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sezione I civile; sentenza 4 maggio 2004, n. 8425; Pres. De Musis, Est. Bonomo, P.M. Pivetti (concl....

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sezione I civile; sentenza 4 maggio 2004, n. 8425; Pres. De Musis, Est. Bonomo, P.M. Pivetti (concl. conf.); C. Cappuccilli (Avv. V. Cappuccilli) c. Comune di Campobasso (Avv. Calise). Conferma Giud. pace Campobasso 5 febbraio 2001 Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 10 (OTTOBRE 2004), pp. 2775/2776-2779/2780 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199061 . Accessed: 28/06/2014 13:35 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.120 on Sat, 28 Jun 2014 13:35:16 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 4 maggio 2004, n. 8425; Pres. De Musis, Est. Bonomo, P.M. Pivetti(concl. conf.); C. Cappuccilli (Avv. V. Cappuccilli) c. Comune di Campobasso (Avv. Calise).Conferma Giud. pace Campobasso 5 febbraio 2001Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 10 (OTTOBRE 2004), pp. 2775/2776-2779/2780Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199061 .

Accessed: 28/06/2014 13:35

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2775 PARTE PRIMA 2776

amministrativa deve ispirarsi a criteri di «economicità» e di «ef

ficacia». In virtù di tale specifica previsione, detti criteri, che costitui

scono specificazione del più generale principio sancito dall'art.

97, 1° comma, Cost., hanno acquistato «dignità normativa», as

sumendo rilevanza sul piano della legittimità (e non della mera

opportunità) dell'azione amministrativa (Cons. Stato, sez. VI,

847/02, id., Rep. 2002, voce Atto amministrativo, n. 309; sez.

IV 6684/00, id., Rep. 2001, voce Edilizia popolare, n. 18, e, già, Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 1996, n. 1293, id., Rep. 1997, voce Comune, n. 413; 22 novembre 1996, n. 1396, ibid., voce

Contratti della p.a., n. 168). La verifica della legittimità dell'attività amministrativa non

può quindi prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti. E s'intende, allora, che la

violazione dei criteri sopra indicati possa assumere rilievo anche

nel giudizio di responsabilità, dal momento che l'antigiuridicità dell'atto amministrativo costituisce un presupposto necessario

(anche se non sufficiente) della «colpevolezza» di chi lo abbia

posto in essere.

4. - Ciò premesso, si osserva che, nel caso di specie, la Corte

dei conti ha affermato l'illegittimità della spesa effettuata per

l'organizzazione della sfilata di moda sotto un duplice profilo: —

per la mancanza di «qualsiasi collegamento teleologico» con le finalità istituzionali del convitto, osservando che l'inizia

tiva recava in sé «una ineliminabile, appariscente e totalizzante

nota di mondanità» del tutto estranea agli «scopi educativi, cul

turali, di moderazione dei costumi e di serietà degli studi» pro

pri di quella istituzione educativa; —

per la mancanza di un rapporto di «ragionevole propor zionalità» tra «costi e benefici».

4.1. - Contrariamente a quel che assume il ricorrente, deve

escludersi che, così decidendo, la corte abbia ecceduto dal pro

prio ambito di giurisdizione. 4.1.1. - Ciò è particolarmente evidente per quel che attiene al

primo profilo. Sotto tale riguardo, infatti, il giudice contabile si è limitato a rilevare che l'atto di gestione era stato compiuto per finalità diverse da quelle determinate dalla legge. Non vale os

servare, in contrario, che tali finalità sarebbero state individuate

erroneamente, in quanto tale aspetto non attiene all'individua zione dei limiti esterni del potere giurisdizionale della Corte dei

conti in tema di responsabilità amministrativa (che debbono ri

tenersi osservati tutte le volte che l'affermazione di responsabi lità sia correlata, come nel caso di specie, al riscontro, non della

mera inopportunità, ma dell'illegittimità dell'atto compiuto), bensì alla valutazione dell'antigiuridicità dell'atto posto a fon damento dell'azione di responsabilità e, quindi, della fondatezza

della pretesa risarcitoria fatta valere nei confronti dell'incolpa to.

4.1.2. - Ma a non diverse conclusioni deve giungersi anche in

relazione all'altro argomento, che si appunta sulla mancanza di un rapporto di «ragionevole proporzionalità» tra costi e benefi

ci, addotto dalla sentenza impugnata a fondamento della deci sione adottata.

Invero, come si è già osservato, essendo ormai assunti tra i

requisiti normativi che regolano l'attività amministrativa anche i criteri di «economicità» e di «efficacia», deve ritenersi che rientri tra i poteri della Corte dei conti, nell'ambito del giudizio di responsabilità, anche quello di verificare la ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti, dal

momento che anche tale verifica è fondata su valutazioni di le

gittimità e non di mera opportunità (retro, par. 3.1). 5. - Il ricorso deve essere quindi respinto.

Il Foro Italiano — 2004.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 4 mag gio 2004, n. 8425; Pres. De Musis, Est. Bonomo, P.M. Pivet

ti (conci, conf.); C. Cappuccini (Avv. V. Cappuccilli) c.

Comune di Campobasso (Avv. Cause). Conferma Giud. pace

Campobasso 5 febbraio 2001.

Circolazione stradale — Sanzione amministrativa — Conte stazione immediata — Sosta vietata — Impossibilità (D.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nuovo codice della strada, art.

200, 201; d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495, regolamento di ese

cuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, art.

384). Circolazione stradale — Sosta di veicolo per invalido —

Esposizione del contrassegno — Necessità (D.p.r. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione

delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, art. 11, 12).

Circolazione stradale — Sanzione amministrativa — Ver

bale redatto con sistema automatizzato — Sottoscrizione

autografa — Necessità — Esclusione (D.leg. 12 febbraio 1993 n. 39, norme in materia di sistemi informativi automa

tizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, 1°

comma, lett. mm, 1. 23 ottobre 1992 n. 421, art. 3).

Ai fini dell'applicazione dell'art. 384 d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo

codice della strada), l'impossibilità materiale della contesta

zione immediata ricorre nel caso di sosta di un 'autovettura in

luogo vietato, che comporta di regola l'assenza del trasgres sore al momento dell'accertamento. (1)

Ai sensi degli art. 11 e 12 d.p.r. 24 luglio 1996 n. 503, il veicolo al servizio di un invalido fruisce della disciplina agevolativa in tema di parcheggio solo se il relativo contrassegno sia

esposto sulla parte anteriore del veicolo stesso. (2) In tema di violazioni al codice della strada, anche ai sensi del

(1) La Cassazione applica l'art. 384, lett.f), d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) che contemplava, tra i casi di impossibilità materiale della contestazione immediata, 1'«accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo». Analogamente dispone ora l'art. 201, comma 1 bis, lett. d), d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, 1° comma, lett. b), d.l. 27

giugno 2003 n. 151, convertito nella 1. 1° agosto 2003 n. 214. In questa, come nelle altre ipotesi previste dall'art. 201, comma 1 bis, cit., è sta

bilito, in deroga alla regola generale della contestazione immediata delle violazioni al codice della strada, che gli estremi della violazione debbano essere notificati agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento dell'infrazione senza necessità di indicare i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. In tali ipotesi, infatti, la contestazione immediata è considerata «impossibile» per leg ge

In ogni altra ipotesi, invece, in base all'art. 201, 1° comma, cod. strada (contestazione immediata) e, nei casi in cui la contestazione im mediata sia stata di fatto impossibile, il verbale contenente gli estremi della violazione deve essere notificato agli interessati entro centocin

quanta giorni dall'accertamento dell'infrazione, ma questa volta con l'indicazione dei motivi che abbiano reso impossibile la contestazione immediata (art. 201, comma 1 ter).

(2) I. - Non constano precedenti editi. Secondo la Cassazione l'espo sizione sulla parte anteriore del veicolo del contrassegno rilasciato dal sindaco alle persone invalide o con capacità di deambulazione sensi bilmente ridotta è condizione necessaria per usufruire delle agevolazio ni previste dagli art. 188 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e 11 d.p.r. 24 luglio 1996 n. 503 (sosta in luoghi vietati, circolazione in caso di limitazione del traffico, ecc.), e costituisce l'u nico strumento per rendere nota la destinazione del veicolo al servizio dell'invalido. Non costituisce pertanto misura equipollente all'esposi zione del contrassegno sul veicolo né la dimostrazione all'organo ac certatore della qualità di invalido, né la dimostrazione di essere in pos sesso del contrassegno non esposto (magari per mera dimenticanza).

II. - Con riferimento alla esposizione di altri contrassegni è da rileva re che, ad esempio, il bollino blu è stato introdotto al fine di limitare

l'inquinamento dell'aria nelle città provocato dalla circolazione di vei coli con motore a scoppio. L'art. 2 d.m. 28 febbraio 1994 prevede che i controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli devono essere

eseguiti da officine specializzate e che «l'attestazione dell'avvenuto controllo, valida su tutto il territorio nazionale, dovrà essere effettuata mediante il rilascio di bollino autoadesivo, conforme all'allegato al

presente decreto e da applicare sul parabrezza del veicolo interessato. Sul retro di detto bollino dovrà essere apposto il timbro dell'impresa di

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

principio stabilito dall'art. 3 d.leg. 12 febbraio 1993 n. 39, l'autografia della sottoscrizione non è requisito essenziale del verbale di accertamento, se il verbale sia stato redatto

con sistema meccanizzato e con l'indicazione delle generalità dell'accertatore. (3)

Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato il 20

marzo 2000 Cario Cappuccini proponeva opposizione avverso il

processo verbale della polizia municipale di Campobasso n.

3431/99 del 22 settembre 1999, notificatogli il 19 febbraio 2000, per il pagamento della somma di lire 72.900, quale san

zione amministrativa pecuniaria, conseguente alla violazione di

cui all'art. 7 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, per avere il Cappuc cini sostato col veicolo di sua proprietà Golf tg. CB228302 in località vietata in Campobasso, via Giovanni XXIII.

Con sentenza del 24 gennaio - 5 febbraio 2001, il Giudice di pace di Campobasso rigettava l'opposizione, osservando, tra

l'altro:

a) che il verbale recava l'indicazione nominativa dell'agente

operante, seguita dalla firma dello stesso;

b) che, quanto alla mancanza dei motivi per cui non si era

proceduto alla contestazione immediata dell'infrazione, era con

sequenziale al tipo d'infrazione (divieto di sosta) che l'accerta

mento fosse stato fatto in assenza del trasgressore; c) che il teste aveva dichiarato che sul veicolo non era espo

sto il contrassegno a riprova dell'invalidità del conducente e che

poteva essere dichiarata non scusabile l'infrazione commessa

dall'opponente, esistendo appositi spazi riservati per la sosta

degli invalidi che espongono il relativo contrassegno. Avverso tale sentenza Carlo Cappuccini ha proposto ricorso

per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria.

Il comune di Campobasso ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione. — 1. - Con il primo mezzo d'impu

gnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 201 cod. strada e degli art. 384 e 385 del relativo rego lamento di esecuzione.

Si sostiene che la mancata indicazione nel verbale dei motivi

che avevano reso impossibile la contestazione immediata del

l'infrazione non poteva essere superata dalle considerazioni

svolte dal giudice di pace in ordine all'assenza del trasgressore

conseguente al tipo di infrazione contestata (divieto di sosta). 2. - Il motivo non è fondato.

