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Sezione I civile; sentenza 29 novembre 1983, n. 7160; Pres. Zappulli, Est. Contu, P. M. Martinelli...

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Sezione I civile; sentenza 29 novembre 1983, n. 7160; Pres. Zappulli, Est. Contu, P. M. Martinelli (concl. conf.); Soc. Co.Ge.Co. (Avv. G. M. Mossa, Picciaredda) c. Min. finanze (Avv. dello Stato D'Amico). Cassa App. Catania 27 marzo 1980 Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 2 (FEBBRAIO 1984), pp. 443/444-445/446 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23175581 . Accessed: 28/06/2014 13:27 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.53 on Sat, 28 Jun 2014 13:27:14 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione I civile; sentenza 29 novembre 1983, n. 7160; Pres. Zappulli, Est. Contu, P. M. Martinelli (concl. conf.); Soc. Co.Ge.Co. (Avv. G. M. Mossa, Picciaredda) c. Min. finanze (Avv.

Sezione I civile; sentenza 29 novembre 1983, n. 7160; Pres. Zappulli, Est. Contu, P. M.Martinelli (concl. conf.); Soc. Co.Ge.Co. (Avv. G. M. Mossa, Picciaredda) c. Min. finanze (Avv.dello Stato D'Amico). Cassa App. Catania 27 marzo 1980Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 2 (FEBBRAIO 1984), pp. 443/444-445/446Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175581 .

Accessed: 28/06/2014 13:27

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PARTE PRIMA

Le argomentazioni fin qui svolte sembrano trovar conferma in

una considerazione ulteriore, concernente la natura stessa delle norme dettate dagli art. 51 e 58 d.p.r. del 1972.

Trattasi, invero, di regole non meramente abrogatrici di quelle preesistenti ma attributive di una serie di poteri all'ufficio i.v.a.

Nella dettagliata, minuziosa elencazione di tali poteri sarebbe arbitrario ritener compresi altri poteri conferiti da leggi diverse, tuttora vigenti, ad autorità finanziarie diverse.

Si verrebbe altrimenti a creare, con una ingiustificata operazio ne ermeneutica, una norma nuova, attributiva all'ufficio i.v.a. di

potestà non incluse tra quelle ad esso trasferite dal legislatore della riforma.

Sotto ogni aspetto, pertanto, la sentenza impugnata si sottrae alle censure dell'amministrazione ricorrente. Di conseguenza, il ricorso deve essere disatteso, siccome infondato. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 29 no

vembre 1983, n. 7160; Pres. Zappulli, Est. Contu, P.M. Mar

tinelli (conci, conf.); Soc. Co.Ge.Co. (Aw. G. M. Mossa,

Picciaredda) c. Min. finanze (Avv. dello Stato D'Amico). Cassa

App. Catania 27 marzo 1980.

Entrata (imposta sulla) — Costruzioni autostradali con materiali

importati — Agevolazioni — « Ius superveniens » — Ammissi

bilità (L. 24 luglio 1961 n. 729, piano di nuove costruzioni

stradali ed autostradali, art. 8; 1. 7 agosto 1982 n. 530, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 12 giugno 1982

n. 350, recante stanziamenti a favore del fondo centrale di

garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione dell'art. 5 d.l. 31 luglio 1981 n. 414, convertito, con

modificazioni, nella 1. 2 ottobre 1981 n. 544, art. 4 bis).

L'art. 4 bis l. 7 agosto 1982 n. 530, che estende l'applicabilità dei

benefici fiscali previsti dall'art. 8 l. 24 luglio 1961 n. 729,

all'i.g.e., va interpretato estensivamente come comprensivo an

che dell'imposta di conguaglio dovuta dall'appaltatore di lavori

autostradali effettuati con materiali di costruzione importati. (1)

Svolgimento del processo. — Con ingiunzione resa esecutiva dal

Pretore di Catania il 9 novembre 1973 e notificata il 19

febbraio 1974, la dogana di Catania intimò alla sjp.a. Co.GejCo., con sede in Roma, di pagare la somma complessiva di lire

