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sezione I civile; sentenza 7 aprile 2005, n. 7336; Pres. Criscuolo, Est. Salvato, P.M. Martone...

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sezione I civile; sentenza 7 aprile 2005, n. 7336; Pres. Criscuolo, Est. Salvato, P.M. Martone (concl. conf.); Petrocchi (Avv. Scardigli) c. Comune di Firenze (Avv. Lorizio, Sansoni). Cassa Giud. pace Firenze 15 gennaio 2001 Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2005), pp. 2011/2012-2017/2018 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201708 . Accessed: 28/06/2014 08:17 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.195 on Sat, 28 Jun 2014 08:17:06 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 7 aprile 2005, n. 7336; Pres. Criscuolo, Est. Salvato, P.M. Martone(concl. conf.); Petrocchi (Avv. Scardigli) c. Comune di Firenze (Avv. Lorizio, Sansoni). CassaGiud. pace Firenze 15 gennaio 2001Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2005), pp. 2011/2012-2017/2018Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201708 .

Accessed: 28/06/2014 08:17

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PARTE PRIMA

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 7 aprile 2005, n. 7336; Pres. Criscuolo, Est. Salvato, P.M. Marto

ne (conci, conf.); Petrocchi (Avv. Scardigli) c. Comune di

Firenze (Avv. Lorizio, Sansoni). Cassa Giud. pace Firenze 15 gennaio 2001.

Circolazione stradale — Violazione al divieto di sosta —

Verbale di accertamento redatto da dipendenti di società

di gestione dei parcheggi — Efficacia probatoria (Cod. civ., art. 2699, 2700; d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nuovo co

dice della strada, art. 7, 158; 1. 15 maggio 1997 n. 127, misure

urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei

procedimenti di decisione e di controllo, art. 17, comma 132; 1. 23 dicembre 1999 n. 488, disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria

2000), art. 68). Circolazione stradale — Violazione al divieto di sosta — Ac

certamento da parte dei dipendenti di società di gestione dei parcheggi — Limiti (D.leg. 30 aprile 1992 n. 285, art. 158; 1. 15 maggio 1997 n. 127, art. 17, comma 132; 1. 23 di

cembre 1999 n. 488, art. 68).

Ai sensi degli art. 68 l. 23 dicembre 1999 n. 488 e 17, comma

132, l. 15 maggio 1997 n. 127, il personale dipendente di so

cietà che gestisca un parcheggio può accertare le violazioni al divieto di sosta con verbali idonei a costituire atti pubblici se il parcheggio sia stato oggetto di concessione comunale al

la società ai sensi dell'art. 7, 8° comma, d.leg. 30 aprile 1992

n. 285 (nuovo codice della strada) e il potere di accertamento

sia stato conferito ai dipendenti dal sindaco. (1) Ai sensi degli art. 68 I. 23 dicembre 1999 n. 488 e 17, comma

132, l. 15 maggio 1997 n. 127, il potere di accertamento delle

violazioni del divieto di sosta da parte del personale dipen dente delle società di gestione dei parcheggi si estende alle

aree in concessione e a quelle immediatamente limitrofe a

quelle oggetto della concessione che precludano la funziona lità del parcheggio. (2)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 20 gen naio 2005, n. 1226; Pres. Losavio, Est. Vitrone, P.M. Uc

cella (conci, diff.); Portaluri (Avv. Vaglio) c. Comune di

Roma. Conferma Trib. Roma 2 giugno 2000.

Circolazione stradale — Violazione amministrativa — Ver

bale di accertamento redatto da dipendenti di società di

gestione dei parcheggi — Efficacia probatoria (L. 15 mag

gio 1997 n. 127, art. 17, comma 132; 1. 23 dicembre 1999 n.

488, art. 68). Sanzioni amministrative e depenalizzazione — Giudizio di

opposizione — Termine per il deposito dei documenti da

parte dell'amministrazione — Perentorietà — Esclusione

(L. 24 novembre 1981 n. 689. modifiche al sistema penale, art. 23).

Circolazione stradale — Violazione amministrativa — Con

testazione non immediata — Notifica degli estremi della

violazione su modulo prestampato — Efficacia probatoria

(D.leg. 30 aprile 1992 n. 285, art. 201; d.p.r. 16 dicembre

1992 n. 495, regolamento di esecuzione e di attuazione del

nuovo codice della strada, art. 385).

