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Sezione I civile; sentenza 29 luglio 1963, n. 2118; Pres. Celentano P., Est. Giannattasio, P. M.Pedace (concl. conf.); Società I.n.c.o.m. e S.e.d.i. (Avv. Asquini, Corapi) c. Matteoli, C.o.n.i. eU.v.i.; C.o.n.i. (Avv. Marani Toro) c. Società I.n.c.o.m. e S.e.d.i., Matteoli; Matteoli (Avv. Cervati,Giordano) c. Soc età I.n.c.o.m. e S.e.d.i., C.o.n.i.; Società B.m.b. (Avv. Borgognoni Vimercati,Castana, Lais) c. Matteoli, ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 1631/1632-1635/1636Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153334 .
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1631 PARTE PRIMA 1632
A ben vedere anzi nella fattispecie si potrebbe addirit tura escludere che il provvedimento del Giudice tutelar© sia viziato in quanto quell'organo doveva essere effettiva rnente interpellato e la espressione del suo parere favore vole alia vendita poteva anclie avvenire, per quanto meiio
correttamente, sotto la forma dell'autorizzazione alia ven dita stessa, senonclie esso non era di per se suffieiente a
legittimare l'alienazione, dovendo l'autorizzazione essere concessa dal Tribunale ; e poich& questa e raaneata, mentre avrebbe dovuto esistere al momento della conclusione del
negozio (sent. 2 febbraio 1957, n. 400, Foro it., 1957, I,
1014), il easo in esame esula dall'ambito di applieazione dell'art. 742 cod. proe. civ., poiche questo presuppone che Viter del proeedimento di volontaria giurisdizione sia stato interamente percorso con l'emanazione del prescritto provvedimento anclie se inficiato da vizi e non trova ap plieazione quando il proeedimento stesso si sia arrestato ad una tappa intermedia.
II principio dell'apparenza del diritto non puõ iuvero
spiegare efficacia allorc.he il contenuto di talune disposi zioni di legge ne renda incompatibile l'applicazione, do
vendo, in tal caso, prevalere la voIonia, e l'attuazione della legge ed in proposito va tenuto presente clie quella prevista dall'art. 747 cod. proc. civ. e una competenza funzionale, e pertanto inderogabile dalle parti, onde i
provvedimenti ivi previsti non possono essere emessi clie
dall'organo designato dalla legge. Le suesposte considerazioni pongono pertanto in evi
denza 1'erroneita della sentenza impugnata e la necessity che la causa venga riesaminata da altro giudice alia stre
gua dei principi di diritto dianzi illustrati. (Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE.
Sezione I civil©; sentenza 29 luglio 1903, 11. 2118; Pres. Celentano P., Est. Giannattasio, P. M. Pedace
(concl. conf.); Society I.n.c.o.m. e S.e.d.i. (Avv. Asqujni, Corapi) c. Matteoli, C.o.n.i. 6 U.v.i. ; C.o.n.i. (Avv. Marani Toro) c. Society I.n.c.o.m. e S.e.d.i., Mat teoli ; Matteoli (Avv. Cervati, Giordano) c. Soo etä I.n.c.o.m. e S.e.d.i., C.o.n.i. ; Societä b.m.b. (Avv. Borgognoni Vimekcati, Castana, Lais) c. Matteoli, C.o.n.i., u.v.i.
(Oassa A pp. Roma 20 marzo 1961)
Sport — Oryanizzatore di manifestazioni —• Hiprese fotocinematografichc — Limlti <1 i (lisoipliiia Dir it to tli esclusiva — 1 nsiissisleii/.a.
II O.o.n.i., nelVorganizzare una manifestazione sportiva, pud inibire o limitare, nelVämbito dei recinti cui si accede mediante biglietto di ingresso, le riprese foto e cinemato
grafiche, e non anche vietarle dalVesterno dei recinti, ne concederle in esclusiva. (1)
Di conseguenea chi gode di siffatta esclusiva non ha azione nei confronti delle imprese cinematografiche che hanno
effettuato riprese della manifestazione. (2)
(1-2) In senso conforme il provvediinento del Pietore di Roma 15 novembre 1955, Foro it., Rep. 1956, voce Diritti di autore, n. 31, reso nella fase cautelare della controversia di cui si occupa la sentenza riportata, provvedimento commentato da Ferrara M., in Dir. autore, 1956, 68.
