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sezione I civile; sentenza 29 luglio 1985, n. 4378; Pres. Battimelli, Est. Sensale, P. M. Dettori(concl. conf.); Soc. Italconsult in amministrazione straordinaria (Avv. Dell'Olio) c. Persi (Avv.Rampelli) e altri. Conferma App. Roma 21 febbraio 1984Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 12 (DICEMBRE 1985), pp. 3121/3122-3127/3128Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180579 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
causa tranne per uno dei casi come appresso specificato ne va affermata la manifesta infondatezza.
Il contrasto con l'art. 3 Cost, viene delineato dal ricorrente sotto duplice profilo; diversità di trattamento tra cittadini in
materia di azioni dichiarative dello status personae, nonché tra
minori e maggiori età.
Deve invece rilevarsi in contrario che la diversità delle condi zioni di fatto che ne sono alla base giustifica l'adozione di tutele
differenziate, adottate in rapporto alle due non uniformi situazio
ni, e rende del tutto logico il diverso trattamento processuale tra
la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità del maggioren ne rispetto a quella del minorenne, il cui giudizio la cit. 1. n.
184/83 impronta, tenuto conto dei particolari interessi del minore, a maggiore rapidità e speditezza rispetto a quello ordinario.
E non è ravvisabile nella legge alcuna violazione del diritto di
difesa, sotto nessuno dei molteplici aspetti dedotti con il ricorso, in riferimento all'art. 24 Cost., né una discriminazione fra figli
legittimi e naturali, in danno di questi ultimi, cui la legge non
riserverebbe un'adeguata tutela giuridica. Infatti, malgrado la diversità del rito, seguito dal tribunale
ordinario rispetto a quello per i minorenni, introdotto anzi per favorirne la più completa e sollecita tutela possibile, anche in
quest'ultimo caso è sostanzialmente garantito il diritto di difesa,
esplicabile con assistenza tecnico-legale, nel rispetto del principio del contraddittorio. La deduzione poi secondo cui l'attuazione del diritto .di difesa sarebbe contrastata dalla particolare composizione del collegio giudicante, formato da quattro persone e senza che, ad avviso dal ricorrente, sia previsto alcun meccanismo decisiona le in caso di parità di voti, propone una questione comunque non
rilevante in questa sede.
Resta ugualmente inconfigurabile infine la pretesa sottrazione al
giudice naturale (tribunale ordinario) precostituito per legge ex
art. 9 c.p.c., dedotta dal ricorrente in riferimento all'art. 25 Cost.; atteso che la nozione di giudice naturale, di cui al detto ultimo
articolo, non si cristallizza nella determinazione legislativa di una
competenza generale predeterminata ed immutata, ma si forma
anche per effetto di norme derogative al precedente sistema di
competenza, sulla base di criteri che razionalmente valutino i
diversi interessi confluenti nel processo; come nella specie. Il ricorso va rigettato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 29 luglio
1985, n. 4578; Pres. Battimelli, Est. Sensale, P. M. Dettori
(comcl. oonif.); Soc. Itallcansulit ito amministrazione straordinaria
(Avv. Dell'Olio) c. Persi (Avv. Ram pelli) e altri. Conferma
App. Roma 21 febbraio 1984.
Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria — Amministrazione straordinaria delie grandi imprese in crisi — Formazione dello stato passivo — Opposizione allo stato
passivo — Riconoscimento del credito nel giudizio di opposi zione — Conseguenze (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 209; 1. 3 aprile 1979 n. 95, conversione in
legge, con modificazioni, del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, contenente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordi naria delle grandi imprese in crisi, art. unico; d.l. 31 luglio 1981
n. 414, provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia, art.
4; 1. 2 ottobre 1981 n. 544, conversione in legge, con modificazio
ni, del di. 31 luglio 1981 n. 414, art. 1).
Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria — Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi — Rapporti di lavoro cessati nel corso della procedura —
Indennità di anzianità — Interessi e rivalutazione — Credito in
prededuzione (Cod. civ., art. 2119; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 54, 55, 59, 111; di. 31 luglio 1981 n. 414, art. 4; 1. 2 ottobre
1981 n. 544, art. 1).
Impugnazioni civili in genere — Cassazione — Ricorso incidenta
le tardivo — Ammissibilità — Condizioni (Cod. proc. civ., art.
334). Spese giudiziali — Difensore distrattario — Impugnazione del
capo di sentenza di compensazione delle spese — Legittimazio ne — Insussistenza (Cod. proc. civ., art. 93).
