+ All Categories
Home > Documents > Sezione I civile; sentenza 4 gennaio 1952, n. 5; Pres. Pellegrini P., Est. Passanisi, P. M. Pafundi...

Sezione I civile; sentenza 4 gennaio 1952, n. 5; Pres. Pellegrini P., Est. Passanisi, P. M. Pafundi...

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: vandat
View: 215 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
3
Sezione I civile; sentenza 4 gennaio 1952, n. 5; Pres. Pellegrini P., Est. Passanisi, P. M. Pafundi (concl. diff.); Ditta Palmieri (Avv. Pisani, Ciaccia) c. Ditta Domenichelli (Avv. Regard, Porro) Source: Il Foro Italiano, Vol. 76, No. 4 (1953), pp. 531/532-533/534 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23144067 . Accessed: 25/06/2014 06:41 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.25 on Wed, 25 Jun 2014 06:41:22 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: Sezione I civile; sentenza 4 gennaio 1952, n. 5; Pres. Pellegrini P., Est. Passanisi, P. M. Pafundi (concl. diff.); Ditta Palmieri (Avv. Pisani, Ciaccia) c. Ditta Domenichelli (Avv.

Sezione I civile; sentenza 4 gennaio 1952, n. 5; Pres. Pellegrini P., Est. Passanisi, P. M. Pafundi(concl. diff.); Ditta Palmieri (Avv. Pisani, Ciaccia) c. Ditta Domenichelli (Avv. Regard, Porro)Source: Il Foro Italiano, Vol. 76, No. 4 (1953), pp. 531/532-533/534Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23144067 .

Accessed: 25/06/2014 06:41

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 188.72.126.25 on Wed, 25 Jun 2014 06:41:22 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Sezione I civile; sentenza 4 gennaio 1952, n. 5; Pres. Pellegrini P., Est. Passanisi, P. M. Pafundi (concl. diff.); Ditta Palmieri (Avv. Pisani, Ciaccia) c. Ditta Domenichelli (Avv.

fesì PARTE PEIMÀ 532

deve sapere a quali condizioni l'Amministrazione postale

può eseguirgli il servizio di cui la richiede, non è negata la possibilità di sottrarsi al riscliio di una liquidazione

svantaggiosa nei casi suddetti. Infatti la legge gli accorda

il diritto di garantirsi in caso di perdita avaria o mano

missione un indennizzo corrispondente al valore effettivo

del pacco spedito, purché dichiari tal valore e paghi una

maggiore tassa per un'assicurazione convenzionale ; se a

questa cautela non ricorre, la legge presume che il pacco non abbia un valore superiore all'indennizz o fisso che pre ventivamente e unicamente l'Amministrazione si è obbli

gata a pagargli.

Dunque, essendo questa la interpretazione da darsi

alla norma speciale che regola la responsabilità dellAm

ministrazione postale per il servizio dei pacchi postali, tale responsabilità non può mutare aspetto, presupposti e

limiti quando deve essere considerata rispetto ai conces

sionari di detto servizio, giacché, come si è accennato, la

posizione di costoro viene espressamente equiparata dalla

legge, ai fini della responsabilità, a quella della Ammini

strazione concedente.

Senonchè nella specie questa equiparazione non si ren

deva applicabile per il fatto che la ditta Collodo non po teva essere considerata concessionaria del servizio di spe dizione dei pacchi postali. Infatti nelle fasi di merito tale

Ditta, per dimostrare la sua qualità di concessionaria, esibì la copia di un'autorizzazione ottenuta dalla Dire

zione prov. poste e telegrafi di Padova per eseguire il

trasporto di pacchi e piccoli colli per conto di terzi nel

limite di peso di Kg. 20. Ora è ben nota la distinzione tra autorizzazione e

concessione di pubblico servizio. L'autorizzazione rimuove

un limite posto dalla legge all'esercizio di un diritto o di

una attività che altrimenti non si sarebbe potuta esplicare li

beramente, mentre la concessione amministrativa, quando è destinata, come nella specie avrebbe dovuto esere de

stinata, a conferire l'incarico della gestione di un pubblico servizio, consiste nel trasferimento di facoltà della pub blica Amministrazione in favore di privati e attribuisce a

questi ultimi la possibilità di esercitare attributi tutti pro

pri dell'ente pubblico, onde si ha, secondo la definizione

datane dalla dottrina, un esercizio privato di una pub blica funzione.

Ed è pur noto, come appunto per questa particolare posizione che viene ad assumere il privato cui viene dato in concessione un pubblico servizio, sia ben cauta la pub blica Amministrazione nella scelta della persona che deve

sostituirla nell'eseicizio di una pubblica funzione e clie, oltre la specifica capacità tecnica richiesta dalla natura di questa funzione, deve possedere, se persona fisica, re

quisiti morali tali da garantire che la funzione affidatale

venga esercitata senza abusi e con la osservanza medesima di quei doveri di lealtà e di disinteresse che sono presup posto nell'azione amministrativa svolta dagli organi statali.

Inoltre, in considerazione della particolare importanza che assume la concessione, per gli effetti che ne derivano ri

spetto alla generalità, essa, al contrario dell'autorizzazione, che può essere data dagli organi periferici dell'organizza zione statale, ha nel Ministro, quando non è prevista la forma più solenne del decreto, una volta reale e oggi pre sidenziale, l'organo competente a conferirla.

Di questi principi, in ordine ai caratteri della conces

sione, fanno puntuale applicazione il codice postale, e il

relativo regolamento approvato con r. decreto 18 aprile 1940

n. 689, le cui norme stabiliscono quali sono i particolari

requisiti morali che occorrono per ottenere la concessione di alcuni servizi postali tra cui il trasporto dei pacchi, e

designano inoltre nel Ministro l'unico organo destinato a

dare questi servizi in concessione.

Ciò posto, la Ditta ricorrente, fruendo di una semplice autorizzazione a trasportare pacchi per conto di terzi, come si è detto, della Direzione prov. delle poste di Padova, non può pretendere evidentemente di essere concessionaria di tal servizio e neppure, in conseguenza, di essere equi parata, ai fini della responsabilità assunta con detto tras

porto, all'Amministrazione postale, giacché quell'autoriz

zazione pone la ditta Collodo soltanto nella condizione di

potere legittimamente svolgere quell'attività che altrimenti, formando oggetto di monopolio statale, sarebbe conside

rata illecita e rivestirebbe i caratteri di reato, ma non può

conferirle, per difetto di forma e di sostanza, la tipica

figura di concessionario di pubblico servizio.

Nè può pensarsi che una simile precisazione pecchi di

eccessivo formalismo. Ed invero la norma che limita la

responsablità dell'Amministrazione postale per il trasporto dei pacchi non assicurati al pagamento di unico indennizzo, anche quando la mancata esecuzione dell'incarico possa ascriversi a dolo o a colpa grave, è norma eccezionale che va

applicata con estremo rigore, perchè essa di per sè, non

riferita cioè all'Ente pubblico o alla persona che da questo fu riconosciuta in possesso dei requisiti morali necessari

per ottenere quella paiticolare fiducia che possa giusti ficare la concessione di un pubblico servizio in favore di

un privato, può rappresentare un indiretto incentivo a

non osservare la dovuta diligenza nell'esecuzione del tras

porto, sicuri come si è da ogni responsabilità oltre quei limiti preventivamente fissati. Quindi se il pacco è stato

consegnato per il trasporto non al concessionario vero e

proprio, ma ad un privato fornito di semplice autorizza

zione ad eseguire tal trasporto, la norma applicabile, in

caso di perdita o avaria, è quella di diritto comune (ar ticolo 1693 cod. civ.).

Pertanto, identificata nel senso che si è detto la ra

gione per cui la ditta Collodo, accertata la sua colpa grave nella esecuzione del trasporto del pacco di cui era stata

incaricata, non poteva sottraisi all'obbligo di rifonderne

il valore, la sentenza impugnata si sottrae, come decisione, ad ogni censura.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 4 gennaio 1952, n. 5 ; Pres. Pel

legrini P., Est. Passanisi, P. M. Papundi (conci,

diff.) ; Ditta Palmieri (Avv. Pisani, Ciaccia) c. Ditta

Domeniclielli (Avv. Regard, Porro).

(Merit, denunciata : App. Milano zi aprile ÌVÓD)

Trasporto (contratto) — Trasporto di cose — Svin

colo — Danni derivanti da perdita parziale — Le

gittimazione attiva del destinatario all'azione di

risarcimento (Cod. civ., art. 1689).

Avvenuto lo svincolo effettivo o simbolico della merce tras

portata, legittimato ad agire per il risarcimento elei danni

derivanti da perdita parziale è soltanto il destinatario. (1)

(1) Sulla massima fissata da questa sentenza, che è la prima pronunciata dal Supremo collegio sulla base del nuovo cod. civ., e risponde alla soluzione testualmente risultante, prima di tale

codice, dagli art. 407-408 cod. comm., tutti sono d'accordo in

dottrina e in giurisprudenza, essendo opinione pacifica che al de

stinatario, il quale abbia aderito al contratto di trasporto chie dendo al vettore la riconsegna delle cose trasportate, spetta non solo il diritto ad ottenere tale riconsegna (cioè all'adempimento del contratto), ma anche quello di chiedere al vettore il risarci

mento della perdita o avaria delle merci, verificatesi durante il

trasporto. Il divario di opinioni è invece sul punto se il diritto al risar

cimento della perdita o avaria delle cose trasportate possa ritenersi

previsto nel 1° comma dell'art. 1689 cod. civ., che parla di « di ritti nascenti dal contratto di trasporto » spettanti al destinatario

verso il vettore, e, in caso di risposta affermativa su tale punto, se uguale interpretazione debba darsi alla stessa locuzione « diritti

nascenti dal contratto di trasporto » usata dal 2° comma dell'arti

colo, dove si prevede che il destinatario non può esercitare tali

diritti se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni gravanti sulle cose trasportate.

La tesi accolta dalla Cassazione è affermativa sul primo que sito e negativa sul secondo, avendo la Corte ritenuto, alla stregua dei precedenti e della ratio della norma, che l'espressione « diritti

This content downloaded from 188.72.126.25 on Wed, 25 Jun 2014 06:41:22 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Sezione I civile; sentenza 4 gennaio 1952, n. 5; Pres. Pellegrini P., Est. Passanisi, P. M. Pafundi (concl. diff.); Ditta Palmieri (Avv. Pisani, Ciaccia) c. Ditta Domenichelli (Avv.

533 GIURISPRUDENZA CIVILE 534

i La Corte, ecc. — (Omissis). Nè maggior fondamento

lia il secondo mezzo, con il quale si lamenta la violazione

dell'art. 16-9 cod. civ., perchè i giudici di appello hanno

affermato che il diritto al risarcimento dei danni verso il

vettore, per perdita parziale del carico, spetta soltanto

al destinatario e non al mittente.

Si sottopone così per la prima volta, dopo l'entrata

in vigore del cod. civ., all'esame della Corte la questione. Sotto l'impero dell'abr. cod. comm. la giurisprudenza di

questo Supremo collegio riteneva che avvenuto lo svincolo

(simbolico o reale) tutti i diritti e le facoltà circa la dispo nibilità della merce, gli eventuali reclami e le azioni giudi

ziarie, comunque derivanti dal contratto di trasporto,

spettavano al destinatario, e conseguentemente improce dibili erano quelle proposte dal mittente. Tali principi erano pacifici anche in dottrina.