In senso contrario, oltre la sentenza di primo grado, Trib. Roma 30 ottobre-4 dicembre 1959, Foro it., Rep. 1961, voce Sport, n. 8 e voce Cinematografo, n. 28 ; App. Roma 27 luglio 1960, ibid., voce ult. cit., n. 27, che confermava Trib. Roma 28 marzo 1959, id., 1959, I, 1213, con ampia nota di richiami.
In dottrina : Borbtjso, in Riv. dir. sport., 1960, 361 ; Pietrantoni, in Riv. dir. ind., 1960, II, 388 ; Berlucchi, in Corti Brescia, ccc., 1960, 347, 757.
La Corte, ecc. — Svolgimento del processo.
— L'Unione
velocipedistica italiana (U.v.i.) concedeva alio studio foto
grafico <■ Starter » di Manfredo Matteoli l'esclusiva per la
ripresa cinematografica dei campionati mondiali di ciclismo su strada, da svolgersi nel circuito di Frascati il 27 e 28
agosto 1955 e ne dava pubblica notizia con comunieato n. 10.
Le Society B.m.b. (attualitä italiana), I.n.c.o.m. (cor tometraggi e televisione) e S.e.d.i. (doeumentari italiani) inserivano nei loro cinegiornali alcune riprese filmate della detta gara. Su ricorso del Matteoli, il Pretore di Roma
sospendeva in via provvisoria la proiezione degli indicati
filmati, ma successivamente rigettava il ricorso revocando il provvedimento di sospensione.
II Matteoli, allora, conveniva dinanzi ai Tribunale di Roma le Soc. B.m.b., I.n.c.o.m., S.e.d.i., il Comitato olim
pico nazionale Italiano (C.o.n.i.) e l'Unione velocipedistica italiana (U.v.i.) chiedendo, in via principale, la loro soli dale condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in
separata sede e, in subordine, la risoluzione del contratto di ripresa esclusiva per fatto e colpa dell'U.v.i. e del C.o.n.i. e la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Eoma diehiarava l'U.v.i. carente della
capacity di essere parte nel giudizio, rigettava la domanda nei confronti del C.o.n.i. e accoglieva la domanda stessa nei confront! delle Societä I.n.c.o.m., S.e.d.i. e B.m.b., cbe condannava al risarcimento dei danni, da liquidarsi in
separata sede, dichiarando compensate le spese tra tutte le parti.
Appellarono le tre Societä in via principale ; appellavano pure in via incidentale il Matteoli, il C.o.n.i. e l'U.v.i., per sentirsi attribuire le spese del giudizio di primo grado e il Matteoli anche per sentir condannare, nei suoi confronti, il C.o.n.i. nel caso di accoglimento dell'appello principale.
