Sezione I civile; sentenza 3 marzo 1962, n. 408; Pres Di Pilato P., Est. Giannattasio, P. M. Pedote(concl conf.); Lauro (Avv. Bianco, Cafiero, Diamante) c Finanze (Avv. dello Stato Del Greco)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 3 (1962), pp. 419/420-421/422Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150298 .
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419 PARTE PRIMA 420
di « carattere restitutorio » della revocatoria fallimentare) di restituzione alla garanzia dei creditori, e di consegna al
curatore affinchè sul bene possa essere esercitata l'azione
esecutiva. (Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 3 marzo 1962, n. 408 ; Pres Di Pilato P., Est. Giannattasio, P. M. Pedote (conci
conf.) ; Lauro (Avv. Bianco, Cafiero, Diamante) c Finanze (Avv. dello Stato Del Greco).
(Conferma App. Napoli 29 gennaio 1960)
Registro — Costruzioni navali — Appalto per arre
damenti — Agevolazioni tributarie — Inappli cabilità (L. 8 marzo 1949 n. 75, provvedimenti a fa
vore dell'industria delle costruzioni navali e dell'ar
mamento, art. 8, 19 ; d. 1. 25 giugno 1946 n. 77, age volazioni fiscali a favore dell'industria delle costruzioni
navali, art. 1, 2).
Il contratto di appalto per la costruzione e la messa in opera dei rivestimenti delle sale di una nave non beneficia della
registrazione a tassa fissa. (1)
La Corte, ecc. — Con il primo motivo il ricorrente, censurando la denunciata sentenza per violazione e falsa
applicazione degli art. 8 e 19 della legge 8 marzo 1949
n. 75 e contraddittorietà di motivazione, ai sensi dell'art.
360, n. 5, cod. proc. civ., lamenta che la Corte di merito
abbia arbitrariamente limitato l'ambito di applicazione del
ricordato art. 19 della legge n. 75 del 1949, relativamente
al beneficio della registrazione a tassa fissa, ai soli contratti
concernenti i lavori menzionati nei precedenti art. 15, 16, 17, 18 del capo III della legge, mentre nella legge stessa
non esiste alcuna differenziazione tra i vari contratti riflet
tenti modifiche, trasformazioni e riparazioni ai fini del
godimento del beneficio tributario.
Secondo il ricorrente il titolo del capo III, « Modifica
zioni, riparazioni e trasformazioni navi », delimita chiara
mente la portata delle norme riferentisi alle navi già co
struite, cui si vogliono apportare variazioni, riparazioni e
trasformazioni. L'espressione « di cui al presente capo », contenuta nell'art. 19, va riferita all'art. 8 della legge, che riflette i contratti di costruzione di navi complete, gli appa rati motori e le prime vendite ed importa la estensione del beneficio alle ipotesi, precedentemente non contemplate, di modifica, riparazione, trasformazione di navi preesi stenti, come del resto è stato interpretato autenticamente con circolare n. 1507 del Ministro del tesoro in data 1°
giugno 1950. La censura è infondata. Devesi preliminarmente osser
vare che compito della Corte di cassazione è quello di con trollare le sentenze impugnate solamente dal punto di vista della loro conformità a legge, in base ai fatti così come risultano accertati dal giudice di merito, e la disposizione contenuta nel n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. vuole uni camente assicurare che la esposizione dei motivi e delle
(1) Non risultano precedenti editi. Con tre sentenze del 30 luglio I960, ini. 2234-223(5, riassunte
nel nostro Rep. 1960, voce Registro, nn. 180-182, la Cassazione ha ritenuto elle la nave rientra nel concetto di « prodotto » richia mato dall'art. 3 della legge 19 luglio 1941 n. 771 : perchè il con tratto d'appalto, concernente riparazioni, trasformazioni o perfe zionamenti, sia registrabile solo in caso d'uso, è sufficiente che la nave venga affidata dal committente all'appaltatore.
Sui presupposti per l'applicazione dell'agevolazione ai con tratti di costruzioni di navi, cons. Cass. 14 luglio 1961, n. 1710, id., 1961, I, 1443, con nota di richiami.
