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sezione I civile; sentenza 5 gennaio 2000, n. 55; Pres. Sensale, Est. Papa, P.M. Russo (concl....

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sezione I civile; sentenza 5 gennaio 2000, n. 55; Pres. Sensale, Est. Papa, P.M. Russo (concl. conf.); Banca di Roma (Avv. Formalè, Franchi) c. Fall. soc. Impresa edile Scevaroli (Avv. Zumerle, Di Mattia). Cassa App. Venezia 12 febbraio 1997 Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 2 (FEBBRAIO 2000), pp. 421/422-425/426 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23195447 . Accessed: 25/06/2014 05:43 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.196 on Wed, 25 Jun 2014 05:43:12 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 5 gennaio 2000, n. 55; Pres. Sensale, Est. Papa, P.M. Russo (concl.conf.); Banca di Roma (Avv. Formalè, Franchi) c. Fall. soc. Impresa edile Scevaroli (Avv.Zumerle, Di Mattia). Cassa App. Venezia 12 febbraio 1997Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 2 (FEBBRAIO 2000), pp. 421/422-425/426Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195447 .

Accessed: 25/06/2014 05:43

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Non sussiste infatti l'eccesso di delega rispetto al disposto dell'art. 4, 4° comma, 1. n. 421 del 1992, che ha autorizzato

il governo ad emanare norme per la revisione ed armonizzazio

ne in materia di tasse di occupazioni di spazi e aree pubbliche dei comuni e delle province attenendosi ai seguenti criteri: 1) le variazioni in aumento per le occupazioni permanenti non po tranno superare il cinquanta per cento delle misure massime

vigenti; 2) per le occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo, con linee elettriche, cavi, condutture e simili potranno essere introdotte forme di determinazione forfetaria della tassa, tenendo conto di parametri significativi. Poiché nella specie si

versa in questa seconda ipotesi ne deriva che non ha pregio

l'argomento secondo cui l'applicazione dell'importo minimo a

ciascuna occupazione, può comportare (ma non necessariamen

te comporta) il superamento del limite massimo di aumento pre visto dalla legge delega, perché tale limite riguarda le occupa zioni permanenti diverse da quelle di cui si tratta. Peraltro, non

avendo la controricorrente dimostrato se e in quale ipotesi l'ac

coglimento dell'interpretazione sostenuta comporterebbe il su

peramento del limite del cinquanta per cento fissato nella legge

delega, non può neppure dirsi che nella specie la questione di

costituzionalità sia rilevante.

Il ricorso incidentale condizionale non può quindi essere

accolto.

4. - In conclusione, in accoglimento del primo motivo del

ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo

nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., deve rigettarsi la do

manda di Telecom Italia.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 5 gennaio

2000, n. 55; Pres. Sensale, Est. Papa, P.M. Russo (conci,

conf.); Banca di Roma (Aw. Formalè, Franchi) c. Fall. soc.

Impresa edile Scevaroli (Avv. Zumerle, Di Mattia). Cassa

App. Venezia 12 febbraio 1997.

Fallimento — Insinuazione tardiva — Decreto di ammissione

non conforme alla richiesta — Impugnazione — Appello

(Cost., art. Ili; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del

fallimento, art. 101).

Il decreto con il quale il giudice delegato, nel procedimento di

insinuazione tardiva, disponga l'ammissione al passivo di un

credito in modo non conforme alla richiesta, avendo natura

sostanziale di sentenza ma non potendo essere considerato ab

norme e come tale ricorribile per cassazione ex art. Ill Cost., va impugnato con l'appello. (1)

(1) Sulle colonne di questa Rivista sono state più volte ospitate le

pronunce che nel corso degli ultimi anni hanno segnato l'incerto cam mino della Cassazione in merito ai rimedi proponibili avverso i decreti con i quali i giudici delegati decidono domande tardive di ammissione al passivo al di fuori dei limiti di cui all'art. 101 1. fall. La decisione

in rassegna scandisce il ventaglio delle soluzioni possibili (o che almeno

sono state ritenute tali) e confuta tutte le opzioni diverse da quella,

preferita, del rimedio dell'appello con la sola esclusione della scelta del

la querela nullitatis, profilo non preso in esame per i limiti del giudizio di legittimità nel quale si discuteva dell'ammissibilità dell'appello.

