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sezione I civile; sentenza 6 dicembre 1985, n. 6141; Pres. Scanzano, Est. F. E. Rossi, P. M. Tridico...

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sezione I civile; sentenza 6 dicembre 1985, n. 6141; Pres. Scanzano, Est. F. E. Rossi, P. M. Tridico (concl. parz. diff.); Soc. Italmondo trasporti internazionali (Avv. Strina) c. Insurance Company of North America (Avv. Grazzini) e altri. Cassa App. Milano 1° ottobre 1982 Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 4 (APRILE 1986), pp. 953/954-955/956 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23180314 . Accessed: 28/06/2014 10:00 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.223.28.116 on Sat, 28 Jun 2014 10:00:44 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 6 dicembre 1985, n. 6141; Pres. Scanzano, Est. F. E. Rossi, P. M.Tridico (concl. parz. diff.); Soc. Italmondo trasporti internazionali (Avv. Strina) c. InsuranceCompany of North America (Avv. Grazzini) e altri. Cassa App. Milano 1° ottobre 1982Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 4 (APRILE 1986), pp. 953/954-955/956Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180314 .

Accessed: 28/06/2014 10:00

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 6 di

cembre 1985, n. 6141; Pres. Scanzano, Est. F. E. Rossi, P. M.

Tridico (conci, parz. diff.) ; Soc. Italmondo trasporti interna

zionali (Avv. Strina) c. Insurance Company of North America

(Avv. Grazzini) e altri. Cassa App. Milano i" ottobre 1982.

Assicurazione (contratto di) — Vendita con spedizione — Assi

curatore della merce — Perdita o avaria durante il trasporto —

Surroga dell'assicuratore nei confronti del vettore — Inammis

sibilità (Cod. civ., art. 1510, 1689, 1916).

Poiché, nella vendita con spedizione, il venditore-mittente perde la proprietà delle cose vendute, liberandosi da ogni rischio

relativo, con la consegna al vettore e da tale momento non ha

più alcun diritto da far valere per la perdita o avaria della

merce, l'assicuratore, che abbia pagato l'indennità agli aventi

diritto, non può agire in surroga del venditore nei confronti del

vettore. (1)

Svolgimento del processo. — Con citazione 3 agosto 1983

l'Insurance Company of North America conveniva innanzi al

Tribunale di Milano la soc. Italmondo s.p.a. e, premesso che

quest'ultima, con polizza di carico in data 27 luglio 1972, si era

assunto il trasporto da Milano ad Atene di 23 colli di pellicole

radiografiche, all'uopo consegnatele dalla soc. 3 M Italia s.p.a., nella esecuzione del quale l'autotreno di cui si era servita,

appartenente a cittadino greco, era precipitato in mare dalla

banchina del porto di Brindisi perchè non regolarmente frenato, con conseguenti gravi danni alla merce; sostenendo di averne

indennizzato gli aventi diritto e di surrogarsi nei diritti dell'assi

curato verso i terzi responsabili del danno, a norma dell'art. 1916

c.c. chiedeva la condanna della soc. Italmondo al pagamento della somma di lire 24.650.000, con interessi e rivalutazioni.

Il tribunale, in esito alla istruttoria anche orale eseguita,

accoglieva la domanda, condannando la Italmondo al pagamento della somma di lire 55.000.000, comprensiva della rivalutazione

richiesta.

E con sentenza 1° ottobre 1982 la Corte d'appello di Milano, su gravame proposto dalla Italmondo, confermava tale decisione.

Quella corte riteneva principalmente accertato che in data 24

aprile 1972 la soc. 3 M Italia aveva chiesto alla Italmondo di

(1) L'assunto difensivo della ricorrente — come può leggersi riassun to nella sentenza in epigrafe, all'inizio della parte motiva — era fondato sulla circostanza che, nella specie, la surroga dell'assicuratore non poteva considerarsi ammissibile, in quanto il danno si era verificato quando la merce era già stata presa in consegna dal

compratore, tramite il trasportatore da lui incaricato, con la conseguen te liberazione dello stesso vettore dai rischi dell'ulteriore trasporto. Tale assunto, però — pur se la corte dichiara necessario accoglierlo —, non trova piena corrispondenza nella motivazione che segue.

