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sezione I civile; sentenza 30 gennaio 2002, n. 1236; Pres. Luccioli, Est. Adamo, P.M. Martone...

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sezione I civile; sentenza 30 gennaio 2002, n. 1236; Pres. Luccioli, Est. Adamo, P.M. Martone (concl. conf.); Soc. coop. agricola veneta (Avv. Frascino) c. Regione Veneto (Avv. Lorenzoni, Morra). Conferma Pret. Padova 10 febbraio 1999 Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 3 (MARZO 2002), pp. 671/672-673/674 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23196894 . Accessed: 28/06/2014 10:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.156 on Sat, 28 Jun 2014 10:09:02 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 30 gennaio 2002, n. 1236; Pres. Luccioli, Est. Adamo, P.M. Martone(concl. conf.); Soc. coop. agricola veneta (Avv. Frascino) c. Regione Veneto (Avv. Lorenzoni,Morra). Conferma Pret. Padova 10 febbraio 1999Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 3 (MARZO 2002), pp. 671/672-673/674Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196894 .

Accessed: 28/06/2014 10:09

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PARTE PRIMA 672

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 30 gen naio 2002, n. 1236; Pres. Luccioli, Est. Adamo, P.M. Mar

tone (conci, conf.); Soc. coop, agricola veneta (Avv. Frasci

no) c. Regione Veneto (Avv. Lorenzoni, Morra). Conferma Pret. Padova 10febbraio 1999.

CORTE DI CASSAZIONE;

Agricoltura — Quote latte —

Cooperativa agricola — Pre

lievo supplementare (Regolamento 28 dicembre 1992 n.

3950/92/Cee del consiglio, che istituisce un prelievo supple mentare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, art.

2, 9; d.p.r. 23 dicembre 1993 n. 569, regolamento di esecu

zione della 1. 26 novembre 1992 n. 468, concernente misure

urgenti nel settore lattiero-caseario, art. 1).

In esecuzione della I. 468/92, contenente misure urgenti nel

settore lattiero-caseario, il d.p.r. 569/93 all'art. 1, 3° comma,

prevede che, nell'ambito di applicazione di detta legge, ogni

riferimento agli acquirenti di latte e prodotti lattieri si inten

de esteso alle imprese cooperative che utilizzano o trasfor mano latte bovino, a prescìndere dalla natura giuridica del

rapporto in base al quale i produttori consegnano il latte ed i

prodotti lattieri alla cooperativa medesima (nella specie, il

principio è stato applicato ad una cooperativa che aveva

omesso di effettuare il «prelievo supplementare» dovuto da

produttori di latte aderenti ad essa cooperativa, che avevano

superato la quota latte loro assegnata). ( 1 )

(1) Per la comprensione della sentenza riportata, va ricordato che, in

presenza della grave crisi di sovrapproduzione del latte, con il regola mento 31 marzo 1984 n. 856/84/Cee del consiglio fu introdotto un tetto

per la produzione lattiera, stabilendosi un «prelievo supplementare» di

corresponsabilità, in altre parole una multa, a carico di coloro che supe ravano i quantitativi loro assegnati; e fu previsto anche un regime di

premi per l'abbandono della produzione lattiera (regolamento 31 marzo 1984 n. 857/84/Cee del consiglio).

E va anche ricordato che la normativa comunitaria sulle quote latte in Italia è stata disapplicata negli anni iniziali, ed ancora oggi v'è un rile vante contenzioso tra Stato e produttori di latte per il mancato paga mento da parte di questi ultimi del «prelievo supplementare»: Tar La

zio, sez. II, 26 maggio 2000, n. 4367, Foro it., 2000, III, 545, ha inve stito la Corte di giustizia delle Comunità europee di una questione pre giudiziale sulla pretesa dei produttori di latte di non essere tenuti al pa gamento del «prelievo supplementare», per avere ricevuto da parte del l'Aima la comunicazione della quota latte loro spettante dopo che la

