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sezione I civile; sentenza 29 luglio 1985, n. 4378; Pres. Battimelli, Est. Sensale, P. M. Dettori...

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sezione I civile; sentenza 29 luglio 1985, n. 4378; Pres. Battimelli, Est. Sensale, P. M. Dettori (concl. conf.); Soc. Italconsult in amministrazione straordinaria (Avv. Dell'Olio) c. Persi (Avv. Rampelli) e altri. Conferma App. Roma 21 febbraio 1984 Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 12 (DICEMBRE 1985), pp. 3121/3122-3127/3128 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23180579 . Accessed: 28/06/2014 17:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.135 on Sat, 28 Jun 2014 17:58:22 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezione I civile; sentenza 29 luglio 1985, n. 4378; Pres. Battimelli, Est. Sensale, P. M. Dettori (concl. conf.); Soc. Italconsult in amministrazione straordinaria (Avv. Dell'Olio)

sezione I civile; sentenza 29 luglio 1985, n. 4378; Pres. Battimelli, Est. Sensale, P. M. Dettori(concl. conf.); Soc. Italconsult in amministrazione straordinaria (Avv. Dell'Olio) c. Persi (Avv.Rampelli) e altri. Conferma App. Roma 21 febbraio 1984Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 12 (DICEMBRE 1985), pp. 3121/3122-3127/3128Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180579 .

Accessed: 28/06/2014 17:58

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

causa tranne per uno dei casi come appresso specificato ne va affermata la manifesta infondatezza.

Il contrasto con l'art. 3 Cost, viene delineato dal ricorrente sotto duplice profilo; diversità di trattamento tra cittadini in

materia di azioni dichiarative dello status personae, nonché tra

minori e maggiori età.

Deve invece rilevarsi in contrario che la diversità delle condi zioni di fatto che ne sono alla base giustifica l'adozione di tutele

differenziate, adottate in rapporto alle due non uniformi situazio

ni, e rende del tutto logico il diverso trattamento processuale tra

la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità del maggioren ne rispetto a quella del minorenne, il cui giudizio la cit. 1. n.

184/83 impronta, tenuto conto dei particolari interessi del minore, a maggiore rapidità e speditezza rispetto a quello ordinario.

E non è ravvisabile nella legge alcuna violazione del diritto di

difesa, sotto nessuno dei molteplici aspetti dedotti con il ricorso, in riferimento all'art. 24 Cost., né una discriminazione fra figli

legittimi e naturali, in danno di questi ultimi, cui la legge non

riserverebbe un'adeguata tutela giuridica. Infatti, malgrado la diversità del rito, seguito dal tribunale

ordinario rispetto a quello per i minorenni, introdotto anzi per favorirne la più completa e sollecita tutela possibile, anche in

quest'ultimo caso è sostanzialmente garantito il diritto di difesa,

esplicabile con assistenza tecnico-legale, nel rispetto del principio del contraddittorio. La deduzione poi secondo cui l'attuazione del diritto .di difesa sarebbe contrastata dalla particolare composizione del collegio giudicante, formato da quattro persone e senza che, ad avviso dal ricorrente, sia previsto alcun meccanismo decisiona le in caso di parità di voti, propone una questione comunque non

rilevante in questa sede.

Resta ugualmente inconfigurabile infine la pretesa sottrazione al

giudice naturale (tribunale ordinario) precostituito per legge ex

art. 9 c.p.c., dedotta dal ricorrente in riferimento all'art. 25 Cost.; atteso che la nozione di giudice naturale, di cui al detto ultimo

articolo, non si cristallizza nella determinazione legislativa di una

competenza generale predeterminata ed immutata, ma si forma

anche per effetto di norme derogative al precedente sistema di

competenza, sulla base di criteri che razionalmente valutino i

diversi interessi confluenti nel processo; come nella specie. Il ricorso va rigettato. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 29 luglio

1985, n. 4578; Pres. Battimelli, Est. Sensale, P. M. Dettori

(comcl. oonif.); Soc. Itallcansulit ito amministrazione straordinaria

(Avv. Dell'Olio) c. Persi (Avv. Ram pelli) e altri. Conferma

App. Roma 21 febbraio 1984.

Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria — Amministrazione straordinaria delie grandi imprese in crisi — Formazione dello stato passivo — Opposizione allo stato

passivo — Riconoscimento del credito nel giudizio di opposi zione — Conseguenze (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 209; 1. 3 aprile 1979 n. 95, conversione in

legge, con modificazioni, del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, contenente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordi naria delle grandi imprese in crisi, art. unico; d.l. 31 luglio 1981

n. 414, provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia, art.

4; 1. 2 ottobre 1981 n. 544, conversione in legge, con modificazio

ni, del di. 31 luglio 1981 n. 414, art. 1).

Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria — Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi — Rapporti di lavoro cessati nel corso della procedura —

Indennità di anzianità — Interessi e rivalutazione — Credito in

prededuzione (Cod. civ., art. 2119; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 54, 55, 59, 111; di. 31 luglio 1981 n. 414, art. 4; 1. 2 ottobre

1981 n. 544, art. 1).

Impugnazioni civili in genere — Cassazione — Ricorso incidenta

le tardivo — Ammissibilità — Condizioni (Cod. proc. civ., art.

