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Sezione I civile; sentenza 3 gennaio 1962, n. 7; Pres. Verzì P., Est. Favara, P. M. Toro (concl....

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Sezione I civile; sentenza 3 gennaio 1962, n. 7; Pres. Verzì P., Est. Favara, P. M. Toro (concl. conf.); Finanze (Avv. dello Stato Masi) c. Lobis ed altri (Avv. Angelucci, Barbato) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 1 (1962), pp. 31/32-33/34 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23151958 . Accessed: 25/06/2014 07:15 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.121 on Wed, 25 Jun 2014 07:15:47 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; sentenza 3 gennaio 1962, n. 7; Pres. Verzì P., Est. Favara, P. M. Toro (concl.conf.); Finanze (Avv. dello Stato Masi) c. Lobis ed altri (Avv. Angelucci, Barbato)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 1 (1962), pp. 31/32-33/34Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151958 .

Accessed: 25/06/2014 07:15

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PARTE PRIMA

dimento analogo a quello delle contestazioni dei crediti :

se il curatore non contesta l'ammissione del nuovo credito,

questo è ammesso con decreto, altrimenti, il giudice prov vede all'istruzione della causa, a norma degli art. 175 segg. cod. proc. civ. ed il procedimento si chiude con sentenza.

Per le* domande tardive, cioè, l'accertamento sommario con

ampi poteri riconosciuti al giudice è previsto unicamente

per l'eventualità che la loro ammissione non sia contestata

dal curatore, in caso di contestazione si procede con il rito

ordinario e, ove non si contesti che la eventuale domanda

riconvenzionale dipenda dal titolo dedotto in giudizio dall'at

tore (creditore istante per l'ammissione tardiva) o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, vale

il criterio generale dell'art. 36 cod. proc. civ., per cui il

giudice competente per la causa principale conosce anche

delle domande riconvenzionali. È esatto che il procedimento

per ammissione tardiva di crediti contempli anche norme

particolari (ad es. quella relativa all'onere delle spese per il

ritardo), ma ciò conferma l'esattezza del principio affer

mato, perchè, in mancanza di una disposizione che neghi

ingresso alle domande riconvenzionali, trovano applica zione le regole comuni del procedimento davanti al tri

bunale. (Omissis) Con il quinto motivo il ricorrente principale, denunciando

la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., assume che la

Corte di merito, una volta dichiarato illegittimo l'inter

vento della Yalteroni ed una volta chiuso il processo nei

confronti della stessa, non avrebbe dovuto rinviare al

definitivo la pronuncia sulle spese anche nei confronti

dell'interveniente, ma avrebbe dovuto trarre invece le

conseguenze della soccombenza di quest'ultima e condan

narla al pagamento delle spese. La censura è fondata.

Ogni sentenza che, nel caso di cumulo soggettivo, esau

risce la materia contenziosa di una delle cause di taluno dei

soggetti, rendendolo estraneo alle altre cause, per cui è

disposta ulteriore istruzione, deve pronunciarsi sull'onere

delle spese rispetto alla parte soccombente dato che questa ultima statuizione è dovuta dal giudice, il quale pronunci sentenza che chiuda il processo davanti a lui ; e la circo

stanza che tale statuizione non sia intervenuta, rappre senta un vizio di omissione (Cass. 8 ottobre 1960, n. 2617, Foro it., 1960, I, 1671). Si è obiettato, talvolta, che il man

cato esercizio del potere di separazione, pur quando si sia

esaurita per ogni altro riflesso la materia contenziosa nei

confronti di uno dei soggetti processuali, potrebbe avere

senso e scopo quanto meno nell'ipotesi che il giudice avesse

intenzionalmente omesso di pronunciarsi sulle spese rispetto alla parte per ogni altro riguardo estraniata dal processo, in modo da riservarsi la pronuncia e da potere unitariamente

valutare, graduare e ripartire tale onere (art. 97 cod. proc.

civ.), in relazione a tutte le parti in funzione dell'esito definitivo di tutto il processo, in tal caso, però, i poteri di

partecipazione processuale del soggetto estraniato sareb

bero pressoché nulli, e non certo tali da giustificare l'utilità

di far sopravvivere nel giudizio una parte fantomatica.

(Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 3 gennaio 1962, n. 7 ; Pres.

Verzì P., Est. Favaba, P. M. Toko (conci, conf.) ; Finanze (Avv. dello Stato Masi) c. Lobis ed altri (Avv.

Angelucci, Barbato).

(Conferma App. Trento 31 dicembre 1959)

lieyistro — Case non di lusso — Trasferimenti —

Aliquota ridotta — Computo (E. d. 30 dicembre

1923 n. 3269, legge del registro, all. A, art. 1 ; all. B, art. 43 ; 1. 2 luglio 1949 n. 408, disposizioni per l'incre

mento delle costruzioni edilizie, art. 13, 17).