Il vigente cod. civ. ha riunito le varie disposizioni del

cod. comm. relative ai diritti del destinatario (407 e 408) nei due comma dell'art. 1689 usando espressioni diverse

rispetto alle norme abrogate, ma eguali nel 1° e nel

2° comma : « diritti nascenti dal contratto di trasporto ».

L'art. 407 cod. comm. aggiungeva a questi diritti an

che le azioni di risarcimento. Tale diversa formulazione,

ispirata al lodevole intento di una maggiore precisione

tecnico-formale, non può (anche se la lettera del 2'J comma

ha dato luogo a contrasti in dottrina) condurre ad affer

mare che il legislatore abbia voluto innovare anche par zialmente il precedente regolamento giuridico del rap

porto. Risulta in modo chiaro dalla Relazione, che si è

voluto mantenere la opinione, accolta in giurisprudenza e

dalla prevalente dottrina, secondo la quale, per il combinato

disposto degli art. 396 e 407 cod. comm., il diritto del de

stinatario sorgeva dal contratto stipulato fra mittente e

vettore, ma si perfezionava con l'arrivo legale o reale della

cosa trasportata e la richiesta di riconsegna da parte del

destinatario. Infatti è testualmente detto (n. 709) : « la

posizione del destinatario è quella di un terzo beneficiario

del contratto. Il suo diritto sorge e trae misura dal contratto,

ma si perfeziona solo con la richiesta della riconsegna, al

momento in cui le cose sono arrivate a destinazione o sia

scaduto il termine in cui sarebbero arrivate ; esso è subor

dinato nel suo esercizio al pagamento dei crediti del vettore

e degli assegni di cui sono gravate le cose ». Aggiunge

sempre la Relazione, che tale obbligo è in conditione per l'esercizio del diritto alla riconsegna e in olligatione solo

da quando il destinatario abbia realmente ricevuto le cose

trasportate. In sostanza con il 20 comma dell'art. 1689

cod. civ. si è riprodotta la norma dell'art. 408 cod. comm.,

che concreta il diritto del vettore a far valere nei confronti

del terzo beneficiario, l'eccezione generale fondata sul

principio inadimplenti non est adimplendum spettante

originariamente contro il mittente. Si è, del pari, espressa mente detto nella Relazione che si manteneva immutato

l'altro principio : che il pagamento di quanto dovuto dal

vettore, prima della reale riconsegna, era una condizione

per l'esercizio di questo diritto del destinatario. Ciò con

vince che il 2° comma del citato articolo cod. civ. vig. si

nascenti dal contratto di trasporto » sia usata nel 1" comma del

l'art. 1689 in senso lato, tale da comprendere anche le azioni di

risarcimento dei danni, e nel 2° comma in senso ristretto, limitato

cioè a quello che è il diritto principale e normale del rapporto di

trasporto. Nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito, App. Genova 11 marzo 1949, Foro it., Rep. 1949, voce Trasporto (contr.), n. 46 ; Trib. Torino 16 febbraio 1949, id., Rep. 1950, voce cit., n. 63 ; App. Milano 21 aprile 1950, ibid., nn. 112, 113 ; contro :

App. Milano 15 aprile 1947 e Trib. Napoli 7 aprile 1949, id., 1947,

I, 916 e 1950, I, 136. In dottrina la questione ha dato luogo ad una vivace pole

mica, cfr., in vario senso : Ferrabini, D'Angelo, Giubazza, in Foro it., 1947, I, 916 e 920 ; 1948, IV, 160 ; Gamna, in Riv. dir.

comm.., 1950, II, 148 ; Gabbagnati, in Giur. it., 1950, 1, 2, 613 ;

Massari, in Riv. circolazione e trasporti, 1952, 370. L i tesi e le argomentazioni, ora accolte dalla Cassazione, sono

quelle prospettate soprattutto da Ferrabini, e criticate da Gro

RAZZAi

riferisce unicamente all'esercizio da parte del destinatario del diritto alla riconsegna delle merci trasportate.

