sezione I civile; sentenza 30 gennaio 2002, n. 1236; Pres. Luccioli, Est. Adamo, P.M. Martone(concl. conf.); Soc. coop. agricola veneta (Avv. Frascino) c. Regione Veneto (Avv. Lorenzoni,Morra). Conferma Pret. Padova 10 febbraio 1999Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 3 (MARZO 2002), pp. 671/672-673/674Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196894 .
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PARTE PRIMA 672
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 30 gen naio 2002, n. 1236; Pres. Luccioli, Est. Adamo, P.M. Mar
tone (conci, conf.); Soc. coop, agricola veneta (Avv. Frasci
no) c. Regione Veneto (Avv. Lorenzoni, Morra). Conferma Pret. Padova 10febbraio 1999.
CORTE DI CASSAZIONE;
Agricoltura — Quote latte —
Cooperativa agricola — Pre
lievo supplementare (Regolamento 28 dicembre 1992 n.
3950/92/Cee del consiglio, che istituisce un prelievo supple mentare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, art.
2, 9; d.p.r. 23 dicembre 1993 n. 569, regolamento di esecu
zione della 1. 26 novembre 1992 n. 468, concernente misure
urgenti nel settore lattiero-caseario, art. 1).
In esecuzione della I. 468/92, contenente misure urgenti nel
settore lattiero-caseario, il d.p.r. 569/93 all'art. 1, 3° comma,
prevede che, nell'ambito di applicazione di detta legge, ogni
riferimento agli acquirenti di latte e prodotti lattieri si inten
de esteso alle imprese cooperative che utilizzano o trasfor mano latte bovino, a prescìndere dalla natura giuridica del
rapporto in base al quale i produttori consegnano il latte ed i
prodotti lattieri alla cooperativa medesima (nella specie, il
principio è stato applicato ad una cooperativa che aveva
omesso di effettuare il «prelievo supplementare» dovuto da
produttori di latte aderenti ad essa cooperativa, che avevano
superato la quota latte loro assegnata). ( 1 )
(1) Per la comprensione della sentenza riportata, va ricordato che, in
presenza della grave crisi di sovrapproduzione del latte, con il regola mento 31 marzo 1984 n. 856/84/Cee del consiglio fu introdotto un tetto
per la produzione lattiera, stabilendosi un «prelievo supplementare» di
corresponsabilità, in altre parole una multa, a carico di coloro che supe ravano i quantitativi loro assegnati; e fu previsto anche un regime di
premi per l'abbandono della produzione lattiera (regolamento 31 marzo 1984 n. 857/84/Cee del consiglio).
E va anche ricordato che la normativa comunitaria sulle quote latte in Italia è stata disapplicata negli anni iniziali, ed ancora oggi v'è un rile vante contenzioso tra Stato e produttori di latte per il mancato paga mento da parte di questi ultimi del «prelievo supplementare»: Tar La
zio, sez. II, 26 maggio 2000, n. 4367, Foro it., 2000, III, 545, ha inve stito la Corte di giustizia delle Comunità europee di una questione pre giudiziale sulla pretesa dei produttori di latte di non essere tenuti al pa gamento del «prelievo supplementare», per avere ricevuto da parte del l'Aima la comunicazione della quota latte loro spettante dopo che la
produzione lattiera era stata completata (sulle quote latte, v., da ultimo, Corte giust. 25 maggio 2000, causa C-273/98, Schlebusch c. Hauptzol lamt Trier, e 13 aprile 2000, causa C-292/97, Karlsson e altri, id., 2001, IV, 128, con nota di D. Bellantuono, ed ivi richiami; ed ancora, Corte giust. 13 novembre 2001, causa C-277/98, Repubblica francese c. Commissione delle Comunità europee, ibid., 505, sulle quote latte fran
cesi). Tanto premesso, la sentenza riportata riguarda il caso di una coope
rativa veneta che aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza di
ingiunzione della regione Veneto, con la quale le era stata irrogata la sanzione pecuniaria di trenta milioni di lire, per avere la cooperativa stessa omesso di effettuare il prelievo supplementare a carico di pro duttori che avevano oltrepassato la quota individuale di latte e prodotti caseari.