Ai sensi degli art. 68 l. 23 dicembre 1999 n. 488 e 17, comma

132, l. 15 maggio 1997 n. 127, il dipendente della società di

gestione del parcheggio automobilistico comunale al quale il

comune abbia conferito compiti di prevenzione ed accerta

mento delle violazioni in materia di sosta ha la capacità di

contestare l'infrazione, nonché di redigere e sottoscrivere il

verbale di accertamento che ha valore di atto pubblico. (3)

(1-3) L'art. 17, comma 132, 1. 15 maggio 1997 n. 127, non abrogato dall'art. 274, lett. kk). d.leg. 18 agosto 2000 n. 267, dispone che «i co muni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di

prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a di

pendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitata mente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di compe tenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono co

II Foro Italiano — 2005.

In tema di sanzioni amministrative, il termine di dieci giorni

prima dell'udienza di comparizione, fissato dall'art. 23, 2°

comma, l. 24 novembre 1981 n. 689 per il deposito da parte dell'amministrazione dei documenti relativi all'infrazione ed

alla sua contestazione, non è perentorio; pertanto, il deposito dei documenti può intervenire anche successivamente. (4)

Ai sensi dell'art. 385 d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495 (regola

munque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali». Cfr., altresì, l'art. 68, 1° comma, 1. 23 dicembre 1999 n.

488, secondo cui «i commi 132 e 133 dell'art. 17 1. 15 maggio 1997 n. 127 si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di pre venzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del 1° comma, lett. e), dell'art. 12 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli art. 2699 e 2700 c.c.», e 2° comma, in base al quale «a decorre re dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previ ste dai commi 132 e 133 dell'art. 17 1. 15 maggio 1997 n. 127, con gli effetti di cui all'art. 2700 c.c., sono svolte solo da personale nominati vamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di pre cedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai me desimi commi 132 e 133 dell'art. 17 citata 1. n. 127 del 1997».

Per l'orientamento che riconosce ai dipendenti delle società di ge stione dei parcheggi comunali il potere di accertare violazioni al codice della strada relative al divieto di sosta, Cass. 20 dicembre 2002, n. 18150. Foro it.. Rep. 2003, voce Circolazione stradale, n. 213; Giud.

pace Parma 17 luglio 2002, ibid., n. 149, che precisa che l'accerta mento delle violazioni si estende anche alle aree limitrofe a quelle in concessione a condizione che queste costituiscano lo spazio minimo e

indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la con creta fruizione del parcheggio concesso; Trib. Roma 28 agosto 2000, id., Rep. 2001, voce cit.. n. 135, con riferimento agli «ausiliari del traf fico». Nello stesso senso, cfr. la circolare del ministero dell'interno 17

agosto 1998, n. 300/A/55042/110/26 che si legge in <www.interno.it>. Nel senso che all'interno dei parcheggi affidati dal comune in conces sione a terzi gestori i vigili urbani possano contestare le infrazioni al codice della strada, Pret. Torino 23 ottobre 1992, Foro it., Rep. 1993, voce cit., n. 146.

Nella prima delle due sentenze in epigrafe la Cassazione:

a) esclude che i dipendenti della società alla quale il comune abbia concesso l'area destinata alla sosta possano accertare violazioni in ma teria di sosta di veicoli parcheggiati sul marciapiede all'esterno dell'a rea in concessione. Il marciapiede, infatti, non è una zona destinata alla sosta e neppure alla circolazione dei veicoli (art. 3, 1° comma, n. 33, cod. strada); pertanto, anche se limitrofo all'area oggetto della conces

sione, non può costituire una superficie utilizzabile per compiere le manovre indispensabili a garantire la fruizione del parcheggio;

b) ribadisce che i verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada per divieto di sosta redatti dai dipendenti delle società di

gestione dei parcheggi (o dagli ausiliari del traffico) hanno l'efficacia

probatoria prevista dagli art. 2699 e 2700 c.c. Sul punto, cfr. Corte cost., ord. 21 maggio 2001, n. 157, id., Rep. 2001, voce cit., n. 194, che ha ritenuto manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3, 24, 97 e 98 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 132 e 133, 1. 15 maggio 1997 n. 127, come interpretato dall'art. 68, 1°

comma, 1. 23 dicembre 1999 n. 488, che riconosce agli ausiliari del traffico poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sotto scrizione del verbale di accertamento con l'efficacia probatoria prevista dagli art. 2699 e 2700 c.c. In senso contrario, Trib. Perugia 5 ottobre

1999, id., Rep. 1999, voce cit., n. 173, che ritiene che l'attività dell'au siliario del traffico sia circoscritta alla mera segnalazione delle viola zioni di sosta e fermata, con l'esclusione di poteri sanzionatori, nonché Cass. 25 ottobre 1999, n. 11949, id., 1999, I, 3158, con nota di Travi, anche se con riferimento ad un verbale di accertamento redatto da un ausiliario del traffico per una violazione per divieto di sosta commessa anteriormente alla 1. 15 maggio 1997 n. 127.