Tutto quanto precede porta, quindi, a concludere che il legislatore ha usato nell'art. 1689 cod. civ. la stessa espres sione «diritti nascenti dal contratto» nel 1 1 comma in

senso lato, tale da comprendere anche le azioni di risarci mento di danni, come era espressamente detto nell'art.

407 dell'abrogato cod. comm., e nel 2 ' in senso ristretto, limitato cioè a quello che è il diritto principale e normale del rapporto in esame : la riconsegna del carico. Non è pos sibile altra interpretazione, posta la indiscussa dichiarata volontà del legislatore di non apportare alcuna modifica

alle disposizioni del cod. comm., che regolavano i diritti e gli obblighi del mittente, del vettore e del destinatario.

Infondato è l'assunto della Ditta ricorrente, la quale,

seguendo l'opinione di qualche autore, sostiene che diritti

nascenti dal contratto sono quelli che corrispondono alle

obbligazioni, che hanno per contenuto le prestazioni che

costituiscono l'oggetto del contratto stesso ; mentre quelli che hanno diverso contenuto, in quanto corrispondono ad altre obbligazioni, le quali non traggono origine esclu

vamente, normalmente e direttamente dal contratto, ma da altri fatti, primo fra tutti l'inadempimento, fonte

frequente delle azioni di risarcimento, non devono essere con siderate derivanti dal contratto. Tale distinzione, in con

trasto per altro con l'ammessa volontà del legislatore di

non mutare la disciplina del rapporto, è del tutto arbi

traria. Essa, senza alcuna giustificazione, nè tradizionale, nè giuridica, pur di negare il precisato significato diverso

dell'espressione : « diritti nascenti dal contratto », scinde

la unità contrattuale in due parti : l'esecuzione e la man

cata esecuzione, attribuendo a quest'ultima origine, na

tura e contenuto diversi da quelli che sorgono dal contratto

ridotto a semplice presupposto del nuovo diritto, il quale nascerebbe dal fatto antigiuridico dell'inadempimento.

Nè esatto sembra il riferimento al soggetto nella cui

sfera patrimoniale viene ad incidere il danno, quale tito

lare del diritto di proprietà delle cose trasportate. Tale cri

terio non ha mai avuto nel contratto in esame alcun rilievo, essendosi attribuita decisiva ed esclusiva importanza al

principio che ogni diritto spettante al mittente passa al

destinatario che abbia aderito al contratto. Infatti è una

ulteriore conseguenza di quella che era ed è la posizione del destinatario: terzo beneficiario del contratto. Prin

cipio che lo legittima ad agire per il risarcimento dei danni

derivanti dalla perdita parziale del. carico. Ciò anche per la esatta esecuzione del contratto, che obbliga il destina

tario, che ha aderito, ad esercitare tutti i diritti nascenti

dal contratto e che prima della sua adesione spettavano al

mittente, verso il quale risponde per il mancato esercizio, se il suo comportamento sia stato illegittimo e produttivo di danni. Nè è ipotizzabile che la mancata adesione del

destinatario impedisca al mittente di agire, perchè come

si è precisato è proprio tale adesione che fa passare dal mit

tente al destinatario la titolarità di tutte le azioni relative

al contratto. Questo è un fatto che determina il trapasso di

quelle azioni, ma non estintivo di queste. Risulta così

sotto altro profilo evidente il carattere di eccezione non

in senso sostanziale, della pacifica manifestata adesione

al contratto di trasporto da parte del destinatario Ferrari.

(Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE D'APPELLO DI TORINO.

Sentenza 6 marzo 1953 ; Pres. Alvazzt Del Peate P.,

Est. Icardi ; Cartiera Italiana, Cartiera Bosso ed al

tre (Avv. Werthmùller) c. Ente naz. per la cellulosa

e per la carta (Avv. Montel).

Costituzione della ltepubblica — Controllo di le

gittimità costituzionale sulle leggi e sugli atti

soventi forza di legge — Applicabilità delle norme

This content downloaded from 188.72.126.25 on Wed, 25 Jun 2014 06:41:22 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended