+ All Categories
Home > Documents > sezione I civile; sentenza 29 ottobre 1997, n. 10697; Pres. Senofonte, Est. Sotgiu, P.M. Maccarone...

sezione I civile; sentenza 29 ottobre 1997, n. 10697; Pres. Senofonte, Est. Sotgiu, P.M. Maccarone...

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: vodan
View: 220 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
4
sezione I civile; sentenza 29 ottobre 1997, n. 10697; Pres. Senofonte, Est. Sotgiu, P.M. Maccarone (concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato La Porta) c. Soc. Sief (Avv. Bozzi). Conferma App. Torino 5 giugno 1995 Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 6 (GIUGNO 1998), pp. 1951/1952-1955/1956 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192661 . Accessed: 28/06/2014 17:03 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.50 on Sat, 28 Jun 2014 17:03:51 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

sezione I civile; sentenza 29 ottobre 1997, n. 10697; Pres. Senofonte, Est. Sotgiu, P.M.Maccarone (concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato La Porta) c. Soc. Sief (Avv. Bozzi).Conferma App. Torino 5 giugno 1995Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 6 (GIUGNO 1998), pp. 1951/1952-1955/1956Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192661 .

Accessed: 28/06/2014 17:03

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 193.142.30.50 on Sat, 28 Jun 2014 17:03:51 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

1951 PARTE PRIMA 1952

dentemente dalle forme che in concreto assume l'iniziativa della

pubblica amministrazione. E, così, nella realizzazione di nuovo

elettrodotto, o per la variante di uno esistente, l'apprensione sine titulo di suolo privato non determina la costituzione di ser

vitù di fatto nell'ambito della cosiddetta «occupazione acquisi tiva» perché non v'è — ab initio — il fine di destinare, nella

sua totalità — e, quindi, trasformare totalmente — il suolo del

privato per una finalità pubblica ma solo il più limitato scopo di utilizzarlo parzialmente nell'ambito dello schema della servir

tù di eletrodotto. E, quindi, non v'è l'acquisizione ma solo la

volontaria utilizzazione delle parti del suolo occupato.

Sicché, in difetto di autorizzazione della competente autorità

e di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la realizzazione

di elettrodotto, o la sua gestione, si risolve in un'attività mate

riale che consente al privato, proprietario del suolo, leso da

quella attività, di chiedere, ed ottenere, dal giudice ordinario

tanto il risarcimento del danno subito nel quinquennio anterio

re alla proposizione della domanda quanto la rimozione del

l'impianto e la restitutio in integrum. In presenza, invece, del

l'autorizzazione della competente autorità e della dichiarazione

di pubblica utilità dell'opera ma in carenza del provvedimento amministrativo impositivo della servitù, la realizzazione dell'e

lettrodotto, o la sua gestione, consente al privato, proprietario del suolo, che abbia subito danno dall'attività, di chiedere ed

ottenere dal giudice ordinario il risarcimento per equivalente pe cuniario e non in forma specifica (sez. un. 4619/89, id., 1989,

I, 3088). Orbene, tutto ciò conforta la tesi che la trasformazione è ra

dicale — e produce, di conseguenza, la irreversibile destinazio

ne — solo se la finalità è totalmente diversa; nel senso che essa

si concreta nel dare a tutto il suolo occupato una finalità pub blica. Questa volontà, nella realizzazione dell'elettrodotto, manca

perché la pubblica amministrazione si disinteressa del bene (suolo) su cui ha effettuato l'installazione e non si pone che una finali

tà di semplice utilizzazione di parti del suolo ed in relazione

a quel bene non pone problematiche di trasformazione totale,

epperciò radicale. Con la costituzione della servitù si renderà

legittimo quanto si è realizzato senza, per questo, che si sia

attuata la radicale trasformazione del suolo. Conclusivamente, nella specie, la destinazione a giardino pubblico del terreno dei

privati «effettivamente attuata», ha comportato la radicale tra

sformazione del bene in bene pubblico e la sua irreversibile de

stinazione al fine pubblico. A nulla rilevando l'entità degli in

terventi attuati e l'essenza delle opere realizzate per trasformare

il suolo privato. Occupato — nel presupposto della dichiarata

utilità pubblica — nell'ambito di un procedimento espropriati vo iniziato con l'occupazione legittima, ma non concluso da

tempestivo provvedimento di esproprio. E del danno subito dai proprietari, concretatosi nella perdita

del diritto di proprietà, legittimamente è stato disposto il risar

cimento.

