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sezione I civile; sentenza 27 aprile 1999, n. 4205; Pres. Cantillo, Est. Reale, P.M. Maccarone...

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sezione I civile; sentenza 27 aprile 1999, n. 4205; Pres. Cantillo, Est. Reale, P.M. Maccarone (concl. parz. diff.); Gambi (Avv. Grasso) c. Saggia Civitelli e altri. Conferma App. Roma 1° febbraio 1996 Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 5 (MAGGIO 1999), pp. 1425/1426-1427/1428 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193460 . Accessed: 28/06/2014 13:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.103 on Sat, 28 Jun 2014 13:09:33 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 27 aprile 1999, n. 4205; Pres. Cantillo, Est. Reale, P.M. Maccarone(concl. parz. diff.); Gambi (Avv. Grasso) c. Saggia Civitelli e altri. Conferma App. Roma 1°febbraio 1996Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 5 (MAGGIO 1999), pp. 1425/1426-1427/1428Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193460 .

Accessed: 28/06/2014 13:09

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

atto della «complessità dell'accertamento compiuto, avente ad

oggetto beni tra loro disomogenei, come appartamenti, locali

ad uso diverso e terreni».

Così decidendo, ci si pone nella linea tracciata da Cass. 23

settembre 1994, n. 7837 (Foro it., Rep. 1994, voce Consulente

tecnico, n. 39), che costituisce, per quanto consta, l'unico pre cedente di questa corte in materia. La sentenza è stata inesatta

mente massimata, nel senso che «in tema di liquidazione degli onorari ad un consulente tecnico di ufficio (nella specie, archi

tetto incaricato dal giudice dell'esecuzione della stima di un com

plesso immobiliare pignorato), la pluralità delle valutazioni a

lui affidate non esclude l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso, ma rileva soltanto ai fini della deter

minazione giudiziale del compenso medesimo, che la legge fissa

tra una misura minima ed una massima», ma dalla motivazione

risulta che invece è stata ritenuta legittima non già la liquidazio ne di un onorario calcolato sulla somma totale dei valori dei

beni stimati, bensì l'attribuzione di compensi distinti per ogni

cespite, salva l'unificazione delle unità immobiliari «per gruppi aventi analoghe caratteristiche, relativamente ai quali la valuta

zione presentava elementi di ripetitività». Accolto dunque per quanto di ragione il primo motivo di

ricorso, restano assorbiti il secondo e il terzo, con i quali il

geom. Coppi lamenta, rispettivamente, che non si è tenuto con

to della difficoltà dell'indagine compiuta e che la propria origi naria richiesta è stata ridimensionata «macroscopicamente» dal

giudice dell'esecuzione senza alcuna motivazione.

L'ordinanza impugnata viene pertanto cassata con rinvio, an

che per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, allo

stesso Tribunale di Prato, stante il carattere funzionale della

sua competenza (cfr., tra le più recenti, Cass. 23 marzo 1995,

n. 3381, id., Rep. 1995, voce Avvocato, n. 117, relativamente

al procedimento di liquidazione degli onorari dovuti agli avvo

cati, regolato dall'art. 29 1. 13 giugno 1942 n. 742, al quale rinvia l'art. 11 1. 8 luglio 1980 n. 319, che disciplina la materia

dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e

traduttori). Il giudice di rinvio si dovrà uniformare al seguente principio

di diritto: «all'esperto che abbia provveduto alla valutazione

di una pluralità di cose pignorate competono distinti onorari

per ognuno degli importi stimati, salva la necessità di riaccor

pare i beni artificiosamente frazionati o appartenenti a un com

plesso di unità uguali o simili, che abbiano richiesto operazioni

peritali puramente ripetitive».

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 27 aprile

1999, n. 4205; Pres. Cantillo, Est. Reale, P.M. Maccaro

ne (conci, parz. diff.); Gambi (Aw. Grasso) c. Saggia Civi

telli e altri. Conferma App. Roma 1 ° febbraio 1996.

Titoli di credito — Assegno bancario — Azione di regresso tra

obbligati di regresso — Prescrizione — Decorrenza del termi

ne (R.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, disposizioni sull'assegno

bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali del

l'istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, art. 45, 58, 75).

