sezione I civile; sentenza 4 settembre 2004, n. 17885; Pres. Olla, Est. Ragonesi, P.M. Carestia(concl. conf.); Soc. Vittoria di Poli Carla e altra (Avv. Molin) c. Fall. soc. Vittoria di Poli Carla ealtra. Dichiara inammissibile ricorso avverso Trib. Treviso 7 settembre 2001Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 11 (NOVEMBRE 2005), pp. 3185/3186-3187/3188Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201162 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 4 set tembre 2004, n. 17885; Pres. Olla, Est. Ragonesi, P.M. Ca
restia (conci, conf.); Soc. Vittoria di Poli Carla e altra (Avv.
Molin) c. Fall. soc. Vittoria di Poli Carla e altra. Dichiara
inammissibile ricorso avverso Trib. Treviso 7 settembre 2001.
Fallimento — Fascicolo fallimentare — Richiesta di consul
tazione — Decreto del giudice delegato — Reclamo al tri
bunale — Ricorso per cassazione — Inammissibilità (Cost., art. Ili; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fal limento, art. 25, 26).
E inammissibile il ricorso per cassazione ex art. Ill Cost, nei
confronti del decreto del tribunale fallimentare che neghi l'ammissibilità del reclamo avverso il provvedimento del giu dice delegato di rigetto dell'istanza proposta dal fallito di
esaminare il fascicolo del fallimento e di estrarne copia. (1)
(1) In termini, con particolare riferimento al profilo dell'inammissi bilità del ricorso di legittimità attesa la non definitività del decreto che conceda o neghi la richiesta di consultazione del fascicolo della proce dura fallimentare, Cass. 10 maggio 2001, n. 181 /SU, Foro it., Rep. 2001. voce Fallimento, n. 340; 4 febbraio 1988, n. 1134, id.. Rep. 1988, voce cit., n. 289
Quanto alla situazione sostanziale, di recente Cass. 23 aprile 2003, n.
6478, id.. Rep. 2004, voce cit., n. 292, ha disegnato la disciplina del l'accesso al fascicolo fallimentare da parte dei soggetti (terzi) che non
possano vantare i diritti che in tale procedura competono al fallito, sta bilendo che si può riconoscere la facoltà di prendere visione dei soli atti destinati alla pubblicazione (sentenze, ordinanze di vendita) o ad essere conoscibili (perizie di stima) o degli atti dei cui effetti i terzi sono de stinatari o rispetto ai quali gli stessi vantano un interesse non di mero fatto che li legittima ai reclami ex art. 26 e 36 1. fall.; nella stessa dire
zione, Cass. 30 dicembre 1998, n. 12890, id.. Rep. 1999, voce cit., n. 418, ha precisato che per assicurare il necessario contemperamento delle esigenze di riservatezza proprie della procedura concorsuale con le esigenze difensive dei soggetti interessati alla consultazione degli atti inseriti nel fascicolo, va escluso che i creditori e i soggetti comunque coinvolti dallo svolgimento della procedura fallimentare abbiano il di ritto di consultare liberamente il fascicolo in questione, dovendosi in vece preferire la soluzione per cui la consultazione degli atti e dei do cumenti — subordinata alla presentazione di una specifica istanza, la
quale dev'essere formulata in modo da consentire l'identificazione del l'istante e degli atti che si intendono visionare — va vagliata da parte del giudice delegato, le cui determinazioni sono soggette al controllo del tribunale in sede di reclamo ai sensi dell'art. 26 1. fall.; sulla stessa
linea, Cass. 20 settembre 1993, n. 9617, id., Rep. 1994, voce cit., n.
644; 11 dicembre 1987, n. 9171, id., Rep. 1988, voce cit., n. 290. Per quanto concerne la posizione del fallito, un limite alla libera con
sultazione si coglie nella sentenza in rassegna ma anche in Trib. Sul mona 11 marzo 2003, id., Rep. 2004, voce cit., n. 293, e Fallimento.
2004, 434, con nota parzialmente critica di Di Amato, Consultazione del fascicolo fallimentare da parte dell'ex amministratore; Trib. Bolo
gna 16 agosto 1989, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 323; Trib. Genova 11 agosto 1986, id., 1988,1, 969, alla cui nota si rinvia.
Di Amato, Il principio di trasparenza e le esigenze di riservatezza nell'accesso del fallito agli atti della procedura, in Fallimento, 2002, 496, ha di recente sostenuto che la visione della giurisprudenza di le
gittimità dovrebbe essere ribaltata, nel senso che al fallito ed ai credi tori andrebbe riconosciuto il diritto di consultare tutti gli atti della pro cedura fallimentare, con la sola esclusione (da specificare a cura del
giudice delegato) di quelli riservati e ciò sia nella prospettiva dell'at tuazione dei principi del giusto processo (e della «parità delle armi» in
particolare), sia nella prospettiva dell'osservanza della «visibilità del
potere pubblico», icasticamente rappresentata dalla 1. 7 agosto 1990 n. 241 sulla trasparenza degli atti amministrativi; così anche Zanichelli, Amministratore di fatto e accesso al fascicolo fallimentare: «cuius in commoda et eius commoda?», id., 2004, 269.
Secondo Dì Amato, Il principio di trasparenza e le esigenze di riser
vatezza nell'accesso del fallito agli atti della procedura, cit., la proble matica in esame sarebbe poi destinata ad esaurirsi per effetto della legge sulle investigazioni difensive, ma questa tesi è stata immediatamente
smentita da Cass. 23 aprile 2003, n. 6478, cit., secondo la quale il diritto di libera consultazione in esame non può essere confuso con l'accesso
disciplinato dalla 1. 7 dicembre 2000 n. 397, sulle indagini difensive in
sede penale, trattandosi, in tale ultimo caso, di accesso procedimentaliz zato. vincolato a determinate forme, e concettualmente distinto dal pre detto diritto di consultazione ai fini della difesa in sede civile.
Una delle ragioni che hanno alimentato il dibattito è stata individuata
nell'assenza di una norma nella legge fallimentare, sì che talora si è fatto uso del richiamo all'art. 76 disp. att. c.p.c.; in tale prospettiva nello schema di disegno di legge presentato dalla «commissione Trevi sanato» agli uffici legislativi dei ministeri della giustizia e dell'econo
mia e delle finanze, è stato inserito sub art. 56 (fascicolo della procedu
II Foro Italiano — 2005.
Svolgimento del processo. — Con sentenza 7 marzo 2001, n.
142, il Tribunale di Treviso dichiarava il fallimento di Vittoria di Poli Carla & C. s.a.s. in liquidazione e della socia accoman dataria Carla Poli.
Al fine di formulare proposta di concordato fallimentare, le
fallite chiedevano di prendere visione del fascicolo, ma la con
sultazione veniva consentita solo per lo stato passivo. Ritenendo la loro legittimazione alla consultazione integrale
del fascicolo della procedura, ex art. 76 disp. att. c.p.c., chiede
vano al giudice delegato di disporre per il libero accesso al fa
scicolo, ai fini della consultazione e dell'estrazione di copia dei
documenti ed atti in esso contenuti, con eventuale indicazione in
subordine di quali atti intendesse mantenere la riservatezza.
Chiedevano, inoltre, al giudice delegato di disporre affinché il
curatore sospendesse l'attività diretta alla liquidazione dei beni
residui nonché di stabilire che, in ogni caso, esse fallite fossero
sentite non solo con riferimento al disposto dell'art. ' 35, 3°
comma, 1. fall., ma anche in riferimento ad ogni decisione rile
vante per l'amministrazione e liquidazione del loro patrimonio. Con provvedimento comunicato il 30 luglio .2001, il giudice
delegato riteneva che le fallite non potessero liberamente con
sultare il fascicolo fallimentare e che le medesime potessero ot
tenere copia degli atti indicandoli con esattezza ed esponendo lo
scopo della richiesta. Rigettava l'istanza di sospensione dell'at
tività di liquidazione in attesa di una eventuale, futura domanda
di concordato. Respingeva, infine, l'istanza di interpretazione estensiva proposta per l'art. 35 1. fall.