Le ragioni della decisione sono state rese sufficientemente espli cite dalla corte territoriale che laddove ha affermato la non ne

cessità dell'irreversibile trasformazione ai fini del verificarsi del

l'effetto acquisitivo, lungi dall'incorrere nella contraddittorietà

denunziata dal ricorrente, ha manifestamente inteso proporre il principio della non necessità della «trasformazione» nel senso

ritenuto dal ricorrente. Non sussiste, in definitiva, alcun vizio

di motivazione. (Omissis)

Il Foro Italiano — 1998.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 29 otto

bre 1997, n. 10697; Pres. Senofonte, Est. Sotgiu, P.M. Mac

carone (conci, conf.); Min. finanze (Aw. dello Stato La Por

ta) c. Soc. Sief (Avv. Bozzi). Conferma App. Torino 5 giu

gno 1995.

Tributi in genere — Imposta erariale di consumo — Indebito

comunitario — Domanda di rimborso — Comunicazione al

l'amministrazione finanziaria — Limiti (L. 29 dicembre 1990 n. 428, disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, art. 29).

La domanda di rimborso di tributi non dovuti in base alla nor

mativa comunitaria (nella specie, imposta erariale di consu

mo sulle banane) deve essere comunicata all'ufficio delle im

poste dirette solo se riferita a periodi d'imposta successivi al

l'entrata in vigore della l. 29 dicembre 1990 n. 428, che detto

onere prescrive. (1)

(1) Non risultano precedenti editi in termini. La Cassazione aggiunge un'ulteriore tessera al complesso mosaico della

disciplina riguardante il rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie, introdotta con l'art. 29 1. 29 dicembre 1990 n. 428. Nel caso di specie è stato affrontato il problema della comuni cazione della domanda di rimborso — imposta, a pena di inammissibi lità della stessa, dal 4° comma dell'art. 29 — anche all'ufficio tributa rio che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di

competenza. Il successivo 8° comma stabilisce che la comunicazione della domanda va effettuata «a decorrere dal periodo d'imposta in cor so alla data di entrata in vigore della . . . legge». La Cassazione inter

preta la norma sulla decorrenza dell'onere di comunicazione non in senso puramente temporale — cioè ritenendo che debbano essere comu nicate tutte le domande di rimborso presentate successivamente all'en trata in vigore della legge, a qualunque periodo d'imposta riferite (e perciò anche a periodi anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge) — ma in senso sostanziale, vale a dire riferendo la comunicazione al periodo d'imposta, per cui solo le domande relati ve a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge e a quelli successivi devono essere comunicate.

I precedenti interventi della Cassazione sulle disposizioni dell'art. 29 1. 428/90, dei cui commi 2° e 7° è stata normalmente ribadita l'effica cia retroattiva, avevano riguardato:

a) la compatibilità della disciplina del rimborso con la normativa co munitaria (affermata da Cass. 28 marzo 1996, n. 2844, Foro it., Rep. 1996, voce Dogana, n. 91; 17 dicembre 1992, n. 13339, id., Rep. 1992, voce Comunità europee, n. 419; 4 novembre 1992, n. 11964, ibid., voce