produzione lattiera era stata completata (sulle quote latte, v., da ultimo, Corte giust. 25 maggio 2000, causa C-273/98, Schlebusch c. Hauptzol lamt Trier, e 13 aprile 2000, causa C-292/97, Karlsson e altri, id., 2001, IV, 128, con nota di D. Bellantuono, ed ivi richiami; ed ancora, Corte giust. 13 novembre 2001, causa C-277/98, Repubblica francese c. Commissione delle Comunità europee, ibid., 505, sulle quote latte fran

cesi). Tanto premesso, la sentenza riportata riguarda il caso di una coope

rativa veneta che aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza di

ingiunzione della regione Veneto, con la quale le era stata irrogata la sanzione pecuniaria di trenta milioni di lire, per avere la cooperativa stessa omesso di effettuare il prelievo supplementare a carico di pro duttori che avevano oltrepassato la quota individuale di latte e prodotti caseari.

Secondo la cooperativa opponente, i produttori non vendono il latte alla cooperativa ma lo conferiscono, per cui essa non può essere consi derata acquirente; l'art. 1, 3° comma, d.p.r. 569/93, contenente il rego lamento di esecuzione della 1. 468/92, che prevede che la qualifica di

acquirente vada estesa anche alle cooperative, è illegittimo, perché in contrasto con il regolamento Cee 3950/92 e con la detta 1. 468/92, che non prevedono la qualifica di acquirente per le cooperative; l'art. 2 del

regolamento Cee 3950/92 autorizza ma non obbliga l'acquirente a trat tenere il «prelievo supplementare».

L'opposizione della cooperativa veneta veniva respinta dall'adito

pretore, avverso la decisione del quale è stato proposto ricorso per cas sazione.

Sul primo motivo di ricorso, la sentenza riportata ha richiamato Corte giust. 29 aprile 1999, causa C-288/97, Consorzio fra i caseifici dell'altopiano di Asiago c. Regione Veneto, id., 1999, IV, 319, con nota di richiami, secondo cui la normativa comunitaria sulle quote latte va intesa nel senso che rientra nella nozione di acquirente ogni impresa intermediaria che proceda all'acquisto di latte presso un produttore nel l'ambito di un rapporto contrattuale, quali che siano le modalità di re munerazione di quest'ultimo, allo scopo di trattarlo o di trasformarlo essa stessa oppure di cederlo ad un'impresa di trasformazione o di trattamento.

Pertanto, è stato respinto il primo motivo perché, in base alla norma

li. Foro Italiano — 2002.

Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato in can

celleria in data 17 ottobre 1997 Benvenuto Tognetti, nella qua lità di legale rappresentante della Cooperativa agricola veneta

s.r.l., proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.

32 emessa in data 2 settembre 1997 dal presidente della regione

Veneto, con la quale si ingiungeva alla cooperativa di pagare la

somma di trenta milioni di lire a titolo di sanzione pecunia

ria, irrogata per avere omesso di effettuare il prelievo supple mentare a carico di trentuno produttori che avevano oltrepassato la quota individuale di latte e prodotti lattiero-caseari, attribuita

loro per gli anni 1994/95.

A sostegno della proposta opposizione rilevava la cooperativa che:

1) i soci produttori non vendono il latte alla cooperativa ma lo

conferiscono, talché l'opponente non poteva essere individuata

come soggetto acquirente;

2) l'art. 1, 3° comma, d.p.r. 569/93, contenente il regola mento di esecuzione della 1. 468/92, che prevede che la qualifica di acquirente vada estesa anche alle cooperative, è illegittimo in

quanto in contrasto con il regolamento Cee 3950/92 e con la 1.

468/92 che non prevedono tale qualifica riguardo alle coopera tive;

3) l'art. 2 del regolamento Cee 3950/92 autorizza ma non ob

bliga l'acquirente, tenuto ad effettuare il versamento del prelie vo, a trattenere a titolo di anticipo il prelievo dovuto sul prezzo di ogni quantitativo di latte che superi la quota di riferimento.

Costituitasi in giudizio la regione veneta contestava le argo mentazioni svolte dalla cooperativa opponente rilevando che:

a) il sistema previsto dalla 1. 468/92 prevede che ad ogni pra

tiva comunitaria e alla normativa italiana relativa, la nozione di acqui rente non può essere limitata solo al soggetto che riceva latte o prodotti lattiero-caseari in base ad un contratto di compravendita.

Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, la sentenza ripor tata, dato atto che Corte giust. 29 aprile 1999, causa C-288/97, aveva ritenuto che l'acquirente ha la facoltà e non l'obbligo di trattenere il

«prelievo supplementare», si è posta il problema se l'obbligo della normativa nazionale di trattenere il «prelievo» sia in contrasto con la normativa europea o di questa costituisca solo un logico, necessario e

legittimo completamento. E stato escluso il contrasto con la normativa comunitaria, richiaman

do l'ottavo 'considerando' del regolamento Cee 3950/92, secondo cui al fine di assicurare il versamento del «prelievo supplementare» alla Comunità il sistema migliore era quello di stabilire la facoltà per l'ac

quirente di trattenere il corrispettivo del «prelievo» sul latte conferito, ponendo allo stesso tempo a carico degli Stati membri l'obbligo di pre disporre i mezzi per assicurare la riscossione presso i venditori, che so no in realtà gli effettivi debitori.

Proprio perché la normativa comunitaria, ha osservato la sentenza ri

portata, è finalizzata a rendere certo il raggiungimento delle finalità

perseguite dalla Comunità con l'istituzione delle quote latte, che sono

quelle di determinare la quantità di latte e prodotti derivati da produrre, la normativa nazionale non può considerarsi in contrasto con la norma tiva comunitaria.

E stata anche respinta l'eccezione che la 1. 468/92 non potrebbe ri

collegarsi al regolamento Cee 3950/92, essendo la legge nazionale pre cedente al regolamento. La sentenza riportata ha osservato che il «pre lievo supplementare» è stato istituito con il regolamento Cee 856/84, ed è stato prorogato con il regolamento Cee 3950/92.

Si può dire che una soluzione diversa obbligherebbe gli Stati membri a pagare il «prelievo supplementare» alla Comunità, comunque dovuto, in sostituzione dei riottosi «acquirenti» e produttori di latte, con i tempi lunghi necessari per farsi rimborsare dai produttori quanto da loro do vuto; pratica, codesta, largamente diffusa in Italia, e che ha portato al l'esteso contenzioso di cui si attende la risposta dalla Corte di giustizia.

La crisi della sovrapproduzione di latte è ormai un fenomeno mon

diale, e in / trend globali 2001 - Futuro, società ed ambiente, selezione italiana da Vital Signs 2001, Edizioni ambiente, Milano, 2001, rapporto del Worldwatch Institute di Washington diretto da Lester Brown, de dicato ad illustrare i diversi indicatori ecologici, economici e sociali e a fornire una chiave di lettura degli stessi, il più possibile interdisciplina re, si legge che la situazione planetaria è purtroppo peggiorata rispetto agli ultimi anni: il mondo appare più popolato, più inquinato, con più rifiuti, con minore ricchezza di ecosistemi e di specie, un mondo per tanto più debole e meno in salute, ben lontano dall'avere avviato per corsi concreti di sostenibilità dei nostri modelli di sviluppo economico e sociale. E tra i segnali negativi in agricoltura, vengono indicati: pro duzione del latte ancora in crescita, nuovo aumento della produzione del caffè, incremento numerico degli animali di allevamento, rallenta mento della crescita dell'area transgenica. [D. Bellantuono]

