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Sezione I civile; sentenza 29 agosto 1963, n. 2381; Pres. Vistoso P., Est. Di Majo, P. M. Pedace...

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Sezione I civile; sentenza 29 agosto 1963, n. 2381; Pres. Vistoso P., Est. Di Majo, P. M. Pedace (concl. conf.); Comune di Viareggio (Avv. Nigro) c. Società gestione mercati ortofrutticoli- S.o.g.e.m.o. (Avv. Sorrentino) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 1613/1614-1615/1616 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153328 . Accessed: 24/06/2014 21:08 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.66 on Tue, 24 Jun 2014 21:08:57 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione I civile; sentenza 29 agosto 1963, n. 2381; Pres. Vistoso P., Est. Di Majo, P. M. Pedace (concl. conf.); Comune di Viareggio (Avv. Nigro) c. Società gestione mercati ortofrutticoli-S.o.g.e.m.o.

Sezione I civile; sentenza 29 agosto 1963, n. 2381; Pres. Vistoso P., Est. Di Majo, P. M. Pedace(concl. conf.); Comune di Viareggio (Avv. Nigro) c. Società gestione mercati ortofrutticoli-S.o.g.e.m.o. (Avv. Sorrentino)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 1613/1614-1615/1616Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153328 .

Accessed: 24/06/2014 21:08

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1613 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1614

ficio, della specificazione dei valori dei singoli elementi co

stitutivi dell'azienda, noil puõ portare ad una nullita

dell'avviso di accertamento, ohe non sia stabilita dalla legge. Per questi motivi, rigetta, ece.

CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 29 agosto 1963, n. 2381 ; Pres.

Vistoso P., Est. Di Majo, P. M. Pedace (conel. conf.); Comune di Viareggio (Aw. Nigbo) o. Societä. gestione meroati ortofrutticoli-S.o.g.e.m.o. (Aw. Sorrentino).

(Oonferma A pp. Firenze 23 marzo 1962)

Fiera e mcreati —- Mercati ortofrutticoli — Nuova

Icjjisluzionc — Elfelti sulle concessioni preesi stenti (Legge 25 marzo 1959 n. 125, commercio al

l'iiigrosso di prodotti ortofrutticoli, carni e ittioi, art.

5, 16).

Per il solo fatto dell'entrata in vigore della legge n. 125 del

1959, non si estingue automaticamente il rapporto di

eoncessione di mercato ortofruttieolo tra il comune ed

un ente non contemplato nella legge stessa. (1)

La Corte, ecc. —■ Con il primo mezzo il ricorrente Co

mune di Yiareggio denunoia la violazione e falsa appli cazione di tutte le norme contenute nella legge 25 marzo

1959 n. 125, e particolarmente degli art. 5 e 16, nonche

dell'art. 1227 cod. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3

e 5, cod. proc. civ. Sostiene il Comune che con l'entrata

in vigore della nuova disciplina legislativa sono rimasti

estinti i preesistenti rapporti di concessions dei mercati

ortofrutticoli con conseguente carenza di legittimazione della S.o.g.e.m.o. a proporre domande intese ad ottenere

dal Comune l'adempimento delle obbligazioni nascenti

dalla convenzione cui era subentrato un rapporto precario che traeva la sua fonte dal puro fatto della gestione ed

era risolubile in qualsiasi momento da entrambe le parti. Ancke se il Consiglio di Stato, decidendo sui ricorsi della

S.o.g.e.m.o. avverso la deliberazione del 23 agosto 1959

del Comune di Viareggio aveva osservato che la legge n. 125

del 1959 ha creato la figura del gestore di diritto dichia

rando conseguentemente inammissibile il ricorso della

S.o.g.e.m.o., perche proposto da un mero gestore di fatto.

La Corte del merito, ad avviso del ricorrente, avrebbe er

rato nell'interpretazione delle singole norme esaminate

ed avrebbe soprattutto travisato lo spirito della legge n. 125 del 1959 che ha non solo modificato il regime giu

ridico della gestione dei mercati ortofrutticoli, ma l'ha

t.rasformato radicalmente, basandolo su principi antitetici

a quelli anteriormente in vigore : liberalizzazione del com

meroio all'ingrosso, inderogabile determinazione dei sog

(1) La sentenza confermata, App. Firenze 23 marzo 1062, 6 riassunta nel nostro Rep. 1962, voce Fiera e mercati, nn. 5-7.

La decislone, resa fra le stesse parti dal Cons. Stato, Sez.

V, 27 settembre 1960, n. 684, e di cui 6 cenno nella motivazione

dell'annotata sentenza, ha negato la qualifica di «ente gestore di un mercato » a chi, all'entrata in vigore della legge n. 125

del 1959, gestiva di fatto in virtü di concessione amministrativa

e puA leggersi in questa rivista, 1960, III, 178.