La prescrizione dell'azione di regresso dell'ultimo portatore non

preclude l'azione di ulteriore regresso tra gli obbligati al pa

gamento dell'assegno bancario (gli uni contro gli altri), essen

do soggetta ad un autonomo termine di prescrizione. (1)

(1) Appare ormai superato l'orientamento propugnato da Cass. 8 no

vembre 1974, n. 3430 (Foro it., 1975, I, 341) e poi avallato da qualche

pronuncia (v. Cass. 23 gennaio 1985, n. 275, id., 1985, I, 1360), secon

do cui, quando matura la prescrizione ex art. 75, 1° comma, 1. ass.,

si esaurisce l'efficacia dell'assegno come titolo di credito, sicché il pri

ll Foro Italiano — 1999.

Svolgimento del processo. — Con citazione notificata il 20

marzo 1987 Giuseppe Gambi proponeva opposizione avverso

il decreto emesso dal presidente del Tribunale di Roma con il

quale gli veniva ingiunto di pagare a Duilio Saggia Civitelli la

somma di lire 5.870.000, portata da un assegno di conto cor

rente non pagato e non protestato, rilasciatogli da Serenella Mo

raggi e girato al Saggia. Sosteneva che l'azione non poteva esse

re proposta perché il portatore non aveva fatto protestare il

titolo e non aveva chiesto il pagamento con la conseguenza che

ad esso girante era ormai preclusa la possibilità di agire contro

l'emittente. Sosteneva, altresì, che la somma era stata comun

que pagata dalla emittente Moraggi direttamente al Saggia, in

contanti o mediante consegna di merce.

Il tribunale accoglieva l'opposizione. Il Saggia Civitelli proponeva impugnazione deducendo che il

tribunale aveva erroneamente ritenuto insussistente la possibili tà di proporre l'azione causale sul presupposto che si era pre scritta l'azione a favore del girante.

Il Gambi resisteva.

Il giudizio veniva proseguito da Liliana Pesarini e da Fabio

e Massimo Saggia Civitelli eredi di Duilio Saggia Civitelli nelle more defunto.

Con sentenza pronunciata in data 1° febbraio 1996 la Corte

d'appello di Roma accoglieva l'impugnazione. Osservava che,

pur se prescritta l'azione di regresso ai sensi dell'art. 75, 1°

comma, 1. ass., non è preclusa al portatore l'azione causale ver

so il proprio obbligato il quale potrà egualmente agire in regres so contro gli ulteriori obbligati, a meno che non sia scaduto

il termine di sei mesi, decorrente «dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno» e non già dallo spirare del termine di pre

sentazione; che, pertanto, il girante, obbligato a pagare, non

vede prescritta la propria azione nei confronti dei precedenti

obbligati cartolari se non dopo il decorso di un semestre dal

mo capoverso dello stesso articolo, relativo alla prescrizione di ulteriore

regresso, non può più trovare applicazione. Com'è stato ribadito dal

l'odierna pronuncia, tale affermazione proverebbe troppo, perché fini

rebbe col conculcare anche il diritto all'azione causale contro il girante

dell'assegno bancario. D'altro canto, presupposto necessario per l'eser

cizio dell'azione di regresso è il possesso materiale del titolo di credito,

perché la posizione di legittimo portatore — coincidente con la titolari

tà del diritto di credito incorporato nel documento —, salvi i casi ecce

zionali di ammortamento o di rilascio di copia autentica da parte del

giudice penale che ha disposto il sequestro del titolo, può essere verifi

cata solo mediante l'esibizione dell'assegno (Cass. 3 ottobre 1990, n.

9778, id., Rep. 1990, voce Titoli di credito, n. 35; Trib. Temi 23 no

vembre 1994, id., Rep. 1995, voce cit., n. 79, e Rass. giur. umbra,

1995, 103). Le azioni di regresso fra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno

bancario, gli uni contro gli altri, sono soggette ognuna ad autonoma

decorrenza del termine di prescrizione. Per il portatore finale, la pre scrizione dell'azione di regresso comincia a decorrere dal giorno di sca

denza del termine di presentazione, che varia da un minimo di otto

ad un massimo di sessanta giorni, avuto riguardo alle località di emis

sione dell'assegno e presentazione del titolo presso la banca trattaria.

Mentre il termine di prescrizione dell'azione cambiaria intentata da un

obbligato di regresso contro i giranti di grado precedente non è deter

minabile a priori, perché non decorre da una data fissa, ma dal giorno del pagamento o da quello in cui sia stata esercitata contro di lui l'azio

ne di regresso (v. Cass. 9 giugno 1990, n. 5638, Foro it., 1992, I, 1540, con osservazioni di R. Caso; in dottrina, S. Pieri, L'assegno, in Giuris

prudenza sistematica di diritto civile e commerciale fondata da W. Bi

giavi, Torino, 1998, 2a ed., 363 ss.; G.U. Tedeschi, Assegno bancario,

assegno circolare e assegni speciali, voce del Digesto comm., Torino,

1987, I, 298). Se ne deduce che tale giorno può essere anche successivo

allo spirare del termine di sei mesi dalla presentazione per il pagamento

e, quindi, collocarsi dopo il maturarsi della prescrizione dell'azione car

tolare che compete al portatore finale (v. Cass. 13 maggio 1993, n.

5439, in motivazione, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 104, e Vita

not., 1994, 275). Spirato il termine di prescrizione dell'azione cartolare,

l'assegno bancario ha valore di promessa di pagamento, sicché i diritti

derivanti dal titolo non possono essere oggetto di trasferimento attra

verso la mera traditio (v. Trib. Milano 8 aprile 1991, Foro it., Rep.

1993, voce cit., n. 96, e Banca, borsa, ecc., 1993, II, 107). Non essendo

un'azione cambiaria, l'azione di rivalsa tra i coobbligati di pari grado

(art. 1298 c.c.) non è soggetta al regime di prescrizione previsto dal

l'art. 75 1. ass. (cfr. Pieri, op. cit., 365). Parimenti, non rientra nel

l'ambito di tale articolo l'azione causale, a cui si applica il termine

di prescrizione corrispondente alla natura del rapporto da cui trae fon

damento.

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1427 PARTE PRIMA 1428

l'avvenuto pagamento. Osservava, ancora, che, non risultava

provato l'asserito pagamento dell'importo direttamente dalla Mo

raggi al Saggia.

Propone ricorso per cassazione il Gambi.

La Pesarini e i Saggia Civitelli non hanno svolto attività di

fensiva.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo di ricorso,

denunziando violazione e falsa applicazione degli art. 45, 58

e 75 r.d. 1736/33 in relazione all'art. 360 c.p.c. il Gambi sostie

ne che, ai sensi del citato art. 58 1. ass. banc., il portatore gira

tario dell'assegno, per poter agire con l'azione causale contro

il proprio girante, deve mettere quest'ultimo in grado di eserci

tare, a sua volta, l'azione cartolare contro il proprio debitore;

che l'impossibilità, conseguente al lungo tempo trascorso, di poter esercitare l'azione di regresso contro la traente Moraggi, peral tro dichiarata fallita, precludeva al Saggia, giratario portatore

dell'assegno, l'esercizio dell'azione causale nei suoi confronti.

La censura non è fondata. Questa corte ha più volte afferma

to che la prescrizione dell'azione di regresso contro il girante non preclude le azioni di ulteriore regresso, proponibili tra i

diversi obbligati al pagamento del titolo (gli uni contro gli al

tri), soggette ad autonomo termine di prescrizione (Cass. 5439/93,

Foro it., Rep. 1994, voce Titoli di credito, n. 104; 5638/90,

id., 1992,1, 1540; 4183/74, id., Rep. 1974, voce cit., nn. 69-71,

73). A chiarimento del condivisibile principio enunciato è oppor

tuno premettere che l'assegno bancario, anche se privo di valo

re cartolare per prescrizione dell'azione cambiaria, deve essere

considerato come una promessa di pagamento ai sensi dell'art.

1988 c.c. Il portatore verso il proprio girante immediato o il

prenditore nei confronti del traente possono proporre azione

causale — con dispensa dell'onere della prova del rapporto fon

damentale (inversione dell'onere della prova) — per l'ammon

tare della somma indicata nel titolo.

Il comportamento negligente del portatore — che lascia pre scrivere l'azione cartolare e, per ottenere il pagamento, propone azione causale verso il proprio diretto girante — non pregiudica l'azione di quest'ultimo verso il traente o l'ulteriore girante per ché solo per detto portatore cessa l'efficacia di titolo di credito

dell'assegno. L'art. 75, 2° comma, 1. ass. banc, («le azioni di regresso tra

i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni

contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno o dal giorno in cui l'azio

ne di regresso è stata promossa contro di lui») chiaramente sta

bilisce che la prescrizione a danno del girante, convenuto con

l'azione causale, si verifica solo se egli lascia a sua volta tra

scorrere il termine semestrale che — come correttamente rileva

to dalla corte di merito — decorre dalla data di pagamento. La diversa tesi proposta dalla ricorrente e da questa corte

occasionalmente accolta (Cass. 3430/74, id., 1975,1, 341; 275/85,

id., 1985, I, 1360) non può essere condivisa per le ragioni che

seguono. L'art. 45, 1° comma, 1. ass. banc, prevede solo azioni di re

gresso per mancato pagamento. A differenza di quanto avviene

per la cambiale, per l'assegno non è prevista accettazione da

parte del trattario e non esiste, pertanto, alcun rapporto obbli

gatorio tra portatore e trattario che giustifichi l'azione diretta.