La Corte d'appello di Boma, con la denunciata sentenza 20 marzo 1961, rigettava tutti gli appelli. (Omissis)
Motivi della decisione. — (Omissis). Con il secondo mo
tivo le ricorrenti principali Soc. I.n.c.o.m. e S.e.d.i. e con il terzo motivo la ricorrente Soc. B.m.b. denunciano viola zione e falsa applicazione dell'art. 1810 cod. civ., dei prin cipi generali sui diritti reali e degli art. 1 e segg. legge 22
aprile 1941 n. 633, nonche difetto di motivazione, ed af fermano ehe i Giudici di merito avrebbero dovuto risolvere il problema se l'attivita dell'organizzatore sportivo possa considerarsi un «bene» in senso giuridico, suscettibile di essere oggetto di un diritto esclusivo di rappresentazione. Secondo le ricorrenti, le attivitä sportive si inquadrano nelle manifestazioni pubbliche cbe lion possono proteg gersi con una esclusiva di sfruttamento economico, anche se esse comportino per l'organizzatore spese di cospicua entitä, e soggiungono cbe le manifestazioni sportive sulla
pubblica strada non sono legislativamente tutelate; do veva la Corte dire se nel numero chiuso dei diritti reali la gara potesse considerarsi un bene in senso giuridico, suscettibile di essere oggetto di un diritto esclusivo di
rappresentazione. Con il terzo motivo (quarto del ricorso
B.m.b.) che si esamina congiuntamente, le tre Society ri correnti denunciano la violazione e l'errata applicazione degli art. 2, 3 e 4 legge 16 febbraio 1942 n. 426 e dell'art. 21 della Costituzione ed assumono cbe i poteri del C.o.n.i. relativi all'organizzazione dello spettacolo non riguardano la sua rappresentazione fotografica, cinematografica e
giornalistica, che soddisfa ad un iuteresse di ordine infor mativo e non giä agonistico e emozionale. II C.o.n.i. ft bensi costituito istituzionalmente per propagandare lo
sport, non certo per limitare il diritto di cronaca costitu zionalmente garantito.
A siffatte censure viene opposto dai resistenti che lo
svolgimento delle gare sportive puõ avere, ed ha di regola, oltre ad una rilevanza agonistica, anche una rilevanza eco nomica. L'organizzatore, il quale sostiene le spese ed af fronta i rischi, deve avere il potere esclusivo di stabilire tutte le prescrizioni circa i luoghi in cui possono essere ammessi il pubblico e la stampa e in cui possono operare i
fotografi e le case cinematografiche. Come tutti i problemi giuridici, anche questo & un problema di limiti: la foto
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1633 GIUR1SPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1634
grafia e la cinematografia possono essere consentite e
lecite ai fini dell'informazione giornalistica, ma quando
questi limiti sono superati e l'utilizzazione assume carat
tere concorrenziale in danno dell'organizzatore, esse non
sono pitL lecite e si traducono in un danno economieo per
gli organizzatori ehe si vedrebbaro privati di ogai utilitä.
La questione e estremamente delicata e le due tesi in
contrast» sono state svolte dagli illustri patroni con dovizia
di argomentazioni. Questo Supremo collegio, dopo appro fondito esame, non ritiene di poter condividere la pro nuncia emessa dalla Corte di merito.
Devesi innanzi tutto premettere che non si discute
fra le parti che l'attivita dell'organizzatore di una gara
sportiva possa considerarsi un tipo di impresa e che la gara
possa rappresentare uno spettacolo, suscettibile come tale
di sfruttamento economico attraverso rapporti di carattere
obbligatorio con gli spettatori ammessi ad assistervi in
condizioni di particolare comoditä e visibility. Laddove
sorge il dissidio e sul punto, che puõ dirsi centrale della
presente controversia, dell'esistenza o meno, nel nostro
ordinamento giuridico, di un diritto esclusivo dell'organiz zatore alia riproduzione cinematografica della manifesta
zione sportiva su strada, suscettibile, sempre con efficacia
assoluta erga omnes, di trasmissione ad un terzo ; in altre
parole se esiste a favore del C.o.n.i. un monopolio delle
manifestazioni sportive non solo dal punto di vista organiz zativo e agonistico, ma dal punto di vista dello sfrutta
mento economico sotto qualsivoglia profilo. Accedendo alia tesi dell'esclusiva, accolta dalla Corte
di appello, si perviene a conseguenze inaccettabili. Affer
mando che l'imprenditore, il quale ha organizzato il servizio,
possa precludere a qualunque altro ogni attivitä, di ripresa
fotografica, cinematografica e cosl via, si viene, in sostanza, ad attribuire alla manifestazione sportiva una tutela cor
rispondente a quella dello spettacolo artistico o dell'in
venzione industrials, facendosi un'arbitraria applicazione, al di fuori dell'ambito specifico, della legislazione sul di
ritto di autore o di invenzione. Ma l'organizzatore di una
manifestazione sportiva, come e stato autorevolmente af
fermato, non diventa ne autore ne proprietario della mani
festazione : non diventa autore, in quanto non crea un'opera
dell'mgegno, tale non potendosi considerare la manifesta
zione, aiiclie se sia un modello di organizzazione ; non di
venta proprietario in quanto egli organizza quello che
occorre perche la manifestazione si compia (affitto dello
stadio, servizi per il pubblico, pubblicitä), ma ad essa non
partecipa, in quanto si compie in modo del tutto indipen dente da lui.