27.918.948, oltre gli interessi moratori di legge, per i.g.e. ed

imposta di conguaglio relative a materiali destinati all'esecuzione

di lavori autostradali, in relazione ai quali era stata omessa,

(1) Con l'interpretazione autentica dell'art. 4 bis 1. 7 agosto 1982 n. 530 (Le leggi, 1982, 1444), intervenuta mentre il giudizio pendeva innanzi ai giudici di legittimità, cade l'insegnamento assolutamente costante della Cassazione la quale aveva sempre negato l'estensione dei benefici fiscali concessi dall'art. 8, 1° comma, 1. 24 luglio 1961 n. 729 (con riguardo agli atti e ai contratti occorrenti per l'attuazione delle opere stradali ed autostradali contemplate dalla stessa legge) all'i.g.e. perché essa trova il suo presupposto in un pagamento connesso all'entrata e non in un atto o in un contratto. V., fra le più recenti, Cass. 2 giugno 1981, n. 3555, Foro it., Rep. 1982, voce Entrata (imposta) n. 12; 23 aprile 1981, n. 2397, ibid., n. 13; 15 gennaio 1981, n. 363, e 2 giugno 1980, n. 3595, id., Rep. 1981, voce cit., nn. 36, 37; 29 aprile 1981, n. 2619 e 19 gennaio 1981, n. 436, ibid., voce Registro, nn. 299, 300.

Voci di dissenso furono sollevate da App. Roma 30 settembre 1974, id., Rep. 1976, voce cit., n. 12; Comm. trib. I grado Bologna 27 gennaio 1976, ibid., n. 13; Trib. Torino 6 settembre 1974, id., Rep. 1974, voce cit., n. 34; Trib. Roma 28 novembre 1975, id., Rep. 1978, voce cit., n. 20.

Anche in dottrina la soluzione restrittiva accolta per l'addietro dalla Cassazione era parsa assai discutibile: cfr. 'Marongiu, Sull'ap plicabilità all'i.g.e. della disciplina di favore per la costruzione di strade ed autostrade, in Dir. e pratica trib., 1976, II, 564; nonché Weigmann, L'art. 8 l. 24 luglio 1961 n. 729 e l'imposta generale sull'entrata, in Bollettino trib., 1975, 302 ss.; Di Ciaccia, In tema di esenzione a favore delle autostrade, id., 1974, 1879.

indiscussa è invece l'applicabilità del beneficio tributario in que stione anche agli appaltatori (oltre che ai concessionari) di lavori autostradali: fra le tante Cass. 22 maggio 1980, n. 3363, e 11 gennaio 1980, n. 237, Foro it., Rep. 1980, voce Registro, nn. 317, 328.

Si noti infine come lo ius superveniens, avente carattere di interpretazione autentica, di cui all'art. 4 bis 1. 530/82 vada ad aggiungersi alla serie di interventi legislativi « interpretativi » volti a superare consolidati orientamenti giurisprudenziali, secondo una ten denza non proprio commendevole del nostro legislatore (v., da ultimo, i richiami nella nota di Di Paola a Cass. 6734/83 e ord.

760/83, id., 1984, I, 77 sub II).

all'atto dell'importazione dall'estero, 'la riscossione dei tributi. A

sostegno della richiesta fu dedotto che le imposte erano dovute

per la ragione che trattavasi di importazioni effettuate da impresa

appaltatrice, non concessionaria di lavori istradali, talché si rende

vano inapplicabili le agevolazioni di cui all'art. 8 1. 24 luglio 1961

n. 729.

Con atto notificato il 5 marzo 1974 la Co.Ge.Co. propose

opposizione dinanzi al Tribunale di Catania, deducendo che le

agevolazioni di cui alla 1. n. 729 del 1961, avendo carattere

oggettivo, dovevano applicarsi anche nei confronti dell'appaltatore non concessionario di opere stradali, e riguardavano non solo gli atti negoziali ma qualsiasi atto necessario per la costruzione delle

autostrade. Chiese pertanto che, previo accertamento del suo

diritto ad ottenere il beneficio tributario, l'ingiunzione fosse

dichiarata illegittima. L'amministrazione finanziaria dello Stato si costituì' e resistette.

