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sezione I civile; sentenza 28 novembre 1998, n. 12098; Pres. Baldassarre, Est. Salmè, P.M. Nardi...

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sezione I civile; sentenza 28 novembre 1998, n. 12098; Pres. Baldassarre, Est. Salmè, P.M. Nardi (concl. conf.); Banca Monte dei Paschi di Siena (Avv. Scognamiglio, Bracciale) c. De Liberato; De Liberato (Avv. Angeloni) c. Banca Monte dei Paschi di Siena. Conferma App. Roma 26 settembre 1995 Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 6 (GIUGNO 1999), pp. 1945/1946-1953/1954 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193732 . Accessed: 28/06/2014 14:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.77 on Sat, 28 Jun 2014 14:09:17 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 28 novembre 1998, n. 12098; Pres. Baldassarre, Est. Salmè, P.M. Nardi(concl. conf.); Banca Monte dei Paschi di Siena (Avv. Scognamiglio, Bracciale) c. De Liberato; DeLiberato (Avv. Angeloni) c. Banca Monte dei Paschi di Siena. Conferma App. Roma 26settembre 1995Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 6 (GIUGNO 1999), pp. 1945/1946-1953/1954Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193732 .

Accessed: 28/06/2014 14:09

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

male; e solo lo stato di fatto e non l'obbligo di vigilanza può assumere rilievo nella fattispecie. Questo orientamento dottri

nale è stato fatto proprio, quanto alla responsabilità di cose

in custodia, dalle sezioni unite di questa corte (Cass. 11 novem

bre 1991, n. 12019, id., 1993, I, 922), nonché ultimamente da

Cass. 20 maggio 1998, n. 5031 (id., 1998, I, 2875). Detto orientamento va adottato anche in tema di danno ca

gionato da animale (art. 2052 c.c.), attesa l'identicità della for

mula esimente («salvo che provi il fortuito»). Infatti il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficien

te per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto (pro

prietà o uso) tra il responsabile e l'animale che ha dato luogo all'evento lesivo. Sempre dalla lettera dell'art. 2052, emerge che

il danno è cagionato non da un comportamento (per quanto

omissivo) del responsabile, ma dall'animale, per cui detto com

portamento è irrilevante.

Responsabile del danno cagionato dall'animale è cioè colui

che essenzialmente ha la proprietà o l'uso dell'animale, ma il

termine non presuppone né implica uno specifico obbligo di

custodire o di vigilare la cosa, e quindi non rileva la violazione

di detto obbligo. Ciò è tanto più rilevante se si osserva che il contesto, nel

quale trovasi la norma in questione, è relativo ad altre ipotesi

(art. 2047, 2048, 2050, 2054, 1° comma, c.c.) ben diversamente

strutturate, in cui la presunzione non attiene alla responsabilità, ma alla colpa, per cui la prova liberatoria, in siffatte altre ipo

tesi, ha appunto ad oggetto il superamento di detta presunzione di colpa.

6.1. - Il limite della responsabilità del proprietario (o utente), costituito dal fortuito, integra il punto nodale (e per certi versi

l'approdo) del dibattuto tema concernente la natura (soggettiva o oggettiva) della responsabilità ex art. 2052 c.c.

Se si sostiene la natura soggettiva della responsabilità in que stione (presunzione di colpa) il fortuito dovrebbe consistere so

lo nella situazione in cui il proprietario è esente da colpa, essen

do, invece irrilevante, l'efficacia causale del fattore esterno sul

nesso causale. Senonché tale assunto contrasta con il principio che la prova del fortuito non si identifica con l'assenza di colpa

(Cass. 6 gennaio 1983, n. 75, id., Rep. 1983, voce cit., n. 125) e può apparire artificioso, come rilevato dalla dottrina, in quanto la presunzione è logicamente costruibile solo sull'oggetto della

prova contraria.

Se così è, il fatto che il proprietario sia stato diligente non

esclude la sua responsabilità per danno cagionato dall'animale,

se non è provato il fortuito. Poiché la responsabilità si fonda

non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma

su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'in

tervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un

comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie

degli art. 2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma nelle modalità di

causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del for

tuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una

valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, an

ziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamen

te verificatosi.

Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere

della prova prevista dall'art. 2052, relativa alla ripartizione del

la prova sul nesso causale.

All'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo; il convenuto per liberarsi dovrà

provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera sogget

tiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

6.2. - Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente tale

idoneità sussiste solo se il fattore esterno (che può essere anche

il fatto di un terzo o del danneggiato) presenti i caratteri del

fortuito e cioè dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'asso luta eccezionalità (Cass. 26 febbraio 1994, n. 1947, id., Rep.

1994, voce cit., n. 127; 23 ottobre 1990, n. 10277, id., Rep.

1991, voce cit., n. 128; 29 ottobre 1975, n. 3674, id., Rep. 1977,

voce cit., nn. 124, 125). Tale orientamento va condiviso, con la precisazione che la

rilevanza dell'imprevedibilità, ai fini dell'individuazione del for tuito, opera, però, sempre sotto il profilo oggettivo al fine di

accertare l'eccezionalità del fattore esterno e non come elemen

to per escludere la colpa del proprietario (o utente), la quale,

di per sé, è irrilevante in questa sede.

Il Foro Italiano — 1999.

7. - Conseguentemente, non avendo la sentenza impugnata correttamente applicato i suddetti principi relativi alle discipline delle responsabilità aquiliane di cui agli art. 2050 e 2052 c.c., la stessa va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di

appello di Brescia, che si uniformerà ai suddetti principi e prov vederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione i civile; sentenza 28 no

vembre 1998, n. 12098; Pres. Baldassarre, Est. Salme, P.M.

Nardi (conci, conf.); Banca Monte dei Paschi di Siena (Avv.

Scognamiglio, Bracciale) c. De Liberato; De Liberato (Avv.

Angeloni) c. Banca Monte dei Paschi di Siena. Conferma

App. Roma 26 settembre 1995.

Famiglia (regime patrimoniale della) — Sentenza di separazione o decreto di omologa — Scioglimento della comunione legale — Opponibilità ai terzi — Annotazione a margine dell'atto

di matrimonio — Esclusione (Cod. civ., art. 162, 163, 191,

193, 2647, 2659; r.d. 9 luglio 1939 n. 1238, ordinamento del

lo stato civile, art. 133; 1. 6 marzo 1987 n. 74, nuove norme

sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio, art. 23). Trascrizione e conservatorie dei registri immobiliari — Opponi

bilità ai terzi dell'atto trascritto — Fattispecie (Cod. civ., art.