(4) Giurisprudenza consolidata: Cass. 11 novembre 2004, n. 21491, Foro it., Mass., 1595; 14 dicembre 2001, n. 15828, id., Rep. 2001, voce

Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n. 145; 4 aprile 2001, n.

4931, ibid., n. 99; 17 gennaio 1998, n. 373, id.. Rep. 1998, voce cit., n.

124; 30 giugno 1997, n. 5831, id., Rep. 1997, voce cit., n. 169; 6 agosto 1992, n. 9310, id.. Rep. 1992, voce cit., n. 81; 9 giugno 1989, n. 2792, id., Rep. 1989, voce cit., n. 72; 16 marzo 1987, n. 2684, id.. Rep. 1987, voce cit., n. 80. Per la dottrina, cfr. Cerbo, Le sanzioni amministrative, Milano, 1999, 295, che rileva che in base a quanto deciso da Corte cost. 18 dicembre 1995, n. 507, Foro it., 1996. I, 394, in caso di mancata

comparizione dell'opponente alla prima udienza, il giudice non può procedere alla convalida dell'ordinanza in assenza della documentazio ne di cui era stata ordinata l'esibizione, con la conseguenza che in que sti casi l'inottemperanza all'ordine si risolverebbe in uno svantaggio per l'amministrazione. La convalida dell'ordinanza-ingiunzione da

parte del giudice dell'opposizione, in caso di mancata comparizione dell'opponente, deve dar conto sia dell'avvenuto deposito da parte del l'amministrazione dei documenti previsti dall'art. 23, 2° comma, 1. 24

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

mento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della

strada), nell'ipotesi di contestazione non immediata di viola

zioni amministrative al codice della strada, i verbali redatti

con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, notificati al

trasgressore con il modulo prestampato recante l'intestazio ne dell'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante,

fanno prova fino a querela di falso. (5)

I

Svolgimento del processo. — Piero Petrocchi proponeva op posizione innanzi al Giudice di pace di Firenze avverso il ver

bale di accertamento della violazione dell'art. 158 cod. strada, redatto a suo carico dal personale della società Firenze parcheg gi (infra, società), per avere egli parcheggiato il proprio ciclo motore su un marciapiede sito in via Benedetto Varchi, in Fi renze.

Il ricorrente deduceva la nullità del verbale, in quanto l'infra

zione contestata non avrebbe potuto essere accertata dai dipen denti della succitata società.

Il comune di Firenze contestava la fondatezza dell'opposizio ne e ne chiedeva il rigetto.

Il Giudice di pace di Firenze, con sentenza dell'8-15 gennaio 2001, rigettava l'opposizione, dichiarando compensate tra le

parti le spese del giudizio. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso Piero

Petrocchi, affidato a due motivi, illustrati con memoria deposi tata ex art. 378 c.p.c.; ha resistito con controricorso il comune di

Firenze, in persona del direttore del corpo di polizia municipale, che ha poi depositato, ex art. 372, 2° comma, c.p.c., atto di rati fica del sindaco pro tempore, con autorizzazione della delibera di giunta municipale e designazione di un nuovo difensore, in

sostituzione di uno dei due inizialmente designati. Motivi della decisione. — 1. - Il ricorrente, con due motivi,

trattati contestualmente, denuncia «violazione e falsa applica zione degli art. 17, comma 132, 1. 127/97, dell'art. 68 1. 488/99 e dell'art. 158 cod. strada», nonché «omessa, insufficiente e

contraddittoria motivazione sopra un punto decisivo della con

troversia».

Piero Petrocchi sostiene che l'art. 17, comma 132, 1. 15 mag

gio 1997 n. 127 Stabilisce che «i comuni possono, con provve dimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accer tamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comu

nali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle

aree oggetto di concessione», mentre l'art. 68, 3° comma, 1. 23

dicembre 1999 n. 488 ha disposto che «al personale di cui al

comma 132 (...) dell'art. 17 1. 15 maggio 1997 n. 127, può es sere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei

veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lett. b) e c) e

dalla lett. d) del 2° comma dell'art. 158 d.leg. 30 aprile 1992 n.

