Sezione I civile; sentenza 29 maggio 1982, n. 3324; Pres. Brancaccio, Est. Caturani, P. M.Morozzo Della Rocca (concl. conf.); Bucceri e Patanè (Avv. Antonelli) c. Bencich (Avv. G.Gentile). Conferma App. Messina 16 maggio 1979Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 3 (MARZO 1983), pp. 759/760-761/762Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23174489 .
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PARTE PRIMA
fissata anche per implicito. Va al riguardo tenuto presente che
il codice del 1865 non disciplinava affatto il modus, per cui dot
trina e giurisprudenza facevano riferimento, in tema di inadem
pimento dello stesso in relazione a una donazione, alla discipli na della condizione risolutiva della donazione, disciplina che al
l'art. 1080 ammetteva la condizione tacita: il codice attuale re
gola invece espressamente l'onere apposto alla donazione e sta
bilisce (art. 793) che l'inadempimento di esso può dare luogo alla risoluzione solo se ciò è previsto nella donazione, per cui è
palese l'innovazione apportata dal nuovo codice in tema di ina
dempimento dell'onere, diversamente, in tema di onere apposto ad una disposizione testamentaria, statuisce l'art. 648 c. c. se
condo il quale, come si è già detto, la risoluzione è ammessa non
solo nel caso di espressa previsione del testatore ma anche se
l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinato
della disposizione, e perciò si è riconosciuto che la disciplina del
l'art. 648 c. c. attuale non innova, in tema di disposizioni di ul
tima volontà, rispetto al codice del 1865 (vedi Cass. 18 ottobre
1955, n. 3281, id., Rep. 1955, voce Successione, nn. 51, 122, 150). In conseguenza è del tutto superflua, ai fini della causa, qual
siasi disquisizione in ordine alle effettive finalità del donante sac.
Giuseppe Impallomeni: invero, sia stata la donazione effettuata per la mera finalità della creazione dell'ente morale « asilo infantile »
ovvero per l'assistenza effettiva ai bambini di Paterno, resta in
ogni caso preclusa agli eredi del donante l'azione di risoluzione
della donazione ai sensi dell'art. 793 c.c.
Non resta che soggiungere che il richiamo all'art. 1453 c. c.
operato dai ricorrenti solo in sede di memoria illustrativa, è nella
fattispecie del tutto fuori luogo poiché tale norma riguarda esclu
sivamente i contratti con prestazioni corrispettive e non può
quindi trovare alcuna applicazione in sede di istituti che — come
la donazione — riguardano l'attribuzione gratuita di un bene,
essendo ovvio che la gratuità della prestazione di una parte verso
l'altra è esattamente l'antitesi della corrispettività delle recipro che prestazioni.
La reiezione dei primi due motivi comporta la reiezione del ter
zo motivo col quale i ricorrenti censurano la decisione di me
rito in relazione al punto in cui questa, posta ad abundantiam
l'ammissione ipotetica dell'inadempimento dell'onere e della riso
lubilità della donazione in conseguenza di tale inadempimento, ha ritenuto la non imputabilità dell'inadempimento stesso: è pa lese che tale questione non ha alcun ingresso nella controversia
in esame, nella quale la soluzione è fornita, in via logicamente an
teriore, dalla mancanza di azione di risoluzione per inadempi mento dell'onere per mancanza di apposizione alla donazione di
condizione risolutiva espressa riferita a tale inadempimento. Il ricorso va pertanto integralmente rigettato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 29 mag
gio 1982, n. 3324; Pres. Brancaccio, Est. Caturani, P. M.
Morozzo Della Rocca (conci, conf.); Bucceri e Patanè (Avv.
Antonelli) c. Bencich (Avv. G. Gentile). Conferma App. Messina 16 maggio 1979.
Porti, spiagge, fari — Concessione di area del demanio marit
timo — Affitto ad un terzo dell'azienda balneare installata sul
bene demaniale — Mancata autorizzazione — Eredi del con
cessionario subentrati nella concessione — Opponibilità dell'af
fitto di azienda (Cod. civ., art. 1372; cod. nav., art. 46).
Il contratto di affitto di azienda costituita da uno stabilimento
balneare, concluso tra il concessionario del suolo demaniale ma
rittimo e un terzo, senza autorizzazione dell'autorità concedente,
può giustificare una dichiarazione di decadenza dalla conces
sione, ma è valido ed efficace tra le parti ed opponibile agli eredi del concessionario, che ad esso siano subentrati nella
concessione. (1)
(1) La massima, che trova immediati precedenti in termini in Cass. 14 luglio 1981, n. 4592, Foro it., Rep. 1981, voce Concessioni ammi
nistrative, n. 16, e 11 giugno 1975, n. 2308, id., Rep. 1975, voce
cit., n. 5 (e lontani precedenti contrari in Coli. arb. 31 marzo 1963, id., Rep. 1964, voce Demanio, n. 34, annotata da Mallen, in Dir.
maritt., 1963, 552, e Cass. 2 ottobre 1956, n. 3317, Foro it., Rep. 1956, voce Concessioni amministrative, nn. 9-11) è applicazione del
principio generale più volte affermato secondo il quale il carattere
pubblico di una concessione non è d'ostacolo alla costituzione di rap porti tra privati relativi alla concessione stessa, che sono pienamente operanti tra le parti (il concessionario e il terzo contraente), salva la Facoltà della p. a. di revocare la concessione o dichiararne la deca denza per l'accertata violazione del divieto di cessione: Cass. 15 giu gno 1979, n. 3393, id., Rep. 1979, voce cit., n. 24; App. Genova 9
Svolgimento del processo. — Con citazione del 17 agosto 1974
Francesca Bucceri conveniva davanti al Tribunale di Messina
Giordano Bencich esponendo: quale titolare assieme al figlio Gio
vanni Patanè della licenza rilasciata il 21 maggio 1974 dalla capi
taneria di porto di Messina, avente ad oggetto l'occupazione e
l'uso di una zona di suolo demaniale marittimo (mq. 2080) in
località Mazzeo del comune di Taormina, da adibire a com
plesso alberghiero-balneare, per essere subentrati in detta conces
sione, prima in testa al defunto marito Filippo Patanè, non già
in virtù di successione mortis causa, ma in forza dell'art. 46
c. nav., e quale unica titolare della licenza di p. s. per gestire lo
stabilimento balneare denominato «Capo Cabana », con ricorso
15 luglio 1974 aveva chiesto al presidente del tribunale l'auto
rizzazione a procedere a sequestro giudiziario dell'immobile (com
plesso balneare alberghiero « Capo Cabana ») e dei mobili ivi
esistenti nei confronti del Bencich; questi, assumendo di essere
affittuario dell'azienda in forza di un contratto stipulato col de
funto Filippo Patanè, si opponeva a che la istante esercitasse le
facoltà consentitele dalla predetta concessione. Ottenuta ed ese
guita la misura cautelare, la Bucceri chiedeva che il tribunale
adito, previa convalida del sequestro, dichiarasse nullo ed im
produttivo di effetti giuridici, e comunque ad essa non opponi
bile, il rapporto contrattuale che il Bencich assumeva essere in
tercorso tra lui ed il defunto Filippo Patanè, e che pertanto essa
intanto aveva diritto di occupare l'immobile in questione iure
proprio, in virtù della licenza rilasciata dalla capitaneria di porto di Messina il 21 maggio 1974.
Costituitosi in giudizio, il Bencich si opponeva alla domanda
ed a sua volta spiegava riconvenzionale a titolo di rimborso spe se e danni, estendendo quindi il contraddittorio nei confronti di
Giovanni Patanè che rimaneva contumace.
Il tribunale adito con sentenza non definitiva 16 maggio 1977
respingeva le domande proposte dalla Bucceri; revocava il se
questro giudiziario e dichiarava la validità del contratto di lo
cazione intervenuto tra il Bencich e Filippo Patanè con scrittura
privata del 6 maggio 1971 anche nei confronti della Bucceri e di
Giovanni Patanè, quali eredi di Filippo Patanè. Riservava al de
finitivo la decisione sulle domande riconvenzionali e rimetteva
quindi la causa davanti al giudice istruttore.