2643 , 2647 , 2659).

Per l'opponibilità ai terzi degli effetti dello scioglimento della

comunione derivante dalla separazione personale dei coniugi, relativamente all'acquisto di beni immobili o mobili registra

ti, avvenuto con dichiarazione del coniuge acquirente dello

stato di separazione, è sufficiente la trascrizione nei registri immobiliari e non è richiesta l'annotazione del provvedimen to a margine dell'atto di matrimonio. (1)

(1) Primo intervento della Suprema corte sul problema della annota

bilità a margine dell'atto di matrimonio dei provvedimenti che dispon

gono la separazione personale dei coniugi (sentenza di separazione giu diziale e decreto di omologa della separazione consensuale).

La I sezione ritiene che le esigenze di tutela dei terzi, in ordine alla

conoscenza del regime patrimoniale vigente tra i coniugi, siano adegua tamente soddisfatte dall'ordinario sistema pubblicitario della trascrizio

ne nei registri immobiliari (in particolare, dall'art. 2647 c.c.), ed esclu

de che si possa far luogo all'annotazione dei provvedimenti che dispon

gono la separazione personale, confutando con puntualità ciascuno degli

argomenti addotti da una parte della giurisprudenza di merito e della dottrina a sostegno della opposta opinione. Da rilevare, in motivazio

ne, il richiamo all'art. 2659 c.c. come modificato dall'art. 1 1. 52/85, che ha imposto l'indicazione nella nota di trascrizione del regime patri moniale delle parti coniugate (norma peraltro non applicabile nella spe cie, ma, di fatto, anche nel caso deciso dalla corte le trascrizioni conte

nevano la dichiarazione dell'acquirente di essere separata dal proprio

coniuge). In senso contrario, sia pure con un obiter dictum, v. Cass. 12 novem

bre 1998, n. 11418, Foro it., Mass., 1196. Pur non pronunciandosi sul punto specifico, presuppone la annotabi

lità dei provvedimenti che dispongono la separazione personale, Trib.

Marsala 5 ottobre 1995, id., Rep. 1996, voce Famiglia (regime patrimo

niale), n. 80, il quale fonda la propria tesi sulla circolare del ministero

di grazia e giustizia in data 14 settembre 1988 che consiglia l'annotazio

ne in margine all'atto di matrimonio non solo del ricorso per separazio

ne, ma anche dell'esito del giudizio, con riferimento normativo all'art.

23 1. 74/87. Trib. Milano 20 giugno 1985, id., Rep. 1986, voce Separazione di

coniugi, n. 93, e Dir. famiglia, 1985, 974, con nota di Nappi, espressa mente afferma che l'ufficiale di stato civile, su ordine del tribunale, debba provvedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della

sentenza di separazione o del decreto di omologa: secondo questa pro

nuncia, sarebbe infatti compito del giudice ovviare, con un'interpreta zione estensiva delle norme sulla pubblicità, ad una macroscopica omis

sione del legislatore. Per l'opinione contraria, accolta dalla Cassazione con la sentenza in

rassegna, cfr. App. Genova 22 novembre 1985, Foro it., 1986, I, 776,

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1947 PARTE PRIMA 1948

Al fine della opponibilità ai terzi degli acquisti individuali di immobili del coniuge separato legalmente, non è necessario

che nella nota di trascrizione sia indicato il decreto di omolo

gazione della separazione personale. (2)

con nota di richiami, e Trib. Monza 8 marzo 1984, id., 1985, I, 1202, con nota di Moccia.

Per una disamina dei differenti orientamenti emersi nella giurispru denza di merito, v. anche Caravaglios, La comunione legale, Milano, 1995, II, 939.

Ritiene preferibile l'indirizzo che consente al tribunale di ordinare all'ufficiale dello stato civile l'annotazione, su istanza di uno dei coniu

gi, M. Finocchlaro, «Scioglimento» della comunione legale per effetto della separazione personale dei coniugi e opponibilità ai terzi del nuovo

regime patrimoniale della «famiglia», in Giusi, civ., 1984, I, 3457. Nella dottrina più recente, Mora, Rassegna critica di tesi ed opinioni

su alcuni aspetti della pubblicità del regime patrimoniale tra coniugi e, in particolare, sull'errata annotazione, in Dir. famiglia, 1991, 274

ss., sostiene che il problema dell'annotazione dei provvedimenti giudi ziali che provocano lo scioglimento del regime della comunione legale sia stato risolto positivamente dall'entrata in vigore della 1. 74/87, la

quale, equiparando con la riserva di compatibilità il procedimento di

separazione a quello di divorzio, conduce all'applicazione analogica del l'art. 10 1. 1° dicembre 1970 n. 898.

Secondo Mastropaolo e Pitter, Commentario del diritto italiano di famiglia, Padova, 1992, III, sub art. 191 c.c., 327, non sembra pos sibile adottare soluzione diversa da quella che ricolleghi l'opponibilità ai terzi del regime patrimoniale vigente tra i coniugi alla annotazione nei registri dello stato civile: modello di riferimento, l'art. 162, 4° com

ma, c.c. Quanto alle modalità dell'annotazione, questa potrà aver luo

go su mera richiesta dell'interessato in tutti i casi in cui l'annotazione sia anche solo implicitamente prevista — in applicazione analogica del

l'art. 193, 4° comma, c.c. — senza che si incorra in violazione del

principio della tassatività delle annotazioni fissato dall'art. 133 r.d. 9

luglio 1939 n. 1238, che non contraddice l'ammissibilità di atti dello stato civile in ipotesi ricavate dall'interprete al di fuori dei casi espressa mente disposti dalla norma.

Favorevoli all'annotazione sono ancora Caliendo, in Famiglia e dir., 1994, 425, che richiama la circolare 14 settembre 1988 del ministero di grazia e giustizia, nonché la prassi instauratasi presso alcuni tribuna

li; Bocchini, Rapporto coniugale e circolazione dei beni, Napoli, 1995, 224, che ritiene assoggettate a pubblicità mediante annotazione tutte le fattispecie previste dall'art. 191 come cause di scioglimento della co munione legale; Barchiesi, Il sistema della pubblicità nel regime patri moniale della famiglia, Milano, 1995, 25, il quale parla di applicazione diretta (e non analogica) dell'art. 10 1. 898/70, per il richiamo operato dall'art. 23 1. 74/87; De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, Milano, 1995, II, 695, e, infine, Pino, Diritto di famiglia, Padova, 1998, 3a ed., 124.