Dogana, n. 48; 8 agosto 1992, n. 9389, ibid., n. 46; 24 febbraio 1992, n. 2269, id., Rep. 1993, voce cit., n. 75; 29 ottobre 1991, n. 11522, id., Rep. 1991, voce cit., n. 52; 2 luglio 1991, n. 7248, id., Rep. 1992, voce cit., n. 49. In proposito, è il caso di rilevare che recentemente Cass. 25 febbraio 1998, n. 2061, id., Mass., 220, ha affermato la com

patibilità con la normativa comunitaria dell'art. 29 1. 428/90, in quanto certamente rispondente ai principi giurisprudenziali elaborati in materia dalla Corte di giustizia, riportati infra, atteso il criterio di ripartizione dell'onere probatorio — v. sub e — e l'uniformità della disciplina che evita la creazione di uno ius singulare per i rimborsi comunitari, mentre

per i rimborsi extra-comunitari — v. sub d — vige l'art. 19 d.l. 688/82); b) la disapplicazione, perché in contrasto con l'ordinamento comuni

tario, della disposizione del 1° comma, che estende, con effetto retroat

tivo, il termine di decadenza quinquennale, previsto dall'art. 91 d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43, a tutte le domande e le azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato in relazione ad operazioni doganali, con

conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione (Cass. 6 novembre 1992, n. 12024, id., Rep. 1992, voce cit., n. 57; 4 novembre

1992, n. 11969, ibid., voce Zuccheri, n. 2; 2 luglio 1991, n. 7248, cit., id.. Rep. 1992, voce Dogana, n. 58; v. anche Cass. 15 gennaio 1992, n. 414, id., 1992, I, 3248, con nota di M. Annecchino, per la quale la norma di cui all'art. 29, 1° comma, 1. 428/90 non può ritenersi re troattiva per quanto attiene al requisito di proponibilità della domanda entro il termine, inteso come decadenziale, di cinque anni);

c) l'irrilevanza dell'adozione da parte dello Stato italiano di altra nor mativa sostitutiva, come previsto dal 6° comma, laddove il contrasto della norma interna con l'ordinamento comunitario sia stato ricono sciuto dalla Corte di giustizia (Cass. 8 luglio 1993, n. 7508, id., Rep. 1993, voce cit., n. 73; 6 novembre 1992, n. 12024, cit.; 29 ottobre 1991, n. 11522, cit., id., Rep. 1991, voce cit., n. 53; 2 luglio 1991, n. 7248, cit., ibid., n. 54);

d) l'area di applicazione della norma in relazione alla precedente di

sposizione dell'art. 19 d.l. 30 settembre 1982 n. 688, convertito, con

modificazioni, nella 1. 27 novembre 1982 n. 873, il quale pone a carico del soggetto che chiede il rimborso la dimostrazione documentale di non aver trasferito, in qualsiasi modo, su altri l'onere economico del tributo assolto (Cass. 16 giugno 1995, n. 6840, id., Rep. 1995, voce

This content downloaded from 193.142.30.50 on Sat, 28 Jun 2014 17:03:51 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Svolgimento del processo. — Con atto 21 ottobre 1991 la

s.r.l. Sief convenne avanti al Tribunale di Torino l'amministra

zione delle finanze, chiedendone la condanna al pagamento di

lire 198.926.180, a titolo di rimborso di imposta erariale di con

sumo per importazione di banane negli anni 1986/1989, trattan

dosi di tributo incompatibile con la normativa Cee.

L'amministrazione eccepì l'inammissibilità della domanda, per mancata comunicazione della stessa in via amministrativa al

l'ufficio imposte dirette, ai sensi dell'art. 29, 4° comma, 1. n.

428 del 1990, e chiedendo, nel merito, di essere ammessa a pro

cit., n. 105; 30 dicembre 1994, n. 11301, ibid., n. 106; 1° aprile 1994, n. 3231, id., Rep. 1994, voce cit., n. 80, hanno chiarito che le più sfavorevoli disposizioni dell'art. 19 d.l. 688/82 si applicano per la ripe tizione di diritti irrilevanti per l'ordinamento comunitario, mentre le

previsioni dell'art. 29 1. 428/90 disciplinano il rimborso dei diritti ri scossi in violazione della normativa di tale ordinamento);

e) la previsione, nell'ambito della fattispecie legale, di un fatto impe ditivo del diritto al rimborso, rappresentato dal trasferimento a terzi del tributo assolto, e non di un fatto costitutivo del diritto stesso, quale la mancata traslazione sul consumatore dell'incidenza economica della

prestazione tributaria eseguita, con conseguente addossamento all'am ministrazione finanziaria dell'onere probatorio dell'avvenuto trasferi mento (Cass. 24 giugno 1996, n. 5821, id., Rep. 1996, voce cit., n.