Secondo la cooperativa opponente, i produttori non vendono il latte alla cooperativa ma lo conferiscono, per cui essa non può essere consi derata acquirente; l'art. 1, 3° comma, d.p.r. 569/93, contenente il rego lamento di esecuzione della 1. 468/92, che prevede che la qualifica di
acquirente vada estesa anche alle cooperative, è illegittimo, perché in contrasto con il regolamento Cee 3950/92 e con la detta 1. 468/92, che non prevedono la qualifica di acquirente per le cooperative; l'art. 2 del
regolamento Cee 3950/92 autorizza ma non obbliga l'acquirente a trat tenere il «prelievo supplementare».
L'opposizione della cooperativa veneta veniva respinta dall'adito
pretore, avverso la decisione del quale è stato proposto ricorso per cas sazione.
Sul primo motivo di ricorso, la sentenza riportata ha richiamato Corte giust. 29 aprile 1999, causa C-288/97, Consorzio fra i caseifici dell'altopiano di Asiago c. Regione Veneto, id., 1999, IV, 319, con nota di richiami, secondo cui la normativa comunitaria sulle quote latte va intesa nel senso che rientra nella nozione di acquirente ogni impresa intermediaria che proceda all'acquisto di latte presso un produttore nel l'ambito di un rapporto contrattuale, quali che siano le modalità di re munerazione di quest'ultimo, allo scopo di trattarlo o di trasformarlo essa stessa oppure di cederlo ad un'impresa di trasformazione o di trattamento.
Pertanto, è stato respinto il primo motivo perché, in base alla norma
li. Foro Italiano — 2002.
Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato in can
celleria in data 17 ottobre 1997 Benvenuto Tognetti, nella qua lità di legale rappresentante della Cooperativa agricola veneta
s.r.l., proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.
32 emessa in data 2 settembre 1997 dal presidente della regione
Veneto, con la quale si ingiungeva alla cooperativa di pagare la
somma di trenta milioni di lire a titolo di sanzione pecunia
ria, irrogata per avere omesso di effettuare il prelievo supple mentare a carico di trentuno produttori che avevano oltrepassato la quota individuale di latte e prodotti lattiero-caseari, attribuita
loro per gli anni 1994/95.
A sostegno della proposta opposizione rilevava la cooperativa che:
1) i soci produttori non vendono il latte alla cooperativa ma lo
conferiscono, talché l'opponente non poteva essere individuata
come soggetto acquirente;
2) l'art. 1, 3° comma, d.p.r. 569/93, contenente il regola mento di esecuzione della 1. 468/92, che prevede che la qualifica di acquirente vada estesa anche alle cooperative, è illegittimo in
quanto in contrasto con il regolamento Cee 3950/92 e con la 1.
468/92 che non prevedono tale qualifica riguardo alle coopera tive;
3) l'art. 2 del regolamento Cee 3950/92 autorizza ma non ob
bliga l'acquirente, tenuto ad effettuare il versamento del prelie vo, a trattenere a titolo di anticipo il prelievo dovuto sul prezzo di ogni quantitativo di latte che superi la quota di riferimento.
Costituitasi in giudizio la regione veneta contestava le argo mentazioni svolte dalla cooperativa opponente rilevando che:
a) il sistema previsto dalla 1. 468/92 prevede che ad ogni pra
tiva comunitaria e alla normativa italiana relativa, la nozione di acqui rente non può essere limitata solo al soggetto che riceva latte o prodotti lattiero-caseari in base ad un contratto di compravendita.
Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, la sentenza ripor tata, dato atto che Corte giust. 29 aprile 1999, causa C-288/97, aveva ritenuto che l'acquirente ha la facoltà e non l'obbligo di trattenere il
«prelievo supplementare», si è posta il problema se l'obbligo della normativa nazionale di trattenere il «prelievo» sia in contrasto con la normativa europea o di questa costituisca solo un logico, necessario e
legittimo completamento. E stato escluso il contrasto con la normativa comunitaria, richiaman
do l'ottavo 'considerando' del regolamento Cee 3950/92, secondo cui al fine di assicurare il versamento del «prelievo supplementare» alla Comunità il sistema migliore era quello di stabilire la facoltà per l'ac
quirente di trattenere il corrispettivo del «prelievo» sul latte conferito, ponendo allo stesso tempo a carico degli Stati membri l'obbligo di pre disporre i mezzi per assicurare la riscossione presso i venditori, che so no in realtà gli effettivi debitori.
Proprio perché la normativa comunitaria, ha osservato la sentenza ri
portata, è finalizzata a rendere certo il raggiungimento delle finalità
perseguite dalla Comunità con l'istituzione delle quote latte, che sono
quelle di determinare la quantità di latte e prodotti derivati da produrre, la normativa nazionale non può considerarsi in contrasto con la norma tiva comunitaria.
E stata anche respinta l'eccezione che la 1. 468/92 non potrebbe ri
collegarsi al regolamento Cee 3950/92, essendo la legge nazionale pre cedente al regolamento. La sentenza riportata ha osservato che il «pre lievo supplementare» è stato istituito con il regolamento Cee 856/84, ed è stato prorogato con il regolamento Cee 3950/92.
Si può dire che una soluzione diversa obbligherebbe gli Stati membri a pagare il «prelievo supplementare» alla Comunità, comunque dovuto, in sostituzione dei riottosi «acquirenti» e produttori di latte, con i tempi lunghi necessari per farsi rimborsare dai produttori quanto da loro do vuto; pratica, codesta, largamente diffusa in Italia, e che ha portato al l'esteso contenzioso di cui si attende la risposta dalla Corte di giustizia.
La crisi della sovrapproduzione di latte è ormai un fenomeno mon
diale, e in / trend globali 2001 - Futuro, società ed ambiente, selezione italiana da Vital Signs 2001, Edizioni ambiente, Milano, 2001, rapporto del Worldwatch Institute di Washington diretto da Lester Brown, de dicato ad illustrare i diversi indicatori ecologici, economici e sociali e a fornire una chiave di lettura degli stessi, il più possibile interdisciplina re, si legge che la situazione planetaria è purtroppo peggiorata rispetto agli ultimi anni: il mondo appare più popolato, più inquinato, con più rifiuti, con minore ricchezza di ecosistemi e di specie, un mondo per tanto più debole e meno in salute, ben lontano dall'avere avviato per corsi concreti di sostenibilità dei nostri modelli di sviluppo economico e sociale. E tra i segnali negativi in agricoltura, vengono indicati: pro duzione del latte ancora in crescita, nuovo aumento della produzione del caffè, incremento numerico degli animali di allevamento, rallenta mento della crescita dell'area transgenica. [D. Bellantuono]
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
duttore sia assegnato un quantitativo di latte, denominato quota latte, stabilendo che la produzione effettuata in eccesso sia sog
getta ad un prelievo supplementare che deve essere versato alla
Cee, per cui l'acquirente funge da sostituto d'imposta, con
l'obbligo di trattenere il supplemento per ogni quantitativo che
superi la quota assegnata; b) l'obbligo di trattenuta del supplemento è espressamente
sancito dall'art. 5, 3° e 4° comma, 1. 468/92 e confermato in via
sistematica dall'art. 7 del regolamento Cee 536/93 e dall'art. 11, 7° comma, d.p.r. 569/93;
e) l'art. 11, 2° comma, 1. 468/92 sanziona la violazione del
l'obbligo della trattenuta, a prescindere dal fatto che, a fine pe riodo, si possa verificare l'integrale compensazione fra il man
cato raggiungimento della quota e il superamento della quota stessa;
d) l'art. 9, lett. e), del regolamento Cee 3950/92 definisce ac
quirente l'impresa o l'associazione che acquista latte o altri
prodotti lattiero-caseari presso il produttore per procedere al lo
ro trattamento o trasformazione o per cederli ad una o più im
prese dedite al trattamento o alla trasformazione;
e) solo con d.m. 25 ottobre 1995 il ministro delle risorse agri cole ha consentito che gli acquirenti possano omettere di effet
tuare i prelievi supplementari, previa pattuizione, con il pro duttore, di diverse forme di garanzia.
