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sezione I civile; sentenza 29 dicembre 1999, n. 14673; Pres. Grieco, Est. Fioretti, P.M. Cafiero...

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sezione I civile; sentenza 29 dicembre 1999, n. 14673; Pres. Grieco, Est. Fioretti, P.M. Cafiero (concl. diff.); Demetz e altri (Avv. Manzi, Gruner) c. Min. finanze (Avv. dello Stato La Porta). Cassa Comm. trib. II grado Bolzano 21 ottobre 1997 e decide nel merito Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 2 (FEBBRAIO 2000), pp. 425/426-431/432 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23195448 . Accessed: 28/06/2014 07:47 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.97 on Sat, 28 Jun 2014 07:47:30 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 29 dicembre 1999, n. 14673; Pres. Grieco, Est. Fioretti, P.M. Cafiero(concl. diff.); Demetz e altri (Avv. Manzi, Gruner) c. Min. finanze (Avv. dello Stato La Porta).Cassa Comm. trib. II grado Bolzano 21 ottobre 1997 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 2 (FEBBRAIO 2000), pp. 425/426-431/432Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195448 .

Accessed: 28/06/2014 07:47

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ragione giustificatrice della scelta operata la stessa descrizione

del fenomeno, che non sembra tuttavia autosufficiente ai fini

della dimostrazione della definitività (nel senso della non impu

gnabilità se non con il ricorso straordinario per cassazione) del

provvedimento. Deve dunque ribadirsi che il decreto reso in sede di dichiara

zione tardiva di credito dal giudice delegato, il quale, in presen za di contestazioni parziali del curatore non accettate dal credi

tore istante, abbia ammesso solo in parte (anche con semplice

riguardo al «rango») il credito azionato, ha natura sostanziale

di sentenza e, essendo intervenuto dopo l'automatica trasfor

mazione del procedimento di verificazione in ordinario proces so di cognizione (art. 101, 3° comma, seconda parte, 1. fall.), è impugnabile con l'appello (art. 101 cit. in relazione agli art.

323 e 339 c.p.c.). L'accoglimento del secondo motivo pertanto si impone, risul

tando erronea la ragione di inammissibilità del gravame, addot

ta dal giudice a quo, che non riposa peraltro sulla definitività

del decreto, sibbene sul rilievo — del tutto accidentale, rispetto alla questione di fondo finora esaminata — per cui, avendo

il giudice delegato dichiarato l'estinzione del giudizio, il provve dimento sarebbe stato reclamabile al collegio ai sensi degli art.

308 e 178 c.p.c. La conclusione — tratta da Cass. 2536/90,

cit., senza considerare la peculiarità della fattispecie — non può essere in alcun modo condivisa: il procedimento sommario da

vanti al giudice delegato, in caso di emissione del decreto, è

«definito» (arg. art. 91, 1° comma, c.p.c., in relazione al 4°

comma dell'art. 101 1. fall., cit.) e non anche «estinto», onde

quella declaratoria partecipa essa stessa della natura sostanziale

di sentenza, riconosciuta al provvedimento — come espressa mente risulta proprio da Cass. 6937/95, cit., pure considerata

dal giudice a quo —, e non è autonomamente impugnabile. 5.3. - Dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso — nel

quale resta assorbito il terzo, relativo alle ragioni di merito del

l'affermata spettanza della collocazione ipotecaria del credito

di lire 106.423.159 — deriva la cassazione della sentenza impu

gnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di

Venezia.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 29 dicem

bre 1999, n. 14673; Pres. Grieco, Est. Fioretti, P.M. Cafie

ro (conci, diff.); Demetz e altri (Avv. Manzi, Gruner) c.

Min. finanze (Avv. dello Stato La Porta). Cassa Comm. trib.

Il grado Bolzano 21 ottobre 1997 e decide nel merito.

Redditi (imposte sui) — Redditi diversi — Plusvalenze — Tas

sazione — Presupposti (L. 30 dicembre 1991 n. 413, disposi zioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, faci

litare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione age volata dei rapporti tributari pendenti; delega al presidente della

repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;

istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale,

art. 11).

Le plusvalenze di cui all'art. 11,5° comma, l. 30 dicembre 1991

n. 413 percepite dopo il 1° gennaio 1992 sono tassabili sol

tanto se gli atti (decreto di esproprio, cessione volontaria nel

corso del procedimento espropriativo, occupazione acquisiti

va), mediante i quali le stesse sono state realizzate, sono in

tervenuti successivamente al 31 dicembre 1988. (1)

(1) La Suprema corte, nell'affermare che la tassazione prevista dal

l'art. 11, 5° comma, 1. 30 dicembre 1991 n. 413, richiede tanto che

le somme che costituiscono la plusvalenza siano percepite dopo l'entra

ta in vigore della legge {i.e., dal 1° gennaio 1992), quanto che le stesse

Il Foro Italiano — 2000.

