sezione I civile; sentenza 29 gennaio 1998, n. 904; Pres. Cantillo, Est. Salmè, P.M. Martone(concl. conf.); Soc. costruzioni meccaniche Gamma (Avv. Dente) c. Fall. Frisani (Avv. DeGiorgio, D'Alessandro). Cassa App. Lecce 4 marzo 1995Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 5 (MAGGIO 1998), pp. 1499/1500-1509/1510Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194450 .
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1499 PARTE PRIMA 1500
di appello 21 dicembre 1993/18 marzo 1994, n. 278. Le suddet
te parti contestano che il procedimento, instaurato dagli attori
davanti al Tribunale di Verona erroneamente ritenuto compe tente in via ordinaria, potesse essere riassunto davanti dalla corte
di appello investita della speciale competenza in unico grado di merito prevista dall'art. 19 1. 22 ottobre 1971 n. 865; e so
stengono conseguentemente che, non verificandosi, in tal caso, l'effetto della translatio iudicii, la domanda formulata con l'at
to introduttivo del nuovo giudizio sarebbe inammissibile perché tardiva in relazione al termine di decadenza a cui la legge su
bordina l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazio ne, facendo presente che comunque tale termine non risultereb
be rispettato nemmeno dall'originaria citazione introduttiva del
giudizio davanti al tribunale. 2. - L'assunto delle parti ricorrenti in via incidentale si palesa
sotto ogni profilo infondato. Osservasi, anzitutto, che il dispo sto dell'art. 50 c.p.c. — secondo cui se la riassunzione della
causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel ter
mine fissato nella sentenza del giudice e in mancanza in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice — quantunque collocato sistematicamente nell'ambito della disciplina del rego lamento di giurisdizione e di competenza, ha una valenza gene
rale, in virtù della quale è riferibile sia alle sentenze con cui
la Corte di cassazione (in sede di regolamento o di ricorso ordi
nario) sancisce la competenza di un giudice diverso da quello
adito, sia alle sentenze con cui il giudice adito nel merito dichia
ri la propria incompetenza provvedendo — anche senza necessi
tà di istanza di parte in tal senso — ad indicare il giudice rite nuto competente, sia, infine, alle sentenze con cui il giudice di appello, riconosciuta l'incompetnza del giudice adito in pri mo grado, indichi quello che ritiene competente. E la previsione normativa in esame trova applicazione in relazione a tutte le
forme di competenza, nessuna rilevanza potendosi attribuire a
questi effetti alla differenziazione tra la incompetenza per valo
re, per territorio derogabile, per litispendenza, continenza o con
nessione, e la competenza per materia o per territorio inderoga
bile, che l'art. 44 c.p.c. introduce al diverso fine di attribuire, nel primo e non anche nel secondo ordine di ipotesi, efficacia
incontestabile alla dichiarazione di incompetenza e alla correla
tiva indicazione del giudice competente, in presenza di tempesti va riassunzione e in difetto di impugnazione con istanza di re
golamento. La segnalata peculiarità della competenza inderoga bilmente attribuita dalla legge alla corte di appello in materia
di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione non
esclude, quindi, che anche in tal caso si esplichi l'effetto della
translatio iudicii per cui la tempestiva riassunzione dà luogo non già alla costituzione di un nuovo autonomo rapporto pro cessuale bensì al trasferimento e alla prosecuzione del rapporto
precedente. All'atto introduttivo di questo, pertanto, occorre
avere riguardo al fine di verificare l'ammissibilità della doman
da in relazione ai termini di decadenza a cui la legge sottopone la proponibilità della stessa. In concreto, dalla riassunzione del
la causa effettuata davanti alla corte di appello da parte di Pe
razzolo Germano, Domenico e Sergio con comparsa notificata
alle parti convenute il 29 ottobre 1992, discende la conservazio
ne degli effetti dell'iniziale citazione notificata in data 12-21
marzo 1991. Osservasi, poi, che il termine, previsto dall'art.
19 1. 22 ottobre 1971 n. 865, di trenta giorni decorrente dalla
pubblicazione nel foglio degli annunzi legali della relazione di stima dell'indennità definitiva effettuata dalla commissione di cui al precedente art. 16, non può trovare applicazione nella
fattispecie, nella quale tale determinazione non ha avuto luogo, essendo stata perfezionata la cessione convenzionale dei beni.
Resta superato il problema — dibattuto nelle pregresse fasi di
merito, e qui soltanto menzionato nella memoria difensiva dei
Perazzolo — dell'originaria appartenenza della causa alla com
petenza del tribunale quale giudice ordinario di primo grado in funzione di un petitum consistente soltanto nel pagamento dell'indennità spettante agli affittuari nella misura correlata al
l'indennità dovuta al proprietario (prescindendosi da qualsiasi
opposizione o contestazione della determinazione di questa), pre vio accertamento delle condizioni all'uopo previste dalla legge, ovvero alla competenza speciale della corte di appello in unico
grado di merito, per essere in questa assorbite — come sostene
II Foro Italiano — 1998.
vano le amministrazioni convenute — tutte le controversie co
munque collegate ad una procedura ablatoria riconducibile al
modello procedimentale di cui alla 1. 22 ottobre 1971 n. 865:
sulla questione di competenza infatti, in difetto di istanza di parte o di richiesta di ufficio di regolamento di competenza, si è formato il giudicato. (Omissis)
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 29 gen naio 1998, n. 904; Pres. Cantillo, Est. Salmè, P.M. Marto
ne (conci, conf.); Soc. costruzioni meccaniche Gamma (Avv.
Dente) c. Fall. Frisani (Aw. De Giorgio, D'Alessandro). Cassa A pp. Lecce 4 marzo 1995.
Notificazione e comunicazione di atti civili — Destinatario per sona giuridica — Notificazione al legale rappresentante — For
me previste per persona di residenza sconosciuta — Nullità
(Cod. proc. civ., art. 138, 139, 140, 141, 145).
È nulla, e non inesistente, la notifica effettuata al legale rappre sentante della persona giuridica con le forme previste per la
persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, anziché presso la sede con le forme previste in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia. (1)
(1) Il carattere sintetico della massima non tragga in inganno: le que stioni risolte dalla corte sono molteplici e così riassumibili:
a) ammissibilità della notifica a persona giuridica con il rito degli irreperibili (art. 140 c.p.c.: cfr., conformemente, Cass. 3 dicembre 1993, n. 12004, Foro it., Rep. 1993, voce Notificazione civile, n. 20; 15 mar zo 1989, n. 1296, id., Rep. 1990, voce Tributi in genere, n. 2606, e Giur. imp., 1989, 192; 16 marzo 1989, n. 1311, Foro it., Rep. 1989, voce Notificazione civile, n. 22, e Arch, civ., 1989, 850; 28 febbraio
1987, n. 2152, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n. 33; 9 dicembre 1985, n. 6218, id., 1986, 1, 1591, con nota di Orsenigo; 14 aprile 1983, n.
2604, id., Rep. 1983, voce cit., n. 35, e Giust. civ., 1983, 1, 1962). Secondo la corte tale rito è esperibile, pur non richiamato espressa
mente dalla legge, ove la notifica presso la sede sia impossibile a cagio ne di condizioni ostative pur transeunti e accidentali (quali la mancanza di addetti o la momentanea chiusura al momento dell'intervento del
notificante) e nell'atto da notificare non sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, avente indirizzo diverso da quello della sede del l'ente stesso, poiché se vi è tale indicazione l'art. 145, 3° comma, impo ne di tentare previamente la notifica presso costui.