Su gravame dei soccombenti la corte di Messina, con la sen
tenza non definitiva in questa sede impugnata, revocava la clau
sola di provvisoria esecuzione del sequestro giudiziario e per il
resto confermava la decisione di primo grado, rilevando: la con
cessione, nel consentire l'uso individuale ed eccezionale del bene
demaniale, conferisce al privato facoltà del tutto diverse da quel le spettanti alla p. a., le quali si concretano in diritti di uso e di
godimento (su cosa altrui) che, nei confronti degli altri soggetti
privati, si atteggiano come diritti soggettivi perfetti. Ora, se nei
confronti dell'amministrazione concedente qualsiasi negozio giu ridico avente ad oggetto l'uso e il godimento dei diritti nascenti
dalla concessione in favore del privato concessionario, non auto
rizzato, è privo di effetti, ciò tuttavia non impedisce, fino a quan do non si verifichi la revoca per tale ragione della concessione,
che quel negozio esplichi la sua efficacia tra cedente e cessiona
rio, salvo che al suo divieto la legge espressamente ricolleghi la
novembre 1977, id., Rep. 1980, voce cit., n. 14; Cass. 26 marzo 1977, n. 1192, id., Rep. 1977, voce Società, n. 175; 7 marzo 1977, n. 922,
ibid., voce Concessioni amministrative, n. 8; 13 ottobre 1973, n. 2585, id., Rep. 1973, voce cit., n. 2; 18 aprile 1969, n. 1240, id., Rep. 1969-, voce cit., n. 16; 7 marzo 1967, n. 526, id., Rep. 1967, voce cit., n.
13; 9 febbraio 1967, n. 335, ibid., voce Olii minerali e idrocarburi, n.
92; 25 marzo 1966, n. 787, id., Rep. 1966, voce Concessioni ammini
strative, n. 6; 10 gennaio 1966, n. 182, ibid., voce Privativa (ge neri di), nn. 2, 3; 27 marzo 1963, n. 755, id., 1963, 1, 903; sulla
subconcessione in genere: Cass. 18 giugno 1980, n. 3847, id., Rep.
1980, voce cit., n. 13. In dottrina, nel senso della sentenza v. Gaeta, Le modifiche del
rapporto di concessione dei beni demaniali marittimi, in Riv. dir. nav.,
1966, I, 66; Querci, Demanio, voce dell'Enciclopedia del diritto, 1964,
XII, 105; Lefebvre D'Ovidio-Pescatore, Manuale di diritto della na
vigazione, Milano, 1964, 110; Dominedò, Principi del diritto della na
vigazione, Padova, 1963, II, 65; Silvestri, Concessione, voce del
l'Enciclopedia del diritto, 1961, Vili, 382; Russo, Il subingresso nel
la concessione dei beni del demanio marittimo, in Riv. dir. nav., 1959, I, 271.
In senso contrario Pasini e Balucani, I beni pubblici e relative
concessioni, Torino, 1979, 135 ss. Sulla concessione del demanio marittimo da ultimo, v. N. Greco,
Beni pubblici, territorio, ambiente, in Politica del diritto, 1982, n. 4,
646, spec. § 4. Sul tema generale del subcontratto, al quale la sentenza dedica
qualche accenno (ma senza chiarire la differenza fra tale ipotesi e
quella del ritenuto affitto di azienda), v. in dottrina Grasso, Il subcon
tratto, Napoli 1977.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
sanzione della nullità, il che nella specie non ricorre. Nella spe
cie, nonostante le formali diffide di revoca rivolte agli appellanti, la capitaneria di porto di Messina non si è avvalsa della sua fa
coltà di revoca della concessione, ai sensi degli art. 46 e 47
c. nav. Pertanto, deve ritenersi che la locazione di cui si contende
sia opponibile agli odierni appellanti, che quali eredi dell'origina rio concessionario-locatore avevano l'obbligo giuridico di darvi
esecuzione sino alla fine del contratto. Ed a tale obbligo inutil
mente i medesimi hanno cercato di sfuggire chiedendo ed otte
nendo il subingresso nella concessione del loro autore a norma
dell'ult. comma dell'art. 46 c. nav., e ciò pur se volesse ritenersi
esatta la loro tesi dell'acquisto a titolo originario della concessione,
tesi che contrasta con la norma citata, la quale, nel disporre che,
in caso di morte del concessionario, gli eredi subentrano nel
godimento della concessione a condizione che ne chiedano con
ferma entro sei mesi e la p. a. non rifiuti, lascia intendere come
il subingresso costituisca u,n fenomeno di successione a titolo par ticolare nella posizione giuridica del concessionario e non dà
luogo quindi a novazione soggettiva del rapporto concessorio.
Per la cassazione della suddetta sentenza ricorrono Francesca
Bucceri e Giovanni Patanè sulla base di due motivi; resiste con
controricorso Giordano Bencich. Entrambe le parti hanno presen
tato memoria.