Avverso detto decreto veniva proposto reclamo al tribunale
ex art. 26 1. fall., depositato il 2 agosto 2001, nel quale tra l'al
tro si deduceva, ai fini che interessano in questa fase di giudi zio: la contraddittorietà della pronuncia, essendo stata chiara
mente motivata l'istanza di consultazione dalla volontà di pro
porre domanda di concordato fallimentare; la necessità di so
spendere l'attività liquidatoria fino alla formulazione della pro
posta concordataria; la necessità di sentire le fallite in ordine
agli atti di disposizione dei loro patrimoni. Con decreto comunicato il 13 settembre 2001, il tribunale, in
parziale accoglimento del proposto reclamo, disponeva tra l'al
tro, ai fini che qui rilevano, la possibile consultazione da parte delle fallite degli atti e documenti del fascicolo del fallimento,
previa motivata istanza ed autorizzazione del giudice delegato che indicasse quali documenti non fossero, per ragioni di riser
vatezza, ostensibili.
Rilevava, inoltre, l'opportunità, a fronte delle indicate parti colarità della procedura, di disporre l'audizione delle fallite, in
relazione allo sviluppo della gestione liquidatoria fallimentare
ed alla possibile definizione anticipata del fallimento.
Avverso tale provvedimento ricorrono per cassazione ai sensi
dell'art. Ill Cost, la Vittoria di Poli Carla & C. s.a.s. e Poli
Carla sulla base di due motivi cui non resiste il fallimento.
Motivi della decisione. — Con il primo articolato motivo di
ricorso la società ricorrente e la Poli, premesso che il provvedi mento impugnato rivestirebbe i connotati della decisorietà e
della definitività, deducono che il tribunale ha negato erronea
mente ed in violazione della legge la consultazione senza limiti
del fascicolo fallimentare. Tale diniego infatti violerebbe oltre
all'art. 76 disp. att. c.p.c. anche le norme del processo falli mentare ed il diritto di difesa. Inoltre sarebbe illegittima la ri
chiesta di motivare la domanda di consultazione così come sa
rebbe contra legem il diniego di consultazione della relazione
del curatore.
ra), il seguente testo: «Immediatamente dopo la pubblicazione della
sentenza, il cancelliere forma un fascicolo, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi atti
nenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, salvo che,
per ragioni di riservatezza, non debba essere disposta la custodia sepa rata.
Il consiglio dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di
prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo.
Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e
degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato,
spetta anche al debitore. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di esaminare solo gli atti ed i
documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse,
previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore. Il diritto come sopra regolato comporta anche quello di estrarre co
pie».
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PARTE PRIMA
Con il secondo motivo di ricorso censurano, sotto il profilo del vizio motivazionale, il diniego del diritto di esse fallite ad
essere consultate in ordine alla gestione ed alla liquidazione del
suo patrimonio. Venendo all'esame del primo motivo di ricorso, occorre pre
mettere che, come risulta dallo stesso ricorso, a fronte di una
generica richiesta di consultazione del fascicolo fallimentare da
parte delle attuali ricorrenti, con la sola subordinata esclusione
delle parti che il giudice delegato avesse ritenuto coperte da ri
servatezza, quest'ultimo ha rigettato l'istanza di consultazione
dell'intero fascicolo ritenendo che la stessa potesse avvenire
solo in relazione a quegli atti che le fallite avessero indicato con
esattezza specificandone i motivi.
A seguito dell'impugnazione di tale provvedimento, con la
quale le ricorrenti censuravano il provvedimento del giudice
delegato sostenendo di poter consultare liberamente il fascicolo
fallimentare, il Tribunale di Treviso, nell'accogliere parzial mente la doglianza, ha stabilito che il giudice delegato, a se
guito dell'istanza delle parti motivata con la necessità di propor re istanza di concordato, doveva autorizzare la consultazione
degli atti indicando quali documenti non erano esaminabili. Po
ste queste premesse in fatto, osserva la corte che il motivo è
inammissibile. Le sezioni unite di questa corte, infatti, hanno avuto occasio
ne di affermare che il decreto del tribunale fallimentare che de
cida sul reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di rigetto dell'istanza proposta dall'amministratore della so
cietà fallita di esaminare il fascicolo del fallimento e di estrarne
copia non è ricorribile per cassazione giacché tale provvedi mento reca una statuizione priva di autonoma valenza deciso
ria, tenuto conto che l'esercizio del diritto di accesso al fasci
colo fallimentare non risulta da esso inciso in maniera definiti
va, non potendo escludersi che l'interessato riproponga la sua
domanda, alla quale non è opponibile alcuna preclusione da
giudicato, con più precisa ed adeguata formulazione (Cass.,
sez. un., 181/SU/01, Foro it.. Rep. 2001, voce Fallimento, n.
340). Tale situazione si conforma pienamente al caso di specie in
cui il tribunale ha riconosciuto il diritto alla consultazióne del
fascicolo fallimentare con l'esclusione degli atti che il giudice
delegato deve individuare come ostensibili.
In tal modo, pertanto, la parte potrà esercitare il proprio di
ritto di consultazione che non risulta in alcun modo compromes so dalla pronuncia impugnata e, qualora il provvedimento del
giudice delegato emanato in esecuzione della decisione del tri
bunale, dovesse non conformarsi adeguatamente a quanto deciso
dall'istanza superiore o dovessero sorgere questioni circa gli atti
non ostensibili, il provvedimento in questione sarebbe nuova
mente reclamabile avanti il tribunale.
Ciò porta ad escludere ogni carattere di definitività e di deci
sorietà del provvedimento in questione, restando così confer
mata l'impossibilità di una sua impugnazione per cassazione.
La mancanza dei presupposti di ricorribilità in questione, la
cui sussistenza è invece dedotta nella parte introduttiva del ri
corso delle fallite, impedisce l'esame di tutte le ulteriori que stioni sollevate con il primo motivo di ricorso.
Il secondo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile.
È sufficiente a tale proposito rilevare che la decisione del
Tribunale di Treviso ha riconosciuto l'opportunità che le fallite
venissero sentite in ordine allo sviluppo della gestione liquida toria fallimentare ed in ordine alla possibile definizione antici
pata del fallimento.
Ciò comporta il sostanziale accoglimento dell'istanza delle
ricorrenti che quindi non hanno interesse a dolersi nei confronti
di tale pronuncia.
Il Foro Italiano — 2005.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro: sentenza 10 ago sto 2004, n. 15445; Pres. Mercurio, Est. Amoroso, P.M. Na
poletano (conci, conf.); Inps (Avv. Coretti, Fonzo, Corre
rà) c. Soc. Vannini lavorazione lamiere (Avv. Del Re). Cas
sa App. Firenze 28 dicembre 2001.
Previdenza e assistenza sociale — Sgravi contributivi — As
sunzione di lavoratori in mobilità — Spettanza — Condi zioni — Fattispecie (Cod. civ., art. 2112; 1. 29 aprile 1949 n. 264, provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di
assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, art.
15; 1. 23 luglio 1991 n. 223, norme in materia di cassa inte
grazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione
di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed
altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, art. 8; d.l.
16 maggio 1994 n. 299, disposizioni urgenti in materia di oc
cupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali, art. 2; 1. 19
luglio 1994 n. 451, conversione in legge, con modificazioni,
del d.l. 16 maggio 1994 n. 299, art. 1).
Il beneficio contributivo di cui all'art. 8, 4° comma, l. n. 223
del 1991 non spetta al datore di lavoro, il quale, essendo af
fittuario dell 'azienda del precedente datore di lavoro che ab
bia collocato in mobilità i suoi dipendenti, proceda nel termi
ne di un anno alla riassunzione di questi ultimi, atteso che in
tal caso la riassunzione risulta essere avvenuta nella «mede
sima azienda» e quindi non ha riguardato lavoratori che ave
vano diritto alla precedenza, come previsto dal 6° comma
dell'art. 15 l. n. 264 del 1949. (1)
(1) Conforme alla riportata sentenza, oltre alle sentenze citate in
motivazione, Cass. 9 gennaio 2002, n. 174, Foro it., Rep. 2002, voce
Previdenza sociale, n. 352; 2 aprile 2001, n. 4825, ibid., n. 357; Trib.
Isernia 26 giugno 2002, id., Rep. 2004, voce cit., n. 665. Sul tema dei
benefici contributivi per l'assunzione di lavoratori in mobilità, v. L.
Carbone, Gli sgravi contributivi tra incentivi all'occupazione e «solle
citazioni» all'emersione dei lavoratori «in nero» ed «in grigio», id.,
2002, I, 3330, par. 12.3. Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, 4°
comma, 1. 223/91 in favore delle imprese che assumono personale di
pendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità, presuppo ne che vengano accertate l'effettiva cessazione dell'originaria azienda e
la nuova assunzione da parte di altra impresa in base ad esigenze eco
nomiche effettivamente sussistenti (Cass. 13 maggio 2003, n. 7352, id.,
Rep. 2003, voce cit., n. 385; 28 ottobre 2002, n. 15207, ibid., a. 394). Ne consegue che il datore di lavoro il quale
— essendo affittuario del
l'azienda del precedente datore di lavoro che abbia collocato in mobi
lità i propri dipendenti — proceda nel termine di un anno alla riassun
zione di questi ultimi, non ha diritto al beneficio contributivo per essere
la riassunzione avvenuta nella medesima azienda (Trib. Isernia 26 giu
gno 2002, cit.; Cass. 3 novembre 2003, n. 16444, ibid., n. 366, e Mass.
giur. lav., 2003, 949, con nota di P. Parisella, Ancora in tema di age volazioni contributive per l'assunzione di lavoratori in mobilità; 9
gennaio 2002, n. 174, cit.; 5 maggio 2001, n. 6315, Foro it.. Rep. 2002, voce cit., n. 356; 2 aprile 2001, n. 4825, cit.).
Il presupposto per la concessione del beneficio degli sgravi per l'as
sunzione di lavoratori in mobilità, quindi, deve essere ritenuto insussi
stente nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di azien
de, nelle quali si verifichi il mero passaggio di personale alla nuova
impresa senza che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti
aumentato (in termini, Cass. 7 maggio 2004, n. 8742, id., Rep. 2004, voce cit., n. 604, e Dir. e pratica lav., 2004, 1980, con nota di A.
Quarto, Assunzione di lavoratori in mobilità: presupposti per gli in
centivi), e cioè in presenza di due imprese che, pur rappresentando for
malmente due soggetti distinti, presentano tra loro un forte rapporto di
continuità. È da escludersi che possa usufruire dei benefici contributivi previsti
dall'art. 8, 4° comma, 1. 223/91, il datore di lavoro che proceda all'as
sunzione di lavoratori che hanno il diritto di precedenza nella riassun zione in quella azienda (Cass. 18 giugno 2003, n. 9785, Foro it., Rep. 2003, voce cit., n. 377); ne consegue che la prosecuzione o la riattiva zione di un rapporto di lavoro presso un nuovo datore di lavoro che
configurino un adempimento legale ex art. 2112 c.c., non giustificano l'attribuzione dei benefici contributivi di cui all'art. 8 1. 223/91, poiché non si traducono in un reale incremento occupazionale: App. Torino 6
maggio 2002, ibid., n. 400; App. Venezia 24 settembre 2002, ibid., n.
398, per la quale, al datore di lavoro, purché diverso oggettivamente e
soggettivamente dal soggetto che ha licenziato i lavoratori collocati in
mobilità, spettano i benefici di cui alla 1. 223/91; la suddetta legge at tribuisce la titolarità di tali benefici al datore di lavoro che assuma i di
pendenti collocati in mobilità a condizione che tale assunzione non sia
imposta dalla legge ovvero la riassunzione venga posta in essere al solo
fine di lucrare detti benefici, senza creare nuova occupazione. Si configura l'ipotesi di cui all'art. 2112 c.c., pur in assenza di un
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