Sezione I civile; sentenza 4 gennaio 1952, n. 5; Pres. Pellegrini P., Est. Passanisi, P. M. Pafundi(concl. diff.); Ditta Palmieri (Avv. Pisani, Ciaccia) c. Ditta Domenichelli (Avv. Regard, Porro)Source: Il Foro Italiano, Vol. 76, No. 4 (1953), pp. 531/532-533/534Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23144067 .
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fesì PARTE PEIMÀ 532
deve sapere a quali condizioni l'Amministrazione postale
può eseguirgli il servizio di cui la richiede, non è negata la possibilità di sottrarsi al riscliio di una liquidazione
svantaggiosa nei casi suddetti. Infatti la legge gli accorda
il diritto di garantirsi in caso di perdita avaria o mano
missione un indennizzo corrispondente al valore effettivo
del pacco spedito, purché dichiari tal valore e paghi una
maggiore tassa per un'assicurazione convenzionale ; se a
questa cautela non ricorre, la legge presume che il pacco non abbia un valore superiore all'indennizz o fisso che pre ventivamente e unicamente l'Amministrazione si è obbli
gata a pagargli.
Dunque, essendo questa la interpretazione da darsi
alla norma speciale che regola la responsabilità dellAm
ministrazione postale per il servizio dei pacchi postali, tale responsabilità non può mutare aspetto, presupposti e
limiti quando deve essere considerata rispetto ai conces
sionari di detto servizio, giacché, come si è accennato, la
posizione di costoro viene espressamente equiparata dalla
legge, ai fini della responsabilità, a quella della Ammini
strazione concedente.
Senonchè nella specie questa equiparazione non si ren
deva applicabile per il fatto che la ditta Collodo non po teva essere considerata concessionaria del servizio di spe dizione dei pacchi postali. Infatti nelle fasi di merito tale
Ditta, per dimostrare la sua qualità di concessionaria, esibì la copia di un'autorizzazione ottenuta dalla Dire
zione prov. poste e telegrafi di Padova per eseguire il
trasporto di pacchi e piccoli colli per conto di terzi nel
limite di peso di Kg. 20. Ora è ben nota la distinzione tra autorizzazione e
concessione di pubblico servizio. L'autorizzazione rimuove
un limite posto dalla legge all'esercizio di un diritto o di
una attività che altrimenti non si sarebbe potuta esplicare li
beramente, mentre la concessione amministrativa, quando è destinata, come nella specie avrebbe dovuto esere de
stinata, a conferire l'incarico della gestione di un pubblico servizio, consiste nel trasferimento di facoltà della pub blica Amministrazione in favore di privati e attribuisce a
questi ultimi la possibilità di esercitare attributi tutti pro
pri dell'ente pubblico, onde si ha, secondo la definizione
datane dalla dottrina, un esercizio privato di una pub blica funzione.
Ed è pur noto, come appunto per questa particolare posizione che viene ad assumere il privato cui viene dato in concessione un pubblico servizio, sia ben cauta la pub blica Amministrazione nella scelta della persona che deve
sostituirla nell'eseicizio di una pubblica funzione e clie, oltre la specifica capacità tecnica richiesta dalla natura di questa funzione, deve possedere, se persona fisica, re
quisiti morali tali da garantire che la funzione affidatale
venga esercitata senza abusi e con la osservanza medesima di quei doveri di lealtà e di disinteresse che sono presup posto nell'azione amministrativa svolta dagli organi statali.
Inoltre, in considerazione della particolare importanza che assume la concessione, per gli effetti che ne derivano ri
spetto alla generalità, essa, al contrario dell'autorizzazione, che può essere data dagli organi periferici dell'organizza zione statale, ha nel Ministro, quando non è prevista la forma più solenne del decreto, una volta reale e oggi pre sidenziale, l'organo competente a conferirla.
Di questi principi, in ordine ai caratteri della conces
sione, fanno puntuale applicazione il codice postale, e il
relativo regolamento approvato con r. decreto 18 aprile 1940
n. 689, le cui norme stabiliscono quali sono i particolari
requisiti morali che occorrono per ottenere la concessione di alcuni servizi postali tra cui il trasporto dei pacchi, e
designano inoltre nel Ministro l'unico organo destinato a
dare questi servizi in concessione.