87; 22 luglio 1995, n. 8045, id., Rep. 1995, voce cit., n. 104; 3 dicembre

1993, n. 12017, id., Rep. 1993, voce cit., n. 72); f) l'individuazione dei mezzi di prova ammissibili (Cass. 18 ottobre

1997, n. 10238, id., Mass., 1020, ha affermato l'ammissibilità dell'ordi ne di esibizione, con eventuale estrazione ex art. 2711, 2° comma, c.c. di quelle concernenti la controversia, delle scritture contabili del contri

buente, il quale — dedotta la loro distruzione in epoca successiva al decennio dell'obbligatoria conservazione — rimane onerato della relati va prova; parimenti, ad avviso della Cassazione, quando vi è richiesta di esibizione il contribuente è tenuto alla conservazione delle scritture contabili anche oltre il decennio, in virtù del generale dovere di lealtà

processuale; pertanto, la mancata acquisizione al giudizio delle scritture

contabili, delle quali il contribuente abbia soltanto dedotto la distruzio

ne, costituisce condotta liberamente valutabile dal giudice ai sensi del

l'art. 116 c.p.c. Avevano in precedenza ritenuto ammissibile l'esibizione delle scritture contabili del contribuente: Cass. 1° settembre 1995, n.

9215, id., Rep. 1995, voce cit., n. 103; 8 luglio 1993, n. 7508, cit., e 8 agosto 1992, n. 9389, cit., le quali avevano anche affermato la

possibilità di espletare c.t.u. sulle stesse; 20 novembre 1996, n. 10151, id., Rep. 1996, voce cit., n. 85; 30 luglio 1996, n. 6884, ibid., n. 86, e 17 luglio 1993, n. 7966, id., Rep. 1993, voce Unione europea, n.

460, hanno reputato ammissibile tanto l'esibizione quanto l'ispezione della documentazione contabile del contribuente: l'ultima delle sentenze citate ha anche ammesso la c.t.u. sulle medesime; peraltro, Cass. 2 set tembre 1996, n. 7988, id., Rep. 1996, voce Dogana, n. 90; 12 giugno 1996, n. 5413, ibid., n. 89, e 3 dicembre 1994, n. 10411, id.. Rep. 1995, voce Esibizione delle prove, n. 7, hanno ribadito, riguardo l'e

spletamento di c.t.u., il noto principio, secondo cui tale atto istruttorio è ammissibile solo se, avendo per oggetto elementi già acquisiti al pro cesso, è privo di finalità meramente esplorativa. Ha invece ritenuto inam missibile l'ispezione delle scritture contabili del contribuente, in quanto acquisibili al processo mediante esibizione, ancorché per estratto, ed affermato sia l'applicazione di una presunzione relativa in ordine alla loro perdurante esistenza, anche oltre il decennio di obbligatoria con

servazione, sia la valutazione mediante c.t.u. della documentazione ac

quisita, Cass. 16 aprile 1997, n. 3260, id., Mass., 305; infine, Cass. 11 marzo 1996, n. 1972, id., Rep. 1996, voce Dogana, n. 92; 1° settem bre 1995, n. 9215, cit.; 12 marzo 1993, n. 3006, id., Rep. 1994, voce

cit., n. 81; 15 settembre 1992, n. 10539, id., Rep. 1992, voce cit., n.

45; 6 agosto 1992, n. 9315, ibid., n. 47, hanno ritenuto ammissibile

anche il ricorso alle presunzioni semplici). Per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Milano 7 luglio 1994, id.,

Rep. 1995, voce cit., n. 109, riguardo la prova per presunzioni dell'av

venuta traslazione del tributo. In ordine alla questione sub b), va inoltre ricordato che Corte cost.,

ord. 9 dicembre 1991, n. 444, id., 1992, I, 3247, ha dichiarato manife

stamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legitti mità costituzionale dell'art. 29, 1° comma, 1. 428/90, nella parte in

cui prevede che il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art.

