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Sezione I civile; sentenza 30 maggio 1984, n. 3295; Pres. Virgilio, Est. Lipari, P. M. Minetti...

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Sezione I civile; sentenza 30 maggio 1984, n. 3295; Pres. Virgilio, Est. Lipari, P. M. Minetti (concl. conf.); Min. industria, commercio e artigianato (Avv. dello Stato Tallarida) c. Naldi. Cassa Pret. Napoli 29 luglio 1981 Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1984), pp. 1819/1820-1821/1822 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23177202 . Accessed: 28/06/2014 11:27 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.184 on Sat, 28 Jun 2014 11:27:21 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; sentenza 30 maggio 1984, n. 3295; Pres. Virgilio, Est. Lipari, P. M. Minetti(concl. conf.); Min. industria, commercio e artigianato (Avv. dello Stato Tallarida) c. Naldi.Cassa Pret. Napoli 29 luglio 1981Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1984), pp. 1819/1820-1821/1822Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177202 .

Accessed: 28/06/2014 11:27

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1819 PARTE PRIMA 1820

principio che la malattia insorta durante il godimento delle ferie

ne sospende il decorso.

4) Del pari, nella disciplina del pubblico impiego, le ricordate

disposizioni dei d.p.r. n. 501/79 e n. 810/80 connettono efficacia

sospensiva delle ferie al caso di insorgenza di « gravi malattie » o

a seguito di « ricoveri ospedalieri ».

In questa disciplina, sono dunque presi in considerazione

eventi ohe sono di accentuata rilevanza o, anche, di agevole controllo. Ma ciò nulla toglie alla evidente disparità di disciplina che le rispettive norme riservano, rispettivamente, al rapporto di

lavoro pubblico e a quello privato per una identica situazione,

perché nulla vieta che, in sede di verifica della legittimità costituzionale dell'art. 2109 c.c., si riscontri il vizio denunziato

solo entro determinati limiti ed ipotesi. Tale disparità non sem

bra, inoltre rispondere a criteri di ragionevolezza in relazione alla

diversa .natura dei rapporti, se lo scopo della disciplina (di quello

pubblico) risponda ad una esigenza che è comune ad entrambi,

ed ha connotati di rilevanza costituzionale.

Questi argomenti, inducono quindi a ritenere non manifesta

mente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

2109 c.c., in relazione all'art. 3 Cost.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 30 mag

gio 1984, n. 3295; Pres. Virgilio, Est. Lipari, P. M. Minetti

(conci, conf.); Min. industria, commercio e artigianato (Avv.

dello Stato Tallarida) c. Naldi. Cassa Pret. Napoli 29 luglio

1981.

Commercio (disciplina del) — Esercizio del commercio — Mera

iscrizione nel registro degli esercenti — Insufficienza — Auto

rizzazione amministrativa — Necessità (L. 11 giugno 1971 n.

426, disciplina del commercio, art. 1, 24).

Il possesso dell'autorizzazione amministrativa prevista dall'art. 24

l. 426/71 è requisito indispensabile per poter esercitare il

commercio al minuto, non essendo sufficiente la mera iscrizione

del commerciante nell'apposito registro istituito presso la came

ra di commercio. (1)

Svolgimento del processo. — Il giorno 12 luglio 1977 il

comando dei vigili urbani di Napoli redigeva processo verbale di

contravvenzione nei confronti della s.a.s. IDA (amministrata, da

Antonio Naldi, quale amministratore unico), perché da controlli

effettuati era risultato che la società esercitava il commercio al

minuto di vendita di prodotti coloniali ed alimentari pur essendo

sfornita della prescritta autorizzazione di commercio, prescritta dalla 1. »n. 426/71.

Conseguentemente, in data 12 maggio 1980, l'U.p.i.c^a. di Napoli notificava ordinanza ingiunzione di pagamento della somma di

lire 253.300, a titolo di sanzione amministrativa per la predetta

infrazione, che integrava l'illecito amministrativo di cui agli art.

24 e 39 1. n. 426. Il Naldi, quale amministratore della s.a.s. IDA, proponeva

tempestiva opposizione davanti al Pretore di Napoli, con atto

depositato il 27 maggio 1980 sostenendo di non avere commesso

alcuna violazione di legge perché, anteriormente alla data della

contestazione, aveva provveduto ad iscriversi presso il registro della camera di commercio, relativamente all'esercizio cui il

contestato illecito amministrativo si riferiva.

Il pretore accoglieva l'opposizione, in contumacia della U.p.i.c.a., sulla base di una sola proposizione argomentativa; dovendo

si, cioè, l'opponente ritenere all'epoca della contestazione « in

regola » con le prescritte autorizzazioni, per avere, sin dal 7

gennaio 1976, provveduto ad iscrivere la propria ditta nell'apposi

to registro della camera di commercio.

Contro la riassunta sentenza il ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato ha presentato ricorso per cassazione,

fondato su di un solo mezzo, con il quale sostiene, deducendo la

(1) Non risultano precedenti in termini. Nel senso che l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio è

condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio o all'ampliamento di quello esistente, v. T.A.R. Veneto 9

novembre 1979, n. 521, Foro it., Rep. 1980, voce Commercio (disciplina del), n. 45. Più in generale, Cass. 10 luglio 1978, Bongiovanni, id.,

Rep. 1979, voce cit., n. 24, ha ritenuto detta iscrizione condizione per l'esercizio del commercio sotto qualsiasi forma.

In dottrina, di recente, v. Bonanni, Considerazioni sull'attuale disci

plina del commercio con particolare riferimento all'istituzione del

registro (legge n. 426 del 1971), in Trib. amtn. reg., 1978, II, 233;

Ragonesi, Disciplina dell'attività commerciale, Milano, 1981, 190.

violazione e la falsa applicazione degli art. 1 e 24 1. 11 giugno

1971 n. 426, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., che, per poter

esercitare il commercio al minuto, il requisito della autorizzazione

amministrativa è indispensabile, non essendo sufficiente l'iscrizio

ne presso il registro ditte della camera di commercio.

Il Naldi, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, non

ha svolto attività difensiva davanti a questa corte.

Motivi della decisione. — (Omissis). 2. - La sentenza impugna

ta contiene una « pseudo motivazione », poiché trae conseguenza

da una premessa del tutto apoditticamente posta come verità

accertata mentre il nodo problematico da sciogliere consisteva nel

leggere l'art. 1 1. n. 426/71 in correlazione all'art. 24, per

riportare poi entrambe de norme al precetto sanzionatone di cui

al successivo art. 39.

Basta scorrere sommariamente la 1. n. 426/71 per cogliere

nella sua struttura tre momenti, scanditi dalla intitolazione dei

capitoli, il primo dei quali prevede la istituzione del registro degli

esercenti il commercio, mentre il secondo concerne la disciplina « razionalizzata » dell'apparato distributivo (« piani di sviluppo di

adeguamento »), venendo specificamente a riguardare il terzo la

c.d. licenza di commercio, vale a dire l'autorizzazione ammini

strativa. E nel raffronto fra il capo I e il capo Itili emerge, con

chiarezza, l'intento della legge di garantire da un lato la idoneità

personale degli esercenti, e di assicurare dall'altro una disciplina

oggettiva della vendita nei singoli esercizi in riferimento alla

qualificazione merceologica dai prodotti ed alla pianificazione della distribuzione, essendo a tutti nota l'eccessiva proliferazione di piccoli e piccolissimi punti di vendita, che il legislatore del

1971 si proponeva di ridimensionare.

L'esercizio del commercio, ex parte subiecti, richiede, dunque,

l'inserzione nel registro degli esercenti il commercio con amplis

simo ambito di previsioni (che la giurisprudenza nei suoi inter

venti concorre a tenere aperto, cfr. Cass., sez. un., 2957/81, Foro

it., 1981, I, 2194; Cons. Stato, sez. V, n. 880/78, id., 1979, III,

151). Tale iscrizione legittima all'esercizio del tipo di attività per

la quale è stata disposta « salva la osservanza delle altre disposi

zioni di legge » (art. 2, 4° comma) ed in tanto può essere concessa

in quanto si possiedano qualità professionali (art. 5) e requisiti

morali (art. 7). La legittimazione soggettiva è, quindi, requisito necessario, ma

non sufficiente per esercitare il commercio, sia pure con riferi

mento al « tipo » od ai « tipi » di attività iper cui è stata ottenuta

l'iscrizione al R.E.C. Il soggetto idoneo, essendo stati verificati

dall'apposita commissione di cui all'art. 9 della legge i requisiti

professionali e morali, non può, per ciò stesso e per ciò solo,

aprire bottega dove e come voglia, sia pure con riferimento al

tipo di attività cui si riferisce detta iscrizione. In effetti il « tipo »

qui considerato non attiene al prodotto ma al modo di commer

ciarlo, mentre preme alla p,a. poter controllare non solo e non

tanto l'adeguatezza del « nuove » punto di vendita alle esigenze della rete distributiva (si veda in proposito tutto il capo II della

legge), ma più latamente valutare le condizioni specifiche di

esercizio (cfr. art. 25 in relazione all'art. 24 ed all'art. 1 ss.).

L'autorizzazione amministrativa si presenta, quindi, come pre

supposto concorrente, e parimenti necessario per l'esercizio del

commercio accanto alla iscrizione nel registro del richiedente.

In questa prospettiva la generica riserva di osservanza delle

altre disposizioni di legge si esplica non solo nella perentoria

disposizione dell'art. 24 secondo cui « l'apertura di esercizi al

minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli

esercizi già esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di

vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa », ma

nella coordinazione espressa che si legge nell'art. 25 (e che

risolve, se pur fosse residuato un qualche possibile dubbio, il

problema della necessaria coesistenza di iscrizione nell'albo ed

autorizzazione all'esercizio del commercio).

Nel disciplinare la procedura finalizzata al conseguimento della

autorizzazione il legislatore, infatti, stabilisce che la domanda di

autorizzazione all'esercizio (nuovo, o da ampliare, o da trasferire)

« deve » essere corredata da tutti i dati relativi alla ubicazione,

alla superficie dei locali di vendita, e ai tipi di attività che

intende svolgere, nonché dalla « prova » che il richiedente risulti

iscritto nel registro di cui al capo 1.

Ancora l'art. 19, correlando le sanzioni alla violazione di

precetti richiamati, indicando il numero degli articoli che li

contengono, contempla separatamente gli art. 1, 2, 3, 4 riguardan ti l'iscrizione e l'art. 25 riguardante l'autorizzazione, cosi manife

stando con chiarezza l'orientamento del legislatore di considerare

come distinte e concorrenti le infrazioni riconducibili alla fatti

specie legale di ciascuno degli articoli considerati. Argomento

questo che isolatamente considerato non potrebbe ritenersi decisi

vo, dato che il procedimento interpretativo potrebbe portare a

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

sovrapporre ed unificare taluna delle ipotesi considerate, ma che

ha ipur sempre un certo peso soprattutto perché ratifica l'enuncia

zione puntuale dell'art. 25 richiamato, che costruisce il procedi mento autorizzatorio come procedimento complesso, una delle cui

componenti è rappresentata, appunto, dalla iscrizione nell'albo

condicio sine qua non perché possa ottenersi, dal soggetto astrat

tamente qualificato, l'ammissione all'esercizio del commercio al

minuto hic et nunc in determinati locali con riguardo a determi

nate categorie merceologiche espresse nella tabulazione applicata al singolo esercizio considerato.

Il ministero ricorrente giustamente censura la sentenza che non

ha visto il problema, muovendo erroneamente dal convincimento

che l'iscrizione esaurisse i presupposti richiesti dalla legge per l'esercizio del commercio al minuto.

Ma, come si è detto, tale convincimento è errato poiché nel

porre l'accento sul provvedimento autorizzatorio, bisogna conside

rarlo come la risultante di un iter procedimentale che muove

dalla iscrizione, come condizione necessaria, ma non sufficiente,

dovendosi di tale iscrizione fornire la prova per corredarne la

domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione.