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

duttore sia assegnato un quantitativo di latte, denominato quota latte, stabilendo che la produzione effettuata in eccesso sia sog

getta ad un prelievo supplementare che deve essere versato alla

Cee, per cui l'acquirente funge da sostituto d'imposta, con

l'obbligo di trattenere il supplemento per ogni quantitativo che

superi la quota assegnata; b) l'obbligo di trattenuta del supplemento è espressamente

sancito dall'art. 5, 3° e 4° comma, 1. 468/92 e confermato in via

sistematica dall'art. 7 del regolamento Cee 536/93 e dall'art. 11, 7° comma, d.p.r. 569/93;

e) l'art. 11, 2° comma, 1. 468/92 sanziona la violazione del

l'obbligo della trattenuta, a prescindere dal fatto che, a fine pe riodo, si possa verificare l'integrale compensazione fra il man

cato raggiungimento della quota e il superamento della quota stessa;

d) l'art. 9, lett. e), del regolamento Cee 3950/92 definisce ac

quirente l'impresa o l'associazione che acquista latte o altri

prodotti lattiero-caseari presso il produttore per procedere al lo

ro trattamento o trasformazione o per cederli ad una o più im

prese dedite al trattamento o alla trasformazione;

e) solo con d.m. 25 ottobre 1995 il ministro delle risorse agri cole ha consentito che gli acquirenti possano omettere di effet

tuare i prelievi supplementari, previa pattuizione, con il pro duttore, di diverse forme di garanzia.

Con sentenza in data 10 febbraio 1999 il Pretore di Padova

rigettava il ricorso.

Per la cassazione della sentenza del pretore propone ricorso

fondato su unico articolato motivo, illustrato con memoria, la

Cooperativa agricola veneta s.r.l.

Resiste con controricorso la regione veneta.

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo di cassazione la

cooperativa ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione

degli art. 43 e 189 del trattato istitutivo della Cee, ratificato con

1. 14 ottobre 1957 n. 1203, dei regolamenti Cee 3950/92 e

536/93, in relazione all'art. 11 Cost., degli art. 1 e 12 delle pre

leggi e dell'art. 5 1. n. 2248 del 1865, ali. E, nonché omessa ed

insufficiente motivazione su un punto rilevante della controver

sia. Premesso che la normativa europea trova immediata applica

zione nell'ambito dell'ordinamento statale, con prevalenza sulle

norme contenute nelle leggi ordinarie, rileva la cooperativa ri

corrente che in base al disposto degli art. 2 e 9 del regolamento del consiglio Cee del 28 dicembre 1992 n. 3950, la nozione di

acquirente non può estendersi alla cooperativa, posto che manca

fra il produttore e la cooperativa stessa un contratto di com

pravendita che solo può determinare la nozione di acquirente. Infatti il produttore conferisce e non vende alla cooperativa il

proprio prodotto, ricevendo in cambio solo il dividendo sugli

utili, eventualmente prodotti dalla cooperativa alla quale appar

tiene, e non il prezzo del latte o del prodotto lattiero-caseario

consegnato. Inoltre l'effettuazione della trattenuta del prelievo supple

mentare non costituisce per la cooperativa un obbligo, ma solo

una facoltà, come si desume dall'espressione «è autorizzata»

contenuta nell'art. 2, n. 2, del richiamato regolamento.

Consegue che, tenuta presente l'indicata interpretazione del

regolamento del consiglio Cee, la normativa contenuta nella 1.

26 novembre 1992 n. 468 e nel d.p.r. 23 dicembre 1993 n. 569, che forniscono definizioni ed obblighi diversi da quelli risultanti

dall'esatta interpretazione del regolamento, deve essere disap

plicata, in riferimento al caso dedotto in giudizio, in quanto in

contrasto con il regolamento più volte richiamato.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Va al riguardo rilevato che la Corte di giustizia delle Comu

nità europee, con sentenza in data 29 aprile 1999, resa nella

controversia insorta fra il consorzio fra i caseifici dell'altopiano di Asiago e la regione veneta (Foro it., 1999, IV, 319) ha ac

certato che la nozione di acquirente, ai sensi degli art. 2, n. 2, e

9, lett. e), del regolamento del consiglio Cee 3950/92, va intesa

nel senso che rientra nella nozione di «acquirente» ogni impresa intermediaria che proceda all'acquisto di latte presso un pro duttore nell'ambito di un rapporto contrattuale, quali che siano

le modalità di remunerazione di quest'ultimo, allo scopo di

trattarlo o di trasformarlo essa stessa oppure di cederlo ad

un'impresa di trasformazione o trattamento.

