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sezione I civile; sentenza 5 marzo 2004, n. 4513; Pres. Criscuolo, Est. Giuliani, P.M. Maccarone...

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sezione I civile; sentenza 5 marzo 2004, n. 4513; Pres. Criscuolo, Est. Giuliani, P.M. Maccarone (concl. parz. diff.); Di Costanzo e altro (Avv. Di Meglio) c. Comune di Barano d'Ischia (Avv. Violante). Cassa App. Napoli 23 maggio 2000 Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 12 (DICEMBRE 2005), pp. 3453/3454-3457/3458 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201491 . Accessed: 25/06/2014 09:48 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.162 on Wed, 25 Jun 2014 09:48:35 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 5 marzo 2004, n. 4513; Pres. Criscuolo, Est. Giuliani, P.M. Maccarone(concl. parz. diff.); Di Costanzo e altro (Avv. Di Meglio) c. Comune di Barano d'Ischia (Avv.Violante). Cassa App. Napoli 23 maggio 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 12 (DICEMBRE 2005), pp. 3453/3454-3457/3458Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201491 .

Accessed: 25/06/2014 09:48

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

2° comma, si sia trasferito fuori dal luogo indicato con essa, senza comunicare alla cancelleria della stessa corte il nuovo

domicilio, potendo tale comunicazione acquisire rilevanza fino

a quando le attività di notificazione o comunicazione predette

presso la cancelleria non si siano perfezionate, e non potendo, invece, assumere alcun rilievo la conoscenza del nuovo indiriz

zo del domiciliatario che abbia potuto acquisire l'ufficiale giu diziario in occasione di un inutile tentativo di notificazione nel l'originario luogo di domiciliazione, ancorché il luogo di trasfe rimento del destinatario si situi in Roma, posto che il suddetto

2° comma dell'art. 366 (che ha natura di disposizione generale, atta a regolare non solo la notificazione del controricorso e del

l'eventuale ricorso incidentale, ma tutte le notificazioni e co

municazioni da farsi agli avvocati delle parti nel giudizio di cas sazione e, quindi, anche quelle di cui agli art. 375, 3° comma, e 377, 2° comma) impone di configurare l'elezione di domicilio come una dichiarazione indirizzata ai soggetti che, a diverso ti

tolo, operano nel giudizio di cassazione (cioè alla controparte; al giudice, per quel che attiene alla rilevanza che essa ha ai fini

dèlia regolarità dello svolgimento del processo e dell'esecuzio

ne dei relativi controlli; all'ausiliario, tenuto ad individuare il luogo in cui indirizzare le comunicazioni e notificazioni cui la

cancelleria della corte deve provvedere), con la conseguenza che un trasferimento del luogo della domiciliazione, per acquisi re rilievo come nuova elezione di domicilio, esige anch'esso

una specifica dichiarazione indirizzata e comunicata alla can

celleria della Corte di cassazione; che dai predetti principi, in questa sede condivisi e ribaditi,

consegue che, ove il difensore trasferisca lo studio professiona le, presso cui là parte abbia eletto domicilio (cfr. art. 170, 1° comma, c.p.c.), ad indirizzo diverso da quello risultante dagli atti del processo, lo stesso ha l'onere di comunicare, con mezzi

idonei e tempestivi, la relativa variazione alla cancelleria del

giudice adito, per conferirle rilevanza giuridica ai fini delle co municazioni e/o delle notificazioni di pertinenza della cancelle

ria medesima; e che, in mancanza, tali comunicazioni e/o notifi

cazioni possono essere eseguite e perfezionarsi nel luogo risul

tante dagli atti del processo, senza che rilevi che della variazio

ne sia stato informato il competente ordine professionale, senza

che la cancelleria del giudice adito sia previamente tenuta ad

accertare se, medio tempore, essa sia eventualmente intervenuta

e senza che l'assolvimento del predetto onere, di estrema sem

plicità e rispondente anche a comuni canoni di prudenza, sia

idoneo a pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa; che, dunque, nella specie; la comunicazione —

eseguita, a cu

ra della cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata, mediante

notificazione a mezzo del servizio postale, del dispositivo della

sentenza 252/96 del 21 marzo 1996, presso lo studio del difen

sore degli appellanti, avv. Qiuseppe Leone, in Napoli, piazza Bovio n. 33, quale unico indirizzo risultante dagli atti del pro cesso — è, sotto tale profilo, valida ed efficace; e non rileva che

il predetto difensore avesse precedentemente (nel luglio del

1994) trasferito lo studio, previa comunicazione al locale consi

glio dall'ordine degli avvocati, sempre in Napoli, ma alla via

Monte di Dio n. 66, in mancanza di analoga, tempestiva comu

nicazione anche alla cancelleria del predetto tribunale;

che, inoltre, la notificazione a mezzo dal servizio postale di

tale comunicazione si è perfezionata in data 3 aprile 1996, coma

risulta dalla fotocopia dell'avviso di ricevimento del relativo bi

glietto di cancelleria, prodotto dagli odierni resistenti nel giudi zio di merito: l'avviso stesso, infatti, risulta sottoscritto, per ri

cezione, in data 3 aprile 1996, senza che dall'avviso stesso ri

sultino alcuna annotazione o alcun rilievo; il che attesta, per tanto, la conservazione di una relazione funzionale tra lo studio

dall'avv. Leone, quale risultante dagli atti del processo, ed il

soggetto che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, tale da au

torizzare anche la legittima presunzione che il predetto avvocato

sia stato informato dell'atto ritualmente notificato;

che, nella prospettiva dianzi indicata, perdono consistenza le

critiche argomentate dal difensore dei ricorrenti sulla base della

dedotta circostanza che il sottoscrittore dell'avviso di ricevi

mento fosse il portiere dello stabiledi Napoli, piazza Bovio n.

33: infatti, tale circostanza attesta anch'essa, per altro verso, la

permanenza della predetta relazione funzionale; che la parziale novità delle questioni trattate integra giusto

motivo per dichiarare compensate per intero, tra le parti, le spe se della presente fase del giudizio.

Il Foro Italiano — 2005.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 5 marzo 2004, n. 4513; Pres. Criscuolo, Est. Giuliani, P.M. Macca rone (conci, parz. diff.); Di Costanzo e altro (Avv. Di Me glio) c. Comune di Barano d'Ischia (Avv. Violante). Cassa

App. Napoli 23 maggio 2000.

Espropriazione per pubblico interesse — Occupazione ap

propriativa — Risarcimento del danno — Natura del suolo — Mancanza di strumenti urbanistici — Edificabili tà di fatto — Rilevanza — Limiti (L. 28 gennaio 1977 n. 10, norme per la edificabilità dei suoli, art. 4; 1. reg. Campania 20 marzo 1982 n. 17, riorme transitorie per le attività urbanìs'tìco

edilizie nei comuni della regione, art. 4; d.l. 11 luglio 1992 n. 333, misure urgenti per il risànariiento della finanza pubblica, art. 5 bis\ 1. 8 agosto 1992 n. 359, conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, art. unico; 1. 23 dicembre 1996 n. 662, misure di razionalizzazione della fi nanza pubblica, art. 3).

Ai fini della qualificazione dei suoli oggetto di occupazione ap propriativa da parte della pubblica amministrazione, in vista

della determinazione del risarcimento del danno, occorre far

riferimento, in assenza dello strumento urbanistico, al crite

rio suppletivo della c.d. edificabilità di fatto, alla stregua delle caratteristiche della zona e della possibile utilizzazione

del terreno, sempre che risulti una sua compatibilità con le

generali scelte urbanistiche e con i limiti posti dalla l. 28

gennaio 1977 n. 10. (1)

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato

il 31 luglio 1989, Rosa Di Costanzo conveniva davanti al Tribu nale di Napoli il comune di Barano d'Ischia, premettendo:

a) di essere proprietaria di un fondò, sito nel territorio comu

nale, il quale aveva, in fatto, vocazione edificatoria;

b) che, con decreto sindacale del 4 marzo 1983, era stata di

sposta, per l'allargamento e la sistemazione della strada «Toc

cando», l'occupazione d'urgenza di mq 241 di detto fondo per la durata di anni tre;

c) che il comune aveva eseguito l'opera realizzando impo nenti sbancamenti, ma omettendo, peraltro, di sistemare i mar

gini ed il fondo della strada; d) che il perìodo di occupazione legittima era scaduto senza

che fosse stato emesso il decreto di esproprio. Tanto premesso, l'attrice chiedeva la condanna del convenuto

alla restituzione del suolo non ancora trasformato, o, in subordi

ne, al pagamento del controvalore del bene, oltre al versamento

dell'indennità di occupazione legittima ed al risarcimento del

danno per gli sbancamenti operati, in misura pari alle opere mu

rarie da effettuarsi.

