sezione I civile; sentenza 28 aprile 1997, n. 3656, Pres. Vessia, Est. Vitrone, P.M. Palmieri(concl. conf.); Sala Ronchi, Bottazzi (Avv. Mastrangeli, Ati Trudi) c. Soc. Sicap (Avv. Berselli).Regolamento necessario di competenzaSource: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 1 (GENNAIO 1998), pp. 209/210-211/212Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192226 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
l'art. 343, 2° comma, c.p.c. per il caso in cui l'esigenza di im
pugnare derivi dalla impugnazione di una parte non appellante. Secondo i ricorrenti l'art. 343, 2° comma, c.p.c. deve trovar
applicazione in riferimento a qualunque fatto sopravveniente in relazione al quale si profili l'esigenza di tutela dei diritti sog
gettivi. Anche questo secondo capo deve essere respinto. Invero, an
che se si ammettesse che l'indicazione del 2° comma dell'art.
343 c.p.c. non fosse tassativa, alla ipotesi di «interesse a pro
porre appello incidentale sorto dalla impugnazione proposta da
altra parte che non sia l'appellante principale» si potrebbero affiancare solo fattispecie analoghe. Cioè situazioni in cui l'in
teresse ad impugnare nasce da un evento sopravvenuto. Nel caso di specie l'interesse delle parti private a sostenere
che il valore del bene era superiore a quanto liquidato dal tribu
nale sussisteva fin dal momento del deposito della sentenza di
primo grado; con il deposito della relazione di consulenza tecni
ca di secondo grado non è sorto affatto l'interesse all'impugna
zione, ma semplicemente sono stati evidenziati degli argomenti che avrebbero potuto essere addotti per sostenere l'impugnazio
ne; argomenti che la parte avrebbe avuto fin dal primo momen
to interesse a dedurre con motivi di appello, senza attendere
il deposito di detta relazione.
La situazione in sostanza non è diversa rispetto a quella che
si realizza ove la giurisprudenza della Cassazione muti indirizzo
e quindi si accrescano le possibilità che una determinata tesi
giuridica sia accolta in sede giudiziaria. Nessuno potrebbe però sostenere che un nuovo filone giurisprudenziale è un «evento
nuovo» che legittima alla impugnazione tardiva.
Con il terzo capo dell'unico motivo di ricorso i sig. Orefice
sostengono che la legislazione in vigore, ove impedisca di tener
conto delle «sopravvivenze istruttorie», sarebbe in contrasto con
gli art. 3 e 24, 2° comma, Cost.
Anche questa tesi è però infondata proprio per le ragioni te
sté esposte confutando il secondo capo del ricorso. Il 2° comma
dell'art. 343 c.p.c. prende in considerazione un'ipotesi in cui
l'interesse a ricorrere — prima inesistente — nasce da un evento
sopravvenuto (l'impugnazione della parte); nel caso di «soprav venienze istruttorie», invece, non nasce affatto l'interesse giuri dico alla impugnazione, nasce soltanto una maggiore speranza di successo di un'eventuale impugnazione. Perciò la disparità di trattamento fra due situazioni tanto diverse non lede l'art.
3 Cost.
Né la limitazione alla possibilità di impugnare contrasta con
l'art. 24 Cost. Infatti al soggetto parzialmente soccombente nel
giudizio di merito sono offerte la possibilità di proporre impu
gnazione in via principale ed in via incidentale. Egli, dunque, ha ampia facoltà di difendere in giudizio le sue ragioni. Ove
ritenga di non muovere alcuna censura alla sentenza di primo
grado, non può lamentare una violazione dell'art. 24 Cost, per il fatto che non gli è ulteriormente consentito di impugnare quan do sopravvenga una circostanza che accrescerebbe le possibilità che la sua impugnazione, se fosse stata proposta, venisse accolta.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione i civile; sentenza 28 aprile 1997, n. 3656, Pres. Vessia, Est. Vitrone, P.M. Palmieri
(conci, conf.); Sala Ronchi, Bottazzi (Aw. Mastrangeli, Ati
Trudi) c. Soc. Sicap (Aw. Berselli). Regolamento necessa
rio di competenza.
