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Sezione I civile; sentenza 29 maggio 1962, n. 1286; Pres. Torrente P., Est. Stella Richter, P. M....

Date post: 30-Jan-2017
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Sezione I civile; sentenza 29 maggio 1962, n. 1286; Pres. Torrente P., Est. Stella Richter, P. M. Pedace (concl. conf.); Giuliani (Avv. Caramella, Finzi, Funaro) c. Manetti (Avv. Battistini, Clarizia, Isola, Landolfi) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 6 (1962), pp. 1087/1088-1089/1090 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150740 . Accessed: 24/06/2014 23:33 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.141 on Tue, 24 Jun 2014 23:33:36 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; sentenza 29 maggio 1962, n. 1286; Pres. Torrente P., Est. Stella Richter, P. M.Pedace (concl. conf.); Giuliani (Avv. Caramella, Finzi, Funaro) c. Manetti (Avv. Battistini,Clarizia, Isola, Landolfi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 6 (1962), pp. 1087/1088-1089/1090Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150740 .

Accessed: 24/06/2014 23:33

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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1087 PARTE PRIMA 108.8

sottoscrizione, in un primo tempo apposta quale coemit

tente, per farla figurare, invece, concessa quale avallante, rientrando ciõ nei limiti della propria valida autonomia

negoziale, salvi, si intende, gli effetti deU'eventuale ina

dempimento nei rapporti dei propri coobbligati ove egli,

pagato l'effetto, agisca verso di loro, quali pretesi avallati.

Diverso sarebbe stato, inveee, il caso se l'alterazione

fosse stata, come giä, si e avvertito, introdotta dal Di

Mizio sul titolo dopo la sua consegna al prenditore (e di

ciõ non dubita neppure il ricorrente), od anche prima di

tale momento se si accertasse (anche eventualmente, at

traverso la presunzione offerta al riguardo dall'art. 88

della legge cambiaria) cbe il titolo era (come si sostiene)

giä, stato firmato da tutti i quattro coobbligati cambiari

(compreso il Di Mizio) quali coemittenti e fosse stato,

successivamente, alterato dal solo Di Mizio (sia pure prima di consegnarlo alia Banca) per fare figurare la propria sottoscrizione quale avallato, anziche quale ooemittente,

perche in tale ipotesi egli avrebbe unilateralmente mutato, in pregiudizio degli altri, la propria posizione cambiaria

mediante l'alterazione del documento giä, preparato per la

negoziazione, e subito dopo negoziato, con un'alterazione

di esso cbe non potrebbe non dirsi giuridicamente rile

vante, quanto meno nei confronti dei coobbligati la cui

posizione cambiaria sarebbe divenuta cosi deteriore, co

sicche l'alterazione del documento diverrebbe sicura

mente, in ipotesi, riceroabile ancbe con la querela inciden

tal di falso civile e per i fini di cui agli art. 62 ed 88 della

legge cambiaria. Ciõ tanto piü in quanto l'art. 88 della

legge cambiaria riguarda al momento della firma, una

volta che le obbligazioni abbiano, attraverso l'avvenuta

negoziazione del titolo, assunto il relativo carattere car

tolare e cambiario.

ft necessario, pertanto, cbe il giudice di merito compia la detta indagine di fatto, circa il momento dell'altera

zione cbe, a torto, la Corte de L'Aquila ba, nei caso in

esame, ritenuto del tutto inutile, supponendo, invece,

giä perfette le obbligazioni cambiarie per effetto della sola

sottoscrizione, in contrasto con la legge cambiaria, e, in

particolare, con l'art. 104 di essa, nonche con quanto, al

riguardo, questa Suprema corte ba giä altre volte ritenuto

(cfr. Cass. 30 ottobre 1954, n. 4189, Foro it., Rep. 1954, voce Titoli di credito, n. 131, ecc.).

II primo motivo del ricorso va, perciõ, nei limiti sues

pressi, accolto con il conseguente assorbimento degli altri due motivi e la causa va rinviata per nuovo esame

ad altra Corte d'appello che si atterra al seguente prin

cipio : «Le modificazioni lesive di interessi di altri soggetti,

apportate dallo stesso autore del documento al testo di una

cambiale debbono considerarsi falsificazioni soltanto se

compiute dopo che l'autore medesimo si sia spogliato del

documento»; e che provvederä,, altresi, sulle spese di

cassazione. Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 29 maggio 1962, n. 1286 ; Pres.

Torrente P., Est. Stella Kichter, P. M. Pedace

(concl. conf.) ; Giuliani (Aw. Caramella, Finzi, Fu

naro) o. Manetti (Avt. Battistini, Clarizia, Isola,

Landolfi).

(Cassa App. Firenze 12 dicembre 1959)

Titoli di credito — Cambiale — Rappresentante — Girata a se stesso — Eccezione d'annullamento — Carattere reale (Cod. civ., art. 1394, 1395, 1993 ; r. d. 14 dicembre 1933 n. 1669, norme sulla cambiale, art. 18, 20).

Ha carattere reale ed i, quindi, opponibile, nei limiti segnati dall'art. 1395 eod. civ., al possessore della cambiale I'ecce

zione d'annullamento del negozio di trasmissione del titolo

effettuato con la girata del rappresentante nel nome a

se stesso in proprio, mediante una duplice sottoserizione, I'una in qualitä di rappresentante e I'altra in proprio. (1)

La Corte, eoc. — (Omissis). Piu grave e delioata 6 la

questione che si prospetta con il terzo. Come si e detto, il

Mori effettuõ una girata dei titoli nella qualitä di procu ratore della Coster e successivamente ne effettuõ un'altra

in proprio ; entrambe le girate sono in bianco. II quesito che si pone b quello della opponibilitä al possessore Manetti

dell'annullabilita della girata eseguita dal Mori, nel nome, in proprio favore.

Devesi innanzi tutto osservare die, a norma dell'art.

20, 1° comma, ultima previsione, della legge cambiaria, se una girata in bianco e seguita da un'altra girata, si re

puta che il sottoscrittore di quest'ultima abbia acqui stato la cambiale per effetto della girata in bianco. Quindi si deve presumere che il Mori, il quale ha sottoscritto, in

proprio, le cambiali per girata subito dopo la girata in

bianco da lui apposta nella qualitä di procuratore della

Coster, abbia acquistato le cambiali stesse per effetto di

tale girata in bianco. Invano si oppone dal controricor

rente che, ai sensi dell'art. 18, n. 3, della legge cambiaria, il titolo girato in bianco puõ essere trasmesso a un terzo

per semplice consegna. Nella specie, infatti, la girata in

bianco b seguita da altra girata (che e pure in bianco), e quindi si verifica l'ipotesi prevista daln. 2e non quella del n. 3 dell'art. 18. E questa seconda girata fa presumere

appunto che chi l'ha compiuta abbia acquistato il titolo

in virtu della girata precedente. D'altro canto e assoluta

mente pacifico in causa che i titoli non furono mai tras

messi a terzi, ma passarono solo dal Mori al Manetti, a seguito della seconda girata in bianco.

Posta questa premessa, b da indagare se si applicano alia materia cambiaria le disposizioni dettate dagli art.

1394 e 1395 cod. civ. sul conflitto di interessi, nella duplice forma del conflitto puro e semplice e del contratto con

so stesso. Secondo l'opinione piu accreditata, il conflitto di interessi rende annullabile il negozio che determina un vizio della volontä. E ciõ perche e essenziale, per il

normale svolgimento del rapporto di rappresentanza, che

il rappresentante compia il negozio nell'interesse del rap

presentato, con la conseguenza che, se lo compie invece

per un fine diverso, la sua manifestazione di volontä b

viziata. La dottrina dominante attribuisce alle obbliga zioni cambiarie natura negoziale, ancorche unilaterale, il

che importa 1'applicabilitä delle norme comuni in tema di

contratti, in forza dell'art. 1324 cod. civ., che estende agli atti unilaterali tra vivi le norme che regolano i contratti, salva diversa disposizione di legge o incompatibilitä.

Come b noto, l'art. 1993 cod. civ. dichiara opponibili al terzo possessore del titolo di credito le eccezioni fondate sul contesto letterale di questo. Si pone quindi la questione se possa considerarsi tale l'eccezione di annullamento della girata per conflitto d'interessi. Non potrebbe darsi una soluzione negativa per la considerazione che il conflitto inerisce al rapporto sostanziale, che non risulta dal titolo. Infatti il vizio, che inficia la volontä nel caso di conflitto di interessi, attiene, almeno di regola, non solo al rapporto fondamentale, ma anche al negozio di trasmissione del titolo. Comunque esso b preso in considerazione in quanto si riferisce al negozio di trasmissione.

Nel caso di conflitto di interessi puro e semplice, pre visto dall'art. 1394 cod. civ., l'eccezione non puõ mai avere

carattere reale. In vero il conflitto di interessi rende annul

labile il contratto, se era conosciuto o riconoscibile dal

terzo. E nel caso dei titoli di eredito il terzo non puõ cono

scere, in base al tenore del titolo, che il rappresentante abbia agito in una situazione di conflitto di interessi con il

(1) La sentenza cassata, App. Firenze 12 dicembre 1959, leggesi in questa rivista, 1960, I, 1369, con ampia nota di ri

chiami, cui adde Guglielmucci, Limite di opponibilitä dell'eccesso di procura cambiaria, in Riv. dir. comm., 1960, II, 123.

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1089 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1090

rappresentato, vale a dire che egli aveva un interesse con trastante con quello del dominus.

Diversa 6 la situazione, qualora si tratti di contratto con se stesso. L'art. 1395 dicliiara senz'altro annullabile tale contratto, in quanto presume l'esistenza del conflitto.

L'annullabilita non consegue aH'accertamento che il rap presentante si trovava nella specie in una situazione di conflitto di interessi con i-1 rappresentato, ma da ciõ stesso

che egli concluse il contratto con se stesso, in proprio o in rappresentanza di un'altra parte. E l'eccezione del rap

presentato e, in quest a ipotesi, reale, perchfe fondata sul

contesto letterale del titolo, in quanto da questo risulta

appunto il contratto con se stesso, e, come tale, essa e

opponibile ad ogni successivo prenditore. Vero 6 che l'art. 1395 ammette due eccezioni alia re

gola dell'annullabilita del contratto con se stesso, e cioe

quelle che il rappresentato abbia specificamente autoriz

zato il rappresentante owero che il contenuto del contratto

sia determinato in modo da escludere la possibility del con

flitto di interessi. Ma queste eccezioni, mentre da un lato

confermano che, all'infuori di esse, nessuna indagine e

ammessa sulla insussistenza del conflitto, dall'altro lato

pongono a carico di chi intenda resistere all'azione di

annullamento la prova del ricorso delle circostanze idonee

ad escludere il conflitto e quindi l'annullabilita. II rap

presentato quindi deve solo eccepire che e intervenuto da

parte del rappresentante un contratto con se stesso, risul

tante dal tenore letterale del titolo. Sara il terzo prenditore che, se vorrä, replicare adducendo la validity del contratto, dovrä provare una delle circostanze previste dall'art. 1395, nelle quali eccezionalmente si deroga alia regola generale dell'invalidita. E se egli non poträ dare tale prova, dovrä

imputare a se stesso di avere acquistato un titolo che dal te

nore letterale risultava inficiato nel negozio di trasmissione.

Questo principio & giä stato affermato dalla Suprema corte sotto l'impero del codice abrogato, che pure non

conteneva una disposizione come quella delPart. 1395 cod.

vigente. Si veda la sentenza 15 giugno 1934, n. 2128 (Foro

it., 1934, I, 1917), la quale ha statuito che la girata di una

cambiale fatta da un rappresentante, in tale veste, a se

medesimo, deve ritenersi nulla per conflitto di interessi

che appare dal titolo, salvo che il possessore di questo

provi che il conflitto di interessi fra rappresentante e rap

presentato in realta non esiste. E nello stesso senso sono

i precedenti, richiamati da quella pronuncia, in particolare la sentenza 27 giugno 1928, n. 3011 (id., Rep. 1928, voce

Effetto eambiario, nn. 149, 150). Non contrasta con questo indirizzo la successiva decisione 7 giugno 1938, n. 1917

(id., Eep. 1938, voce Titoli di credito, nn. 6-8), la quale ha escluso che la girata in bianco fatta dal rappresentante

possa far desumere al terzo possessore l'esistenza di un

contratto con se stesso, perche nella specie la detta girata non era seguita da altra girata, in proprio, della stessa

persona e quindi non poteva presumersi, ai sensi dell'art.

20 legge cambiaria, che questa avesse acquistato la cam

biale per effetto della girata in bianco. E invece contra

stante la sentenza 5 agosto 1943, n. 2085 (id., Rep. 1943

45, voce Effetto eambiario, n. 19), che pure si riferisce

ad una fattispecie regolata dal codice abrogato (la pro nuncia denunciata era del 19 agosto 1941). Essa si b limi

tata ad affermare, senza dame alcuna giustificazione, la

validity della girata di una cambiale in cui il girante e il

giratario siano la stessa persona fisica, quando questa vi

assuma la duplice veste di procuratrice di una persona, come girante, e di procuratrice di un'altra, come girataria.

Principio questo che non puõ essere condiviso, perchfe an

che in detta ipotesi ricorre un autocontratto, come l'art.