Più problematica è l'ipotesi in cui la notifica con il rito degli irreperi bili sia effettuata presso la sede effettiva e non quella legale. Al riguar do, la giurisprudenza è propensa a considerare l'equiparazione tra le due sedi nei rapporti con i terzi, sancita dall'art. 46, 2° comma, c.c., valida anche agli effetti processuali e, quindi, ai fini della disciplina delle notifiche (giurisprudenza pacifica: si vedano, tra le tante, Cass. 19 aprile 1995, n. 4399, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 32; 3 gennaio 1986, n. 30, id., Rep. 1986, voce cit., n. 33, e Arch, civ., 1986, 275; 17 gennaio 1983, n. 366, Foro it., Rep. 1983, voce cit., n. 25; 3 aprile 1980, n. 2166, id., Rep. 1981, voce cit., n. 49, e Giur. it., 1981, I, 1, 1142, con nota di Spiazzi). Ne discende la facoltà per il notificante di avvalersi dell'art. 140 anche dopo l'accesso negativo presso la sede di fatto;
b) ...e inammissibilità dei ricorso alle forme di cui all'art. 143 (resi denza, dimora, domicilio sconosciuti: si veda, conformemente, Cass. 1° marzo 1989, n. 1102, Foro it., 1989, 1, 2533; contra, Cass. 29 marzo
1996, n. 2932, id., Rep. 1996, voce cit., n. 32; nel senso dell'inesistenza della notifica ex art. 143 presso la sede, v. Cass. 11 gennaio 1994, n.
239, id., Rep. 1994, voce cit., n. 36, e Arch, civ., 1994, 402). Ebbene, poiché, allo stato della legislazione, la persona giuridica ha
sempre una sede conosciuta (si vedano, per quelle private, gli art. 16, 2250, 2295, 2300, 2315, 2328, 2436, 2464, 2475 c.c.), la notifica ai sensi dell'art. 140 è in ogni caso possibile (previo, si ribadisce, esperimento del tentativo di notifica al rappresentante, ove indicato) ed è quindi precluso il ricorso alle forme di cui all'art. 143 che presuppongono la non conoscibilità della sede;
c) non obbligatorietà dell'indicazione nell'atto notificando del nomi
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 23 gen naio 1998, n. 642; Pres. Panzarani, Est. Dell'Anno, P.M.
Nardi (conci, conf.); Ghibelli (Aw. Pannar ale, Mele) c.
Comune di Valenzano (Aw. Garofalo). Cassa senza rinvio
Trib. Bari 20 dicembre 1994.
Notificazione e comunicazione di atti civili — Comune — Rice
zione da parte di incaricato non legato da rapporto di lavoro
con il destinatario — Nullità — Esclusione (Cod. proc. civ., art. 145).
nativo del rappresentante legale (in questo senso, Cass. 14 febbraio 1994, n. 1460, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 35; 28 febbraio 1987, n.
2152, cit.). Riguardo all'indicazione del nominativo del legale rappresentante, è
da escludersi che la parte istante abbia tale onere ovvero che il notifi cante abbia l'obbligo di ricercare l'indirizzo del rappresentante il cui nominativo sia indicato, e ciò per il convincente argomento secondo il quale l'art. 145, ultimo comma, ha lo scopo di rendere più agevole l'attività del notificante e non quella di creargli maggiori difficoltà. Del
resto, se è vero che il richiedente ha la possibilità di conoscere il nomi nativo della persona fisica contenuto in atti pubblici, è del pari vero
che, nella prassi commerciale, tale informazione raramente viene forni ta (né l'art. 2250 c.c. la rende obbligatoria negli atti e nella corrispon denza della società).
In definitiva, la soluzione fatta propria dalla corte mira a salvaguar dare il diritto di difesa dell'istante, pur nella necessaria salvaguardia anche della posizione del convenuto. Si consideri la frequente ipotesi in cui l'attore inizi azione di recupero del credito nei confronti di una
società e il notificante si rechi nresso la sede e la trovi chiusa (spesso artificiosamente): ai tempi, sovente non brevi, dell'accesso presso la se de dovranno in tali casi aggiungersi quelli derivanti dalla restituzione
degli atti, per onerare altro notificante ovvero il servizio postale. Quid se nel frattempo si sia verificata una decadenza ovvero il convenuto
si sia posto nelle condizioni di non ottemperare alla futura pronuncia
giurisdizionale, magari occultando beni, cambiando città, cessando l'at
tività ed iniziandone una nuova tramite un prestanome? Complessiva mente, non si può che condividere il pragmatismo dimostrato dalla cor te (più esattamente, il ricorso all'analogia leg is);
d) nullità della notifica effettuata all'indirizzo del legale rappresen tante con le forme di cui all'art. 143 c.p.c. (contra, Cass. 29 maggio 1992, n. 6529, id., Rep. 1992, voce cit., n. 27; 28 luglio 1989, n. 3528,
id., Rep. 1989, voce cit., n. 23). Venendo al nucleo decisorio, la corte conclude per la invalidità della
notifica effettuata al legale rappresentante con le forme previste per le persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, e ciò perché il ricorso a una simile procedura presuppone la non conoscenza dell'in
dirizzo del rappresentante, mentre è evidente che il presupposto della
notifica presso costui sia, appunto, la conoscenza dell'indirizzo medesimo.
Questa soluzione, a ben vedere, dà per scontato ciò che intende di
mostrare, e cioè che il mancato reperimento del rappresentante impon
ga di rivolgersi nuovamente alla sede per provvedere con il rito degli
irreperibili, anziché insistere nella notifica ex art. 143. L'argomento del
mancato richiamo testuale nell'art. 145 dell'art. 143 non è decisivo,
soprattutto per chi, come la corte, ammetta analogicamente il rito ex
art. 140 presso la sede (e, in obiter dictum, presso il rappresentante). A ben vedere tutto si riduce nello stabilire se vi sia un maggiore gra
do di conoscibilità nella notifica ex art. 140 presso la sede ovvero ex
art. 143 con riferimento al rappresentante. Orbene, tenuto conto che ente e persona fisica che la rappresenta
sono pur sempre soggetti distinti, la conclusione più corretta pare essere
quella della corte: è innegabile che se la persona giuridica ha sempre una sede, il collegamento spaziale più stretto tra attività di notifica e
ente si realizza con le forme dell'art. 140, piuttosto che con quelle del
l'art. 143. La corte, nel caso in esame, conclude per la nullità della notifica
effettuata ai sensi dell'art. 143, ordinandone la rinnovazione. La deci
sione appare condivisibile, dato che la fattispecie non sembra presenta re un grado di difformità dal modello di legge tale da meritare la san
sione dell'inesistenza: è pur vero che le modalità di notifica (deposito
presso il comune e affissione presso l'ufficio giudiziario) non sono com
piutamente assimilabili a quelle previste dagli art. 138, 139 e 141, ma
è del pari certo che la notifica, seppur nulla, viene eseguita, ed avviene
in luogo che, benché non riferibile direttamente al destinatario persona
giuridica (il quale è soggetto affatto distinto dal rappresentante), pre senta tuttavia un nesso indiretto con questo, e ciò proprio in forza del
l'art. 145, ultimo comma. È opportuno rammentare che, per giurispru denza costante, la notifica è giuridicamente inesistente (oltre che nei
casi di radicale discordanza dal modello di legge) solo quando sia con
segnata a persona o in luogo in nessun modo riferibili al soggetto passi vo della notifica (v., per tutte, Cass. 4 dicembre 1991, n. 12998, id.,
Il Foro Italiano — 1998.