È fin troppo evidente che per l'assicuratore della merce trasportata non può avere alcun significato surrogarsi nei diritti che il venditore eventualmente vanti nei confronti del vettore. Non solo e non tanto

perché, adempiuto l'obbligo di consegna della merce con la rimessa al

vettore (sui limiti e l'estensione dell'efficacia liberatoria della rimessa al

vettore ex art. 1510 c.c., cfr., da ultimo, Cass. 15 gennaio 1985, n. 74, Foro it., 1985, I, 2312; 18 maggio 1984, n. 3064, id., 1984, I, 2182, e, ivi, riferimenti), il venditore, che — salvo patto contrario — si è

ormai spogliato della proprietà e di ogni rischio ad esso relativo, non

ha più alcun diritto da far valere per la perdita od avaria della merce, quanto, piuttosto, per il motivo assorbente che non è più l'assicurato.

Tuttavia, configurata l'assicurazione delle cose trasportate come

assicurazione per conto di chi spetta cfr. Buttaro, Assicurazione

contro i danni, voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano, 1958, III, 497 ss.; Salandra, Assicurazione, in Commentario, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1955, 211 ss.), l'assicuratore ben potrà

surrogarsi nei diritti del nuovo proprietario (il compratore-destinatario), che è anche l'attuale assicurato.

E forte* perciò, il sospetto che nella specie, più che essere in

discussione la scelta del soggetto nei cui diritti surrogarsi, l'azione

dell'assicuratore fosse preclusa da una circostanza ben più radicale, che

escludeva ogni responsabilità del vettore: l'avvenuta riconsegna della

merce al destinatario. In giurisprudenza, sulle condizioni per l'esercizio dell'azione di

rivalsa dell'assicuratore della merce nei confronti del vettore v. Cass.

23 febbraio 1983, n. 1380, Foro it., Rep. 1983, voce Assicurazione

(contratto), n. 166; App. Milano 23 luglio 1982, ibid., n. 169; Trib.

Salerno 30 settembre 1977, id., Rep. 1978, voce cit., n. 149; App. Firenze 15 maggio 1977, ibid., n. 172; Cass. 17 novembre 1976, n.

4269, id., 1977, I, 88. In dottrina, da ultimo, sulla surrogazione dell'assicuratore, v. Volpe

Putzolu, L'assicurazione, in Trattato, diretto da Rescigno, 13, Torino,

1985, 124 ss.; Castellano (e Scarlatella), Le assicurazioni private2,

in Giur. sist. civ. e comm., fondata da Bigiavi, Torino, 1981, 385 ss. [N. Mazzia]

Il Foro Italiano — 1986 — Parte I- 63.

trasportare la merce alla destinataria ad Atene, offrendo di pagare il trasporto franco destino e di assicurare la merce; e che, in

esecuzione di tale proposta, la Italmondo, in data 27 luglio 1972, aveva accettato la merce per effettuarne la spedizione a mezzo

autocarro, emettendo polizza di carico e ricevendo il totale

pagamento per il trasporto. Riteneva inoltre del tutto ininfluenti, al fine dell'esonero della responsabilità della Italmondo, quale vettrice, per l'avaria subita dalla merce trasportata, i rapporti interni intercorsi tra la stessa ed il subvettore greco, non essendo

provata una novazione oggettiva o soggettiva del rapporto e della

obbligazione, della medesima assunta, di far pervenire il carico al

destinatario.

La soc. Italmondo propone ricorso per cassazione con quattro motivi illustrati da memoria, cui resiste la Insurance Company con controricorso.

Motivi della decisione. — Con l'assunto che caratterizza il

primo motivo, ripetuto e sviluppato con il secondo ed il terzo, la

ricorrente, deducendo omessa o non corretta motivazione su punti decisivi, in relazione agli art. 1687, 1693, 1904 e 1916 c.c. (e all'art. 360 c.p.c.), sostiene che, essendo certo, come fatto pacifico ed incontestato, che al momento del sinistro la soc. 3 M Italia

s.p.a. non era più proprietaria della merce, la Insurance Company non aveva alcun diritto da azionare in surroga della stessa contro l'autore del danno; spettando tale diritto soltanto al nuovo

proprietario, cioè all'importatore greco, cui la merce era stata

consegnata in Milano, con affidamento ad automezzo da lui scelto ed inviato sul posto.