334). Spese giudiziali — Difensore distrattario — Impugnazione del

capo di sentenza di compensazione delle spese — Legittimazio ne — Insussistenza (Cod. proc. civ., art. 93).

Poiché lo stato passivo costituisce, nell'amministrazione straordi

naria come nella liquidazione coatta amministrativa e nel

fallimento, l'unico titolo per la partecipazione del creditore alla

ripartizione dell'attivo, qualora il commissario straordinario rico

nosca il credito per il quale è pendente il giudizio di opposi

zione, il giudice non deve limitarsi ad emettere declaratoria di

cessazione della materia del contendere, ma deve altresì dispor re la modifica dello stato passivo formato nella fase ammini

strativa. (1) L'art. 4 d.l. 31 luglio 1981 ». 414, avendo qualificato come credito

in prededuzione l'intero importo delle indennità di anzianità

dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte ad amministra

zione straordinaria il cui rapporto sia cessato dopo l'emanazio

ne del relativo provvedimento, sancisce il principio della non

frazionabilità dell'indennità di anzianità sottraendola alla regola del concorso, ditalché, non trattandosi di crediti concorsuali, sulle corrispondenti somme sono dovuti in prededuzione, al

pari del credito al quale accedono, rivalutazione monetaria e

interessi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. (2) Il ricorso incidentale per cassazione può proporsi tardivamente

soltanto quando investa lo stesso capo di sentenza oggetto

dell'impugnazione principale o un capo connesso o dipendente

rispetto al quale l'interesse all'impugnazione, pur non sorgendo direttamente dalla sentenza, scaturisca dalla proposizione del

gravame principale. (3)

(1) Non risultano precedenti sulla specifica questione. Sulla natura della formazione dello stato passivo nell'amministrazio

ne straordinaria e nella liquidazione coatta amministrativa, caratteriz zata dalla scissione tra fase amministrativa di verifica dei crediti e

successiva fase giurisdizionale, introdotta dall'opposizione al passivo e

soggetta alla normativa dettata dagli art. 98 ss. 1. fall-, cfr. Cass. 17

dicembre 1984, n. 5233, Foro it., Rep. 1984, voce Liquidazione coatta

amministrativa, n. 47; 4 novembre 1983, n. 6513, id., Rep. 1983, voce

cit., n. 58; 15 gennaio 1983, n. 329, id., 1983, I, 654.

(2) La sentenza riportata trae talune conseguenze dalla disciplina

posta dal d.l. 31 luglio 1981 n. 414, convertito con modificazioni

in 1. 2 ottobre 1981 n. 544, il cui art. 4 stabilisce che vanno considerati come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio

dell'impresa, agli effetti dell'art. Ill, n. 1, 1. fall., le indennità di

anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria il cui rapporto di lavoro sia cessato

dopo l'emanazione del relativo provvedimento. La disposizione è stata

generalmente intesa come deroga ai principi del concorso e del

frazionamento dell'indennità di anzianità spettante ai dipendenti di

imprese sottoposte a procedura fallimentare, affermati da Cass. 27

ottobre 1966, n. 2637, Foro it., Rep. 1967, voce Fallimento, n. 448, e

18 ottobre 1966, n. 2501, id., 1967, I, 1281, secondo cui costituisce

credito di massa soltanto la parte di indennità maturata a seguito della

continuazione del rapporto di lavoro successiva alla dichiarazione di

fallimento. Sulla questione, oggetto di forti contrasti in dottrina e in

giurisprudenza, cfr. i riferimenti in nota a Trib. Roma 1° febbraio

1982, id., 1982, I, 829, da segnalare per avere esteso alla procedura di

amministrazione controllata la disciplina posta dal citato art. 4 d.l.

n. 414/81; sull'efficacia retroattiva di tale disposizione v. Trib. Roma 26

novembre 1984, Fallimento, 1985, 436, che ha ritenuto prededucibile l'intero credito del lavoratore per indennità di anzianità anche se il

rapporto di lavoro, continuato dopo l'apertura della procedura di

amministrazione straordinaria, sia cessato prima dell'entrata in vigore della norma.

Sulla portata dell'art. 4 d.l. n. 414/81 v., in dottrina Minervini, Amministrazione straordinaria: indennità di anzianità e prededuzione, in Giur. comm., 1981, I, 900 ss.; Tamponi, Amministrazione straordi

naria e indennità di anzianità, ibid., 599 ss.; Id., Crediti di lavoro e

pretesa analogia tra amministrazione controllata e amministrazione

straordinaria, id., 1983, II, 104 ss.; Caiafa, Amministrazione straordi naria e indennità di anzianità: un passo avanti e due indietro, in Dir.

lav., 1984, I, 254.

