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sezione I civile; sentenza 4 giugno 1998, n. 5479; Pres. Cantillo, Est. Graziadei, P.M. F. Mele...

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sezione I civile; sentenza 4 giugno 1998, n. 5479; Pres. Cantillo, Est. Graziadei, P.M. F. Mele (concl. conf.); Soc. Pontistrade (Avv. Gaeta) c. Min. finanze (Avv. dello Stato Salimei). Cassa Comm. trib. centrale 24 luglio 1996, n. 3975 Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 9 (SETTEMBRE 1998), pp. 2395/2396-2397/2398 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23194282 . Accessed: 28/06/2014 17:21 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.46 on Sat, 28 Jun 2014 17:21:31 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 4 giugno 1998, n. 5479; Pres. Cantillo, Est. Graziadei, P.M. F. Mele(concl. conf.); Soc. Pontistrade (Avv. Gaeta) c. Min. finanze (Avv. dello Stato Salimei). CassaComm. trib. centrale 24 luglio 1996, n. 3975Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 9 (SETTEMBRE 1998), pp. 2395/2396-2397/2398Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194282 .

Accessed: 28/06/2014 17:21

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2395 PARTE PRIMA 2396

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 4 giugno

1998, n. 5479; Pres. Cantillo, Est. Graziadei, P.M. F. Me

le (conci, conf.); Soc. Pontistrade (Avv. Gaeta) c. Min. fi

nanze (Avv. dello Stato Salimei). Cassa Comm. trib. centrale

24 luglio 1996, n. 3975.

Tributi in genere — Agevolazioni per il Mezzogiorno — Impre se edili (D.p.r. 6 marzo 1978 n. 218, testo unico delle leggi

sugli interventi nel Mezzogiorno, art. 101).

Le imprese edili possono beneficiare dell'esenzione decennale

dall'Ilor prevista dall'art. 101 d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218 per le nuove iniziative industriali nel Mezzogiorno. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 24 aprile

1997, n. 3602; Pres. Rocchi, Est. Borrè, P.M. Di Zenzo

(conci, conf.); Min. finanze c. Soc. Ideal costruzioni (Avv.

Giove, Trombetta). Conferma Comm. trib. centrale 8 mar

zo 1994, n. 606.

Tributi in genere — Agevolazioni per il Mezzogiorno — Impre se edili (D.p.r. 6 marzo 1978 n. 218, art. 105).

Le imprese edili possono beneficiare della riduzione a metà del

l'Irpeg prevista dall'art. 105 d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218 per le nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno. (2)

I

Svolgimento del processo. — La s.p.a. ing. Paolo De Luca

costruzioni, esercente attività edilizia, nel maggio 1985 ha chie

sto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Napoli il rico

noscimento dei benefici dell'esenzione decennale dall'Ilor e del

la riduzione del cinquanta per cento dell'Irpeg, ai sensi, rispetti

vamente, degli art. 101 e 105 t.u. sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218, e poi ha impugnato dinan

zi al giudice tributario il provvedimento negativo di detto ufficio.

La domanda è stata accolta dalla Commissione di primo gra

(1-2) In senso conforme a Cass. 3602/97 (che mostra di riferirsi al l'art. 105 d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218 prima delle modifiche apportate — nel senso dell'esenzione totale dall'Irpeg — dall'art. 14, 5° comma, 1. 1° marzo 1986 n. 64), v. Comm. trib. centrale 22 ottobre 1997, n.

5068, Comm. trib., 1997, I, 797 (m); Comm. trib. II grado Matera 29 dicembre 1994, Foro it., Rep. 1995, voce Tributi in genere, n. 1188; Comm. trib. I grado Napoli 11 aprile 1994, ibid., n. 1193 (entrambe annotate da L. Del Federico, Miscellanea in tema di agevolazioni fi scali per il Mezzogiorno, in Ross, trib., 1995, 1322); Comm. trib. II

grado Matera 7 febbraio 1994, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 1059; Comm. trib. I grado Trani 18 aprile 1990 (pres. De Luce, rei. Tinelli), inedita; Comm. trib. I grado Salerno 26 aprile 1988, id., Rep. 1988, voce cit., n. 657; Comm. trib. I grado Cagliari 30 novembre 1987, ibid., n. 659. In dottrina, oltre all'a. citato sopra, cfr., in senso favorevole

all'applicazione dei benefici, F. Santoro, Applicabilità delle agevola zioni alle imprese di costruzione del Mezzogiorno. Un annoso proble ma, in Fisco, 1991, 2100.

Negli stessi termini, con riferimento all'esenzione decennale prevista (su presupposti corrispondenti a quelli assunti dall'art. 105 d.p.r. 218/78) dall'art. 115 t.u. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con d.p.r. 30 giugno 1967 n. 1523, v. Cass. 1° febbraio 1984, n. 771, Foro it., 1984, I, 704, con nota di richiami (cui adde, Cass. 12 luglio 1983, n. 4731, id., Rep. 1983, voce Società (imposta), n. 29, e Bolletti no trib., 1983, 1710 (m), con nota di Recca), e Rass. trib., 1984, II, 426, con nota di Valastro, ad avviso della quale la stessa spetta anche alle società aventi ad oggetto attività edilizia che assumano nuove ini ziative produttive, contribuendo in tal modo al miglioramento ed al rinnovamento economico del Mezzogiorno; analogamente, Comm. trib. centrale 6 novembre 1997, n. 5286, Comm. trib., 1997, I, 832 (m); 15 giugno 1995, n. 2482, Foro it., Rep. 1995, voce Tributi in genere, n. 1181; 28 settembre 1994, n. 3087, ibid., n. 1184; 3 marzo 1994, n. 569, id., Rep. 1994, voce cit., n. 1057; 13 ottobre 1983, n. 2891, id., Rep. 1984, voce cit., n. 555. Sull'esenzione decennale dall'imposta sulle società prevista dall'art. 115 d.p.r. 1523/67, v. anche, per altri

profili, Cass. 28 maggio 1987, n. 4775, id., 1987, I, 2726, con nota di richiami.

Esclude che l'esenzione Irpeg prevista dall'art. 105 d.p.r. 218/78 pos sa spettare alle imprese edili, min. fin., ris. 4 aprile 1984, n. 11/032,

Il Foro Italiano — 1998.

do di Napoli, con pronuncia condivisa dalla commissione di

secondo grado. La Commissione tributaria centrale ha respinto il gravame

dell'amministrazione, nella parte in cui contestava la riduzione

dell'Irpeg, sul rilievo che questa è concessa per tutte le nuove

iniziative produttive nel Mezzogiorno, mentre ha ritenuto fon

data la tesi della non spettanza dell'esenzione dall'Ilor, conside

rando che le imprese edili non sono dotate di stabilimenti indu

striali e quindi non possono godere di un trattamento agevolato

specificamente accordato per la creazione di tali stabilimenti.

La s.p.a. Pontistrade, già s.p.a. ing. Paolo De Luca, con

ricorso notificato I'll dicembre 1996 ha chiesto la cassazione

della pronuncia della Commissione centrale sulla base di due

censure. L'amministrazione finanziaria ha replicato con contro

ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. La resistente ha

presentato note scritte in risposta alle conclusioni del procura tore generale.

Motivi della decisione. — Con la denuncia di violazione degli art. 15 e 22 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, il primo motivo

del ricorso critica la decisione impugnata per il mancato riscon

tro dell'inammissibilità dell'appello dell'ufficio contro la pro nuncia di primo grado; l'inammissibilità discenderebbe dalla pre senza in tale appello di doglianze inerenti esclusivamente all'Ir

peg, non anche all'Ilor, per la quale soltanto proseguiva il

dibattito processuale. Il motivo è infondato. La commissione di secondo grado,

adita dall'ufficio, ha pronunciato (in senso favorevole alla con

tribuente) anche in tema d'Ilor, sulla premessa che l'appello ad essa si estendesse.

Tale premessa si appalesa coerente con il contenuto dell'atto,

perché l'appellante negava la qualificabilità di un cantiere edile

come stabilimento industriale, e, quindi, pur senza un espresso riferimento al citato art. 101, negava la sussistenza del requisito dalla norma stessa richiesto per l'esenzione dall'Ilor; comun

que, non può essere contestata in questa sede, perché non è

stata messa in discussione nel giudizio davanti alla Commissio

ne centrale, nel quale la società, deducendo l'improponibilità e l'inconsistenza del ricorso dell'amministrazione, ha sollecitato

la conferma della precedente decisione.

Con il secondo motivo del ricorso si osserva che anche le

imprese edili svolgono attività industriale, e si torna a sostenere

che le stesse godono dell'esenzione decennale dall'Ilor, quando,

Dir. e pratica trib., 1984, I, 1084 («si ritiene che l'agevolazione recata dal 1° comma dell'art. 105 .. . vada inquadrata, per quanto concerne le condizioni di applicabilità e le caratteristiche dei destinatari, nella

più vasta normativa prevista a favore del Mezzogiorno che ha come finalità "l'industrializzazione" del territorio centro-meridionale mediante

l'impianto di "stabilimenti" tecnicamente organizzati, intenendosi escluse nella dizione di "stabilimento" ... le imprese edili che si avvalgono di impianti mobili e mancano di apprestamenti meccanici implicanti ca ratteri di stabilità per loro stessi ed in riferimento al territorio agevola to»: tali conclusioni sono ribadite da ris. 4 agosto 1984, n. 11/736, ibid., 1778, e da ris. 5 settembre 1984, n. 11/898, inedita); v. anche, seppure in termini di mero obiter dictum (e con riferimento all'art. 115

d.p.r. 1523/67), Cass. 4 aprile 1990, n. 2796, Foro it., Rep. 1990, voce

cit., n. 724. Con circ. 17 luglio 1997, n. 206/E, Rass. trib., 1997, 1007, con nota

di L. Del Federico, Esenzione Irpeg, scopo sociale ed imprese edili: orientamenti giurisprudenziali e «ravvedimenti» ministeriali, e Corriere

trib., 1997, 2682, con nota di E. Farina Valaori, Esenzioni per inizia tive nel Mezzogiorno e autotutela dell'amministrazione, il ministero delle

finanze, preso atto dell'indirizzo della prevalente giurisprudenza, ha mu tato il suo orientamento ed ha riconosciuto la spettanza dell'esenzione decennale Irpeg alle imprese edili create nel Mezzogiorno, dando al con

tempo istruzioni per l'abbandono delle controversie instaurate ai sensi dell'art. 7 d.m. 11 febbraio 1997 n. 37 (regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi del l'amministrazione finanziaria).

Nello stesso senso di Cass. 5479/98 (che fonda la sua pronuncia sulla

possibilità che il cantiere edile assuma le connotazioni dello stabilimen to industriale), v. Comm. trib. I grado Napoli 11 aprile 1994, cit.; con tra, Comm. trib. centrale 4 giugno 1997, n. 2868, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 1219; L. Del Federico, Miscellanea in tema di agevolazio ni fiscali per il Mezzogiorno, cit., 1329; min. fin., circ. 17 luglio 1997, n. 206/E, cit., Rass. trib., 1997, 1009.

Sulla nozione di «stabilimento industriale tecnicamente organizzato», ai fini dell'esenzione decennale dall'Ilor, v. anche Comm. trib. reg. Ba silicata 29 aprile 1997, Riv. giur. trib., 1998, 168, con nota di M. Ra VACCIA.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

come nella specie, si avvalgano di complesse e durevoli struttu re organizzative, di un rilevante numero di dipendenti e di co

spicui impieghi di capitale, così assumendo la natura propria degli opifici industriali.

Il motivo è fondato, sulla scorta e nei limiti delle considera zioni seguenti.

La nozione di stabilimento industriale, secondo il linguaggio corrente, designa il fabbricato e l'insieme delle installazioni fis se che vengano predisposte ed utilizzate per l'esercizio di attivi tà industriale in modo continuativo, vale a dire con un inseri mento nel tessuto economico della zona che sia duraturo e non

precario.

L'impresa edile rientra fra quelle industriali previste dall'art.

2195, 1° comma, n. 1, c.c., il quale equipara la produzione di servizi alla produzione di beni.

Il cantiere dell'impresa edile può assumere le connotazioni dello stabilimento industriale, nel senso delineato, quando non si esaurisca in manufatti provvisori ed amovibili (quali capan noni o tettoie per il ricovero di macchinari e strumenti, ponteg gi per l'allestimento di piani di lavoro, apparati di guardiania, contenitori di materiali), ma implichi, in relazione al tipo ed alle dimensioni delle opere programmate ed alle strutture ammi nistrative e tecniche occorrenti per realizzarle, costruzioni ed

impianti che siano inscindibilmente legati al suolo, e che inte

grino, nel loro insieme, il posto di stabile ubicazione dell'attivi tà produttiva e del lavoro del personale.

La stabilità dell'insediamento non esige una destinazione del le strutture all'uopo predisposte a tempo indeterminato, o co

munque fino al logoramento fisico o funzionale delle medesi

me, poiché l'attività industriale, anche quando produca beni, può avere scadenze anticipate, rispetto alla vita dei fabbricati e delle installazioni, in relazione a scelte di convenienza econo mica ovvero alle necessità del mercato del prodotto offerto.

L'art. 101 del predetto d.p.r. n. 218 del 1978, nell'accordate l'esenzione decennale dall'Ilor per gli stabilimenti industriali tec nicamente organizzati che si impiantino nei territori del Mezzo

giorno, non adotta specificazioni che autorizzino a cogliere un uso della relativa espressione con significato'più ristretto rispet to a quello comune.

La lettera della norma è in sintonia con la sua ratio, perché l'e senzione dall'Ilor, oltre alla riduzione dell'Irpeg concessa dall'art. 105 dello stesso d.p.r. n. 218 del 1978 per le nuove iniziative pro duttive, trova spiegazione logica nel verificarsi di un vantaggio ag giuntivo per le zone interessate se le nuove iniziative creino pure insediamenti duraturi (anche se non perenni o tendenzialmente ta

li), con i connessi riflessi sullo sviluppo delle infrastrutture e sui livelli occupazionali; riflessi propri tanto della produzione di be

ni, quanto dell'attività cantieristica, ove incida sul territorio, ri chiamando interventi pubblicistici di coordinamento e supporto e promuovendo l'assunzione di mano d'opera locale.

I rilievi svolti, con i quali si puntualizza l'orientamento espresso da questa corte con riferimento ad imposte e disposizioni nor mative diverse, ancorché similari (v. sent. n. 10409 del 3 dicem bre 1994, Foro it., Rep. 1994, voce Ricchezza mobile (imposta), n. 4; n. 771 del 1° febbraio 1984, id., 1984, I, 704; n. 4731 del 12 luglio 1983, id., Rep. 1983, voce Società (imposta), n. 29, e n. 2645 del 9 maggio 1979, id., Rep. 1979, voce Ricchezza mobile (imposta), n. 150), richiedono l'accoglimento per quan to di ragione del secondo motivo del ricorso e la cassazione della pronuncia impugnata, nella parte in cui ha escluso, in via

generale, prescindendo dalle particolarità del caso concreto, la

qualificabilità dei cantieri edili come stabilimenti industriali ai fini del suddetto art. 101.

Per l'indagine sulle effettive caratteristiche del cantiere o dei cantieri della società, e per l'applicazione dell'indicata norma se tali caratteristiche risultino rispondere a quelle di cui al prin cipio sopra enunciato, si deve disporre la prosecuzione della causa in sede di rinvio.

Al giudice di rinvio, da designarsi nella Commissione tributa ria regionale della Campania, si affida anche la statuizione sulle

spese di questa fase processuale.

II

Svolgimento del processo. — La Ideal costruzioni s.r.l. pre sentò ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Fog gia avverso il silenzio-rifiuto della locale intendenza di finanza maturato nei riguardi della richiesta della contribuente intesa

li Foro Italiano — 1998.

ad ottenere il rimborso della somma di lire 16.778.500 per Irpeg pagata in più del dovuto relativamente all'anno 1982. La con tribuente basava la sua richiesta sui benefici fiscali di cui al l'art. 26, 3° comma, d.p.r. 601/73 e sull'art. 105 d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218 (t.u. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), che prevede, a certe condizioni, la riduzione a metà dell'Irpeg. La commissione accolse il ricorso e la decisione fu confermata dalla commissione di secondo grado.

L'ufficio propose ricorso alla Commissione tributaria centra

le, la quale, con decisione dell'8 marzo 1994, si pronunciò an ch'essa in favore della contribuente.

Contro tale decisione l'amministrazione delle finanze ha pro posto ricorso per cassazione, svolgendo un'unica censura. La Ideal costruzioni ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione. — L'amministrazione ricorrente de duce violazione e falsa applicazione degli art. 101 e 105 d.p.r. 218/78 e dell'art. 26 d.p.r. 601/73, assumendo che hanno erra to i giudici tributari laddove, richiamato l'art. 105 d.p.r. 218/78, che conferma l'agevolazione fiscale prevista dal 3° comma del

d.p.r. 601/73, hanno ritenuto che il riferimento del legislatore alle nuove iniziative produttive sia sufficiente a far ritenere la società esonerata al cinquanta per cento dall'Irpeg, senza tener conto dell'esplicito richiamo, contenuto nello stesso art. 105, al precedente art. 101, ove, ai fini dell'esenzione Uor, si richie de la sussistenza di «stabilimenti industriali tecnicamente orga nizzati». Non si adatta alle imprese edili, secondo la ricorrente, la nozione di «stabilimento», in qunto esse si avvalgono di im

pianti mobili e mancano di mezzi tecnici aventi il carattere della stabilità in riferimento al territorio considerato. L'installazione di imprese edili ha natura del tutto transitoria e perciò non può dar luogo al sorgere di «nuove iniziative produttive», come ri chiesto dalla legge, né all'instaurarsi di fonti permanenti di la voro. Dall'agevolazione sono peraltro escluse le società aventi

per oggetto attività commerciali e ciò implica, secondo la ricor

rente, la non spettanza della riduzione dell'Irpeg alla s.r.l. Ideal

costruzioni, il cui statuto, all'art. 4, prevede l'acquisto, la ven dita e la permuta di terreni e fabbricati.

Il ricorso non è fondato. Il citato art. 105 t.u. 218/78 preve de la riduzione a metà dell'Irpeg «nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati al l'art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo re stando il disposto degli art. 101 e 102». Le due norme richiama te riguardano l'esenzione dall'Ilor e la prima di esse fa riferi mento agli «stabilimenti industriali tecnicamente organizzati».

Tale contesto logico-letterale non implica che il requisito de

gli «stabilimenti industriali tecnicamente organizzati», espresso nell'art. 101 e relativo all'esenzione Ilor, necessariamente si esten da alla disciplina dell'esenzione Irpeg contenuta nell'art. 105. In primo luogo va rilevato che questa norma enuncia requisiti suoi propri (realizzazione di nuove iniziative produttive, neces sità che la nuova realtà produttiva si costituisca in forma socie

taria), per cui è disagevole supporre che il richiamo agli art. 101 e 102 voglia rappresentare un rinvio a diverse condizioni

poste altrove. Si aggiunga che, se questo fosse il senso del rin

vio, sarebbe sostanzialmente incomprensibile il richiamo dell'art. 102, ove non si dettano se non disposizioni strettamente atti nenti all'esenzione Ilor. Infine, va detto che la formula usata

(«fermo restando il disposto degli art. 101 e 102») sembra non tanto richiamare requisiti altrove previsti quanto piuttosto indi care che la disposizione agevolativa concernente l'Irpeg lascia ferma l'applicabilità allo stesso soggetto, ricorrendone le condi

zioni, anche delle esenzioni relative all'Ilor. Tale ricostruzione interpretativa sottrae rilevanza al quesito

se la nozione di «stabilimento industriale tecnicamente organiz zato» sia riferibile al cantiere edile, ma sembra che una conce zione sensibile alla sostanza del fenomeno economico e non con dizionata da una visione banalmente materialistica della localiz zazione produttiva renda del tutto ragionevole la risposta positiva. Così come non è dubbio che anche l'attività edilizia, nonostan te i limiti di durata propri del singolo cantiere, realizzi un radi camento territoriale per il quale possa parlarsi di «nuova inizia tiva produttiva nel territorio», come richiede il ripetuto art. 105.

Irrilevante, infine, è il fatto che lo statuto dell'Ideai costru zioni preveda anche gli acquisiti e le vendite immobiliari, essen do evidente che l'acquisto di aree edificabili è funzionale all'at tività dell'impresa edilizia e che questa ha per suo scopo natura le la vendita degli edifici, una volta costruiti.

Il ricorso va dunque rigettato.

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