Per l'automatica cessazione, all'entrata in vigore della

legge piü volte eitata, dei regolamenti di mercati comunali

all'ingrosso con diritto di privativa, incompatibili con la legge

stessa, Cass. 18 ottobre 1961, n. 2228, id., 1962, I, 1762, cdn

ampia nota di richiami. La nuova legislazione che, in fase di progetto, aveva riscosso

le critiche di M. S. Oi annini, giä ricordata nella nota redazionale

appena eitata, ha formato oggetto delle circolari Min. ind. 11

aprile 1959, n. 15600 (Man. amm., 1959, 224; Nuova rassegna,

1959, 853 ; Ammin. loc., 1959, 486 ; Corriere amm., 1959, 1003) e 4 novembre 1959, n. 15100.60.4 (Cons. Stato, 1959, II, 325) ;

e dei commenti di: BongiovANNINI, in Dir. economia, 1959,

1019; Veglia, in Nuova rassegna, 1959, 892; Manitto. ibid.,

475 ; Fbandini, in Ammin. loc., 1959, 230, 312.

getti legittimati a gestire il mercato, aggravamento del

procedimento di concessione, disciplina concreta delle

modalita della gestione. Attesa la contrapposizione fra

le due discipline, era venuta a determinarsi una automatica

soluzione di continuitä della gestione dei mercati giä istituiti.

Specifioamente, aggiunge il Comune, la Corte fiorentina

non avrebbe rettamente inteso l'art. 5 che e la norma

cardine del sistema, perche questo precetto si applies, anche alle preesistenti concessioni. Sostenendo il con

trario la Corte ha affermato ehe l'approvazione del pre fetto, attenendo alViter formativo del rapporto di con

oessione-eontratto, opera solo per le future concessioni. ma si tratta di una mera petizione di principio, in quanto si dä per presupposto ciõ ehe e invece oggetto della dimo

strazione : la continuitä delle concessioni. II controllo

prefettizio e cosi ampio e profondo e connaturato al si

stema clie non puõ pensarsi che ad esso si sottragga la

gestione dei mercati giä istituiti.

La censura e infondata.

La Corte del merito lia fatto esatta applicazione della

legge allorclie ha ritenuto, confermando l'analogo giu dizio espresso dal Tribunale, che la nuova disciplina di

cui alia legge n. 125 del 1959 sui mercati ortofrutticoli

non aveva travolto la concessione-contratto intervenuta

nel 1951-52 tra il Comune e la S.o.g.e.m.o. e tuttora ope rante in linea di fatto. Per vero e da considerare che un

diritto, quale era quello derivante indubbiamente alia

S.o.g.e.m.o. dalla cennata conyenzione per l'esercizio del

mercato ortofrutticolo di Viareggio, si sarebbe potuto ri

tenere automaticamente estinto, al sopraggiungere della

legge n. 125 del 1959, solo se tale estinzione si fosse po tuta desumere, sia pure in modo implicito, dal senso della

legge stessa. Ora, e certo che una disposizione esplicita in tal senso invano si ricerca nel complesso delle disposizioni

legislative in esame. E non la si ritrova neppure in modo

implicito ; che anzi dall'art. 16 (il quale dispone testual

mente che «la presente legge si applica anche ai mercati

all'ingrosso esistenti alia data della sua pubblicazione e, dalla data stessa, cessano di aver vigore le disposizioni di regolamento dei predetti mercati, che risultmo incom

patibili con le norme in esso contenute») h dato agevol mente desumere che, lungi dall'affermarsi un'efficacia

distruttiva dei precedenti rapporti, questi ultimi invece

si intendono conservare sol che si conformino ad alcune

delle nuove norme che, con quelle precedenti, risultino

incompatibili (cfr. sent. n. 2228 del 1961, Foro it., 1962,

I, 1762). La legge ha quindi considerato esistenti i mer

cati all'ingrosso gia istituiti ed ha esteso agli stessi alcune

soltanto delle nuove norme. II problema, che era perciõ in definitiva di interpretazione di norme in una successione"

di leggi, implicava questa sola sostanziale indagine : fino

a qua! punto il cennato diritto della S.o.g.e.m.o., che

era nato in epoca anteriore alia nuova legge, potesse svol

gere i suoi perduranti effetti anche alia stregua delle nuove

norme. Ed una volta escluso in radice che il diritto stesso, come si diceva, fosse caduto nel nulla, ogni ulteriore pro blema di adeguamento dei precostituiti rapporti fra Co

mune e S.o.g.e.m.o. alia nuova disciplina avrebbe richiesto

sicuramente una iniziativa (che si sarebbe potuta espli care anche con la revoca della concessione), iniziativa

che non vi 6 stata da parte del Comune concedente, di

talche, in siffatta situazione, doveva ritenersi, come cor

rettamente b stato ritenuto dalla Corte fiorentina, la

persistente efficacia di quel rapporto di concessione che

per la legge del tempo in cui era sorta cristallizzava diritti

perfetti scaturenti, per le parti contraenti, dalla conven

zione collegata alia concessione medesima.

Nö ha pregio l'argomento del ricorrente che fa perno sull'art. 5 della legge in cui si disciplina l'istituzione dei

mercati e la concessione della loro gestione, prescrivendosi che tale concessione põssa essere attuata soltanto nei

confronti di «enti o consorzi economici nei settori della

produzione, del commercio e della lavorazione dei prodotti stessi ». Se con il 4° comma di detto articolo, che segue immediatamente al comma che prescrive per i concessio

nari il possesso delle suddette quality, si e sancito «che

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1615 PARTE PRIMA 1616

la stessa norma si applica per i mercati giä, istituiti», oorrettamente la Corte del merito ha considerate : per l'un verso che la legge postula soltanto un riesame della

figura soggettiva del concessionario (con la possibile re

voca della concessione), donde nel caso la S.o.g.e.m.o. veniva ad assumere la qualifica di ente gestore di fatto, fin quando non si fosse provveduto a tale revoca, e dal

l'altro che la previsione legislativa circa l'applicazione del precetto ai mercati giä, istituiti significava che, ove si

fosse inteso ricorrere al sistema della concessione, questa avrebbe dovuto essere regolata dalla nuova disciplina, e che quindi la norma non toccava i rapporti di conces

sione preesistenti. Le considerazioni che precedono sono di per se suffi

cient! a dimostrare l'inconsistenza della tesi sostenuta

dal ricorrente, per cui il primo mezzo del ricorso deve

essere respinto. (Omissis) Per quest i motivi, rigetta, ecc.

CARTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione I civile ; sentenza 29 agosto 1963, n. 2372 ; Pres.

Torres'te P., Est. Giannattasio, P. M. Pedace (ooncl.

parz. diff.) ; Cilento Mangili ed altri (Avv. Bon a Ven

tura, Bosisio, Ratio) o. Society industrie agricole Li

gure Lombarda (Avv. Fre', Zignoni) ; di Castelbarco

Pindemonte, Visconti di Modrone ed altri (Avv. Ga

relli, Magni, Rossili) c. Societä industrie agricole

Ligure Lombarda.

(öassa App. Genova 22 gennaio 1962)

Societä Societä per azioni costituita prima del

vicjente codiee — Aumento dl capitale — Clausula

di prelazione a favore dei promotori per le nuovc

azioni — Ineiiieacia — Limiti — Fattispccie (Cod. civ., art. 2441).

Societä — Societä per azioni Fusione per incor

porazione — Pätti di prelazione a favore dei pro motori di quclla incorporata — Sorte (Cod. civ., art. 2504).

Le azioni emesse in sede di aumento del capitale deliberato

dopo Ventrata in vigore delVattuale codice, vanno offerte in opzione ai soci secondo le norme delVart. 2441, ancorchb

Vatto costitutivo, formato vigente la legislazione abrogata,

, prevedesse nn diritto di prelazione a favore dei promo tori. (1)

La fusione per incorporazione, effettwata dopo Ventrata in

vigore del codice civile, fa venir meno, in difetto di patto contrario, il diritto di prelazione che Vatto costitutivo della societä incorporata, formato prima delVattuale co

dice, riservava ai promotori per Vacquisto, al valore di

emissione, d'un'aliquota delle azioni emesse ad ogni au mento di capitale. (2)

(1-2) Non constano precedent! in termini, eccezion fatta

per la difforme sentenza resa in primo grado dal Trib. Genova, 20 giugno 1960, riassunta nel Rep. 1961, voce Societä, nn. 175 179 e criticata da M. Pobzio, in Banca, borsa ccc., 1961, II, 469 e da Colombo in Riv. dir. comm., 1961, II, 444.

Conforme, in dottrina, Fitž:, Ancora sulla societä in accoman dita per azioni e il diritto di opzione, in Riv. dir. comm., 1963, I, 203 (specie il n. 5 a pag. 208), che richiama l'inedita App. Genova 21 dicembre 1961-22 gennaio 1962, confermata, quanto agli argomenti riassunti neile mässime, dalla annotata sentenza. Contra, sembra, Febri, Accomandatari e accomandanti nella so cietä in accomandita per azioni, ibid., 15 (specie n. 5 a pag. 24), che richiama, a sua volta, la sentenza del Tribunale geno vese sõpra eitata.

A proposito di fondatori e promotori di societa per azioni, si consulti la nota di Antonio Scialoja, in Foro it., 1944-46, I, 755, ove, nei richiami giurisprudenziali, si ricordano le liti

sorte, anni prima, a proposito della validity del patto di pre

La Corte, ecc. — Svolgimento del prooesso.

