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sezione I civile; sentenza 4 settembre 2004, n. 17885; Pres. Olla, Est. Ragonesi, P.M. Carestia...

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sezione I civile; sentenza 4 settembre 2004, n. 17885; Pres. Olla, Est. Ragonesi, P.M. Carestia (concl. conf.); Soc. Vittoria di Poli Carla e altra (Avv. Molin) c. Fall. soc. Vittoria di Poli Carla e altra. Dichiara inammissibile ricorso avverso Trib. Treviso 7 settembre 2001 Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 11 (NOVEMBRE 2005), pp. 3185/3186-3187/3188 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201162 . Accessed: 28/06/2014 08:03 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.97 on Sat, 28 Jun 2014 08:03:10 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 4 settembre 2004, n. 17885; Pres. Olla, Est. Ragonesi, P.M. Carestia(concl. conf.); Soc. Vittoria di Poli Carla e altra (Avv. Molin) c. Fall. soc. Vittoria di Poli Carla ealtra. Dichiara inammissibile ricorso avverso Trib. Treviso 7 settembre 2001Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 11 (NOVEMBRE 2005), pp. 3185/3186-3187/3188Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201162 .

Accessed: 28/06/2014 08:03

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 4 set tembre 2004, n. 17885; Pres. Olla, Est. Ragonesi, P.M. Ca

restia (conci, conf.); Soc. Vittoria di Poli Carla e altra (Avv.

Molin) c. Fall. soc. Vittoria di Poli Carla e altra. Dichiara

inammissibile ricorso avverso Trib. Treviso 7 settembre 2001.

Fallimento — Fascicolo fallimentare — Richiesta di consul

tazione — Decreto del giudice delegato — Reclamo al tri

bunale — Ricorso per cassazione — Inammissibilità (Cost., art. Ili; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fal limento, art. 25, 26).

E inammissibile il ricorso per cassazione ex art. Ill Cost, nei

confronti del decreto del tribunale fallimentare che neghi l'ammissibilità del reclamo avverso il provvedimento del giu dice delegato di rigetto dell'istanza proposta dal fallito di

esaminare il fascicolo del fallimento e di estrarne copia. (1)

(1) In termini, con particolare riferimento al profilo dell'inammissi bilità del ricorso di legittimità attesa la non definitività del decreto che conceda o neghi la richiesta di consultazione del fascicolo della proce dura fallimentare, Cass. 10 maggio 2001, n. 181 /SU, Foro it., Rep. 2001. voce Fallimento, n. 340; 4 febbraio 1988, n. 1134, id.. Rep. 1988, voce cit., n. 289

Quanto alla situazione sostanziale, di recente Cass. 23 aprile 2003, n.

6478, id.. Rep. 2004, voce cit., n. 292, ha disegnato la disciplina del l'accesso al fascicolo fallimentare da parte dei soggetti (terzi) che non

possano vantare i diritti che in tale procedura competono al fallito, sta bilendo che si può riconoscere la facoltà di prendere visione dei soli atti destinati alla pubblicazione (sentenze, ordinanze di vendita) o ad essere conoscibili (perizie di stima) o degli atti dei cui effetti i terzi sono de stinatari o rispetto ai quali gli stessi vantano un interesse non di mero fatto che li legittima ai reclami ex art. 26 e 36 1. fall.; nella stessa dire

zione, Cass. 30 dicembre 1998, n. 12890, id.. Rep. 1999, voce cit., n. 418, ha precisato che per assicurare il necessario contemperamento delle esigenze di riservatezza proprie della procedura concorsuale con le esigenze difensive dei soggetti interessati alla consultazione degli atti inseriti nel fascicolo, va escluso che i creditori e i soggetti comunque coinvolti dallo svolgimento della procedura fallimentare abbiano il di ritto di consultare liberamente il fascicolo in questione, dovendosi in vece preferire la soluzione per cui la consultazione degli atti e dei do cumenti — subordinata alla presentazione di una specifica istanza, la

quale dev'essere formulata in modo da consentire l'identificazione del l'istante e degli atti che si intendono visionare — va vagliata da parte del giudice delegato, le cui determinazioni sono soggette al controllo del tribunale in sede di reclamo ai sensi dell'art. 26 1. fall.; sulla stessa

linea, Cass. 20 settembre 1993, n. 9617, id., Rep. 1994, voce cit., n.

