sezione I civile; sentenza 6 febbraio 1998, n. 1223; Pres. Baldassarre, Est. Berruti, P.M.Gambardella (concl. conf.); Blanco Del Valle (Avv. Casavola, Giovene) c. Min. industria (Avv.dello Stato Fiumara). Conferma Comm. ricorsi contro provv. dell'Ufficio italiano brevetti emarchi 11 maggio 1994, n. 5/94Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 4 (APRILE 1998), pp. 1125/1126-1127/1128Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193208 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
fissato dall'art. 2041 c.c., per cui il debitore ha sempre la possi bilità di superare detta presunzione o perchè la somma (dovuta a titolo di indennizzo) sarebbe rimasta completamente impro duttiva o perché l'arricchimento o la diminuzione patrimoniale, realizzati rispettivamente per effetto del godimento da parte del
l'arricchito o del mancato godimento da parte dell'impoverito della stessa somma, sono stati inferiori al tasso di interesse (il che sarà agevole quando il tasso di interesse legale è superiore a quello del comune utilizzo passivo del denaro).
Proprio la predetta base presuntiva del danno da mancato
godimento della somma, dovuta a titolo di indennizzo (con pos sibilità di superamento della stessa presunzione), impedisce a
questa corte di decidere la causa nel merito a norma dell'art.
384, 1° comma, c.p.c.
Quanto al sistema di calcolo di detti interessi compensativi, anche in tema di indennizzo per arricchimento senza causa, vanno
applicati i principi fissati in proposito in tema di risarcimento
del danno per responsabilità aquiliana dalle sezioni unite (Cass. 17 febbraio 1995, n. 1712, cit.), per cui anche in siffatta ultima
ipotesi gli interessi (dalla data dell'arricchimento) non possono essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale, definitiva
mente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimen
to ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le cir
costanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescel ti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice
medio. La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai suddetti prin
cipi, va sul punto cassata con rinvio ad altra sezione della Corte
d'appello di Roma (che si uniformerà ai principi sopra esposti)
quanto alla determinazione degli interessi dalla data dell'arric
chimento a quella della domanda (essendo gli interessi maturati
successivamente coperti dal giudicato). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 6 feb
braio 1998, n. 1223; Pres. Baldassarre, Est. Berruti, P.M.
Gambardella (conci, conf.); Bianco Del Valle (Aw. Casa
vola, Giovene) c. Min. industria (Avv. dello Stato Fiuma
ra). Conferma Comm. ricorsi contro provv. dell'Ufficio ita
liano brevetti e marchi 11 maggio 1994, n. 5/94.
Brevetti per invenzioni industriali — Commissione dei ricorsi
contro provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi — Sentenza — Ricorso per cassazione — Termini (Cod. proc.
civ., art. 325; r.d. 5 febbraio 1940 n. 244, testo delle disposi zioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni indu
striali, art. 89).
Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della commissione
dei ricorsi in materia brevettuale, per le quali sia intervenuta
la comunicazione della sentenza ai sensi dell'art. 89 r.d. 244/40,
non è soggetto al termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. e
può, pertanto, essere proposto entro l'anno dalla decisione. (1)
(1) La decisione si pone in consapevole contrasto con la più recente
decisione della Cassazione resa sullo stesso argomento (sent. 14 marzo
1992, n. 3133, Foro it., Rep. 1993, voce Brevetti, n. 37, per esteso in
Riv. dir. comm., 1993, II, 1, ricordata in motivazione; ma per un prece dente contrario, che affermava la decorrenza del termine di sessanta giorni
per la proposizione del ricorso per cassazione dalla data della notifica
a mezzo posta della decisione della Commissione dei ricorsi, v. già Cass.
7 febbraio 1975, n. 468, Foro it., 1975, I, 1114, con nota di richiami
di C.M. Barone) ritenendo di «seguire il più risalente orientamento»
della stessa corte di legittimità (v. le sentenze 3 luglio 1957, n. 2595, e
6 luglio 1957, n. 2672, id., Rep. 1957, voce Privative per invenzioni in
dustriali, nn. 62, 64, ma queste ultime decisioni non si riferivano al deci
sum espresso dalla massima, enunciando il differente principio in forza del
Il Foro Italiano — 1998.
Svolgimento del processo. — Gracida Bianco Del Valle con
atto del 26 gennaio 1984 chiedeva brevetto relativamente ad un
complesso per comporre capi di abbigliamento senza cucitura.
Il successivo 16 maggio 1984 comunicava all'ufficio la nomina
del proprio mandatario avvocato A. Petruzzelli. Il 29 marzo
1989 l'Ufficio centrale dei brevetti rilevava la mancanza dei re
quisiti di brevettabilità e concedeva termine di sessanta giorni
per le eventuali osservazioni, invitando anche la istante a consi
derare la possibilità di convertire la domanda di brevetto da
invenzione a modello di utilità. Decorso inutilmente il predetto termine l'ufficio con atto del 15 settembre 1990 rifiutava la pri vativa richiesta.
Il 30 ottobre 1991 la Bianco personalmente chiedeva alla com
missione dei ricorsi di essere rimessa in termini ai sensi dell'art.
90 r.d. n. 1127 del 1939, allegando il comportamento omissivo
del nominato mandatario. La commissione respingeva il ricorso
ritenendo irrilevanti le doglianze, che la ricorrente muoveva nei
confronti del suo mandatario, a far individuare il presupposto della massima diligenza esigibile di cui al citato art. 90.
Contro questa decisione vi è ricorso in Cassazione da parte della soccombente Bianco con due motivi.
quale alle sentenze emesse dalla commissione ricorsi, trattandosi di de cisioni di giudici speciali, non poteva applicarsi il disposto dell'art. 327
c.p.c. sicché le stesse potevano essere ricorribili in Cassazione anche oltre l'anno dalla pubblicazione della decisione).
La sentenza sottolinea la necessità, affinché sia reso operante il siste ma del c.d. «termine breve» per le impugnazioni (e, in particolare, per la proposizione del ricorso per cassazione), dell'esistenza di quella par ticolare istanza posta in essere da una delle parti del procedimento giu risdizionale (ossia la notificazione della sentenza con le modalità fissate
per il processo ordinario) che attiva il meccanismo acceleratorio della decorrenza dei termini di impugnazione; istanza che, per le sue peculia ri caratteristiche, non può identificarsi con la mera comunicazione a mezzo raccomandata di cui tratta l'art. 89 r.d. 244/40, effettuata a cura della segreteria della Commissione dei ricorsi, senza alcuna osser vanza del procedimento per la notificazione a mezzo posta e nei con fronti di una parte soltanto e non anche dell'amministrazione.
A sostegno del proprio assunto la Cassazione ha fatto riferimento ad analoghe questioni sorte in relazione alla disciplina delle impugna zioni da proporsi avverso decisioni per cui era prevista una qualche forma di comunicazione d'ufficio, rimarcando come solo in presenza di un espresso dettato legislativo sia ammissibile la decorrenza del ter mine breve per le impugnazioni anche in assenza della notifica del prov vedimento impugnato ad opera di una delle parti del processo (il riferi mento era diretto alla vicenda della decorrenza del termine breve ex art. 17 1. 4 maggio 1983 n. 184 in presenza della notifica d'ufficio della sentenza della corte d'appello pronunciata in materia di dichiarazione dello stato di adottabilità, su cui v. Cass., sez. un., 25 novembre 1992, n. 12547, id., 1993, I, 416, con nota di Monini; ma si potrebbe ricorda re anche l'orientamento espresso a più riprese dai giudici di legittimità in relazione alla regolamentazione del ricorso in Cassazione contro le sentenze emesse dalla corte d'appello sul reclamo avverso le decisioni dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, che deve essere proposto «nel termine di quarantacinque giorni dalla notifica della
sentenza, che a norma dell'art. 2 [della 1. 10 luglio 1930 n. 1078] va fatta dalla cancelleria della corte d'appello d'ufficio mediante invio del
dispositivo a ciascuna delle parti per mezzo del servizio postale, mentre la notifica ad istanza delle parti non è idonea a far decorrere il termine, né la parte può avvalersi del termine annuale posto dall'art. 327 c.p.c.»: cfr. Cass. 28 giugno 1995, n. 7293, id., Rep. 1995, voce Usi civici, n. 44; 25 maggio 1992, n. 6231, id., Rep. 1992, voce cit., n. 50; 15 settembre 1992, n. 10528, ibid., n. 51; v., però, nel senso che il termine è di sessanta giorni dalla stessa notifica, Cass. 10 febbraio 1993, n.
1688, id., Rep. 1993, voce cit., n. 59), mentre, ove tale intervento non fosse previsto, riprende vigore la regola generale sicché, pur se vi sia comunicazione del deposito della decisione ovvero notifica della senten za a cura della segreteria dell'organo che abbia emesso il provvedimen to, il termine breve decorre solo in presenza della notifica del provvedi mento da impugnare ad opera di parte (per tale applicazione in riferi
mento alle decisioni della Commissione tributaria centrale, v. Cass., sez. un., 20 gennaio 1992, n. 669, id., 1992,1, 337, nonché in preceden za Cass. 14 settembre 1991, n. 9606, ibid., 749, con ampia nota di
richiami sul punto). Sulla ricorribilità in Cassazione ex art. Ill Cost, dei provvedimenti
della Commissione dei ricorsi, resi sulle impugnative di provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti (art. 35 e 36 r.d. 29 giugno 1939 n.