Ne la manifestazione sportiva puõ considerarsi come un
bane immateriale che si inserisca, con la sua utilizzazione
potenziale o in atto, nel patrimonio dell'organizzatore, in modo che questi possa trasferirne ad altri l'utilizzaz'one
economica in esclusiva, perche i beni immateriali, tra cui lo
spettacolo artistico, costituiscono un numero chiuso, per cui potrebbe giungersi all'affermazione che la manifesta
zione sportiva 6 un bene immateriale suscettibile di tutela
erga omnes solo se una siffatta enunciazione potesse essere
suffragata da una disposizione di legge, giacche e ovvio,
ne mette conto di indugiare su tal punto, che il monopolio del Tatti vitä sportiva del C.o.n.i. nella sua pi ü ampia ac
cezione, non puõ fondarsi su di una prassi che, volenti o
nolenti, tutti abbiano sino oggi accettato. Orbane, una
norma, che attribuisca tale potere al C.o.n.i., non e dato
rinvenire nel nostro ordinamento.
Per l'art. 32 della Costituzione la Kepubblica italiana
tutela la salute come fondamentale diritto dell'mdividuo
e per il capov. dell'art. 31 protegge la gioventü favorendo
gli istituti necessari a tale scopo. Depurata dai riferimenti
ad istituti soppressi dall'ordinamento democratico e a
quelli alia concezione razzistica dello Stato, puõ la legge 16 febbraio 1942 n. 426, sulla costituzione e suH'ordinamento
del C.o.n.i., dirsi ispirata a detti criteri. Tale legge fissa
nell'art. 2 i compiti del C.o.n.i. che sono l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale e l'indirizzo di
esso verso il perfezionamento fisico e morale dei giovani,
e all'art. 3, n. 2, precisa che il C.o.n.i. ooordina e disci
plina 1'attivitä, sportiva dovunque e da chiunque esercitata. Da queste disposizioni e da to ricavare ohe la finalita
primaria del C.o.n.i. e l'organizzazione, la direzione e il
coordiuamento di tutte le manifestazioni sportive, con
I'esclusione di ogai altro soggetto, ma non puõ ricavarsi
altresi ehe al C.o.n.i. spetti l'esclusiva della ripresa foto
grafiea e oinematografica delle manifestazioni stesse. Tut
t'al piu, essendo demandato al Comitato olimpico il oom
pito di potenziare e perfezionare l'attivita atletioa e di
migliorare il fisico e il morale degli sportivi, si potrebbe
ooneepire un controllo sulle pellicole per eliminarvi quanto,
per avventura, possa riuseire disedueativo, da attuarsi
in ogni caso in epoca suecessiva alia ripresa, mai ad un
diritto esclusivo del C.o.n.i. ad ogui ripresa fotografica e
cinematografica. Alle disposizioni or ora indicate, fa seguito l'art. 4
cosi concepito : «II Comitato olimpico nazionale italiano
(C.o.n.i.) provvede al conseguimento dei suoi fini con
contributi dello Stato, del partito nazionale fascista e di
altri enti, con erogazioni e lasciti da parte dei privati, con i
proventi del tesseramento degli iscritti alle federazioni
sportive e con i ricavati delle manifestazioni sportive ».
Su tale articolo si fonda particolarmente la denunciata
sentenza, la quale dal fatto che il C.o.n.i. provvede al eon
seguimento dei suoi fini an che con il ricavato delle mani
festazioni sportive, e dal fatto che, con il venir mono di
altri contributi, tale ricavato costituirebbe l'entrata prin
cipal, se non addirittura esclusiva del Comitato, e portata a riconoscere nell'art. 4 la disposizione che attribuisce al
C.o.n.i. il moaopolio dello sfruttamonto, nel piu lato senso, delle manifestazioni sportive. Nelle note dopo l'udienza
la difesa del resistente Matteoli, poi, interpreta le parole «con i ricavati delle manifestazioni sportive» nel senso
che l'art. 4 attribuisca al C.o.n.i. «tutti » i ricavati delle
dette manifestazioni.