91 d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43 deve intendersi applicabile a tutte le

domande ed azioni esperibili per il rimborso di quanto riscosso in rela

zione ad operazioni doganali. Il difetto di rilevanza discende dalla ora

mai consolidata giurisprudenza costituzionale, secondo cui l'eventuale

contrasto fra norma interna e disposizioni comunitarie va risolto diret

tamente dal giudice nazionale, disapplicando la prima. Merita infine di essere segnalato il richiamo, operato nella motivazio

ne della sentenza, alla giurisprudenza in materia di rimborso di tributi

indebitamente assolti, elaborata dalla Corte costituzionale e dalla Corte

di giustizia, alla stregua della quale la disciplina dell'azione di ripetizio

II Foro Italiano — 1998.

vare che l'equivalente del tributo pagato era stato trasferito sul

consumatore.

Con sentenza 16 novembre-22 dicembre 1993 il tribunale, pre vio esperimento di consulenza tecnica in ordine alla traslazione

del tributo, accolse la domanda della soc. Sief.

Con sentenza 10 marzo-5 giugno 1995 la Corte d'appello di

Torino, rigettò l'eccezione di inammissibilità della domanda, non

ché le eccezioni di merito sollevate dall'amministrazione, acco

gliendo l'appello incidentale della contribuente in punto di inte

ressi sul capitale da rimborsare. La corte torinese ha fra l'altro

osservato che, pur dovendosi riferire la comunicazione delle do

mande di rimborso, quale condizione di ammissibilità delle stes

se, alle domande proposte sia in via amministrativa che in via

giudiziaria, con interpretazione onnicomprensiva, la doglianza dell'amministrazione non poteva essere condivisa, perché l'8°

comma dell'art. 9 1. 428/90 deve intendersi applicabile alle sole

domande proposte con riferimento al periodo di imposta in corso

alla data di entrata in vigore della legge (1991). Per l'annullamento di tale decisione ricorre l'amministrazio

ne delle finanze sulla base di un motivo. La società Sief resiste

con controricorso.

Motivi della decisione. — Adducendo la violazione dell'art.

29, 4° e 8° comma, 1. 29 dicembre 1990 n. 428, l'amministra

zione ricorrente sostiene che essendo l'onere di comunicazione

della domanda di rimborso stabilito a pena di inammissibilità

della domanda stessa, tale obbligo va inquadrato, per quanto attiene il suo ambito temporale, nell'obbligo specifico di denun

cia di una vicenda suscettibile di dar luogo ad una sopravve

nienza, anche ai fini di agevolare il potere di accertamento degli uffici tributari, con un rafforzamento del dovere generale di

«dichiarazione» stabilito per le imposte dirette.

Il ricorso è infondato. L'art. 29 1. 29 dicembre 1990 n. 428

(legge comunitaria per il 1990) dispone al 4° comma: «Le do

mande di rimborso dei diritti e delle imposte . . . quando la

relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve

ne non deve essere eccessivamente difficoltosa per il contribuente. Per

quanto riguarda il giudice delle leggi, oltre Corte cost. 23 novembre

1993, n. 406, id., 1993, I, 3214, che ha dichiarato l'illegittimità costitu zionale dell'art. 33, ultimo comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, ri

guardante l'imposta di bollo, nella parte in cui non prevede, in materia di rimborso, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del

preventivo ricorso amministrativo, cfr., da ultimo, Corte cost. 23 aprile 1998, n. 132, id., 1998, I, 1347, che ha dichiarato l'illegittimità costitu zionale dell'art. 20 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 638, riguardante l'impu gnazione degli atti di accertamento dei comuni e delle province relativi a tributi non soppressi, notificati a decorrere dal 1° gennaio 1974 (nella specie, trattavasi di tassa sui rifiuti), nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

