di regresso contro il girante non preclude le azioni di ulteriore regresso, proponibili tra i
diversi obbligati al pagamento del titolo (gli uni contro gli al
tri), soggette ad autonomo termine di prescrizione (Cass. 5439/93,
Foro it., Rep. 1994, voce Titoli di credito, n. 104; 5638/90,
id., 1992,1, 1540; 4183/74, id., Rep. 1974, voce cit., nn. 69-71,
73). A chiarimento del condivisibile principio enunciato è oppor
tuno premettere che l'assegno bancario, anche se privo di valo
re cartolare per prescrizione dell'azione cambiaria, deve essere
considerato come una promessa di pagamento ai sensi dell'art.
1988 c.c. Il portatore verso il proprio girante immediato o il
prenditore nei confronti del traente possono proporre azione
causale — con dispensa dell'onere della prova del rapporto fon
damentale (inversione dell'onere della prova) — per l'ammon
tare della somma indicata nel titolo.
Il comportamento negligente del portatore — che lascia pre scrivere l'azione cartolare e, per ottenere il pagamento, propone azione causale verso il proprio diretto girante — non pregiudica l'azione di quest'ultimo verso il traente o l'ulteriore girante per ché solo per detto portatore cessa l'efficacia di titolo di credito
dell'assegno. L'art. 75, 2° comma, 1. ass. banc, («le azioni di regresso tra
i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni
contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno o dal giorno in cui l'azio
ne di regresso è stata promossa contro di lui») chiaramente sta
bilisce che la prescrizione a danno del girante, convenuto con
l'azione causale, si verifica solo se egli lascia a sua volta tra
scorrere il termine semestrale che — come correttamente rileva
to dalla corte di merito — decorre dalla data di pagamento. La diversa tesi proposta dalla ricorrente e da questa corte
occasionalmente accolta (Cass. 3430/74, id., 1975,1, 341; 275/85,
id., 1985, I, 1360) non può essere condivisa per le ragioni che
seguono. L'art. 45, 1° comma, 1. ass. banc, prevede solo azioni di re
gresso per mancato pagamento. A differenza di quanto avviene
per la cambiale, per l'assegno non è prevista accettazione da
parte del trattario e non esiste, pertanto, alcun rapporto obbli
gatorio tra portatore e trattario che giustifichi l'azione diretta.
L'art. 75, 2° comma, 1. ass. banc, non indica una data fissa
di decorrenza della prescrizione delle azioni di regresso tra i
diversi obbligati — a differenza del corrispondente art. 94 1.
camb. (un anno dalla data del protesto o da quella della sca
denza. . .) — ma una data mobile, non determinata anticipata mente che, per evidenti ragioni di ordine logico, può essere suc
cessiva al maturarsi della prescrizione del portatore contro i gi ranti di cui al 1° comma della citata norma. La prescrizione dell'azione di regresso verso gli ulteriori giranti ha, pertanto, autonoma decorrenza per il generale principio che il girante, fino a quando non ha recuperato il titolo, non può esercitare
alcuna azione nei confronti del suo immediato girante. Il principio affermato da Cass. 3430/74, cit. («col decorso
di sei mesi dallo spirare del termine di presentazione dell'asse
gno, a norma dell'art. 75, 1° comma, 1. ass., si esaurisce l'effi
cacia dell'assegno come titolo di credito e, pertanto, non è più
proponibile l'azione cambiaria di ulteriore regresso del girante
Il Foro Italiano — 1999.
verso i giranti precedenti ed il traente») non è condivisibile an
che per il rilievo che l'applicazione del principio ivi enunciato,
come è stato correttamente rilevato in dottrina, si risolverebbe
nella soppressione dell'azione causale contro il girante dell'asse
gno bancario.
Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa appli cazione dell'art. 47 r.d. 1736/33, nonché difetto di motivazione
su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5,
c.p.c.), il ricorrente censura il rigetto dell'istanza di revoca del
decreto ingiuntivo, motivata dall'illegittimo comportamento del
Saggia che aveva omesso di avvertirlo, verbalmente o con lette
ra, del mancato pagamento dell'assegno. Il motivo di ricorso non è fondato.
L'art. 47 1. ass. banc, dispone (1° comma) che «il portatore deve dare avviso al proprio girante ed al traente del mancato
pagamento. . .» e che (ultimo comma) «chi non dà l'avviso nel
termine indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabi le della sua negligenza se abbia causato danni». Dalla lettura
della norma, che sottolinea la mancanza di decadenza dall'azio
ne di regresso, si desume che l'inosservanza di tale obbligo non
è deducibile nel caso in cui il portatore azioni il titolo come
semplice chirografo nei confronti del suo immediato girante
(Cass. 5439/93, cit.; 408/88, id., Rep. 1988, voce cit., n. 68). Peraltro, poiché a tale inosservanza la norma non ricollega al
tro effetto oltre a quello della responsabilità per danni, la do
glianza relativa alla «mancata revoca del decreto ingiuntivo»
è, anche sotto questo profilo, infondata.
Con il terzo motivo il ricorrente denunzia omessa motivazio
ne su un punto decisivo della controversia sostenendo che la
corte territoriale avrebbe trascurato importantissimi elementi di
prova quali l'esistenza di una prova scritta e la mancata rispo sta all'interrogatorio formale, relativi al pagamento dell'asse
gno al Saggia da parte della Moraggi. La censura non è fondata. La corte romana ha rilevato che
dalle prove accolte non è emerso a quale titolo la Moraggi aves
se versato al Saggia o addirittura a terzi alcune somme o avesse
effettuato consegna di merci; ha giudicato, inoltre, generiche le affermazioni dei testi e inattendibile la dichiarazione resa dal
figlio del Gambi. I giudici del gravame hanno puntualmente considerato i versamenti emersi dalla dedotta prova scritta ma
hanno giudicato non convincente la prova che detti pagamenti si riferissero al rapporto in esame, rapporto che, peraltro, inter
correva tra il Saggia e la Moraggi. Il giudice di merito, cui è
demandato il compito di verificare l'attendibilità delle prove, ha chiaramente esposto le ragioni del proprio convincimento
consentendo la ricostruzione ed il controllo di legalità del pro cedimento seguito. La censura proposta, con la quale il ricor
rente, in sostanza, chiede una diversa valutazione delle risultan
ze probatorie e quindi un inammissibile riesame del merito, de
ve essere rigettata. Deve essere respinto anche l'ultimo motivo di ricorso con il
quale il ricorrente censura la statuizione sulle spese processuali, dalla corte di merito poste correttamente a suo carico quale
pronuncia consequenziale e accessoria all'esito del giudizio.
This content downloaded from 91.213.220.103 on Sat, 28 Jun 2014 13:09:33 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions