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sezione I civile; sentenza 6 febbraio 1998, n. 1223; Pres. Baldassarre, Est. Berruti, P.M....

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sezione I civile; sentenza 6 febbraio 1998, n. 1223; Pres. Baldassarre, Est. Berruti, P.M. Gambardella (concl. conf.); Blanco Del Valle (Avv. Casavola, Giovene) c. Min. industria (Avv. dello Stato Fiumara). Conferma Comm. ricorsi contro provv. dell'Ufficio italiano brevetti e marchi 11 maggio 1994, n. 5/94 Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 4 (APRILE 1998), pp. 1125/1126-1127/1128 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193208 . Accessed: 25/06/2014 01:52 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.228 on Wed, 25 Jun 2014 01:52:23 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezione I civile; sentenza 6 febbraio 1998, n. 1223; Pres. Baldassarre, Est. Berruti, P.M. Gambardella (concl. conf.); Blanco Del Valle (Avv. Casavola, Giovene) c. Min. industria (Avv.

sezione I civile; sentenza 6 febbraio 1998, n. 1223; Pres. Baldassarre, Est. Berruti, P.M.Gambardella (concl. conf.); Blanco Del Valle (Avv. Casavola, Giovene) c. Min. industria (Avv.dello Stato Fiumara). Conferma Comm. ricorsi contro provv. dell'Ufficio italiano brevetti emarchi 11 maggio 1994, n. 5/94Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 4 (APRILE 1998), pp. 1125/1126-1127/1128Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193208 .

Accessed: 25/06/2014 01:52

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

fissato dall'art. 2041 c.c., per cui il debitore ha sempre la possi bilità di superare detta presunzione o perchè la somma (dovuta a titolo di indennizzo) sarebbe rimasta completamente impro duttiva o perché l'arricchimento o la diminuzione patrimoniale, realizzati rispettivamente per effetto del godimento da parte del

l'arricchito o del mancato godimento da parte dell'impoverito della stessa somma, sono stati inferiori al tasso di interesse (il che sarà agevole quando il tasso di interesse legale è superiore a quello del comune utilizzo passivo del denaro).

Proprio la predetta base presuntiva del danno da mancato

godimento della somma, dovuta a titolo di indennizzo (con pos sibilità di superamento della stessa presunzione), impedisce a

questa corte di decidere la causa nel merito a norma dell'art.

384, 1° comma, c.p.c.

Quanto al sistema di calcolo di detti interessi compensativi, anche in tema di indennizzo per arricchimento senza causa, vanno

applicati i principi fissati in proposito in tema di risarcimento

del danno per responsabilità aquiliana dalle sezioni unite (Cass. 17 febbraio 1995, n. 1712, cit.), per cui anche in siffatta ultima

ipotesi gli interessi (dalla data dell'arricchimento) non possono essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale, definitiva

mente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimen

to ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le cir

costanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescel ti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice

medio. La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai suddetti prin

cipi, va sul punto cassata con rinvio ad altra sezione della Corte

d'appello di Roma (che si uniformerà ai principi sopra esposti)

quanto alla determinazione degli interessi dalla data dell'arric

chimento a quella della domanda (essendo gli interessi maturati

successivamente coperti dal giudicato). (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 6 feb

braio 1998, n. 1223; Pres. Baldassarre, Est. Berruti, P.M.

Gambardella (conci, conf.); Bianco Del Valle (Aw. Casa

vola, Giovene) c. Min. industria (Avv. dello Stato Fiuma

ra). Conferma Comm. ricorsi contro provv. dell'Ufficio ita

liano brevetti e marchi 11 maggio 1994, n. 5/94.

Brevetti per invenzioni industriali — Commissione dei ricorsi

contro provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi — Sentenza — Ricorso per cassazione — Termini (Cod. proc.

civ., art. 325; r.d. 5 febbraio 1940 n. 244, testo delle disposi zioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni indu

striali, art. 89).

Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della commissione

dei ricorsi in materia brevettuale, per le quali sia intervenuta

la comunicazione della sentenza ai sensi dell'art. 89 r.d. 244/40,

non è soggetto al termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. e

può, pertanto, essere proposto entro l'anno dalla decisione. (1)

(1) La decisione si pone in consapevole contrasto con la più recente

decisione della Cassazione resa sullo stesso argomento (sent. 14 marzo

1992, n. 3133, Foro it., Rep. 1993, voce Brevetti, n. 37, per esteso in

Riv. dir. comm., 1993, II, 1, ricordata in motivazione; ma per un prece dente contrario, che affermava la decorrenza del termine di sessanta giorni

per la proposizione del ricorso per cassazione dalla data della notifica

a mezzo posta della decisione della Commissione dei ricorsi, v. già Cass.

7 febbraio 1975, n. 468, Foro it., 1975, I, 1114, con nota di richiami

di C.M. Barone) ritenendo di «seguire il più risalente orientamento»

della stessa corte di legittimità (v. le sentenze 3 luglio 1957, n. 2595, e

6 luglio 1957, n. 2672, id., Rep. 1957, voce Privative per invenzioni in

dustriali, nn. 62, 64, ma queste ultime decisioni non si riferivano al deci

sum espresso dalla massima, enunciando il differente principio in forza del

Il Foro Italiano — 1998.

Svolgimento del processo. — Gracida Bianco Del Valle con

atto del 26 gennaio 1984 chiedeva brevetto relativamente ad un

complesso per comporre capi di abbigliamento senza cucitura.

Il successivo 16 maggio 1984 comunicava all'ufficio la nomina

del proprio mandatario avvocato A. Petruzzelli. Il 29 marzo

1989 l'Ufficio centrale dei brevetti rilevava la mancanza dei re

quisiti di brevettabilità e concedeva termine di sessanta giorni

per le eventuali osservazioni, invitando anche la istante a consi

derare la possibilità di convertire la domanda di brevetto da

invenzione a modello di utilità. Decorso inutilmente il predetto termine l'ufficio con atto del 15 settembre 1990 rifiutava la pri vativa richiesta.

Il 30 ottobre 1991 la Bianco personalmente chiedeva alla com

missione dei ricorsi di essere rimessa in termini ai sensi dell'art.

90 r.d. n. 1127 del 1939, allegando il comportamento omissivo

del nominato mandatario. La commissione respingeva il ricorso

ritenendo irrilevanti le doglianze, che la ricorrente muoveva nei

confronti del suo mandatario, a far individuare il presupposto della massima diligenza esigibile di cui al citato art. 90.

Contro questa decisione vi è ricorso in Cassazione da parte della soccombente Bianco con due motivi.

quale alle sentenze emesse dalla commissione ricorsi, trattandosi di de cisioni di giudici speciali, non poteva applicarsi il disposto dell'art. 327

c.p.c. sicché le stesse potevano essere ricorribili in Cassazione anche oltre l'anno dalla pubblicazione della decisione).

La sentenza sottolinea la necessità, affinché sia reso operante il siste ma del c.d. «termine breve» per le impugnazioni (e, in particolare, per la proposizione del ricorso per cassazione), dell'esistenza di quella par ticolare istanza posta in essere da una delle parti del procedimento giu risdizionale (ossia la notificazione della sentenza con le modalità fissate

per il processo ordinario) che attiva il meccanismo acceleratorio della decorrenza dei termini di impugnazione; istanza che, per le sue peculia ri caratteristiche, non può identificarsi con la mera comunicazione a mezzo raccomandata di cui tratta l'art. 89 r.d. 244/40, effettuata a cura della segreteria della Commissione dei ricorsi, senza alcuna osser vanza del procedimento per la notificazione a mezzo posta e nei con fronti di una parte soltanto e non anche dell'amministrazione.

A sostegno del proprio assunto la Cassazione ha fatto riferimento ad analoghe questioni sorte in relazione alla disciplina delle impugna zioni da proporsi avverso decisioni per cui era prevista una qualche forma di comunicazione d'ufficio, rimarcando come solo in presenza di un espresso dettato legislativo sia ammissibile la decorrenza del ter mine breve per le impugnazioni anche in assenza della notifica del prov vedimento impugnato ad opera di una delle parti del processo (il riferi mento era diretto alla vicenda della decorrenza del termine breve ex art. 17 1. 4 maggio 1983 n. 184 in presenza della notifica d'ufficio della sentenza della corte d'appello pronunciata in materia di dichiarazione dello stato di adottabilità, su cui v. Cass., sez. un., 25 novembre 1992, n. 12547, id., 1993, I, 416, con nota di Monini; ma si potrebbe ricorda re anche l'orientamento espresso a più riprese dai giudici di legittimità in relazione alla regolamentazione del ricorso in Cassazione contro le sentenze emesse dalla corte d'appello sul reclamo avverso le decisioni dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, che deve essere proposto «nel termine di quarantacinque giorni dalla notifica della

sentenza, che a norma dell'art. 2 [della 1. 10 luglio 1930 n. 1078] va fatta dalla cancelleria della corte d'appello d'ufficio mediante invio del

dispositivo a ciascuna delle parti per mezzo del servizio postale, mentre la notifica ad istanza delle parti non è idonea a far decorrere il termine, né la parte può avvalersi del termine annuale posto dall'art. 327 c.p.c.»: cfr. Cass. 28 giugno 1995, n. 7293, id., Rep. 1995, voce Usi civici, n. 44; 25 maggio 1992, n. 6231, id., Rep. 1992, voce cit., n. 50; 15 settembre 1992, n. 10528, ibid., n. 51; v., però, nel senso che il termine è di sessanta giorni dalla stessa notifica, Cass. 10 febbraio 1993, n.

1688, id., Rep. 1993, voce cit., n. 59), mentre, ove tale intervento non fosse previsto, riprende vigore la regola generale sicché, pur se vi sia comunicazione del deposito della decisione ovvero notifica della senten za a cura della segreteria dell'organo che abbia emesso il provvedimen to, il termine breve decorre solo in presenza della notifica del provvedi mento da impugnare ad opera di parte (per tale applicazione in riferi

mento alle decisioni della Commissione tributaria centrale, v. Cass., sez. un., 20 gennaio 1992, n. 669, id., 1992,1, 337, nonché in preceden za Cass. 14 settembre 1991, n. 9606, ibid., 749, con ampia nota di

richiami sul punto). Sulla ricorribilità in Cassazione ex art. Ill Cost, dei provvedimenti

della Commissione dei ricorsi, resi sulle impugnative di provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti (art. 35 e 36 r.d. 29 giugno 1939 n.

1127) ed integranti come tali statuizioni giurisdizionali di carattere defi

nitivo, v., oltre la già ricordata Cass. 3133/92, Cass. 14 maggio 1981, n. 3169, id., Rep. 1983, voce Brevetti, n. 141.

In dottrina, di recente sull'argomento, cfr. Campese, Ricorso per cas

sazione contro le decisioni della commissione dei ricorsi in materia di

brevetti, in Corriere giur., 1993, 618.

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1127 PARTE PRIMA

Motivi della decisione. — 1. - Deve preliminarmente essere

esaminata l'ammissibilità del ricorso sotto il profilo della sua

tempestività, questione che la stessa ricorrente premette alle sue

doglianze, e cui cenna anche il controricorso della amministra

zione. L'atto introduttivo del presente giudizio infatti è stato

notificato il 24 gennaio 1995, avverso la sentenza della commis

sione dei ricorsi emessa I'll maggio 1994 e quindi, ai sensi del

l'art. 89 r.d. n. 244 del 1940, inviata alla Bianco con raccoman

data il 1° settembre 1994. Il ricorso è stato proposto oltre ses

santa giorni, ma entro l'anno, dalla ricezione della predetta

raccomandata; dunque, si è posta la questione se ad esso è ap

plicabile, nel silenzio della legge, il termine breve di cui all'art.

325 c.p.c. Il collegio non ignora un precedente di questa stessa sezione,

reso peraltro in una fattispecie alquanto particolare, costituito

dalla sentenza n. 3133 del 14 marzo 1992 (Foro it., Rep. 1993, voce Brevetti, n. 37), che ha stabilito che la impugnazione in

parola deve essere proposta entro il termine di sessanta giorni dalla notifica effettuata ai sensi del predetto art. 89 cit., ma

ritiene di discostarsene e di seguire invece il più risalente orien

tamento di questa corte (sent. n. 2595 del 1957, id., Rep. 1957, voce cit., n. 62, e n. 2672 del 1957, ibid., n. 64), peraltro di

recente ribadito, sia pure nella economia di una decisione che

riguardava altro tema di discussione (Cass. n. 1805 del 1996,

id., Rep. 1996, voce Marchio, n. 83). la. - L'art. 89 r.d. n. 244 del 1940 prevede che la sentenza

della commissione dei ricorsi venga notificata per raccomanda

ta postale a cura della segreteria della commissione all'interes

sato ed al suo mandatario. Nulla dice circa la natura di tale

notifica, ovvero circa un possibile effetto processuale, per la

ragione ovvia che la norma venne concepita quando la impuga zione per cassazione (ai sensi dell'art. Ill Cost.) dei provvedi menti della commissione dei ricorsi, non era ammessa. Può co

munque trarsi da tale osservazione di carattere storico l'assenza

nella mens legis di un qualunque rilievo processuale di tale atto

della commissione.

Va quindi rammentato che in via di principio la operatività del termine breve consegue sempre ad una notifica ad istanza

di parte, ovvero ad una previsione della legge che a tale regola fa eccezione. Caso questo che si verifica nella previsione del

l'art. 17 della legge sulle adozioni n. 184 del 1983, che espressa mente prevede che tutte le parti, pubbliche e private, di un giu dizio di opposizione alla dichiarazione dello stato di abbandono

debbano ricevere la notifica della sentenza, che su questo ha

deciso, da parte della cancelleria, e che da tale notifica decorre

il termine per impugnare. Può dirsi pertanto che ogni qual vol

ta la legge ha voluto realizzare una specifica finalità accelerato

ria ha previsto la notificazione a tutte le parti del giudizio da

parte dell'ufficio, e quindi, sempre espressamente, ha fatto con

seguire a tale attività la decorrenza del termine per impugnare. Coerentemente a questa linea legislativa la giurisprudenza di

questa corte nella materia della impugnazione delle decisioni della

cessata Commissione tributaria centrale, ha costantemente riba

dito l'indirizzo per il quale, ai fini della decorrenza del termine

breve, non rileva né la comunicazione del deposito della deci

sione, né la notifica della sentenza a cura della segreteria, ma

solo quella che avviene ad istanza di parte (Cass. n. 948 del

1996, id., Rep. 1996, voce Tributi in genere, n. 1662, e n. 3200

del 1994, id., Rep. 1994, voce cit., n. 1261, ex plurimis). 1 b. - Osserva ancora il collegio che la notificazione a cura

della segreteria della commissione dei ricorsi di cui si tratta è

prevista dalla legge espressamente «mediante raccomandata», e non mediante lo specifico procedimento della notificazione

a mezzo posta, e per di più nei confronti di una parte soltanto

e non anche della amministrazione. Tutto ciò, da un canto riba

disce l'origine extraprocessuale della misura, e dall'altro impe disce che se ne operi oggi una forzata processualizzazione, fa

cendone dipendere il decorso del termine per impugnare, giac ché solo l'istanza di parte è in grado di far decorrere lo stesso

termine per entrambe le parti del giudice. Ed a superare questa

considerazione, che attiene al sistema del processo, non sembra

possano valere le considerazioni pratiche valorizzate da Cass.

n. 3133 del 1992, della normale conoscenza da parte della am

ministrazione delle decisioni in questione. 2. - Il ricorso pertanto, in quanto proposto prima dello spira

re del termine di un anno dalla decisione, è tempestivo e deve

essere esaminato.

Il Foro Italiano — 1998.

3. - La ricorrente afferma la nullità della sentenza impugnata in quanto conseguente alla nullità dell'atto endoprocedimentale con il quale le si comunicava la mancanza dei requisiti di bre

vettabilità del trovato da parte della commissione dei brevetti.

La lettera contenente tale comunicazione sarebbe stata priva di

firma e come tale non sarebbe stata capace di assurgere ad atto

della amministrazione.

3a. - La questione viene avanzata per la prima volta nel pre sente giudizio, giacché in quello svolto davanti alla commissio

ne dei ricorsi si trattò solo della massima diligenza esigibile del

la istante. Essa pertanto non può essere esaminata.

4. - Il ricorso deve essere respinto.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 6 feb

braio 1998, n. 1215; Pres. A. Finocchiaro, Est. Panebian

co, P.M. Cafiero (conci, conf.); Colli (Avv. Adragna, Pe

scia) c. Min. finanze. Conferma Comm. trib. centrale 13 giu

gno 1995, n. 2428.

Redditi (imposte sui) — Soggettività passiva — Cittadino resi

dente all'estero — Mancata cancellazione dall'anagrafe della

popolazione residente — Assoggettabilità a tassazione in Ita

lia (D.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, art. 2).

Un cittadino italiano che abbia ottenuto la residenza in un altro

paese e purtuttavia rimanga iscritto nell'anagrafe della popo lazione residente, deve considerarsi, ai sensi dell'art. 2, 2°

comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, residente ai fini fi

scali, ed è conseguentemente assoggettato a tassazione in

Italia. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 16 marzo

1996, n. 2229; Pres. Lipari, Est. Graziadei, P.M. Martone

(conci, parz. diff.); Min. finanze c. Zattini (Aw. Azzali, Gian

ni). Conferma App. Bologna 2 luglio 1992.

Redditi (imposte sui) — Soggettività passiva — Cittadino non

residente nel territorio dello Stato — Disconoscimento di tale

«status» — Onere della prova a carico dell'amministrazione

finanziaria — Elementi di fatto posteriori all'anno d'imposta accertato — Irrilevanza (D.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, art.

2). Redditi (imposte sui) — Reddito d'impresa — Proventi conse

guiti da cittadino non residente — Mancanza di stabile orga nizzazione — Intassabilità (D.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, art. 2, 19)

I presupposti per l'assunzione della qualità di soggetto passivo ai fini dell'Irpef di colui che, in base alle evidenze anagrafi che, risulti essere cittadino italiano residente all'estero, devo

no essere dedotti e provati dall'amministrazione finanziaria, la quale non può a tal fine dar rilievo ad elementi di fatto

posteriori all'anno d'imposta accertato. (2)

(1-2) Non constano precedenti in termini nella giurisprudenza della

Suprema corte. In senso conforme alla prima massima, v. nel preceden te grado del medesimo giudizio, Comm. trib. centrale 13 giugno 1995, n. 2428, Foro it., Rep. 1995, voce Tributi in genere, n. 1115; contra, Comm. trib. centrale 15 aprile 1996, n. 1649, id., Rep. 1996, voce Red diti (imposte sui), n. 269, che, con riferimento al caso del percettore di una borsa di studio all'estero non cancellatosi dall'anagrafe dei resi denti in Italia, e perciò stesso assoggettato a tassazione, ritiene vicever

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