Poiché lo stato passivo costituisce, nell'amministrazione straordi
naria come nella liquidazione coatta amministrativa e nel
fallimento, l'unico titolo per la partecipazione del creditore alla
ripartizione dell'attivo, qualora il commissario straordinario rico
nosca il credito per il quale è pendente il giudizio di opposi
zione, il giudice non deve limitarsi ad emettere declaratoria di
cessazione della materia del contendere, ma deve altresì dispor re la modifica dello stato passivo formato nella fase ammini
strativa. (1) L'art. 4 d.l. 31 luglio 1981 ». 414, avendo qualificato come credito
in prededuzione l'intero importo delle indennità di anzianità
dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte ad amministra
zione straordinaria il cui rapporto sia cessato dopo l'emanazio
ne del relativo provvedimento, sancisce il principio della non
frazionabilità dell'indennità di anzianità sottraendola alla regola del concorso, ditalché, non trattandosi di crediti concorsuali, sulle corrispondenti somme sono dovuti in prededuzione, al
pari del credito al quale accedono, rivalutazione monetaria e
interessi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. (2) Il ricorso incidentale per cassazione può proporsi tardivamente
soltanto quando investa lo stesso capo di sentenza oggetto
dell'impugnazione principale o un capo connesso o dipendente
rispetto al quale l'interesse all'impugnazione, pur non sorgendo direttamente dalla sentenza, scaturisca dalla proposizione del
gravame principale. (3)
(1) Non risultano precedenti sulla specifica questione. Sulla natura della formazione dello stato passivo nell'amministrazio
ne straordinaria e nella liquidazione coatta amministrativa, caratteriz zata dalla scissione tra fase amministrativa di verifica dei crediti e
successiva fase giurisdizionale, introdotta dall'opposizione al passivo e
soggetta alla normativa dettata dagli art. 98 ss. 1. fall-, cfr. Cass. 17
dicembre 1984, n. 5233, Foro it., Rep. 1984, voce Liquidazione coatta
amministrativa, n. 47; 4 novembre 1983, n. 6513, id., Rep. 1983, voce
cit., n. 58; 15 gennaio 1983, n. 329, id., 1983, I, 654.
(2) La sentenza riportata trae talune conseguenze dalla disciplina
posta dal d.l. 31 luglio 1981 n. 414, convertito con modificazioni
in 1. 2 ottobre 1981 n. 544, il cui art. 4 stabilisce che vanno considerati come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio
dell'impresa, agli effetti dell'art. Ill, n. 1, 1. fall., le indennità di
anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria il cui rapporto di lavoro sia cessato
dopo l'emanazione del relativo provvedimento. La disposizione è stata
generalmente intesa come deroga ai principi del concorso e del
frazionamento dell'indennità di anzianità spettante ai dipendenti di
imprese sottoposte a procedura fallimentare, affermati da Cass. 27
ottobre 1966, n. 2637, Foro it., Rep. 1967, voce Fallimento, n. 448, e
18 ottobre 1966, n. 2501, id., 1967, I, 1281, secondo cui costituisce
credito di massa soltanto la parte di indennità maturata a seguito della
continuazione del rapporto di lavoro successiva alla dichiarazione di
fallimento. Sulla questione, oggetto di forti contrasti in dottrina e in
giurisprudenza, cfr. i riferimenti in nota a Trib. Roma 1° febbraio
1982, id., 1982, I, 829, da segnalare per avere esteso alla procedura di
amministrazione controllata la disciplina posta dal citato art. 4 d.l.
n. 414/81; sull'efficacia retroattiva di tale disposizione v. Trib. Roma 26
novembre 1984, Fallimento, 1985, 436, che ha ritenuto prededucibile l'intero credito del lavoratore per indennità di anzianità anche se il
rapporto di lavoro, continuato dopo l'apertura della procedura di
amministrazione straordinaria, sia cessato prima dell'entrata in vigore della norma.
Sulla portata dell'art. 4 d.l. n. 414/81 v., in dottrina Minervini, Amministrazione straordinaria: indennità di anzianità e prededuzione, in Giur. comm., 1981, I, 900 ss.; Tamponi, Amministrazione straordi
naria e indennità di anzianità, ibid., 599 ss.; Id., Crediti di lavoro e
pretesa analogia tra amministrazione controllata e amministrazione
straordinaria, id., 1983, II, 104 ss.; Caiafa, Amministrazione straordi naria e indennità di anzianità: un passo avanti e due indietro, in Dir.
lav., 1984, I, 254.
Sempre in tema di indennità di anzianità spettanti ai dipendenti di
imprese in amministrazione straordinaria va segnalato che l'art. 2 d.l. 9
aprile 1984 n. 62, convertito, con modificazioni, in 1. 8 giugno 1984 n. 212, ha ulteriormente ampliato l'ambito della prededuci
bilità disponendo che le indennità in esame sono considerate, per il loro intero importo, come crediti di massa quando il rapporto di lavoro sia cessato nei due anni precedenti l'emanazione del provvedi mento di continuazione dell'esercizio dell'impresa.
Attribuita all'indennità di anzianità la natura di credito in prededu zione a norma dell'art. 4 d.l. n. 414/81, la sentenza riportata ha
coerentemente ritenuto inapplicabili quelle che rappresentano dirette e
precipue manifestazioni della legge del concorso e, in primo luogo, l'esclusione della rivalutazione monetaria dalla data di apertura della
procedura concorsuale: su quest'ultimo problema v. Cass. 15 dicembre
1983, n. 7396, Foro it., P^ep. 1984, voce Liquidazione coatta ammini
strativa, n. 104; 8 novembre 1983, n. 6611, id., Rep. 1983, voce cit., n. 60; 15 marzo 1982, n. 1670, id., 1982, I, 975; Corte cost. 21 luglio 1981, n. 139, id., 1981, I, 2348, con nota di G. Pezzano, Spunti in
tema di rivalutazione dei crediti di lavoro nelle procedure concorsuali.