La riduzione alla metà della imposta di registro, concessa

dall'art. 17 della legge n. 408 del 1919 per i trasferimenti di case non di lusso, effettuati nel quadriennio, si opera

sull'aliquota prevista dall'art. 43 della tabella all. B della

legge del registro. (1)

La Corte, ecc. —• (Omissis). Col secondo mezzo, nel

denunziare la violazione e falsa applicazione dell'art. 17

legge 2 luglio 1949 n. 408, nonché degli art. 13, 20 e 24

della stessa legge, e degli art. 1 della tariffa ali. A alla legge del registro r. decreto 30 dicembre 1923 n. 3269 e 43 all. B

della legge stessa, e delle norme e principi in tema di ap

plicazione ed interpretazione della legge (art. 12 a 15

disp. attuaz. sulla legge in generale), ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., censura l'Amministrazione ricor

rente la sentenza denunziata per avere, a torto, ritenuto

che, per effetto dell'art. 17 legge 2 luglio 1949 n. 408, la

riduzione alla metà dell'imposta di registro vada calcolata

sull'imposta prevista dall'art. 43 tariffa all. B anziché

su quella dovuta in forza dell'art. 1 tariffa ali. A della legge medesima. (Omissis)

Nel merito delle censure proposte dall'Amministrazione

finanziaria ricorrente, questa Suprema corte non può che

confermare quanto ha già avuto occasione di affermare con

la precedente sentenza 27 marzo 1958, n. 1034 (Foro it.,

1958, I, 706), nonché con la sentenza 10 luglio 1961, n.

1646 (id., Mass., 422), dalle quali non trova motivo alcuno

di discostarsi, non valendo alcuna delle argomentazioni

riproposte a replicare fondatamente a quanto già detto

nella motivazione di dette sentenze, né a persuadere,

comunque, questo Supremo collegio della necessità di rive

dere la propria giurisprudenza in proposito, che è invece, da considerare la più retta interpretazione delle leggi tri

butarie in esame.

Non può, infatti, disconoscersi che la riduzione alla metà

dell'imposta di registro, così come stabilita e concessa

dall'art. 17 legge 2 luglio 1949 n. 408 per i trasferimenti di

case non di lusso, costruite ai sensi dell'art. 13, purché effettuati entro quattro anni dalla dichiarazione di abita

bilità, o dall'abitazione, si opera non già sull'aliquota or

dinaria prevista dall'art. 1 tariffa ali. A della legge di

registro, approvata con r. decreto 30 dicembre 1923 n. 3269, bensì su quella già ridotta prevista dall'art. 43 tabella B

allegata alla stessa legge del registro, relativa, appunto, agli atti di compravendita di fabbricati nuovi, o radicalmente

riattati ad uso di abitazione, secondo è meglio specificato nella legge medesima.

La fondamentale ragione che di ciò persuade e che

esclude che l'art. 17 della legge n. 408 del 1949 abbia voluto

riferirsi alla tariffa ordinaria di cui all'art. 1 ali. A è che, se così fosse, la norma non avrebbe contenuto che un inu

tile doppione dell'art. 43 della tariffa B, ripetendone l'age volazione tributaria, non si saprebbe bene perchè, con

un'interpretazione che per ciò solo è da respingere, in quanto tende a dimostrare che una legge (ossia la norma dell'art. 17 della legge n. 408 del 1949) sarebbe stata inutiliter data ; mentre è da presumere che le leggi vengano emanate

magis ut valeat e non per costituire inutili ed inoperanti doppioni di leggi già esistenti ed operanti.

Né si comprenderebbe perchè l'art. 17 si sarebbe limi tato a ripetere la riduzione già contenuta nell'art. 43 della

tabella della legge del registro, limitandola alle sole case non di lusso, quando è pacifico che l'art. 43 continuava ad

applicarsi per le case di lusso, come non è stato mai posto in discussione, neppure dalla stessa Amministrazione fi nanziaria.

Edotta di tali obiezioni, la valorosa difesa dell'Ammini

strazione ricorrente cerca di dimostrare che l'art. 17 ha in realtà un contenuto diverso da quello dell'art. 43 della

tariffa B, perchè estende l'agevolazione ad ogni trasferi

mento, anziché limitarne l'applicazione ai soli atti di com

(1) Conformi, da ultimo, Cass. 10 luglio 1001, n. 1640, Foro it., Mass., 422 e Trib. Genova 8 marzo 1900, id., 1960, I, 080, con ampia nota di richiami.