Dubitativo è Santosuosso, Beni ed attività economica della famiglia, Torino, 1995, 185, che sembra propendere per la soluzione della inter

pretazione analogica dell'art. 193. Non prende apertamente posizione Dogliotti, Lo scioglimento della

comunione dei beni tra coniugi: presupposti e caratteri, in Dir. fami glia, 1990, 253 ss., evidenziando come all'annotazione delle cause di

scioglimento dovrebbe fare da necessario pendant quella delle cause di automatica ricostituzione della medesima (si pensi alla riconciliazione), onde fornire ai terzi interessati una informazione davvero completa.

Contrari all'annotabilità sono Santarpia, in Riv. not., 1986, 719; Lenzi, Sulla ammissibilità della annotazione a margine dell'atto di ma trimonio della cessazione della comunione legale per separazione perso nale dei coniugi, in Giur. merito, 1987, 63, il quale, fra l'altro, distin

gue tra ipotesi di mutamento convenzionale del regime patrimoniale, demandate alla libera volontà dei coniugi e per tale motivo assoggettate ad un regime di pubblicità più severo, ed ipotesi di scioglimento ex

lege, non tutte ritenute dal legislatore assoggettabili alla medesima seve rità. Ne consegue che, non esistendo alcuna norma che prescriva o con senta l'annotazione del provvedimento di separazione personale a mar

gine dell'atto di matrimonio, ma essendo possibile far conoscere ai terzi il regime patrimoniale in vigore tra i coniugi mediante la semplice esibi zione del titolo della separazione, il sistema non presenta una lacuna tale da poter essere colmata in via di interpretazione estensiva: peraltro, secondo questo autore, la mancata previsione normativa della pubblici tà della separazione sugli atti dello stato civile deve essere considerata come una svista voluta, poiché evita di concedere solenne conferma ad una situazione estremamente precaria qual è la separazione persona le, i cui effetti possono essere fatti cessare in qualunque momento dai

coniugi, senza che per la riconciliazione degli stessi — e per l'automati ca conseguente ricostituzione della comunione legale — sia prevista al cuna pubblicità.

Analogamente, Salvo, Separazione personale ed annotazione in mar

gine all'atto di matrimonio, in Rass. dir. civ., 1988, 147, che, in rela zione all'art. 23 1. 74/87, si mostra perplesso circa la possibilità di assi milare separazione e divorzio, attesa la eventuale precarietà della pri

II Foro Italiano — 1999.

Svolgimento del processo. — Con ricorso notificato il 7 no

vembre 1986 Graziella De Liberato ha proposto davanti al Tri

bunale di Latina opposizione ex art. 619 c.p.c. avverso l'esecu

zione immobiliare promossa nei confronti di Aniello Mele, co

niuge dal quale viveva separata in virtù di separazione consensuale

omologata il 7 dicembre 1976. L'esecuzione era stata iniziata

con pignoramento eseguito su tre immobili, acquistati dalla De

Liberato con atti pubblici del 23 febbraio 1977, del 14 dicembre

1977 e del 24 luglio 1978, ma ritenuti dal creditore procedente

compresi nella comunione legale. Con l'atto di opposizione, ol

tre a rilevare che il bene acquistato nel 1978 era stato alienato

prima del pignoramento, la De Liberato ha sostenuto che gli altri due immobili erano di sua proprietà esclusiva, perché ac

quistati con atti pubblici trascritti dopo l'omologazione della

separazione legale, che aveva provocato lo scioglimento della

comunione legale. Il tribunale, con sentenza del 6 marzo 1992, ha accolto l'op

posizione e ha dichiarato inefficace il pignoramento, condan

nando la banca al pagamento delle spese processuali. La Corte d'appello di Roma ha confermato tale decisione,

compensando le spese di giudizio, in considerazione del contra

sto di giurisprudenza esistente sulla questione sottoposta al suo

esame. Dopo aver precisato che la materia del contendere era

limitata ai due immobili acquistati nel 1977, essendo pacifico che quello acquistato nel 1978 era stato alienato prima del pi

gnoramento, la corte territoriale ha affermato che tali beni era

no di proprietà esclusiva della opponente perché acquistati in

data successiva alla separazione personale dei coniugi, che ave

va determinato lo scioglimento della comunione legale, con atti

debitamente trascritti, insieme con la dichiarazione dello stato

di separazione della acquirente. La corte d'appello ha quindi affermato che ai fini della opponibilità ai terzi dello scioglimen to della comunione legale non era necessaria l'annotazione del

provvedimento di omologazione della separazione personale dei

coniugi a margine dell'atto di matrimonio, come ritenuto da

una parte della dottrina e della giurisprudenza, perché non era

possibile applicare per analogia il disposto dell'art. 162, 4° com

ma, c.c. — riguardante le convenzioni matrimoniali in deroga al regime legale della comunione — né l'ultimo comma dell'art.

ma, e ritiene che la legge trascuri la pubblicità della separazione in quanto la considera agevolmente reversibile.

Per la tesi che l'impossibilità di annotare la separazione personale dipenda da una precisa scelta legislativa, e non da una lacuna del siste

ma, cfr. anche Ieva, La pubblicità dei regimi patrimoniali della fami glia, in Riv. not., 1996, 413, mentre Oberto, Pubblicità dei regimi pa trimoniali della famiglia (1991-1995), in Riv. dir. civ., 1996, II, 229, spec. 248 ss., all'esito di una rassegna critica delle diverse opinioni sul

punto, da un lato esclude che la annotazione possa essere giustificata da una interpretazione sistematica ed evolutiva delle norme vigenti; dal

l'altro, contesta che — in forza del richiamo contenuto nell'art. 23 1. 74/87 — possa mai estendersi al procedimento di separazione personale anche l'annotazione della pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, considerato che l'art. 23 si limita a richiamare l'art. 4 1. 898/70 e non

già gli art. 5 e 10, né questi possono applicarsi estensivamente al giudi zio di separazione, trattandosi di disposizioni eccezionali.