Con sentenza in data 10 febbraio 1999 il Pretore di Padova
rigettava il ricorso.
Per la cassazione della sentenza del pretore propone ricorso
fondato su unico articolato motivo, illustrato con memoria, la
Cooperativa agricola veneta s.r.l.
Resiste con controricorso la regione veneta.
Motivi della decisione. — Con l'unico motivo di cassazione la
cooperativa ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione
degli art. 43 e 189 del trattato istitutivo della Cee, ratificato con
1. 14 ottobre 1957 n. 1203, dei regolamenti Cee 3950/92 e
536/93, in relazione all'art. 11 Cost., degli art. 1 e 12 delle pre
leggi e dell'art. 5 1. n. 2248 del 1865, ali. E, nonché omessa ed
insufficiente motivazione su un punto rilevante della controver
sia. Premesso che la normativa europea trova immediata applica
zione nell'ambito dell'ordinamento statale, con prevalenza sulle
norme contenute nelle leggi ordinarie, rileva la cooperativa ri
corrente che in base al disposto degli art. 2 e 9 del regolamento del consiglio Cee del 28 dicembre 1992 n. 3950, la nozione di
acquirente non può estendersi alla cooperativa, posto che manca
fra il produttore e la cooperativa stessa un contratto di com
pravendita che solo può determinare la nozione di acquirente. Infatti il produttore conferisce e non vende alla cooperativa il
proprio prodotto, ricevendo in cambio solo il dividendo sugli
utili, eventualmente prodotti dalla cooperativa alla quale appar
tiene, e non il prezzo del latte o del prodotto lattiero-caseario
consegnato. Inoltre l'effettuazione della trattenuta del prelievo supple
mentare non costituisce per la cooperativa un obbligo, ma solo
una facoltà, come si desume dall'espressione «è autorizzata»
contenuta nell'art. 2, n. 2, del richiamato regolamento.
Consegue che, tenuta presente l'indicata interpretazione del
regolamento del consiglio Cee, la normativa contenuta nella 1.
26 novembre 1992 n. 468 e nel d.p.r. 23 dicembre 1993 n. 569, che forniscono definizioni ed obblighi diversi da quelli risultanti
dall'esatta interpretazione del regolamento, deve essere disap
plicata, in riferimento al caso dedotto in giudizio, in quanto in
contrasto con il regolamento più volte richiamato.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Va al riguardo rilevato che la Corte di giustizia delle Comu
nità europee, con sentenza in data 29 aprile 1999, resa nella
controversia insorta fra il consorzio fra i caseifici dell'altopiano di Asiago e la regione veneta (Foro it., 1999, IV, 319) ha ac
certato che la nozione di acquirente, ai sensi degli art. 2, n. 2, e
9, lett. e), del regolamento del consiglio Cee 3950/92, va intesa
nel senso che rientra nella nozione di «acquirente» ogni impresa intermediaria che proceda all'acquisto di latte presso un pro duttore nell'ambito di un rapporto contrattuale, quali che siano
le modalità di remunerazione di quest'ultimo, allo scopo di
trattarlo o di trasformarlo essa stessa oppure di cederlo ad
un'impresa di trasformazione o trattamento.