Sull'ammissibilità della interpretazione estensiva delle leggi tributarie, di cui è cenno nella motivazione della sentenza ripor tata, cons., da ultimo, Cass. 19 aprile 1961, n. 863, retro, 118, con nota di richiami.
fonti di convincimento sia fatta in modo che sia possibile
seguirne il processo di formazione, che deve essere immune
da omissioni incidenti su punti decisivi della controversia
o da vizi logici o giuridici. Occorre pertanto tenere per fermo elle il contratto,
della cui registrazione si tratta, ha per oggetto, come ri
sulta accertato dalla sentenza di merito, « la costruzione e
messa in opera dei rivestimenti delle sale e dei saloni di
prima classe e dei mobili relativi per la t/n. Sidney » e non
già, come si scrive dal ricorrente, « la costruzione di sale, saloni ed alloggi per la trasformazione in nave per pas
seggeri dell'ex portaerei Sener ».
Ciò premesso questo Supremo collegio osserva che la
legge 8 marzo 1949 n. 75, dettata dalla necessità di incre
mentare la ricostruzione della flotta mercantile quasi com
pletamente distrutta dalle vicende belliche, consta di tre
capi : il primo capo precisa gli scopi della legge ; il secondo
capo si occupa dalle « provvidenze per nuove costruzioni »
di navi e all'art. 8 dispone testualmente : « I contratti di
costruzione di navi mercantili complete, come pure quelli eventualmente separati per la nave e per il relativo appa rato motore, sono soggetti a registrazione col pagamento
dell'imposta fissa di registro e i relativi corrispettivi di
appalto sono esenti dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata », disponendo poi nel capoverso che le stesse
agevolazioni si applicano alla prima vendita ; il terzo capo, che è quello che qui particolarmente interessa, ha per titolo
«Modificazioni, riparazioni e trasformazioni di navi» e
contempla le seguenti provvidenze : a) un contributo di
miglioramento, nel caso di installazione su vecchi natanti
di nuovi apparati motori di costruzione nazionale (art. 15) ;
b) l'importazione in franchigia di materiali occorrenti per la costruzione degli apparati stessi (art. 16) ; c) un contri
buto nel costo di tali macchinari (art. 17) ; d) la importa zione in franchigia ed un contributo per i materiali neces
sari « ai lavori di riparazione, modificazione e trasformazione
degli scafi e degli apparati motori (macchine, caldaie ed ap
parecchi ausiliari di bordo) » (art. 18). Segue l'art. 19 dalla
rubrica « Esenzioni fiscali » che stabilisce testualmente : « Le
disposizioni di cui all'art. 8 si applicano anche ai contratti
e correlativi corrispettivi di appalto per modificazioni, tras
formazioni e riparazioni di navi mercantili, di cui al pre sente capo ».
Tutto si riduce ad interpretare tale^ultima disposizione, a proposito della quale può dirsi che già la lettera indurrebbe ad accogliere l'interpretazione data dalla Corte di merito,
giacché il rinvio all'art. 8, che riguarda le navi di nuova
costruzione, non può avere riferimento che alla natura dei
benefici concessi (registrazione ad imposta fissa, esenzione
i.g.e.), mentre, per quanto attiene all'oggetto dei contratti
sottoposti allo speciale trattamento tributario, le modifi
cazioni, le trasformazioni e le riparazioni di navi non pos sono essere che quelle contemplate nel capo III, che ripro duce appunto nella rubrica la medesima formula e che sono
specificate nell'art. 18. È vero che, dal punto di vista gram maticale, le parole « di cui al presente capo » si potrebbero ritenere riferite a quelle immediatamente precedenti « di navi mercantili », ma non è così, non solo perchè le parole « di navi mercantili » costituiscono un semplice comple mento di specificazione, ma anche e soprattutto perchè il
diniego dei benefici fiscali trova conferma nei lavori prepa ratori della legge, i quali, senza costituire interpretazione autentica della legge medesima (e tanto meno potrebbe costituire una circolare ministeriale), rappresentano auto revoli fonti di interpretazione. Già la Relazione del Ministro della marina mercantile Saragat in data 11 novembre 1948
(doc. n. 161) precisava che le provvidenze assegnate all'ar matore e al costruttore erano quelle già contenute nelle
precedenti leggi, venendo così a negare quelle radicali inno vazioni che il ricorrente sostiene essere state introdotte dalla legge del 1949 ; più specificamente la Relazione al Senato del sen. Casardi (doc. 216 A), dopo aver precisato che il capo III (art. dal 15 al 20) riguarda le modifica
zioni, riparazioni e trasformazioni navali, aggiunge che «gli art. 18 e 19 stabiliscono i contributi, le facilitazioni ed esen zioni fiscali per le riparazioni, modificazioni e trasforma
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
zioni eseguite in Italia Mia sugli scafi sia sugli apparati motori ».