Sulla base di tale interpretazione vincolante per il giudice ita

liano la prima prospettazione contenuta nel motivo di cassazio

II Foro Italiano — 2002.

ne in esame va respinta, non potendosi in base alla normativa

comunitaria e in base alla normativa interna contenuta nella 1.

26 novembre 1992 n. 468 e al d.p.r. 23 dicembre 1993 n. 569

limitare la nozione di acquirente solo al soggetto che riceva latte

o prodotti lattiero-caseari in base ad un contratto di com

pravendita, ai sensi degli art. 1470 ss. c.c.

Riguardo alla seconda prospettazione si osserva che anche in

questo caso la Corte di giustizia delle Comunità europee con la

citata sentenza ha accertato che l'art. 2, n. 2, del regolamento del consiglio Cee 3950/92 deve essere interpretato nel senso

che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo

supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tuttavia tale disposizione prevedendo una facoltà non impone alcun obbligo in tal senso agli acquirenti.

Si pone quindi il problema di stabilire se la normativa interna

che tale obbligo impone sia in contrasto con la normativa euro

pea o di questa costituisca solo un logico, necessario e legittimo

completamento. Si osserva che l'ottavo 'considerando' contenuto nel regola

mento Cee 3950/92 chiarisce che, al fine di garantire la finalità

di assicurare il versamento alla Comunità del prelievo dovuto

per la violazione delle c.d. quote latte, il sistema migliore sia

quello di facoltizzare l'acquirente a trattenere il corrispettivo del prelievo sul prezzo del prodotto conferito, ponendo allo

stesso tempo a carico degli Stati membri l'obbligo di predispor re i mezzi per assicurare la riscossione presso i venditori, che

sono in realtà gli effettivi debitori.

In tale ottica e tenuto presente che la finalità dell'intera nor

mativa che regola la materia è quella di determinare le quantità di latte e prodotti derivati da produrre, assicurando il rispetto dei

limiti di produzione stabiliti, attraverso prelievi sul prezzo dei

prodotti, prelievi da versare alla Cee, l'imposizione dell'obbligo del prelievo, di cui all'art. 5 1. 26 novembre 1992 n. 468, non

appare in contrasto con il richiamato regolamento 3950/92, es

sendo al contrario finalizzata proprio a rendere certo il raggiun

gimento delle finalità perseguite dalla Cee con l'istituzione

delle c.d. «quote latte».

Né alcuna incidenza può avere sulle argomentazioni svolte la

considerazione evidenziata nel corso della discussione orale

dalla difesa della cooperativa ricorrente, secondo la quale la 1.

interna 26 novembre 1992 n. 468 non potrebbe ricollegarsi al

regolamento Cee 28 dicembre 1992 n. 3950 ratione temporis, essendo la legge interna precedente al regolamento.

Al riguardo si rileva infatti che, come si desume dal primo 'considerando' contenuto nel regolamento 3950/92, il prelievo

supplementare non è stato istituito con questo regolamento, ma

è stato da tale regolamento solo prorogato, a decorrere dal 1°

aprile 1993, posto che il prelievo era già stato istituito con il re

golamento Cee 855/84, per un periodo di anni nove che andava

a scadere proprio il 1° aprile 1993.

Dall'indicata successione normativa appare evidente che la 1.

468/92, emanata per regolare la materia del prelievo supple mentare in riferimento al regolamento Cee 855/84, è rimasta in

vita anche in riferimento al successivo regolamento 3950/92 che

del primo costituisce espressa continuazione.

Va infine precisato che, sulla base di quanto accertato in fatto

dal pretore, non può trovare applicazione nella specie ratione

temporis il d.m. 25 ottobre 1995 del ministero delle risorse agri

cole, alimentari e forestali (ora ministero delle politiche agrico

le), essendo stato il d.m. stesso emanato successivamente all'in

frazione de qua. Il ricorso va pertanto respinto.

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