Sulla questione, strettamente connessa, riguardante l'annotabilità a

margine dell'atto di matrimonio della sentenza dichiarativa di fallimen to (causa di scioglimento della comunione ex art. 191 c.c., per la quale non è del pari prevista alcuna forma di pubblicità negli atti dello stato

civile), v., favorevolmente, Trib. Marsala 5 ottobre 1995, cit., e, più risalente, Trib. Urbino, decr. 11 marzo 1988, Foro it., Rep. 1988, voce

Famiglia (regime patrimoniale), n. 66, e Riv. not., 1988, 409. Nello stesso senso, in dottrina, Mora, op. cit., 286 s.; Barchiesi,

op. cit., 25, e De Paola, op. cit., 695, i quali ricorrono all'interpreta zione estensiva dell'art. 133 ord. stato civile; Bocchini, op. cit., 230

ss., che affronta anche il problema della pubblicità della sentenza di revoca di quella dichiarativa del fallimento. Contra, M. Finocchiaro, op. cit., secondo il quale la sentenza dichiarativa di fallimento si deve

presumere iurìs et de iure conosciuta da tutti, nonché Oberto, op. cit., 251, e Ieva, op. cit., 433, i quali sottolineano come, ai sensi dell'art. 45 1. fall., la sentenza dichiarativa di fallimento sia di per sé dotata di efficacia erga omnes, anche in difetto di trascrizione.

Sui rapporti fra annotazione e trascrizione, in generale v. Gazzoni, La trascrizione immobiliare, Milano, 1993, II, 42 ss.

(2) Giurisprudenza pacifica: cfr. Cass. 22 aprile 1997, n. 3477, Foro

it., Rep. 1997, voce Trascrizione, n. 44; 14 ottobre 1991, n. 10774, id., 1993, I, 219, con nota di Traniello Gradassi; 10 aprile 1986, n.

2501, id., Rep. 1987, voce cit., n. 22, tutte menzionate dalla pronuncia in epigrafe.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

193 c.c., che prevede l'annotazione della sentenza di separazio ne dei beni, e cioè di una specifica fattispecie di scioglimento della comunione, per la quale soltanto il legislatore ha ritenuto

necessaria una apposita forma di pubblicità, diversa da quella relativa al singolo bene ai sensi degli art. 2647 e 2685 c.c.

Quanto alle note di trascrizione degli atti pubblici di acqui sto, la corte d'appello, dopo aver sottolineato che le stesse non

potevano che riguardare soltanto la De Liberato e non il Mele, che non era stato parte dei contratti di acquisto, ha affermato

che la banca, consultando i registri immobiliari, ben avrebbe

potuto accertare che si trattava di acquisti individuali, perché

dagli atti trascritti risultava la dichiarazione della De Liberato

di essere separata dal marito. Non era infine fondata la tesi

secondo la quale la trascrizione era inidonea a rendere opponi bile ai terzi l'acquisto individuale, perché priva della indicazio

ne del titolo, in quanto il titolo da indicare non era l'atto di

separazione, come preteso dalla banca, ma l'atto di acquisto. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma il Monte

dei Paschi di Siena ha proposto ricorso per cassazione articola

to in sei motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricor

so la De Liberato, che ha anche proposto ricorso incidentale

basato su un unico motivo.

Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo, deducen

do la violazione e falsa applicazione degli art. 191, 162, 193, 12 c.c., la ricorrente sostiene che la diversità delle fattispecie

disciplinate dall'art. 162 c.c. rispetto alle ipotesi di scioglimento della comunione previste dall'art. 191 c.c., non è di ostacolo

all'applicazione analogica della norma che, ai fini dell'opponi bilità ai terzi, impone l'annotazione delle convenzioni stesse a

margine dell'atto di matrimonio, perché, al di là della diversità, sussiste l'elemento comune costituito dalla circostanza che si tratta

pur sempre di fattispecie che attengono al regime patrimoniale della famiglia. Inoltre nessun ostacolo potrebbe porsi all'appli cazione analogica dell'art. 193 c.c., che ha ad oggetto specifica mente una ipotesi di scioglimento della comunione legale.

La questione posta dalla ricorrente, che ha avuto soluzioni

contrastanti da parte della dottrina e della giurisprudenza di

merito, si presenta la prima volta all'esame di questa corte, che, in altra occasione (affermando il principio che lo scioglimento della comunione legale dei beni fra coniugi si verifica, ex nunc, con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ai

sensi dell'art. 191 c.c., mentre non spiega effetti al riguardo il precedente provvedimento, con cui il presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 708 c.p.c., abbia autorizzato i coniugi ad inter

rompere la convivenza) si è limitata a segnalare il vuoto legisla tivo in tema di pubblicità del regime patrimoniale della fami

glia, determinato dalla mancanza di una norma che preveda l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dei provvedi menti che dispongono la separazione personale dei coniugi (Cass.

560/90, Foro it., 1990, I, 2238). Sull'esistenza della lacuna legislativa, che secondo alcuni sa

rebbe dovuta a una svista del legislatore, che avrebbe ritenuto

essere già prevista l'annotazione della separazione personale a

margine dell'atto di matrimonio, concordano peraltro entrambi

gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinari contrapposti e ta

le rilievo trova conferma nelle iniziative legislative volte a supe rarla (v. disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento di sta

to civile n. 2203 presentato al senato il 18 ottobre 1995, che

introduce la previsione espressa della annotazione a margine del

l'atto di matrimonio del ricorso e del provvedimento di separa zione personale). La ricorrente, tuttavia, ripropone la tesi se

condo la quale il vuoto legislativo sarebbe superabile con l'ap

plicazione analogica del disposto degli art. 162, ultimo comma,

e 193, ultimo comma, c.c., dai quali sarebbe enucleabile, so

stanzialmente il principio generale secondo cui qualsiasi muta

mento del regime patrimoniale della famiglia, per essere oppo nibile ai terzi, dovrebbe essere annotato a margine dell'atto di

matrimonio.

Questa opinione, pur autorevolmente sostenuta, è contrastata

da un inequivoco e insuperabile dato normativo, emergente da

gli art. 453 c.c. e 133 r.d. n. 1238 del 1939, i quali, secondo

un'interpretazione coerente con il sistema pubblicitario dei regi

stri di stato civile, e in particolare con il principio di tipicità degli atti da iscrivere in detti registri, prevedono la regola della

tassatività delle annotazioni, nel senso che si può procedere ad

annotazione nei soli casi in cui la legge lo dispone, dovendo

escludersi che la stessa autorità giudiziaria possa ordinare di

eseguire annotazioni al di fuori di tali casi.