(3) Sulle impugnazioni incidentali tardive v. Cass. 13 luglio 1984, n. 4112 e 12 marzo 1984, n. 1690, Foro it., 1985, I, 1443, con
nota di Orsenigo, Impugnazioni incidentali tardive e limitazioni
oggettive: trent'anni di disorientamenti giurisprudenziali.
Il Foro Italiano — 19S5.
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3123 PARTE PRIMA 3124
Il difensore distrattario non è legittimato ad impugnare il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese giudiziali,
spettando tale legittimazione alla parte. (4)
Motivi della decisione. — 1. - Ai sensi dell'art. 335 c.p.c. deve
preliminarmente procedersi alla riunione del ricorso principale
proposto dalla società Italconsult in amministrazione straordinaria
(n. 4586/84) e dei ricorsi incidentali proposti dal Sangiorgi (n.
5824/84) e dal Gaeta (n. 5998/84), in quanto investono la stessa
sentenza della Corte d'appello di Roma n. 462/84, resa il 21
febbraio 1984.
2. - Con il primo motivo del ricorso principale la società
Italconsult denuncia la violazione e falsa applicazione degli art.
99, 100 e 112 c.p.c., nonché del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito in 1. 3 aprile 1979 n. 95, e dell'art. 209 1. fall., in
relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., censurando la sentenza
impugnata nella parte in cui ha ritenuto necessaria — in ordine
all'ammissione in prededuzione dei crediti per indennità di anzia
nità, non più contestata e non per contestabile più lo ius
superveniens (art. 4 d.l. 31 luglio 1981 n. 414, convertito in 1. 2
ottobre 1981 n. 544) — la pronunzia giudiziale di modifica dello
stato passivo. Secondo la ricorrente, la corte d'appello non
avrebbe considerato: a) che l'Adamo aveva chiesto il contrario, cioè l'esclusione di tutti i suoi crediti dallo stato passivo; b) che
le domande del Di Torrice e del Sangiorgi, precedenti le date di
estinzione dei rapporti, si potevano, se mai, riferire solo alle
indennità maturate prima dell'inizio della procedura e ammesse
come tali; c) che una pronunzia giudiziale di modifica dello stato
passivo non è necessaria, tanto più nelle procedure di liquidazio ne coatta amministrativa e ora di amministrazione straordina
ria, in cui lo stato passivo è opera esclusiva del commissario e, non essendo soggetto all'approvazione da parte dell'autorità giudi ziaria, non abbisogna dell'intervento di questa per le eventuali
modifiche.
Tali censure sono infondate.
3. - Innanzi tutto, non risponde al vero che l'Adamo avesse
formulato richieste contrarie alla modifica dello stato passivo. Dalle conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata (che la ricorrente richiama a sostegno del suo assunto) risulta,
infatti, che l'Adamo, dopo avere chiesto dichiararsi che le inden
nità di anzianità andavano pagate in prededuzione, formulò
espressa istanza di modifica, nei sensi predetti, dello stato passi vo, con esclusione da esso dei crediti per indennità di anzianità.
Nel contesto delle conclusioni, cosi formulate, la richiesta di
esclusione dello stato passivo dei crediti per indennità di anziani
tà (che vi erano stati collocati come crediti concorsuali) non vuol dire altro che essi dovessero essere esclusi corre tali, per disper sene il pagamento in prededuzione: e ciò non poteva farsi che
mediante la modifica dello stato passivo, necessariamente implica ta dall'esclusione e, del resto, espressamente chiesta.
Priva di rilievo, poi, è l'osservazione del ricorrente che le
domande del Di Torrice e del Sangiorgi dovessero intendersi
riferite soltanto alla indennità maturata prima del decreto di ammissione della società ad amministrazione straordinaria.
Come si evince dalla sentenza impugnata, la società Italconsult
aveva dedotto che, quanto alla richiesta di prededuzione per le
indennità di liquidazione relative ai rapporti di lavoro ancora in
corso, la materia del contendere era da ritenersi cessata per effetto dell'entrata in vigore del d.l. 21 luglio 1981 n. 414, convertito in 1. 2 ottobre 1981 n. 544. Se si considera che l'art. 4
di tale legge, nel testo non ancora sostituito dal d.l. 9 aprile 1984
(4) Sui limiti della legittimazione del difensore distrattario all'impugna zione del capo di sentenza relativo alle spese giudiziali v., in senso conforme, Cass. 5 ottobre 1984, n. 4977, Foro it., Rep. 1984, voce Spese giudiziali, n. 28; 17 gennaio 1984, n. 388, ibid., n. 32; 11
maggio 1982, n. 2945, id., Rep. 1982, voce cit., n. 50; 12 febbraio 1982, n. 865, ibid., n. 52; 30 gennaio 1975, n. 368, id., 1975, I, 2774, tutte nel senso che il difensore è legittimato all'impugnazione quando sorga controversia sulla distrazione o non si sia provveduto sulla relativa istanza e non anche quando il gravame sia indirizzato contro la congruità della liquidazione delle spese.
Cass. 10 maggio 1984, n. 2870, id., Rep. 1984, voce cit., n. 29, ha precisato che, in caso di distrazione, il credito relativo alle spese giudiziali sorge direttamente a favore del difensore, nei confronti del soccombente, dovendosi escludere che si verta in ipotesi di cessione di
credito, da parte del cliente, al proprio difensore: per la riconducibili tà della posizione del difensore distrattario nella figura dell'adiectus solutionis causa v. Cass. 22 ottobre 1981, n. 5557, id., Rep. 1981, voce cit., n. 58, che ha riconosciuto al difensore l'assunzione della qualità di parte nei soli casi in cui sia sorta controversia sulla distrazione.
n. 62, convertito in 1. 8 giugno 1984 n. 212, ed al quale si
riferisce la Italconsult, stabiliva che le indennità di anzianità
dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di
amministrazione straordinaria, il cui rapporto di lavoro fosse
cessato dopo l'emanazione del relativo provvedimento, erano da
considerare, per il loro intero importo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'art. Ili,
n. 1, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, deve ritenersi che nel richiamo
di tale norma, da parte della Italconsult, fosse implicito il
riconoscimento della prededucìbilità dell'intero credito per inden
nità di anzianità, anche se maturato dopo la data del decreto di
ammissione ad amministrazione straordinaria, e che, nella statui
zione della corte d'appello, sia stato riconosciuto prededucibile l'intero credito (e su ciò non vi è censura). In conseguenza, la
corte non avrebbe potuto non modificare, in tale misura, lo stato
passivo, ammesso che, come si preciserà, tale tipo di provvedi mento deve necessariamente concludere il giudizio di opposizione allo stato passivo formato in sede di amministrazione straor
dinaria.
4. - Infatti, la procedura di amministrazione straordinaria è
disciplinata, in quanto non diversamente stabilito dalle norme che
la riguardano, dagli art. 195 ss. e dall'art. 237 1. fall. (art. 1, 5°
comma, della legge sull'amministrazione straordinaria). Non è
dubbio che alla formazione dello stato passivo il commissario
debba procedere nei modi e termini in cui agli art. 207 ss. 1. fall.,
depositandolo in cancelleria e dandone notizia a coloro la cui
pretesa non sia stata in tutto o in parte ammessa, e che, con tale
deposito (e senza bisogno di provvedimento del giudice), l'elenco
divenga esecutivo (art. 209, 1° comma, 1. fall.). £ del pari certo
che le opposizioni a norma dell'art. 98 e le impugnazioni a
norma dell'art. 100 1. fall, sono proposte — osservate le disposi zioni dell'art. 93 — al presidente del tribunale (art. 209, 2°
comma) il quale nomina il giudice per l'istruzione e per i
provvedimenti ulteriori (art. 209, 3° comma), con la sola salvezza
delle disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei
crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano
il credito (art. 209, 4° comma).
Le impugnazioni e le opposizioni previste dal 2° comma
dell'art. 209 (applicabile, come si è detto, alle imprese in ammi
nistrazione straordinaria) segnano, dunque, il passaggio dalla fase
amministrativa della formazione dello stato passivo alla fase
giurisdizionale (Cass. 2399/73, Foro it., Rep. 1973, voce Liquida zione coatta amministrativa, n. 11) e costituiscono l'unica solleci tazione dell'esercizio della funzione giurisdizionale a garanzia dei crediti dell'impresa, caratterizzata dal potere attribuito al giudice ordinario di annullare atti dell'autorità amministrativa lesivi di
diritti, in deroga al principio di cui all'art. 4 1. 20 marzo 1865 n.
2248, ali. E (cfr. Corte cost. n. 155/80, id., 1981, I, 1).
Invero, dato il rinvio effettuato dal 3° comma dell'art. 209 al
procedimento di opposizione allo stato passivo, sono integralmen te applicabili gli art. 98 e 99 1. fall, (con la sostituzione del
commissario al curatore e del giudice istruttore al giudice delega
to) e il processo si conclude, quindi, con una decisione che, ove
accolga 1 opposizione, deve, imouilìcando lo stato passivo, ammet
tere il credito fatto valere dall'opponente con la collocazione
competente.
L'interesse ad una pronunzia siffatta permane, come ha esatta mente rilevato la corte d'appello, anche quando vi sia il ricono scimento giudiziale della fondatezza dell'opposizione in ordine a un determinato capo della domanda; e si manifesta in ciò che lo
stato passivo costituisce l'unico titolo per la partecipazione del
creditore alia ripartizione dell'attivo nella configurazione che esso
assume a seguito della pronuncia giurisdizionale, il cui effetto è, come si è detto, proprio quello di incidere sullo stato passivo formato nella fase amministrativa, apportandovi le modificazioni
rese necessarie dall'accoglimento dell'opposizione secondo lo
schema processuale degli art. 98 e 99 1. fall.