— In data 9

febbraio 1872 veniva oostituita in Genova la Societä an.

Ligure Lombarda per la raffinazione degli zuecheri per la

durata di trenta anni. L'art. 55 dell'atto costitutivo sta

biliva quanto appresso : « Qualora si faccia luogo all'aumento

del oapitale sociale della, societä, i promotori, o ehi per essi, xvranno diritto di prelazione al valore di emissione fino ad

un quarto delle azioni da emettersi ». La Societä veniva poi

prorogata varie volte e veniva varie volte aumentato il

oapitale sociale mediante emissione di nuove azioni.

Con atto notarile 5 aprile 1943 la Societä veniva fusa

mediante incorporazioae con la Soc. an. per le industrie agri cole, la quale assumeva la denominazione di Societä per izioni industrie agricole Ligure Lombarda.

II 15 giugno 1956 l'assemblea ordinaria e straordinaria

della Societä deliberava, fra l'altro : a) la proroga della

durata della Societä fino al 30 aprile 1991 ; b) l'aumento

del capitale sociale, mediante utilizzo dei saldi attivi di ri

valutazione per conguaglio monetario, da lire 3.786.750

a lire 5.508.000.000, sostituendo la esistente 1.157.500

azioni del valore nominale di lire 3.300 ciascuna con

3.442.500 nuove azioni del valore di lire 1.600 ciascuna delle

quali 3.240.000 di cat. A e 202.500 di cat. B., aventi uguali diritti delle precedenti e godimento dal 1° maggio 1956, da assegnarsi agli azionisti in ragione di tre nuove azioni

per ogni vecchia azione posseduta della corrispondente cate

goria,; c) aumento correlativo della riserva legale. (<Omissis) Motivi della decisione. — I ricorsi, proposti separata -

mente contro la medesima sentenza, debbono essere riuniti

in un unico processo a norma dell'art. 335 cod. proc. civile.

Con il primo motivo dei due ricorsi, i ricorrenti, denun

ciando la violazione degli art. 2340, 2501 e 2504 cod. civ..

55 dello statuto della Soc. Ligure Lombarda per la raffina

zione degli zucclieri, 1362 e 1372 cod. civ., 11 delle preleggi, 205 a 211 disp. trans, cod. civ. e 360 n. 3 cod. proc. civ.

assumono ohe :

а) contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di

merito, il patto di cui all'art. 55 dello statuto della Soc. Li

gure Lombarda per la raffinazione degli zuccheri, non e

divenuto incompatibile con le norme del nuovo codice e

pertanto l'obbligazione contrattuale assunta tra Societä e

promotori deve essere rispettata. La legge nuova puõ ap

plicarsi agli effetti non esauriti di un rapporto giuridico soltanto quando la norma sia diretta a regolare questi effetti indipendentemente dal fatto o atto giuridico ehe li

generõ, ma non estende la sua forza giuridica a tali effetti,

quando, per regolarli, dovrebbe agire sul fatto o sull'atto

generatore del rapporto, salvo disposizioni espresse. Nella

specie il legislatore non ha inteso estendere l'efficacia delle

disposizioni di cui agli art. 205 segg. e 211 disp. trans, cod.

civ. su effetti non esauriti di un rapporto sorto anterior

mente prescindendo dall'atto giuridico ehe li generõ ;

б) la Corte di merito, poi, nel considerare i disposti

degli art. 2340 e 2441 cod. civ. in relazione alle norme tran

sitorie di cui agli art. 205 segg. con speciale riferimento al

l'art. 211. ha errato perch& il contenuto di tali disposizioni si riferisce alla modificazione di norme interne della Societä, ma non puõ incidere su di un patto che, come quello in

questione, e intervenuto tra Societä e terzi;

c) in ogni caso, le nuove disposizioni in materia di

societä devon o trovare applicazione non prima che la legge lo consenta, e poiche l'art. 209 disp. trans, elenca tassativa

mente le disposizioni che hanno immediata applicazione con l'entrata in vigore del codice, ed in tale elencazione

non sono comprese le norme degli art. 2340 e 2441, queste norme devono ritenersi escluse.

lazione contenuto neU'atto costitutivo della Societä raffinerie

liguri lombarde, di cui si occupa oggi la Cassazione. Allora. la

questione venne (a tre riprese) risolta per la validitä del patto : Cass. Torino 15 gennaio 1923, id., 1023, I, 387, con nota di ri chiami.

Per la seconda mässima, in senso conforme, circa gli effetti della fusione sulla societä, incorporata, Cass. 21 giugno 1961, n. 1482 e 3 febbraio 1961, n. 223, id., 1962, I, 105, con ampia nota di richiami.

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