Con sentenza 27 dicembre 1977 il Tribunale di Catania rigettò

l'opposizione e condannò l'opponente alle spese di giudizio.

L'impugnazione proposta dalla Co.Ge.Co. fu rigettata dalla

Corte d'appello di Catania con la sentenza ora impugnata. Detta corte rilevò che i benefici fiscali previsti dall'art. 8 1. n. 729

del 1961, riguardanti gli atti e contratti occorrenti per l'attuazione

di opere stradali ed autostradali, non si estendevano all'Lg.e., il

cui presupposto impositivo non si riferiva ad un atto o contratto

ma al puro e semplice verificarsi di un'entrata.

Nella fattispecie, pertanto, detti benefici erano inapplicabili

poiché il tributo colpiva non un negozio giuridico ima i'1 fatto

dell'importazione di beni dall'estero. Ritenne, inoltre, che gli stessi principi dovessero applicarsi all'imposta di conguaglio, trat

tandosi di un mezzo tributario perequativo rapportato all'i.g.e. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con

unico motivo, la Co.Ge.Co. Resiste con controricorso l'ammini

strazione finanziaria.

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo la ricorrente —

denunziando violazione dell'art. 8 1. 24 luglio 1961 n. 729 —

deduce di aver diritto alle agevolazioni tributarie previste da tale

norma, essendo le stesse applicabili a tutti i tributi connessi con

la costruzione di autostrade, e non potendo essere condivisa,

perché estranea al sistema legislativo, la distinzione fra imposta che colpisce gli atti ed i contratti ed imposta attinente alla pura e semplice entrata, posta a sostegno della decisione impugnata.

La censura è fondata poiché lo ius superveniens verificatosi

nelle more del giudizio è decisamente risolutivo del problema. È

sopravvenuto, infatti, l'art. 4 bis 1. 7 agosto 1982 n. 530, ohe cosi'

dispone: «le disposizioni agevolative contenute nell'art. 8, 1°

comma, 1. 24 luglio 1961 n. 729, devono intendersi comprensive dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata ».

Trattasi, indubbiamente, di una norma di interpretazione auten

tica, come emerge chiaramente dal significato letterale delle

parale usate dal legislatore, con le quali si è voluta chiarire la

portata di una disposizione legislativa esistente, superando la contraria interpretazione giurisprudenziale fino a quel momento

prevalente. Né può essere di ostacolo al riconoscimento della natura

interpretativa della norma la circostanza ohe, sulla scorta della costante giurisprudenza di questa Corte suprema, si fosse realizza ta un'uniformità di interpretazione dell'art. 8 1. n. 729/61 e che, in mancanza di una ragionevole ed obiettiva incertezza sul suo

significato, non apparisse necessario il ricorso del legislatore allo strumento di interpretazione autentica. Deve infatti ritenersi che, in tema di interpretazione autentica, l'intervento del legislatore sia ammissibile anche quando l'indirizzo ermeneutico segnato da

questa corte, istituzionalmente investita del potere nomofilattico, risulti omogeneo, ed anche se l'interpretazione imposta non sia da ritenere esatta alla stregua del diritto previgente (conf. Cass. n. 3119 del 1982, Foro it., Rep. 1982, voce Legge, n. 40).

L'efficacia retroattiva incontrastatamente riconosciuta alle leggi di interpretazione autentica implica l'applicabilità alla fattispecie delle agevolazioni tributarie di cui all'art. 8 1. n. 729/61, essendo stato stabilito dal legislatore che l'i.g.e. (ora soppressa) è soggetta allo stesso trattamento degli altri tributi e, conseguentemente, non è dovuta in relazione ad atti astrattamente generatori del debito

d'imposta ma posti in essere in quanto occorrenti per la costru zione di autostrade.

Per quanto concerne, poi, l'imposta di conguaglio, non può certo ritenersi che essa sia esclusa dall'ambito del beneficio tributario per avere la legge interpretativa menzionato la sola imposta generale sull'entrata. È stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte suprema, infatti, che l'imposta di conguaglio, istituita con la 1. n. 570/54 (ed ora soppressa), non aveva natura e finalità analoghe a quelle del dazio doganale e rispondeva, invece, ad una finalità perequativa fra merci nazionali, assoggetta

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Page 3: Sezione I civile; sentenza 29 novembre 1983, n. 7160; Pres. Zappulli, Est. Contu, P. M. Martinelli (concl. conf.); Soc. Co.Ge.Co. (Avv. G. M. Mossa, Picciaredda) c. Min. finanze (Avv.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

te all'i.g.e., e merci estere importate, che altrimenti sarebbero

state avvantaggiate; essa era perciò rapportata all'i.g.e. che i

prodotti industriali importati avrebbero assolto durante la loro

fabbricazione in Italia (Cass. n. 2930 del 1972, id., Rep. 1973, voce Entrata (imposta), n. 5; n. 3403 del 1975, id., Rep. 1975, voce cit., n. 5).

L'affinità fra l'i.g.e. e l'imposta di conguaglio balza ancor più evidente se si considera che entrambi i tributi sono stati soppres si, a seguito dell'istituzione deH'i.v.a., con l'art. 90 d.p.r. 26

ottobre 1972 n. 633, il quale li ha accomunati nella stessa norma,

ponendone cosi in rilievo l'analoga natura.

La considerazione che l'imposta di conguaglio si riconnette

all'imposta generale sull'entrata dovuta per il fatto dell'importa zione comporta che l'esenzione prevista per quest'ultima debba

estendersi necessariamente alla prima, non essendo altrimenti

giustificata una disparità di trattamento per situazioni sostanzial

mente identiche. L'imperfezione normativa può perciò essere

superata interpretando estensivamente la norma in esame nel

senso che la locuzione « imposta generale sull'entrata » sia com

prensiva anche dell'imposta di conguaglio ad essa affine.

Da parte dell'amministrazione finanziaria si è sostenuto nella

discussione orale che la Co.Ge.Co. non avrebbe comunque diritto

al beneficio tributario invocato, poiché questo si applicherebbe solo nei confronti dei concessionari di autostrade e non degli

appaltatori di lavori autostradali.

Tale tesi si pone in contrasto con la costante giurisprudenza di

questa corte, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, e non

può essere condivisa.

La questione relativa all'ambito di applicazione del beneficio

tributario di cui trattasi fu decisa da questa Corte suprema con

un gruppo di sentenze pubblicate il 13 maggio 1969 con i

numeri dal 1638 al 1650 (id., 1969, I, 2200 e Rep. 1969, voce

Registro, nn. 407-418), nelle quali fu affermato il seguente princi

pio di diritto: « l'esenzione dai tributi prevista dal 1° comma

dell'art. 8 1. 24 luglio 1961 n. 729, ha carattere oggettivo e

riguarda sia il caso di costruzione e esercizio di autostrade da

parte dell'A.n.a.s. sia quello della concessione della costruzione e

dell'esercizio a società private ». Tale indirizzo fu poi ribadito

con la successiva sentenza n. 3856 del 1969 (id., Rep. 1970, voce

cit., n. 962), e l'esattezza del principio cosi affermato non è più stata contestata. Esso è giustificato, infatti, dal significato letterale

della norma, che prevede l'esenzione tributaria per « tutti gli atti

e contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge », e

della ratio della norma stessa che, essendo volta ad agevolare lo

sviluppo delle costruzioni autostradali, non può non riferirsi

anche alle costruzioni delle autostrade effettuate mediante appalti anziché con il sistema della concessione.

Il carattere oggettivo dell'esenzione implica, dunque, che di

essa debbano usufruire anche gli appaltatori di costruzioni auto

stradali.

Con giurisprudenza ormai consolidata è stato invece ritenuto che

l'esenzione non si estenda ai contratti di subappalto non espres samente approvati dall'autorità competente (v. per tutte Cass.,

sez. un., n. 2974 del 1975, id., 1975, I, 2720), ma siffatta

fattispecie è del tutto estranea alla presente controversia, data

l'incontestata qualità di appaltatrice di lavori autostradali assunta

dalla Co.Ge.Co.

Deve, pertanto, accogliersi il ricorso e cassarsi la sentenza

impugnata con rinvio ad altro giudice, che si designa nella Corte

d'appello di Messina. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 24 no

vembre 1983, n. 7027; Pres. Sandulli, Est. Sensale, P.M.

Zema (conci, diff.); Scimeni (Avv. Sangiorgi Paratore) c.

Min. difesa i(Avv. dello Stato Vittoria). Cassa App. Palermo

10 luglio 1980.

Espropriazione per pubblico interesse — Occupazione temporanea

per esigenze militari — Eccessiva durata dell'occupazione —

Irreversibilità — Risarcimento dei danni (L. 25 giugno 1865 n.

2359, espropriazioni per causa di pubblica utilità, art. 76).

Nell'ipotesi di occupazione temporanea per l'esecuzione di opere militari che si potragga per oltre venticinque anni, ove per

mangano le necessità originarie dell'occupazione e si determini

l'irreversibilità dello stato di fatto, l'occupazione diviene

definitiva ed il proprietario dei terreni occupati ha diritto a

conseguire il valore venale dei beni di cui abbia perduto la

disponibilità. (1)

{1) Nello stesso senso v. Cass. 30 aprile 1981, n. 2644, Foro it., Rep. 1981, voce Servitù militari, n. 1, in riferimento all'ipotesi di occu

pazione di un suolo su cui venga costruita una strada militare. La motivazione della decisione in epigrafe ripercorre il cammino

svolto dalla giurisprudenza intorno alla tematica delle occupazioni per esigenze militari previste dall'art. 76 1. 2359/1865, cogliendone i profili più salienti. Affermata l'inapplicabilità del termine biennale di durata previsto dall'art. 73 della legge sulle espropriazioni (il princi pio è ribadito di recente da Cass. 29 marzo 1977, n. 1213, id., Rep. 1978, voce Espropriazione per p.i., n. 240; cfr., inoltre, Cass. 30 luglio 1964, n. 2187, id., Rep. 1965, voce cit., n. 227; 30 maggio 1958, n. 1820, id., Rep. 1958, voce cit., n. 245; 27 gennaio 1954, n. 193, id., 1955, I, 381, con nota di richiami; Cons. Stato, sez. IV, 7 marzo 1972, n. 167, id., Rep. 1973, voce cit., n. 173; 26 giugno 1963, n. 495, id., Rep. 1964, voce cit., n. 271), la sentenza ribadisce come, in ogni caso, il protrarsi dell'occupazione (per definizione « tempora nea ») per un periodo di tempo irragionevolmente eccessivo renda inevitabile la dichiarazione di illegittimità dell'occupazione (l'affer mazione è ripresa da Cass. 2187/64, cit.; sullo stesso profilo v., inoltre, Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 1954, n. 631, id., Rep. 1954, voce cit., n. 113, a cui dire «è illegittimo il comportamento dell'amministrazione che, diffidata dall'interessato dopo undici anni dall'immissione in possesso a far cessare entro un dato termine l'abusivo stato di occupazione, non provvede né a rilasciare l'immo bile né a promuovere l'espropriazione »; Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 1954, n. 413, id., 1954, III, 229, secondo cui «è illegittimo un provvedimento dell'autorità militare che procede all'occupazione d'urgenza di un bene privato per un tempo indefinito senza perveni re alla coattiva conversione della proprietà nell'indennità dovuta dall'espropriante ») e precisa la diversa soluzione che si impone a seconda che siano venute meno le esigenze d'urgenza in base alle quali era stata disposta l'occupazione e permanga la possibilità di restituzione del bene ovvero si sia realizzato uno stato di fatto irreversibile (come nel caso di specie) per la realizzazione dell'opera pubblica che esclude la restituzione del bene occupato. Mentre nel

primo caso la tutela del proprietario si attua attraverso la richiesta del privato di un provvedimento dell'amministrazione militare che accerti il venir meno delle condizioni che legittimavano l'occupa zione ovvero mediante il riconoscimento di una tale situazione di

fatto da parte dell'amministrazione derivante da comportamento

inequivocò della stessa o, ancora, con l'accertamento da parte del

giudice amministrativo dell'illegittimità del diniego a provvedere sulle

richieste del proprietario del bene occupato {in questi termini cfr.

Cass. 1213/77, cit.; 4 gennaio 1975, n. 7, id., Rep. 1975, voce Servitù

militari, n. 2; v., inoltre, Cons. Stato, sez. IV, 6 marzo 1970, n. 169,

id., Rep. 1970, voce Espropriazione per p.i., n. 157, sull'illegittimità del silenzio della p.a. di fronte alle richieste del privato sulle nuove misure che l'amministrazione intende adottare a seguito della cessa zione delle ragioni d'urgenza; Cons. Stato, sez. IV, 19 ottobre 1956, n. 978, id., Rep. 1956, voce cit., n. 199, sull'inammissibilità del

ricorso contro il silenzio-rifiuto dell'amministrazione militare nell'a dottare le determinazioni necessarie per l'occupazione o la restituzione del bene, « se prima della notifica del gravame sia stato risposto all'interessato che saranno adottati provvedimenti per la definizione della questione »; infine, cfr. Cass. 12 luglio 1968, n. 2453, id., Rep. 1968, voce cit., n. 182, sulle competenze dsl giudice amministrativo a

conoscere della pretesa del proprietario di ottenere un provvedimen to amministrativo che disponga la restituzione del bene occupato,

dopo aver accertato il venir meno delle esigenze che avevano consentito il ricorso alla procedura ex art. 76 della legge sulle

espropriazioni), nell'ipotesi in cui venga accertata l'impossibilità del la restituzione del bene occupato l'unica via per assicurare una

concreta tutela al proprietario (« esposto ad espropriazioni di fatto mascherate da occupazioni che si protraggono indefinitamente nel tempo in contrasto con le temporaneità delle esigenze che le deter minarono ») resta quella del risarcimento del danno derivante dalla definitiva acquisizione del bene al patrimonio dell'espropriarne {v., indicativamente, Cass. 15 aprile 1976, n. 1345, id., Rep. 1976, voce

cit., n. 340, secondo la quale « l'esecuzione dell'opera pubblica ha il solo effetto di rendere definitiva l'occupazione e non an che quello di legittimare l'opera dell'amministrazione occupante, escludendo il diritto del privato al risarcimento dei danni per l'indefinito protrarsi dell'occupazione »; Cons. Stato, sez. IV, 26 giugno 1963, n. 495, cit., ancora sulla trasformazione in occupazione definitiva del provvedimento disposto per l'esecuzione di opere militari di carattere permanente; di diverso avviso Cass. 193/54, cit., che esclude il risarcimento dei danni per il protrarsi dell'occupa zione, accordando esclusivamente l'indennità di occupazione equiva lente al mancato reddito in conseguenza della privazione del posses so e del godimento dell'immobile, nonché Cons. Stato, sez. IV, 27 agosto 1947, n. 286, id., Rep. 1948, voce cit., n. 21, a cui dire, ove l'amministrazione rinunci ad espropriare i beni ma intenda continua re ad occuparli, è necessaria la fissazione di un termine massimo per l'occupazione o, in alternativa, il ricorso ad una procedura diversa da quella dettata dall'art. 76 1. 2359/ 1865; in ogni caso l'amministra zione non è tenuta a restituire l'immobile né può ritenersi caducato il titolo per l'occupazione).

Per un caso di specie relativo ad un'occupazione soggetta al termine biennale e risolto in base alla stessa logica della decisione in epigrafe cfr. Cass. 9 febbraio 1965, n. 207, id., 1965, I, 1061; il

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