Per la Corte di giustizia è costante l'orientamento secondo il quale, in mancanza di una normativa comunitaria in materia di rimborso di tributi percepiti da uno Stato membro in violazione delle norme di di ritto comunitario, spetta a ciascun ordinamento giuridico nazionale sta bilire la disciplina per la ripetizione dell'indebito, purché questa non

preveda disposizioni meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi

analoghi di natura interna, né rendano praticamente impossibile o ec cessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giu ridico comunitario. In proposito, cfr. Corte giust. 9 novembre 1983, causa 199/82, id., 1984, IV, 297, e 27 marzo 1980, causa 61/79, id., Rep. 1980, voce Comunità europee, n. 287 (in particolare, la prima pronuncia ha chiarito che uno Stato membro non può subordinare il rimborso di tributi nazionali riscossi in violazione di disposizioni comu nitarie a criteri di prova che rendono praticamente impossibile l'eserci zio del diritto alla restituzione, neppure se il rimborso di tributi riscossi in contrasto con il diritto nazionale sia subordinato alle medesime con dizioni restrittive). In tema di rimborsi, da ultimo, Corte giust. 2 di cembre 1997, causa C-188/95, inedita, ha affermato che, rispettata la condizione di parità di trattamento fra ricorsi basati sul diritto comuni tario e ricorsi basati sul diritto interno, non è vietato ad uno Stato

membro, che non abbia attuato correttamente una direttiva comunita ria (nella specie, si trattava della direttiva 17 luglio 1969 n. 69/335/Cee del consiglio, come modificata dalla direttiva 10 giugno 1985 n. 85/303/Cee del consiglio, sulla raccolta di capitali), di opporre alle azioni

dirette al rimborso di tributi riscossi in violazione di tale direttiva un

termine prescrizionale decorrente dalla data di esigibilità del tributo in

questione. In dottrina, in materia di rimborso di tributi riconosciuti incompati

bili con l'ordinamento comunitario, oltre gli autori citati in nota a Cass.

414/92, cit., v. M. C. Fregni, Rimborso dei tributi, voce del Digesto comm., Torino, 1996, XII, 506.

This content downloaded from 193.142.30.50 on Sat, 28 Jun 2014 17:03:51 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

1955 PARTE PRIMA 1956

essere comunicata, a pena d'inammissibilità, anche all'ufficio

tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'eserci

zio di competenza». La stessa norma, all'8° comma precisa che la disposizione

di cui al 4° comma si applica però «a decorrere dal periodo

d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente

legge». L'amministrazione ricorrente ha abbandonato l'eccezione se

condo cui per «domanda» doveva intendersi soltanto quella pro

posta in via amministrativa, così aderendo all'enunciato dei giu dici d'appello, secondo cui non possono essere fatte distinzioni,

agli effetti dell'art. 29 cit., fra domande amministrative e do

mande giudiziarie, ma ha insistito nel porre l'accento sul dovere

di comunicazione della predetta domanda all'ufficio delle im

poste dirette di competenza, quale che sia il riferimento tempo rale del rimborso, giustificando la ratio dell'art. 29 con l'esi

genza del fisco di assoggettare ad imposta eventuali sopravve

nienze, quali i richiesti rimborsi. La questione, che è di stretta interpretazione, impone invece

la diversa lettura della norma correttamente effettuata dalla corte

d'appello, secondo cui il riferimento al «periodo di imposta» non ha valenza soltanto cronologica, ma contenutistica, per modo

che la domanda di rimborso di indebiti comunitari non deve

essere comunicata agli uffici delle imposte dirette se riferita a

periodi di imposta anteriori (come nella specie) all'entrata in

vigore della legge. L'onere di comunicazione delle domande di rimborso non può,

in altri termini, avere l'ampio effetto retroattivo prospettato dal

l'amministrazione, poiché ciò contrasterebbe non soltanto con

la ratio innovativa della norma, necessariamente rispettosa delle

garanzie del contribuente, ma soprattutto perché la tesi, secon

do la quale il meccanismo di cui all'art. 29, 8° comma, sarebbe

stato stabilito soltanto allo scopo di evidenziare eventuali so

pravvenienze imponibili, vistosamente confligge sia con l'inse

gnamento della Corte costituzionale (sent. 406/93, Foro it., 1993,

I, 3214), secondo cui il legislatore, in tema di rimborsi, è sem

pre tenuto ad osservare il limite imposto dall'esigenza di non

rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa; sia

con l'indirizzo della Corte europea di giustizia (sent. 9 novem

bre 1983, causa 199/82, id., 1984, IV, 297, e 24 marzo 1988, causa 104/86, id., 1988, IV, 477) secondo cui gli Stati membri non devono rendere eccessivamente difficili le azioni promosse

dagli operatori economici per il recupero di tributi non dovuti.