Osserva il Collegio che, a parte che la scomparsa di
alcuni contributi e stata compensata dai proventi deri
vanti dall'esercizio delle attivita indicate nell'art. 1 del
decreto legisl. 14 aprile 1948 n. 496 e a parte che la legge
comunque elenca i «ricavati delle manifestazioni sportive »
tra le fonti di finanziamento del C.o.n.i. senza alcuna
specificazione che dia a questa entrata la caratteristica
dell'esclusivita, per ricavato di mmifestazione sportiva si intende generalmente il ricavato della vendita di bi
glietti di accesso a campi sportivi, a stadi, piscine, a teatri
e puõ pure intendersi il provento dello sfruttamento indi
retto della manifestazione, sotto forma di ripresa foto
grafica o cinematografica, senza perõ che, relativamente
a quest'ultima attivita, possa parlarsi di un diritto esclusivo.
Non si nega che esistono esigenze deH'organizzatore della manifestazione sportiva, il quale ha incontrato delle
spese, esigenze che maritano un'adeguata tutela, ma non
puõ negarsi, d'altro canto, che esiste il diritto di informa
zione giornalistica, protetto dall'art. 21 della Costituzione.
La necessity del contemperamento tra queste opposte
esigenze e stata in tra vista dalla stessa sentenza denun
ciata, anche se la Corte di merito non ne ha tratto poi le
debite conseguenze, quando ha affermato che il diritto
di informazione puõ considerarsi soddisfatto con la ripresa di brevissime visioni, che non riguardino, perõ, le fasi
salienti della gara. £ age vole obiettare che la visione di
fasi secondarie di una gara soddisfa ben poco il bisogno di informazione del pubblico, ma quello che interessa rile
vare e che, con quasta ammissione, si compromette alia,
base la tesi del diritto esclusivo del C.o.n.i. e si avvia il
problema alia sua giusta soluzione.
II C.o.n.i., che organizza e coordina le manifestazioni
sportive, puõ, come gia si accennava, condizionare l'ac
cesso degli spettatori della gara alio st.adio, alia piscina e in genere al recinto chiuso, alia astensione di costoro
da ogui ripresa cinematografica e fotografica, ma, giova
ripeterlo, ciõ incide nel rapporto contrattuale, e quindi
personale, tra imprenditore della manifestazione e lo
spettatore, con la conseguenza che, se il singolo spettatore,
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1635 PARTE PRIMA 1636
contravvenendo agli obbliglii contrattualmente assunti con
l'acquisto del biglietto © con l'accesso al recinto, prooeda ad una ripresa cinematografica, sarä esposto ad azione
contrattuale da parte del C.o.n.i., poträ essere espulso dallo stadio e poträ anche essere tenuto alia comegua della
pellieola. Ma se la gara si svolge, anche parzialmente, su
strada, l'operatore che, senza entrare nel recinto cui si
accede mediante biglietto, dalla pubblica strada (sia pure delimitata, per ragioni di pubblica sicurezza, da filo spinato ad altro) riesca a riprendere singole fasi della corsa, anche
salienti, con ciõ non lede alcun diritto dell'organizzatore della manifestazione sportiva.
Ciõ per quanto riguarda i rapporti tra C.o.n.i. e le case
cinematografiche, ma non bisogna dimenticare che la
presente controversia h sorta tra il Matteoli, che si dichia
rava concessionario esclusivo per la ripresa cinematografica della gara e le case cinematografiche, le quali ultime sono state condannate dal G-iudice di merito al risarcimento dei danni verso il Matteoli, mentre il C.o.n.i. 6 stato chia mato in giudizio dal Matteoli unicamente per essere rile vato indenne, nel caso di sua soccombenza, nei confronti delle case cinematografiche.
Cosl stando le cose, anche ammesso che gli operatori, abusivamente entrati nel recinto della gara, cui solo era
consentito accedere mediante acquisto di biglietto e per essi, le case committenti, possono essere chiamati a ri
spondere nei confronti del C.o.n.i. non õ agevole configu rare una loro responsabilitä, verso il terzo estraneo al con tratto di spettacolo, anche se costui si dichiari concessio nario della ripresa cinematografica, dal momento che non esiste un diritto assoluto all'utilizzazione esclusiva della
gara, considerato come un bene, tutelabile erga omnes, che põssa essere da lui acquistato a titolo derivativo.
Le considerazioni che precedono portano all'accogli mento del secondo e terzo motivo del ricorso principale I.n.c.o.m.-S.e.d.i. e del terzo e quarto motivo del ricorso incidentale B.m.b. con la conseguente cassazione della de nunciata sentenza, ma ragioni di completezza impongono di esaminare il primo mezzo dei due ricorsi incidentali condi zionati del C.o.n.i. (l'uno nei confronti della Soc. I.n.c.o.m., l'altro nei confronti della Soc. B.m.b.), con il quale si assume
che, anche in mancanza di ogni altro principio, ricorrerebbe
l'ingiusta locupletazione a danno altrui (art. 2041 cod.
civ.). Trattasi perõ di censura inammissibile pfrche il Giudice di appello non era tenuto a prendere in considera zione una domanda proposta per la prima volta in grado di appello.
Restano, infine, assorbiti i ricorsi incidentali Matteoli ed il secondo mezzo del ricorso incidentale C.o.n.i.
Per effetto della cassazione della denunciata sentenza, la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altra corte di appello, che dovril uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati, che possono riassumersi nel modo seguente :
«II Comitato olimpico nazionale italiano (C.o.n.i.), che
organizza e coordina in esclusiva, a norma degli art. 1 e
segg. legge 16 febbraio 1942 n. 426, le manifestazioni sportive e provvede al conseguimento dei suoi fini anche con il ricavato di esse, nell'^mbito dei recinti cui si accede mediante biglietto di ingresso (stadi, campi sportivi, pi scine, teatri, ecc.), puõ inibire, o condizionare al suo as senso, le riprese fotografiche o cinematografiche da parte degli spettatori, siano essi dei semplici dilettanti o dei pro fessionisti della fotografia o della cinematografia, ma non puõ vietare ai terzi le riprese cinematografiche e foto grafiche dall'esterno di quei recinti, anche se eseguite a
scopo di lucro, e in particolare da imprese giornalistiche o cinegiornalistiche, che ne informano il pubblico perch& non esiste, nel nostro ordinamento, un diritto esclusivo dell'ente preposto all'organizzazione delle gare sportive alla riproduzione fotografica e cinematografica delle gare stesse, che sia tutelabile erga omnes e che sia suscettibile, sempre con efficacia assoluta, di trasmissione ad un terzo ».
Stante la delicatezza e la novitä delle questioni trattate stimasi equo dichiarare interamente compensabili fra tutte le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione III civile ; sentenza 17 luglio 1963, n. 1958 ; Pres.
Naso P., Est. Forlenza, P. M. Pedace (concl. conf.) ; Piscione (Aw. Magrone, Piscione) c. Di Pasquale
(Aw. Romualdi), Fusilli e Fischietti (Aw. Marcone).
(öonferma App. L'Aquila 8 luglio 1960)
Sequestro — Sequestro giudiziario — Custode —
Domanda di rendiconto — Giudice competente — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 560, 593, 676).
La domanda tendente ad ottenere il rendiconto dal custode
deve essere proposta avanti il giudice ehe ha autorizzato il sequestro giudiziario, anche se la custodia sia cessata. (1)
(1) 1. — Sebbene nei precisi termini della mässima non si
rinvengano precedenti, sembra potersi affermare ehe 1'annotata sentenza si discosti non soltanto da Cass. 14 ottobre 1961, n. 2158, Foto it., Rep. 1961, voce Sequestro, n. 61, ma anche da Cass. 15 maggio 1954, n. 1557, id., Rep. 1954, voce eit., nn. 143, 144 (pubblicata in extenso, c-on nota di Castoro, in Giur. Cass. civ., 1955, 1° bim., 116).
Nella prima delle pronunce dianzi eitate, la Suprema corte, distinguendo tra giudizi sui rendiconti in sede cautelare ed ese cutiva e rendiconti come oggetto di domanda autonoma, ha introdotto una diseriminazione di competenza tra giudice ehe ha concesso il sequestro e collegio, attribuendo alla cognizione del primo solo le controversie relative alla fase esecutiva della misura cautelare.
Nella sent. n. 1557 del 1954, la Cassazione, affrontando il diverso problema della individuazione del titolare dei poteri di controllo sull'operato del sequestratario giudiziario, non lia esi tato ad affermare ehe prima dell'inizio della causa di convalida tali poteri spettano ai giudice ehe ha nominato il custode, lad dove, una volta instaurato il giudizio di cognizione, sono devo luti all'istruttore.
Le soluzioni prospettate neile sentenze sõpra cennate non convincono soprattutto se esaminate alla stregua della motiva zione della pronuncia ehe si annota.
La distinzione prospettata da Cass. 14 ottobre 1961, n. 2158, nonostante la genericitä, dei termini nei quali e enunciata, non puõ invocarsi in tema di sequestro giudiziario, se & vero ehe, in pendenza di taie misura cautelare, la parte interessata, non potendo pretendere dal custode il rendiconto e la consegna della rendita, non ha neppure la facoltä di instaurare un giudizio contenzioso per mancanza di controversia su un diritto (sent. n. 2158 del 1961, loe. eit., n. 62 ; Cass. 9 novembre 1955, n. 3690, Foro it., Rep. 1955, voce eit., nn. 132, 133).
Ancor piü evidente appare la fragility della tesi accolta dalla sent. n. 1557 del 1954. A parte, infatti, il rilievo ehe 1'in terpretazione seguita dalla Corte regolatrice non tiene adeguato conto della circostanza ehe gli art. 593 cod. proc. civ. e 178 disp. att. attribuiscono ai giudice dell'esecuzione il potere di approvare i rendiconti parziali del custode dopo ehe questi, alla fine di ciascun trimestre, li abbia depositati in cancelleria, sta di fatto ehe nella specie si e ritenuto di delimitare la sfera di influenza del giudice ehe aveva nominato il custode argomen tando dalFart. 684 cod. proc. civ., ehe conferisce all'istruttore la facoltä, di revocare il sequestro conservativo.
Ma tale disposizione ha un contenuto ben preciso e non puõ estendersi ai sequestro giudiziario, per la disciplina del quale occorre far capo ad apposite norme del codice di rito.
In particolare, per quanto attiene ai poteri del gmdice che ha concesso la misura cautelare de qua, l'art. 676 statuisce che « nei disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose se questrate e le particolari cautele idonee a rendere piü sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti ».
II sequestratario giudiziario, quindi, ripetendo dal giudice che lo ha nominato l'investitura e i poteri inerenti alia carica (Cass. 13 agosto 1947, n. 1512, id., Rep. 1947, voce cit., n. 115 [pubblicata in extenso, con nota di Lancellotti, in Giur. Cass. civ., 1947, XXVI, pag. 1190]) k tenuto ad uniformarsi alle direttive ricevute dal giudice (Coniglio, II sequestro giudiziario e conservativo, 1949, n. 147) ; e questi deve vigilare affinche le direttive impartite siano rispettate.
I poteri di vigilanza, che l'art. 676 attribuisce al giudice, non si estinguono con l'esecuzione del sequestro, come sembra ritenere Cass. 19 luglio 1958, n. 2649, Foro it., Rep. 1958, voce cit., n. 131, poiche & evidente che il controllo sull'operato del custode si esaurisce solo dopo l'esame del rendiconto finale.
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