Sempre in tema di indennità di anzianità spettanti ai dipendenti di

imprese in amministrazione straordinaria va segnalato che l'art. 2 d.l. 9

aprile 1984 n. 62, convertito, con modificazioni, in 1. 8 giugno 1984 n. 212, ha ulteriormente ampliato l'ambito della prededuci

bilità disponendo che le indennità in esame sono considerate, per il loro intero importo, come crediti di massa quando il rapporto di lavoro sia cessato nei due anni precedenti l'emanazione del provvedi mento di continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Attribuita all'indennità di anzianità la natura di credito in prededu zione a norma dell'art. 4 d.l. n. 414/81, la sentenza riportata ha

coerentemente ritenuto inapplicabili quelle che rappresentano dirette e

precipue manifestazioni della legge del concorso e, in primo luogo, l'esclusione della rivalutazione monetaria dalla data di apertura della

procedura concorsuale: su quest'ultimo problema v. Cass. 15 dicembre

1983, n. 7396, Foro it., P^ep. 1984, voce Liquidazione coatta ammini

strativa, n. 104; 8 novembre 1983, n. 6611, id., Rep. 1983, voce cit., n. 60; 15 marzo 1982, n. 1670, id., 1982, I, 975; Corte cost. 21 luglio 1981, n. 139, id., 1981, I, 2348, con nota di G. Pezzano, Spunti in

tema di rivalutazione dei crediti di lavoro nelle procedure concorsuali.

(3) Sulle impugnazioni incidentali tardive v. Cass. 13 luglio 1984, n. 4112 e 12 marzo 1984, n. 1690, Foro it., 1985, I, 1443, con

nota di Orsenigo, Impugnazioni incidentali tardive e limitazioni

oggettive: trent'anni di disorientamenti giurisprudenziali.

Il Foro Italiano — 19S5.

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3123 PARTE PRIMA 3124

Il difensore distrattario non è legittimato ad impugnare il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese giudiziali,

spettando tale legittimazione alla parte. (4)

Motivi della decisione. — 1. - Ai sensi dell'art. 335 c.p.c. deve

preliminarmente procedersi alla riunione del ricorso principale

proposto dalla società Italconsult in amministrazione straordinaria

(n. 4586/84) e dei ricorsi incidentali proposti dal Sangiorgi (n.

5824/84) e dal Gaeta (n. 5998/84), in quanto investono la stessa

sentenza della Corte d'appello di Roma n. 462/84, resa il 21

febbraio 1984.

2. - Con il primo motivo del ricorso principale la società

Italconsult denuncia la violazione e falsa applicazione degli art.

99, 100 e 112 c.p.c., nonché del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito in 1. 3 aprile 1979 n. 95, e dell'art. 209 1. fall., in

relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., censurando la sentenza

impugnata nella parte in cui ha ritenuto necessaria — in ordine

all'ammissione in prededuzione dei crediti per indennità di anzia

nità, non più contestata e non per contestabile più lo ius

superveniens (art. 4 d.l. 31 luglio 1981 n. 414, convertito in 1. 2

ottobre 1981 n. 544) — la pronunzia giudiziale di modifica dello

stato passivo. Secondo la ricorrente, la corte d'appello non

avrebbe considerato: a) che l'Adamo aveva chiesto il contrario, cioè l'esclusione di tutti i suoi crediti dallo stato passivo; b) che

le domande del Di Torrice e del Sangiorgi, precedenti le date di

estinzione dei rapporti, si potevano, se mai, riferire solo alle

indennità maturate prima dell'inizio della procedura e ammesse

come tali; c) che una pronunzia giudiziale di modifica dello stato

passivo non è necessaria, tanto più nelle procedure di liquidazio ne coatta amministrativa e ora di amministrazione straordina

ria, in cui lo stato passivo è opera esclusiva del commissario e, non essendo soggetto all'approvazione da parte dell'autorità giudi ziaria, non abbisogna dell'intervento di questa per le eventuali

modifiche.

Tali censure sono infondate.

3. - Innanzi tutto, non risponde al vero che l'Adamo avesse

formulato richieste contrarie alla modifica dello stato passivo. Dalle conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata (che la ricorrente richiama a sostegno del suo assunto) risulta,

infatti, che l'Adamo, dopo avere chiesto dichiararsi che le inden

nità di anzianità andavano pagate in prededuzione, formulò

espressa istanza di modifica, nei sensi predetti, dello stato passi vo, con esclusione da esso dei crediti per indennità di anzianità.

Nel contesto delle conclusioni, cosi formulate, la richiesta di

esclusione dello stato passivo dei crediti per indennità di anziani

tà (che vi erano stati collocati come crediti concorsuali) non vuol dire altro che essi dovessero essere esclusi corre tali, per disper sene il pagamento in prededuzione: e ciò non poteva farsi che

mediante la modifica dello stato passivo, necessariamente implica ta dall'esclusione e, del resto, espressamente chiesta.

Priva di rilievo, poi, è l'osservazione del ricorrente che le

domande del Di Torrice e del Sangiorgi dovessero intendersi

riferite soltanto alla indennità maturata prima del decreto di ammissione della società ad amministrazione straordinaria.

Come si evince dalla sentenza impugnata, la società Italconsult

aveva dedotto che, quanto alla richiesta di prededuzione per le

indennità di liquidazione relative ai rapporti di lavoro ancora in

corso, la materia del contendere era da ritenersi cessata per effetto dell'entrata in vigore del d.l. 21 luglio 1981 n. 414, convertito in 1. 2 ottobre 1981 n. 544. Se si considera che l'art. 4

di tale legge, nel testo non ancora sostituito dal d.l. 9 aprile 1984

(4) Sui limiti della legittimazione del difensore distrattario all'impugna zione del capo di sentenza relativo alle spese giudiziali v., in senso conforme, Cass. 5 ottobre 1984, n. 4977, Foro it., Rep. 1984, voce Spese giudiziali, n. 28; 17 gennaio 1984, n. 388, ibid., n. 32; 11

maggio 1982, n. 2945, id., Rep. 1982, voce cit., n. 50; 12 febbraio 1982, n. 865, ibid., n. 52; 30 gennaio 1975, n. 368, id., 1975, I, 2774, tutte nel senso che il difensore è legittimato all'impugnazione quando sorga controversia sulla distrazione o non si sia provveduto sulla relativa istanza e non anche quando il gravame sia indirizzato contro la congruità della liquidazione delle spese.

Cass. 10 maggio 1984, n. 2870, id., Rep. 1984, voce cit., n. 29, ha precisato che, in caso di distrazione, il credito relativo alle spese giudiziali sorge direttamente a favore del difensore, nei confronti del soccombente, dovendosi escludere che si verta in ipotesi di cessione di

credito, da parte del cliente, al proprio difensore: per la riconducibili tà della posizione del difensore distrattario nella figura dell'adiectus solutionis causa v. Cass. 22 ottobre 1981, n. 5557, id., Rep. 1981, voce cit., n. 58, che ha riconosciuto al difensore l'assunzione della qualità di parte nei soli casi in cui sia sorta controversia sulla distrazione.

n. 62, convertito in 1. 8 giugno 1984 n. 212, ed al quale si

riferisce la Italconsult, stabiliva che le indennità di anzianità

dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di

amministrazione straordinaria, il cui rapporto di lavoro fosse

cessato dopo l'emanazione del relativo provvedimento, erano da

considerare, per il loro intero importo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'art. Ili,

n. 1, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, deve ritenersi che nel richiamo

di tale norma, da parte della Italconsult, fosse implicito il

riconoscimento della prededucìbilità dell'intero credito per inden

nità di anzianità, anche se maturato dopo la data del decreto di

ammissione ad amministrazione straordinaria, e che, nella statui

zione della corte d'appello, sia stato riconosciuto prededucibile l'intero credito (e su ciò non vi è censura). In conseguenza, la

corte non avrebbe potuto non modificare, in tale misura, lo stato

passivo, ammesso che, come si preciserà, tale tipo di provvedi mento deve necessariamente concludere il giudizio di opposizione allo stato passivo formato in sede di amministrazione straor

dinaria.

4. - Infatti, la procedura di amministrazione straordinaria è

disciplinata, in quanto non diversamente stabilito dalle norme che

la riguardano, dagli art. 195 ss. e dall'art. 237 1. fall. (art. 1, 5°

comma, della legge sull'amministrazione straordinaria). Non è

dubbio che alla formazione dello stato passivo il commissario

debba procedere nei modi e termini in cui agli art. 207 ss. 1. fall.,

depositandolo in cancelleria e dandone notizia a coloro la cui

pretesa non sia stata in tutto o in parte ammessa, e che, con tale

deposito (e senza bisogno di provvedimento del giudice), l'elenco

divenga esecutivo (art. 209, 1° comma, 1. fall.). £ del pari certo

che le opposizioni a norma dell'art. 98 e le impugnazioni a

norma dell'art. 100 1. fall, sono proposte — osservate le disposi zioni dell'art. 93 — al presidente del tribunale (art. 209, 2°

comma) il quale nomina il giudice per l'istruzione e per i

provvedimenti ulteriori (art. 209, 3° comma), con la sola salvezza

delle disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei

crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano

il credito (art. 209, 4° comma).

Le impugnazioni e le opposizioni previste dal 2° comma

dell'art. 209 (applicabile, come si è detto, alle imprese in ammi

nistrazione straordinaria) segnano, dunque, il passaggio dalla fase

amministrativa della formazione dello stato passivo alla fase

giurisdizionale (Cass. 2399/73, Foro it., Rep. 1973, voce Liquida zione coatta amministrativa, n. 11) e costituiscono l'unica solleci tazione dell'esercizio della funzione giurisdizionale a garanzia dei crediti dell'impresa, caratterizzata dal potere attribuito al giudice ordinario di annullare atti dell'autorità amministrativa lesivi di

diritti, in deroga al principio di cui all'art. 4 1. 20 marzo 1865 n.

2248, ali. E (cfr. Corte cost. n. 155/80, id., 1981, I, 1).

Invero, dato il rinvio effettuato dal 3° comma dell'art. 209 al

procedimento di opposizione allo stato passivo, sono integralmen te applicabili gli art. 98 e 99 1. fall, (con la sostituzione del

commissario al curatore e del giudice istruttore al giudice delega

to) e il processo si conclude, quindi, con una decisione che, ove

accolga 1 opposizione, deve, imouilìcando lo stato passivo, ammet

tere il credito fatto valere dall'opponente con la collocazione

competente.

L'interesse ad una pronunzia siffatta permane, come ha esatta mente rilevato la corte d'appello, anche quando vi sia il ricono scimento giudiziale della fondatezza dell'opposizione in ordine a un determinato capo della domanda; e si manifesta in ciò che lo

stato passivo costituisce l'unico titolo per la partecipazione del

creditore alia ripartizione dell'attivo nella configurazione che esso

assume a seguito della pronuncia giurisdizionale, il cui effetto è, come si è detto, proprio quello di incidere sullo stato passivo formato nella fase amministrativa, apportandovi le modificazioni

rese necessarie dall'accoglimento dell'opposizione secondo lo

schema processuale degli art. 98 e 99 1. fall.

Esattamente, quindi, la corte d'appello ha provveduto in tal

senso, avendo ritenuto che la mera declaratoria di cessazione

della materia del contendere in ordine alla prededucibilità delle

indennità di anzianità avrebbe lasciato immodificato lo stato

passivo formato nella fase amministrativa, con pregiudizio dei creditori che vi figuravano ammessi come creditori concorsuali.

5. - Con il secondo motivo la Italconsult denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 54, 55 e 209 1. fall., 132, n. 4, 345 e 429 c.p.c., 2788 e 2855 c.c., e 4 d.l. 414/81, in relazione all'art.

360, nn. 3 e 4, c.p.c., deducendo che, contrariamente all'avviso

espresso nella sentenza impugnata, le domande del Sangiorgi e

del Di Torrice per rivalutazione ed interessi sulle indennità di

Il Foro Italiano — 1985.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

anzianità maturate dopo l'instaurazione del giudizio non potevano non ritenersi del tutto nuove, quale che fosse la ragione della

loro mancanza in primo grado, e quindi insuscettibili di proposi zione in appello. Sostiene, inoltre, la ricorrente che, nel merito, la

domanda non poteva essere accolta, poiché anche al credito per indennità di anzianità si applicano, quanto agli interessi, gli art.

54 e 55 1. fall, e disposizioni connesse e, quanto alla rivalutazio

ne, la regola delia prevalenza dei principi delle procedure concor

suali anche su quello della rivalutabilità dei crediti di lavoro. La

contraria tesi affermata nella sentenza impugnata, oltre che essere

priva di motivazione, urta, secondo la ricorrente, con la conside

razione che il debito per indennità di anzianità non è, di per sé,

ontologicamente « contratto per l'amministrazione della procedu ra » né, almeno nella parte pregressa, « per la continuazione

dell'impresa», ma solo «si considera» tale (art. 4 d.l. 414/81), e

non può essere evitato né ridotto, data la sostanziale esclusione

dei licenziamenti, dagli organi della procedura o, tanto meno

della massa dei creditori, cui, per ciò, non può essere addossato

l'onere dell'eventuale ritardo dei pagamenti per mancanza di

fondi. Neppure tali censure sono fondate.

6. - Per escludere la novità della domanda in appello, la corte

del merito ha, innanzi tutto, esattamente osservato che il diritto

del lavoratore all'indennità di anzianità, pur maturando per ogni anno o frazione di anno di svolgimento del rapporto, diventa

liquido (determinabile nella sua concreta entità) ed esigibile soltanto alla data di cessazione del rapporto medesimo.

Muovendo da tale premessa, ha ritenuto che la domanda di

riconoscimento della svalutazione monetaria per la quota parte

(maturata al 4 aprile 1980) dell'indennità di anzianità fosse stata

cosi formulata dagli opponenti unicamente per il suo stretto nesso

di dipendenza e complementarità con quella di collocazione in

prededuzione di tale quota (della quale soltanto era controversa

la conligurazione come debito di massa) e non per limitare alla

quota stessa la pronunzia richiesta, e che, per ciò, la domanda in

questione contenesse potenzialmente quella — poi formulata in

sede di gravame in relazione alla cessazione del rapporto di

lavoro, verificatasi in epoca successiva alla proposizione della

opposizione — di rivalutazione dell'intero credito, quando fosse

divenuto iiquido ed esigibile. La corte ha, poi, rilevato che in

sede di gravame non vi era stata immutazione dei fatti costitutivi

deila pretesa, con conseguente — non consentita — dilatazione o

alterazione del tema di indagine, essendo rimasti sostanzialmente

immutati tali fatti, da identificarsi nella continuazione del rappor to di lavoro dopo l'inizio della procedura e nella collocazione in

prededuzione dell'indennità di anzianità (anche) per la quota maturata anteriormente al 4 aprile 1980.

Le argomentazioni che precedono, improntate a corretti principi

giuridici ed ineccepibili sotto il profilo logico, sono pienamente da condividere e fa sentenza impugnata si sottrae, sotto questo

riguardo, alle censure formulate dalla ricorrente, che non appaio no più fondate per quanto concerne il merito della statuizione

della corte d'appello. 7. - Non sussiste, innanzi tutto, il denunciato difetto di motiva

zione, poiché la corte del merito è pervenuta all'affermazione che,

nell'ipotesi di ritardo, da parte dell'amministrazione commissaria

le, nel pagamento del debito costituito dall'indennità di anzianità, debbano essere riconosciuti rivalutazione ed interessi dal giorno della maturazione del credito al soddisfo dopo avere fissato i

seguenti punti di diritto: a) il credito dei lavoratore all'indennità

di anzianità, pur maturando per ogni anno o frazione di anno di

svolgimento del rapporto, diventa liquido ed esigibile solo alia

data di cessazione del rapporto medesimo; b) l'indennità di

anzianità dovuta ai dipendenti delle imprese sottoposte alia pro cedura di amministrazione straordinaria, il cui rapporto di lavoro

sia cessato successivamente all'apertura deiia procedura medesima,

vanno considerate per il loro intero importo, ai sensi dell'art. 4,

1" comma, d.l. n. 414/81, come debiti contratti per la continua

zione dell'esercizio dell'impresa.

In secondo luogo, la conclusione cui la corte del merito è

pervenuta e le argomentazioni che la sorreggono sono giuridica

mente corrette.

È vero che, secondo l'orientamento affermatosi nella giurispru

denza di questa corte, l'indennità di anzianità costituisce oggetto

di un diritto di credito che, pur divenendo esigibile al momento

della cessazione del rapporto di lavoro, si accresce in misura

proporzionata allo svolgimento del rapporto stesso, data la sua

natura di retribuzione differita (sent. 987/77, id., Rep. 1977, voce

Lavoro (rapporto), n. 1148; e che, in applicazione del principio

regolatore del concorso, la parte di .indennità maturata prima della dichiarazione di fallimento dovrebbe considerarsi colpita dalla cristallizzazione delle posizioni creditorie con titolo anterio

re, di guisa che il pagamento in prededuzione dovrebbe autoriz

zarsi solo per la quota corrispondente al servizio prestato dopo la

dichiarazione di fallimento (v., in argomento, la sent. 2637/66,

id., Rep. 1966, voce ext., n. 556, pur se non mancano in dottrina

e giurisprudenza voci discordi da tale indirizzo). Tuttavia, una

disciplina totalmente diversa è stata introdotta, per la procedura di amministrazione straordinaria, con la disposizione contenuta

nell'art. 4, 1° comma, d.l. 31 luglio 1981 n. 414, convertito nella

1. 2 ottobre 1981 n. 544. Con tale norma, secondo il testo

originario, si è stabilito che le indennità di anzianità dovute ai

dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministra

zione straordinaria, il cui rapporto di lavoro sia cessato dopo l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione

dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario, sono conside

rate, per il loro intero importo, come debiti contratti per la

continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'art.

Ill, n. 1 1. fall.; e, secondo il testo modificato dal d.l. 9 aprile 1984 n. 62, convertito nella 1. 8 giugno 1984 n. 212, si è estesa la

regola suddetta alle indennità dovute ai dipendenti, il cui rappor to di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione

dell'esercizio dell'impresa.

La norma in esame, la cui ratio è stata individuata nell'intento

di agevolare le operazioni finalizzate ad attuare le riduzioni di

personale necessarie per la ristrutturazione delle imprese in crisi,

pur senza prendere posizione sulla generale questione relativa alla

natura della indennità di anzianità ed alla sua assoggettabilità,

per la parte anteriore all'inizio della procedura, alle regole del

concorso (la norma, infatti, usa {'espressione « sono considerati »

debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa),

sancisce, con riguardo alla procedura di amministrazione straor

dinaria, la non frazionabilità dell'indennità di anzianità, sottraen

dola alle regole del concorso.

Ne discende che, non trattandosi di credito concorsuale, non

trovano applicazione, quanto agli interessi e alla rivalutazione, le

regole dettate dagli art. 54 e 55 1. fall, e quella della prevalenza dei principi delle procedure concorsuali sull'altro della rivalutabi

lità dei crediti di lavoro; e che, quindi, non possono utilmente

invocarsi dalla ricorrente i contrari orientamenti espressi dalla

ordinanza n. 492/80 {id., 1980, 1, 2629) delle sezioni unite, dalla

sentenza della Corte costituzionale n. 139/81 (id., 1981, I, 2348); e dalla successiva sentenza delle sezioni unite n. 1670/82 (id.,

1982, I, 975), in quanto relativi al fallimento e derogati dalla

citata norma espressamente dettata per l'ipotesi di amministra

zione straordinaria; né trarsi argomento dalla dizione della norma

(« sono considerati ») per sostenere ohe il debito costituito dalla

indennità di anzianità non sia, ontologicamente, debito contratto

per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, poiché ciò si

gnificherebbe svuotare la norma del suo contenuto e privarla

degli scopi che intende perseguire; né, infine, sottrarre la gestione commissariale agli oneri derivanti dalla continuazione dell'eserci

zio dell'impresa e alle conseguenze, quanto a svalutazione e

interessi, del mancato pagamento della indennità al momento

della cessazione del rapporto di lavoro, essendo tali oneri e tali

conseguenze necessariamente correlati alla continuazione dell'eser

cizio, che è propria della procedura di amministrazione straordi

naria.

Esattamente, quindi, la corte d'appello ha ritenuto che, nella

ipotesi di ritardo nel pagamento della indennità di anzianità, ai

dipendenti, il cui rapporto sia cessato nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, sono dovuti in prededuzione,

come il credito cui accedono, rivalutazione monetaria ed interessi

dalla data di cessazione del rapporto.

8. - Con il terzo motivo del ricorso principale, la Italconsult

denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 633 ss.

c.p.c., 2119 e 2697 c.c., 1 e 2 d.l. n. 26/79, nonché il vizio di

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti deci

sivi della controversia, censurando la sentenza impugnata nella

parte in cui ha ritenuto ammissibile e fondata la domanda di

ammissione al passivo, proposta dal Persi Del Marmo, che,

invece, era inammissibile, perché il decreto ingiuntivo, preceden temente ottenuto dal creditore nei confronti della società, aveva

perduto efficacia con il provvedimento che aveva ordinato l'am

ministrazione straordinaria; ed infondata, perché l'inadempimento della società non era grave e non era quindi idoneo a giustificare il recesso in tronco e perché lo stato d'insolvenza delle grandi

Il Foro Italiano — 1985.

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Page 5: sezione I civile; sentenza 29 luglio 1985, n. 4378; Pres. Battimelli, Est. Sensale, P. M. Dettori (concl. conf.); Soc. Italconsult in amministrazione straordinaria (Avv. Dell'Olio)

3127 PARTE PRIMA 3128

imprese non costituisce giusta causa delle dimissioni dei dipen denti.

Entrambe le censure sono infondate. Quanto all'ammissibilità della domanda di ammissione al passivo, deve condividersi quan to ha affermato la corte d'appello e cioè che la sopravvenuta inefficacia, come titolo esecutivo, del decreto ingiuntivo, a seguito

dell'apertura della procedura concorsuale, non ne pregiudicava il

valore di atto di costituzione in mora contenente, come il giudice del merito ha insindacabilmente accertato, la specifica indicazione

dei titoli a .sostegno della pretesa creditoria, essendo stata fondata

e articolata la domanda con espresso riferimento al decreto

ingiuntivo, depositato in copia autentica con il fascicolo dei

documenti posti a base della richiesta di ingiunzione: problema diverso, che concerneva la fondatezza della pretesa e non l'am

missibilità della domanda, è, poi, quello della idoneità dei titoli

prodotti a dimostrare la fondatezza della pretesa. Questa, avente

ad oggetto il pagamento dell'indennità di preavviso, è stata

rettamente ritenuta fondata dalla corte del merito sul presupposto

pacifico in causa, che alla data del recesso il Persi Del Marmo

fosse creditore di parte della retribuzione relativa al mese di

gennaio 1980 e dell'intero stipendio del mese successivo. La corte, infatti, ha osservato che il mancato pagamento della retribuzione, che integra il corrispettivo fondamentale della prestazione di lavoro subordinato, corrisponda o meno ad una situazione d'in

solvenza del datore di lavoro, costituisce giusta causa di recesso in tronco per colpa di quest'ultimo (sent. 285/76, id., Rep. 1976, voce cit., n. 821); ed ha quindi ritenuto che, nel caso concreto, risultassero soddisfatte tutte le condizioni previste dall'art. 2119

c.c., per il sorgere, a favore del Persi Del Marmo, del diritto alla indennità di preavviso: l'esistenza di un rapporto di lavoro a

tempo indeterminato; l'indicazione nella lettera di dimissioni

dell'inadempimento del datore di lavoro come giusta causa delle

dimissioni stesse; la tempestiva comunicazione scritta alla contro

parte. La sentenza impugnata, essendo improntata ad esatti principi di

diritto ed essendo fondata su accertamenti di fatto insindacabili

in questa sede in quanto sorretti da adeguata motivazione, sfugge,

quindi, alle censure formulate dalla Italconsult con il terzo

motivo del ricorso.

9. - Ne consegue che il ricorso principale, proposto dalla s.p.a. Italconsult, in amministrazione straordinaria, deve essere rigettato.

10. - Inammissibile, invece, è il ricorso incidentale, proposto dai Sangiorgi il 9 luglio 1984 contro la sentenza della Corte

d'appello di Roma che egli stesso aveva provveduto a notificare il 2 aprile 1984, per censurare la statuizione con la quale detta corte ha escluso che gli stipendi non corrisposti, anteriori all'ini

zio della procedura di amministrazione straordinaria, siano da

considerare debiti contratti per la continuazione dell'esercizio

dell'impresa e per proporre, in via subordinata, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 d.l. 28 aprile 1982 n. 185, convertito nella 1. 26 maggio 1982 n. 381 per contrasto con l'art.

3 Cost.

Invero, perché il ricorso incidentale per cassazione possa pro porsi tardivamente, è necessario che esso investa lo stesso capo di sentenza oggetto dell'impugnazione principale o un capo connesso o dipendente, di guisa che l'interesse all impugnazione sorga non

direttamente dalla sentenza, ma dalla proposizione del gravame principale.

Tale condizione fa difetto nel caso in esame, attesa la diversità dei crediti, costituiti, l'uno, dalia indennità di anzianità (oggetto del ricorso principale della Italconsult) e, l'altro, da retribuzioni

arretrate non corrisposte (oggetto dei ricorso incidentale), e con

siderata la non interferenza della statuizione relativa all'uno con

quella che riguarda l'altro: statuizioni che anche formalmente (e sin dalla decisione del tribunale) costituivano capi autonomi di

sentenza. In conseguenza, sul sorgere dell'interesse ad impugnare il capo di sentenza -relativo al credito per retribuzioni arretrate

nessuna iniiuenza determinante (in senso giuridico) può attribuirsi

alla proposizione del ricorso principale, nascendo, invece autono

mamente — tale interesse — per il ricorso principale come per

quello incidentale, dalla sentenza in quanto la decisione sul

credito da retribuzioni arretrate non era in alcun modo correlata

(cioè connessa o dipendente) con la decisione sul credito da

indennità di anzianità.