Se di ciò la corte di merito avesse tenuto conto — continua la ricorrente — avrebbe dovuto rilevare il difetto di legittimazione attiva dell'assicuratrice ad un'azione come quella in esame, fonda ta su fatti successivi all'avvenuta consegna della merce al destina

tario, da costui ritirata e ricevuta in itinere, cioè nel corso del

trasporto, invece che nel luogo di destinazione, con propri mezzi e con assunzione da parte sua, e liberazione del venditore e del

vettore da ogni rischio successivo.

L'assunto deve accogliersi, poiché sussiste l'omessa valutazione, da parte della corte milanese, di circostanze e di già dibattuti

profili, che possono determinare una soluzione diversa da quella adottata: come quelli attinenti alla consegna della merce in

Milano dalla mittente alla Italmondo e da quest'ultima al traspor tatore greco, all'uopo incaricato dalla destinataria della merce.

Solo a queste ultime circostanze la sentenza impugnata ha

appena accennato, ma unicamente per considerarle a torto irrile

vanti sotto il riflesso della estraneità alla causa dei rapporti intercorsi tra la Italmondo ed il trasportatore greco: omettendo

quindi qualsiasi considerazione sulla conseguente sorte del diritto al risarcimento spettante per effetto della perdita della merce.

A norma dell'art. 1510 c.c., nella vendita di cose mobili, salvo

patto o uso contrario, il venditore si libera dall'obbligo della

consegna rimettendole al vettore. E con la consegna al vettore passano al compratore la proprietà

e quindi anche i rischi e i pericoli delle cose stesse.

Coerentemente, in tema di vendita di cose da trasportarsi da un luogo ad altro, ipotesi normale, in base alla presunzione iuris

tantum stabilita dal citato art. 1510, è appunto la vendita con

spedizione, nella quale la consegna delle cose si considera effet tuata nel luogo in cui le stesse siano rimesse al vettore o allo

spedizioniere.

E solo in caso di patto o uso contrario alla presunzione predetta si ha vendita con consegna all'arrivo, nella quale la

consegna va effettuata al domicilio dell'acquirente o nella sede della sua impresa.

E non contraddice a tale normativa sulla vendita con spedizio ne la disciplina relativa al contratto di trasporto di cose, nel

quale i diritti nascenti dal rapporto sono attribuiti al mittente ma

soltanto fino al momento (della richiesta, da parte del destinata

rio, della loro riconsegna, all'arrivo, e tanto più) della effettuazio ne della riconsegna al destinatario stesso, da tale momento unico

legittimato all'esercizio dei diritti nascenti dal contratto di tra

sporto, ivi compresa l'azione di risarcimento del danno per

perdita od avaria delle cose trasportate (art. 1689 c.c.).

Ai quali effetti non vi è ragione per non parificare alla

riconsegna delle cose al destinatario, che avvenga quando esse siano arrivate a destinazione, quella che, ad iniziativa o con il consenso del destinatario stesso, sia effettuata nel corso del

trasporto o ancor prima che il medesimo abbia inizio. Perdutane la proprietà e liberato da ogni relativo rischio, il

venditore mittente non ha perciò alcun diritto a far valere per la

perdita o l'avaria delle cose, spettante al nuovo proprietario compratore.

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PARTE PRIMA

E non può quindi essere dato all'assicuratore, che abbia pagato l'indennità, di agire in sua surroga a norma dell'art. 1916 c.c., il

quale prevede una forma peculiare di successione nei diritti

spettanti all'assicurato che sia il creditore del terzo autore del danno. In conclusione, chiarito che nella vicenda sono configura bili tre diversi rapporti (vendita, trasporto e assicurazione), è bensì vero che il compratore acquista nei confronti del vettore i diritti derivanti dal trasporto, nel momento indicato dall'art. 1689

c.c., ma è anche vero che, una volta che egli abbia acquisito la

proprietà della merce assicurata e sia diventato portatore del rischio cui l'assicurazione si riferisce, i diritti che nascono dal

relativo contratto spettano a lui (art. 1891 c.c.). Rimane evidentemente assorbito, oltre agli altri due già detti

motivi (nei profili diversi da quelli che costituiscono sviluppo e

precisazione al primo) anche il quarto, con il quale si censura l'adottata pronuncia di rivalutazione della somma indicata dal tribunale.