L'abbinamento degli art. 18 e 19, quale emerge dai
lavori preparatori, conferma cioè che l'art. 19, riferendosi
ai contratti « di cui al presente capo », ha riguardo a quelli che hanno per oggetto i lavori previsti negli art. 15 a 18
della legge e cioè « i lavori di riparazione, modificazione e
trasformazione eseguiti in Italia degli scafi e degli appa rati motori (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari di
bordo) ». Escluso, come è pacifico, che il contratto de quo sia relativo alla riparazione, modificazione e trasformazione
dell'apparato motore della nave, devesi in ultima analisi
stabilire se il contratto, che ha per oggetto « la costruzione
e la messa in opera dei rivestimenti delle sale e saloni di
prima classe e mobili relativi per la t/n. Sidney», possa essere ricompreso tra i contratti che riguardano la modifi
cazione, trasformazione o riparazione dello scafo.
Sul significato della locuzione « scafo » molto si è di
scusso in questa causa, ma sia che si accolga la tesi più
ristretta, secondo la quale si intende per scafo (dal greco
(7xa<po?, vaso concavo) l'insieme delle pareti esterne e in
terne di una nave e delle varie strutture di collegamento e di rafforzo di essa, e cioè le membrature longitudinali e
trasversali (chiglia, paramezzali, ossature, fasciami), in una
parola (secondo la felice espressione adoperata dalla Corte
di merito), « il guscio della nave » ; in una parola, secondo
la più lata nozione invocata dal ricorrente, un corpo gal
leggiante costituito da una struttura interna e da un rive
stimento esterno galleggiante, comprendente la prua, la
poppa, la parte maestra, la sezione maestra, la carena,
l'opera morta, i ponti, le stive, i corridoi, la sentina, le pa ratie ; sia infine che si accolga qualsiasi altra nozione, lo
scafo non si identificherà mai con la nave e non può com
prendere i rivestimenti delle sale e dei saloni di prima
classe, che sono parti che allo scafo si aggiungono per il
miglior uso e godimento, e costituiscono abbellimenti ri
chiesti dal maggior decoro richiesto da una determinata
categoria di passeggeri e che non riguardano il funziona
mento della nave, ma attengono ai requisiti estetici neces
sari per la navigabilità e la classificazione delle navi, specie nel traffico internazionale, a maggior ragione detto criterio
vale per l'arredamento (collocazione di mobili). Nè va trascurato che le norme, che prevedono l'esenzione
e le agevolazioni tributarie, sono norme che fanno eccezione
alla generale regola di imposizione, e non possono essere
applicate oltre i casi in esse considerati (art. 14 disp. sulla
legge in generale). Anche se in tema di norma contenente
benefici fiscali è ammessa l'interpretazione estensiva in
modo da comprendersi tutti i casi a cui esse si possono riferire nella lettera e nello spirito, non è invece ammessa
l'interpretazione analogica, attraverso la quale ne rimar
rebbe spostata la logica estensione ed alterata la finalità
specifica (Cass. 20 maggio 1957, n. 1822, Foro it., Rep. 1957, voce Registro, n. 191). (Omissis)
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
Sezione I civile ; sentenza 3 marzo 1962, n. 398 ; Pres.
Lonardo P., Est. Favaka, P. M. Colli (conci, conf.) ; Bona (Avv. Cavallo, Schenato) c. Castellotti (Avv.
Comandini, De Luca, Sorgato).
(Conferma App. Venezia 18 febbraio 1960)
Filiazione — Figli adulterini — Dichiarazione di
paternità naturale — Annullamento del matri
monio — Minore -— Kappresentanza della madre.
Filiazione — Figli adulterini — Annullamento del
matrimonio da cui non sono nati ligli — Dichia
razione giudiziale di paternità — Ammissibilità.
Filiazione — Ricerca della paternità — Esame dei
gruppi sanguigni — Umili.
La madre esercente la patria potestà sul minore può pro
porre la domanda per dichiarazione giudiziale di paternità
[nei confronti di chi, al tempo del concepimento, era unito
in matrimonio poi dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato. (1)
Può dichiararsi giudizialmente la paternità del figlio adul
terino se è annullato il matrimonio del padre, da cui non
fsono nati figli. (2) L'esame dei gruppi sanguigni, ai fini della ricerca della
paternità, è un mezzo eccezionale di prova da ammettersi
solo quando il giudice non possa attingere altrimenti
il proprio convincimento. (3)
La Corte, ecc. — Col primo mezzo, nel denunziare la
violazione e falsa applicazione degli art. 278 cod. civ. ;
75, 99 e 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, nn.
3 e 5, cod. proc. civ., sostiene il ricorrente che la Corte
di merito avrebbe omesso di rilevare che il reclamo di
paternità adulterina, a differenza della dichiarazione giu diziale di paternità naturale, può essere esercitato in giu dizio solo dalla persona direttamente interessata e non
anche dal suo rappresentante legale esercente la patria
potestà, ove si tratti di un minore. A tale riguardo si cen
sura poi il ritenuto effetto retroattivo dell'annullamento
del matrimonio all'effetto di escludere l'adulterinità dei
figli naturali nati da uno dei coniugi, in costanza di matri
monio, poi annullato con sentenza passata in cosa giudicata. Le doglianze del mezzo sono infondate.
Infatti, a norma del disposto degli art. 273 e 278 cod.
civ., l'azione per dichiarazione di paternità deve essere
esercitata dalla persona della cui paternità si tratta e, in caso di incapacità della stessa, dalle persone che ne hanno
la legale rappresentanza e, perciò, dal genitore esercente
la patria potestà se si tratta di un minore : tale legittima zione processuale vale anche nel caso in cui il genitore esercente la patria potestà agisca per ottenere la dichiara
zione giudiziale di paternità nei confronti del genitore, che al tempo del concepimento era unito in matrimonio,
poi sciolto per effetto di morte dell'altro coniuge, o, co
munque, dichiarato nullo con sentenza passata in cosa
giudicata. In realtà, infatti, non è che il legislatore abbia previsto
un'azione distinta per la dichiarazione di paternità naturale,
quando si versi nei casi di cui all'art. 278 relativi alle ipotesi in cui, pur essendo il genitore, nei cui confronti la dichia
razione è richiesta, legato in matrimonio al momento del
concepimento, la ricerca sia tuttavia permessa perchè fuori
dei casi previsti dagli art. 251 e 252, 3° comma, in cui
la ricerca stessa è, cionostante, vietata. La detta azione
è sempre quella prevista dall'art. 273, in quanto sia venuto
meno l'ostacolo che l'originaria adulterinità del figlio riconoscibile era venuto a creare alle indagini sulla pa
ternità, o maternità, ai sensi del 2° comma dell'art. 252, o nei casi di cui al 1° comma dell'articolo stesso. Non vi è
dubbio, perciò, che, essendo la ricerca permessa quante volte il matrimonio sia stato annullato con sentenza passata in cosa giudicata (come è dichiarato nella Relazione al
(1) Non risultano precedenti specifici. Sulla legitimatio ad prccessum nel caso di minore età del
figlio naturale, cons. Cass. 25 settembre 1959, n. 2til 1. Foro it., Rep. 1959, voce Filiazione, n. 45 ; App. Napoli 12 gennaio 1957, id., Rep. 1957, voce cit., n. 39 ; Oass. 7 novembre 1957, n. 4275, ibid., n. 43.
(2) In senso conforme il decreto 19 maggio 1960 del Tribu nale di Pistoia, che ha ammesso la riconoscibilità dei figli adulte terini dopo l'annullamento del matrimonio da cui erano nati
figli : i richiami ai precedenti trovansi nella nota redazionale in
questa rivista, 1960, I, 1606 (adde, nel senso che, esistendo figli legittimi, occorre l'autorizzazione del Capo dello Stato, Stella Richtek M., Adulterini e incestuosi (figli), voce dell'Enciclo
pedia del diritto, I, pag. 614 ; per il caso di divorzio, Cutrupia, in Foro it., 1952, IV, 185 ; Loiacono, in Riv. dir. rnatrim.,
1958, 202). (3) Conforme : Cass. 13 dicembre 1960, n. 3229, Foro it.,
1961, I, 36, con ampia nota di richiami, cui adde in senso critico
Carneltttti, Prova del sangue, in Riv. dir. proc., 1961, 129,
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