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33 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 34

pravendita (come si legge nella tab. B) e perchè, comunque, fa parte di tutto un complesso di agevolazioni, di fronte alla

cui normativa il legislatore avrebbe ritenuto opportuno

ripetere, a salvaguardia del contribuente, la permanenza

dell'agevolazione di cui alla tariffa all. B, art. 43, per altro

rapportandola anche alla ricostruzione di case distrutte, che bene non era chiarita nell'art. 43 della tariffa B. Cerca,

pure, di dimostrare che la tariffa ali. A è quella ordinaria

e che le altre sono mere tabelle, cosicché dovrebbe conclu

dersi che il riferimento, che, in altre leggi, può farsi ad una

imposta di registro, non può che essere quella relativa alla

tariffa tabella A.

Quanto a quest'ultimo argomento, è agevole replicare che l'art. 5 della legge del registro n. 3269 del 1923 non

autorizza a dare questo diverso valore che la difesa ricor

rente vorrebbe. Tutti gli allegati concorrono a dare la

descrizione delle varie fattispecie legali invocabili per la

ricerca della somma concretamente dovuta in relazione ai

vari casi concreti in esse inquadrabili e se anche la tabella B

indica gli atti da registrarsi con riduzione di tassa, e pei

quali la tassa ha una speciale struttura, ciò non vuole

affatto significare che essa contempli casi riferibili ad una

imposizione di natura diversa, perchè nessuna distinzione

viene, in proposito, fatta dalla legge del registro, e, in par ticolare, dagli art. 5 ed 8 o dagli altri, dall'Amministrazione

invocati.

In ordine, poi, al contenuto diverso che l'Amministra

zione si studia di dare all'art. 17 della legge n. 408 del 1949

per arguirne che in nessun caso esso sarebbe privo di con

tenuto normativo, perchè costituente un doppione del già

vigente art. 43 della tariffa all. B alla legge del registro, basta osservare che, in ogni caso, per gli atti di compra vendita, rimarrebbe comunque innegabile la conseguenza che l'art. 17 sarebbe privo di contenuto normativo se inter

pretato come propone l'Amministrazione stessa e che esso

sarebbe al più una tuzioristica ripetizione della norma del

l'art. 43 della tabella B ad ipotetica maggiore salvaguardia del contribuente, il cui diritto alla riduzione già dovuta in

base all'art. 43 della tabella B non si sa perchè e come avrebbe potuto essere messo in dubbio, o discussione, da

alcuna delle norme di cui alla più volte ricordata legge n. 408 del 1949, intesa a favorire le nuove costruzioni e non certo

ad inasprire le fiscalità contro i contribuenti.

Il vero è che il legislatore intese proprio, per le case

non di lusso, ridurre ulteriormente l'imposta di registro dovuta per i trasferimenti di case di nuova abitazione

(purché avvenuti nel quadriennio) in ragione della metà della tariffa A, ai sensi dell'art. 43 della tabella B allegata alla stessa legge del registro. Non è a caso, del resto, che il

legislatore, nel riordinare la materia, abbia con la legge 27

maggio 1959 n. 355 abrogato l'art. 43 della tabella B e deter minato l'aliquota proprio al 2,50% nei casi anzidetti, ossia nella misura del quarto, così come ricorda la stessa

difesa dell'Amministrazione ricorrente, sia pure per esclu

dere, correttamente, ogni natura interpretativa alla legge stessa, ma per trarne poi l'errato argomento che, prima di tale legge (innovativa), la riduzione dovuta sarebbe perciò stata quella a metà, il che non è certamente lecito arguire, dati gli effetti ex nunc della nuova legge in proposito.

Il ricorso, va pertanto, rigettato, mentre nessun prov vedimento deve essere adottato per le spese, che non sono

dovute, nella specie, a norma dell'art. 148 della legge sul

registro, nonostante la soccombenza dell'Amministrazione, data la mancanza del previo ricorso amministrativo.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

Il Foro Italiano — Volume LXXXV — Parte 1-3.

CORTE SDPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione li civile ; sentenza 19 dicembre 1961, n. 2827 ; , Pres. Lobizio P., Est. Flore, P. M. Maccarone (conci.

, diff.) ; Gurnali (Avv. Di Salvo, Pannuti) c. Da Em

poli (Avv. D'Atena).

(Dichiara inammissibile istanza di regolamento avverso Pret.

Reggio Calabria 26 luglio 1960)

Slratto (procedimento per la convalida) — Ordinanza di rilascio con riserva di eccezioni — Istanza di

regolamento — Inammissibilità — Fattispecie

(Cod. proc. civ., art. 43, 665, 667).