L'art. 75, 2° comma, 1. ass. banc, non indica una data fissa

di decorrenza della prescrizione delle azioni di regresso tra i

diversi obbligati — a differenza del corrispondente art. 94 1.

camb. (un anno dalla data del protesto o da quella della sca

denza. . .) — ma una data mobile, non determinata anticipata mente che, per evidenti ragioni di ordine logico, può essere suc

cessiva al maturarsi della prescrizione del portatore contro i gi ranti di cui al 1° comma della citata norma. La prescrizione dell'azione di regresso verso gli ulteriori giranti ha, pertanto, autonoma decorrenza per il generale principio che il girante, fino a quando non ha recuperato il titolo, non può esercitare

alcuna azione nei confronti del suo immediato girante. Il principio affermato da Cass. 3430/74, cit. («col decorso

di sei mesi dallo spirare del termine di presentazione dell'asse

gno, a norma dell'art. 75, 1° comma, 1. ass., si esaurisce l'effi

cacia dell'assegno come titolo di credito e, pertanto, non è più

proponibile l'azione cambiaria di ulteriore regresso del girante

Il Foro Italiano — 1999.

verso i giranti precedenti ed il traente») non è condivisibile an

che per il rilievo che l'applicazione del principio ivi enunciato,

come è stato correttamente rilevato in dottrina, si risolverebbe

nella soppressione dell'azione causale contro il girante dell'asse

gno bancario.

Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa appli cazione dell'art. 47 r.d. 1736/33, nonché difetto di motivazione

su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5,

c.p.c.), il ricorrente censura il rigetto dell'istanza di revoca del

decreto ingiuntivo, motivata dall'illegittimo comportamento del

Saggia che aveva omesso di avvertirlo, verbalmente o con lette

ra, del mancato pagamento dell'assegno. Il motivo di ricorso non è fondato.

L'art. 47 1. ass. banc, dispone (1° comma) che «il portatore deve dare avviso al proprio girante ed al traente del mancato

pagamento. . .» e che (ultimo comma) «chi non dà l'avviso nel

termine indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabi le della sua negligenza se abbia causato danni». Dalla lettura

della norma, che sottolinea la mancanza di decadenza dall'azio

ne di regresso, si desume che l'inosservanza di tale obbligo non

è deducibile nel caso in cui il portatore azioni il titolo come

semplice chirografo nei confronti del suo immediato girante

(Cass. 5439/93, cit.; 408/88, id., Rep. 1988, voce cit., n. 68). Peraltro, poiché a tale inosservanza la norma non ricollega al

tro effetto oltre a quello della responsabilità per danni, la do

glianza relativa alla «mancata revoca del decreto ingiuntivo»

è, anche sotto questo profilo, infondata.

Con il terzo motivo il ricorrente denunzia omessa motivazio

ne su un punto decisivo della controversia sostenendo che la

corte territoriale avrebbe trascurato importantissimi elementi di

prova quali l'esistenza di una prova scritta e la mancata rispo sta all'interrogatorio formale, relativi al pagamento dell'asse

gno al Saggia da parte della Moraggi. La censura non è fondata. La corte romana ha rilevato che

dalle prove accolte non è emerso a quale titolo la Moraggi aves

se versato al Saggia o addirittura a terzi alcune somme o avesse

effettuato consegna di merci; ha giudicato, inoltre, generiche le affermazioni dei testi e inattendibile la dichiarazione resa dal

figlio del Gambi. I giudici del gravame hanno puntualmente considerato i versamenti emersi dalla dedotta prova scritta ma

hanno giudicato non convincente la prova che detti pagamenti si riferissero al rapporto in esame, rapporto che, peraltro, inter

correva tra il Saggia e la Moraggi. Il giudice di merito, cui è

demandato il compito di verificare l'attendibilità delle prove, ha chiaramente esposto le ragioni del proprio convincimento

consentendo la ricostruzione ed il controllo di legalità del pro cedimento seguito. La censura proposta, con la quale il ricor

rente, in sostanza, chiede una diversa valutazione delle risultan

ze probatorie e quindi un inammissibile riesame del merito, de

ve essere rigettata. Deve essere respinto anche l'ultimo motivo di ricorso con il

quale il ricorrente censura la statuizione sulle spese processuali, dalla corte di merito poste correttamente a suo carico quale

pronuncia consequenziale e accessoria all'esito del giudizio.

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