1127) ed integranti come tali statuizioni giurisdizionali di carattere defi
nitivo, v., oltre la già ricordata Cass. 3133/92, Cass. 14 maggio 1981, n. 3169, id., Rep. 1983, voce Brevetti, n. 141.
In dottrina, di recente sull'argomento, cfr. Campese, Ricorso per cas
sazione contro le decisioni della commissione dei ricorsi in materia di
brevetti, in Corriere giur., 1993, 618.
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1127 PARTE PRIMA
Motivi della decisione. — 1. - Deve preliminarmente essere
esaminata l'ammissibilità del ricorso sotto il profilo della sua
tempestività, questione che la stessa ricorrente premette alle sue
doglianze, e cui cenna anche il controricorso della amministra
zione. L'atto introduttivo del presente giudizio infatti è stato
notificato il 24 gennaio 1995, avverso la sentenza della commis
sione dei ricorsi emessa I'll maggio 1994 e quindi, ai sensi del
l'art. 89 r.d. n. 244 del 1940, inviata alla Bianco con raccoman
data il 1° settembre 1994. Il ricorso è stato proposto oltre ses
santa giorni, ma entro l'anno, dalla ricezione della predetta
raccomandata; dunque, si è posta la questione se ad esso è ap
plicabile, nel silenzio della legge, il termine breve di cui all'art.
325 c.p.c. Il collegio non ignora un precedente di questa stessa sezione,
reso peraltro in una fattispecie alquanto particolare, costituito
dalla sentenza n. 3133 del 14 marzo 1992 (Foro it., Rep. 1993, voce Brevetti, n. 37), che ha stabilito che la impugnazione in
parola deve essere proposta entro il termine di sessanta giorni dalla notifica effettuata ai sensi del predetto art. 89 cit., ma
ritiene di discostarsene e di seguire invece il più risalente orien
tamento di questa corte (sent. n. 2595 del 1957, id., Rep. 1957, voce cit., n. 62, e n. 2672 del 1957, ibid., n. 64), peraltro di
recente ribadito, sia pure nella economia di una decisione che
riguardava altro tema di discussione (Cass. n. 1805 del 1996,
id., Rep. 1996, voce Marchio, n. 83). la. - L'art. 89 r.d. n. 244 del 1940 prevede che la sentenza
della commissione dei ricorsi venga notificata per raccomanda
ta postale a cura della segreteria della commissione all'interes
sato ed al suo mandatario. Nulla dice circa la natura di tale
notifica, ovvero circa un possibile effetto processuale, per la
ragione ovvia che la norma venne concepita quando la impuga zione per cassazione (ai sensi dell'art. Ill Cost.) dei provvedi menti della commissione dei ricorsi, non era ammessa. Può co
munque trarsi da tale osservazione di carattere storico l'assenza
nella mens legis di un qualunque rilievo processuale di tale atto
della commissione.
Va quindi rammentato che in via di principio la operatività del termine breve consegue sempre ad una notifica ad istanza
di parte, ovvero ad una previsione della legge che a tale regola fa eccezione. Caso questo che si verifica nella previsione del
l'art. 17 della legge sulle adozioni n. 184 del 1983, che espressa mente prevede che tutte le parti, pubbliche e private, di un giu dizio di opposizione alla dichiarazione dello stato di abbandono
debbano ricevere la notifica della sentenza, che su questo ha
deciso, da parte della cancelleria, e che da tale notifica decorre
il termine per impugnare. Può dirsi pertanto che ogni qual vol
ta la legge ha voluto realizzare una specifica finalità accelerato
ria ha previsto la notificazione a tutte le parti del giudizio da
parte dell'ufficio, e quindi, sempre espressamente, ha fatto con
seguire a tale attività la decorrenza del termine per impugnare. Coerentemente a questa linea legislativa la giurisprudenza di
questa corte nella materia della impugnazione delle decisioni della
cessata Commissione tributaria centrale, ha costantemente riba
dito l'indirizzo per il quale, ai fini della decorrenza del termine
breve, non rileva né la comunicazione del deposito della deci
sione, né la notifica della sentenza a cura della segreteria, ma
solo quella che avviene ad istanza di parte (Cass. n. 948 del
1996, id., Rep. 1996, voce Tributi in genere, n. 1662, e n. 3200
del 1994, id., Rep. 1994, voce cit., n. 1261, ex plurimis). 1 b. - Osserva ancora il collegio che la notificazione a cura
della segreteria della commissione dei ricorsi di cui si tratta è
prevista dalla legge espressamente «mediante raccomandata», e non mediante lo specifico procedimento della notificazione
a mezzo posta, e per di più nei confronti di una parte soltanto
e non anche della amministrazione. Tutto ciò, da un canto riba
disce l'origine extraprocessuale della misura, e dall'altro impe disce che se ne operi oggi una forzata processualizzazione, fa
cendone dipendere il decorso del termine per impugnare, giac ché solo l'istanza di parte è in grado di far decorrere lo stesso
termine per entrambe le parti del giudice. Ed a superare questa
considerazione, che attiene al sistema del processo, non sembra
possano valere le considerazioni pratiche valorizzate da Cass.
n. 3133 del 1992, della normale conoscenza da parte della am
ministrazione delle decisioni in questione. 2. - Il ricorso pertanto, in quanto proposto prima dello spira
re del termine di un anno dalla decisione, è tempestivo e deve
essere esaminato.
Il Foro Italiano — 1998.
3. - La ricorrente afferma la nullità della sentenza impugnata in quanto conseguente alla nullità dell'atto endoprocedimentale con il quale le si comunicava la mancanza dei requisiti di bre
vettabilità del trovato da parte della commissione dei brevetti.
La lettera contenente tale comunicazione sarebbe stata priva di
firma e come tale non sarebbe stata capace di assurgere ad atto
della amministrazione.
3a. - La questione viene avanzata per la prima volta nel pre sente giudizio, giacché in quello svolto davanti alla commissio
ne dei ricorsi si trattò solo della massima diligenza esigibile del
la istante. Essa pertanto non può essere esaminata.
4. - Il ricorso deve essere respinto.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 6 feb
braio 1998, n. 1215; Pres. A. Finocchiaro, Est. Panebian
co, P.M. Cafiero (conci, conf.); Colli (Avv. Adragna, Pe
scia) c. Min. finanze. Conferma Comm. trib. centrale 13 giu
gno 1995, n. 2428.
Redditi (imposte sui) — Soggettività passiva — Cittadino resi
dente all'estero — Mancata cancellazione dall'anagrafe della
popolazione residente — Assoggettabilità a tassazione in Ita
lia (D.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, art. 2).
Un cittadino italiano che abbia ottenuto la residenza in un altro
paese e purtuttavia rimanga iscritto nell'anagrafe della popo lazione residente, deve considerarsi, ai sensi dell'art. 2, 2°
comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, residente ai fini fi
scali, ed è conseguentemente assoggettato a tassazione in
Italia. (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 16 marzo
1996, n. 2229; Pres. Lipari, Est. Graziadei, P.M. Martone
(conci, parz. diff.); Min. finanze c. Zattini (Aw. Azzali, Gian
ni). Conferma App. Bologna 2 luglio 1992.
Redditi (imposte sui) — Soggettività passiva — Cittadino non
residente nel territorio dello Stato — Disconoscimento di tale
«status» — Onere della prova a carico dell'amministrazione
finanziaria — Elementi di fatto posteriori all'anno d'imposta accertato — Irrilevanza (D.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, art.
2). Redditi (imposte sui) — Reddito d'impresa — Proventi conse
guiti da cittadino non residente — Mancanza di stabile orga nizzazione — Intassabilità (D.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, art. 2, 19)
I presupposti per l'assunzione della qualità di soggetto passivo ai fini dell'Irpef di colui che, in base alle evidenze anagrafi che, risulti essere cittadino italiano residente all'estero, devo
no essere dedotti e provati dall'amministrazione finanziaria, la quale non può a tal fine dar rilievo ad elementi di fatto
posteriori all'anno d'imposta accertato. (2)
(1-2) Non constano precedenti in termini nella giurisprudenza della
Suprema corte. In senso conforme alla prima massima, v. nel preceden te grado del medesimo giudizio, Comm. trib. centrale 13 giugno 1995, n. 2428, Foro it., Rep. 1995, voce Tributi in genere, n. 1115; contra, Comm. trib. centrale 15 aprile 1996, n. 1649, id., Rep. 1996, voce Red diti (imposte sui), n. 269, che, con riferimento al caso del percettore di una borsa di studio all'estero non cancellatosi dall'anagrafe dei resi denti in Italia, e perciò stesso assoggettato a tassazione, ritiene vicever
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