Motivi della decisione. — Con i due motivi del ricorso, de nunziandosi violazione degli art. 46 c. nav., 1346 e 1418 c. c., si assume che erroneamente l'impugnata sentenza ha riconosciuto la
validità del contratto di locazione intercorso tra il dante causa dei ricorrenti e il Bencich, e la sua opponibilità ai concessionari dei beni pubblici appartenenti al demanio marittimo, dal momen to che si tratta di contratto concluso in violazione di norma impe rativa e la nullità è comminata espressamente dal codice della na
vigazione laddove ne condiziona l'efficacia all'approvazione della
capitaneria di porto. Inoltre non si è considerato che la locazione
si riferisce ad un bene incommerciabile, non idoneo quindi a co
stituire oggetto di rapporti di diritto privato. Il ricorso è infondato. Costituisce ius receptum nella giurispru
denza di questa corte il principio per cui il carattere pubblico di
una concessione amministrativa non è di ostacolo alla costitu
zione di un rapporto, relativo alla concessione stessa, tra il con
cessionario ed un terzo. In tal caso, il rapporto privatistico ri
sulta valido ed efficace tra i contraenti fino a quando la pubbli ca amministrazione, che ne ha facoltà, non revochi, per l'accerta
ta trasgressione del divieto di cessione della concessione, o di
compartecipazione alla stessa, la concessione medesima prima del
tempo previsto (sent. 15 giugno 1979, n. 3393, Foro it., Rep.
1979, voce Concessioni amministrative, n. 24; 26 marzo 1977, n.
1192, id., Rep. 1977, voce Società, n. 175; 7 marzo 1977, n. 922,
ibid., voce Concessioni amministrative, n. 8; 13 ottobre 1973, n.
2585, id., Rep. 1973, voce cit., n. 2; 18 aprile 1969, h. 1249, id..
Rep. 1969, voce cit., n. 16; 7 marzo 1967, n. 526, id., Rep. 1967,
voce cit., n. 13; 9 febbraio 1967, n. 335, id., Rep. 1967, voce Olii
minerali e idrocarburi, n. 92). Tale principio è applicabile in tema di concessioni dei beni
del demanio marittimo (art. 36 ss. c. nav.), la cui disciplina non
soltanto non si oppone ad esso, ma contiene delle norme che
inducono a ritenere possibile sia la cessione della concessione
(art. 46 c. nav.) che la costituzione di subrapporti giuridici tra
il concessionario ed i terzi in relazione al godimento della con
cessione. In linea generale, la distinzione tra cessione della concessione
e costituzione di diritti derivati da parte del concessionario in fa
vore dei terzi (che per brevità si denominerà subconcessione) è
ben netta e precisa: nella cessione della concessione, disciplinata dall'art. 46 c. nav., si realizza un fenomeno di successione nella
complessa posizione giuridica del concessionario da parte di altro
soggetto, che ne prende il posto ed è come tale soggetto alle clau
sole del contratto accessivo alla concessione nei confronti della
p. a. concedente (sent. 18 novembre 1974, n. 3684, id., Rep. 1974, voce Porti, spiagge, fari, n. 7); nella cosiddetta subconcessione,
invece, il concessionario, senza alcuna partecipazione dell'ammi
nistrazione concedente, attribuisce ad un terzo un diritto di con
tenuto identico al proprio mediante un negozio di diritto pri
vato, rimanendo tuttavia di fronte alla p. a. concedente titolare
del rapporto. In tal caso non si verifica, come nella prima ipotesi, un feno
meno di successione nella posizione giuridica di un altro sog
getto, ma si ha creazione di un nuovo diritto e quindi di un
nuovo rapporto giuridico, identico nel contenuto al primo che
tuttavia permane, attraverso un apposito atto costitutivo, nella
specie definito in sede di merito come affitto di azienda.
Ora il codice della navigazione, mentre riconosce espressamen te la possibilità giuridica di un subingresso di terzi nella con
cessione (art. 46), non contiene alcuna norma relativa alla co
siddetta sub-concessione.
La relazione ministeriale che accompagna il regolamento della
navigazione marittima (d. p. r. 15 febbraio 1952 n. 328) afferma
a proposito dell'art. 30 quanto segue: « All'inizio dell'articolo,
poi, si è ritenuto necessario riaffermare il principio, risultante
•del resto dalle disposizioni del codice, che il concessionario deb
ba gestire direttamente la concessione: ciò per evitare le conti
nue pressanti richieste, rivolte al ministero, di ottenere ampie zone demaniali allo scopo di subconcederle ».
Ora, anche a prescindere dalla circostanza che la norma del
l'art. 30 del regolamento, secondo cui il concessionario deve eser
citare direttamente la concessione, non sembra che possa trovare il
suo fondamento giuridico nell'esigenza, del tutto contingente, cui
ha fatto richiamo la relazione,'va rilevato che il principio stesso
della personalità ed intrasmissibilità della concessione — cui il re
golamento avrebbe dato concreta attuazione — non si rinviene nel
codice; per modo che un'interpretazione dell'art. 30 che volesse
valorizzare il principio del necessario diretto esercizio della con
cessione da parte del concessionario difficilmente sfuggirebbe alla
sanzione della sua illegittimità per contrasto con una norma
primaria di legge.
Invero, dalla disciplina del codice ed in particolare dall'art.
47, lett. e), secondo cui nel caso di « abusiva » sostituzione di
altri nel godimento della concessione la p. a. può dichiarare la
decadenza del concessionario, si desume che, nell'ipotesi del sub
contratto, un divieto assoluto e per giunta sanzionato dalla nulli
tà del rapporto giuridico in caso di sua violazione non sussiste,
ma che in ogni caso ove la partecipazione del terzo al godimento della concessione non sia compatibile con l'interesse pubblico l'autorità competente potrà dichiarare la decadenza della con
cessione.
In realtà, deve riconoscersi che il rapporto giuridico di con
cessione dei beni demaniali è un rapporto di diritto pubblico che,
pur essendo di carattere personale, non è costituito con riguardo alle qualità personali del concessionario. Il che dipende dalla cir
costanza che in questi tipi di concessione ciò che predomina è l'in
teresse privato del concessionario di utilizzare il bene pubblico non già in funzione della sua originaria destinazione, ma per la
realizzazione dei propri fini economici (quale, ad esempio, la
gestione di uno stabilimento balneare e di un albergo sull'areni
le). La possibilità quindi di un godimento del terzo, insita nella
stessa previsione normativa del subingresso nella concessione (art. 46 c. nav.), consente di ritenere che non possa considerarsi vie
tata e quindi nulla una subconcessione nel senso innanzi conside
rato, nei rapporti tra le parti contraenti, ove siano mancati gli
opportuni controlli amministrativi, i quali ove intervenuti avreb
bero potuto eventualmente rendere opponibile alla p.a. lo stesso
atto di subconcessione.
A sostegno della tesi accolta può, inoltre, addursi che il sub
contratto (nella specie: di affitto di azienda), anche se trova nel
la concessione il suo fondamento, si risolve in un atto che dà
vita ad un diritto di natura privata nel rapporto interno subcon
cessionario-terzo. Il che è possibile ove si rifletta che l'uso ecce
zionale del bene demaniale (marittimo) viene attuato attraverso
la concessione per consentire il riconoscimento e la tutela del
l'interesse (patrimoniale) del singolo, sicché il concessionario ha,
per principio, sul bene pubblico un diritto soggettivo privato, cui
soltanto per alcune concessioni (estranee a quella in esame) può
aggiungersi un fine di interesse pubblico e quindi anche l'attribu
zione di un diritto soggettivo pubblico.
Alla stregua dei precedenti rilievi consegue che, trattandosi nella
specie, come è pacifico in causa, di affitto di azienda concluso dal
l'originario concessionario dei beni del demanio marittimo (dante
causa dei ricorrenti) con il Bencich, senza alcuna autorizzazione
della p.a. concedente, il relativo rapporto giuridico, anche se inop
ponibile a quest'ultima, spiega tuttavia i suoi effetti tra le parti,
secondo il principio generale contenuto nell'art. 1372 c. c.
Il corrispondente contratto non solo non urta contro alcuna nor
ma imperativa, ma non può neppure ritenersi, in base a quanto
si è premesso, che abbia per oggetto un bene extra commercium,
poiché il subcontratto ha per oggetto non già il bene demaniale
in sé, ma i diritti privati sorti dal provvedimento concessorio in
favore del concessionario, i quali nei confronti dei terzi si atteg
giano come diritti soggettivi perfetti. Non merita quindi alcuna censura l'impugnata sentenza allor
ché, sulla base della validità inter partes del negozio di affitto di
azienda concluso dal concessionario Filippo Patanè con il resi
stente Giordano Bencich, ha ritenuto opponibile il suddetto ne
gozio agli eredi del Patanè, subentrati nella concessione-contratto
del 21 giugno 1961 stipulata tra la p.a. ed il Filippo Patanè.
In definitiva il ricorso deve essere respinto. (Omissis)
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