Sulla base di tale interpretazione vincolante per il giudice ita
liano la prima prospettazione contenuta nel motivo di cassazio
II Foro Italiano — 2002.
ne in esame va respinta, non potendosi in base alla normativa
comunitaria e in base alla normativa interna contenuta nella 1.
26 novembre 1992 n. 468 e al d.p.r. 23 dicembre 1993 n. 569
limitare la nozione di acquirente solo al soggetto che riceva latte
o prodotti lattiero-caseari in base ad un contratto di com
pravendita, ai sensi degli art. 1470 ss. c.c.
Riguardo alla seconda prospettazione si osserva che anche in
questo caso la Corte di giustizia delle Comunità europee con la
citata sentenza ha accertato che l'art. 2, n. 2, del regolamento del consiglio Cee 3950/92 deve essere interpretato nel senso
che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo
supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tuttavia tale disposizione prevedendo una facoltà non impone alcun obbligo in tal senso agli acquirenti.
Si pone quindi il problema di stabilire se la normativa interna
che tale obbligo impone sia in contrasto con la normativa euro
pea o di questa costituisca solo un logico, necessario e legittimo
completamento. Si osserva che l'ottavo 'considerando' contenuto nel regola
mento Cee 3950/92 chiarisce che, al fine di garantire la finalità
di assicurare il versamento alla Comunità del prelievo dovuto
per la violazione delle c.d. quote latte, il sistema migliore sia
quello di facoltizzare l'acquirente a trattenere il corrispettivo del prelievo sul prezzo del prodotto conferito, ponendo allo
stesso tempo a carico degli Stati membri l'obbligo di predispor re i mezzi per assicurare la riscossione presso i venditori, che
sono in realtà gli effettivi debitori.
In tale ottica e tenuto presente che la finalità dell'intera nor
mativa che regola la materia è quella di determinare le quantità di latte e prodotti derivati da produrre, assicurando il rispetto dei
limiti di produzione stabiliti, attraverso prelievi sul prezzo dei
prodotti, prelievi da versare alla Cee, l'imposizione dell'obbligo del prelievo, di cui all'art. 5 1. 26 novembre 1992 n. 468, non
appare in contrasto con il richiamato regolamento 3950/92, es
sendo al contrario finalizzata proprio a rendere certo il raggiun
gimento delle finalità perseguite dalla Cee con l'istituzione
delle c.d. «quote latte».
Né alcuna incidenza può avere sulle argomentazioni svolte la
considerazione evidenziata nel corso della discussione orale
dalla difesa della cooperativa ricorrente, secondo la quale la 1.
interna 26 novembre 1992 n. 468 non potrebbe ricollegarsi al
regolamento Cee 28 dicembre 1992 n. 3950 ratione temporis, essendo la legge interna precedente al regolamento.
Al riguardo si rileva infatti che, come si desume dal primo 'considerando' contenuto nel regolamento 3950/92, il prelievo
supplementare non è stato istituito con questo regolamento, ma
è stato da tale regolamento solo prorogato, a decorrere dal 1°
aprile 1993, posto che il prelievo era già stato istituito con il re
golamento Cee 855/84, per un periodo di anni nove che andava
a scadere proprio il 1° aprile 1993.
Dall'indicata successione normativa appare evidente che la 1.
468/92, emanata per regolare la materia del prelievo supple mentare in riferimento al regolamento Cee 855/84, è rimasta in
vita anche in riferimento al successivo regolamento 3950/92 che
del primo costituisce espressa continuazione.
Va infine precisato che, sulla base di quanto accertato in fatto
dal pretore, non può trovare applicazione nella specie ratione
temporis il d.m. 25 ottobre 1995 del ministero delle risorse agri
cole, alimentari e forestali (ora ministero delle politiche agrico
le), essendo stato il d.m. stesso emanato successivamente all'in
frazione de qua. Il ricorso va pertanto respinto.
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