Il Foro Italiano — 1999.

Ma, se anche si potesse superare tale ostacolo, con un'inter

pretazione estensiva ed evolutiva della regola della tassatività

delle annotazioni, comunque non si potrebbe ricorrere all'appli cazione analogica degli art. 162 e 193 c.c. Infatti, la prima delle

disposizioni non ha ad oggetto lo scioglimento della comunione

legale ma si limita a disporre che le convenzioni matrimoniali,

per essere opposte ai terzi, debbono essere annotate a margine dell'atto di matrimonio, senza fare alcun riferimento ad even

tuali effetti modificativi (e in particolare estintivi) del preceden te regime patrimoniale della famiglia, derivanti dalle convenzio

ni stesse, le quali, come è noto, possono essere stipulate anche

prima o all'atto del matrimonio. Né, a sostegno dell'opposta tesi, può essere invocato il disposto dell'art. 163 c.c., perché l'onere dell'annotazione delle modifiche delle convenzioni ma

trimoniali è necessaria conseguenza della precedente annotazio

ne delle convenzioni oggetto di modifica più che espressione di una pretesa regola generale.

Per quanto riguarda poi l'art. 193 c.c., è vero che esso preve de l'annotazione della sentenza di separazione dei beni, dalla

quale deriva, ovviamente, lo scioglimento della comunione, ma, anche tralasciando il rilievo che la norma non dispone che l'an

notazione sia necessaria ai fini dell'opponibilità ai terzi, è evi

dente che oggetto della disposizione è una sola delle varie ipote si di scioglimento della comunione previste dall'art. 191 c.c., ciascuna delle quali resta assoggettata alla propria disciplina. Estendere l'onere dell'annotazione previsto per alcune fattispe cie anche a quelle per le quali tale previsione non sussiste, com

porterebbe una sostituzione dell'interprete nelle scelte discrezio

nali del legislatore, che non appaiono, peraltro, né ingiustificate né irrazionali.

Per quanto riguarda infatti la separazione personale dei co

niugi la pubblicità attuata mediante annotazione a margine del

l'atto di matrimonio non ha grande rilievo pratico a causa di

quella che efficacemente è stata definita la «volatilità» degli ef

fetti della separazione stessa, compreso quello dello scioglimen to della comunione, in quanto è sufficiente il solo fatto della

riconciliazione a farli venire meno. Riconciliazione, tra l'altro, che non è soggetta ad alcuna forma di pubblicità mediante an

notazione nei registri di stato civile.

Non possono certo ignorarsi, peraltro, le esigenze di tutela

dei terzi che stanno alla base dell'orientamento che questa corte

non ritiene di condividere, ma tali esigenze sono adeguatamente soddisfatte dall'ordinario sistema pubblicitario (significativamente ritenuto da Corte cost. 111/95, id., Rep. 1995, voce Famiglia

(regime patrimoniale), n. 65, più accessibile e affidabile di quel lo attuato con le annotazioni sui registri di stato civile) della

trascrizione degli atti concernenti i singoli beni di maggior rilie

vo economico (immobili o mobili registrati), in ordine ai quali,

prevalentemente, sussiste l'interesse dei terzi stessi, sembrando

del tutto secondario, se non proprio puramente astratto e teori

co, un autonomo interesse alla conoscenza del regime patrimo niale vigente, in sé e per sé. Ciò è tanto più vero se si tengono

presenti le modifiche dell'art. 2659 c.c. disposte con l'art. 1

1. n. 52 del 1985, che ha imposto l'indicazione nella nota di

trascrizione del regime patrimoniale delle parti coniugate, quale risulta dalle dichiarazioni rese nel titolo o da certificazione del l'ufficiale di stato civile.

Tale nuova disciplina evidentemente non è applicabile nella

specie, che riguarda trascrizioni effettuate prima dell'entrata in

vigore della legge di modifica, ma, di fatto, anche nel caso di

cui si tratta, le trascrizioni contenevano le dichiarazioni dell'ac

quirente di essere legalmente separata dal coniuge, il che esclu

deva l'applicazione del regime legale della comunione.

D'altra parte, esigenze di tutela dei terzi di non minore im

portanza sussistono anche in relazione agli acquisti di beni per sonali ai sensi dell'art. 179 c.c. e nessuno dubita che in tal caso

tali esigenze siano adeguatamente soddisfatte dalla trascrizione

ex art. 2647 c.c., senza che sia necessario procedere ad annota

zione dell'acquisto a margine dell'atto di matrimonio.

Pur non essendo stato prospettato dalla ricorrente, deve, infi

ne, essere esaminato un ulteriore argomento sul quale si fonda

l'orientamento che questa corte ritiene di non condividere.

L'art. 23 1. n. 74 del 1987 dispone che, fino all'entrata in

vigore del nuovo codice di procedura civile, ai giudizi di separa zione personale, si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all'art. 4 1. n. 898 del 1970, come modificato dalla stessa

1. n. 74. Con circolare 14 settembre 1988 n. 1145 il ministero

di grazia e giustizia, seguendo il suggerimento di un'autorevole

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1951 PARTE PRIMA 1952

dottrina, ha affermato che, in applicazione dell'art. 4, 3° com

ma, 1. 898/70 (sostituito con l'art. 8 1. n. 74 del 1987) il cancel

liere deve dare comunicazione della presentazione del ricorso

per separazione all'ufficiale di stato civile, ai fini dell'annota

zione a margine dell'atto di matrimonio e'che, nonostante l'art.

23 1. n. 74 del 1987 richiami solo l'art. 4 e non anche l'art.

10 1. 898/70 (richiamato tuttavia nel 9° comma dell'art. 4, avente

ad oggetto le sentenze non definitive di scioglimento o di cessa

zione degli effetti civili del vincolo), per esigenze di completezza

e di chiusura del sistema pubblicitario, deve essere annotato an

che l'esito del giudizio. La tesi non appare convincente, tanto

è vero che nella pratica il suggerimento ministeriale non ha tro

vato un'attuazione significativa. Infatti, anche a voler tralascia

re il rilievo che la disciplina dell'annotazione sugli atti di stato

civile non può qualificarsi propriamente come «processuale»,

è la peculiare precarietà degli effetti che rende scarsamente com

patibile con la separazione personale le norme sull'annotazione

del ricorso e della pronuncia di divorzio. D'altra parte è molto

dubbio che, anche a voler ritenere applicabile l'art. 4 1. 898/70,

sia suscettibile di annotazione l'esito del giudizio di separazio

ne, in quanto, come contraddittoriamente finisce per ammettere

la stessa circolare «in assenza di qualsiasi riferimento normati

vo e considerato che la pronuncia sulla separazione personale dei coniugi non incide sulla sussistenza attuale del rapporto ma

trimoniale, si ritiene che il provvedimento che definisce il giudi zio non debba essere trascritto nei registri dello stato civile».

È indiscutibile, comunque, che nessuna annotazione è prevista

per la dichiarazione o per il «fatto» della riconciliazione e per tanto la completezza dell'informazione pubblicitaria in materia

di separazione resterebbe inevitabilmente incompleta, se non ad

dirittura fuorviante.

Deve concludersi che, allo stato della disciplina positiva, per

l'opponibilità ai terzi degli effetti dello scioglimento della co

munione derivante dalla separazione personale dei coniugi, re

lativamente all'acquisto di beni immobili o mobili registrati, av

venuto con dichiarazione del coniuge acquirente dello stato di

separazione, è sufficiente la trascrizione nei registri immobiliari

e non è richiesta l'annotazione del provvedimento a margine dell'atto di matrimonio.

2. - In via subordinata la ricorrente sostiene che gli acquisti individuali della De Liberato non sarebbero, come tali, a lei

opponibili perché: a) le trascrizioni sono state effettuate a carico degli alienanti

e non del marito (secondo motivo: violazione e falsa applicazio ne degli art. 2644 e 2659, n. 1, c.c.);

b) nelle note di trascrizione non sarebbe indicato il titolo in

base al quale l'acquisto effettuato dalla moglie potrebbe consi

derarsi acquisto individuale, e cioè non sarebbe stato indicato

11 decreto di omologazione della separazione personale, che ha

provocato lo scioglimento della separazione (terzo motivo: vio

lazione e falsa applicazione degli art. 2659, n. 2, e 2665 c.c.), e comunque la trascrizione sarebbe nulla perché il titolo suddet

to non è stato depositato (quarto motivo: violazione e falsa ap

plicazione degli art. 2659, n. 2, e 2664 c.c.). I motivi che, prospettando questioni connesse, debbono esse

re esaminati congiuntamente, non sono fondati.

Quanto ai soggetti a favore o a carico dei quali deve essere

eseguita la trascrizione, dall'art. 2659, n. 1, c.c. emerge il prin

cipio che i soggetti della trascrizione non possono che essere

le parti dell'atto da trascrivere. Tale principio si ritiene applica bile anche nel caso di acquisto effettuato da parte di un solo

coniuge di bene ricompreso nell'oggetto della comunione legale, in quanto il coniuge estraneo all'atto d'acquisto è mero destina

tario degli effetti legali dell'acquisto individuale, ma non parte del contratto da trascrivere. A maggior ragione questa conclu

sione deve rimanere ferma quando il bene acquistato da uno

solo dei coniugi non è compreso nella comunione e rimane di

proprietà individuale del coniuge acquirente. Non può d'altra parte condividersi la tesi secondo cui nel

caso di acquisto individuale, da parte di un coniuge legalmente

separato, il «titolo» dell'acquisto, di cui agli art. 2657 e 2659

c.c., sarebbe costituito dall'atto di separazione legale, perché la nozione di titolo alla quale nella specie deve farsi ricorso

è quella di atto che produce il mutamento giuridico in ordine

al singolo bene oggetto della trascrizione (v. Cass. 7515/86, id.,

Tep. 1986, voce Trascrizione, n. 21). Non v'è dubbio che il

mutamento giuridico oggetto della trascrizione, nel caso di cui

Il Foro Italiano — 1999.

si tratta, è il trasferimento della proprietà dall'alienante al co

niuge acquirente e tale effetto deriva dall'atto di acquisto, che

quindi costituisce il titolo da presentare al conservatore dei regi stri immobiliari. Lo stato di separazione legale del coniuge ac

quirente non è la causa dell'acquisto della proprietà ma è solo

un elemento negativo della fattispecie acquisitiva, in quanto, escludendo l'operatività del regime legale della comunione, che

comporterebbe l'estensione automatica dell'acquisto in testa al

coniuge rimasto estraneo all'atto d'acquisto, «conferma» che

la proprietà è stata acquistata dal solo coniuge che ha parteci

pato all'atto.

Né a diversa conclusione si deve pervenire a seguito della mo

difica dell'art. 2659, n. 1, c.c., disposta con la 1. n. 52 del 1985,

che comunque non è applicabile alla presente fattispecie, in quan to la necessità di indicare nella nota di trascrizione il regime

patrimoniale del coniuge acquirente attiene alla disciplina della

nota e non a quella del titolo, che resta pur sempre l'atto in

base al quale si attua il trasferimento della proprietà del bene.

Anzi proprio dalla modifica legislativa di cui si tratta, che si

limita a imporre l'indicazione del regime patrimoniale, risultan

te dalla dichiarazione dei coniugi o dal certificato dello stato

civile, resta confermato che, quando lo stato di separazione le

gale assume un qualche rilievo, non è necessario presentare al

conservatore dei registri immobiliari l'atto di separazione, ma

è sufficiente l'indicazione della circostanza che il coniuge inte

ressato alla trascrizione è legalmente separato. D'altra parte è

noto che per stabilire se e in quali limiti un determinato atto

trascritto sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusiva

mente al contenuto della nota di trascrizione, senza necessità

di esaminare anche il contenuto del titolo, che insieme con la

nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immo

biliari (Cass. 10774/91, id., 1993, I, 219; 2501/86, id., Rep. 1987, voce cit., n. 22; ma v. anche Cass. 3477/97, id., Rep.

1997, voce cit., n. 44, e 3590/93, id., 1993, I, 3204). 3. - Con il quinto e il sesto motivo, deducendo contradditto

rietà di motivazione, la ricorrente censura la conferma della sen

tenza di primo grado nella parte in cui è stata tenuta ferma

la dichiarazione di inefficacia del pignoramento anche riguardo al bene alienato dalla De Liberato prima del pignoramento, no

nostante che la opponente non avesse depositato la copia del

titolo di acquisto e della nota di trascrizione e nonostante l'evi

dente difetto di interesse della opponente, ormai non più pro

prietaria del bene pignorato. D'altra parte, sostiene la ricorren

te, la sentenza impugnata da una parte afferma di non aver

preso in considerazione il bene di cui si tratta e dall'altra con

ferma integralmente la dichiarazione di inefficacia del pignora mento avente ad oggetto anche tale bene.

Anche questi motivi non sono fondati.

In punto di fatto, e per migliore intelligenza del ricorso, gio va rilevare che il pignoramento avverso il quale la De Liberato

ha proposto opposizione riguardava tre unità immobiliari, og

getto di atti pubblici a rogito del notaio Lena di Formia del

23 febbraio 1977, del 14 dicembre 1977 e del 24 luglio 1978.

In ordine a quest'ultimo bene, sito in Formia via Capo Castello

32, la opponente aveva dedotto che il bene stesso era stato alie

nato prima del pignoramento. L'interesse a far valere tale cir

costanza derivava quindi dal fatto che il bene era stato oggetto del pignoramento sulla base dell'assunto che l'immobile era di

proprietà comune della De Liberato e di suo marito, debitore

della banca.

D'altra parte non si vede come la corte d'appello, essendo

pacifico tra le parti che il bene pignorato era stato venduto pri ma del pignoramento, avrebbe potuto non confermare la di

chiarazione di inefficacia del pignoramento stesso, anche relati

vamente a tale bene.

Né ha alcun rilievo il fatto che non sia stato prodotto l'atto

di acquisto e la nota di trascrizione a favore della De Liberato, in quanto il motivo di opposizione atteneva non alla questione della proprietà esclusiva da parte della opponente, come per

gli altri due beni, ma alla diversa questione della sua alienazio

ne in data anteriore al pignoramento. 4. - Con il ricorso incidentale la De Liberato censura la com

pensazione delle spese disposta alla corte territoriale, afferman

do che le spese dovevano essere poste interamente a carico della

banca soccombente.

Il motivo è infondato perché la corte d'appello ha motivato

la compensazione delle spese con valutazioni che non attengono

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

alla soccombenza, ma con il riferimento a giusti motivi, consi

stenti nel contrasto di giurisprudenza sulla questione principale della opponibilità dell'acquisto effettuato dal coniuge separato, in mancanza di annotazione della separazione personale sui re

gistri di stato civile. Tale motivazione appare immune da errori

giuridici e quindi non può essere in questa sede censurata.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 12 no

vembre 1998, n. 11418; Pres. Senofonte, Est. Luccioli, P.M.

Martone (conci, conf.); Comper (Avv. Piccarozzi) c. Sar

tori (Avv. Fusillo). Conferma App. Trento 2 settembre 1996.

Famiglia (regime patrimoniale della) — Separazione dei coniugi — Scioglimento della comunione legale — Riconciliazione dei

coniugi — Ripristino della comunione legale — Automaticità

(Cod. civ., art. 150, 151, 154, 157, 158, 159, 191).

La riconciliazione dei coniugi separati determina l'automatico

ripristino, con efficacia ex nunc, del regime patrimoniale di

comunione legale in vigore tra gli stessi anteriormente alla

separazione. (1)

(1) La sentenza è annotata da P. Schlesinger, in Corriere giur., 1999,

190, e da M. Finocchiaro, in Guida al dir., 1998, fase. 46, 22.

La Corte di cassazione è chiamata per la prima volta a pronunciarsi sulla questione relativa agli effetti della intervenuta riconciliazione sul

regime di comunione legale dei beni vigente tra i coniugi nel periodo anteriore alla separazione (giudiziale o consensuale), e lo fa aderendo

esplicitamente a quell'orientamento dottrinario secondo il quale l'even

to riconciliativo determina con efficacia ex nunc il ripristino automati

co della comunione legale originariamente prescelta. Per quanto attiene alla giurisprudenza di merito, in senso conforme,

v. App. Trento 2 settembre 1996, confermata dalla pronuncia che si

riporta, Foro it., Rep. 1996, voce Famiglia (regime patrimoniale), n.

82, e Famiglia e dir., 1996, 549, con nota di Figone.

In senso contrario, per l'esclusione dell'automatica ricostituzione del

la comunione legale, v. Trib. Palermo 29 marzo 1997, Dir. famiglia,

1998, 985, e Trib. Catania 31 luglio 1990, Foro it., Rep. 1992, voce

cit., n. 58, relativa a fattispecie in cui uno dei coniugi — prima separa

ti, poi riconciliati, quindi nuovamente separati — rivendicava la pro

prietà esclusiva di un immobile acquistato individualmente durante il

periodo di riconciliazione, con dichiarazione in seno al rogito notarile

di essere coniugato in regime di comunione legale, e con successiva tra

scrizione dell'atto in favore di entrambi i coniugi. Secondo il giudice etneo, la riconciliazione tra i coniugi di per sé

non determina automaticamente il ripristino dell'antecedente regime di

comunione legale, in considerazione delle esigenze di tutela dei terzi, i quali, seppur eventualmente edotti dell'avvenuta separazione, non po trebbero comunque aver conoscenza di un fatto così intimo (e sprovvi sto di ogni riscontro esterno) quale la riconciliazione. Nel caso concre

to, peraltro, essendo l'atto stato stipulato in dichiarato regime di comu

nione legale, conoscibile dai terzi attraverso la trascrizione, non vi

sarebbero state ragioni per escludere quel bene dalla comunione legale, secondo la volontà liberamente ed espressamente manifestata proprio

dall'acquirente al momento della stipula. Sul tema, Trib. Bologna 28 gennaio 1998, Dir. famiglia, 1998, 1047,

con nota di M. Conte, Sull'opponibilità ai terzi della riconciliazione

dei coniugi ritualmente separati, ritiene che la riconciliazione possa spie

gare eventualmente effetti interni, tra i coniugi, ma non anche operare

esternamente, al fine di travolgere atti dispositivi, apparentemente vali

di, compiuti in favore di terzi in buona fede.

Per le indicazioni della dottrina, v. la nota di Nicolussi che segue.

Quanto all'opponibilità ai terzi dello scioglimento della comunione,

avente per oggetto beni immobili, conseguente alla separazione, la pro

nuncia che si riporta afferma, sia pure obiter, che possa derivare esclu

sivamente dall'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matri

monio. In senso opposto, v. però Cass. 28 novembre 1998, n. 12098,

in questo fascicolo, I, 1946, secondo cui, per la opponibilità ai terzi,

sarebbe sufficiente la trascrizione nei registri immobiliari.

* * *

Il Foro Italiano — 1999.

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione del 1°

settembre 1994 Luisa Comper proponeva appello avverso la sen

tenza non definitiva del Tribunale di Rovereto in data 9 marzo-15

aprile 1994 con la quale era stato dichiarato che l'immobile da

lei acquistato il 10 aprile 1984 era divenuto oggetto di comunio

ne legale con il coniuge Alberto Sartori.

Si deduceva nell'atto di impugnazione che la Comper ed il

Sartori si erano separati consensualmente nel 1979 e che succes

sivamente, nel 1980, si erano riconciliati ed avevano ripreso la

convivenza fino al 1985, quando si erano nuovamente e defini

Riconciliazione e comunione dei beni.

1. - La riforma del diritto di famiglia continua a provocare una fre

quente e vivace attività giurisprudenziale, e ciò in particolare con ri

guardo al problema del difficile innesto delle nuove norme nel sistema delle regole di appartenenza e di circolazione dei diritti predisposto dal

legislatore del 1942. Non si tratta, infatti, solo dell'esigenza di bonifica re un prodotto legislativo le cui deficienze — sia sul piano meramente

linguistico, sia dal punto di vista del coordinamento interno — la dot trina fin dall'inizio non ha mancato di criticare (1). Vi è anche, e so

prattutto, la necessità di conciliare questo insieme di norme con il siste

ma del codice civile del 1942, espressione di valori di un ordinamento

non ancora soggetto alla Costituzione repubblicana. Certo, una rilettu

ra dell'ordinamento alla luce della Costituzione s'impone sempre, an

che per gli altri ambiti normativi che non sono stati oggetto di riforma, ma tale esigenza assume un significato particolare in questo settore, dove norme ispirate ai valori della persona (baricentro della Costituzio

ne) e della famiglia (istituzione e insieme prima dimensione sociale in

cui la persona svolge la sua personalità) devono coordinarsi con norme

che sembrano orientate alle esigenze della produzione e dello scambio,

all'insegna di quella commercializzazione del diritto privato suggellata formalmente dall'unificazione dei codici (2).

Si pensi, ad esempio, alla vicenda giurisprudenziale relativa alla que stione dell'appartenenza, o no, alla comunione della costruzione eretta

su un fondo-bene personale di un coniuge per opera e/o a spese dell'al

tro coniuge (3). Tema nel quale sembrano convergere, da un lato, la

disciplina degli art. 934 ss. c.c. e, dall'altro, la regola della caduta auto

matica in comunione dei beni acquistati anche individualmente dai co

niugi (art. 177 c.c.): la prima ispirata a un principio di unità della pro

prietà immobiliare e di tutela della proprietà fondiaria, donde la regola

quidquid inaedificatur solo cedif, la seconda ispirata a un'idea di tutela

dell'unità della famiglia, che pare implicare la condivisione da parte dei coniugi non solo dei c.d. beni spirituali, ma anche di quelli materia

li (4). Si pensi, inoltre, al tema del conflitto tra le ragioni di tutela

(1) Cfr., con riguardo proprio al tema di questa nota, P. Rescigno, La comunione legale. Costituzione e ricostituzione della comunione, in

Questioni di diritto patrimoniale della famiglia discusse da vari giuristi e dedicate ad Alberto Trabucchi, Padova, 1989, 153.

(2) Sulla centralità della persona nel nuovo diritto privato riletto alla luce della Costituzione, della quale la persona nei suoi diversi profili è elevata a Grundnorm, e sul nuovo e problematico porsi del diritto di famiglia all'interno del diritto privato, cfr. C. Castronovo, Danno

biologico. Un itinerario di diritto giurisprudenziale, Milano, 1998, 1

ss. Peraltro, in chiave sociologica, la stessa giurificazione della famiglia non può non concorrere a spiegare la frequenza dell'attività giurispru denziale che la riguarda.

(3) Cfr. Cass., sez. un., 27 gennaio 1996, n. 651, Foro it., Rep. 1996, voce Famiglia (regime patrimoniale), n. 68, e Dir. famiglia, 1996, 517, con nota di F. Surdi, criticata da E. Quadri, L'oggetto della comunio ne legale tra coniugi: i beni in comunione immediata, in Famiglia e

dir., 1996, 184 ss., che ne denuncia «l'ipervalorizzazione dell'autodeter minazione individuale, nonostante l'esistente vincolo coniugale e la scelta

del regime comunitario, con esplicito accostamento della posizione dei

coniugi a quella di qualunque terzo». Cfr. altresì T. Auletta, Il diritto

di famiglia, Torino 1995, III, 144, testo e nota 40, con richiami giuris

prudenziali. Contrari, invece, G. Gabrielli-M.G. Cubeddu, Il regime

patrimoniale dei coniugi, Milano, 1997, 42, i quali (46) fanno valere

il preminente interesse a evitare «un intralcio all'ottimale sfruttamento

dei beni, determinato dall'appartenenza a soggetti diversi di cose stret

tamente connesse, che non può dirsi sempre attenuato dall'esistenza, nel caso di specie, del vincolo coniugale fra i soggetti medesimi».

(4) L'adozione, da parte del legislatore, della comunione quale regi me patrimoniale legale comunica l'idea di un'unità dei coniugi che dal

piano dei rapporti personali si riflette su quello dei rapporti patrimo niali. Cfr. P. Schlesinger, in Commentario alla riforma del diritto

di famiglia a cura di Carraro-Oppo-Trabucchi, Padova, 1977, I, 1,

363, testo e nota 10, dove è richiamata la relazione al disegno di legge Ruffini-Martini (ibid., II, 312), nonché L. Carraro, Il nuovo diritto

di famiglia, in Riv. dir. civ., 1975, I, 101. Certo, la concezione comuni

taria (o istituzionale) della famiglia soggiace in maniera più netta e ine

quivoca all'obbligo inderogabile di ciascuno dei coniugi di contribuire

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