Competenza civile — Ordinanza di sospensione per pendenza
di giudizio penale — Regolamento necessario — Ammissibili
tà (Cod. proc. civ., art. 42, 295). Giudizio (rapporto tra il giudizio civile o amministrativo e il
penale) e pregiudizialità penale — Sospensione del processo
civile — Nuovo codice di procedura penale — Disciplina —
Il Foro Italiano — 1998.
Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 295; cod. proc. pen., art.
75, 654).
Il regolamento necessario di competenza è ammissibile avverso
l'ordinanza che dichiara la sospensione del processo civile per
pendenza del processo penale ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (1)
(1) Hanno ritenuto ammissibile il regolamento di competenza propo sto avverso l'ordinanza di sospensione del processo civile per pendenza di un processo penale, Cass. 13 maggio 1997, n. 4179, e 7 maggio 1997, n. 3992, Foro it., 1997, 1, 1757, nonché Cass. 1° ottobre 1996, n. 8595, ibid., 1107.
In dottrina, si dubita della estensione del regolamento di competenza a provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo civile per motivi differenti rispetto alla relazione di pregiudizialità fra rapporti giuridici (art. 295 c.p.c.) e, pertanto, all'ordinanza che dispone la so
spensione per pendenza di un processo penale ex art. 75 c.p.p. Va pe raltro precisato che nel caso affrontato da Cass. 3656/97 e dalle altre decisioni suindicate, il giudice di merito aveva dichiarato la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Al riguardo va detto che la lettera della legge appare chiara nel pre vedere il regolamento di competenza espressamente avverso i soli prov vedimenti che dichiarano la sospensione ex art. 295 c.p.c. e non anche avverso i provvedimenti che dispongono la sospensione per le altre nu merose ipotesi che pure continuano ad essere contemplate nel codice di rito, in altri codici (pensiamo per tutte alle due ipotesi di sospensione previste nell'art. 75, 3° comma, c.p.p.) e in leggi speciali. La circostan za che il controllo del provvedimento di sospensione sia previsto nel l'art. 42 e non nell'art. 295 non sembra, peraltro, sufficiente per affer mare che la norma in esame possa applicarsi, in virtù di un'interpreta zione estensiva od analogica, a tutti i provvedimenti che dichiarano la
sospensione, indipendentemente dalla causa; la lettera della legge non lascia spazi di manovra all'interprete: «provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 (v. in tal senso, fra
gli altri, Attardi, Le nuove disposizioni sul processo civile, Padova,
1991, 48; Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Tori
no, 1991, 46; Verde, in Verde-Di Nanni, Codice di procedura civile,
Torino, 1993, 46; Acone, in Vaccarella-Verde, Codice di procedura civile commentato, Torino, 1996, I, 393; Santulli-Acone, Competen za. II. Diritto processuale civile, voce dell'Enciclopedia giuridica Trec
cani, Roma, 1995, 7; Monteleone, Diritto processuale civile, Padova,
1994, I, 110; Sassani, in Consolo-Luiso-Sassani, Commentario alla ri
forma del processo civile, Milano, 1996, 55; Trisorio Liuzzi, in Tarzia
Cipriani, Provvedimenti urgenti per il processo civile, Padova, rist. 1993, 48 s.).
Tuttavia, la limitazione contenuta nell'art. 42 suscita gravi dubbi di
legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dal momento che «è la sospensione quale istituto e non solo quella di cui all'art. 295 ad incidere sul diritto di azione, limitandola fortemente» (Trisorio Liuzzi, cit-, 49). Dubbi che si accrescono se si considera che il nuovo codice di procedura penale prevede l'illimitata possibilità di impugnare con ricorso per cassazione il provvedimento di sospensione (art. 3, 2°
comma), per qualsiasi causa disposta «in considerazione del fatto che
l'impugnazione non può, in tale ipotesi, avere un sottinteso dilatorio, ma si pone semmai come strumento di potenziale accelerazione dell'in
tero iter processuale» (Relazione al progetto preliminare, in Le leggi, 1988, 2360). In dottrina v., altresì, nello stesso senso Proto Pisani, La nuova disciplina, cit., 46; Verde, in Verde-Di Nanni, Codice di proce dura civile, cit., 46; Acone, in Vaccarella-Verde, Codice, cit., 393; Balena, La riforma del processo di cognizione, Napoli, 1994, 88; Gian
cotti, in Chiarloni, Le riforme del processo civile, Bologna, 1994, 73. In dottrina, Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, Mila
no, 1995, 354, ammette il regolamento di competenza nei confronti di
provvedimenti «che dispongono la sospensione necessaria ... a cagio ne della pendenza di un processo penale (nel sistema del codice di pro cedura penale del 1988, ciò vale ormai solo nelle due ipotesi previste nel suo art. 75)».
A proposito del regolamento di competenza va ricordato che secondo Cass. 13 maggio 1997, n. 4179, Foro it., 1997, I, 1758, l'istanza di
regolamento può essere validamente sottoscritta dal procuratore in base
alla procura ad litem conferita per il giudizio di merito, non occorrendo
una procura speciale o l'abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte
di cassazione ed essendo la procura rilasciata per il giudizio di merito
normalmente comprensiva ope legis della potestà di proporre istanza
di regolamento di competenza (negli stessi termini, Cass. 25 marzo 1995, n. 3538, id., Rep. 1995, voce Competenza civile, n. 180; 22 maggio 1990, n. 4626, id., Rep. 1990, voce cit., n. 171; 6 giugno 1989, n. 2725,
id., Rep. 1989, voce cit., n. 134; 28 giugno 1986, n. 4319, id., Rep.
1986, voce cit., n. 153; 29 giugno 1984, n. 3860, id., Rep. 1985, voce
cit., n. 165, e Giur. it., 1985, I, 1, 1416; 5 giugno 1984, n. 3404, Foro
it., Rep. 1984, voce cit., n. 167; 14 gennaio 1984, n. 308, ibid., n.
166; 25 luglio 1977, n. 3307, id., Rep. 1977, voce cit., n. 202; 2 dicem
bre 1974, n. 3920, id., Rep. 1974, voce cit., n. 228). Peraltro, precisa Cass. 27 aprile 1984, n. 2637, id., Rep. 1984, voce cit., n. 169, che
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PARTE PRIMA
La sospensione necessaria del processo civile per la pendenza di processo penale è consentita solo ove si verifichino le ipo tesi espressamente considerate dall'art. 75 c.p.p., e sempreché la definizione del giudizio penale costituisca l'antecedente
logico-giuridico della questione sottoposta all'esame del giu dice civile (nella specie, la corte ha cassato l'ordinanza di so
spensione, escludendo fra l'altro l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio penale per truffa e il giudizio civile per il risarcimento dei danni, in quanto i fatti oggetto dell'accertamento da parte del giudice penale sono gli stessi
oggetto di esame da parte del giudice civile). (2)
Motivi della decisione. — (Omissis). Il ricorso appare merite
vole di accoglimento poiché, come opportunamente posto in ri
«il ricorso per regolamento di competenza, ove non sia sottoscritto dal
procuratore che ha rappresentato la parte nel giudizio di merito per il quale non si richiede il requisito dell'iscrizione nell'albo speciale del
patrocinio in Cassazione, esige la sottoscrizione, a pena di inammissibi
lità, da parte di un avvocato iscritto in tale albo, munito di procura speciale».
In dottrina, v. per tutti e da ultimo Santulli-Acone, Competenza. II. Diritto processuale civile, cit., aggiornamento IV, Roma, 1995, 12, nonché Buongiorno, Il regolamento di competenza, Milano, 1970, 232.
(2) Sui rapporti fra processo civile e processo penale, v., da ultimo, Cass. 13 maggio 1997, n. 4179; 7 maggio 1997, n. 3992, e 27 febbraio
1996, n. 1501, Foro it., 1997, I, 1758, con nota di Trisorio Liuzzi, Sulla abrogazione della sospensione del processo per «pregiudizialità» penale.
È importante porre in evidenza che Cass. 13 maggio 1997, n. 4197, cit., ha altresì affermato che «la sospensione "necessaria" del processo civile ricorre unicamente nelle ipotesi di pregiudizialità in senso "tecnico
giuridico" . . . ovvero nei casi in cui la stessa legge prevede che il giudi cato di una causa (pregiudiziale) esplichi efficacia nell'altra (pregiudica ta). Da ciò consegue che non può ritenersi più consentita dalla legge la sospensione del processo civile per ragioni di mera opportunità (qua le espressione dell'esercizio di un potere «discrezionale» del giudice: so
spensione c.d. «facoltativa»): la previsione di un controllo immediato di legittimità del provvedimento di sospensione, adottato ai sensi del l'art. 295 c.p.c., implica, infatti, la sussistenza in concreto di condizioni
previste dalla legge, sia questa rappresentata dallo stesso art. 295, ovve ro da altra disposizione legislativa; ed esclude, specularmente, che il fondamento del potere di sospensione possa rinvenirsi (anche) in una definitiva e, per ciò, insindacabile, "discrezionalità" del giudice».
In tale decisione la Corte suprema, finalmente, riconosce per la pri ma volta che non può essere ammessa una sospensione facoltativa del
processo civile per ragioni di mera opportunità, quale espressione del l'esercizio di un potere «discrezionale» del giudice. Va, comunque, ri cordato che ancora nella sentenza 7 maggio 1997, n. 3992, cit., di qual che giorno prima, la Cassazione ammette tale sospensione facoltativa, rimessa alla discrezionalità del giudice (per ulteriori precedenti, v. la nota redazionale a Cass. 30 maggio 1996, n. 5002, ibid., 1108).
La dottrina ha sempre criticato la tesi della Cassazione (v. Andrioli, Diritto processuale civile, Napoli, 1979, I, 966; Satta, Commentario al codice di procedura civile, Milano, 1960, II, 1, 389 s.; Libbman, Manuale di diritto processuale civile4, Milano, 1981, II, 190, nota 3; Montesano, La sospensione per dipendenza di cause civili e l'efficacia dell'accertamento contenuto nella sentenza, in Riv. dir. proc., 1983, 387, note 9 e 14; Proto Pisani, Sulla sospensione necessaria del proces so civile, in Foro it., 1969, 1, 2517; Cipriani, Le sospensioni del proces so civile per pregiudizialità, in Riv. dir. proc., 1984, 279, nota 10; Id., Sospensione del processo, voce dt\VEnciclopedìa giuridica Treccani, Ro ma, 1993, XXX, 2 s.; Menchini, Sospensione del processo civile di
cognizione, voce dell 'Enciclopedia del diritto, Milano, 1990, XLIII, no ta 6; Trisorio Liuzzi, La sospensione del processo civile di cognizione, Bari, 1987, 484, nota 129; Id., Sospensione necessaria del processo e
regolamento di competenza, in Foro it., 1997, I, 1111), in quanto la
sospensione, deterninando una frattura nello svolgimento del processo e procrastinandone nel tempo la definizione, è un istituto eccezionale nel nostro ordinamento, con la conseguenza che non è possibile dare
vita, in via di interpretazione analogica, ad ipotesi sospensive al di fuori di quelle espressamente previste dalla legge, le quali devono ritenersi eccezionali e tipiche (dottrina assolutamente pacifica: Andrioli, Dirit to, cit., I, 966; Satta, Commentario, cit., II, 1, 389 s.; Liebman, Ma nuale, cit., II, 190; Proto Pisani, Sulla sospensione necessaria, cit., 2517; Cipriani, Sospensione del processo, cit., 2 s.; Furno, La sospen sione del processo esecutivo, Milano, 1956; Calvosa, Sospensione del
processo civile (di cognizione), voce del Novissimo digesto, Torino, 1962, VIII, 954; Trisorio Liuzzi, La sospensione del processo civile, cit., 112. In giurisprudenza, v., sia pure a proposito della sospensione per ricusazione del giudice, Cass. 23 febbraio 1981, n. 1093, Foro it., 1981, I, 1986, con osservazioni di Trisorio Liuzzi). [G. Trisorio Liuzzi]
li Foro Italiano — 1998.
lievo dal pubblico ministero sulla base della giurisprudenza di
questa corte (Cass. 11 aprile 1994, n. 3354, Foro it., Rep. 1994, voce Procedimento civile, n. 179; 19 ottobre 1994, n. 8528, ibid., n. 176; 23 giugno 1995, n. 7145, id., Rep. 1995, voce cit., n. 285; 27 febbraio 1996, n. 1501, id., 1997, I, 1758) la mancata riproduzione del nuovo codice di procedura penale della dispo sizione contenuta nel previgente art. 3 (richiamato nel vecchio
testo dell'art. 295 c.p.c.) esclude ogni possibilità di sospensione necessaria del processo civile per la pendenza di un processo
penale, ove non si verifichino le ipotesi espressamente conside
rate dall'art. 75 c.p.p., e sempreché la definizione della causa
civile non dipenda da quella del giudizio penale, il quale deve
atteggiarsi come indefettibile antecedente logico-giuridico della
questione sottoposta all'esame del giudice civile.
Nessuna di queste condizioni risulta nella specie soddisfatta
poiché non solo l'azione civile non è stata trasferita nel proces so penale né è iniziata quando non era più ammessa la costitu
zione di parte civile, ma neppure è ravvisabile alcun rapporto di pregiudizialità necessaria tra il giudizio penale per truffa in
corso a carico del Sala Ronchi e l'azione risarcitoria contro di
lui proposta in sede civile, dal momento che i fatti che formano
oggetto di accertamento da parte del giudice penale sono gli stessi che sono stati sottoposti all'esame del giudice civile, e
non ne costituiscono perciò antecedente logico. Né vale invocare il disposto dell'art. 211 disp. att. c.p.c. men
zionato nel dispositivo del provvedimento impugnato, poiché — indipendentemente dalla soluzione della questione relativa
alla portata di detta norma, se cioè essa richiami tra le disposi zioni di legge che prevedono la sospensione necessaria del pro cesso anche l'art. 295 c.p.c. — essa limita la sospensione neces
saria del processo civile o amministrativo ai soli casi in cui la
sentenza penale, resa a conclusione di un giudizio per il quale sia già stata esercitata l'azione penale, abbia efficacia di giudi cato nell'altro processo, e ciò si verifica, a norma dell'art. 654
c.p.p. solo nei confronti dell'imputato, della parte civile e del
responsabile civile che si siano costituiti o siano intervenuti nel
processo penale, e cioè solo quando il giudizio penale si sia
svolto con la partecipazione delle medesime parti tra le quali si svolge il giudizio civile o amministrativo, in armonia con la
sentenza della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 28 c.p.p. del 1931 (sent. 22 marzo 1971, n. 55, id.,
1971, I, 824). Nella specie l'appellante Bottazzi Paolina è del
tutto estranea al giudizio penale promosso contro il solo Sala
Ronchi, mentre la s.r.l. Sicap ne è stata estromessa. In conclusione, mancando ogni pregiudizialità necessaria in
senso logico-giuridico tra il giudizio penale contro il ricorrente e quello civile pendente fra le parti, e tenuto conto del fatto
che la sentenza penale in nessun caso potrebbe essere vincolata con forza di giudicato in detto giudizio, il ricorso contro l'ordi nanza di sospensione merita accoglimento.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 10 dicem bre 1996, n. 10970; Pres. Sensale, Est. Marziale, P.M. Se pe (conci, conf.); Soc. Orvea (Aw. Pottino, Galgano, Gio
vannini) c. Soc. Vinifin, Soc. Fragima (Aw. Casavola, Giam
marco) e Bertoldi. Conferma App. Trento 21 febbraio 1994.
Società — Società per azioni — Trasferimento di titoli azionari — Clausola statutaria limitativa — Divieto di vendita a non soci — Nullità (Cod. civ., art. 2355; 1. 4 giugno 1985 n. 281, disposizioni sull'ordinamento della commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni
esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive Cee
79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mo biliari e disposizioni per la tutela del risparmio, art. 22).
Società — Società di capitali — Atto costitutivo e statuto —
Riqualificazione del tipo di società — Inammissibilità (Cod. civ., art. 1362).
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