L'art. 201 cod. strada stabilisce che, quando la violazione non

possa essere immediatamente contestata, il verbale, con l'indi

cazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione

immediata, deve essere notificato al trasgressore. L'art. 384 del

regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice

della strada elenca, tra i casi di materiale impossibilità della

contestazione immediata, quello dell'accertamento della viola

zione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo

(lett. f). Il successivo art. 385 prevede che, qualora la contesta

zione, nelle ipotesi previste dall'articolo precedente, non abbia

potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione,

l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tem

po, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contesta

zione immediata.

La decisione del giudice di pace — il quale ha affermato che,

trattandosi di infrazione per divieto di sosta, è consequenziale

cui all'art. 1,1° comma». Il bollino blu, pertanto, in base al d.m. cit. deve essere applicato sul parabrezza del veicolo.

(3) In senso conforme, con riferimento all'accertamento di violazio

ni al codice della strada, Cass. 10 settembre 2003, n. 13220, Foro it., Mass., 1286 (in motivazione); 21 novembre 2002, n. 16417, id., Rep. 2002, voce Circolazione stradale, n. 166; 10 luglio 2002, n. 10015,

ibid., n. 165; 27 settembre 2001, n. 12105, ibid., n. 164; 25 ottobre

1999, n. 11949, id., 1999,1, 3158, con nota di Travi, cui adde Cass. 6 marzo 1999, n. 1923, id., Rep. 1999, voce cit., n. 177; Pret. Torino 13

febbraio 1999, ibid., n. 180; contra, Cass. 30 dicembre 1998, n. 12886,

ibid., n. 178, e, con riferimento alle ordinanze-ingiunzioni emesse dal

prefetto in seguito al ricorso amministrativo previsto dall'art. 204 d.leg. 285/92, Cass. 28 dicembre 2000, n. 16204, id., 2002,1, 1503. In dottri

na, Cerbo, Le sanzioni amministrative, Milano, 1999, 162 ss., conclude nel senso della necessità della sottoscrizione dell'agente accertatore, anche nel caso di notifica del verbale redatto con «sistemi meccanizza

ti».

Il Foro Italiano — 2004.

che l'accertamento sia stato fatto in assenza del trasgressore e

che in ipotesi del genere non è pensabile che gli agenti operanti restino accanto al veicolo in attesa della persona a cui contestare

l'infrazione — non viola le norme sopra richiamate, tenuto

conto che, secondo quanto riportato nella narrativa del ricorso, il verbale recava anche la dicitura «violazione non contestata

per impossibilità materiale art. 384 del regolamento di esecuzio

ne del codice della strada» e che il verbale va valutato nel suo

complesso. Ora, la dichiarata impossibilità materiale della contestazione

non può non essere collegata alla natura dell'infrazione, e cioè

alla sosta dell'autovettura in località vietata, che comporta, di

regola, l'assenza del trasgressore al momento dell'accertamento

dell'infrazione e, quindi, la ricorrenza dell'ipotesi di materiale

impossibilità della contestazione prevista dalla lett. f) dell'art.

384 cit. Né risulta che il Cappuccini abbia mai sostenuto di essersi

trovato a bordo dell'autovettura o nelle sue vicinanze nella data,

luogo ed ora della rilevazione dell'infrazione, indicati nel ver

bale.

3. - Con il secondo motivo (indicato con il n. Ili) si denuncia

violazione e falsa applicazione degli art. 5 e 6 1. n. 384 del 1978.

Il ricorrente afferma che dalla normativa citata, nonché dal

l'art. 11 d.p.r. n. 503 del 1996, si ricava che per avere diritto a

sostare in deroga ai divieti, il soggetto invalido deve essere de

tentore dello speciale contrassegno, mentre l'esposizione di esso

costituisce un requisito solo formale e non sostanziale. Il giudi ce di pace non avrebbe dovuto quindi ritenere fondato l'accer

tamento sulla base della deposizione del teste in ordine alla

mancata esposizione del contrassegno, ma avrebbe dovuto chie

dere allo stesso teste se il veicolo creava o meno intralcio o ef

fettivo pericolo per la circolazione, poiché solo in presenza di

queste circostanze è assoggettabile a contravvenzione un sog

getto invalido.