La notifica ad un comune è validamente effettuata ove il conse
gnatario (nella specie, la moglie del custode della casa comu
nale ed ivi residente) sia legato al destinatario da rapporto
qualificato, come quello derivante dal conferimento di incari
co a ricevere le notifiche per conto della persona giuridica medesima, e non è necessario che tale rapporto trovi fonda mento in un'investitura con forme determinate, come quella che dà origine ad un rapporto di lavoro. (2)
1992, I, 1427), ovvero sia richiesta da soggetto non legittimato (v., per un'interessante fattispecie, Cass., sez. un., 26 novembre 1990, n. 11356, id., 1994, I, 143, che ha dichiarato inesistente la notifica di un ricorso
per regolamento di giurisdizione ad iniziativa di soggetto non munito di procura speciale). In dottrina, si veda Balena, Notificazione e co
municazione, voce del Digesto civ., Torino, 1995, XII, 259. In conclusione può dirsi:
A) è indicato nell'atto da notificare l'indirizzo del legale rappresen tante diverso dalla sede dell'ente (tale indicazione costituisce una facol tà dell'istante):
al) la consegna si fa nella sede, legale o effettiva (art. 46, 2° comma,
c.c.) a mani del rappresentante, di addetto alla sede o di incaricato alla ricezione e senza un ordine preferenziale tra tali soggetti;
al) se questo è impossibile, anche per motivi transeunti e non impu tabili all'istante, la notifica si effettua al rappresentante con le forme
degli art. 138, 139, 141 e, analogicamente, 140 c.p.c.; o3) se fallisce anche questo tentativo, la notifica si fa presso la sede,
legale o effettiva, con il rito degli irreperibili (art. 140 c.p.c., il sistema è a perfetta tenuta perché la persona giuridica ha sempre una sede, e per lo stesso motivo è inapplicabile l'art. 143 c.p.c.);
B) non è indicato nell'atto da notificare il nominativo o l'indirizzo del legale rappresentante:
61) consegna nella sede (v. supra, sub al); b2) se questo è impossibile, la notifica si fa direttamente presso la
sede con il rito degli irreperibili (art. 140 c.p.c.). (2) La giurisprudenza dell'ultimo ventennio appare costante sul pun
to: v. Cass. 1° febbraio 1993, n. 1174, Foro it., Rep. 1993, voce Notifi cazione civile, n. 18 (in tema di notifica a mezzo posta); 13 giugno 1992, n. 7249, id., Rep. 1992, voce cit., n. 28; 14 gennaio 1991, n.
293, id., Rep. 1991, voce cit., n. 33; 26 febbraio 1985, n. 1677, id.,
Rep. 1985, voce cit., n. 33; 13 aprile 1981, n. 2180, id., 1981, I, 2464. Cfr. altresì la fattispecie affrontata da Cass. 6 novembre 1989, Grazzi,
id., Rep. 1990, voce Acque pubbliche, n. 169, in tema di tutela delle
acque dall'inquinamento, secondo cui la notifica dell'avviso del proce dimento amministrativo riguardante il prelievo e le analisi di campioni
legittimamente poteva essere eseguita al figlio di uno dei contitolari, di fatto addetto, in quel momento, all'insediamento produttivo. Del
pari degna di nota è Cass. 6 febbraio 1982, n. 710, id., Rep. 1982, voce Notificazione civile, n. 48, che ha attribuito la qualifica di addetto
all'avvocato libero professionista saltuariamente incaricato, come altri
legali, di assistere la società, sancendo la sufficienza, ai fini del perfe zionamento di valida notifica, di un rapporto giuridico lavorativo di
natura non subordinata ma autonoma. Cass. 16 ottobre 1991, n. 10904,
id., Rep. 1991, voce cit., n. 9, ha dichiarato l'invalidità della notifica
effettuata nella sede sociale la quale, si badi, non sia anche luogo di
abitazione o domicilio della persona fisica che rappresenta l'ente, me
diante consegna di copia dell'atto alla madre dell'amministratore, non
risultante incaricata di ricevere le notificazioni per conto della società
ovvero addetta alla sede stessa. Ancora, per ciò che riguarda il portiere dello stabile, soggetto legittimato a ricevere notifiche soltanto per conto di persone fisiche e non anche per conto di persone giuridiche (cfr. Corte cost., ord. 31 marzo 1988, n. 379, id., 1988, I, 2767, che ha
ritenuto manifestamente inammissibile, in quanto implicante valutazio
ni discrezionali del legislatore, la relativa questione di legittimità costi
tuzionale), il Supremo collegio ha precisato che, attesa la configurabili tà di altri rapporti, oltre quello lavorativo, idonei a conferire la qualità di incaricato alla ricezione degli atti, l'incarico ben potesse essere affi
dato anche al portiere (Cass. 8 marzo 1988, n. 2346, id., Rep. 1988, voce cit., n. 31). Da ultimo, Cass. 11 marzo 1986, n. 1638, id., Rep.
1986, voce cit., n. 41, ha affermato che non può assurgere a prova
legale la dichiarazione scritta, rilasciata dal sindaco del comune destina
tario della notifica, circa la non autorizzazione dell'impiegato conse
gnatario a ricevere atti giudiziari, trattandosi di un documento di parte, redatto dal sindaco medesimo fuori delle sue funzioni certificatorie.
Nella presente circostanza, la corte ha pure evidenziato che spettava alla persona giuridica l'onere di dimostrare l'insussistenza di uno dei
rapporti previsti dall'art. 145 c.p.c., vincendo la presunzione iuris tan
tum derivante dalla relazione di notifica, e che tale onere non poteva dirsi soddisfatto dalla dimostrazione dell'insussistenza di rapporto di
lavoro. In altre occasioni, è stato pure sottolineato che l'indagine sulla indi
viduazione del consegnatario dell'atto come soggetto abilitato dall'art.
145 c.p.c. (legale rappresentante, incaricato di ricevere le notificazioni, addetto alla sede) ben può essere condotta anche in base a presunzioni
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1503 PARTE PRIMA 1504
I
Svolgimento del processo. — Con sentenza del 26 maggio 1992 il Tribunale di Taranto, accogliendo la domanda del falli mento di Achille Frisani, ha revocato la vendita di un immobile
effettuata dal Frisani alla società di costruzioni meccaniche Gam
ma il 28 luglio 1987 al prezzo di lire 1.700.000.000, in quanto il 2 marzo 1988 il venditore era stato dichiarato fallito e le quo te della società acquirente erano per il novantotto per cento
dello stesso Frisani.
La sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello di Lec
ce con sentenza del 4 marzo 1995. Esaminando le numerose
censure, di natura esclusivamente processuale, articolate dalla
società appellante, rimasta contumace nel giudizio di primo gra
do, la corte territoriale ha innanzi tutto respinto l'eccezione di
nullità dell'atto di citazione davanti al tribunale per assoluta
incertezza della data dell'udienza di comparizione, osservando
che nell'atto di citazione notificato il 10 novembre 1988 è cor
rettamente indicata per la prima udienza la data del 13 febbraio
1989, mentre sono irrilevanti le diverse date del 30 dicembre
1988 e del 30 novembre 1988 indicate nelle relate di notifica,
predisposte dall'attore, ma interlineate e non sottoscritte dal
l'ufficiale giudiziario. Del pari irrilevante è la circostanza che
la predetta data del 30 novembre 1988, risultante dalla correzio
ne della data del 30 settembre 1988, sia indicata nella copia dell'atto introduttivo facente parte del fascicolo d'ufficio, in
quanto tale difformità, a differenza di quanto avrebbe dovuto
ritenersi se la difformità stessa avesse riguardato la copia notifi
cata, costituisce mera irregolarità, priva di sanzione.
La corte territoriale ha anche respinto due altre eccezioni di
nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, quella che sarebbe derivata dall'avere l'attore apportato correzioni del
l'atto di citazione non rispettando le formalità previste dall'art.
46 disp. att. c.p.c. e quella consistente nell'aver assegnato al
convenuto, rispetto all'udienza del 30 dicembre 1988, un termi
ne di comparizione inferiore a quello previsto dall'art. 163 bis
c.p.c. Quanto alla prima censura, la corte di merito ha osserva
to che l'art. 46 disp. att. è applicabile ai processi verbali e agli atti del cancelliere, ma non alla citazione che è atto di parte, dovendo peraltro ritenersi, in mancanza di prova contraria (da
semplici, tra cui speciale rilievo assume la obiettiva circostanza del rin venimento del consegnatario medesimo presso la sede sociale (sul pun to, Cass. 7 aprile 1987, n. 3396, id., Rep. 1987, voce cit., n. 32, e Arch, civ., 1987, 711; 27 agosto 1986, n. 5241, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 37; 15 aprile 1985, n. 2506, id., Rep. 1985, voce cit., n.
31; 17 gennaio 1983, n. 366, id., Rep. 1983, voce cit., n. 32). Altrettanto consolidata è la piena equiparazione, del resto sancita dallo
stesso art. 145, tra i soggetti ivi indicati, non prescrivendo la norma un particolare ordine nella ricerca dei medesimi da parte del notificante (in altri termini, pienamente valida è la notifica di atto consegnato ad un incaricato in caso di contemporanea presenza, presso la sede dell'en te, del legale rappresentante: si vedano Cass. 14 giugno 1991, n. 6746, id., Rep. 1991, voce Impugnazioni civili, n. 24; 26 marzo 1983, n. 2133, id., Rep. 1983, voce Notificazione civile, n. 31; 3 luglio 1982, n. 3979, id., Rep. 1982, voce cit., n. 46); ed è irrilevante la specifica qualifica che il consegnatario rivesta in seno alla persona giuridica (Cass. 6 ago sto 1982, n. 4406, ibid., n. 47; contra, Cass. 21 luglio 1981, n. 4691, id., Rep. 1981, voce cit., n. 44).
Quanto, infine, alla questione se, ai fini della validità della notifica, il consegnatario incaricato o addetto debba o no essere reperito presso la sede dell'ente, si segnala il contrasto tra Cass. 21 gennaio 1993, n. 704, id., Rep. 1993, voce cit., n. 6, che richiede quale unico requisito il reperimento di costui nell'ambito territoriale della circoscrizione del l'ufficio giudiziario cui il notificante è addetto, e Cass. 4 luglio 1991, n. 7360, id., Rep. 1991, voce cit., n. 31, che esige anche il rinvenimento di tale incaricato presso la sede del destinatario. Delle due soluzioni, posto che la ratio dell'art. 145 c.p.c. è pur sempre quella di assicurare l'effettiva conoscenza dell'atto (tramite la consegna al legale rappresen tante) ovvero un largo margine di conoscibilità che si avvicina tenden zialmente alla vera e propria conoscenza (attraverso la consegna agli altri soggetti ivi indicati), è preferibile la seconda: la consegna ad addet to rinvenuto fuori della sede dell'ente, infatti, non appare fornire suffi cienti garanzie di conoscenza; non a caso, il legislatore, nel disciplinare le modalità di consegna dell'atto a persona fisica, ha previsto che la
stessa, fuori dei luoghi previsti dall'art. 139 c.p.c., possa avvenire sol tanto a mani proprie del destinatario.
In dottrina, si veda, da ultimo, Balena, Notificazione e comunica zione, voce del Digesto civ., Torino, 1995, XII, 259. [P. Tesi]
Il Foro Italiano — 1998.
fornirsi mediante produzione della copia notificata) e di pro
spettazione, che la correzione sia avvenuta prima della notifica.
In ordine alla seconda censura, la corte d'appello ha osservato
che il termine a comparire deve ritenersi ampiamente rispettato,
rispetto alla data effettiva della prima udienza del 13 febbraio
1989. Né, secondo la corte d'appello, sussisterebbe violazione del
l'art. 145 c.p.c., per essere stato l'atto di citazione notificato
al legale rappresentante della società (le cui generalità e residen
za, in luogo diverso dalla sede della società, erano indicate nel
l'atto da notificare), ai sensi dell'art. 143 c.p.c. dopo l'inutile
tentativo di notificarlo alla residenza effettiva.
Neppure fondata è la censura con la quale la società appel lante sosteneva che la costituzione del fallimento, avvenuta il
21 novembre 1988, sarebbe stata tardiva rispetto alla notifica
dell'atto di citazione avvenuta il 10 novembre precedente, per ché il 20 novembre 1988 era domenica.
Infine, infondata, secondo la corte territoriale, è anche la tesi
secondo la quale il tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'estin
zione del giudizio per non avere l'attore rinnovato la notifica
dell'atto di citazione nel termine assegnato, in quanto l'ordi
nanza che aveva disposto la rinnovazione era stata revocata dal
tribunale con la sentenza impugnata. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce ricorre
per cassazione sulla base di sette motivi illustrati con memoria
la società Gamma. Resiste con controricorso il fallimento.
Motivi della decisione. — (Omissis). 5. - Con il quinto moti vo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 145, ulti
mo comma, c.p.c., in relazione agli art. 138, 139, 141 e 143
c.p.c., la ricorrente sostiene che quando non sia possibile ese
guire la notifica alla persona giuridica presso la sede o mediante
consegna al legale rappresentante dovrebbe procedersi ai sensi
dell'art. 140, avendo la persona giuridica sempre una sede lega le. L'ultimo comma dell'art. 145, d'altra parte, esclude che la
notifica mediante consegna al legale rappresentante possa essere
fatta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Il motivo è fondato. In punto di fatto deve premettersi che
la notifica dell'atto di citazione è stata richiesta nei confronti
della società Gamma di costruzioni meccaniche nella sede legale in Massafra, s.s Appia, Km 636.5 e dell'amministratore Giorgio
Bonfirraro, residente in Roma, via Adda 21. La prima notifica è stata negativa perché «all'indirizzo indicato non vi è la ditta
indicata»; anche una prima notifica al Bonfirraro è stata nega tiva perché il destinatario «non (era) più all'indicato domici lio», mentre dalla certificazione acquisita risultava che ivi era
ancora la residenza anagrafica. Ora, il sistema delle notifiche agli enti, aventi o non persona
lità giuridica, previsto dall'art. 145 c.p.c., prevede innanzi tut
to, e cioè in via prioritaria, che la notifica sia fatta presso la
sede (tenendo presente, per quanto riguarda gli enti aventi per sonalità giuridica, che, ai sensi dell'art. 46 c.c., qualora la sede
legale della persona giuridica è diversa da quella effettiva, i ter zi possono considerare come sede della persona giuridica anche
quest'ultima, e pertanto è valida la notificazione eseguita alla sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anzi ché nella sede legale: Cass. 4399/95, Foro it., Rep. 1995, voce
Notificazione civile, n. 32; 1174/93, id., Rep. 1993, voce cit., n. 18; 6529/92, id., Rep. 1992, voce cit., n. 27; 293/91, id.,
Rep. 1991, voce cit., n. 33, e altre). A questo proposito è stato
affermato, in tema di notificazione a società di capitali, che la circostanza che la sede legale non risulti coincidere con la sede effettiva comporta — ove quest'ultima sia ignota — che la notificazione deve essere effettuata presso la medesima sede
legale (Cass. 239/94, id., Rep. 1994, voce cit., n. 36; 1102/89, id., Rep. 1989, voce cit., n. 21).