Esattamente, quindi, la corte d'appello ha provveduto in tal
senso, avendo ritenuto che la mera declaratoria di cessazione
della materia del contendere in ordine alla prededucibilità delle
indennità di anzianità avrebbe lasciato immodificato lo stato
passivo formato nella fase amministrativa, con pregiudizio dei creditori che vi figuravano ammessi come creditori concorsuali.
5. - Con il secondo motivo la Italconsult denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 54, 55 e 209 1. fall., 132, n. 4, 345 e 429 c.p.c., 2788 e 2855 c.c., e 4 d.l. 414/81, in relazione all'art.
360, nn. 3 e 4, c.p.c., deducendo che, contrariamente all'avviso
espresso nella sentenza impugnata, le domande del Sangiorgi e
del Di Torrice per rivalutazione ed interessi sulle indennità di
Il Foro Italiano — 1985.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
anzianità maturate dopo l'instaurazione del giudizio non potevano non ritenersi del tutto nuove, quale che fosse la ragione della
loro mancanza in primo grado, e quindi insuscettibili di proposi zione in appello. Sostiene, inoltre, la ricorrente che, nel merito, la
domanda non poteva essere accolta, poiché anche al credito per indennità di anzianità si applicano, quanto agli interessi, gli art.
54 e 55 1. fall, e disposizioni connesse e, quanto alla rivalutazio
ne, la regola delia prevalenza dei principi delle procedure concor
suali anche su quello della rivalutabilità dei crediti di lavoro. La
contraria tesi affermata nella sentenza impugnata, oltre che essere
priva di motivazione, urta, secondo la ricorrente, con la conside
razione che il debito per indennità di anzianità non è, di per sé,
ontologicamente « contratto per l'amministrazione della procedu ra » né, almeno nella parte pregressa, « per la continuazione
dell'impresa», ma solo «si considera» tale (art. 4 d.l. 414/81), e
non può essere evitato né ridotto, data la sostanziale esclusione
dei licenziamenti, dagli organi della procedura o, tanto meno
della massa dei creditori, cui, per ciò, non può essere addossato
l'onere dell'eventuale ritardo dei pagamenti per mancanza di
fondi. Neppure tali censure sono fondate.
6. - Per escludere la novità della domanda in appello, la corte
del merito ha, innanzi tutto, esattamente osservato che il diritto
del lavoratore all'indennità di anzianità, pur maturando per ogni anno o frazione di anno di svolgimento del rapporto, diventa
liquido (determinabile nella sua concreta entità) ed esigibile soltanto alla data di cessazione del rapporto medesimo.
Muovendo da tale premessa, ha ritenuto che la domanda di
riconoscimento della svalutazione monetaria per la quota parte
(maturata al 4 aprile 1980) dell'indennità di anzianità fosse stata
cosi formulata dagli opponenti unicamente per il suo stretto nesso
di dipendenza e complementarità con quella di collocazione in
prededuzione di tale quota (della quale soltanto era controversa
la conligurazione come debito di massa) e non per limitare alla
quota stessa la pronunzia richiesta, e che, per ciò, la domanda in
questione contenesse potenzialmente quella — poi formulata in
sede di gravame in relazione alla cessazione del rapporto di
lavoro, verificatasi in epoca successiva alla proposizione della
opposizione — di rivalutazione dell'intero credito, quando fosse
divenuto iiquido ed esigibile. La corte ha, poi, rilevato che in
sede di gravame non vi era stata immutazione dei fatti costitutivi
deila pretesa, con conseguente — non consentita — dilatazione o
alterazione del tema di indagine, essendo rimasti sostanzialmente
immutati tali fatti, da identificarsi nella continuazione del rappor to di lavoro dopo l'inizio della procedura e nella collocazione in
prededuzione dell'indennità di anzianità (anche) per la quota maturata anteriormente al 4 aprile 1980.
Le argomentazioni che precedono, improntate a corretti principi
giuridici ed ineccepibili sotto il profilo logico, sono pienamente da condividere e fa sentenza impugnata si sottrae, sotto questo
riguardo, alle censure formulate dalla ricorrente, che non appaio no più fondate per quanto concerne il merito della statuizione
della corte d'appello. 7. - Non sussiste, innanzi tutto, il denunciato difetto di motiva
zione, poiché la corte del merito è pervenuta all'affermazione che,
nell'ipotesi di ritardo, da parte dell'amministrazione commissaria
le, nel pagamento del debito costituito dall'indennità di anzianità, debbano essere riconosciuti rivalutazione ed interessi dal giorno della maturazione del credito al soddisfo dopo avere fissato i
seguenti punti di diritto: a) il credito dei lavoratore all'indennità
di anzianità, pur maturando per ogni anno o frazione di anno di
svolgimento del rapporto, diventa liquido ed esigibile solo alia
data di cessazione del rapporto medesimo; b) l'indennità di
anzianità dovuta ai dipendenti delle imprese sottoposte alia pro cedura di amministrazione straordinaria, il cui rapporto di lavoro
sia cessato successivamente all'apertura deiia procedura medesima,
vanno considerate per il loro intero importo, ai sensi dell'art. 4,
1" comma, d.l. n. 414/81, come debiti contratti per la continua
zione dell'esercizio dell'impresa.