In contumacia del comune, il giudice adito, con sentenza del

(1) La sentenza in rassegna applica alla materia del risarcimento del danno da occupazione appropriativa le soluzioni da tempo raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità in tema di determinazione dell'in dennità d'espropriazione, con riferimento alla rilevanza suppletiva, in caso di assenza dello strumento urbanistico, del parametro della c.d. edificabilità di fatto (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3724, Foro it., Rep. 2004, voce Espropriazione per p.i., n. 171; 13 febbraio 2004, n. 2781, ibid., n. 170; 21 maggio 2003, n. 7950, ibid., n. 164; 27 settembre

2002, n. 14024, id., Rep. 2002, voce cit., n. 149; 16 settembre 2002, n.

13473, ibid., n. 141; 23 aprile 2001, n. 172/SU, id., 2002, I, 151, con nota di Benini, Edificabilità legale e utilizzazione economica dei fondi espropriati).

Al riguardo, va sottolineato che è stato ritenuto privo del carattere

conformativo proprio dell'attività pianificatoria anche il provvedimento dell'amministrazione comunale che consenta l'attività, edificatoria —

nell'area comprendente il suolo da espropriare — entro il limite di den

sità dello 0,03 mc/mq, in conseguenza dello stralcio dell'area stessa dal

piano di fabbricazione in attesa del nuovo piano regolatore generale, in

quanto costituente misura cautelare di salvaguardia, in attesa di un

nuovo riassetto del territorio, al pari di quando previsto in via generale dall'art. 4, 9° comma, 1. n. 10 del 1977 (Cass. 10 dicembre 2003, n.

18818, id., Rep. 2003, voce cit., n. 160). Con riferimento alla disciplina dettata per le c.d. zone bianche dal

l'art. 4, 9° comma, 1. n. 10 del 1977 e alle modifiche apportate dall'art.

9 d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 (t.u. edilizia), v. Mandarano, in Carin

gella-De Marzo (a cura di). L'attività edilizia nel testo unico, Milano,

2003, sub art. 9, 113.

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3455 PARTE PRIMA 3456

15 aprile 1997, lo condannava al pagamento della somma di lire

11.225.000 a titolo di risarcimento del danno subito per la per dita di mq 178,16 irreversibilmente destinati alla realizzazione

dell'opera pubblica, nonché di lire 1.878.680 a titolo di inden nità di occupazione legittima, oltre gli accessori.

Avverso la decisione, proponevano appello Marlene Di Co

stanzo e la minore Anna Eudosia Di Costanzo (quest'ultima

rappresentata dal padre Carmine, esercente la potestà), quali ni

poti ed eredi testamentarie di Rosa Di Costanzo, deceduta nelle

more del giudizio. Assumevano le appellanti l'erroneità dell'impugnata sentenza

nella parte in cui aveva ridotto a lire 42.000 al mq, rispetto alle

lire 80.000 al mq indicate dal consulente tecnico, il valore unita

rio del fondo irreversibilmente trasformato ed aveva altresì

escluso il diritto della loro dante causa al pagamento della

somma necessaria alla costruzione di un muro di contenimento

in conseguenza degli sbancamenti effettuati dal comune, onde le

sopra indicate appellanti chiedevano che in riforma della pro nuncia gravata:

a) fossero nuovamente determinati gli importi liquidati a ti

tolo di risarcimento del danno e di occupazione legittima, po nendo a base del relativo calcolo il valore unitario di lire 80.000

al mq accertato dal consulente tecnico o, in subordine, quello di

lire 60.000 al mq di cui alla transazione stipulata dal menzio

nato comune con altri soggetti proprietari di un suolo ubicato

nella stessa località;

b) detto comune venisse condannato al pagamento della

somma occorrente per la costruzione del muro di sostegno e

della scala di accesso al fondo, articolando anche prova per testi

sulla circostanza dell'avvenuta rimozione, ad opera del comune

medesimo, del preesistente muro di sostegno e degli smotta

menti successivamente verificatisi.