Se il locatore intima licenza per finita locazione di casa d'abitazione e Vintimato oppone che al contratto di loca zione si è sostituito contratto agrario, avente per oggetto, come pertinenza del fondo, la casa, e soggetto a proroga legale, del quale non esibisce prova scritta ed eccepisce Vincompetenza del pretore, è inammissibile l'istanza di

regolamento avverso l'ordinanza, con la quale il pretore, riservato al prosieguo del giudizio l'esame della eccezione

perchè non fondata su prova scritta, dispone il rilascio

provvisorio della casa. (1)

(1) La Cassazione delimita l'ambito di validità dall'indirizzo giurisprudenziale, in virtù del quale conciliatore e pretore non possono disporre il rilascio provviscrio d'immobile, oggetto di contratto agrario soggetto a proroga legale, con riserva d'ecce zioni, ritenendone implicate due ipotesi (a sfratto per morosità relativa a contratto, del quale è incontestato l'assoggettamento alla proroga legale ; b licenza per finito contratto agrario, che l'attore prospetta soggetto a proroga legale) : e na esclude la spe cie riassunta nella massima.

Quali espressioni del principio generale, dal quale la Corte regolatrice ha inferito l'impugnabiatà, mediante istanza di re golamento, della ordinanza con riserva d'eccezioni non fondate su prova scritta, vanno ricordate : sent. 14 giugno 1961, n. 137!)

(Foro it., Mass., 347 : alla licenza di sfratto per finito con tratto d'affitto di fondo rustico l'intimato aveva opposto il beneficio della proroga ; la Cassazione ha annullato la ordinanza di provvisorio rilascio statuendo sulla competenza della sezione

specializzata) ; sent. 18 febbraio 1901, n. 353 (id., 1961, I, 772, con osservazioni di V. Andeioli : il pretore deve dichiarare la propria incompetenza e la competenza della sezione specializ zata, se l'affittuario oppone la proroga legale e il concedente ne nega l'applicabilità) ; sent. 26 novembre 1960, n. 3145 (id., Rep. 1960, voce Sfratto, n. 23 : l'ordinanza di rilascio con riserva d'eccezioni, non fondate su prova scritta, è inammissibile in materia in cui la cognizione definitiva compete alle sezioni spe cializzate), citata nella motivazione della presente decisione ; sent. 28 apiile n. 950, 14 ottobre n. 2734, 20 maggio n. 1290 del 1960 (ibid., nn. 25-28 : conf. alla sent. 14 luglio 1961, n. 1379) ; sent. 29 gennaio 1959, nn. 267, 268 (id., Rep. 1959, voce cit., nn. 24, 24 bis, conf. alla sent. 14 luglio 1961, n. 1379), la prima delle quali è citata nella motivazione della presente decisione.

Sembrano, invece, anticipare l'attuala limitazione : sent. 30

agosto 1960, n. 2396 (id., Rep. 1960, voce cit., n. 24), che attri buisce natura di ordinanza al provvedimento di rilascio con riserva d'eccezione di proroga legale, non basata su prova scritta ; sent. 11 ottobre 1960, n. 2625 (ibid., voce Contratti agrari, n. 258), che nega l'applicabil'tà dell'intera procedura di sfratto per moro sità alla materia dei contratti agrari, soggetti a proroga legale.

All'infuori della materia dei contratti agrari, l'ordinanza di rilascio provvisorio è ritenuta non impugnabile mediante ri corso per cassazione (sent. 12 settembre 1960, n. 2465, ibid., voce

Sfratto, n. 21 ; 20 maggio 1958, n. 1661, id., Rep. 1958, voce cit., n. 35 ; 25 marzo 1957, n. 1011, id., Rep. 1957, voce cit., nn. 42, 43) e regolamento di competenza (20 dicembre 1957, n. 4763, ibid., n. 52 ; 6 dicembre 1956, n. 4356, id., Rep. 1956, voce cit., nn. 62, 63 ; 21 gennaio n. 2140, 9 ottobre n. 3109 del 1954, id., Rep. 1954, voce cit., nn. 51, 52 ; 23 gennaio n. 198, 15 gennaio n. 106, 28 gennaio n. 225, 16 ottobre n. 3412 del 1953, id., Rep. 1953, voce cit., nn. 44, 46, 48, 50 ; 11 dicembre n. 2797, 17 dicembre n. 2850, 20 febbraio n. 431 del 1951, id., Rep. 1951, voce cit., nn. 64-66).

Per l'inammissibilità del ricorso per regolamento di compe tenza, avverso l'ordinanza con cui il pretore, adito per la convalida dello sfratto, ammette mezzi istruttori, riservandosi di pronun ciare sull'eccezione d'incompetenza sollevata dall'intimato, v.

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