Ove la notifica presso la sede sia impossibile (e tale impossi bilità va ravvisata anche in presenza di condizioni ostative tran seunti ed accidentali, purché non imputabili alla parte istante, come nell'ipotesi del mancato reperimento di addetti alla sede ovvero della chiusura della sede stessa all'atto dell'intervento dell'ufficiale giudiziario: Cass. n. 73/97, id., Mass., 6; 8291/92, id., Rep. 1993, voce cit., n. 17) occorre distinguere l'ipotesi in cui nell'atto da notificare sia indicata la persona fisica che
rappresenta l'ente, avente un indirizzo diverso dalla sede del l'ente stesso, da quello in cui tale indicazione manchi.
In quest'ultimo caso può procedersi direttamente alla notifica all'ente ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (sentenza 12004/93, ibid.,
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
n. 20). Giova in proposito ricordare che è ormai costante l'o
rientamento di questa corte che in tema di notifica agli enti
aventi personalità giuridica, e in particolare alle società di capi
tali, esclude l'applicabilità delle forme previste dall'art. 143, per ché in tal caso non può ricorrere il presupposto della non cono
scenza (o della non conoscenza non superabile con l'ordinaria
diligenza) della sede legale, che legittimerebbe il ricorso a quelle forme (Cass. 355/96, id., Rep. 1996, voce cit., n. 18; 12510/95,
id., Rep. 1996, voce Tributi in genere, n. 1120; 12047/95, ibid., n. 1116; 239/94, id., Rep. 1994, voce Notificazione civile, n. 36; 12004/93, id., Rep. 1993, voce cit., n. 20; 6529/92, id., Rep. 1992, voce cit., n. 27; 1296/89, id., Rep. 1990, voce Tri
buti in genere, n. 2606; 1102/89, id., Rep. 1989, voce Notifica zione civile, n. 21, e altre).
Nel caso in cui invece nell'atto da notificare sia indicata la
persona fisica che rappresenta l'ente (e sempre che questa abbia
un indirizzo diverso dalla sede dell'ente stesso), prima di proce dere ai sensi dell'art. 140 c.p.c. alla notifica presso la sede lega
le, occorre tentare la notifica al rappresentante osservando le
disposizioni degli art. 138, 139 e 141 c.p.c. Il rinvio espresso a tali disposizioni non è incompatibile col ritenere che, implici
tamente, sia richiamato anche l'art. 140 c.p.c., in quanto anche
nella fattispecie disciplinata da detta norma la residenza, dimo
ra o domicilio del destinatario sono conosciuti, ed è solo impos sibile la consegna della copia per irreperibilità, incapacità o ri
fiuto delle persone alle quali l'atto da notificare può essere con
segnato. È invece estranea alla previsione dell'ultimo comma dell'art.
145 c.p.c. la possibilità di procedere alla notifica al rappresen tante dell'ente ai sensi dell'art. 143, non solo perché la lettera
della disposizione inequivocabilmente rinvia (espressamente) ai
soli art. 138, 139 e all'art. 141, ma anche, e soprattutto, perché l'art. 143 presuppone la non conoscenza della residenza, dimo
ra e domicilio del rappresentante, una situazione, cioè, opposta a quella presa in considerazione dal predetto ultimo comma del
l'art. 145, il quale, come già più volte rilevato, richiede che
detto indirizzo sia (conosciuto e) indicato nell'atto da notificare
del rappresentante. Per tale assorbente ragione si condivide l'o
rientamento negli stessi termini espresso dalla già citata senten
za n. 1102 del 1989, mentre non si ritengono convincenti le ra
gioni addotte per sostenere l'opposta tesi da Cass. n. 5392 del
1979 (id., Rep. 1979, voce cit., n. 46, funzione complementare dell'art. 143, che ne implicherebbe l'implicito richiamo dall'ul
timo comma dell'art. 145) e da Cass. 3528/89 (id., Rep. 1989, voce cit., n. 23, necessità di ricorrere alle notificazioni «straor
dinarie», previste dagli art. 140 e 143, quando non è possibile
procedere con quelle «ordinarie»). Il problema cioè è di vedere
se la disciplina dettata dall'art. 143 sia coerente con i presuppo sti di applicazione dell'art. 145, ultimo comma, e non di inda
gare, in astratto, sul rapporto tra l'art. 143 e la disciplina delle
notificazioni dettata negli articoli precedenti. Ed è, tra l'altro, perfettamente logico che il legislatore abbia
ritenuto più fondato presumere che sia conseguibile la conosci
bilità dell'atto da parte dell'ente destinatario attraverso il com
pimento delle operazioni indicate nell'art. 140 c.p.c. riferite al
l'ente medesimo, che hanno un collegamento spaziale con la
sede, piuttosto che per mezzo delle attività indicate nell'art. 143,
con riferimento al rappresentante, nelle quali quel collegamento
spaziale è meramente eventuale. Pertanto, ove la notifica al rap
presentante presso l'indirizzo conosciuto non sia possibile si do
vrà procedere, con le forme di cui all'art. 140 c.p.c. alla notifi
ca presso la sede dell'ente.
La notifica nella specie effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. al legale rapresentante della società di capitali convenuta, con
trariamente a quanto altra volta affermato (v. sentenze 1102/89,
ibid., n. 21; 239/94, id., Rep. 1994, voce cit., n. 36), non può tuttavia ritenersi inesistente.
Infatti, secondo il costante orientamento di questa corte l'i
nesistenza della notificazione, che preclude la sanatoria ex art.
156 e 157 e la rinnovabilità ai sensi dell'art. 291 c.p.c., si verifi ca quando la consegna dell'atto avvenga a persona ed in luogo
in nessun modo riferibili al destinatario, ovvero allorché (preve
dendo la norma in base alla quale si procede alla notifica la
consegna) non vi sia stata una qualsiasi consegna dell'atto da
notificare, mentre ogni altra divergenza dalla disciplina legale,
anche al di là di quelle espressamente previste dall'art. 160 c.p.c.,
comporta nullità (Cass. 6364/96, id., Rep. 1996, voce Rinvio
Il Foro Italiano — 1998.
civile, n. 11; 1084/96, ibid., voce Notificazione civile, n. 49; 1636/96, ibid., n. 10; 5788/95, id., Rep. 1995, voce cit., n. 58; 12998/91, id., Rep. 1991, voce cit., n. 44; 3432/90, id., Rep. 1990, voce cit., n. 24).
Poiché nella specie la notifica ex art. 143 c.p.c. è pur sempre stata eseguita, in conformità con la disciplina prevista da tale
modello di notificazione, a un soggetto che all'epoca risultava
rivestire la carica di amministratore della società, l'inosservanza
del disposto dell'art. 145 c.p.c. appare sanzionabile con la nul
lità, con la conseguenza che in tal caso ne appare ammissibile
la rinnovazione. (Omissis)
II
Svolgimento del processo. — Con atto di ricorso depositato nella cancelleria il giorno 29 marzo 1990, Chibelli Damiano —
premesso che dal 30 marzo dell'anno precedente svolgeva, in
forza di decreto emesso dal presidente del Tribunale di Bari
ai sensi dell'art. 28 dell'ordinamento giudiziario, l'attività di mes
so di conciliazione di Valenzano — convenne in giudizio, avanti
il Pretore di Bari, il comune di Valenzano in persona del suo
sindaco, chiedendo che venisse dichiarata l'esistenza di un rap
porto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorren
te tra esso istante e l'ente territoriale con conseguente condanna
di quest'ultimo al pagamento delle retribuzioni spettantegli e
alla regolarizzazione delle posizioni assicurativa e previdenziale. Il ricorrente provvide a richiedere la notificazione al conve
nuto del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, il che
avvenne, a opera dell'ufficiale giudiziario, mediante consegna, nella sede dell'amministrazione comunale, a tale De Frenza An
gela qualificatasi «custode e dipendente incaricata della ri
cezione».
All'udienza fissata del 26 ottobre 1990 venne dichiarata, in
conseguenza della sua mancata costituzione, la contumacia del
comune.
Con pronuncia resa all'udienza del 31 gennaio 1992 e deposi tata il 1° marzo successivo, il pretore accolse la domanda. Il
comune di Valenzano propose appello tardivo oltre l'anno dal
deposito della sentenza — e ciò ai sensi dell'art. 327 c.p.c. —
deducendo che, solo con la notificazione di questa in forma
definitivamente esecutiva in data 5 aprile 1993, aveva ricevuto
conoscenza dell'espletato giudizio, essendo stata eseguita la no
tificazione dell'atto introduttivo di questo e del decreto di fissa
zione dell'udienza con consegna a persona ad esso estranea in
quanto non sua dipendente, identificandosi la De Frenza nella
moglie del custode della casa comunale con alloggio presso
questa. Nel giudizio di appello vennero prodotti dalle parti un atte
stato, nel senso di cui sopra, a firma del sindaco del comune
appellante e il registro del protocollo di quest'ultimo della cor
rispondenza in arrivo.
L'appellante eccepì inoltre il difetto di giurisdizione del giudi ce ordinario e contestò, nel merito, la fondatezza della domanda.
Con sentenza del 20-28 dicembre 1994, il Tribunale di Bari, in accoglimento della difesa principale dell'appellante, ha di
chiarato la nullità di quella emessa dal giudice di primo grado come conseguenza della nullità della notificazione dell'atto in
troduttivo del giudizio e ha disposto rimettersi la causa al pri mo giudice, rilevando che era stata documentalmente compro vata l'assenza di un rapporto di dipendenza tra la prenditrice dell'atto e il comune di Valenzano e che nessun rilievo poteva assumere la annotazione effettuata al n. 6778 del 18 giugno 1990
sul registro di protocollo di cui sopra dalla stessa risultando
esclusivamente che in quella data era pervenuto al comune il
ricorso proposto dal Chibelli ma non che l'atto fosse stato reca
pitato al rappresentante legale dell'ente.
Avverso la decisione il Chibelli ha interposto ricorso affidato
a un motivo e illustrato da memoria. Il comune di Valenzano
resiste con controricorso.
Motivi della decisione. — 1. - Il ricorrente denuncia, in rela
zione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione e la falsa applica
zione dell'art. 145 dello stesso codice.
A tale proposito deduce che il tribunale:
a) ha ritenuto provata la circostanza che la De Frenza —
alla quale l'atto introduttivo del giudizio fu consegnato in sede
di notificazione — non fosse dipendente del comune sulla base
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1507 PARTE PRIMA 1508
del solo attestato del sindaco, pur non potendo questo docu
mento qualificarsi come redatto da un pubblico ufficiale nell'e
sercizio delle sue funzioni certificatone e dovendo lo stesso, quin
di, valutarsi alla stregua di un comune atto di parte;
b) ha affermato che da nulla si ricavava che la De Frenza
fosse stata delegata o incaricata alla ricezione degli atti, omet
tendo di considerare che la prova negativa in tale senso avrebbe
dovuto essere fornita dal comune attesa la presunzione di corri
spondenza alla reale situazione di fatto che assiste la relazione
di notificazioni; c) ha osservato che difettava la prova che l'atto fosse perve
nuto alla legale conoscenza del suo destinatario, pure in assenza
di una dimostrazione che in tale senso avrebbe dovuto fare cari
co su quest'ultimo e anzi nella presenza di una decisamente po sitiva in tale direzione, rappresentata dalla annotazione effet
tuata in merito sul protocollo della corrispondenza in arrivo
del comune di Valenzano.
2. - Secondo le prospettazioni del controricorrente, l'impu
gnazione dovrebbe ritenersi inammissibile, e ciò perché il suo
proponente non avrebbe ottemperato all'obbligo imposto dal
l'art. 366 del codice di rito civile circa la necessità della precisa zione dei «motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indi cazione delle norme di diritto su cui si fondano».
Viene osservato, a sostegno dell'assunto, che, mentre si è im
putato al tribunale di avere violato una norma di legge, e cioè
l'art. 145 c.p.c., facendosi un espresso richiamo alla ipotesi di
cui al n. 3 dell'art. 360, il motivo è rivolto, in concreto, a cen
surare una errata valutazione delle risultanze probatorie (vizio sussumibile nella previsione di cui al n. 5 della stessa norma),
producendo una tale irritualità, sul piano processuale, la san
zione della inammissibilità del gravame, conseguenza che in ogni caso si imporrebbe anche qualora volesse ritenersi la irritualità
come meramente formale perché da attribuirsi a una errata «in
testazione» del motivo, interpretandosi questo come in effetti
diretto a denunciare la «omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia», e ciò in
quanto — se così dovesse concludersi — la declaratoria di inam
missibilità sarebbe imposta dalla considerazione che è assente
nel motivo un qualsiasi riferimento a insufficienze, contraddit
torietà od omissioni della motivazione, il tutto invece esauren
dosi nella denuncia di presunte erroneità in cui sarebbe incorso il giudice del merito nella valutazione delle risultanze probato rie, proponendosene a questa corte altra diversa di segno favo
revole al ricorrente.
3. - Deve preliminarmente osservarsi che con l'atto di appello si eccepì, nell'interesse del comune di Valenzano, il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario, controvertendosi nella spe cie sulla sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, ipotesi sottratta alla conoscenza del giudice ordinario perché devoluta
alla esclusiva giurisdizione di quello amministrativo. La questione, così come enunciata, non sembrerebbe, almeno
prima facie, infondata.
Tuttavia essa, pure essendo di per sé rilevabile di ufficio, non
può essere trattata in quanto preclusa, ormai definitivamente,
per l'avvenuta formazioni del giudicato sulla sentenza del pre tore, e ciò per le ragioni che sono infra esposte (si confrontino — proprio nella specifica materia — Cass. 17 giugno 1996, n.
5529, Foro it., Rep. 1996, voce Cassazione civile, n. 199; 9 gen naio 1996, n. 97, ibid., voce Redditi (imposte), n. 345).
4. - Da respingersi sono i rilievi formulati dal controricorren te in ordine alla ammissibilità del ricorso.
Deve considerarsi, in linea di principio, che questa corte, con
giurisprudenza che può ben definirsi consolidata che è condivi sa dal collegio, che trova il suo ulteriore avallo nella dottrina, ha ritenuto che nel ricorso per cassazione — da un lato — l'in dicazione delle norme di cui si denunzia la violazione risponde allo scopo di chiarire il contenuto dei motivi e i limiti dell'im pugnazione, sicché l'omessa o erronea indicazione delle norme di diritto che si pretendono violate non comporta l'inammissibi lità del ricorso, ove dal contenuto dei motivi o dagli argomenti adottati possano individuarsi ugualmente le norme o il princi pio di diritto che si assumono non correttamente applicati (tra le ultime, Cass. 8 novembre 1996, n. 9774, ibid., voce Cassazio ne civile, n. 160; 10 aprile 1996, n. 3319, ibid., n. 79; 5 maggio 1995, n. 4923, id., Rep. 1995, voce cit., n. 180), e — dall'altro — che non è causa di inammissibilità l'inclusione in uno stesso motivo di ricorso di più censure diverse e autonome, qualora,
Il Foro Italiano — 1998.
nonostante tale difetto di forma, si possa egualmente identifica
re in maniera intelligibile il contenuto sostanziale delle doglian ze prospettate (per tutte, Cass. 5 gennaio 1995, n. 182, ibid., n. 179).
Si tenga poi conto che — come efficacemente si è osservato
circa i rapporti tra i nn. 4 e 5 dell'art. 360 del codice di rito — molte censure attinenti a vizi della motivazione in realtà sot
topongono alla Corte di cassazione la violazione di norme pro cessuali o anche sostanziali, non potendo questa essere utilmen
te rappresentata al di fuori di doglianze che coinvolgono anche
la incongruenza della motivazione «in fatto».
5. - Come è noto, scopo della notificazione degli atti nel pro cesso è quello di consentire che il soggetto destinatario degli stessi riceva conoscenza del loro contenuto.
Deve peraltro rilevarsi che molto spesso (in tutti i casi cioè
in cui la consegna non avvenga personalmente nelle mani del
diretto interessato) il procedimento notificatorio si esaurisce in
un momento anteriore alla effettiva presa di conoscenza dell'at
to da parte del suo destinatario e con la sola messa a disposizio ne di questo mediante consegna ad altre persone ritenute idonee — per un particolare rapporto che le lega al primo — a realiz
zare lo scopo dell'istituto, derivandone in tale ipotesi la presun zione legale che con la messa a disposizione dell'atto come ap
pena intesa si sia conseguito anche l'effetto della sua conoscen
za da parte del soggetto interessato, il che — nell'ambito di
diritto sostanziale — trova specifico riferimento nella norma
di cui all'art. 1335 c.c.
Per quanto si riferisce poi alle persone giuridiche, il 10 com
ma dell'art. 145 c.p.c. detta precise regole che debbono presie dere alla validità della notificazione, prescrivendo che questa vada eseguita «nella loro sede, mediante consegna di copia del
l'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le
notificazioni...». Intervenendo proprio nella materia, la Corte costituzionale
ha avuto modo di marcare che tale disposizione «è diretta ad
assicuare il risultato concreto della notificazione alla persona
giuridica, imponendo, a tale fine, non irrazionalmente, che la
notifica sia effettuata a mani di soggetti legati alla medesima da un rapporto qualificato» (ordinanza n. 379 del 1988, id.,
1988,1, 2767), derivandone quindi che, una volta che l'ufficiale
giudiziario abbia consegnato l'atto nella sede della persona giu ridica ad una persona legata a questa da un «rapporto qualifi cato», resta assicurata, per l'appunto, la presunzione del rag
giungimento del risultato concreto della notificazione.
Relativamente poi alla natura di un simile rapporto qualifica to, si è chiarito che — come del resto si desume dallo stesso
testo della norma — non occorre che questo sia di prestazione lavorativa, essendo invece sufficiente che esso derivi da un inca rico di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridi ca, incarico che evidentemente non deve essere stato necessaria mente conferito in maniera formale «attesa la configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità» (Cass. 13 giugno 1992, n. 7249, id., Rep. 1992, voce Notificazione civile, n. 28).
6. - Nella concreta fattispecie — per quanto risulta dalla stes sa sentenza impugnata — ciò che era rimasto provato era esclu sivamente l'assenza di un rapporto di lavoro tra la De Frenza
(prenditrice dell'atto) e il comune di Valenzano, solo in tale senso deponendo, semmai, la certificazione che si era prodotta.
Non era rimasta invece vinta la presunzione dell'incarico ri sultante dalla relazione dell'ufficiale giudiziario.
Anzi, questa era uscita rafforzata dalla circostanza che la don na era coniugata con il custode della casa comunale nella quale addirittura alloggiava unitamente al marito, potendo quindi ben
ipotizzarsi che, almeno nelle evenienze di una precaria assenza di quest'ultimo, fosse legittimata a ricevere gli atti da conse
gnarsi al comune, il che resta confermato da nozioni di comune
esperienza, data la peculiarietà del lavoro di custodia con asse
gnazione di alloggio anche per i familiari del custode e la nor male possibilità di precarie assenze di quest'ultimo pur rima nendo aperto l'edificio con la presenza in esso dei suoi familia
ri, ipotesi che trova una sia pur limitata corrispondenza nella
previsione di cui al 2° comma dell'art. 139 c.p.c. Va ancora rilevato che non si è tenuto conto del comporta
mento tenuto dalla De Frenza, e cioè del fatto che immediata mente la stessa provvide a recapitare al suo destinatario l'atto ricevuto consegnandolo all'impiegato addetto alla tenuta del re
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
gistro di protocollo che ne annotò l'arrivo senza nulla ulterior
mente specificare al proposito delle modalità della ricezione, ciò
ulteriormente dimostrando un incarico preventivamente confe
rito, sia pure tacitamente, alla presa in consegna degli atti indi
rizzati all'ente, e tale circostanza realizzando il risultato concre
to della presa di conoscenza della notificazione da parte dell'en
te stesso.
7. - Per le ragioni sopra esposte, erroneamente si è pertanto ritenuta inficiata da nullità la notificazione dell'atto introdutti
vo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza di discus sione del ricorso e si è considerata ammissibile l'impugnazione benché tardivamente proposta avverso la decisione di primo gra
do, che perciò deve ritenersi passata in giudicato con conse
guente preclusione della questione di giurisdizione (vedi supra). Dovendo riconoscersi la sussistenza di una causa che in quel
momento rendeva improseguibile il processo per l'intervenuto
esaurimento del termine lungo annuale per proporre l'appello, ai sensi del disposto del 2° comma dell'art. 382 c.p.c., va pro nunciata la cassazione senza rinvio della sentenza denunciata.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 13 gen naio 1998, n. 206; Pres. Corda, Est. Grieco, P.M. Lo Ca
scio (conci, conf.); Soc. Caovilla c. Turnsek. Conferma App. Trieste 18 gennaio 1995.
Notificazione e comunicazione di atti civili — Notifica all'este ro — Convenzione italo-austriaca — Norme del diritto au
striaco contrastanti con l'ordine pubblico italiano — Inappli cabilità — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 142, 149; 1. 2
maggio 1977 n. 342, ratifica ed esecuzione della convenzione
tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Austria, aggiun tiva alla convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954, concernen
te la procedura civile, firmata a Vienna il 30 giugno 1975).
Ove una convenzione fra l'Italia ed un paese straniero (Austria) in tema di notifiche all'estero abiliti alla notifica tramite il servizio postale prevedendo che le modalità di consegna siano
quelle proprie dei regolamenti interni del paese di destinazio
ne, il giudice italiano non può recepire o ritenere efficaci nor
me del paese di destinazione che contrastino con le esigenze di ordine pubblico dell'Italia, di cui costituisce espressione la legittima costituzione del rapporto processuale sub specie
di integrità del contradditorio (nella specie, la Suprema corte,
sulla base di tale principio, ha ritenuto inidonee a soddisfare tali esigenze tanto la consegna ad uno studio legale con cui
il destinatario della notifica abbia intrattenuto altri rapporti, tanto le presunzioni nascenti dalla materiale ricezione del
plico). (1)
(1) Non constano precedenti specifici in termini.
La pronuncia della Suprema corte si segnala non tanto e non solo per essere ritornata su uno dei tanti problemi postisi con riferimento alla
disciplina sulle notifiche all'estero (su cui cfr., da ultimo, anche per un
quadro generale delle evoluzioni subite dalla disciplina in materia, Gam
bineri, In tema di notifiche all'estero, in Foro it., 1997,1, 1006; nonché, fra gli altri, Starace, Notificazione (dir. proc. internaz.), voce dell'&i
ciclopedia del diritto, Milano, 1978, XXVIII, 74 ss.; Frigo, Notificazio ne all'estero, voce del Digesto civ., Torino, 1995, XII, 247 ss.; G. Co
stantino, Notificazione (dir. internaz. priv. e proc.), voce àt\VEnciclo
pedia giuridica Treccani, Roma, 1990, XXI; Ferri, La notificazione
all'estero, Padova, 1989; Campeis-De Pauli, La procedura civile inter
nazionale, Padova, 1991, 195 ss.; Id., La tutela del richiedente la notifi cazione all'estero fra novelle legislative e interventi della Corte costitu
zionale, in Nuova giur. civ., 1994, I, 399 ss.; Labriola, Notificazione all'estero e diritto di difesa, in Riv. dir. internaz. privato e proc., 1978, 705 ss.; Proto Pisani, In tema di notifica all'estero e dì modifica degli art. 142 e 143 c.p.c., in Foro it., 1981,1, 1970; Carpi-Ciaccia Cavalla
ri, Notificazioni all'estero in materia civile e commerciale, in Nuove
Il Foro Italiano — 1998.
Svolgimento del processo. — René Caovilla s.p.a. ricorre av
verso la sentenza n. 28 del 18 gennaio 1995 con cui la Corte
d'appello di Trieste, pronunziando sulle impugnazioni di Ro
bert Turnsek ed Inge Turnsek contro la sentenza del Tribunale
di Gorizia reolatrice del rapporto con la Caovilla s.p.a., dichia
rò la nullità della notificazione dell'atto introduttivo — e, per
l'effetto, della sentenza impugnata — rimettendo le parti innan
zi al giudice di primo grado, ai termini degli art. 353 e 354 c.p.c. La società ricorrente aveva chiesto ed ottenuto, a tutela di
un suo credito per forniture di scarpe alla Turnsek, sequestro conservativo fino alla concorrenza di centoquaranta milioni di
lire. Il provvedimento fu eseguito sulla imbarcazione Robby,
all'ormeggio nel porto turistico di Monfalcone.
Nel giudizio per la convalida e per il merito, intervenne Ro
bert Turnsek che, assumendo di non aver ricevuto notifica della
procedura, come non la aveva ricevuta la convenuta Inge Turn
sek ed assumendo di essere il proprietario dell'imbarcazione se
questrata, la rivendicò chiedendo la inefficacia della misura cau
telare. Il tribunale, nella contumacia di Inge Turnsek, considerò
regolare il contraddittorio, atteso che la convenuta era stata ci
tata con atto notificato mediante il servizio postale, secondo
la normativa della vigente convenzione italo-austriaca. Ritenne
irrilevante che la consegna del plico raccomandato alla Turnsek
fosse avvenuta allo studio degli avvocati Puletz e Stadler, aven
do l'ufficiale postale accertato la legittimazione di quello «stu
dio legale» a ricevere la posta diretta alla Turnsek. E, sulla base
di questi presupposti, convalidò il sequestro; accolse la doman
da, respingendo quella di revindica formulata dall'interveniente
Robert Turnsek.
La corte territoriale, investita del gravame dai Turnsek, men
tre respinse le altre eccezioni formulate in tema di competenza funzionale e territoriale, ritenne fondata quella concernente la
nullità della notificazione dell'atto di citazione, in ragione della
considerazione che essa, se doveva essere effettuata secondo le
disposizioni della convenzione italo-austriaca (resa esecutiva con
la 1. 342/77; e, quindi, con possibilità di notifica diretta con il servizio postale tramite l'ufficiale giudiziario), nella specie, il plico raccomandato, diretto ad Inge Turnsek, Langenaugasse
7, Vienna, era stato consegnato a «Rechtsanvalte dr. Andreas
Puletz dr. Franz Stadler 1010 Xien Reischachstr, 3».
In definitiva, la notifica era avvenuta non solo a soggetto diverso dal destinatario — sottolineò la corte — ma anche in
leggi civ., 1982, 321 ss.; Campeis-De Pauli, Perfezione ed efficacia del
la notificazione all'estero: un distinguo non più possibile, in Giur. me
rito, 1983, 1 ss.) quanto piuttosto per aver annoverato il principio del
contraddittorio fra i principi di ordine pubblico che non consentono di dare applicazione in Italia a norme straniere contrastanti con lo stes
so. In particolare, nel caso di specie, la Corte di cassazione, sulla base di tale fondamentale premessa, ha ritenuto che, pur disponendo la con
venzione italo-austriaca del 30 giugno 1975 (resa esecutiva con 1. 342/77) — nell'abilitare alla notifica tramite il servizio postale — che le modali
tà di consegna siano quelle proprie dei regolamenti del paese di destina
zione, non possa, comunque, ritenersi modalità di consegna idonea a realizzare una regolare notifica «la consegna allo studio legale con cui il destinatario abbia tenuto altri rapporti» né che possano «valere pre sunzioni nascenti dalla materiale ricezione di quel plico».
Sulla rilevanza del contraddittorio quale principio di ordine pubblico, cfr. per tutti Salerno, Principio del contraddittorio e riconoscimento
di sentenze straniere, in Riv. dir. internaz., 1979, spec. 86 ss., ed ivi
ulteriori riferimenti sul punto. Più in generale, sulla nozione di ordine
pubblico, anche per riferimenti giurisprudenziali, cfr. per tutti: Badia
li, Ordine pubblico (dir. internaz. priv. e proc.), voce dell' Enciclopedia
giuridica Treccani, Roma, 1990, XXII; Vitta, Diritto internazionale
privato, voce del Digesto civ., Torino, 1990, VI, spec. 248 ss.; Barile, Ordine pubblico (dir. internaz. priv.), voce dell' Enciclopedia del dirit
to, Milano, 1980, XXX, 1106; Id., I principi fondamentali della comu
nità statale ed il coordinamento fra sistemi (l'ordine pubblico interna
zionale), Padova, 1969; Palaia, L'ordine pubblico internazionale, Pa
dova, 1974; Ferdinando Emanuele, Prime riflessioni sul concetto di
ordine pubblico nella legge di riforma del diritto internazionale privato, in Dir. famiglia, 1996, 32 ss.; Mosconi, Qualche riflessione in tema
d'ordine pubblico nel progetto di riforma e nella convenzione di Bru
xelles del 1968, in Riv. dir. internaz. privato e proc., 1992, 5 ss.; Pari
si, Spunti in tema di ordine pubblico e convenzione giudiziaria di Bru
xelles, id., 1991, 13 ss.; Sperduti, Norme di applicazione necessaria
e ordine pubblico, id., 1976, 466 ss.; Id., L'ordine pubblico in diritto
internazionale privato, in Riv. dir. internaz., 1976, 669 ss.; Lattanzi, Valore assoluto o relativo di principi di ordine pubblico, id., 1974, 295 ss.
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