Il 4° e l'8° comma dell'art. 29 1. n. 428 del 1990 vanno letti

dunque nel senso che la domanda di rimborso di tributi non

dovuti in base alla normativa comunitaria deve essere comuni

cata anche all'ufficio delle imposte dirette soltanto se riferita

a periodi di imposta successivi all'entrata in vigore della legge.

Consegue il rigetto del ricorso.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 29 otto

bre 1997, n. 10653; Pres. Meriggiola, Est. Calabrese, P.M.

Gambardeiìa (conci, conf.); Farese e altri (Aw. Anzuoni) c. Marra e altri; Marra e altri (Aw. Benigni) c. Farese e

altri. Cassa Trib. Avellino 15 gennaio 1994.

Calamità pubbliche, terremoto, alluvioni — Zone terremotate

della Campania e della Basilicata — Immobili dichiarati ina gibili — Conservazione del rapporto locativo — Immobili adi biti ad uso diverso dall'abitazione — Inapplicabilità (D.l. 26 novembre 1980 n. 776, interventi urgenti in favore delle po

polazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, art. 4 ter, 1. 22 dicembre 1980 n. 874, conversione in legge, con modifi

cazioni, del d.l. 26 novembre 1980 n. 776; d.l. 26 giugno 1981 n. 333, proroga del termine assegnato al commissario per il

completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremo

to del novembre 1980, art. 5 quater, 1. 6 agosto 1981 n. 456, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 26 giugno 1981 n. 333).

Il Foro Italiano — 1998.

La norma dell'art. 4 ter d.l. 776/80 (convertito nella l. 874/80), che prevede il diritto del conduttore alla conservazione del

rapporto locativo per il tempo necessario all'esecuzione di opere di urgente riattazione conseguenti al terremoto del novembre

1980, comportanti il temporaneo allontanamento del condut

tore dall'alloggio, riguarda esclusivamente le locazioni di im

mobili destinati ad abitazione. (1)

Svolgimento del processo. — Con citazione del 7 luglio 1987

Farese Pasquale, in proprio e quale procuratore di Farese Ma

ria Maddalena e Alfonso nonché di Solmone Gaetano, Michele

e Francesca e Farese Maria e Rosa convenivano dinanzi al Pre

tore di Avellino Marra Giuseppina ved. Mangiusti e Mangiusti Alfonso e Silvana per ottenere il rilascio di un locale terraneo

sito in Atripalda alla via Roma 28, detenuto in locazione fino

al giorno del terremoto del 23 novembre 1980 e poi continuato

ad occupare senza titolo, nonostante la sua inagibilità. Da parte convenuta si impugnava la domanda, sostenendosi

che alla base del rapporto vi era pur sempre l'originario con

fi) Con la sentenza odierna (nonché con la n. 10719, emessa il 30 ottobre 1997, Foro it., Mass., 1062, il cui decisum è identico) la Cassa zione interviene sull'ambito di applicazione della norma che, nel conte sto delle misure in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, ha previsto, in deroga alla disciplina ordinaria (e se

gnatamente all'art. 59, n. 3, 1. 392/78), il diritto del conduttore alla conservazione del rapporto locativo anche quando sia costretto ad al lontanarsi dall'alloggio locato, dichiarato inagibile, per consentire l'ese cuzione delle opere urgenti di ripristino.

In senso conforme alla Cassazione, e cioè per l'operatività della nor ma soltanto in tema di locazioni abitative, anche in considerazione del la sua specialità (o eccezionalità), v. Pret. Napoli-Castellammare di Sta bia 19 dicembre 1994, id., 1995, I, 2163 (che si riferisce, peraltro, più specificamente al problema — direttamente connesso — dell'ambito di

applicazione dell'art. 5 quater d.l. 333/81, aggiunto dalla legge di con versione 456/81, che stabilisce l'esonero del conduttore dall'obbligo di

pagamento del canone, fino al collaudo dei lavori di riattamento resi necessari dal sisma); e, in dottrina, G. Spagnuolo, La sospensione del

rapporto di locazione nella legislazione di emergenza, in Ross, equo canone, 1986, 7. Contra, per l'estensibilità anche agli immobili ad uso diverso dell'ambito di aplicazione dell'art. 4 ter d.l. 776/80 (1. 874/80), nonostante il suo riferimento letterale agli «alloggi», v., invece, F. Trifone-S. Pasca, Locazione e legislazione dell'emergenza per le zone terremotate: prime considerazioni, id., 1980, 218; U. Botta, Normati va di emergenza e locazioni. Protezione civile, in Arch, locazioni, 1981, 179; A. Iacono, Sul diritto del conduttore alla conservazione del con tratto di locazione di immobile colpito dagli eventi sismici del novem bre 1980, id., 1987, 235 (secondo il quale la successiva 1. 14 maggio 1981 n. 219, che ha disciplinato organicamente la materia, prevedendo all'art. 11 la facoltà del conduttore di sostituirsi al proprietario nella

riparazione o ricostruzione, tra l'altro con specifico riferimento agli im mobili destinati ad attività artigianale, commerciale o turistica, avrebbe «colmato una lacuna», estendendo a tali immobili l'ambito di applica zione del beneficio della conservazione del contratto di locazione).

Sui presupposti della norma in discorso ed il suo modo di operare, v., sotto altri aspetti (e precisamente con riferimento all'ipotesi in cui l'immobile locato, danneggiato dal terremoto, sia stato demolito), Pret. Napoli-Castellammare di Stabia 5 febbraio 1992, Foro it., 1993, I, 994, con nota di richiami; e più in generale, in dottrina, M. Annunziata, Disciplina locatizia nelle zone terremotate, Milano, 1982, 81 ss.

Riguardo al modo di operare della disposizione, la giurisprudenza ha reiteratamente sottolineato che la conservazione del rapporto di lo cazione ai sensi dell'art. 4 ter d.l. 776/80 «comporta una mera sospen sione del diritto di godimento per il conduttore (per il tempo in cui è costretto ad allontanarsi dall'immobile) e la reviviscenza dello stesso diritto originario (e non la nascita di un diritto nuovo se pure di conte nuto identico) al venir meno dell'impedimento, sicché il periodo di so

spensione non determina alcun mutamento della durata del rapporto»: oltre ai precedenti richiamati in nota a Pret. Napoli-Castellammare di Stabia 5 febbraio 1992, cit., v., da ultimo, Cass. 20 novembre 1995, n. 12014, Foro it., Rep. 1996, voce Locazione, n. 178, e 6 settembre 1995, n. 9381, id., Rep. 1995, voce cit., n. 217.

Per riferimenti sulla tutela del conduttore nel caso che, terminati i lavori di ripristino, il locatore rifiuti di reimmetterlo nel godimento del l'immobile, v. Cass. 1° settembre 1994, n. 7621, id., 1995, I, 1536, con nota di richiami.

Quanto all'esonero del conduttore dall'obbligo di pagamento del ca none di locazione, v., nel senso che esso presuppone il suo allontana mento dall'alloggio reso inagibile dal sisma, e quindi non trova applica zione qualora egli sia rimasto nel godimento del bene nonostante la dichiarazione di inagibilità, v. Cass. 26 gennaio 1995, n. 932, ibid., 2162, con nota di richiami, e, da ultimo, Cass. 19 dicembre 1996, n. 11367, id., Rep. 1996, voce cit., n. 260.

This content downloaded from 193.142.30.50 on Sat, 28 Jun 2014 17:03:51 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended