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Sezione I civile; sentenza 5 marzo 1963, n. 528; Pres. Vistoso P., Est. Stella Richter, P. M. Pedote...

Date post: 30-Jan-2017
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Sezione I civile; sentenza 5 marzo 1963, n. 528; Pres. Vistoso P., Est. Stella Richter, P. M. Pedote (concl. conf.); Murano (Avv. B. Virgilio, G. D'Amelio) c. Arbia e Proc. gen. App. Potenza Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 5 (1963), pp. 919/920-921/922 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152583 . Accessed: 28/06/2014 10:17 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.11 on Sat, 28 Jun 2014 10:17:42 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; sentenza 5 marzo 1963, n. 528; Pres. Vistoso P., Est. Stella Richter, P. M.Pedote (concl. conf.); Murano (Avv. B. Virgilio, G. D'Amelio) c. Arbia e Proc. gen. App. PotenzaSource: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 5 (1963), pp. 919/920-921/922Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152583 .

Accessed: 28/06/2014 10:17

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919 PARTE PRIMA 920

comunica ai compratore la dichiarazione di riscatto e non

gli corrisponda le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legitti mamente fatto per la vendita. Ora, poiche, alia stregua di tale disposizione, dell'esercizio del riscatto fa parte, come elemento costitutivo, accanto alia dichiarazione di

riscatto, anche il rimborso delle spese liquide fatte per la vendita, questo adempimento costituisce un obbligo posto a carico del venditore per il riacquisto della pro priety della cosa venduta, con la conseguenza che egli, per non incorrere nella decadenza comminata per il man cato adempimento di tale obbligo, deve dimostrare che

l'inadempimento fu dovuto a causa a lui non imputabile. Tra le spese relative alia vendita di immobili v'e l'im

posta complementare di registro dovuta a seguito dell'ac

certamanto di valore fatto dall'ufficio del registro ed essa,

qualora sia stata pagata dal compratore prima della sca denza del termine fissato per il riscatto, deve essere rim

borsata alio stesso come spesa liquida fatta per la vendita.

Pertanto, il venditore, che non include nella somma

corrisposta, o di cui fa offerta reale, al compratore, per le spese fatte per la vendita, anche l'imposta comple mentare di registro dallo stesso pagata prima della sca

denza del termine fissato per 1'esercizio del diritto di riscatto, decade da tale diritto se non prova che tale inadempimento e stato determinato da causa a lui non imputabile.

Ne questa causa pud identificarsi nella mancata comu

nicazione da parte del compratore delPammontare del

1'impost a pagata, perche l'accertamento dell'ammontare

di essa puõ essere fatto presso l'ufficio del registro che l'ha riscossa da chiunque vi abbia interesse e l'onere di tale

aecertamento incombe al venditore, come obbligato al

rimborso dell'imposta. Nella specie, la Corte di merito non si e uniformata

a tali principi, perche ha ritenuto che la mancata inclu

sione dell'imposta complementare di registro nella somma

che le Vaccarella avevano offerto al Rinaldi per il riscatto

dell'immobile non importasse la loro deeadenza da tale

diritto, in quanto il Einaldi, sebbene richiesto, non aveva

comunicato alle stesse l'ammontare dell'imposta pagata. La Corte di merito, invero, accertato, che, alcuni anni

prima della scadenza del termine fissato per il riscatto, era stato notificato dall'ufficio del registro alle Vaccarella

l'avviso di accertamento di valore dell'immobile venduto

ed era stata pagata dal Rinaldi la relativa imposta com

plementare di registro, hon avrebbe dovuto escludere che le venditrici fossero decadute dal diritto di riscatto per la

mancata offerta di tale imposta, in quanto tali accerta

menti rivelavano che esse potevano conoscere tempesti vamente, presso l'ufficio del registro competente, l'esatto

ammontare dell'imposta pagata dal Rinaldi.

Consegue che si deve accogliere il primo e il secondo

motivo del ricorso, cassare la sentenza impugnata in rela

zione ai motivi accolti e rinviare la causa per nuovo esame

ad altra corte d'appello che si uniformera ai suesposti principi e provvedera anche sulle spese di questo grado del giudizio. Grli altri motivi del ricorso restano, pertanto, assorbiti.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 5 marzo 1963, n. 528 ; Pres.

Vistoso P., Est. Stella Richtek, P. M. Pedote (concl.

conf.) ; Murano (Aw. B. Vibgilio, G. D'Amelio) c.

Arbia e Proe. gen. App. Potenza.

(Oassa App. Potenza 26 giugno 1962)

Elezioni — Elczioni amministrativc — Controversie

In tema «li clcggibilitä a consitjliere comunale —

Iticorso alia eorte d'appello liotilieato nei termini

solo al P. in. — Ammissibilitä — IVeeessitä di

integrazione del contraddittorio (Cod. proc. ciy.,

art. 70, 331 ; d. pres. 16 maggio 1960 n. 570, t. u. delle

leggi per la composizione e la elezione degli organi delle

amministrazioni comunali, art. 82 ; legge 7 ottobre 1947

n. 1058, sulla disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta

e revisione annuale delle liste elettorali, art. 34). Elezioni — Elczioni amministrative — Controversie

in tema di eleggibilitä a eonsigliere eomunale —

Ricorso alia eorte d'appello — Erronea dichiara

zionc d'inammissibilitä — Poteri della Cassa

zione (D. pres. 16 maggio 1960 n. 570, art. 82). Elezioni — Elezioni amministrative — Lite pendente

col comune come causa di ineleggibilita — Estremi — Fattispecie (D. pres. 16 maggio 1960 n. 570, art. 15).

Nei procedimenti innanzi la corte d'appello in materia di

eleggibilitä a eonsigliere eomunale, instaurati con ricorso

avverso la decisione della giunta prov. amm. in sede giu risdizionale, il P. m. e una parte necessaria ; pertanto, non

e inammissibile il ricorso notificato nei termini al solo

P. to., e non anehe ai eontrointeressati, ma deve disporsi, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., I'integrazione del

contraddittorio. (1) La Oorte di cassazione, nelV accogliere il ricorso contio la

sentenza della corte d'appello che ha erroneamente dicMa

rato inammissibile il ricorso avverso la decisione resa in

sede giurisdizionale dalla giunta prov. amm. in materia

di eleggibilitä a eonsigliere eomunale, deve statuire in

merito a tale eleggibilitä, procedendo all'esame delle que stioni prospettate dal ricorrente alia corte d'appello e da

questa non esaminate. (2) Non ii lite pendente col comune, agli effetti dell'eleggibilitä

a eonsigliere eomunale, quella che prima dell'elezione sia

stata abbandonata per cessazione della materia del con

tendere, ancorchb il procedimento non sia stato formal mente dichiarato estinto (nella specie, proposto ricorso alia

g iunta prov. amm. contra un accertamento tributario fatto

dal comune, questo aveva iscritto a ruolo il ricorrente per il minore imponibile accertato, in relazione all'anno pre

cedente, dalla stessa giunta prov. amm. con decisione

emessa a seguito di precedente ricorso ed accettata dall'in

teressato, il quale, perciö, non aveva piu coltivato il nuovo

ricorso). (3)

(1) Non risultano precedenti specifici. Dall'obbligatorieta, della partecipazione del P. m. ai giudizi in materia elettorale innanzi la corte d'appello, Cass. 8 ottobre 1956, n. 3406 (Foro it., Rep. 1956, voce Elezioni, nn. 119, 120, richiamata nella motivazione della presente), ha desunto che il ritiro del fascicolo da parte del rinunziante non puõ comportare l'improcedibilita della domanda. Sul potere del P. m. di non accettare la rinunzia fatta dal ricorrente in questi giudizi, v. anche Cass. 24 febbraio

1954, n. 535 (id., Rep. 1954, voce cit., nn. 123, 124). (2) Nello stesso senso, da ultimo, Cass. 9 luglio 1962, n. 1806,

Foro it., 1962, I, 1664, con nota di richiami.

(3) In senso sostanzialmente conforme, Cass. 14 gennaio 1958, n. 76 (Foro it., 1958, I, 371, con nota di richiami), secondo cui non sussiste ineleggibilita per lite pendente col comune « se la medesima, in epoca anteriore alle elezioni, sia stata sostan zialmente e definitivamente composta, e non rileva se cionono stante sia rimasta iscritta nei ruolo del giudice istruttore ».

Secondo Cass. 5 aprile 1961, n. 708 (id., Rep. 1961, voce

Elezioni, n. 58), il concetto di lite pendente, agli effetti della norma in questione, « non puõ essere inteso in senso esclusiva mente formale, dovendo soprattutto aversi riguardo all'esi stenza di un reale contrasto di interessi».

Si ritiene, poi, non sussistere ineleggibilita, quando la pre tesa fatta valere (dal comune o contro il comune) « si appalesi prima facie del tutto artificiosa o apparente » : App. Lecce 15 dicembre 1958 e App. Cagliari 10 maggio 1957, id., Rep. 1959, voce cit., nn. 60, 62 ; Cass. 14 gennaio 1958, cit., e 10 aprile 1958, n. 1179, id., 1958,1, 516, con osservazioni di Coletti, ove

ampi richiami. Sulla ineleggibilita di chi abbia con il comune una contro

versia tributaria pendente avanti la commissione eomunale dei tributi locali, da ultimo, Cass. 15 gennaio 1960, n. 23, id., 1960, I, 782, con nota di richiami. r'I ^App. Roma 1° ottobre 1958 (id., 1959, I, 656) chiarisce che

«la pendenza della lite prescinde dall'esito che questa avra;

ed e ineleggibile, pertanto, a eonsigliere eomunale chi abbia

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921 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 922

La Corte, ecc. — (Omissis). Con lo stesso mezzo di

rioorso si sostiene che la decadenza non si era verificata,

percliõ il ricorso era stato notificato in termine al Procura

tore generale presso la Corte d'appello, avente la vest-e di litiseonsorte necessario, e quindi si rendeva applicabile l'art. 331 eod. proc. civ. sulla integrazione del contraddit

torio nelle cause inscindibili.

Questa censura e fondata.

L'art. 82, 7° comma, del t. u. delle leggi per la compo sizione e la elezione degli organi delle amministrazioni

comunali, dispone che contro le decisioni della giunta prov. amm. e ammesso ricorso alia corte d'appello secondo le

norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947 n.

1058 (e uguale disposizione conteneva l'art. 75, 3° comma, del precedente t. u. 5 aprile 1951 n. 203). Ora il titolo IV

della richiamata legge del 1947, sulla disciplina dell'elet

torato attivo e la tenuta e revisions annuale delle liste

elettorali, prevede la partecipazione necessaria al giudizio del P. m., che puõ proporre il ricorso alia corte d'appello, che deve essere sentito prima della decisione, che puõ

proporre ricorso per cassazione contro la pronuncia della

corte d'appello. Si tratta quindi di un caso di intervento

necessario del P. m., ai sensi dell'art. 70, 1° comma, cod.

proc. civ., come questo Supremo collegio ha giä avuto

occasione di rilevare (sentenza 8 ottobre 1956, n. 3406, Foro it., Kep. 1956, voce Elezioni, nn. 119, 120). II P. m.

assume in conseguenza la veste di parte necessaria, come

ogni volta che il suo intervento sia obbligatorio (si veda

l'altra sentenza 12 maggio 1951, n. 1188, id., Eep. 1951, voce Ministero pubblico civ., n. 4). Se cosl 6, non puõ non

trovare applicazione il principio costantemente affermato, secondo il quale, nell'ipotesi di causa inscindibile per litis

consorzio necessario, l'impugnazione e ammissibile nei con

fronti di tutte le parti, anche se sia stata notificata nel

termine di legge solt.anto nei riguardi di una di esse, e sia

invece tardiva nei confronti delle altre, perchõ in tale ipo tesi l'impugnazione proposta fuori termini vale come noti

ficazione per integrazione del contraddittorio, ai sensi del

l'art. 331 cod. proc. civile.

Erroneamente perciõ la Corte d'appello ha dichiarato

inammissibile il gravame. Poiche per principio costante la Corte di cassazione in

materia elettorale ha il potere-dovere di statuire anche nel

merito nelle controversie elettorali, devesi procedere ora

all'esame delle altre questioni prospettate dal ricorrente e

non esaminate dalla Corte d'appello, per la detta erroriea

dichiarazione di inammissibilitä del gravame. Con il secondo motivo si deduce che il ricorso dell'Arbia

al Consiglio comunale doveva essere dichiarato inammis

sibile, perche il Consiglio stesso si era giä pronunciato in

sede giurisdizionale, per modo che l'unico rimedio ammis sibile era il ricorso alia Giunta prov. amministrativa.

L'assunto e privo di fondamento. In vero il Consiglio comunale di Colobraro nella sua prima riunione del 27

novembre 1960 convalidõ l'elezione dei suoi componenti, disattendendo l'opposizione mossa dal consigliere De Cimma. Tale deliberazione aveva indubbiamente carattere ammini

strativo e non giurisdizionale, posto che costituiva una

convalida e non giä una decisione su di un ricorso avverso la convalida. L'opposizione del consigliere De Cimma aveva il valore di un'opinione e di un voto contrario in seno al

consiglio, non giä di un'impugnativa di una deliberazione

consiliare.

Parimenti infondato e l'assunto del ricorrente, secondo il quale mancava la firma dell'Arbia nel ricorso al Consiglio

lite pendente con il comune, non rilevando che la medesima cessi successivamente alia elezione (nella specie: per rinunzia al

ricorso) ». La questione d'illegittimita costituzionale dell'art. 15, n. 6,

e stata rimessa alia Oorte costituzionale dal Cons. com. Tramonti, 25 febbraio 1961 (id., 1902, III, 120), e dal Cons. com. Muro Lucano 11 luglio 1960 (id., Rep. 1961, voce cit., n. 48) ; era

stata, invece, dichiarata manifestamente infondata, da ultimo, dalla cit. Cass. 15 gennaio 1960, n, 23 (in nota alia quale v. i richiami dei precedenti).

comunale. Risulta accertato che il detto ricorso fu presen tato al segretario comunale, il quale ne rilasciõ copia auter

tica, dopo avere aecertato l'autenticitä della firma e l'iden

titä, del ricorrente.

Infondata b, infine, l'ultima censura di questo mezzo, secondo la quale non sarebbe stata dimostrata la qualita di elettore dell'Arbia. La prova di tale qualitä, fu data

nel corso del giudizio, e ciõ era sufficiente a dimostrare la

legittimazione al ricorso, non essendo stabilito da alcuna

norma che la prova medesima debba essere data prima della

proposizione del ricorso.

Con il terzo mezzo il Murano sostiene che al momento

dell'elezione non vi era lite pendente con il Comune, perche sia esso contribuente, sia il Comune avevano accettato

l'accertamento, ehe la Giunta prov. amm. aveva compiuto per 1'anno 1957 in lire 300.000 di reddito imponibile, anche

per gli anni successivi.

Questo assunto õ fondato. Kisulta dagli atti che, a se

guito della decisione della Giunta prov. amm. di Matera del 30 agosto 1958, la quale ridusse da lire 400.000 a lire

300.000 il reddito imponibile del Murano per l'anno 1957, non solo nel 1958, ma anche nel 1959 e nel 1960 il contri buente fu iscritto nei ruoli per lo stesso reddito, e pagõ la relativa imposta, di modo che il ricorso proposto contro l'accertamento di un reddito di lire 400.000 per l'anno

1958 fu abbandonato, avendo il Comune rinunciato ad in sis tere in tale maggiore accertamento ed il contribuente rinunciato a pretendere una riduzione maggiore di quella ottenuta in precedenza.

Stante ciõ, e erronea la considerazione fatta dalla Giunta

prov. amm. nel presente procedimento, cioö che la lite era pendente percho non vi era stata una pronuncia formale di estinzione del procedimento tributario. Per stabilire se esista 1'ineleggibilitä per lite pendente con il comune si

deve avere riguardo all'esistenza effettiva della lite, tale da determinare una situazione di incompatibility per l'in teresse personale in contrasto con quello dell'ente pub blico. Quindi una lite abbandonata, ancorchõ il procedi mento non sia formalmente dichiarato estinto, non puõ creare quel 1'incompatibi 1 itä.

Pertanto il ricorso del Murano deve essere accolto.

Sembra giusto disporre la compensazione delle spese di

questo grado e di quello di appello. Per questi motivi, cassa,, ecc., e dichiara Giuseppe

Antonio Murano eleggibile alia carica di consigliere comu

nale di Colobraro, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

I

Sezione I civile ; sentenza 20 febbraio 1963, n. 418 ; Pres. Celentano P., Est. Del Conte, P. M. Colli (concl. conf.) ; Del Fante (Aw. Blabzino, Ugui) c. Grenti

(Aw. Colombi-Guldotti, Porzio) e Pall. Del Pante

(Aw. Mussini, Yigevani).

(Gonferma App. Firenze 24 ottobre 1960)

Fallimento — Piccolo imprcnditore — Accertamento della qualiiica — Redditi di ricchezza mobile — Mancata dichiarazione — Elfetti — Fattispecic

(R. d. 16 marzo 1942 n. 267, disoiplina del fallimento, art. 1).

Fallimento — Cessazione dell'attivita imprenditoriale — Accertamento dei redditi di ricchezza mobile — Fattispccie (R. d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 10 ;

legge 11 gennaio 1951 n. 25, norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario, art. 18 ; d. pres. 5 luglio 1951 n. 573, t. u. delle norme sulla dichiarazione unica annual© dei redditi soggetti alle im

poste dirette, art. 10).

L'imprenditore commerciale e dicliiarato fallito se, per Vanno

finanziario precedente la dichiarazione di fallimento non abbia presentato la denungia dii r(:Üditi di r, m, e, in ap

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