In secondo luogo, la conclusione cui la corte del merito è
pervenuta e le argomentazioni che la sorreggono sono giuridica
mente corrette.
È vero che, secondo l'orientamento affermatosi nella giurispru
denza di questa corte, l'indennità di anzianità costituisce oggetto
di un diritto di credito che, pur divenendo esigibile al momento
della cessazione del rapporto di lavoro, si accresce in misura
proporzionata allo svolgimento del rapporto stesso, data la sua
natura di retribuzione differita (sent. 987/77, id., Rep. 1977, voce
Lavoro (rapporto), n. 1148; e che, in applicazione del principio
regolatore del concorso, la parte di .indennità maturata prima della dichiarazione di fallimento dovrebbe considerarsi colpita dalla cristallizzazione delle posizioni creditorie con titolo anterio
re, di guisa che il pagamento in prededuzione dovrebbe autoriz
zarsi solo per la quota corrispondente al servizio prestato dopo la
dichiarazione di fallimento (v., in argomento, la sent. 2637/66,
id., Rep. 1966, voce ext., n. 556, pur se non mancano in dottrina
e giurisprudenza voci discordi da tale indirizzo). Tuttavia, una
disciplina totalmente diversa è stata introdotta, per la procedura di amministrazione straordinaria, con la disposizione contenuta
nell'art. 4, 1° comma, d.l. 31 luglio 1981 n. 414, convertito nella
1. 2 ottobre 1981 n. 544. Con tale norma, secondo il testo
originario, si è stabilito che le indennità di anzianità dovute ai
dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministra
zione straordinaria, il cui rapporto di lavoro sia cessato dopo l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione
dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario, sono conside
rate, per il loro intero importo, come debiti contratti per la
continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'art.
Ill, n. 1 1. fall.; e, secondo il testo modificato dal d.l. 9 aprile 1984 n. 62, convertito nella 1. 8 giugno 1984 n. 212, si è estesa la
regola suddetta alle indennità dovute ai dipendenti, il cui rappor to di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione
dell'esercizio dell'impresa.
La norma in esame, la cui ratio è stata individuata nell'intento
di agevolare le operazioni finalizzate ad attuare le riduzioni di
personale necessarie per la ristrutturazione delle imprese in crisi,
pur senza prendere posizione sulla generale questione relativa alla
natura della indennità di anzianità ed alla sua assoggettabilità,
per la parte anteriore all'inizio della procedura, alle regole del
concorso (la norma, infatti, usa {'espressione « sono considerati »
debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa),
sancisce, con riguardo alla procedura di amministrazione straor
dinaria, la non frazionabilità dell'indennità di anzianità, sottraen
dola alle regole del concorso.
Ne discende che, non trattandosi di credito concorsuale, non
trovano applicazione, quanto agli interessi e alla rivalutazione, le
regole dettate dagli art. 54 e 55 1. fall, e quella della prevalenza dei principi delle procedure concorsuali sull'altro della rivalutabi
lità dei crediti di lavoro; e che, quindi, non possono utilmente
invocarsi dalla ricorrente i contrari orientamenti espressi dalla
ordinanza n. 492/80 {id., 1980, 1, 2629) delle sezioni unite, dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 139/81 (id., 1981, I, 2348); e dalla successiva sentenza delle sezioni unite n. 1670/82 (id.,
1982, I, 975), in quanto relativi al fallimento e derogati dalla
citata norma espressamente dettata per l'ipotesi di amministra
zione straordinaria; né trarsi argomento dalla dizione della norma
(« sono considerati ») per sostenere ohe il debito costituito dalla
indennità di anzianità non sia, ontologicamente, debito contratto
per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, poiché ciò si
gnificherebbe svuotare la norma del suo contenuto e privarla
degli scopi che intende perseguire; né, infine, sottrarre la gestione commissariale agli oneri derivanti dalla continuazione dell'eserci
zio dell'impresa e alle conseguenze, quanto a svalutazione e
interessi, del mancato pagamento della indennità al momento
della cessazione del rapporto di lavoro, essendo tali oneri e tali
conseguenze necessariamente correlati alla continuazione dell'eser
cizio, che è propria della procedura di amministrazione straordi
naria.
Esattamente, quindi, la corte d'appello ha ritenuto che, nella
ipotesi di ritardo nel pagamento della indennità di anzianità, ai
dipendenti, il cui rapporto sia cessato nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, sono dovuti in prededuzione,
come il credito cui accedono, rivalutazione monetaria ed interessi
dalla data di cessazione del rapporto.
8. - Con il terzo motivo del ricorso principale, la Italconsult
denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 633 ss.
c.p.c., 2119 e 2697 c.c., 1 e 2 d.l. n. 26/79, nonché il vizio di
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti deci
sivi della controversia, censurando la sentenza impugnata nella
parte in cui ha ritenuto ammissibile e fondata la domanda di
ammissione al passivo, proposta dal Persi Del Marmo, che,
invece, era inammissibile, perché il decreto ingiuntivo, preceden temente ottenuto dal creditore nei confronti della società, aveva
perduto efficacia con il provvedimento che aveva ordinato l'am
ministrazione straordinaria; ed infondata, perché l'inadempimento della società non era grave e non era quindi idoneo a giustificare il recesso in tronco e perché lo stato d'insolvenza delle grandi
Il Foro Italiano — 1985.
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3127 PARTE PRIMA 3128
imprese non costituisce giusta causa delle dimissioni dei dipen denti.
Entrambe le censure sono infondate. Quanto all'ammissibilità della domanda di ammissione al passivo, deve condividersi quan to ha affermato la corte d'appello e cioè che la sopravvenuta inefficacia, come titolo esecutivo, del decreto ingiuntivo, a seguito
dell'apertura della procedura concorsuale, non ne pregiudicava il
valore di atto di costituzione in mora contenente, come il giudice del merito ha insindacabilmente accertato, la specifica indicazione
dei titoli a .sostegno della pretesa creditoria, essendo stata fondata
e articolata la domanda con espresso riferimento al decreto
ingiuntivo, depositato in copia autentica con il fascicolo dei
documenti posti a base della richiesta di ingiunzione: problema diverso, che concerneva la fondatezza della pretesa e non l'am
missibilità della domanda, è, poi, quello della idoneità dei titoli
prodotti a dimostrare la fondatezza della pretesa. Questa, avente
ad oggetto il pagamento dell'indennità di preavviso, è stata
rettamente ritenuta fondata dalla corte del merito sul presupposto
pacifico in causa, che alla data del recesso il Persi Del Marmo
fosse creditore di parte della retribuzione relativa al mese di
gennaio 1980 e dell'intero stipendio del mese successivo. La corte, infatti, ha osservato che il mancato pagamento della retribuzione, che integra il corrispettivo fondamentale della prestazione di lavoro subordinato, corrisponda o meno ad una situazione d'in
solvenza del datore di lavoro, costituisce giusta causa di recesso in tronco per colpa di quest'ultimo (sent. 285/76, id., Rep. 1976, voce cit., n. 821); ed ha quindi ritenuto che, nel caso concreto, risultassero soddisfatte tutte le condizioni previste dall'art. 2119
c.c., per il sorgere, a favore del Persi Del Marmo, del diritto alla indennità di preavviso: l'esistenza di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato; l'indicazione nella lettera di dimissioni
dell'inadempimento del datore di lavoro come giusta causa delle
dimissioni stesse; la tempestiva comunicazione scritta alla contro
parte. La sentenza impugnata, essendo improntata ad esatti principi di
diritto ed essendo fondata su accertamenti di fatto insindacabili
in questa sede in quanto sorretti da adeguata motivazione, sfugge,
quindi, alle censure formulate dalla Italconsult con il terzo
motivo del ricorso.
9. - Ne consegue che il ricorso principale, proposto dalla s.p.a. Italconsult, in amministrazione straordinaria, deve essere rigettato.
10. - Inammissibile, invece, è il ricorso incidentale, proposto dai Sangiorgi il 9 luglio 1984 contro la sentenza della Corte
d'appello di Roma che egli stesso aveva provveduto a notificare il 2 aprile 1984, per censurare la statuizione con la quale detta corte ha escluso che gli stipendi non corrisposti, anteriori all'ini
zio della procedura di amministrazione straordinaria, siano da
considerare debiti contratti per la continuazione dell'esercizio
dell'impresa e per proporre, in via subordinata, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 d.l. 28 aprile 1982 n. 185, convertito nella 1. 26 maggio 1982 n. 381 per contrasto con l'art.
3 Cost.
Invero, perché il ricorso incidentale per cassazione possa pro porsi tardivamente, è necessario che esso investa lo stesso capo di sentenza oggetto dell'impugnazione principale o un capo connesso o dipendente, di guisa che l'interesse all impugnazione sorga non
direttamente dalla sentenza, ma dalla proposizione del gravame principale.
Tale condizione fa difetto nel caso in esame, attesa la diversità dei crediti, costituiti, l'uno, dalia indennità di anzianità (oggetto del ricorso principale della Italconsult) e, l'altro, da retribuzioni
arretrate non corrisposte (oggetto dei ricorso incidentale), e con
siderata la non interferenza della statuizione relativa all'uno con
quella che riguarda l'altro: statuizioni che anche formalmente (e sin dalla decisione del tribunale) costituivano capi autonomi di
sentenza. In conseguenza, sul sorgere dell'interesse ad impugnare il capo di sentenza -relativo al credito per retribuzioni arretrate
nessuna iniiuenza determinante (in senso giuridico) può attribuirsi
alla proposizione del ricorso principale, nascendo, invece autono
mamente — tale interesse — per il ricorso principale come per
quello incidentale, dalla sentenza in quanto la decisione sul
credito da retribuzioni arretrate non era in alcun modo correlata
(cioè connessa o dipendente) con la decisione sul credito da
indennità di anzianità.