Ciò posto, la Ditta ricorrente, fruendo di una semplice autorizzazione a trasportare pacchi per conto di terzi, come si è detto, della Direzione prov. delle poste di Padova, non può pretendere evidentemente di essere concessionaria di tal servizio e neppure, in conseguenza, di essere equi parata, ai fini della responsabilità assunta con detto tras
porto, all'Amministrazione postale, giacché quell'autoriz
zazione pone la ditta Collodo soltanto nella condizione di
potere legittimamente svolgere quell'attività che altrimenti, formando oggetto di monopolio statale, sarebbe conside
rata illecita e rivestirebbe i caratteri di reato, ma non può
conferirle, per difetto di forma e di sostanza, la tipica
figura di concessionario di pubblico servizio.
Nè può pensarsi che una simile precisazione pecchi di
eccessivo formalismo. Ed invero la norma che limita la
responsablità dell'Amministrazione postale per il trasporto dei pacchi non assicurati al pagamento di unico indennizzo, anche quando la mancata esecuzione dell'incarico possa ascriversi a dolo o a colpa grave, è norma eccezionale che va
applicata con estremo rigore, perchè essa di per sè, non
riferita cioè all'Ente pubblico o alla persona che da questo fu riconosciuta in possesso dei requisiti morali necessari
per ottenere quella paiticolare fiducia che possa giusti ficare la concessione di un pubblico servizio in favore di
un privato, può rappresentare un indiretto incentivo a
non osservare la dovuta diligenza nell'esecuzione del tras
porto, sicuri come si è da ogni responsabilità oltre quei limiti preventivamente fissati. Quindi se il pacco è stato
consegnato per il trasporto non al concessionario vero e
proprio, ma ad un privato fornito di semplice autorizza
zione ad eseguire tal trasporto, la norma applicabile, in
caso di perdita o avaria, è quella di diritto comune (ar ticolo 1693 cod. civ.).
Pertanto, identificata nel senso che si è detto la ra
gione per cui la ditta Collodo, accertata la sua colpa grave nella esecuzione del trasporto del pacco di cui era stata
incaricata, non poteva sottraisi all'obbligo di rifonderne
il valore, la sentenza impugnata si sottrae, come decisione, ad ogni censura.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 4 gennaio 1952, n. 5 ; Pres. Pel
legrini P., Est. Passanisi, P. M. Papundi (conci,
diff.) ; Ditta Palmieri (Avv. Pisani, Ciaccia) c. Ditta
Domeniclielli (Avv. Regard, Porro).
(Merit, denunciata : App. Milano zi aprile ÌVÓD)
Trasporto (contratto) — Trasporto di cose — Svin
colo — Danni derivanti da perdita parziale — Le
gittimazione attiva del destinatario all'azione di
risarcimento (Cod. civ., art. 1689).
Avvenuto lo svincolo effettivo o simbolico della merce tras
portata, legittimato ad agire per il risarcimento elei danni
derivanti da perdita parziale è soltanto il destinatario. (1)
(1) Sulla massima fissata da questa sentenza, che è la prima pronunciata dal Supremo collegio sulla base del nuovo cod. civ., e risponde alla soluzione testualmente risultante, prima di tale
codice, dagli art. 407-408 cod. comm., tutti sono d'accordo in
dottrina e in giurisprudenza, essendo opinione pacifica che al de
stinatario, il quale abbia aderito al contratto di trasporto chie dendo al vettore la riconsegna delle cose trasportate, spetta non solo il diritto ad ottenere tale riconsegna (cioè all'adempimento del contratto), ma anche quello di chiedere al vettore il risarci
mento della perdita o avaria delle merci, verificatesi durante il
trasporto. Il divario di opinioni è invece sul punto se il diritto al risar
cimento della perdita o avaria delle cose trasportate possa ritenersi
previsto nel 1° comma dell'art. 1689 cod. civ., che parla di « di ritti nascenti dal contratto di trasporto » spettanti al destinatario
verso il vettore, e, in caso di risposta affermativa su tale punto, se uguale interpretazione debba darsi alla stessa locuzione « diritti
nascenti dal contratto di trasporto » usata dal 2° comma dell'arti
colo, dove si prevede che il destinatario non può esercitare tali
diritti se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni gravanti sulle cose trasportate.
La tesi accolta dalla Cassazione è affermativa sul primo que sito e negativa sul secondo, avendo la Corte ritenuto, alla stregua dei precedenti e della ratio della norma, che l'espressione « diritti
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533 GIURISPRUDENZA CIVILE 534
i La Corte, ecc. — (Omissis). Nè maggior fondamento
lia il secondo mezzo, con il quale si lamenta la violazione
dell'art. 16-9 cod. civ., perchè i giudici di appello hanno
affermato che il diritto al risarcimento dei danni verso il
vettore, per perdita parziale del carico, spetta soltanto
al destinatario e non al mittente.
Si sottopone così per la prima volta, dopo l'entrata
in vigore del cod. civ., all'esame della Corte la questione. Sotto l'impero dell'abr. cod. comm. la giurisprudenza di
questo Supremo collegio riteneva che avvenuto lo svincolo
(simbolico o reale) tutti i diritti e le facoltà circa la dispo nibilità della merce, gli eventuali reclami e le azioni giudi
ziarie, comunque derivanti dal contratto di trasporto,
spettavano al destinatario, e conseguentemente improce dibili erano quelle proposte dal mittente. Tali principi erano pacifici anche in dottrina.
Il vigente cod. civ. ha riunito le varie disposizioni del
cod. comm. relative ai diritti del destinatario (407 e 408) nei due comma dell'art. 1689 usando espressioni diverse
rispetto alle norme abrogate, ma eguali nel 1° e nel
2° comma : « diritti nascenti dal contratto di trasporto ».
L'art. 407 cod. comm. aggiungeva a questi diritti an
che le azioni di risarcimento. Tale diversa formulazione,
ispirata al lodevole intento di una maggiore precisione
tecnico-formale, non può (anche se la lettera del 2'J comma
ha dato luogo a contrasti in dottrina) condurre ad affer
mare che il legislatore abbia voluto innovare anche par zialmente il precedente regolamento giuridico del rap
porto. Risulta in modo chiaro dalla Relazione, che si è
voluto mantenere la opinione, accolta in giurisprudenza e
dalla prevalente dottrina, secondo la quale, per il combinato
disposto degli art. 396 e 407 cod. comm., il diritto del de
stinatario sorgeva dal contratto stipulato fra mittente e
vettore, ma si perfezionava con l'arrivo legale o reale della
cosa trasportata e la richiesta di riconsegna da parte del
destinatario. Infatti è testualmente detto (n. 709) : « la
posizione del destinatario è quella di un terzo beneficiario
del contratto. Il suo diritto sorge e trae misura dal contratto,
ma si perfeziona solo con la richiesta della riconsegna, al
momento in cui le cose sono arrivate a destinazione o sia
scaduto il termine in cui sarebbero arrivate ; esso è subor
dinato nel suo esercizio al pagamento dei crediti del vettore
e degli assegni di cui sono gravate le cose ». Aggiunge
sempre la Relazione, che tale obbligo è in conditione per l'esercizio del diritto alla riconsegna e in olligatione solo
da quando il destinatario abbia realmente ricevuto le cose
trasportate. In sostanza con il 20 comma dell'art. 1689
cod. civ. si è riprodotta la norma dell'art. 408 cod. comm.,
che concreta il diritto del vettore a far valere nei confronti
del terzo beneficiario, l'eccezione generale fondata sul
principio inadimplenti non est adimplendum spettante
originariamente contro il mittente. Si è, del pari, espressa mente detto nella Relazione che si manteneva immutato
l'altro principio : che il pagamento di quanto dovuto dal
vettore, prima della reale riconsegna, era una condizione
per l'esercizio di questo diritto del destinatario. Ciò con
vince che il 2° comma del citato articolo cod. civ. vig. si
nascenti dal contratto di trasporto » sia usata nel 1" comma del
l'art. 1689 in senso lato, tale da comprendere anche le azioni di
risarcimento dei danni, e nel 2° comma in senso ristretto, limitato
cioè a quello che è il diritto principale e normale del rapporto di
trasporto. Nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito, App. Genova 11 marzo 1949, Foro it., Rep. 1949, voce Trasporto (contr.), n. 46 ; Trib. Torino 16 febbraio 1949, id., Rep. 1950, voce cit., n. 63 ; App. Milano 21 aprile 1950, ibid., nn. 112, 113 ; contro :
App. Milano 15 aprile 1947 e Trib. Napoli 7 aprile 1949, id., 1947,
I, 916 e 1950, I, 136. In dottrina la questione ha dato luogo ad una vivace pole
mica, cfr., in vario senso : Ferrabini, D'Angelo, Giubazza, in Foro it., 1947, I, 916 e 920 ; 1948, IV, 160 ; Gamna, in Riv. dir.
comm.., 1950, II, 148 ; Gabbagnati, in Giur. it., 1950, 1, 2, 613 ;
Massari, in Riv. circolazione e trasporti, 1952, 370. L i tesi e le argomentazioni, ora accolte dalla Cassazione, sono
quelle prospettate soprattutto da Ferrabini, e criticate da Gro
RAZZAi
riferisce unicamente all'esercizio da parte del destinatario del diritto alla riconsegna delle merci trasportate.
Tutto quanto precede porta, quindi, a concludere che il legislatore ha usato nell'art. 1689 cod. civ. la stessa espres sione «diritti nascenti dal contratto» nel 1 1 comma in
senso lato, tale da comprendere anche le azioni di risarci mento di danni, come era espressamente detto nell'art.
407 dell'abrogato cod. comm., e nel 2 ' in senso ristretto, limitato cioè a quello che è il diritto principale e normale del rapporto in esame : la riconsegna del carico. Non è pos sibile altra interpretazione, posta la indiscussa dichiarata volontà del legislatore di non apportare alcuna modifica
alle disposizioni del cod. comm., che regolavano i diritti e gli obblighi del mittente, del vettore e del destinatario.
Infondato è l'assunto della Ditta ricorrente, la quale,
seguendo l'opinione di qualche autore, sostiene che diritti
nascenti dal contratto sono quelli che corrispondono alle
obbligazioni, che hanno per contenuto le prestazioni che
costituiscono l'oggetto del contratto stesso ; mentre quelli che hanno diverso contenuto, in quanto corrispondono ad altre obbligazioni, le quali non traggono origine esclu
vamente, normalmente e direttamente dal contratto, ma da altri fatti, primo fra tutti l'inadempimento, fonte
frequente delle azioni di risarcimento, non devono essere con siderate derivanti dal contratto. Tale distinzione, in con
trasto per altro con l'ammessa volontà del legislatore di
non mutare la disciplina del rapporto, è del tutto arbi
traria. Essa, senza alcuna giustificazione, nè tradizionale, nè giuridica, pur di negare il precisato significato diverso
dell'espressione : « diritti nascenti dal contratto », scinde
la unità contrattuale in due parti : l'esecuzione e la man
cata esecuzione, attribuendo a quest'ultima origine, na
tura e contenuto diversi da quelli che sorgono dal contratto
ridotto a semplice presupposto del nuovo diritto, il quale nascerebbe dal fatto antigiuridico dell'inadempimento.
Nè esatto sembra il riferimento al soggetto nella cui
sfera patrimoniale viene ad incidere il danno, quale tito
lare del diritto di proprietà delle cose trasportate. Tale cri
terio non ha mai avuto nel contratto in esame alcun rilievo, essendosi attribuita decisiva ed esclusiva importanza al
principio che ogni diritto spettante al mittente passa al
destinatario che abbia aderito al contratto. Infatti è una
ulteriore conseguenza di quella che era ed è la posizione del destinatario: terzo beneficiario del contratto. Prin
cipio che lo legittima ad agire per il risarcimento dei danni
derivanti dalla perdita parziale del. carico. Ciò anche per la esatta esecuzione del contratto, che obbliga il destina
tario, che ha aderito, ad esercitare tutti i diritti nascenti
dal contratto e che prima della sua adesione spettavano al
mittente, verso il quale risponde per il mancato esercizio, se il suo comportamento sia stato illegittimo e produttivo di danni. Nè è ipotizzabile che la mancata adesione del
destinatario impedisca al mittente di agire, perchè come
si è precisato è proprio tale adesione che fa passare dal mit
tente al destinatario la titolarità di tutte le azioni relative
al contratto. Questo è un fatto che determina il trapasso di
quelle azioni, ma non estintivo di queste. Risulta così
sotto altro profilo evidente il carattere di eccezione non
in senso sostanziale, della pacifica manifestata adesione
al contratto di trasporto da parte del destinatario Ferrari.
(Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE D'APPELLO DI TORINO.
Sentenza 6 marzo 1953 ; Pres. Alvazzt Del Peate P.,
Est. Icardi ; Cartiera Italiana, Cartiera Bosso ed al
tre (Avv. Werthmùller) c. Ente naz. per la cellulosa
e per la carta (Avv. Montel).
Costituzione della ltepubblica — Controllo di le
gittimità costituzionale sulle leggi e sugli atti
soventi forza di legge — Applicabilità delle norme
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