La sentenza si allinea a Cass. 18 giugno 1997, n. 5459, Foro it.,

1997, I, 2874, cui si rinvia per i richiami di dottrina e giurisprudenza, cui adde, nel senso dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, Cass.

30 maggio 1997, n. 4866, id., Rep. 1997, voce Fallimento, n. 637; 4

giugno 1997, n. 4980, ibid., n. 635. Si discosta invece dal filone favore

vole al ricorso per cassazione, segnato da Cass. 23 dicembre 1997, n.

13008, id., Rep. 1998, voce cit., n. 653; 25 luglio 1997, n. 6972, ibid., n. 655; 19 novembre 1997, n. 11497, id., 1998, I, 453, alla cui nota

si rinvia, cui adde, in dottrina, Guguelmucci, Lezioni di diritto falli mentare, Torino, 1998, I, 252. Una posizione singolare è sostenuta in

Il Foro Italiano — 2000.

Svolgimento del processo. — 1. - Con ricorso depositato I'll

giugno 1992, la Banca di Roma formulò dichiarazione tardiva

di credito nel fallimento della Impresa edile Scevaroli s.a.s. di

Baraldo Marisa & C. (dichiarato dal Tribunale di Verona il 31

ottobre 1991) per gli importi di lire 64.544.572 in via chirogra faria — quale scoperto di conto corrente — e di lire 106.423.159

con garanzia ipotecaria — giusta mutuo ipotecario per notar

Baroni del 7 novembre 1989, rep. n. 98314 —; con decreto del

25 giugno, il giudice delegato ordinò la comparizione delle parti

per l'udienza del 22 ottobre successivo, e, in tale sede — sul

l'opposizione del curatore limitata al rango ipotecario sollecita

to per la seconda posta —, ammise entrambi gli importi richie

sti, in via chirografaria, dichiarando estinta la procedura. Il provvedimento è stato oggetto di appello da parte della

banca, con le censure di: inesistenza dello stesso per mancanza

della data e/o carenza di forma ed inosservanza dell'art. 101, 3° comma, 1. fall.; assenza di motivazione e comunque erronea

esclusione della causa di prelazione; mancato assolvimento del

l'onere della prova incombente al curatore ex art. 67 1. fall.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 14 novembre

1996, depositata col n. 241, ha ritenuto — accogliendo la tesi

difensiva della curatela — inammissibile l'impugnazione propo

sta, compensando le spese tra le parti. Ha affermato infatti,

espressamente discostandosi da un orientamento favorevole alla

esperibilità dell'appello — di cui è espressione Cass. 6937/95 (Foro il., Rep. 1996, voce Fallimento, n. 522), pure presa in

considerazione —, che, in presenza di una declaratoria di estin

zione, fosse necessario il ricorso al reclamo al collegio, ai sensi

degli art. 178 e 308 c.p.c., al riguardo richiamandosi al prece dente specifico di Cass. 2536/90 (id., Rep. 1990, voce cit., n. 523).

2. - Per la cassazione della sentenza ricorre la Banca di Ro

ma, con tre mezzi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso, pure illustrato da memoria, la cu

ratela fallimentare.

Motivi della decisione. — 3. - Deduce la ricorrente, col primo

mezzo, «omessa decisione e, comunque, mancanza di motiva

zione su una domanda decisiva della controversia quale la nulli

tà e/o inesistenza del provvedimento impugnato e violazione

e/o erronea applicazione degli art. 132, 133 ss. c.p.c.», lamen

tando la mancata considerazione, ad opera del giudice a quo, della nullità-inesistenza del provvedimento impugnato: esso in

fatti, essendo di carattere decisorio, avrebbe dovuto «sottosta

re» alle disposizioni degli art. 132 e 133 citati, laddove risulta

privo di data e della sottoscrizione di due componenti del colle

gio, e, per giunta, non è stato mai pubblicato nelle forme ri

chieste per la sentenza.

In ordine successivo, propone censura di «mancata e/o insuf

ficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della

controversia e particolarmente sulla natura decisoria e/o di sen

tenza dell'atto impugnato, sia per il merito che per la dichiara

zione di estinzione del procedimento. Erronea applicazione e/o

violazione degli art. 308-178 c.p.c. Violazione e/o erronea ap

plicazione dell'art. 67 1. fall.». Osserva al riguardo come la con

clusione — cui è pervenuto il giudice a quo — circa la necessità

del reclamo avverso la dichiarazione di estinzione, mal si concili

con la premessa, pure contenuta nella decisione impugnata, in

ordine alla natura sostanziale di sentenza del provvedimento re

so in udienza dal giudice delegato; illustra quindi le peculiarità del giudizio di dichiarazione tardiva dei crediti, svolgendo con

siderazioni in ordine ai precedenti pure valutati dalla corte ter

ritoriale, per concludere che il reclamo sarebbe stato inidoneo

a rimuovere la statuizione di merito, contenuta nel provvedi mento appellato e costituente presupposto della stessa declara

toria di estinzione.

Formula, con l'ultimo motivo, censure di violazione dell'art.

67 1. fall, e di mancanza assoluta della motivazione, con riguar do alla fonte del credito ipotecario fatto valere ed all'erronea

esclusione della causa di prelazione. 4. - Oppone la controricorrente curatela: a) la inammissibilità

dottrina da Ragusa Maggiore, Quale è il rimedio avverso un provvedi mento abnorme del giudice delegato nel procedimento d'insinuazione tardiva di un credito?, in Dir. fallim., 1998, II, 317, secondo il quale il procedimento da adottare dovrebbe essere quello di correzione del

l'errore materiale di cui all'art. 288 c.p.c.

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PARTE PRIMA

del primo motivo, attraverso cui si prospetta una linea difensi

va nuova, comunque essa pure infondata, giacché «un decreto

ben può (in tesi) avere natura decisoria in quanto idoneo a defi

nire il giudizio, ma per ciò stesso non avere la forma di senten

za»; b) la infondatezza del secondo, poiché il rimedio tipico dettato dagli art. 308 e 178 c.p.c. contro il provvedimento di

estinzione appare «assai più confacente al 'sistema' fallimenta

re», e, d'altronde, l'eventuale abnormità del provvedimento avrebbe potuto esser fatta valere col reclamo ex art. 26 1. fall., se non, addirittura, attraverso Vactio nullitatis, all'uopo espres samente invocando Cass. 10153/96 (id., Rep. 1997, voce cit., n. 608); c) infine, l'infondatezza dell'ultima censura, poiché la

statuizione del giudice delegato avrebbe trovato in realtà fonda

mento nell'accordo fra creditore e curatore e nella non opposi zione dello stesso giudice.

5. - Il ricorso risulta fondato con riguardo al secondo mezzo

d'impugnazione. 5.1. - La materia della dichiarazione tardiva dei crediti è di

sciplinata dall'art. 101 1. fall., con procedimento «tarato» su

quello di ammissione al passivo: l'istanza si propone — fino

a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimen

tare — direttamente al giudice delegato (art. cit., 1° comma, in riferimento agli art. 16, 92 ss., 95, 1° comma, 1. fall.), e

l'accertamento si conclude con decreto «se all'udienza il curato

re non contesta l'ammissione del nuovo credito e il giudice lo

ritiene fondato» (art. 101 cit., 3° comma, in relazione all'art.

97); diversamente, interviene l'automatica trasformazione in pro cedimento ordinario, dovendo il giudice delegato — divenuto

giudice istruttore — provvedere all'istruzione della causa a nor

ma degli dell'art. 175 ss. c.p.c. (3° comma, ultima parte, del

l'art. 101). Da ciò deriva che, in ipotesi di contestazione o co

munque di non ritenuta fondatezza del credito, l'accertamento

seguirà nelle forme del procedimento ordinario, ovviamente estese

alle impugnazioni: resta al di fuori di un'espressa previsione il caso della pronuncia (a conclusione della fase sommaria) del

decreto, in assenza delle condizioni di legge, in particolare per ché il provvedimento è intervenuto malgrado la contestazione,

anche solo parziale, del curatore, ovvero perché, in presenza di essa — secondo un orientamento affermato: v. infra, 5.2

—, non si è avuta l'adesione del creditore istante.

Al riguardo sono state offerte varie soluzioni, quasi tutte con

siderate nelle contrapposte linee difensive.

a) Certamente da escludere è quella del reclamo al tribunale

fallimentare, ai sensi dell'art. 26 1. fall. (Cass. 5000/79, id.,

Rep. 1979, voce cit., n. 480, ripresa da Cass. 9633/93, id., Rep.

1994, voce cit., n. 556), poiché il rimedio endoconcorsuale, pu re in materia di diritti soggettivi, è espressamente escluso da

una «disposizione contraria», prevedendo, l'art. 101 cit., il rife

rito — e non altrimenti superabile — paradigma di trasforma

zione in ordinario giudizio di cognizione.

b) Per la stessa ragione di specificità ed autonomia del pro cedimento di verificazione dei crediti tardivamente dichiarati, non risulta possibile il ricorso allo schema delle opposizioni ex

art. 98 ss. 1. fall, (a suo tempo prospettato da Cass. 2266/78,

id., 1978, I, 2191). c) Un orientamento giurisprudenziale affermato, in conside

razione del carattere decisorio — ma non definitivo, in contra

sto con l'indirizzo seguente — del decreto, sostiene l'appellabi lità del provvedimento (oltre Cass. 6937/95, cit., considerata

dal giudice a quo, Cass. 5459/97, id., 1997, I, 2874), ed è la

tesi in questa sede ancora sostenuta dalla ricorrente.

d) Secondo un ulteriore indirizzo, invece, poiché si versa in

ipotesi di provvedimento abnorme, è ammissibile — in materia

retta dal principio di tassatività, quale è quella delle impugna zioni — il solo ricorso straordinario per cassazione ex art. Ili, 2° comma, Cost. (Cass. 4868/97, ibid., 2461; 11497/97, id., 1998, I, 453; contra, oltre quelle sub c, fra le altre, le più o

meno coeve Cass. 4866/97, id., Rep. 1997, voce cit., n. 637, e 4980/97, ibid., n. 635). E l'alternativa, non espressamente

prospettata, va tuttavia considerata in quanto, di per sé impo sta dalla materia trattata, rappresenta necessaria verifica dell'e

sattezza della tesi precedente.

e) Non sembra rivestire autonomo rilievo — per le ragioni ulteriormente considerate nell'esame del secondo mezzo — la

tesi della reclamabilità al collegio, ai sensi dell'art. 308 in rela

zione all'art. 178 c.p.c., in favore della quale non depone certa

mente Cass. 2536/90, cit., privilegiata dal giudice a quo ma

Il Foro Italiano — 2000.

relativa alla cassazione con rinvio in una ipotesi — significati vamente definita «anomala in senso assoluto per denegata giu risdizione» — in cui il giudice delegato, in presenza di reclamo

in effetti proposto avverso il decreto di ammissione/estinzione,

aveva, monocraticamente, dichiarato il «non luogo a provvede re» su tale impugnazione.

f) La prospettiva della proponibilità della querela nullitatis

(Cass. 10153/96, cit.), esula, infine, dalla presente indagine, in

cui si tratta di valutare l'ammissibilità dell'appello, seguito dal

ricorso per cassazione — rinviandosi comunque ai rilievi che

seguono, più in generale, in ordine al carattere «abnorme» del

provvedimento in questione —.

5.2. - Che il decreto del giudice delegato ex art. 101, 3° com

ma, cit., abbia, nel caso prospettato, natura sostanziale di sen

tenza, è fuor di dubbio, anche alla stregua dell'orientamento

riportato sub d), che precede, il quale, proprio su tale proposi

zione, fonda la ricorribilità in via straordinaria; se ciò risponde al vero, in via di principio, non è dato sostenerne la nullità

inesistenza, per mancanza dei requisiti formali minimi della sen

tenza, mentre l'assoggettabilità all'appello discenderà dalle re

gole generali (art. 323 e 339 c.p.c., in relazione al cit. art. 101,

3° comma, ultimo inciso, 1. fall.). In realtà, l'ordine di considerazioni che induce al rigetto del

primo mezzo di cassazione è lo stesso che vale a conferire fon

datezza al secondo.

A) L'ipotesi esaminata non può dirsi caratterizzata da caren

za assoluta di potere del giudice delegato, ma individua soltan

to un provvedimento reso in mancanza delle condizioni di legge — per effetto della, non controversa, contestazione del curato

re, sia pure limitata alla parziale collocazione del credito in via

ipotecaria —. Se infatti il giudice delegato — divenuto ormai

giudice istruttore — abbia emesso il decreto di ammissione sul

l'erroneo presupposto della mancanza di contestazione, il prov vedimento risulterà avere natura sostanziale di sentenza, per so

stituirsi alla statuizione conclusiva riservata all'esito dell'ordi

nario processo di cognizione, ma non per questo sarà sussumibile

nella previsione dell'art. 161, cpv., c.p.c. (insensibilità al pas

saggio in giudicato, per mancata sottoscrizione del presidente e del giudice relatore), perché il decreto — dalla legge rimesso

al giudice monocratico — resta formalmente tale, come peral tro indirettamente emerge dalla stessa scelta processuale della

ricorrente odierna, che lo ha gravato d'appello — e, per conclu

dere sul primo motivo, non può ritenersi, in ordine ad esso, mancante la data, che è quella stessa del verbale d'udienza; così

come non può richiedersene la pubblicazione, prevista per l'atto

del giudice collegiale reso nelle forme della sentenza —.

B) Proprio perché la conclusione della procedura è, in via

alternativa, prevista dalla legge, non pare convincente la defini

zione (da cui muovono Cass. 4868/97 e 11497/97, cit.) del prov vedimento come «abnorme». Difatti, a ben vedere, la mancata

contestazione del curatore (cui, non a caso, nella previsione le

gislativa, si accompagna la valutazione di fondatezza della do

manda) attiene alle condizioni di merito per l'accoglibilità del

l'istanza nella forma del decreto; mentre, in presenza di conte

stazioni purchessia, l'automatica trasformazione del processo in

ordinario farà risultare il decreto indebitamente reso «in luogo» della sentenza, al pari di questa rendendolo assoggettabile ad

appello (arg. art. 101, 3° comma, seconda parte, 1. fall.). Nella

costruzione del provvedimento come abnorme, del resto, Cass.

4868/97, cit., si è richiamata proprio alla fattispecie decisa da

Cass. 2536/90, cit., già definita anomala, nonché a Cass.

10153/96, cit., la quale ha nondimeno per altra via escluso pro

prio la ricorribilità diretta per cassazione; mentre Cass. 11497/97, cit. (ribadita da Cass. 13008/97, id., Rep. 1998, voce cit., n.

653) ha fondato l'abnormità e l'inappellabilità sulla esclusione

dal modello procedimentale di un'ipotesi di ammissione solo

parziale, instaurando così una sottesa equazione fra la prima e la seconda (tutt'altro che sicura, come dimostra proprio la

conclusione contraria di Cass. 10153/96, cit.), senza sottrarsi

al riverbero di una pregiudiziale valutazione dì merito (per ri

sultare possibile il decreto anche in caso di adesione del credito

re istante alla contestazione parziale del curatore, come risulta

dalla citata Cass. 2536/90 e dallo stesso richiamo, certamente

non casuale, della controricorrente curatela ad un'ipotesi siffat

ta); e la conclusione ha ritenuto confermata dalla disparità di

trattamento derivante dalla «elisione ... del doppio grado di

giurisdizione collegiale di merito», finendo per impiegare come

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ragione giustificatrice della scelta operata la stessa descrizione

del fenomeno, che non sembra tuttavia autosufficiente ai fini

della dimostrazione della definitività (nel senso della non impu

gnabilità se non con il ricorso straordinario per cassazione) del

provvedimento. Deve dunque ribadirsi che il decreto reso in sede di dichiara

zione tardiva di credito dal giudice delegato, il quale, in presen za di contestazioni parziali del curatore non accettate dal credi

tore istante, abbia ammesso solo in parte (anche con semplice

riguardo al «rango») il credito azionato, ha natura sostanziale

di sentenza e, essendo intervenuto dopo l'automatica trasfor

mazione del procedimento di verificazione in ordinario proces so di cognizione (art. 101, 3° comma, seconda parte, 1. fall.), è impugnabile con l'appello (art. 101 cit. in relazione agli art.

323 e 339 c.p.c.). L'accoglimento del secondo motivo pertanto si impone, risul

tando erronea la ragione di inammissibilità del gravame, addot

ta dal giudice a quo, che non riposa peraltro sulla definitività

del decreto, sibbene sul rilievo — del tutto accidentale, rispetto alla questione di fondo finora esaminata — per cui, avendo

il giudice delegato dichiarato l'estinzione del giudizio, il provve dimento sarebbe stato reclamabile al collegio ai sensi degli art.

308 e 178 c.p.c. La conclusione — tratta da Cass. 2536/90,

cit., senza considerare la peculiarità della fattispecie — non può essere in alcun modo condivisa: il procedimento sommario da

vanti al giudice delegato, in caso di emissione del decreto, è

«definito» (arg. art. 91, 1° comma, c.p.c., in relazione al 4°

comma dell'art. 101 1. fall., cit.) e non anche «estinto», onde

quella declaratoria partecipa essa stessa della natura sostanziale

di sentenza, riconosciuta al provvedimento — come espressa mente risulta proprio da Cass. 6937/95, cit., pure considerata

dal giudice a quo —, e non è autonomamente impugnabile. 5.3. - Dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso — nel

quale resta assorbito il terzo, relativo alle ragioni di merito del

l'affermata spettanza della collocazione ipotecaria del credito

di lire 106.423.159 — deriva la cassazione della sentenza impu

gnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di

Venezia.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 29 dicem

bre 1999, n. 14673; Pres. Grieco, Est. Fioretti, P.M. Cafie

ro (conci, diff.); Demetz e altri (Avv. Manzi, Gruner) c.

Min. finanze (Avv. dello Stato La Porta). Cassa Comm. trib.

Il grado Bolzano 21 ottobre 1997 e decide nel merito.

Redditi (imposte sui) — Redditi diversi — Plusvalenze — Tas

sazione — Presupposti (L. 30 dicembre 1991 n. 413, disposi zioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, faci

litare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione age volata dei rapporti tributari pendenti; delega al presidente della

repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;

istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale,

art. 11).

Le plusvalenze di cui all'art. 11,5° comma, l. 30 dicembre 1991

n. 413 percepite dopo il 1° gennaio 1992 sono tassabili sol

tanto se gli atti (decreto di esproprio, cessione volontaria nel

corso del procedimento espropriativo, occupazione acquisiti

va), mediante i quali le stesse sono state realizzate, sono in

tervenuti successivamente al 31 dicembre 1988. (1)

(1) La Suprema corte, nell'affermare che la tassazione prevista dal

l'art. 11, 5° comma, 1. 30 dicembre 1991 n. 413, richiede tanto che

le somme che costituiscono la plusvalenza siano percepite dopo l'entra

ta in vigore della legge {i.e., dal 1° gennaio 1992), quanto che le stesse

Il Foro Italiano — 2000.

Svolgimento del processo. — Con ricorso presentato il 4 lu

glio 1995 Demetz Emilie Margarethe, Walter Alfons, Erberto

Alfonso, Elfride e Gertrud, nella loro qualità di eredi di Emilia

Moroder Demetz impugnarono dinanzi alla Commissione tribu

taria di primo grado di Bolzano il silenzio-rifiuto, formatosi

sulla istanza di rimborso della somma ritenuta a titolo di Irpef sulla indennità di esproprio, loro corrisposta dal comune di Or

tisei, ritenendo l'imposta non dovuta.

La commissione adita respingeva il ricorso.

Avverso detta decisione i contribuenti proponevano appello

siano conseguenza di atti e provvedimenti intervenuti dopo il 31 dicem bre 1988, si pone in consapevole contrasto con Cass. 30 dicembre 1998, n. 12882, Foro it., Rep. 1998, voce Redditi (imposte), n. 796, per la

quale è indifferente, ai fini della imposizione, la data della cessione volontaria o della emissione dei provvedimenti espropriativi o che ac certino la accessione invertita, rilevando soltanto il momento della ri scossione che costituisce il presupposto impositivo.

Allo stesso modo, l'odierna sentenza, nell'escludere che possano ave re rilevanza — al fine di fissare temporalmente la data dell'evento che ha determinato il trasferimento dell'immobile — i provvedimenti ammi nistrativi o giudiziari che liquidano la somma dovuta al contribuente, mostra di ripudiare il diverso avviso espresso da Cass. 18 luglio 1997, n. 6620, id., 1997, I, 3185 (per la quale ai fini della tassazione retroatti

va, ai sensi dell'art. 11, 9° comma, 1. 30 dicembre 1991 n. 413, delle somme percepite a titolo di risarcimento del danno subito a seguito della perdita definitiva di un terreno in conseguenza della costruzione di alloggi economici e popolari senza che fosse tempestivamente inter venuto il provvedimento ablatorio, non rileva il momento in cui si è verificata l'occupazione acquisitiva, dovendosi invece accertare che nel triennio compreso tra il 31 dicembre 1988 e la data di entrata in vigore della stessa legge cadano sia la sentenza che ha liquidato la somma dovuta per il risarcimento del danno, sia la percezione di tale somma) e, più di recente, da Cass. 7 novembre 1998, n. 11229, id., Rep. 1998, voce cit., n. 797 (ad avviso della quale le plusvalenze conseguenti alla

percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commercia

li, delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da accessione

invertita, liquidate da sentenza del tribunale emessa prima del 31 di cembre 1988, ma confermata da sentenza della corte d'appello emessa

dopo tale data e prima dell'entrata in vigore della 1. 31 dicembre 1991 n. 413 — costituendo quest'ultima sentenza l'unico titolo del risarci

mento, poiché l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello rispetto alla sentenza di primo grado si verifica in tutti i casi, anche, quindi, nei casi in cui la sentenza d'appello è confermativa — vanno assoggettate al prelievo fiscale previsto dall'art. 11 citata 1.).

Il principio di cui in massima è condiviso, nella giurisprudenza di

merito, da Comm. trib. prov. Milano 24 febbraio 1999, Finanza loc., 1999, 1311, con nota di M.C. Fregni; Comm. trib. centrale 14 aprile 1998, n. 1970, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 801; Comm. trib. prov. Firenze 16 maggio 1997, ibid., n. 802; Comm. trib. prov. Salerno 10

maggio 1997, ibid., n. 803, e Fisco, 1998, 3197, con nota di Borri; Comm. trib. prov. Viterbo 21 novembre 1996, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 674; Tar Campania, sez. II, 23 marzo 1996, n. 87, Trib. amm. reg., 1996, I, 2041 (m); Comm. trib. I grado Milano 15 dicembre

1995, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 577 (e Riv. dir. fin., 1996, II, 79, con nota di G. Pizzonia, Sulla tassazione delle indennità di

esproprio relative a procedure ablative poste in essere prima del 31 di cembre 1988)-, nonché, in dottrina, da P. Russo, Ancora in tema di tassazione retroattiva delle indennità di esproprio, in Rass. trib., 1998, 225, e da G. Fanzini, L'imposizione di plusvalenze realizzate in seguito ad interventi ablativi per pubblica utilità (art. 11 l. 30 dicembre 1991 n. 413), in Riv. dir. trib., 1992, I, 107.

Contra, Comm. trib. centrale 19 settembre 1998, n. 4449, Foro it.,

Rep. 1998, voce cit., n. 798, per la quale rileva solamente la data di

percezione della plusvalenza; 16 marzo 1998, n. 1407, ibid., n. 800, ad avviso della quale le indennità di espropriazione liquidate successiva mente all'entrata in vigore della I. n. 413 sono assoggettabili a ritenuta

d'acconto, a nulla rilevando il provvedimento che le determina; in dot

trina, C. Ariete, La tassazione delle indennità di esproprio, in Tributi,

1998, 939. Per ulteriori riferimenti, in dottrina e giurisprudenza, cfr. nota a Cass.

6620/97, cit. Il recente orientamento dell'amministrazione finanziaria si rinviene

in min. fin. circ. 24 luglio 1998, n. 194, in Circolari e risoluzioni min.

fin., 1998, 737 (sulla quale, v. S. La Rocca, Regime fiscale delle inden

nità di esproprio: circolare del ministero delle finanze n. 194/E del 24

luglio 1998, in Fisco, 1998, 10376). Con ordinanza 25 settembre 1998, Tributi, 1999, 553, la Commissio

ne provinciale di Foggia — ritenendo che ai sensi dell'art. 11, 5° com

ma, 1. 413/91 le plusvalenze percepite a far tempo dal 1° gennaio 1992

sono assoggettate a tassazione a prescindere dalla data del provvedi mento o dell'atto che ha generato la corresponsione delle somme —

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