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sezione I civile; sentenza 29 agosto 1998, n. 8651; Pres. Cantillo, Est. Ferro, P.M. Cafiero (concl....

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sezione I civile; sentenza 29 agosto 1998, n. 8651; Pres. Cantillo, Est. Ferro, P.M. Cafiero (concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Braguglia) c. Soc. Ixos finanziaria. Cassa App. Torino 24 maggio 1995 Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 11 (NOVEMBRE 1998), pp. 3161/3162-3163/3164 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192433 . Accessed: 24/06/2014 20:21 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.228 on Tue, 24 Jun 2014 20:21:54 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 29 agosto 1998, n. 8651; Pres. Cantillo, Est. Ferro, P.M. Cafiero (concl.conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Braguglia) c. Soc. Ixos finanziaria. Cassa App. Torino 24maggio 1995Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 11 (NOVEMBRE 1998), pp. 3161/3162-3163/3164Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192433 .

Accessed: 24/06/2014 20:21

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

2. - Con il primo motivo il ricorrente denunciando «insuffi

ciente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della

controversia (art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.)» e «violazione

e falsa applicazione dell'art. 71 1. 27 luglio 1978 n. 392 (art.

360, 1° comma, n. 3, c.p.c.)» censura la sentenza gravata nella

parte in cui questa ha ritenuto che la postilla del 12 ottobre

1978 [in calce al contratto 4 gennaio 1978] impedisce che il con

tratto 1° aprile 1984 possa essere considerato rinnovo contrat

tuale, senza considerare che tale postilla è del tutto ininfluente, non apportando alcuna modifica al contratto stesso.

3. - La deduzione è inammissibile. Come, in particolare, pacifico presso una giurisprudenza più

che consolidata di questa corte regolatrice, non può che ribadir

si, ulteriormente, che quando la statuizione impugnata risulta

fondata su più ragioni distinte e autonome, ciascuna delle quali sia giuridicamente e logicamente idonea a sorreggere la pronun

cia, l'omessa censura di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso relativo alle altre, dato che la sua eventuale fondatezza non potrebbe mai condur

re all'annullamento della sentenza (così, ad esempio, Cass. 9

aprile 1997, n. 3063, nonché 20 gennaio 1997, n. 20, specie in

motivazione, e — per la giurisprudenza anteriore — 17 maggio

1993, n. 5577, Foro it., Rep. 1993, voce Cassazione civile, n.

28; 26 ottobre 1988, n. 5804, id., Rep. 1988, voce Impugnazio ni civili, n. 15; 22 luglio 1987, n. 6369, ibid., voce Cassazione civile, n. 26, tra le tantissime).

Atteso che nella specie — come riferito sopra — la pronuncia in questa sede gravata ha ritenuto l'inopponibilità del contratto

del 1° gennaio 1984 alle D'Ambrosio in forza di due distinte rationes decidendi, ognuna sufficiente a sorreggere il decisum

(e, cioè, da un lato, che in presenza di beni sotto sequestro è indispensabile l'autorizzazione del giudice anche perché il cu

stode — con il proprio comportamento concludente — consen

ta la rinnovazione tacita del già concluso contratto di locazio

ne, dall'altro, che nella specie la necessità, alla scadenza del

contratto del 4 gennaio 1978, come modificato con la postilla del 12 ottobre 1978, della conclusione di un nuovo contratto

derivava dal contenuto della postilla stessa) e tenuto presente

che il ricorrente censura una sola di queste [peraltro con una

deduzione inammissibile, atteso che l'interpretazione delle clau

sole contrattuali integra, comunque, una quaestio fadi, non su

scettibile di sindacato da parte del Supremo collegio] è palese l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.

4. - Con il secondo motivo, con il quale lamenta «violazione

e falsa e/o mancata applicazione di norme di diritto con parti

colare riferimento agli art. 27, 28, 29, 56, 71 e 73 1. n. 392 del 1978, della 1. n. 94 del 1982 e della 1. n. 118 del 1985»

il ricorrente denuncia, ancora, la sentenza gravata, atteso che

«in ogni caso, ammesso che correttamente il Tribunale di Na

poli avesse dichiarato inopponibile alle germane D'Ambrosio

il contratto del 1° gennaio 1984, il tribunale erroneamente ha

implicitamente disposto il rilascio immediato dell'immobile con

la conferma nel resto dell'impugnata sentenza pretorile».

«In effetti — evidenzia il ricorrente — qualora il contratto

del 1° gennaio 1984 dovesse effettivamente risultare inopponi bile alle germane D'Ambrosio, in ogni caso resterebbe valido

il contratto stipulato in data 4 gennaio 1978», con conseguente

scadenza del rapporto al 4 gennaio 1998 (per difetto di disdet

ta), atteso che i contratti di locazione si rinnovano per inerzia

del locatore.

5. - Al pari della precedente, neppure tale censura coglie nel

segno. A prescindere da ogni altra considerazione — in sede di meri

to il conduttore non aveva mai eccepito di avere diritto a dete

nere l'immobile oggetto di controversia per effetto del contratto

del 4 gennaio 1978 a suo tempo stipulato dal custode giudizia rio su autorizzazione del giudice istruttore — la censura non

può trovare accoglimento, perché totalmente infondata in diritto.

Deve — infatti — al riguardo [come del resto, già sottolinea

to dai giudici del merito] ribadirsi, ulteriormente, in conformità ad una giurisprudenza più che consolidata, di questa corte re

golatrice, che anche per la rinnovazione tacita della locazione

di immobile, successiva al pignoramento, occorre l'autorizza

zione del giudice. La rinnovazione tacita della locazione, infatti, integra il per

fezionarsi di un nuovo negozio giuridico bilaterale, sicché, ove

trattisi di immobile pignorato, non vi è ragione per fare capo

Il Foro Italiano — 1998 — Parte I-59.

a una disciplina diversa da quella dettata genericamente per la

locazione dall'art. 560, 2° comma, c.p.c. (così, in termini, ad

esempio, Cass. 5 dicembre 1970, n. 2576, id., 1971, I, 81 e,

per la giurisprudenza anteriore, 4 giugno 1956, n. 1905, id.,

Rep. 1956, voce Sequestro conservativo, n. 108. Sempre nel senso

che la «scelta» tra la cessazione di un contratto di locazione

[o di affitto di fondo rustico] e il suo rinnovo ex lege eccede

dai poteri del custode giudiziario, Cass. 3 marzo 1987, n. 2232,

id., Rep. 1988, voce cit., n. 51. Ma v., altresì, Cass. 22 luglio

1991, n. 8166, id., Rep. 1992, voce Esecuzione per obbligazioni pecuniarie, n. 50).

Non controverso quanto precede e pacifico — in base agli accertamenti in fatto compiuti in sede di merito e in alcun mo

do contestati dal ricorrente — che nella specie il giudice istrut

tore, dopo avere autorizzato la locazione stipulata dal custode

il 4 gennaio 1978 non ha mai autorizzato il custode a rinnovare

questo, alla sua naturale scadenza, è palese — anche sotto que sto diverso profilo — l'infondatezza del proposto ricorso.

6. - Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 29 agosto

1998, n. 8651; Pres. Cantillo, Est. Ferro, P.M. Cafiero

(conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Braguglia) c.

Soc. Ixos finanziaria. Cassa App. Torino 24 maggio 1995.

Concessioni governative (tassa sulle) — Tassa suDe società —

Contrasto con la normativa comunitaria — Rimborso — In

teressi (Cod. civ., art. 2033; 1. 26 gennaio 1961 n. 29, norme

per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tas

se e di imposte indirette sugli affari, art. 1, 5; 1. 18 aprile 1978 n. 130, misura degli interessi moratori in materia di tas

se e imposte indirette sugli affari, art. 1; 1. 11 marzo 1988

n. 67, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato, art. 7).

Ai sensi degli art. 1 e 5 I. 26 gennaio 1961 n. 29, sulle somme

dovute dall'amministrazione finanziaria a titolo di rimborso

della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle so

cietà nel registro delle imprese riscosse in violazione della nor

mativa comunitaria sono dovuti gli interessi moratori con sca

denza semestrale, a decorrere dalla data della domanda di

rimborso, nella misura — stabilita dall'art. 11. IS aprile 1978

n. 130 — del sei per cento per ogni semestre compiuto, ovve

ro, con decorrenza dal 10 gennaio 1988, nella misura — sta

bilita dall'art. 7,4° comma, l. 11 marzo 1988 n. 67 — del

4,5 per cento. (1)

(1) La Suprema corte in altra parte della sentenza — non riprodotta

per motivi di brevità — ribadisce le conclusioni di Cass. 27 agosto 1998, n. 8522, Foro it., 1998, I, 2763, con nota di richiami, in punto di com

petenza territoriale del giudice chiamato a pronunciare sulla domanda

di rimborso della tassa di concessioni governative per l'iscrizione delle

società nel registro delle imprese, nonché in punto di illegittimità, per contrasto con la normativa comunitaria, di tale tassa.

Per quanto concerne gli interessi dovuti sulle somme rimborsate dal

l'amministrazione, la Cassazione esclude l'applicabilità dell'art. 2033

c.c., ritenendo per converso quella della 1. 26 gennaio 1961 n. 29 e

successive modifiche (i.e. l'art. 1 1. 130/78 e l'art. 7 1. 67/88, ricordati

in sentenza e riportati in massima, nonché, con decorrenza 1° gennaio

1994, l'art. 13 d.l. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito nella 1. 26 feb

braio 1994 n. 133, che ha fissato il tasso al tre per cento semestrale,

e, con decorrenza 1° gennaio 1997, l'art. 3, comma 141,1. 23 dicembre

1996 n. 662, che lo ha ridotto al 2,5 per cento semestrale). In tal senso, nonostante la modesta eco sulle riviste giuridiche, sem

bra la prevalente giurisprudenza di merito (v., tra le pronunce edite,

Trib. Roma 12 febbraio 1997, id., Rep. 1997, voce Concessioni gover native (tassa sulle), n. 35).

Nel senso dell'applicabilità dell'art. 2033 c.c., cfr. App. Roma 13

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3163 PARTE PRIMA 3164

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato

il 6 ottobre 1992 la Ixos finanziaria s.p.a. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino l'amministrazione delle finanze

dello Stato per sentir dichiarare non dovuta la tassa annuale

di concessione governativa prevista per la iscrizione nel registro delle società dall'art. 3, 19° comma, d.l. 19 dicembre 1984 n.

853, convertito in 1. 17 febbraio 1985 n. 17, nonché dall'art.

36 d.l. 2 marzo 1989 n. 69, convertito in 1. 27 aprile 1989 n.

154, e per sentir condannare l'amministrazione convenuta al rim

borso in favore di essa attrice della somma complessiva di lire

39.000.000 corrispondente all'ammontare delle tasse indebita

mente versate negli anni 1988-1989-1990. Assumeva al riguardo la società attrice che all'applicazione della tassa ostava il divieto

di cui all'art. 10 della direttiva 69/335/Cee e che essa non si

giustificava come diritto di carattere remunerativo ai sensi del

l'art. 12 della direttiva stessa.

Si costituiva in giudizio l'amministrazione, la quale eccepiva, in via pregiudiziale, l'incompetenza del tribunale adito sotto il

profilo territoriale e sotto il profilo funzionale, e, in via preli minare, l'improponibilità della domanda in difetto del previo ricorso amministrativo, e nel merito sosteneva la piena compa tibilità della tassa con l'ordinamento comunitario.

Il Tribunale di Torino accoglieva la domanda della Ixos fi

nanziaria s.p.a., condannando l'amministrazione convenuta al

pagamento in favore dell'attrice della somma di lire 39.000.000

con gli interessi dalla domanda al saldo, e compensava intera mente le spese tra le parti.

La sentenza del tribunale veniva impugnata dall'amministra zione delle finanze con appello principale e dalla Ixos finanzia

ria s.p.a. con appello incidentale. La Corte di appello di Torino con sentenza 24 marzo-24 maggio 1995 respingeva l'appello prin

cipale, e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, in

parziale riforma della decisione impugnata stabiliva la decor

renza degli interessi in coincidenza con la data dei singoli paga menti indebitamente effettuati, condannando l'amministrazione

al rimborso in favore della controparte delle spese del secondo

grado. Avverso quest'ultima sentenza l'amministrazione delle finan

ze dello Stato propone il presente ricorso per cassazione, affi dato a tre motivi. La Ixos finanziaria s.p.a. non svolge attività

difensiva nella presente sede.

Motivi della decisione. — (Omìssis). - Appare invece merite vole di accoglimento, il terzo motivo, avente ad oggetto dedu

zione di violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. e del la 1. 26 gennaio 1961 n. 29 e successive modificazioni, nonché

difetto di motivazione, con riferimento a quella parte della sen tenza di merito nella quale la corte territoriale ha fatto decorre re gli interessi «dalla data dei singoli pagamenti effettuati ver tendosi in materia di indebito oggettivo». Come fondatamente osserva la ricorrente, trattandosi di azione di rimborso di tribu ti indebitamente pagati, non trova applicazione l'art. 2033 c.c. bensì la speciale disciplina relativa agli interessi sui tributi indi retti: vengono in considerazione, al riguardo, l'art. 1 1. 26 gen naio 1961 n. 29 (norme per la riscossione dei carichi in materia di tasse e imposte indirette sugli affari) il quale dispone che sulle somme dovute all'erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori con scadenza semestra le nella misura stabilita (per ogni semestre compiuto) originaria mente nel tre per cento e poi modificata con successivi provve dimenti legislativi (sei per cento, in base all'art. 1 1. 18 aprile

maggio 1996, ibid., n. 31, per la quale, però, in mancanza di prova della mala fede (nella specie, ritenuta insussistente) dell'accipierts, gli interessi legali (ristoratori anche del danno da svalutazione monetaria) decorrono dalla domanda e non dai singoli pagamenti; analogamente, Trib. Cagliari 7 aprile 1997, ibid., n. 32, e Trib. Bari 19 febbraio 1997, ibid., n. 33. Sulla decorrenza degli interessi legali dalla data di proposi zione dell'istanza amministrativa di rimborso (sul presupposto della buona fede del debitore che ha riscosso la tassa in forza della normativa vigen te), cfr. anche Trib. Caltanissetta 23 novembre 1996, ibid., n. 34, e Trib. Brescia 9 gennaio 1995, id., Rep. 1996, vocc cit., n. 52; sul diritto del contribuente al rimborso della tassa di concessione governativa, mag giorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria ex art. 1224, 2° comma, c.c., v. Trib. Brescia 6 marzo 1996, ibid., n. 48.

Per ulteriori riferimenti, cfr. Corte giust. 15 settembre 1998, cause riunite C-279/96, C-280/96, C-281/96, e 15 settembre 1998, causa C-260/96, id., 1998, IV, 369, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 1998.

1978 n. 130; 4,5 per cento in base all'art. 7, 4° comma, 1. 11

marzo 1988 n. 67, con effetto dal 1° gennaio 1988) e l'art. 5

della stessa legge in virtù del quale «sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari non dovute a seguito di

provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al

contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al prece dente art. 1 a decorrere dalla data della domanda di rimborso».

Resta con ciò superato il subordinato rilievo della ricorrente

secondo cui, anche ove si ritenesse applicabile l'art. 2033 c.c., la decorrenza degli interessi dovrebbe ugualmente essere stabili

ta nella data della domanda giudiziale, non essendo stata accer

tata la mala fede dell'amministrazione percipiente, e non risul tando comunque motivata la diversa decisione della corte terri

toriale sul punto. La sentenza impugnata riceve, pertanto cassazione relativamente e limitatamente a quest'ultimo profilo:

consegue il rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione

della stessa Corte di appello di Torino.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 29 ago sto 1998, n. 8594; Pres. Favara, Est. Evangelista, P.M.

Dettori (conci, conf.); Ente poste italiane (aw. dello Stato Di Carlo) c. Turco (Avv. Miniati Paoli). Conferma Trib.

Firenze 7 febbraio 1996.

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in genere (rap presentanza in giudizio) — Ente poste italiane — Avvocatura

dello Stato — Patrocinio facoltativo (R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, t.u. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudi zio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Sta

to, art. 43; d.l. 1° dicembre 1993 n. 487, trasformazione del

l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in en te pubblico economico e riorganizzazione del ministero, art.

10).

Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Enti pubblici —

Trasformazione in enti pubblici economici o società private — Controversie di lavoro pendenti — Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo — Permanenza — Retroattività —

Esclusione (D.l. 6 maggio 1994 n. 269, riparto della giurisdi zione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società, art. 1; 1. 4 luglio 1994 n. 432, conversione in legge, con modi

ficazioni, del d.l. 6 maggio 1994 n. 269).

L'Ente poste italiane si avvale del patrocinio facoltativo dell'av vocatura dello Stato, senza bisogno di apposite specifiche de

liberazioni, ai sensi dell'art. 10, 2° comma, d.l. 1° dicembre 1993 n. 487, convertito in l. 29 gennaio 1994 n. 71, in relazio ne all'art. 43 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, né l'avvocatura stessa è onerata della produzione del provvedimento del com

petente organo dell'ente di autorizzazione del legale rappre sentante ad agire o resistere in giudizio, assumendo essa ex

lege i relativi poteri di rappresentanza e difesa. (1)

(1) In termini con un orientamento costituente ormai ius receptum, Cass. 14 aprile 1998, n. 3759, Foro it., 1998, I, 1823, con nota redazio nale e commento di R. Caponi, Privatizzazione dell'ente pubblico e cessazione del patrocinio dell'avvocatura dello Stato; nel rimandare alla detta nota per ogni riferimento in materia, si ritiene opportuno segnala re che, in applicazione dell'art. 43 r.d. 1611/33, il d.leg. 134/98, all'art. 7, ha attribuito alle fondazioni di diritto privato create dalla trasforma zione degli enti lirici di cui alla 1. 800/67 la facoltà di servirsi del patro cinio dell'avvocatura dello Stato, con ciò ribadendo normativamente (dopo la disciplina transitoria dettata per la soc. Ferrovie dello Stato dall'art. 15, comma 3 bis, 1. 75/93) la possibilità dell'avvocatura di assumere la rappresentanza e difesa in giudizio anche di enti privati, ai sensi del cit. art. 43 r.d. 1611/33 nella parte in cui menziona gli «enti sovvenzionati, sottoposti a tutela o anche a sola vigilanza dello Stato», secondo una interpretazione già sostenuta in dottrina (v. nota

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