E va disposta la cassazione della sentenza impugnata con

rinvio per nuovo esame sulla base dei principi dianzi enunciati ad altra sezione della stessa corte. (Omissis)

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 5 dicembre 1985, n. 6094; Pres. Mirabelli, Est. O. Fanelli, P. M. Pandolfelli (conci, conf.); U.s.l. TA/5 (Avv. M. Nigro, De

Palma) c. Destefano ed altri <Aw. Ostillio, Tagariello).

Conferma Trib. Taranto 11 aprile 1984.

Sanitario — Medico convenzionato — Natura del rapporto —

Pretese retributive — Giurisdizione ordinaria (Cod. civ., art.

2229; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del servizio sa nitario nazionale, art. 48; d.p.r. 16 maggio 1980, accordo col lettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno, art. 13).

Il rapporto instaurato fra i sanitari e gli organi del servizio sanitario nazionale, in forza di convenzioni stipulate ai sensi

dell'art. 48 l. 23 dicembre 1978 n. 833, ha natura libero-profes sionale e, pertanto, le questioni aventi ad oggetto il corrispetti vo dovuto involgono posizioni di diritto soggettivo, come tali

riservate alla giurisdizione del giudice ordinario. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 14 ottobre 1985, n. 4970; Pres. Moscone, Est. Chiavelli, P. M. Caristo (conci, conf.); U.s.l. 10/B Firenze (Avv. Clarizia,

Cheli) c. Sulla (Avv. Mezzatesta). Regolamento di giurisdizio ne.

Sanitario — Medico convenzionato — Natura del rapporto —

Giurisdizione ordinaria (L. 20 marzo 1865 n. 2248, ali. E, sul

contenzioso amministrativo, art. 5; 1. 23 dicembre 1978 n. 833,

art. 48).

Il rapporto avente ad oggetto l'espletamento di attività sanitaria a

regime convenzionale nell'ambito del servizio sanitario naziona

le ha natura di lavoro autonomo e non di pubblico impiego;

pertanto, esso è regolato da disciplina privatistica e soggetto alla cognizione del giudice ordinario al quale spetterà, se

necessario, di disapplicare l'atto amministrativo non conforme a

legge. (2)

(1-4) I. - Le pronunzie ribadiscono il costante orientamento della

giurisprudenza della Cassazione e dei giudici di merito sulla natura di

lavoro autonomo che deve essere riconosciuta al rapporto professionale che lega il medico convenzionato con gli organi del servizio sanitario

nazionale, dopo la riforma del 1978, al pari di quanto ritenuto per il

rapporto con gli enti mutualistici, anteriormente alla riforma: cfr., da

ultimo, T.A.R. Lazio, sede Latina, 19 marzo 1984, n. 130, Foro it.,

1985, III, 277, con nota di richiami, cui adde, per il principio generale, Cass. 15 novembre 1984, n. 5811, id., Rep. 1984, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 64; 16 febbraio 1984, nn. 1154 e

1155, ibid., voce Impiegato dello Stato, nn. 200, 199; per i sanitari

convenzionati, oltre le decisioni citate nelle motivazioni delle sentenze

riportate, Cass. 12 novembre 1984, n. 5701, ibid., voce Lavoro e

previdenza (controversie), n. 85; 7 giugno 1984, n. 3444, ibid., n. 95; 19 febbraio 1983, nn. 1206 e 1209, id., Rep. 1983, voce Sanitario, nn.

31, 26 (in tema di medico convenzionato con incarico ambulatoriale); 19 febbraio 1983, nn. 1287 e 1285, ibid., nn. 36, 33 (con ri

II Foro Italiano — 1986.

III

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 2 ottobre

1985, n. 4766; Pres. Grimaldi, Est. Florio, P. M. Nicita

(conci, conf.); Fois (Avv. Barcellona) c. Min. tesoro. Regola mento di competenza.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Medico

convenzionato — Natura del rapporto — Competenza del

giudice del lavoro (Cod. civ., art. 2222, 2223, 2238; cod. proc. civ., art. 409; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, art. 48).

Appartiene al pretore, in funzione di giudice del lavoro, la

competenza a decidere sulle controversie relative al rapporto

professionale dei medici convenzionati con gli enti mutualistici, rientrante fra i rapporti di collaborazione concretantesi in una

prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., atteso che il ricorso a

macchinari e strumenti di laboratorio ed a personale ausiliario

non fa venir meno il requisito della natura prevalentemente

personale della prestazione. (3)

IV

CORTE DI CASSAZIONE, sezioni unite civili; sentenza 15

maggio 1984, n. 2955; Pres. F. Greco, Est. Sensale, P. M.

Fabi (conci, conf.); Caputo (Avv. Vetrano) c. Regione Campa nia (Avv. Cioffi). Regolamento di giurisdizione.

Sanitario — Medico convenzionato — Natura del rapporto —

Controversie — Giurisdizione ordinaria (Cod. proc. civ., art.

409 n. 3; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, art. 48).

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art.

409, n. 3, c.p.c., la cognizione sulle controversie relative al

rapporto professionale dei medici convenzionati con gli or

gani del servizio sanitario nazionale (nella specie, regione), ivi compresa quella avente ad oggetto la legittimità del provve dimento di sospensione dal servizio adottato dall'amministra

zione nei confronti del sanitario. (4)

ferimento alla domanda proposta da medico specialista ex art. 700

c.p.c.); sez. un. 24 febbraio 1982, n. 1152, id., 1984, I, 566, con nota di richiami, e Cass. 12 giugno 1979, n. 3298, id., Rep. 1979, voce

cit., n. 11 (per una fattispecie in tema di medicina scolastica); per i farmacisti convenzionati, Cass. 25 marzo 1985, n. 2100, che sarà ripor tata in un prossimo fascicolo; per i legali convenzionati, Cass. 28

giugno 1984, n. 3815, Foro it., 1984, I, 1813, con nota. In dottrina, sui problemi generali concernenti rapporti di lavoro

nell'ambito del servizio sanitario nazionale, cfr. Correale, Notazioni in tema di convenzioni previste dalla legge istitutiva del servizio sanitario

nazionale, in Foro amm., 1983, I, 579; Ponticelli, Professione e

impiego nel servizio sanitario nazionale, 1982; Rampulla, Governo

politico delle unità sanitarie nazionali e ingovernabilità del reclutamen to del personale, in Merusi (a cura di), Unità sanitarie e istituzioni, 1982, 93 ss.; Acconcia, Considerazioni su rapporto di lavoro autono mo continuativo e pubblico impiego (a margine dell'accordo nazionale unico per i medici ambulatoriali nel servizio sanitario nazionale), in Dir. lav., 1979, I, 273.

II. - La sentenza Cass. n. 2955/84, ribadendo la sussistenza della

giurisdizione ordinaria anche nel caso di contestazione di provvedi menti di tipo sanzionatorio, costituisce un superamento di quella giuris prudenza, sia anteriore che successiva alla 1. 833 del 1978, che

distingue, nell'ambito del rapporto professionale del medico con l'ente di assistenza, aspetti esclusivamente privatistici ed aspetti di soggezione al potere amministrativo; di conseguenza queste decisioni ritengono sussistere, in linea di massima, la giurisdizione del giudice amministra tivo per le controversie relative a provvedimenti attinenti alla fase d'instaurazione del rapporto, e a provvedimenti sanzionatoli (tra cui la risoluzione del rapporto) per infrazioni ad obblighi derivanti dal

rapporto e ai principi riguardanti il numero massimo degli assistiti. La distinta competenza delle due giurisdizioni, ordinaria per i diritti

di natura patrimoniale e amministrativa per gli interessi legittimi attinenti alla disciplina del rapporto, è affermata da T.A.R. Lazio, sede Latina, 19 marzo 1984, n. 130, cit.; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 1982, n. 213, id., Rep. 1983, voce Sanitario, n. 81; T.A.R.

Lazio, sez. 1, 1° ottobre 1982, n. 890, 7 luglio 1982, n. 698 e 16

giugno 1982, n. 629, id., 1983, III, 325, con nota di richiami (sentenze le quali, pronunziandosi su questioni di legittimità connesse alla

disciplina del rapporto convenzionale con i medici — in particolare su limitazioni degli assistibili ed incompatibilità varie per l'iscrizione negli elenchi — hanno implicitamente ritenuto sussistere la giurisdizione amministrativa in materia); è, invece, negata da Cass. 19 febbraio

1983, n. 1285, id., Rep. 1983, voce cit., n. 33 (anche in questo caso, implicitamente, con la declaratoria di proponibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. contro l'esonero dall'incarico disposto dall'E.n.p.a.s.) e, fra le

altre, da Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 1972, n. 44, id., Rep. 1972,

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