1395 ha espressamente indicato, e quindi sussiste un con

flitto di interessi presunto dalla nuova legge. Sotto l'impero del codice vigente e stata pronunciata la recente sentenza

9 ottobre 1959, n. 2740 (id., 1960, I, 1368), che ha consi

derate il caso di una cambiale emessa da due rappresen tanti di una societä, a favore di uno di essi in proprio e da

questo, a suo nome, ulteriormente girata. La Corte ha

negato l'opponibilita del conflitto di interessi al terzo, ma

per la considerazione che il giudice di merito, con ampia

motivazione, aveva esoluso che in concreto yi fosse il con

flitto e che questo potesse risultarc dal titolo. Si tratta

quindi di una decisione clie non ha negato, ma anzi ha

presupposto l'esattezza del principio ora accolto, e lo ha

ritenuto inapplicahile nella specie per la particolare situa

zione di fatto, insindacabilmente accertata dai giudici del

merit o.

Erroneamente poi la pronuncia ora impugnata ha fatto

riferimento all'art. 1445 cod. civ., secondo il quale l'an

nullamento, che non dipende da incapacity legale, non

pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della do

manda di annullamento. In vero l'art. 1445 tende a pro

teggere la buona fede del terzo, il quale abbia ignorato senza

colpa l'annullabilita del contratto tra altri intercorso. Esso

quindi non puõ applicarsi ai negozi di trasmissione dei

titoli di credito, che hanno un'autonoma disciplina, che

puõ efficacemente tutelare i terzi escludendo la opponi bilitä nei loro confronti delle eccezioni extracartolari. Nel

caso invece di annullabilitä risultante dal titolo, non vi e

ragione di proteggere il terzo, il quale e indubbiamente

in colpa se non ha rilevato il vizio, che risultava dal con

testo del titolo stesso.

Per queste considerazioni il terzo motivo del ricorso

principale deve essere accolto, con la conseguente cassa

zione della sentenza denunciata ed il rinvio della causa

ad altro giudice dello stesso grado, il quale si atterra al

seguente principio di diritto : « E opponibile al possessore di una cambiale, come fondata sul contesto letterale del

titolo, l'eccezione di annullamento del negozio di trasmis

sione del titolo effettuato con la girata del rappresentante, nel nome, a so stesso in proprio, mediante una duplice sottoscrizione, l'una in qualita di rappresentante e l'altra

in proprio. II terzo possessore puõ replicare a questa ecce

zione dimostrando il concorso di una delle circostanze nelle

quali, in deroga alia regola generale prima stabilita, l'art.

1395 ammette la validity del contratto con se stesso ».

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.

Sezioni unite civili; sentenza 25 maggio 1962, n. 1240 ; Pres.

Verzi P., Est. Giannattasio, P. M. Maccarone

(conel. conf.) ; Finanze (Aw. dello Stato Masi) c.

Giacomuzzi (Aw. Basile, Dolzani).

(Oonferma App. Trento 23 dicembre 1959)

Registro — Immobili di nuova costruzione — Leggc

Tupini — Applicazione sulla tariffa ridotta (R. d. 30 dicembre 1923 n. 3269, legge del registro, tabel la

all. B, art. 43 ; 1. 2 luglio 1949 n. 408, disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie, art. 17).

La ridueione alla metä delVimposta di registro, concessa

dalla legge c. d. Tupini per i trasferimenti di case non di

lusso, avvenuti nel quadriennio dalla dicMarazione di

abitabilitä o dall'effettiva abitazione, si opera sull'ali

quota giä ridotta dall'art. 43 della tabella all. B della legge di registro. (1)

La Corte, ecc. — L'Amministrazione rieorrente, de

nunciando la violazione e la falsa applicazione degli art.

17, 13, 20 e 24 legge 2 luglio 1949 n. 408, dell'art. 1 ta

riffa all. A r. decreto 30 dicembre 1923 n. 3269, dell'art. 43

tabella B stessa r. decreto e degli art. 12, 14, 15 e segg.

preleggi, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, eod. proc. civ., assume ebe, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte

(1) Le Sezioni unite confermano l'indirizzo segnato da quelle semplici da ultimo coil sentenza 3 gennaio 1962, n. 7, retro, 31, con nota di richiami, cui adde, in dottrina, Pibaino Leto, I trasferimenti di case nuove e 1'imposta di registro, in Vita

not., 1961, 123.

Il Foro Italiano — Volume LXXXV — Parte 1-70.

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