4. - Nemmeno questo motivo merita accoglimento. Gli art. 5 e 6 d.p.r. 27 aprile 1978 n. 384 sono stati abrogati

dall'art. 32 d.p.r. 24 luglio 1996 n. 503, mentre la tesi, basata

sull'art. 11 d.p.r. n. 503 del 1996 — che conferirebbe al deten

tore del contrassegno il diritto a sostare in deroga ai divieti, an

che in mancanza dell'esposizione del contrassegno, a meno che

non si crei intralcio alla circolazione — non tiene conto delle

previsioni contenute nel successivo art. 12 medesimo d.p.r. n.

503 del 1996. Il 1° comma di tale disposizione stabilisce che lo speciale

contrassegno rilasciato dai comuni alle persone con capacità di

deambulazione sensibilmente ridotta deve essere apposto nella

parte anteriore del veicolo.

Inoltre, l'art. 381, 2° comma, del regolamento del nuovo co

dice della strada, emanato con d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495,

prevede che, per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio

delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibil

mente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in de

roga; che l'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito

«contrassegno invalidi» e che il contrassegno è strettamente

personale e non è vincolato ad uno specifico veicolo.

La Corte costituzionale, nel dichiarare con ordinanza n. 328

del 21 luglio 2000 (Foro it., Rep. 2000, voce Circolazione stra

dale, n. 59) la manifesta infondatezza della questione di legitti mità costituzionale dell'art. 188 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285

(nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3

Cost., in relazione al trasporto di cortesia delle persone disabili, ha richiamato il carattere strettamente personale del contrasse

gno, non vincolato ad uno specifico veicolo, ed ha di conse

guenza ritenuto che il testuale riferimento ai veicoli al servizio

delle persone disabili, contenuto nell'art. 188 cod. strada, non

può essere interpretato nel senso dell'implicita esclusione del

trasporto di cortesia dal beneficio della sosta senza limiti tempo

rali, in aree di parcheggio a tempo, ma nel ben diverso senso

che il beneficio è limitato a quei veicoli che effettivamente tra

sportano la persona disabile e sono, quindi, in tal senso, al ser

vizio della stessa.

Ora, essendo proprio il contrassegno che denota la destina

zione del veicolo al servizio dell'invalido, risulta corretta la de

cisione impugnata che ha ritenuto la sussistenza dell'infrazione

dopo aver accertato, in punto di fatto, che sul veicolo in sosta

vietata non era esposto il contrassegno invalidi.

5. - Il terzo motivo (indicato con il n. IV) esprime una do

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2779 PARTE PRIMA 2780

glianza di violazione e falsa applicazione dell'art. 200, 2° com

ma, cod. strada e dell'art. 383, 4° comma, del relativo regola mento di esecuzione, nonché dell'art. 3, 2° comma, d.leg. n. 39 del 1993,

Erroneamente, secondo il ricorrente, il giudice di pace aveva

respinto l'eccezione di improduttività di effetti giuridici del verbale per mancanza della sottoscrizione autografa dell'agente accertatore. In realtà, il verbale opposto era stato notificato in

originale, non recava alcuna indicazione a stampa del soggetto responsabile, la firma «Maffei Agostino» su di esso presente non costituiva sottoscrizione autografa in senso proprio (so prattutto per la collocazione) e non valeva ad attribuire la pater nità dell'atto all'accertatore.

6. - Il motivo non è fondato.

Va innanzitutto osservato che, secondo la sentenza impugna ta, sul verbale, redatto con il sistema meccanizzato di elabora zione dati, compariva dopo l'indicazione nominativa dell'a

gente operante «Maffei Agostino», la firma dello stesso. La censura del ricorrente, secondo cui tale firma non costitui

rebbe sottoscrizione autografa «soprattutto per la locazione» è inammissibile —

perché nel ricorso non viene precisato quale fosse tale locazione e perché essa dovesse ritenersi inidonea ad assicurare l'effetto della sottoscrizione — e comunque irrile vante.

Infatti, in tema di violazione al codice della strada, anche ai sensi del generale disposto dell'art. 3 d.leg. n. 39 del 1993,

l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requi sito di esistenza giuridica del verbale di accertamento delle in

frazioni, se redatto con sistema meccanizzato con la sola indica zione delle generalità dell'accertatore, in quanto i dati estrinse cati nello stesso contesto del documento consentono di accertare aliunde la sicura attribuibilità dell'atto a chi deve esserne l'au tore secondo le norme positive (Cass. 21 novembre 2002, n.

16417, id., Rep. 2002, voce cit., n. 166; cfr. pure Cass. 10 luglio 2002, n. 10015, ibid., n. 165).

7. - Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; ordinanza 29 aprile 2004, n. 8288; Pres. Vittoria, Rei. Preden, P.M. Frazzini (conci, parz. diff.); Iraci (Avv. Iraci) c. Nicoletti e altri. Regolamento di competenza avverso Trib. Nicosia 4

giugno 2002.

Competenza civile — Eccezione di incompetenza — Disci

plina — Violazione — Regolamento di competenza —

Ammissibilità (Cod. proc. civ., art. 38, 42).

E ammissibile il regolamento necessario di competenza per de durre la violazione, da parte della sentenza impugnata, del l'art. 38 c.p.c. sotto il profilo concernente i tempi ed i modi

dell'eccezione di incompetenza. (1)

(1) La decisione dissente dal precedente di Cass., sez. un., 12 no vembre 1999, n. 764/SU, Foro it., 1999,1, 3690, con nota di richiami di C.M. Barone, nella cui motivazione si legge che «nell'ipotesi in cui la declaratoria d'incompetenza per materia o per territorio inderogabile sia pronunciata d'ufficio o su istanza di parte, in difetto dell'osservanza dei limiti temporali che soli la legittimano, la relativa pronuncia non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., ma con l'appello — o nel caso in cui la declaratoria d'incompe tenza sia emessa con la decisione d'appello con il ricorso per cassazio ne ex art. 360, n. 4, c.p.c. — in quanto la contestazione non riguarda la competenza, ma la violazione di norme del procedimento .. .».

A dire il vero, la suddetta pronuncia non ha esaminato funditus la questione, né si è fatta carico di contraddire il pregresso contrario orientamento. Il suo dictum ha tuttavia segnato il corso della giurispru

II Foro Italiano — 2004.

Premesso in fatto. — Con atto di citazione notificato il 14

aprile 2000, Giacomo Iraci esponeva che il 9 novembre 1999, in

Catania, mentre conduceva l'auto Mercedes di proprietà della

moglie Giuseppa Spallina, era stato tamponato dall'auto Fiat Punto di proprietà di Giovanni Nicoletti e condotta da Gaetano Nicoletti e conveniva davanti al Tribunale di Nicosia i Nicoletti e la Lavoro e sicurtà s.p.a. per sentirli condannare al risarci

mento dei danni.

I Nicoletti, costituitisi nei termini, chiedevano, ai sensi del

l'art. 269 c.p.c., il differimento della prima udienza, indicata in

citazione per il 4 luglio 2000, per consentire la chiamata in giu dizio di Giuseppa Spallina e della Ras assicurazioni s.p,a.; ecce

pivano l'incompetenza per territorio del giudice adito, indican do come giudice competente il Tribunale di Gela; chiedevano il

rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento dei danni.

II giudice disponeva il differimento della prima udienza, fis sandola al 19 dicembre 2000.

Con comparsa depositata il 12 dicembre 2000, si costituiva la Ras assicurazioni s.p.a., quale società incorporante la Lavoro e sicurtà s.p.a., assicuratrice dell'auto del Nicoletti, che eccepiva anch'essa l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Gela, di Catania o di Milano.

Si costituivano anche i chiamati Spallina e Ras assicurazioni

s.p.a., che resistevano.

II giudice invitava le parti a precisare le conclusioni sulla

questione di competenza; tratteneva la causa in decisione e, con sentenza depositata il 4 giugno 2002, dichiarava l'incompetenza del tribunale adito essendo competente, ai sensi degli art. 18 e 19 c.p.c., il Tribunale di Gela, o il Tribunale di Milano, ovvero, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il Tribunale di Catania.

Avverso la sentenza Tiraci ha proposto regolamento di com

petenza, notificandolo ai Nicoletti, alla Ras s.p.a. ed alla Spalli na.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Ritenuto in diritto. — (Omissis). 4. - Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo presentano un dato comune: nessuno di essi è diretto a censurare l'applicazione dei criteri attributivi della

competenza; tutti denunciano la violazione delle regole proces suali sul rilievo dell'incompetenza; ciò comporta che deve es serne valutata l'ammissibilità.

denza successiva: di seguito infatti, negli stessi termini, cfr. Cass. 3 no vembre 2000, n. 14356, id., 2001, I, 1638, con nota critica di G.P. Ca lifano, secondo cui «la sentenza che dichiari l'incompetenza, di ufficio 0 su eccezione di parte, in violazione dei limiti temporali stabiliti per la sua rilevabilità, non è impugnabile con il regolamento necessario di

competenza, ex art. 42 c.p.c., ma piuttosto con l'appello, in quanto 1 'error in procedendo così verificatosi non riguarda la competenza ma la violazione delle norme del procedimento attinenti al rilievo dell'ec cezione»; 14 dicembre 2000, n. 15779, id., Rep. 2000, voce Competen za civile, n. 258, ove si afferma che «con il regolamento di competenza non possono essere formulate questioni attinenti alla violazione di nor me procedimentali, quale l'omesso rispetto del limite temporale dispo sto per proporre l'eccezione di incompetenza, ovvero di modifica della

competenza per ragioni di connessione, essendo invece sul punto espe ribile l'appello»; 22 maggio 2003, n. 8115, id., Mass., 738.

In senso contrario, di recente, cfr. Cass., ord. 27 ottobre 2003, n. 16136, ibid., 1448, secondo la quale le questioni concernenti l'applica zione dell'art. 38 c.p.c. alla concreta situazione processuale «non sono legittimamente distinguibili, né separabili, dalla questione di compe tenza considerata nel suo complesso».

La riapertura della questione appare quanto mai opportuna, soprat tutto alla luce della nozione di «pronuncia di merito» rilevante ai sensi

degli art. 42 e 43 c.p.c., nell'ambito della quale si è ritenuto di esclude re quelle meramente strumentali o accessorie alla pronuncia sulla com

petenza: in questo senso, cfr. Cass. 13 luglio 2001, n. 9547, id., 2002,1, 466, con nota di richiami; più di recente, cfr. Cass. 23 maggio 2003, n. 8165, id., Mass., 742, ove si osserva che «la sentenza non perde natura di pronuncia sulla competenza se il giudice esamina anche questioni di rito o di merito, purché l'estensione sia strumentale alla soluzione della questione sulla competenza, o emetta statuizioni consequenziali ed ac cessorie, come quelle sulle spese o sulla revoca del decreto ingiuntivo».

Resta solo da osservare che la presente questione incide non solo sull'ammissibilità del regolamento necessario di competenza, quanto anche sull'ammissibilità del regolamento facoltativo di competenza in alternativa all'appello (beninteso in caso di pronunce che decidano sulla competenza e sul merito), nonché del regolamento d'ufficio, al fi ne di far valere la violazione della disciplina processuale dell'eccezione di incompetenza o del suo rilievo ufficioso. [P. Gallo]

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