11. - Inammissibile, per altro assorbente verso, è anche il

ricorso incidentale proposto dall'avvocato Gaetano Gaeta, in no

me proprio quale difensore distrattario di Adamo Giovanni ed

altri, per dolersi della compensazione delle spese processuali contenuta nella sentenza impugnata, pur se tale ricorso risulta

proposto il quarantesimo giorno (11 luglio 1984) decorrente dalla

data di notifica della sentenza della corte d'appello (2 aprile

1984).

Invero, il procuratore distrattario assume la qualità di parte nel

procedimento d'impugnazione solo quando si controverta sulla

concessione, o meno, della distrazione, tant'è vero che l'impugna

zione, che investa il quantum delle spese liquidate in favore della

controparte, va proposta nei confronti di quest'ultima anche se le

spese siano state distratte al procuratore antistatario (sent.

3195/80, id., Rep. 1980, voce Spese giudiziali, n. 46). Si è del pari ritenuto che, in sede impugnazione contro la sentenza, che, nel pronunciare condanna alle spese, le distragga a favore del

difensore, questi assume la qualità di parte solo quando

sorga controversia sulla pronuncia di distrazione, mentre,

con riguardo alle doglianze attinenti alla liquidazdone di dette

spese, la legittimazione attiva o passiva va riconosciuta alla parte

rappresentata, in quanto soggetto comunque obbligato, nel rap

porto con il professionista, a soddisfarlo delle sue spettanze (sent.

865/82, id., Rep. 1982, voce cit., n. 52). Alla stregua di tali principi, il difensore distrattario non è

legittimato (e si tratta di legittimazione astratta e non già di

concreta titolarità del rapporto controverso) ad impugnare il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese, tale legit timazione spettando alla parte.

12. - Pertanto, rigettato il ricorso principale della s.p.a. Italcon

sult, in amministrazione straordinaria, devono dichiararsi inam

missibili i ricorsi incidentali, rispettivamente proposti dal Sangior

gi e dal Gaeta. (Omissis)

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 4 lu

glio 1985, n. 4042; Pres. Mirabella Est. Zappulli, P.M.

Sgroi V. (conci, parz. diff.); Soc. Siad (Avv. Iannotta) c.

Sangiorgi e Valenti (Aw. Liuzzi), Tamzi (Aw. Mariani) e altri.

Cassa App. Milano 24 febbraio 1981.

Assicurazione (contratto di) — Assicurazione r.c.a. — Liquida zione coatta amministrativa — Prosecuzione dei giudizi pen denti nei confronti dell'assicuratrice — Ammissibilità — Que

stione di giurisdizione — Insussistenza — Opponibilità della

sentenza all'impresa designata (Cod. civ., art. 1904; r.d. 16

marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 51, 52, 111,

201, 209, 212; 1. 24 dicembre 1969 n. 990, disciplina dell'as

sicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, art. 19, 25). Assicurazione (contratto di) — Assicurazione r.c.a. — Liquida

zione coatta amministrativa — Giudizi pendenti — Impresa

designata — Successione a titolo particolare nel diritto contro

verso — Configurabilità (Cod. civ., art. 1904; cod. proc. civ., art. Ill; 1. 24 dicembre 1969 n. 990, art. 25).

Assicurazione (contratto di) — Assicurazione r.c.a. — Liquida zione coatta amministrativa — Giudizi pendenti — Intervento

o chiamata in causa dell'impresa designata — Condanna senza

domanda — Ammissibilità (Cod. civ., art. 1904; 1. 24 di

cembre 1960 n. 990, art. 21, 25). Assicurazione (contratto di) — Assicurazione r.c.a. — Liquidazione

coatta amministrativa — Giudizi pendenti — Intervento volonta

rio e chiamata in causa dell'impresa designata all'udienza colle

giale — Ammissibilità (Cod. civ., art. 1904; 1. 24 dicembre 1969

n. 990, art. 25). Assicurazione (contratto di) — Assicurazione r.c.a. — Liquida

zione coatta amministrativa — Impresa cessionaria — Fondo di

garanzia — Rappresentanza — Fattispecie (Cod. civ., art. 1904; d.l. 26 settembre 1978 n. 576, agevolazioni al trasferimento

del portafoglio e del personale delle imprese poste in liquida zione coatta amministrativa, art. 4; 1. 24 novembre 1978 n. 738, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 26 settembre

1978 n. 576, art. unico).

Dichiarata la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa eser

cente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile de

rivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'azione risarcitoria già intrapresa dal danneggiato nei confronti

dell'impresa assicuratrice in bonis può proseguire nei confronti

dell'impresa in liquidazione per il conseguimento di una sen

tenza di condanna pienamente opponibile all'impresa designata

Il Foro Italiano — 1985.

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