Resisteva nel grado l'appellato, chiedendo il rigetto del gra vame di cui assumeva l'infondatezza.

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 24 marzo - 23 maggio 20Ò0, respingeva il mezzo, assumendo:

a) che il suolo occupato, come era pacifico, avesse destina

zione agricola;

b) che non fosse perciò applicabile la disposizione di cui al comma 7 bis dell'art. 5 bis 1. n. 359 del 1992, relativa ai soli ter

reni fabbricativi; c) che il danno dovesse essere commisurato, piuttosto, al

valore di mercato del fondo, tenendo conto, indicativamente, dei

criteri di cui agli art. 15 e 16 1. n. 865 del 1971, ma senza consi derazione delle relative potenzialità edificatorie;

d) che il valore di mercato «agricolo» del suolo in questione non potesse essere determinato in base alla vocazione edificato

ria del suolo medesimo, affermata dal consulente tecnico, do

vendo invece essere ragguagliato all'importo di lire 42.000 al

mq già riconosciuto nella sentenza impugnata sulla scorta del

valore attribuito al bene dallo stesso comune nella delibera del

29 novembre 1988;

e) che lo sbancamento lamentato dalle appellanti fosse stato

di limitata entità e non avesse provocato danni alla proprietà della dante causa;

f) che mancasse una prova rigorosa della preesistenza di un

muro di sostegno, nonché delle caratteristiche di quest'ultimo;

g) che fosse da escludere altresì la presenza di fenomeni ero

sivi o di dilavamento del terreno;

h) che le rilevate carenze probatorie non potessero venir su

perate attraverso la prova per testi dedotta dalle appellanti. Avverso tale sentenza, propongono ricorso per cassazione

Marlene e Carmine (nella richiamata qualità) Di Costanzo, de

ducendo tre motivi di gravame cui resiste il comune di Barano

d'Ischia con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo di impugna zione, lamentano le ricorrenti violazione e falsa applicazione della 1. 359/92 e dell'art. 16 1. 865/71, nonché insufficiente mo tivazione e omessa valutazione delle prove documentali offerte

dalla parte con conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c. (nul lità della sentenza a norma dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), de

nunziando:

a) che, secondo la corte territoriale, il risarcimento non può essere determinato in base all'assunta (dal c.t.u.) e peraltro assai

dubbia (alla stregua dei rilievi fotografici allegati alla consulen

II Foro Italiano — 2005.

za) vocazione edificatoria del suolo, onde la conclusione, qui

censurata, in forza della quale si deve escludere che il valore di

mercato agricolo del suolo potesse, nella fattispecie, superare, alla scadenza del periodo di occupazione legittima, le lire

42.000 al mq già riconosciute (sulla scorta del valore attribuito

al bene dallo stesso comune nella delibera del 29 novembre

1988) nella sentenza di primo grado;

b) che non si può solo sulla base della documentazione foto

grafica, parziale e non panoramica, la quale raffigura esclusi

vamente il percorso viario, porre in dubbio la valutazione del

c.t.u., là dove quest'ultimo, sulla base delle prove documentali

offerte, aVeva stimato quel terreno con vocazione e caratteristica

edificatorie; c) che la corte territoriale non ha tenuto conto di molteplici

elementi, ovvero sia del fatto che si tratta di un terreno pianeg

giante, come è risultato dalla descrizione dei luoghi e dalla rap

presentazione fotografica, sia del rilievo aereofotogrammetrico

depositato dall'attrice, dal quale emerge che il suolo, ubicato

nelle immediatezze del centro di Buonopane, si trova ubicato fra

costruzioni a macchia di leopardo, ravvicinate tra loro, costi

tuenti un «abitato» con una serie di edifici senza soluzione di

continuità, sia, infine, della perizia di parte, la quale stimava il

terreno come edificatorio in zona di espansione residenziale, se

condo quanto confermato anche dal predetto consulente, là dove

ha dato atto che si è in presenza di un'area in parziale sviluppo

edilizio, in deroga al piano regolatore generale —

piano solo

adottato e mai approvato, annullato con delibera della giunta re

gionale del 9 dicembre 1989 — che la designa agricola;

d) che detto suolo, pertanto, con vocazione edificatoria, deve

essere valutato sulla scorta delle risultanze di mercato;

e) che il comune di Barano d'Ischia è privo di piano regola tore vigente ed approvato, con la conseguenza che, all'epoca

dell'occupazione, il suolo poteva essere edificato ai sensi della

1. reg. 17/82, con un indice di edificabilità fondiaria di almeno 0,10mc/mq;

f) che la pronuncia impugnata è di conseguenza viziata da er

ronea applicazione dell'art. 15 1. 865/71, in quanto, partendo dall'indimostrata presunzione che il suolo fosse agricolo, la

corte territoriale ha ritenuto che così dovesse essere valutato,

mentre, invece, andava valutato ai sensi dell'art. 16, 5° comma,

medesima legge, trattandosi di area edificata, con conseguente

applicazione anche dei parametri della 1. 359/92 per i suoli edi ficatori e non agricoli;

g) che detto giudice ha ritenuto di valutare il terreno in lire

42.000 al mq, poiché, secondo la deliberazione 617/89 della giunta municipale, quello sarebbe stato il valore attribuito al be

ne dallo stesso comune nella delibera del 29 novembre 1988,

laddove, al riguardo, si tratta di un evidente travisamento dei

dati di fatto, dal momento che la medesima corte non ha letto

con attenzione l'atto deliberativo, nel quale la giunta anzidetta

compie un'elencazione di ben nove interventi mediante opere

pubbliche, disseminate in tutto il territorio comunale, fornendo

un'indicazione di valore di massima, essendo evidente che suoli

dislocati nei luoghi più disparati di un più vasto territorio co

munale non sono valutabili tutti alla stessa maniera;

h) che il giudice del merito, senza plausibile motivazione, ha

completamente ignorato la transazione raggiunta dal comune di

Barano d'Ischia con i sig. Giovanni e Raffaele Taliercio, per mezzo della quale il fondo contiguo di proprietà di questi ultimi, pure occupato per la stessa opera ed in forza dello stesso prov

vedimento, veniva indennizzato nella misura di lire 60.000 al

mq. Il motivo è fondato.

Al riguardo, conviene premettere come, in tema di liquida zione del danno da occupazione appropriativa, il criterio intro

dotto dal comma 7 bis dell'art. 5 bis 1. n. 359 del 1992 (di con versione, con modificazioni, del d.l. n. 333 del 1992), aggiunto dall'art. 3, comma 65, 1. n. 662 del 1996, che ha escluso la de

curtazione del quaranta per cento prevista per l'indennità di

espropriazione ed aumentato del dieci per cento l'importo del

risarcimento così ottenuto, sia inapplicabile ai suoli agricoli, per i quali, a differenza che per quelli edificabili, non ha mai subito modificazioni la regola secondo cui il danno da occupazione il

legittima deve essere commisurato al valore di mercato di detti

suoli, onde, essendo da applicare, anche in materia, la suddivi

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

sione, sulla quale è impostato il sistema del citato art. 5 bis, tra

aree edificabili ed aree agricole (cui sono equiparate quelle non

classificabili come edificatorie), appare evidente la necessità, al

fine di stabilire se tale danno vada commisurato all'uno piutto sto che all'altro criterio, di procedere al relativo accertamento

sulla base della classificazione urbanistica dell'area, senza che

siffatti criteri legali possano essere obliterati per dare la preva lenza a criteri di effettualità (Cass. 1° febbraio 2000, n. 1090, Foro it., Rep. 2000, voce Espropriazione per p.i., n. 463; 14

aprile 2000, n. 4838, ibid., nn. 422, 469; 24 luglio 2000, n. 9683, ibid., n. 468; 12 dicembre 2002, n. 17713, id, Rep. 2002, voce cit., n. 289).

Peraltro, è da notare come, per i comuni «sprovvisti di stru

menti urbanistici generali», la disposizione contenuta nell'art. 4,

ultimo comma, 1. n. 10 del 1977, sostanzialmente riprodotta da

quella, analoga e che viene in considerazione nel caso di specie, di cui all'art. 4 1. reg. Campania n. 17 del 1982, stabilisca tra

l'altro, quanto alle aree situate fuori del perimetro dei centri

abitati, che «l'edificazione a scopo residenziale non può supera re l'indice di me 0,03 per mq di area edificabilc» (pari a 0,07 mc/mq, in seno alla disciplina regionale sopra richiamata, «per le opere strettamente accessorie all'attività agricola»).

A tali previsioni normative, tuttavia, non può attribuirsi ca

rattere di regolamentazione urbanistica, ovvero carattere con

formativo idoneo a realizzare l'assetto complessivo del territo

rio attraverso l'articolata previsione delle destinazioni nelle va

rie zone in rapporto alle interrelazioni fra di esse ed ai bisogni della comunità, alla stregua dell'attività di pianificazione pro

pria degli strumenti urbanistici alla quale soltanto appartiene il

compito di caratterizzare l'area ai fini della determinazione del

l'indennità dovuta in materia di esproprio, trattandosi di una di

sciplina interinale con finalità meramente cautelari di salva

guardia, volta a consentire un riesame, in attesa della definitiva

destinazione del territorio, da parte della pubblica amministra

zione cui incombe l'obbligo di provvedere contemperando gli interessi pubblici e quelli privati, onde tale regime, vuoi a causa

della sua provvisorietà (in vista, cioè, dell'approvazione di un

valido strumento urbanistico), vuoi a causa delle stesse incer

tezze legate al futuro contenuto di quest'ultimo, non rappresenta una condizione normale dell'area e, costituendo piuttosto una

situazione eccezionale e transeunte, non può essere assimilato

alle limitazioni dello ius aedificandi introdotte dalla legge o

dallo strumento urbanistico, quali elementi conformativi ap

punto della proprietà (Cass. 30 dicembre 1998, n. 12880, id.,

2000, I, 59; 11 gennaio 1999, n. 181, id., Rep. 1999, voce cit., nn. 159, 188; 16 marzo 2001, n. 3834, id., Rep. 2001, voce cit., n. 131; 20 settembre 2001, n. 11866, ibid., n. 130; 22 febbraio 2002, n. 2563, id., Rep. 2002, voce cit., nn. 152, 204).

Esclusa, quindi, la possibilità di fare riferimento, per le ra

gioni esposte, all'art. 4 1. n. 10 del 1977, ovvero all'art. 4 1.

reg. Campania n. 17 del 1982, la natura edificatoria od agricola del terreno non può che discendere dall'interpretazione del già citato art. 5 bis 1. n. 359 del 1992, il quale, secondo l'orienta

mento giurisprudenziale ormai consolidato, si caratterizza per la rigida dicotomia, con esclusione dell'ammissibilità di un

tertium genus, tra «aree edificabili» (indennizzabili in percen tuale del loro valore venale) ed «aree agricole» o «non classifi

cabili come edificabili» (tuttora indennizzabili in base a valori

agricoli tabellari, ai sensi della 1. n. 865 del 1971) e che, del re

sto, alla luce della previsione del 3° comma là dove quest'ulti

mo, ai fini della valutazione dell'edificabilità delle aree, impo ne di «considerare le possibilità legali ed effettive di edifica

zione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preor dinato all'esproprio», postula la sufficienza del requisito del

l'«edificabilità legale», senza che sia necessaria la compresen za dell'«edificabilità di fatto», con l'ulteriore corollario, però, che a tale secondo criterio può invece farsi riferimento in via

complementare ed integrativa, agli effetti della determinazione

del concreto valore di mercato dell'area espropriata, nell'ipote si in cui sussistano delle cause che riducano od escludano le

possibilità reali di edificazione, incidendo così sull'utilizzazio ne del suolo e, conseguentemente, sulla liquidazione dell'in

dennità di esproprio ma non già sulla natura dell'area che ri

mane edificabilc se tale è considerata dallo strumento urbani

stico, ovvero in via suppletiva, in assenza cioè di una classifi

II Foro Italiano — 2005.

cazione del suolo da parte della pianificazione urbanistica

(Cass. 23 aprile 2001, n. 172/SU, id., 2002, I, 151; 11866/01, cit.; 12 dicembre 2001, n. 15704, id., Rep. 2001, voce cit., n. 134).

Nella specie, essendo stata dedotta dalle odierne ricorrenti

proprio la mancanza dello strumento urbanistico, là dove le pre dette hanno fatto specifica menzione, riproducendóla testual

mente, dell'osservazione del consulente tecnico di ufficio se

condo cui, quanto al piano regolatore generale che designa l'a

rea come «agricola», trattasi in realtà di «piano solo adottato e

mai approvato, annullato con delibera della giunta regionale del

9 dicembre 1989», si palesa la necessità, per valutare la natura

dell'area stessa, di considerare il parametro subordinato dell'e

dificabilità di fatto, secondo i consueti indici elaborati dalla giu risprudenza e dalla tecnica edificatoria che tengono conto delle

caratteristiche della zona e della possibile utilizzazione del ter

reno, sempreché risulti comunque accertata una sua compatibi lità con le generali scelte urbanistiche ed entro i limiti in ogni caso posti dalla 1. n. 10 del 1977.

A tali principi non si è attenuta la corte territoriale (la quale ha attribuito valore decisivo, ai fini della quantificazione del l'indennizzo, alla «natura agricola del suolo» occupato, ritenen

done «pacifica» la corrispondente destinazione e ricavando

quindi la stima del danno sulla base del corrispondente valore di

mercato, agricolo appunto, senza considerazione delle potenzia lità edificatorie del suolo medesimo), onde una valutazione del

genere di quella sopra indicata dovrà essere compiuta, nell'uni

formarsi ai riferiti principi, dal giudice del rinvio, il quale, se il

corrispondente accertamento risulterà positivo, nell'ipotesi in

cui, cioè, si debba riconoscere la vocazione edificatoria (di fat

to) del terreno, farà legittima applicazione del criterio introdotto

dall'art. 3, comma 65,1. n. 662 del 1996 (semisomma del valore

venale con il reddito dominicale rivalutato, senza la decurtazio

ne del quaranta per cento e con l'incremento del dieci per cen

to), mentre, nel caso contrario, in mancanza, cioè, di una simile

vocazione edificatoria, potrà considerare il terreno stesso come

agricolo ai fini risarcitori, onde il danno dovrà essere commisu

rato al valore venale di questo al momento della scadenza del

l'occupazione legittima, con relativa possibilità, in tale seconda

ipotesi, di tenere conto, indicativamente, dei criteri di cui agli art. 15 e 16 1. n. 865 del 1971. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 4 feb

braio 2004, n. 2087; Pres. Papa, Est. Ferrara, P.M. Matéra

(conci, diff.); Soc. Caffaro (Avv. Lorenzoni) c. Min. econo

mia e finanze (Avv. dello Stato). Cassa App. Trieste 15 marzo

2000.

Tributi in genere — Rimborso di imposta — Interessi — Di

sciplina speciale — Maggior danno — Risarcimento (Cod.

civ., art. 1224; 1. 26 gennaio 1961 n. 29, norme per la disci

plina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di im

poste indirette sugli affari, art. 1, 5).

In tema di rimborso di imposte indirette indebitamente pagate, la disciplina degli interessi moratori contenuta nella l. 26

gennaio 1961 n. 29 non esclude il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c.c. (1)

(1) Conf., seppure in obiter dictum, Cass. 22 gennaio 1999, n. 552, Foro it., 1999,1, 1217; 19 aprile 2001, n. 5790, id., 2002,1, 1147.

Contra, Cass. 12 maggio 2003, n. 7236, id., Rep. 2003, voce Conces

sioni governative (tassa sulle), n. 22, cit. in sentenza, per la quale la di

sciplina dettata dagli art. 1 e 5 1. 26 gennaio 1961 n. 29 (e successive

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