644; 11 dicembre 1987, n. 9171, id., Rep. 1988, voce cit., n. 290. Per quanto concerne la posizione del fallito, un limite alla libera con

sultazione si coglie nella sentenza in rassegna ma anche in Trib. Sul mona 11 marzo 2003, id., Rep. 2004, voce cit., n. 293, e Fallimento.

2004, 434, con nota parzialmente critica di Di Amato, Consultazione del fascicolo fallimentare da parte dell'ex amministratore; Trib. Bolo

gna 16 agosto 1989, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 323; Trib. Genova 11 agosto 1986, id., 1988,1, 969, alla cui nota si rinvia.

Di Amato, Il principio di trasparenza e le esigenze di riservatezza nell'accesso del fallito agli atti della procedura, in Fallimento, 2002, 496, ha di recente sostenuto che la visione della giurisprudenza di le

gittimità dovrebbe essere ribaltata, nel senso che al fallito ed ai credi tori andrebbe riconosciuto il diritto di consultare tutti gli atti della pro cedura fallimentare, con la sola esclusione (da specificare a cura del

giudice delegato) di quelli riservati e ciò sia nella prospettiva dell'at tuazione dei principi del giusto processo (e della «parità delle armi» in

particolare), sia nella prospettiva dell'osservanza della «visibilità del

potere pubblico», icasticamente rappresentata dalla 1. 7 agosto 1990 n. 241 sulla trasparenza degli atti amministrativi; così anche Zanichelli, Amministratore di fatto e accesso al fascicolo fallimentare: «cuius in commoda et eius commoda?», id., 2004, 269.

Secondo Dì Amato, Il principio di trasparenza e le esigenze di riser

vatezza nell'accesso del fallito agli atti della procedura, cit., la proble matica in esame sarebbe poi destinata ad esaurirsi per effetto della legge sulle investigazioni difensive, ma questa tesi è stata immediatamente

smentita da Cass. 23 aprile 2003, n. 6478, cit., secondo la quale il diritto di libera consultazione in esame non può essere confuso con l'accesso

disciplinato dalla 1. 7 dicembre 2000 n. 397, sulle indagini difensive in

sede penale, trattandosi, in tale ultimo caso, di accesso procedimentaliz zato. vincolato a determinate forme, e concettualmente distinto dal pre detto diritto di consultazione ai fini della difesa in sede civile.

Una delle ragioni che hanno alimentato il dibattito è stata individuata

nell'assenza di una norma nella legge fallimentare, sì che talora si è fatto uso del richiamo all'art. 76 disp. att. c.p.c.; in tale prospettiva nello schema di disegno di legge presentato dalla «commissione Trevi sanato» agli uffici legislativi dei ministeri della giustizia e dell'econo

mia e delle finanze, è stato inserito sub art. 56 (fascicolo della procedu

II Foro Italiano — 2005.

Svolgimento del processo. — Con sentenza 7 marzo 2001, n.

142, il Tribunale di Treviso dichiarava il fallimento di Vittoria di Poli Carla & C. s.a.s. in liquidazione e della socia accoman dataria Carla Poli.

Al fine di formulare proposta di concordato fallimentare, le

fallite chiedevano di prendere visione del fascicolo, ma la con

sultazione veniva consentita solo per lo stato passivo. Ritenendo la loro legittimazione alla consultazione integrale

del fascicolo della procedura, ex art. 76 disp. att. c.p.c., chiede

vano al giudice delegato di disporre per il libero accesso al fa

scicolo, ai fini della consultazione e dell'estrazione di copia dei

documenti ed atti in esso contenuti, con eventuale indicazione in

subordine di quali atti intendesse mantenere la riservatezza.

Chiedevano, inoltre, al giudice delegato di disporre affinché il

curatore sospendesse l'attività diretta alla liquidazione dei beni

residui nonché di stabilire che, in ogni caso, esse fallite fossero

sentite non solo con riferimento al disposto dell'art. ' 35, 3°

comma, 1. fall., ma anche in riferimento ad ogni decisione rile

vante per l'amministrazione e liquidazione del loro patrimonio. Con provvedimento comunicato il 30 luglio .2001, il giudice

delegato riteneva che le fallite non potessero liberamente con

sultare il fascicolo fallimentare e che le medesime potessero ot

tenere copia degli atti indicandoli con esattezza ed esponendo lo

scopo della richiesta. Rigettava l'istanza di sospensione dell'at

tività di liquidazione in attesa di una eventuale, futura domanda

di concordato. Respingeva, infine, l'istanza di interpretazione estensiva proposta per l'art. 35 1. fall.

Avverso detto decreto veniva proposto reclamo al tribunale

ex art. 26 1. fall., depositato il 2 agosto 2001, nel quale tra l'al

tro si deduceva, ai fini che interessano in questa fase di giudi zio: la contraddittorietà della pronuncia, essendo stata chiara

mente motivata l'istanza di consultazione dalla volontà di pro

porre domanda di concordato fallimentare; la necessità di so

spendere l'attività liquidatoria fino alla formulazione della pro

posta concordataria; la necessità di sentire le fallite in ordine

agli atti di disposizione dei loro patrimoni. Con decreto comunicato il 13 settembre 2001, il tribunale, in

parziale accoglimento del proposto reclamo, disponeva tra l'al

tro, ai fini che qui rilevano, la possibile consultazione da parte delle fallite degli atti e documenti del fascicolo del fallimento,

previa motivata istanza ed autorizzazione del giudice delegato che indicasse quali documenti non fossero, per ragioni di riser

vatezza, ostensibili.

Rilevava, inoltre, l'opportunità, a fronte delle indicate parti colarità della procedura, di disporre l'audizione delle fallite, in

relazione allo sviluppo della gestione liquidatoria fallimentare

ed alla possibile definizione anticipata del fallimento.

Avverso tale provvedimento ricorrono per cassazione ai sensi

dell'art. Ill Cost, la Vittoria di Poli Carla & C. s.a.s. e Poli

Carla sulla base di due motivi cui non resiste il fallimento.

Motivi della decisione. — Con il primo articolato motivo di

ricorso la società ricorrente e la Poli, premesso che il provvedi mento impugnato rivestirebbe i connotati della decisorietà e

della definitività, deducono che il tribunale ha negato erronea

mente ed in violazione della legge la consultazione senza limiti

del fascicolo fallimentare. Tale diniego infatti violerebbe oltre

all'art. 76 disp. att. c.p.c. anche le norme del processo falli mentare ed il diritto di difesa. Inoltre sarebbe illegittima la ri

chiesta di motivare la domanda di consultazione così come sa

rebbe contra legem il diniego di consultazione della relazione

del curatore.

ra), il seguente testo: «Immediatamente dopo la pubblicazione della

sentenza, il cancelliere forma un fascicolo, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi atti

nenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, salvo che,

per ragioni di riservatezza, non debba essere disposta la custodia sepa rata.

Il consiglio dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di

prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo.

Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e

degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato,

spetta anche al debitore. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di esaminare solo gli atti ed i

documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse,

previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore. Il diritto come sopra regolato comporta anche quello di estrarre co

pie».

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PARTE PRIMA

Con il secondo motivo di ricorso censurano, sotto il profilo del vizio motivazionale, il diniego del diritto di esse fallite ad

essere consultate in ordine alla gestione ed alla liquidazione del

suo patrimonio. Venendo all'esame del primo motivo di ricorso, occorre pre

mettere che, come risulta dallo stesso ricorso, a fronte di una

generica richiesta di consultazione del fascicolo fallimentare da

parte delle attuali ricorrenti, con la sola subordinata esclusione

delle parti che il giudice delegato avesse ritenuto coperte da ri

servatezza, quest'ultimo ha rigettato l'istanza di consultazione

dell'intero fascicolo ritenendo che la stessa potesse avvenire

solo in relazione a quegli atti che le fallite avessero indicato con

esattezza specificandone i motivi.

A seguito dell'impugnazione di tale provvedimento, con la

quale le ricorrenti censuravano il provvedimento del giudice

delegato sostenendo di poter consultare liberamente il fascicolo

fallimentare, il Tribunale di Treviso, nell'accogliere parzial mente la doglianza, ha stabilito che il giudice delegato, a se

guito dell'istanza delle parti motivata con la necessità di propor re istanza di concordato, doveva autorizzare la consultazione

degli atti indicando quali documenti non erano esaminabili. Po

ste queste premesse in fatto, osserva la corte che il motivo è

inammissibile. Le sezioni unite di questa corte, infatti, hanno avuto occasio

ne di affermare che il decreto del tribunale fallimentare che de

cida sul reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di rigetto dell'istanza proposta dall'amministratore della so

cietà fallita di esaminare il fascicolo del fallimento e di estrarne

copia non è ricorribile per cassazione giacché tale provvedi mento reca una statuizione priva di autonoma valenza deciso

ria, tenuto conto che l'esercizio del diritto di accesso al fasci

colo fallimentare non risulta da esso inciso in maniera definiti

va, non potendo escludersi che l'interessato riproponga la sua

domanda, alla quale non è opponibile alcuna preclusione da

giudicato, con più precisa ed adeguata formulazione (Cass.,

sez. un., 181/SU/01, Foro it.. Rep. 2001, voce Fallimento, n.

340). Tale situazione si conforma pienamente al caso di specie in

cui il tribunale ha riconosciuto il diritto alla consultazióne del

fascicolo fallimentare con l'esclusione degli atti che il giudice

delegato deve individuare come ostensibili.

In tal modo, pertanto, la parte potrà esercitare il proprio di

ritto di consultazione che non risulta in alcun modo compromes so dalla pronuncia impugnata e, qualora il provvedimento del

giudice delegato emanato in esecuzione della decisione del tri

bunale, dovesse non conformarsi adeguatamente a quanto deciso

dall'istanza superiore o dovessero sorgere questioni circa gli atti

non ostensibili, il provvedimento in questione sarebbe nuova

mente reclamabile avanti il tribunale.

Ciò porta ad escludere ogni carattere di definitività e di deci

sorietà del provvedimento in questione, restando così confer

mata l'impossibilità di una sua impugnazione per cassazione.

La mancanza dei presupposti di ricorribilità in questione, la

cui sussistenza è invece dedotta nella parte introduttiva del ri

corso delle fallite, impedisce l'esame di tutte le ulteriori que stioni sollevate con il primo motivo di ricorso.

Il secondo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile.

È sufficiente a tale proposito rilevare che la decisione del

Tribunale di Treviso ha riconosciuto l'opportunità che le fallite

venissero sentite in ordine allo sviluppo della gestione liquida toria fallimentare ed in ordine alla possibile definizione antici

pata del fallimento.

Ciò comporta il sostanziale accoglimento dell'istanza delle

ricorrenti che quindi non hanno interesse a dolersi nei confronti

di tale pronuncia.

Il Foro Italiano — 2005.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro: sentenza 10 ago sto 2004, n. 15445; Pres. Mercurio, Est. Amoroso, P.M. Na

poletano (conci, conf.); Inps (Avv. Coretti, Fonzo, Corre

rà) c. Soc. Vannini lavorazione lamiere (Avv. Del Re). Cas

sa App. Firenze 28 dicembre 2001.

Previdenza e assistenza sociale — Sgravi contributivi — As

sunzione di lavoratori in mobilità — Spettanza — Condi zioni — Fattispecie (Cod. civ., art. 2112; 1. 29 aprile 1949 n. 264, provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di

assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, art.

15; 1. 23 luglio 1991 n. 223, norme in materia di cassa inte

grazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione

di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed

altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, art. 8; d.l.

16 maggio 1994 n. 299, disposizioni urgenti in materia di oc

cupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali, art. 2; 1. 19

luglio 1994 n. 451, conversione in legge, con modificazioni,

del d.l. 16 maggio 1994 n. 299, art. 1).

Il beneficio contributivo di cui all'art. 8, 4° comma, l. n. 223

del 1991 non spetta al datore di lavoro, il quale, essendo af

fittuario dell 'azienda del precedente datore di lavoro che ab

bia collocato in mobilità i suoi dipendenti, proceda nel termi

ne di un anno alla riassunzione di questi ultimi, atteso che in

tal caso la riassunzione risulta essere avvenuta nella «mede

sima azienda» e quindi non ha riguardato lavoratori che ave

vano diritto alla precedenza, come previsto dal 6° comma

dell'art. 15 l. n. 264 del 1949. (1)

(1) Conforme alla riportata sentenza, oltre alle sentenze citate in

motivazione, Cass. 9 gennaio 2002, n. 174, Foro it., Rep. 2002, voce

Previdenza sociale, n. 352; 2 aprile 2001, n. 4825, ibid., n. 357; Trib.