Chiunque, avendo provveduto semplicemente alla iscrizione nel

R.E.C., e risultando perciò .soggettivamente idoneo all'esercizio, fra

l'altro anche, del commercio al minuto se a tale attività si è

riferito nel richiedere tale iscrizione, intraprende la vendita stessa

in locali all'uopo adibiti senza avere previamente ottenuto l'auto

rizzazione ad hoc (nella necessaria corrispondenza fra prodotti

posti in vendita e prodotti inquadrabili nelle tabelle cui l'autoriz

zazione si riferisce), viola il precetto dell'art. 24, e deve sottostare

alla sanzione di cui all'art. 39 senza potere invocare la previa iscrizione nel R.E.C, la quale varrà ad evitare il concorso delle

infrazioni la cui cumulabilità appare riferita normalmente all'ipo tesi di chi, senza essere iscritto al registro e senza essere

autorizzato, eserciti il commercio; mentre è possibile, come nel

caso di specie, che si possieda il requisito subiettivo della

iscrizione e non quello obiettivo della autorizzazione che si

riferisce al rapporto fra qualità del richiedente ed idoneità dei

locali, per la loro ubicazione e per la loro consistenza, destinati

all'esercizio del commercio al minuto per prodotti di un dato tipo

merceologico. Dovrebbe escludersi, invece, in linea di massima, la

situazione opposta a quella di specie il cui il soggetto sia stato

autorizzato, pure non risultando soggettivamente iscritto al regi

stro, e ciò per la necessaria correlazione fra previa iscrizione e

autorizzazione dipendente dal prescritto requisito strumentale, fra

l'altro anche, del presupposto soggettivo rappresentato dalla

suddetta iscrizione R.E.C.

4. - In conclusione, il ricorso deve essere accolto riconoscendo

la esattezza giuridica del principio sostenuto nel ricorso, ohe cioè

ai sensi degli art. 24 e 25 1. n. 426/71, collegati dall'art. 1 della

medesima legge, per poter esercitare il commercio al minuto il

requisito della autorizzazione amministrativa è indispensabile, non

bastando, per l'osservanza della legge, l'iscrizione del commer

ciante nell'apposito registro, istituito presso la camera di commer

cio.

All'accoglimento del ricorso consegue la cassazione dell'im

pugnata sentenza e il rinvio della causa ad altro giudice del

circondario, che si designa nel Pretore di Napoli Barra. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione II civile; sentenza 11 mag

gio 1984, n. 2893; Pres. Moscone, Est. Anglani, P. M. Moroz

zo Della Rocca (conci, conf.); Condominio via Petrarca 93/1,

Napoli (Avv. Procaccini) c. Menichini; Menichini (Avv. Me

nichini) c. Condominio via Petrarca 93/1, Napoli. Conferma

App. Napoli 14 maggio 1980.

Comunione e condominio — Assemblea — Intervento del con

domino su fatti attinenti all'ordine del giorno — Impedimento ad opera degli altri partecipanti — Annullabilità della delibera

(Cod. civ., art. 1137).

È annullabile la delibera di assemblea condominiale quando, nel

corso della discussione, ad un condomino sia stato impedito, con il consenso di tutti gli altri, di pronunciare il proprio intervento su fatti attinenti all'ordine del giorno. (1)

(1) Non constano precedenti editi in termini. A parere della Cassa

zione, il decisum è espressione di un principio generale del nostro ordinamento per cui « la volontà di ciascun partecipante confluente

nell'atto collettivo deve essere liberamente manifestata non solo nel

l'espressione conclusiva (voto di assenso e di dissenso) ma anche nelle

Svolgimento del processo. — Con atto del 7 gennaio 1979

Menichini Emilio, condomino del fabbbricato di via Petrarca 93 di

Napoli, convenne dinanzi al Tribunale di Napoli, il condominio

in persona dell'amministratore Palma Antonia Cristina (indicata

dall'attore come « amministrati ice » apparente) nonché Ribecco

Franco (indicato come « amministratore simultaneamente dimis

sionario ») per sentir dichiarare « la nullità della convocazione

dell'assemblea del 9 dicembre 1976 e della conseguente delibera

adottata ».

Addusse quali motivi dell'asserita nullità (oltre a quelli che, in

questa sede, più non interessano), l'avere il presidente dell'as

semblea impedito ad esso Menichini d'intervenire nella discussio

ne « privandolo della facoltà di parlare e di far verbalizzare le

proprie osservazioni » ed il fatto che l'assemblea fosse stata

convocata dall'amministratore giudiziario Ribecco Franco, « del cui

provvedimento di nomina, invalido ai sensi dell'art. 2382 c.c. per i

gravi precedenti penali del nominato, era in corso il procedimen

to di revoca ».

Costituitosi il condominio, che resistette alla domanda, l'adito

tribunale con sentenza del 1° marzo 1978 rigettò la proposta

opposizione. Su appello del Menichini, al quale resistette il condominio, la

Corte d'appello di Napoli con la sentenza del 14 maggio 1980,

ora denunziata, in accoglimento del gravame ed in riforma di

quella impugnata dichiarò la nullità della delibera.

Osservò, per quanto interessa questa sede, che « non preesiste

va la nullità della convocazione e della costituzione dell'assem

blea, dipendente dalla ineleggibilità ex art. 2382 dell'amministra

tore che l'aveva convocata, non essendo la citata norma, riguar

dante gli amministratori delle società, suscettibile d'interpretazione

estensiva e tanto meno analogica ». Erano invece ravvisabili gli

estremi dell'abuso di potere, nell'avere il presidente dell'assem

blea, sia pure con il consenso di questa, tolto la parola al

Menichini, il quale aveva certamente diritto, come condomino,

d'informare l'assemblea di atti o situazioni riflettentesi sulla

buona gestione e sulla efficace rappresentanza della cosa comune,

e che aveva iniziato ad esporre fatti strettamente connessi con la

materia dell'ordine del giorno, recante tra l'altro « dimissioni del

l'amministratore giudiziario e nomina dell'amministratore fiducia

rio ».

Siffatto abuso incidendo sulle decisioni dell'assemblea «aveva

potenzialmente eluso il 5° comma dell'art. 1136 c.c. Se, infatti, un

condomino sia regolarmente invitato all'assemblea e poi arbitra

riamente venga privato della facoltà di parlare, è evidente che si

determina una situazione uguale a quella di un ipotetico mancato

invito del condomino stesso ». Peraltro, « il volontario allontana

mento del Menichini doveva ritenersi pienamente giustificato,

posto che ormai la sua presenza all'assemblea era stata sostan

zialmente resa inutile ».

Avverso questa sentenza il condomino ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi illustrati da memoria. Resiste con

controricorso il Menichini, il quale ha anche proposto ricorso

incidentale condizionato, a cui resiste il condomino con controri

corso.

Motivi della decisione. — Va preliminarmente disposta la

riunione del ricorso principale e di quello incidentale condiziona

to, i quali investono la medesima sentenza.

Con il primo motivo il ricorrente principale denunzia la

violazione e la falsa applicazione degli art. 1136, 1137 c.c., 12

disp. sulla legge in generale; omessa insufficiente e contraddittoria

motivazione in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cjp.c. Deduce

anzitutto l'erroneità dell'applicazione analogica dell'art. 1136 sotto

un duplice profilo: « l'invito al Menichini a non proseguire nella

premesse ». Da un punto di vista pratico, l'interesse del condomino a

partecipare attivamente alla formazione della volontà collettiva è massimo proprio quando, come nel caso dì specie, si voglia tentare, con l'esporre le proprie ragioni, di modificare la volontà della

maggioranza, prima della votazione. I poteri del presidente dell'assem

blea, che sovraintende all'ordinato e proficuo svolgimento della discussio

ne, potranno, perciò, essere usati per sollecitare la conclusione di interventi troppo lunghi o fuor di luogo, mai per impedire ai singoli partecipanti di esprimere, nel corso del dibattito, la loro opinione su

argomenti all'ordine del giorno. La dottrina non sembra aver dedicato una specifica attenzione alla

nostra fattispecie: si rinvia, pertanto, per le problematiche inerenti, in

generale, alla disciplina delle assemblee condominiali, a Branca, Co munione. Condominio negli edifici ®, in Commentario, a cura di

Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1982, 618 ss.; Girino, Il condomi nio negli edifici, in Trattato, diretto da Rescigno, Torino, 1982, 337, 402 ss.; Salis, Il condominio negli edifici3, in Trattato, diretto da

Vassalli, Torino, 1959, 289 ss.

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