11. - Inammissibile, per altro assorbente verso, è anche il
ricorso incidentale proposto dall'avvocato Gaetano Gaeta, in no
me proprio quale difensore distrattario di Adamo Giovanni ed
altri, per dolersi della compensazione delle spese processuali contenuta nella sentenza impugnata, pur se tale ricorso risulta
proposto il quarantesimo giorno (11 luglio 1984) decorrente dalla
data di notifica della sentenza della corte d'appello (2 aprile
1984).
Invero, il procuratore distrattario assume la qualità di parte nel
procedimento d'impugnazione solo quando si controverta sulla
concessione, o meno, della distrazione, tant'è vero che l'impugna
zione, che investa il quantum delle spese liquidate in favore della
controparte, va proposta nei confronti di quest'ultima anche se le
spese siano state distratte al procuratore antistatario (sent.
3195/80, id., Rep. 1980, voce Spese giudiziali, n. 46). Si è del pari ritenuto che, in sede impugnazione contro la sentenza, che, nel pronunciare condanna alle spese, le distragga a favore del
difensore, questi assume la qualità di parte solo quando
sorga controversia sulla pronuncia di distrazione, mentre,
con riguardo alle doglianze attinenti alla liquidazdone di dette
spese, la legittimazione attiva o passiva va riconosciuta alla parte
rappresentata, in quanto soggetto comunque obbligato, nel rap
porto con il professionista, a soddisfarlo delle sue spettanze (sent.
865/82, id., Rep. 1982, voce cit., n. 52). Alla stregua di tali principi, il difensore distrattario non è
legittimato (e si tratta di legittimazione astratta e non già di
concreta titolarità del rapporto controverso) ad impugnare il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese, tale legit timazione spettando alla parte.
12. - Pertanto, rigettato il ricorso principale della s.p.a. Italcon
sult, in amministrazione straordinaria, devono dichiararsi inam
missibili i ricorsi incidentali, rispettivamente proposti dal Sangior
gi e dal Gaeta. (Omissis)
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 4 lu
glio 1985, n. 4042; Pres. Mirabella Est. Zappulli, P.M.
Sgroi V. (conci, parz. diff.); Soc. Siad (Avv. Iannotta) c.
Sangiorgi e Valenti (Aw. Liuzzi), Tamzi (Aw. Mariani) e altri.
Cassa App. Milano 24 febbraio 1981.
Assicurazione (contratto di) — Assicurazione r.c.a. — Liquida zione coatta amministrativa — Prosecuzione dei giudizi pen denti nei confronti dell'assicuratrice — Ammissibilità — Que
stione di giurisdizione — Insussistenza — Opponibilità della
sentenza all'impresa designata (Cod. civ., art. 1904; r.d. 16
marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 51, 52, 111,
201, 209, 212; 1. 24 dicembre 1969 n. 990, disciplina dell'as
sicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, art. 19, 25). Assicurazione (contratto di) — Assicurazione r.c.a. — Liquida
zione coatta amministrativa — Giudizi pendenti — Impresa
designata — Successione a titolo particolare nel diritto contro
verso — Configurabilità (Cod. civ., art. 1904; cod. proc. civ., art. Ill; 1. 24 dicembre 1969 n. 990, art. 25).
Assicurazione (contratto di) — Assicurazione r.c.a. — Liquida zione coatta amministrativa — Giudizi pendenti — Intervento
o chiamata in causa dell'impresa designata — Condanna senza
domanda — Ammissibilità (Cod. civ., art. 1904; 1. 24 di
cembre 1960 n. 990, art. 21, 25). Assicurazione (contratto di) — Assicurazione r.c.a. — Liquidazione
coatta amministrativa — Giudizi pendenti — Intervento volonta
rio e chiamata in causa dell'impresa designata all'udienza colle
giale — Ammissibilità (Cod. civ., art. 1904; 1. 24 dicembre 1969
n. 990, art. 25). Assicurazione (contratto di) — Assicurazione r.c.a. — Liquida
zione coatta amministrativa — Impresa cessionaria — Fondo di
garanzia — Rappresentanza — Fattispecie (Cod. civ., art. 1904; d.l. 26 settembre 1978 n. 576, agevolazioni al trasferimento
del portafoglio e del personale delle imprese poste in liquida zione coatta amministrativa, art. 4; 1. 24 novembre 1978 n. 738, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 26 settembre
1978 n. 576, art. unico).
Dichiarata la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa eser
cente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile de
rivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'azione risarcitoria già intrapresa dal danneggiato nei confronti
dell'impresa assicuratrice in bonis può proseguire nei confronti
dell'impresa in liquidazione per il conseguimento di una sen
tenza di condanna pienamente opponibile all'impresa designata
Il Foro Italiano — 1985.
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