Isernia 26 giugno 2002, id., Rep. 2004, voce cit., n. 665. Sul tema dei

benefici contributivi per l'assunzione di lavoratori in mobilità, v. L.

Carbone, Gli sgravi contributivi tra incentivi all'occupazione e «solle

citazioni» all'emersione dei lavoratori «in nero» ed «in grigio», id.,

2002, I, 3330, par. 12.3. Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, 4°

comma, 1. 223/91 in favore delle imprese che assumono personale di

pendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità, presuppo ne che vengano accertate l'effettiva cessazione dell'originaria azienda e

la nuova assunzione da parte di altra impresa in base ad esigenze eco

nomiche effettivamente sussistenti (Cass. 13 maggio 2003, n. 7352, id.,

Rep. 2003, voce cit., n. 385; 28 ottobre 2002, n. 15207, ibid., a. 394). Ne consegue che il datore di lavoro il quale

— essendo affittuario del

l'azienda del precedente datore di lavoro che abbia collocato in mobi

lità i propri dipendenti — proceda nel termine di un anno alla riassun

zione di questi ultimi, non ha diritto al beneficio contributivo per essere

la riassunzione avvenuta nella medesima azienda (Trib. Isernia 26 giu

gno 2002, cit.; Cass. 3 novembre 2003, n. 16444, ibid., n. 366, e Mass.

giur. lav., 2003, 949, con nota di P. Parisella, Ancora in tema di age volazioni contributive per l'assunzione di lavoratori in mobilità; 9

gennaio 2002, n. 174, cit.; 5 maggio 2001, n. 6315, Foro it.. Rep. 2002, voce cit., n. 356; 2 aprile 2001, n. 4825, cit.).

Il presupposto per la concessione del beneficio degli sgravi per l'as

sunzione di lavoratori in mobilità, quindi, deve essere ritenuto insussi

stente nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di azien

de, nelle quali si verifichi il mero passaggio di personale alla nuova

impresa senza che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti

aumentato (in termini, Cass. 7 maggio 2004, n. 8742, id., Rep. 2004, voce cit., n. 604, e Dir. e pratica lav., 2004, 1980, con nota di A.

Quarto, Assunzione di lavoratori in mobilità: presupposti per gli in

centivi), e cioè in presenza di due imprese che, pur rappresentando for

malmente due soggetti distinti, presentano tra loro un forte rapporto di

continuità. È da escludersi che possa usufruire dei benefici contributivi previsti

dall'art. 8, 4° comma, 1. 223/91, il datore di lavoro che proceda all'as

sunzione di lavoratori che hanno il diritto di precedenza nella riassun zione in quella azienda (Cass. 18 giugno 2003, n. 9785, Foro it., Rep. 2003, voce cit., n. 377); ne consegue che la prosecuzione o la riattiva zione di un rapporto di lavoro presso un nuovo datore di lavoro che

configurino un adempimento legale ex art. 2112 c.c., non giustificano l'attribuzione dei benefici contributivi di cui all'art. 8 1. 223/91, poiché non si traducono in un reale incremento occupazionale: App. Torino 6

maggio 2002, ibid., n. 400; App. Venezia 24 settembre 2002, ibid., n.

398, per la quale, al datore di lavoro, purché diverso oggettivamente e

soggettivamente dal soggetto che ha licenziato i lavoratori collocati in

mobilità, spettano i benefici di cui alla 1. 223/91; la suddetta legge at tribuisce la titolarità di tali benefici al datore di lavoro che assuma i di

pendenti collocati in mobilità a condizione che tale assunzione non sia

imposta dalla legge ovvero la riassunzione venga posta in essere al solo

fine di lucrare detti benefici, senza creare nuova occupazione. Si configura l'ipotesi di cui all'art. 2112 c.c., pur in assenza di un

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