Svolgimento del processo. — Con ricorso presentato il 4 lu

glio 1995 Demetz Emilie Margarethe, Walter Alfons, Erberto

Alfonso, Elfride e Gertrud, nella loro qualità di eredi di Emilia

Moroder Demetz impugnarono dinanzi alla Commissione tribu

taria di primo grado di Bolzano il silenzio-rifiuto, formatosi

sulla istanza di rimborso della somma ritenuta a titolo di Irpef sulla indennità di esproprio, loro corrisposta dal comune di Or

tisei, ritenendo l'imposta non dovuta.

La commissione adita respingeva il ricorso.

Avverso detta decisione i contribuenti proponevano appello

siano conseguenza di atti e provvedimenti intervenuti dopo il 31 dicem bre 1988, si pone in consapevole contrasto con Cass. 30 dicembre 1998, n. 12882, Foro it., Rep. 1998, voce Redditi (imposte), n. 796, per la

quale è indifferente, ai fini della imposizione, la data della cessione volontaria o della emissione dei provvedimenti espropriativi o che ac certino la accessione invertita, rilevando soltanto il momento della ri scossione che costituisce il presupposto impositivo.

Allo stesso modo, l'odierna sentenza, nell'escludere che possano ave re rilevanza — al fine di fissare temporalmente la data dell'evento che ha determinato il trasferimento dell'immobile — i provvedimenti ammi nistrativi o giudiziari che liquidano la somma dovuta al contribuente, mostra di ripudiare il diverso avviso espresso da Cass. 18 luglio 1997, n. 6620, id., 1997, I, 3185 (per la quale ai fini della tassazione retroatti

va, ai sensi dell'art. 11, 9° comma, 1. 30 dicembre 1991 n. 413, delle somme percepite a titolo di risarcimento del danno subito a seguito della perdita definitiva di un terreno in conseguenza della costruzione di alloggi economici e popolari senza che fosse tempestivamente inter venuto il provvedimento ablatorio, non rileva il momento in cui si è verificata l'occupazione acquisitiva, dovendosi invece accertare che nel triennio compreso tra il 31 dicembre 1988 e la data di entrata in vigore della stessa legge cadano sia la sentenza che ha liquidato la somma dovuta per il risarcimento del danno, sia la percezione di tale somma) e, più di recente, da Cass. 7 novembre 1998, n. 11229, id., Rep. 1998, voce cit., n. 797 (ad avviso della quale le plusvalenze conseguenti alla

percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commercia

li, delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da accessione

invertita, liquidate da sentenza del tribunale emessa prima del 31 di cembre 1988, ma confermata da sentenza della corte d'appello emessa

dopo tale data e prima dell'entrata in vigore della 1. 31 dicembre 1991 n. 413 — costituendo quest'ultima sentenza l'unico titolo del risarci

mento, poiché l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello rispetto alla sentenza di primo grado si verifica in tutti i casi, anche, quindi, nei casi in cui la sentenza d'appello è confermativa — vanno assoggettate al prelievo fiscale previsto dall'art. 11 citata 1.).

Il principio di cui in massima è condiviso, nella giurisprudenza di

merito, da Comm. trib. prov. Milano 24 febbraio 1999, Finanza loc., 1999, 1311, con nota di M.C. Fregni; Comm. trib. centrale 14 aprile 1998, n. 1970, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 801; Comm. trib. prov. Firenze 16 maggio 1997, ibid., n. 802; Comm. trib. prov. Salerno 10

maggio 1997, ibid., n. 803, e Fisco, 1998, 3197, con nota di Borri; Comm. trib. prov. Viterbo 21 novembre 1996, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 674; Tar Campania, sez. II, 23 marzo 1996, n. 87, Trib. amm. reg., 1996, I, 2041 (m); Comm. trib. I grado Milano 15 dicembre

1995, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 577 (e Riv. dir. fin., 1996, II, 79, con nota di G. Pizzonia, Sulla tassazione delle indennità di

esproprio relative a procedure ablative poste in essere prima del 31 di cembre 1988)-, nonché, in dottrina, da P. Russo, Ancora in tema di tassazione retroattiva delle indennità di esproprio, in Rass. trib., 1998, 225, e da G. Fanzini, L'imposizione di plusvalenze realizzate in seguito ad interventi ablativi per pubblica utilità (art. 11 l. 30 dicembre 1991 n. 413), in Riv. dir. trib., 1992, I, 107.

Contra, Comm. trib. centrale 19 settembre 1998, n. 4449, Foro it.,

Rep. 1998, voce cit., n. 798, per la quale rileva solamente la data di

percezione della plusvalenza; 16 marzo 1998, n. 1407, ibid., n. 800, ad avviso della quale le indennità di espropriazione liquidate successiva mente all'entrata in vigore della I. n. 413 sono assoggettabili a ritenuta

d'acconto, a nulla rilevando il provvedimento che le determina; in dot

trina, C. Ariete, La tassazione delle indennità di esproprio, in Tributi,

1998, 939. Per ulteriori riferimenti, in dottrina e giurisprudenza, cfr. nota a Cass.

6620/97, cit. Il recente orientamento dell'amministrazione finanziaria si rinviene

in min. fin. circ. 24 luglio 1998, n. 194, in Circolari e risoluzioni min.

fin., 1998, 737 (sulla quale, v. S. La Rocca, Regime fiscale delle inden

nità di esproprio: circolare del ministero delle finanze n. 194/E del 24

luglio 1998, in Fisco, 1998, 10376). Con ordinanza 25 settembre 1998, Tributi, 1999, 553, la Commissio

ne provinciale di Foggia — ritenendo che ai sensi dell'art. 11, 5° com

ma, 1. 413/91 le plusvalenze percepite a far tempo dal 1° gennaio 1992

sono assoggettate a tassazione a prescindere dalla data del provvedi mento o dell'atto che ha generato la corresponsione delle somme —

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PARTE PRIMA

alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, insi

stendo sulle tesi della intassabilità delle indennità di espropria zione dovute dalle pubbliche amministrazioni a seguito di atti

emessi prima del 31 dicembre 1988.

L'appello veniva rigettato con la seguente motivazione:

«La sentenza impugnata, ampia ed approfondita, ha fatto

buon governo di norme di per sé chiare, poiché il riferimento

letterale, per l'ipotesi che qui rileva, non è alla data del provve dimento ablativo, bensì a quella della percezione delle somme

assoggettate a tassazione.

Tanto prevede expressis verbis il 5° comma dell'art. 11 1. 30

dicembre 1991 n. 413, che riguarda appunto il caso in esame, mentre il 9° comma dello stesso articolo riguarda altra ipotesi e cioè quella di somme percepite nel triennio antecedente l'en

trata in vigore della legge, tant'è che devono essere indicate nel

la dichiarazione dei redditi da presentarsi per l'anno 1991.

In tal senso si è chiaramente espresso anche il giudice delle

leggi, secondo il quale le somme percepite nel 1992 vengono tassate pieno iure, mentre la retroattività di cui al 9° comma

riguarda appunto e soltanto quelle percepite nel periodo che

va dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1991 e siano effetto di

provvedimenti o atti intervenuti nello stesso periodo». Avverso tale decisione Demetz Emilie Margarethe, Walter Al

fons, Erberto Alfonso, Elfride e Gertrud hanno proposto ricor

so per cassazione sulla base di due motivi. L'amministrazione

delle finanze ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo i ricorrenti

denunciano violazione e/o falsa applicazione del 9° comma del

l'art. 11 1. 413/91 con riferimento al 5°, 6° e 7° comma stesso

articolo, assumendo che le somme percepite in qualunque mo

mento sulla base di atti volontari o di provvedimenti emessi

prima del 31 dicembre 1988 in nessun caso possono essere sog

gette alla ritenuta di cui al 5°, 6° e 7° comma dei citato art.

11, ciò perché il legislatore, nel successivo 9° comma, assume

come presupposto e, quindi, come momento impositivo quello della emissione dell'atto ablatorio o della stipula dell'atto vo

lontario e non quello della erogazione delle somme dovute per

l'espropriazione. Nel caso in esame l'atto ablatorio, che costituisce il cosiddet

to presupposto impositivo, risalirebbe al 1981 e cioè ad un'epo ca anteriore di ben undici anni rispetto all'entrata in vigore del

la legge e otto anni rispetto all'inizio del periodo per il quale la legge in via del tutto eccezionale ha sancito la retroattività.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano il contrasto

della decisione impugnata con altra decisione della stessa com

missione tributaria in identica materia, che con sentenza

421/2/95, pronunciata il 10 ottobre 1995, avrebbe accolto il

ricorso proposto dagli eredi di Oberhofer Walter, aderendo alla

tesi sostenuta dagli attuali ricorrenti.

Chiedono, infine, i ricorrenti, in via subordinata, di rimettere

gli atti alla Corte costituzionale, ritenendo censurabile il 9° com ma dell'art. 111. 413/91 nella ipotesi in cui venga interpretato nel senso che le indennità di esproprio, corrisposte e percepite successivamente al 1° gennaio 1989, anche se scaturenti da prov vedimenti ablativi od atti volontari emessi o stipulati in data

anteriore al 31 dicembre 1988, siano assoggettabili alla ritenuta

alla fonte di cui all'art. 11 1. 413/91.

ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma stessa

per contrasto con l'art. 3 Cost. Sulla legittimità costituzionale dell'art. 11 1. 30 dicembre 1991 n. 413

la Corte costituzionale è, nel passato, ripetutamente intervenuta, sem

pre nel senso (v., tra le altre decisioni, sent. 27 luglio 1995, n. 410, Foro it., 1995, I, 3074; 19 gennaio 1995, n. 14, ibid., 2329, e Dir. e pratica trib., 1995, II, 728, con nota di S. Armella - A. Pozzo, Tassazione retroattiva dell'indennità di esproprio: problemi interpreta tivi e dubbi di legittimità costituzionale-, 20 luglio 1994, n. 315, Foro

it., 1995, I, 28, e Giur. it., 1995, I, 434, con nota di A. Giovannino Retroattività e stabilità delle leggi d'imposta; Riv. dir. trib., 1995, II, 537, con nota di L. Bonaldo, L '«assoluzione» della tassazione retroat tiva delle indennità di esproprio; Corriere trib., 1994, 2379, con nota di C. Pino, Per la Consulta è legittima la tassazione retroattiva delle

plusvalenze da esproprio; Riv. giur. trib., 1994, 1053, con nota di Na

politano; Dir. e giur. agr. e ambiente, 1994, 618, con nota di A. Mor

oi, Tassazione delle plusvalenze realizzate in conseguenza di esproprio; ord. 26 luglio 1996, n. 324, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 672) di

reputare infondate le relative questioni (sollevate in riferimento agli art.

3, 42, 3° comma, e 53 Cost.).

Il Foro Italiano — 2000.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione. L'art. 11, 1° comma, lett. f), 1. 31 dicembre 1991 n. 413,

modificando l'art. 81, 1° comma, lett. b), d.p.r. 22 dicembre

1986 n. 917 (t.u. delle imposte sui redditi), ha incluso tra i red

diti diversi «le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a tito

lo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria se

condo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della

cessione».

L'art. 11 citato stabilisce, al 5° comma, che le disposizioni di cui all'art. 81, 1° comma, lett. b), ultima parte, del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con d.p.r. 22 dicem

bre 1986 n. 917, introdotta dal su riportato 1° comma, lett.

J), si applicano anche alle plusvalenze conseguenti alla percezio

ne, da parte di soggetti che non esercitano imprese commercia

li, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di

cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi non

ché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coat

tiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infra

strutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B,

C, D di cui al d.m. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urba

nistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed

economica e popolare di cui alla 1. 18 aprile 1962 n. 167, e

successive modificazioni.

Il 6° comma dell'art. 11 estende il regime impositivo dei red

diti diversi anche alle indennità di occupazione ed agli interessi

comunque dovuti sulle somme di cui al 5° comma.

Il successivo 7° comma definisce le modalità impositive dei

redditi in questione.

Infine, il 9° comma stabilisce che le disposizioni di cui al

5°, 6° e 7° comma si applicano anche alle somme percepite in conseguenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi

successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata

in vigore della legge, se l'incremento di valore non è stato as

soggettato all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Com'è agevole constatare dal su riferito quadro normativo, il legislatore ha incluso tutte le nuove fattispecie impositive, in

trodotte con il 1°, 5° e 6° comma dell'art. 11 1. 30 dicembre

1991 n. 413, nella categoria reddituale dei «redditi diversi», di

cui all'art. 81 d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 (t.u. delle imposte sui redditi).

I «redditi diversi», come si evince dal 1° comma dell'art. 82

del citato d.p.r., ed in particolare dall'espressione «corrispettivi

percepiti nel periodo di imposta», vengono tassati in base al

principio di cassa, il che significa che l'obbligazione tributaria

sorge non nel momento della loro maturazione (principio di com

petenza), ma in quello della loro percezione. La tassabilità in base a detto principio è ribadita anche dal

5° comma dell'art. 11 1. 413/91 su riportato, che fa riferimento

al momento della «percezione», e dal successivo 7° comma, che

impone all'ente erogante di operare una ritenuta a titolo di im

posta nella misura del venti per cento «all'atto della correspon sione delle somme» dovute.

Questa corte, valorizzando esclusivamente detto momento, ha

affermato il principio secondo cui la plusvalenza conseguita a

seguito di risarcimento del danno da accessione invertita, corri

sposto in epoca successiva all'entrata in vigore della 1. 31 di

cembre 1991 n. 413, è soggetta all'imposizione prevista dall'art.

11, 5°, 6° e 7° comma, della citata legge, ancorché il trasferi

mento del bene in virtù dell'occupazione acquisitiva sia avvenu

to in epoca precedente al 31 dicembre 1988, essendo indifferen

te, ai fini della imposizione, la data della cessione volontaria

0 della emissione dei provvedimenti espropriativi o che accerti

no la accessione invertita, rilevando soltanto il momento della

riscossione, che costituisce il presupposto impositivo (cfr. Cass.

12882/98, Foro it., Rep. 1998, voce Redditi (imposte), n. 796). Questo collegio ritiene di non poter condividere tale orienta

mento giurisprudenziale. II 9° comma dell'art. 11 1. 30 dicembre 1991 n. 413, su ripor

tato, prevede l'applicazione retroattiva delle disposizioni dei pre cedenti 5°, 6° e 7° comma, statuendo che dette disposizioni si applicano anche alle somme percepite in conseguenza di atti

anche volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31

dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della legge. Da tale disposizione si evince che non è sufficiente, perché

1 redditi in questione possano essere assoggettati a tassazione,

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

che le relative somme siano state percepite nel periodo compre so tra il 31 dicembre 1988 e la data di entrata in vigore della

1. 413/91, ma è necessario che siano state percepite «in conse

guenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi successi

vamente al 31 dicembre 1988».

Data la sua genericità, appare necessario chiarire a cosa ab

bia inteso riferirsi il legislatore con l'espressione «atti anche vo

lontari o provvedimenti». A parte le indennità di occupazione e gli interessi di cui al

6° comma, le altre fattispecie, che qui interessano, previste dal

5° comma dell'art. 11 1. 30 dicembre 1991 n. 413, sono costitui

te da plusvalenze, da intendere come incremento del valore di

scambio di un bene fra il momento in cui esso entra nel patri monio di un soggetto e quello in cui ne esce (v., in tal senso,

sentenza n. 315 del 1994 della Corte costituzionale, id., 1995,

I, 28). La plusvalenza presente nel patrimonio di un soggetto (cioè

il su indicato incremento di valore) non è assoggettabile a tassa

zione fino a quando non viene realizzata. L'art. 81, 1° comma, lett. b), d.p.r. 917/86, nel cui ambito di applicazione rientrano

anche le ipotesi previste dal 5° comma dell'art. 11 1. 413/91,

stabilisce, infatti, che costituiscono redditi diversi le plusvalenze «realizzate mediante cessioni a titolo oneroso». Da tale disposi zione si ricava altresì che la realizzazione della plusvalenza ri

chiede un atto di trasferimento della proprietà a titolo oneroso, in altre parole la realizzazione della plusvalenza è «conseguen za» di detto «trasferimento». Senza trasferimento non si ha rea

lizzazione della plusvalenza e, quindi, non esiste reddito tassabile.

L'art. 11,5° comma, 1. 413/91 prevede tre ipotesi: a) l'ipote si in cui il trasferimento della proprietà avviene attraverso la

emanazione di un decreto di espropriazione ed in tal caso «la

realizzazione» della plusvalenza è «conseguenza» della emana

zione di detto decreto; b) l'ipotesi in cui il trasferimento della

proprietà avviene a seguito di cessione volontaria nel corso del

procedimento espropriativo ed in tal caso «la realizzazione» della

plusvalenza «consegue» alla stipulazione dell'atto di cessione;

c) l'ipotesi in cui «il trasferimento» della proprietà (più pro

priamente l'estinzione del diritto di proprietà del privato e l'ac

quisto dello stesso diritto in capo all'ente al quale appartiene

l'opera pubblica, che ha determinato la radicale ed irreversibile

trasformazione del fondo del privato) si verifica per effetto «di

acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza di

venute illegittime» ed in tal caso la «realizzazione» della plusva lenza è «conseguenza» della occupazione acquisitiva.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la espressione «le disposizioni di cui al 5°, 6° e 7° comma si applicano anche

alle somme percepite in conseguenza di atti anche volontari o

provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988», di

cui al 9° comma dell'art. 11 1. 413/91, deve essere intesa nel

senso che le disposizioni dei commi suindicati si applicano an

che alle somme percepite, vale a dire alle plusvalenze realizzate, «in conseguenza» di decreti di espropriazione, cessioni volonta

rie avvenute nel corso del procedimento espropriativo, occupa zioni acquisitive, intervenuti successivamente al 31 dicembre 1988, essendo questi gli atti che segnano il momento in cui il bene

esce dal patrimonio di un soggetto e, quindi, gli atti cui «conse

gue», vale a dire, che costituiscono «causa» della realizzazione

della plusvalenza e, che, pertanto, devono essere presi in consi

derazione al fine di stabilire il limite di retroattività della norma.

Appare opportuno osservare, incidentalmente, che nella ge nerica espressione «atti anche volontari» può farsi rientrare an

che l'occupazione acquisitiva, fondandosi questa su un «atto», anche se illecito, della pubblica amministrazione.

La bontà della su esposta interpretazione del 9° comma del

l'art. 11 trova ulteriore conferma nel fatto che, nella ipotesi in cui, in diverse procedure espropriative, i decreti di esproprio siano stati pronunciati nella medesima data oppure vi siano oc

cupazioni acquisitive verificatesi nello stesso momento, consen

te di escludere che le plusvalenze realizzate siano o meno assog

gettate ad imposizione in dipendenza della maggiore o minore

durata della procedura di liquidazione della indennità di espro

priazione o del risarcimento del danno a causa delle più varie

vicende — tra le quali la maggiore o minore sollecitudine della

pubblica amministrazione nel compimento degli adempimenti dovuti o dell'autorità giudiziaria chiamata a risolvere le relative

contestazioni —, quindi, di escludere una situazione di irragio nevolezza della disciplina legislativa, che, come giustamente os

II Foro Italiano — 2000.

servato da autorevole dottrina, porrebbe la norma in aperto contrasto con l'art. 3 Cost.

Alla luce di quanto precede, non appare condivisibile il prin

cipio, affermato da questa corte con la sentenza n. 6620 del

1997 (id., 1997, I, 3185), secondo il quale non rileva, ai fini del prelievo fiscale retroattivo, previsto dall'art. 11, 9° comma, 1. 30 dicembre 1991 n. 413, il momento in cui si è verificata

l'occupazione acquisitiva, rilevando che cadano nel triennio, com

preso tra il 31 dicembre 1988 e la data di entrata in vigore della

citata legge, sia la sentenza che ha liquidato la somma dovuta

per il risarcimento del danno sia la percezione di tale somma,

quale espressione di capacità contributiva.

Detta sentenza, infatti, non costituisce certamente l'atto me

diante il quale viene realizzata la plusvalenza — che, come su

dimostrato, è l'atto in virtù del quale l'immobile, che ha avuto

un incremento di valore dal momento del suo acquisto, esce

dal patrimonio del proprietario — e lega l'imposizione della

plusvalenza alle vicende liquidatorie del risarcimento del danno

(o della indennità di esproprio), ponendo così la disposizione in parola in aperto contrasto con il principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 Cost.

A questo punto devesi osservare che la data del decreto d'e

sproprio, quella dell'atto di cessione volontaria, quella in cui

devesi ritenere verificata l'occupazione acquisitiva non costitui

scono soltanto il momento al quale occorre fare riferimento per determinare la portata retroattiva del 9° comma dell'art. 11 1.

413/91, che contempla l'ipotesi in cui la percezione delle som

me, che rilevano come plusvalenza realizzata, sia avvenuta pri ma dell'entrata in vigore della legge, ma segna anche l'ambito

di applicazione del 5°, 6° e 7° comma dell'art. 11 anzi citato,

nell'ipotesi in cui la percezione delle somme, costituenti plusva

lenza, sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge. La legge, come già detto, considera tra i redditi diversi non

la mera riscossione di una somma di denaro, ma la plusvalenza

realizzata, fattispecie che richiede, perché venga ad esistenza, il concorso dei seguenti elementi: 1) un incremento del valore

di scambio di un bene fra il momento in cui entra nel patrimo nio di un soggetto e quello in cui ne esce (incremento di valore

in cui si sostanzia la plusvalenza); 2) un atto di cessione del

bene a titolo oneroso; 3) il pagamento di un corrispettivo supe riore al prezzo di acquisto (che fa emergere la plusvalenza e

ne costituisce realizzazione). La riscossione del corrispettivo (o meglio della somma di de

naro corrispondente all'incremento di valore) non costituisce,

pertanto, «il presupposto impositivo», come sembrerebbe opi nare la sentenza 12882/98, cit., ma soltanto l'elemento che com

pleta la fattispecie impositiva; infatti, una determinata somma

di denaro può qualificarsi realizzazione di una plusvalenza sol

tanto nel collegamento con gli altri elementi sopra indicati.

Data la struttura della fattispecie impositiva, costituita dalla

plusvalenza realizzata, è evidente che la riscossione costituisce

attuazione di un diritto che, nelle fattispecie in esame, normal

mente sorge con l'atto di esproprio o di cessione volontaria o

con il verificarsi della occupazione acquisitiva; pertanto la legge che preveda nuove fattispecie impositive, come avvenuto con l'art.

11 1. 413/91, ed entri in vigore dopo che sono intervenuti i fatti

dai quali scaturisce il diritto di credito (diritto all'indennità di

esproprio o diritto al risarcimento del danno), ma prima che tale

diritto abbia avuto attuazione con la riscossione del credito, in

realtà viene a colpire, con effetto retroattivo, un diritto già en

trato in precedenza nel patrimonio di un determinato soggetto. Tale conclusione trova conferma nella formulazione del 9°

comma dell'art. 11 1. 413/91, e precisamente nel fatto che il

legislatore non si è limitato ad ancorare la retroattività della

norma alla sola percezione delle somme, qualificabili come plu

svalenza, successivamente al 31 dicembre 1988 e prima della

entrata in vigore della legge, ma anche all'ulteriore fatto che

successivamente al 31 dicembre 1988 fossero intervenuti il de

creto di esproprio o la cessione volontaria dell'immobile nel corso

del procedimento espropriativo o l'occupazione acquisitiva, co

sì riconoscendo l'idoneità di tali fatti ad incidere sulla portata retroattiva della legge.

Atteso quanto precede, si impone la conclusione della impo nibilità delle plusvalenze di cui al 5° comma dell'art. 11 1. n.

413 del 1991, percepite dopo il 1° gennaio 1992, cioè dopo l'en

trata in vigore della legge, soltanto se gli atti (decreto di espro

prio, cessione volontaria dell'immobile nel corso del procedi

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Page 5: sezione I civile; sentenza 29 dicembre 1999, n. 14673; Pres. Grieco, Est. Fioretti, P.M. Cafiero (concl. diff.); Demetz e altri (Avv. Manzi, Gruner) c. Min. finanze (Avv. dello Stato

PARTE PRIMA

mento espropriativo, occupazione acquisitiva), mediante i quali viene realizzata la plusvalenza, sono intervenuti in epoca suc

cessiva al 31 dicembre 1988.

Nel caso che ne occupa, la percezione delle somme, qualifica bili come plusvalenza, è avvenuta dopo l'entrata in vigore della

legge su citata, mentre i decreti di esproprio degli immobili di

proprietà dei ricorrenti sono stati emessi prima del 31 dicembre

1988. Pertanto, deve essere esclusa l'imponibilità della plusvalenza

in questione, atteso che il suo riconoscimento attribuirebbe alla

norma (5° comma dell'art. 11 su citato) una portata retroattiva

superiore a quella prevista dal legislatore. Per quanto precede il ricorso deve essere accolto per quanto

di ragione, non avendo alcuna rilevanza il denunciato contrasto

della decisione impugnata con altra decisione della stessa com

missione tributaria, emessa in identica materia, ma nei confron

ti di soggetti diversi. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata.

Siccome non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, 1°

comma, c.p.c., accogliendo la domanda di rimborso dei contri

buenti.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 22 di cembre 1999, n. 928/SU; Pres. Favara, Est. Prestipino, P.M.

Dettori (conci, conf.); Bonanno (Avv. Noschese) c. Lentini

e altra (Avv. Romano, Saitta), Assessorato regionale ai beni

culturali, ambientali e pubblica istruzione della regione sici

liana. Dichiara inammissibile ricorso avverso Cons, giust. amm.

sic. 19 febbraio 1998, n. 51.

Giustizia amministrativa — Decisione del giudice amministrati

vo — Ricorso per cassazione — Ammissibilità — Limiti.

È inammissibile il ricorso per cassazione contro la decisione con

la quale il giudice amministrativo ha affermato o negato la

sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse sostanziale di

cui chiede tutela, della sua legittimazione o del suo interesse

ad agire, non attenendo questi elementi ai limiti esterni della

sua giurisdizione. (1)

(1) I. - Così, in un caso nel quale era discussa la sussistenza in con creto dell'interesse legittimo in capo al ricorrente, Cass. 20 gennaio 1993, n. 651, Foro it., 1993, I, 755, con nota di richiami; successivamente, nello stesso senso, Cass. 15 novembre 1994, n. 9595, id., 1995, I, 2340; 27 luglio e 6 agosto 1998, nn. 7350 e 7707, id., Rep. 1998, voce Giusti zia amministrativa, nn. 951, 952.

Con specifico riferimento al motivo di improponibilità assoluta della

domanda, Cass. 29 settembre 1997, n. 9550, ibid., n. 945, annotata da Vidiri, in Riv. dir. sport., 1997, 730, sempre nel senso della inam missibilità del ricorso in Cassazione; contra, tuttavia, Cass. 6 maggio 1993, n. 5238, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 394, annotata da Gat

tamelata, in Dir. proc. ammiri., 1996, 46. D'altra parte, v. Tar Lazio, sez. II, 3 marzo 1995, n. 322, Foro it.,

Rep. 1995, voce cit., n. 72, nel senso che l'improponibilità assoluta della domanda dedotta nel giudizio di merito, non può formare oggetto di regolamento preventivo di giurisdizione.

II. - Sui limiti, in generale, della ammissibilità del ricorso in Cassa zione contro le decisioni del Consiglio di Stato, v. Cass. 4 agosto 1995, n. 8550, ibid., n. 802; 14 ottobre 1996, n. 8959, e 24 febbraio 1997, n. 1671, id., Rep. 1997, voce cit., nn. 934, 933.

La giurisprudenza della Cassazione applica in senso restrittivo i prin cipi suddetti; così, per quel che riguarda la casistica, sempre nel senso della inammissibilità del ricorso, per avere il Consiglio di Stato, mutan do l'asserito ordine logico delle questioni, pronunciato la perenzione, invece che il proprio difetto di giurisdizione, Cass. 11 febbraio 1993, n. 1734, id., Rep. 1993, voce cit., n. 897, e, in un caso nel quale la violazione del preteso ordine suddetto era stata dedotta ad altro fine, Cass. 14 ottobre 1996, n. 8959, cit. Per aver pronunciato in violazione

Il Foro Italiano — 2000.

Svolgimento del processo. — Con ricorso al Tar per la Sici

lia, sezione di Palermo, Maria Costanza Lentini e Gabriella Ti

gano, dirigenti tecnici dipendenti dall'assessorato ai beni cultu

rali della regione siciliana, impugnavano il provvedimento con

il quale l'assessore aveva inserito il dirigente amministrativo Car

mela Bonanno nel ruolo tecnico degli archeologi, deducendo

che tale provvedimento avrebbe potuto comportare il riconosci

mento di una anzianità superiore a quella di entrambe le ri

correnti.

Instauratosi il contraddittorio, il tribunale regionale ammini

strativo accoglieva il ricorso con sentenza del 19 dicembre 1994, in base al rilievo che nei confronti della Bonanno non era appli cabile l'art. 56 1. reg. n. 41 del 1985 per non essere la stessa

in possesso di un diploma di laurea tecnico scientifico e della

relativa abilitazione professionale.

Questa sentenza, impugnata dalla Bonanno, veniva confer

mata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana con decisione del 19 febbraio 1998 (Foro it., Rep. 1998, voce Giustizia amministrativa, n. 601, e voce Impiegato dello

Stato, n. 347), con la quale, affermata la competenza della se

zione di Palermo del tribunale amministrativo regionale e rico

nosciuto in capo alla Lentini e alla Tigano l'interesse ad impu

gnare il provvedimento emesso dall'assessore per l'idoneità del

lo stesso ad alterare, a svantaggio delle medesime, il ruolo di

anzianità, veniva ribadita l'illegittimità del provvedimento per non essere la Bonanno in possesso dei requisiti previsti dalla

legge regionale per l'inquadramento nel ruolo tecnico degli ar

cheologi. Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione

la Bonanno in base ad un unico motivo, con il quale ha dedotto

il difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Hanno resistito con controricorso la Lentini e la Tigano, che

hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso.

Ha depositato il controricorso anche l'assessorato regionale

del principio del ne bis in idem, Cass. 22 novembre 1993, n. 11491, ibid., n. 898; o per violazione del giudicato, Cass. 4 gennaio e 15 luglio 1993, nn. 5 e 7841 (in riferimento al giudicato sia interno che esterno), id., 1994, I, 1998 e 80, con note di C.M. Barone; 29 novembre 1996, n. 10679, id., 1997, I, 2562 (in riferimento al giudicato interno).

Per altra casistica, sempre in senso negativo, in quanto il motivo di ricorso in Cassazione dedotto attiene solo a pretesi errores in proce dendo oppure in iudicando, Cass. 14 giugno 1995, n. 6688, id., Rep. 1996, voce cit., n. 763 (annotata da Pagano, Corriere giur., 1996, 54); 9 agosto 1996, n. 7339, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 765; 10 agosto 1996, n. 7410, id., 1997, I, 1563, con nota di Fracchla; 26 marzo

1997, n. 2667, id., Rep. 1997, voce cit., n. 932; 27 luglio 1998, n. 7348, id., Rep. 1998, voce cit., n. 946; ord. 5 giugno 1998, n. 522, ibid., n. 948; 28 maggio 1998, n. 5292, ibid., n. 949; 19 febbraio 1999, n.

86/SU, id., Mass., 97; 1° aprile 1999, n. 206/SU, ibid., 356. III. - Per casi nei quali la Cassazione ha escluso che il Consiglio

di Stato, come giudice della legittimità dell'azione dell'amministrazio

ne, sia sconfinato nel sindacato di merito, o, in genere, nell'esercizio di funzioni ad essa riservate, v., Cass., ord. 13 luglio 1993, n. 611, id., Rep. 1993, voce cit., n. 905; 11 ottobre 1993, n. 10043, id., Rep. 1994, voce cit., n. 709; 3 luglio 1993, n. 7288, id., Rep. 1993, voce

cit., n. 907; 1° agosto e 9 novembre 1994, nn. 7148 e 9290, id., Rep. 1994, voce cit., nn. 712, 711; 4 marzo 1997, n. 1908, id., Rep. 1997, voce cit., n. 937; 22 settembre 1997, n. 9344, id., 1998, I, 1566, con nota di Tonoletti; 11 maggio 1998, n. 4750, id., Rep. 1998, voce cit., n. 950; 15 marzo 1999, n. 137/SU, id., Mass., 237. E, più specifica mente in riferimento al giudizio di ottemperanza, Cass. 9 aprile 1993, n. 4345, id., Rep. 1993, voce cit., n. 904; 5 agosto 1994, n. 7261, id., Rep. 1994, voce cit., n. 708.

IV. - Per altri riferimenti, su diversi limiti nei quali è ammissibile il ricorso per cassazione contro le decisioni emesse dal Consiglio di Sta

to, Cass. 20 dicembre 1993, n. 12613, id., 1994, I, 54, con nota di

richiami; ord. 5 giugno 1998, n. 523, id., Rep. 1998, voce cit., n. 947; 6 e 13 maggio 1998, nn. 4572 e 4827, ibid., nn. 956, 957.

V. - Per quel che riguarda il difetto di giurisdizione per vizio di costi tuzione del giudice, Cass., ord. 11 dicembre 1992, n. 870, id., 1993, I, 1725, con osservazioni di C.M. Barone, ha escluso che ricorra que sta figura nel caso di mancanza delle prescritte autorizzazioni, nella sostituzione del presidente del collegio con l'inserzione di altro magi strato, e ord. 5 novembre 1998, n. 973, id., Rep. 1998, voce cit., n.

953, nel caso nel quale aveva partecipato al collegio un primo referen dario né relatore né chiamato in supplenza.

In riferimento agli specifici problemi di costituzione del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, sempre nel senso

negativo, v. Cass. 15 novembre 1994, n. 9595, cit.; Tar Sicilia 15 set tembre 1997, n. 1415, ibid., n. 955.

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