285». A suo avviso, il giudice di pace ha erroneamente applicato

queste norme al caso di specie, poiché il ciclomotore era stato

parcheggiato su di un marciapiede e non nell'area oggetto della

concessione comunale. Inoltre, la contestazione non riguardava la violazione della segnaletica a terra indicante l'area riservata alla sosta, né i tempi della sosta, ed il motoveicolo neppure im

pediva l'accesso o l'uscita da queste aree, sicché l'infrazione non avrebbe potuto essere accertata dal personale dipendente della società.

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe erro

neamente rigettato l'opposizione, ritenendo che la circolare del

ministero dell'interno n. 30Q/26467/120/26 abbia legittima mente esteso il potere di accertamento della violazione anche alle aree immediatamente limitrofe a quella oggetto della con

cessione e che il sindaco di Firenze, con ordinanza del 22 feb

braio 2000, legittimamente abbia attribuito al personale dipen

novembre 1981 n. 689, sia dell'infondatezza dell'opposizione alla stre

gua dell'esame di tali documenti, oltre che di quelli eventualmente de

positati dall'opponente: Cass. 25 agosto 2004, n. 16846, id., Mass., 1321; 30 agosto 2002, n. 12716, id.. Rep. 2003, voce cit., n. 152; 18

maggio 2000, n. 6466, id., Rep. 2000, voce cit., n. 128; 25 giugno 1999, n. 6571, id., Rep. 1999, voce cit., n. 126; 7 maggio 1999, n.

4586, ibid., n. 125.

(5) Nello stesso senso, Cass. 4 maggio 2004, n. 8425, Foro it., 2004, I, 2776, con nota di richiami anche alla giurisprudenza e alla dottrina che richiede invece la sottoscrizione dell'agente accertatore anche nel caso di verbale redatto con sistemi meccanizzati.

Il Foro Italiano — 2005.

dente della società il potere di accertare la violazione prevista dall'art. 158, lett. h), d.leg. n. 285 del 1992, che appunto san

ziona la sosta sui marciapiedi. Il Petrocchi sostiene che i succitati atti non possono modifica

re la legge e, in ogni caso, non può essere considerata «area li

mitrofa» a quella oggetto della concessione il marciapiede an che perché, come ammette il comune di Firenze, l'estensione

del potere di accertamento delle infrazioni anche a queste aree è

stata giustificata dalla necessità di poter «compiere tutte le ma

novre utili alla concreta fruizione del parcheggio in concessio

ne», con la conseguenza che il marciapiede non può certo essere ritenuta zona utilizzabile a questo scopo. Pertanto, l'opposizio ne avrebbe dovuto essere accolta, in quanto l'accertamento del l'infrazione deve ritenersi illegittimo, perché effettuato da per sonale non abilitato.

2. - I due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto

giuridicamente e logicamente connessi, sono fondati e devono essere accolti.

In linea preliminare, va osservato che» in riferimento al co mune di Firenze, il deposito degli atti indicati in narrativa da

parte del sindaco pro tempore, ed anche della delibera della

giunta municipale di autorizzazione alla proposizione del con

troricorso, permettono di ritenere ininfluente la questione, altri menti da esaminare, dell'ammissibilità del conferimento della

procura alle liti da parte di un dirigente comunale, quindi rituale la difesa svolta dal controricorrente delle cui argomentazioni il

collegio ha tenuto conto.

Nel merito, va osservato che l'art. 17, comma 132,1. 15 mag gio 1997 n. 127 ha stabilito che «i comuni possono, con provve dimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accer tamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comu nali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione».

L'art. 68, 1° comma, 1. 23 dicembre 1999 n. 488 ha successi

vamente chiarito che «i commi 132 e 133 dell'art. 17 1. 15 mag gio 1997 n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, i vi previste, comprende, ai sensi del 1° comma, lett. e), dell'art. 12 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sotto scrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli art. 2699 e 2700 c.c.» (1° comma). La norma ha, inoltre, stabi lito che queste funzioni, «con gli effetti di cui all'art. 2700 c.c., sono svolte solo da personale nominativamente designato dal

sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pen denze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'art. 17 citata 1. n. 127 del 1997» (2°

comma), disponendo, altresì, che a detto personale «può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei vei

coli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lett. b) e c) e dalla

lett. d) del 2° comma dell'art. 158 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285»

(3° comma). 2.1. - Le norme non sono state esaminate da questa corte in

riferimento alla questione qui in esame. Precedenti pronunce hanno infatti avuto ad oggetto il verbale redatto nell'ambito

della competenza puntualmente assegnata all'ausiliare del traf

fico (Cass. n. 18150 del 2002, Foro it., Rep. 2003, voce Circo

lazione stradale, n. 213), ovvero sono anteriori all'emanazione dell'art. 68 cit. (Cass. n. 11949 del 1999, id., 1999, I, 3158, che

peraltro riguardava un caso di mera collaborazione dell'ausiliare con i vigili urbani).

Il legislatore, con le norme sopra richiamate, ha stabilito che

determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione «della progressiva rilevanza

dei problemi delle soste e parcheggi», specie nei centri urbani

(Corte cost., ord. n. 157 del 2001, id., Rep. 2001, voce cit., n.

194). Inoltre, con la norma interpretativa sopra richiamata (art.

68, cit.) ha impresso ai verbali redatti dal succitato personale l'efficacia probatoria di cui agli art. 2699 e 2700 c.c.

L'art. 17, comma 132, cit., tenuto conto della rilevanza delle

funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei all'ap

parato della pubblica amministrazione e non compresi nel nove

ro di quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (art. 12

cod. strada), sono legittimati all'esercizio di compiti di preven zione ed accertamento di violazioni del codice della strada san

zionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta

interpretazione. Il legislatore, evidentemente proprio per queste

ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni ri

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PARTE PRIMA

guardano soltanto le «violazioni in materia di sosta» e «limita

tamente alle aree oggetto di concessione», poiché la loro attri buzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la

funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad

evitare, il grave problema del congestionamento della circola

zione nei centri abitati. In tal senso, è significativo che al perso nale in esame «può essere conferita anche la competenza a di

sporre la rimozione dei veicoli», ma esclusivamente nei casi

previsti dall'art. 158, 2° comma, lett. b), c) e d) (art. 68, 3°

comma, cit.), ovvero «dovunque venga impedito di accedere ad

un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta», «in seconda fila», «negli spazi riservati

allo stazionamento e alla fermata» dei veicoli puntualmente in

dicati. Nei succitati casi e, in particolare, per quanto qui interessa, in

quello previsto dall'art. 158, 2° comma, lett. b), cod. strada, la

violazione pregiudica la piena funzionalità del parcheggio e,

perciò, giustifica l'attribuzione dei compiti in esame.

2.2. - Delle ragioni e dei chiari e ben definiti limiti entro i quali sono stati attribuiti i compiti di prevenzione ed accerta

mento al personale in questione si è dimostrato consapevole il

ministero dell'interno, che costituisce l'autorità amministrativa

di vertice titolare del potere di coordinamento dei servizi di po lizia stradale da chiunque espletati (art. 11, 3° comma, cod.

strada). Il ministero dell'interno, con due circolari, alle quali può farsi

riferimento, in quanto recano una corretta interpretazione delle

norme in esame, nell'immediatezza dell'emanazione della nor

ma del 1997 ha ritenuto che al personale dipendente dalle so

cietà di gestione dei parcheggi — che è quello solo che interessa

nella presente fattispecie — «è da riconoscersi un ambito circo

scritto di competenza riconducibile essenzialmente all'accerta

mento delle violazioni di cui all'art. 7, 15° comma, e all'art.

157, 5°, 6° e 8° comma, cod. strada, commesse in aree comuna

li, urbane o extraurbane, che con apposita delibera della giunta comunale sono state specificamente destinate al parcheggio o

alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pa

gamento di una somma di denaro. La loro competenza si esten

de anche a quelle aree poste al servizio di quelle a pagamento (su strade, piazze, ecc.), immediatamente limitrofe a esse e che

costituiscono lo spazio minimo indispensabile e necessario per

compiere le manovre che ne consentano in concreto l'utilizzo da

parte degli utenti della strada: solo in tali zone, per relationem, deve intendersi estesa la facoltà di accertamento di tutte le vio

lazioni relative alla fermata o alla sosta vietata da apposita se

gnaletica o dalle norme del codice della strada» (§ l.a della cir

colare 25 settembre 1997, n. 300/A/26467/110/26). Il ministero dell'interno, successivamente, ha avuto cura di

precisare che «il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi ha possibilità di accertare violazioni relative alla

sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe

alle aree concesse solo a condizione che queste costituiscono lo

spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessa rie a garantire la concreta fruizione del parcheggio in conces

sione. Solo per queste situazioni sembra, perciò, potersi pre scindere dal rapporto rigoroso che lega il personale operante al

l'area in concessione alla società da cui dipendono» (§ A della

circolare 17 agosto 1998, n. 300/A/55042/110/26). 2.3. - Nel quadro di queste norme e di questi principi, va af

fermato che il potere di accertamento delle infrazioni in esame

da parte del personale dipendente delle società di gestione dei

parcheggi richiede: a) che l'area destinata alla sosta sia stata

data in concessione dal comune alla società ex art. 7, 8° comma, cod. strada; b) che i dipendenti della società titolare del potere di accertamento dell'infrazione siano stati designati con le mo

dalità sopra precisate. Il potere del succitato personale, nel caso in cui sussistano i

suddetti presupposti, deve ritenersi limitato all'accertamento

delle sole violazioni in materia di sosta che interessano l'area

oggetto della concessione (in particolare delle violazioni del

l'art. 7, 15° comma, 157, 5°, 6° ed 8° comma), giusta l'espressa

previsione dell'art. 17, comma 132, 1. n. 127 del 1997. La ratio

dell'attribuzione di questi compiti — individuata nell'esigenza

di garantire la piena funzionalità del parcheggio — e, soprat

tutto, la considerazione che al personale in questione è stato at tribuito anche il potere di rimuovere i veicoli che impediscano di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, ovvero di

spostare i veicoli in sosta (art. 68, 3° comma, 1. n. 488 del

1999), permette inoltre di ritenere che la funzione di accerta

li. Foro Italiano — 2005.

mento comprende anche la violazione del divieto di sosta nelle

aree immediatamente limitrofe a quelle oggetto della conces

sione, ma esclusivamente se ed in quanto precludano, nei termini

precisati, la funzionalità del parcheggio. Soltanto in presenza di

detti presupposti il personale in questione ha il potere di accer

tare l'infrazione, redigendo un verbale di accertamento dell'in

frazione che fa piena prova, ex art. 2699 e 2770, c.c., fino a que rela di falso, con riguardo ai fatti attestati come avvenuti in sua

presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o

da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento ed alle

dichiarazioni delle parti, e, in mancanza, il documento non può avere l'efficacia stabilita dall'art. 68, 2° comma, 1. n. 488 del

1999 e fondare ex se l'irrogazione della sanzione amministrativa.

Il sindaco è titolare del potere di conferire ai dipendenti della

società di gestione del parcheggio le funzioni di prevenzione ed

accertamento delle violazioni in materia di sosta entro i limiti

spaziali così identificati, e cioè con esclusivo riferimento all'a

rea oggetto della concessione, comprendendo queste funzioni

l'area a questa limitrofa, purché sussistano le condizioni sopra indicate. Pertanto, il provvedimento che attribuisca le funzioni

in esame al di fuori ed oltre detti limiti deve ritenersi in contra

sto con le succitate norme e, perciò, illegittimo e suscettibile di

disapplicazione. Le norme esaminate impongono, quindi, di affermare che,

poiché, ai sensi dell'art. 3, 1° comma, n. 33, cod. strada, il

«marciapiede» è quella «parte della strada esterna alla carreg

giata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pe doni», in relazione alla quale sono vietate la fermata e la sosta, «salvo diversa segnalazione» (art. 158, 1° comma, lett. h, cod.

strada), la violazione del divieto di sosta sul marciapiede può essere accertata dal personale in esame, con un atto avente la

natura e gli effetti di cui all'art. 68, cit., esclusivamente nel caso

in cui sussista la deroga al divieto o il marciapiede sia even

tualmente compreso nell'area oggetto della concessione (nel senso che fa parte della superficie oggetto della concessione), ovvero allo stesso, eccezionalmente, possano accedere i veicoli.

Se ciò non accada, il marciapiede non è, infatti, una zona desti

nata alla sosta ed alla circolazione, con la conseguenza che, an

che se limitrofo all'area oggetto della concessione, non può co

stituire una superficie utilizzabile per compiere le manovre indi

spensabili a garantire la fruizione del parcheggio. 2.4. - La sentenza impugnata non ha correttamente applicato

questi principi. Il giudice di pace, interpretando inesattamente le norme sopra

richiamate, ma anche la circolare ministeriale sopra indicata, ha

infatti ritenuto che il potere di accertamento sia esteso alla vio

lazione del divieto di sosta sui marciapiedi, «in quanto deve es

sere in essi consentito il compimento di tutte le manovre utili

alla concreta fruizione dei parcheggi in concessione», ritenendo,

erroneamente, che il sindaco possa legittimamente estendere i

compiti di prevenzione ed accertamento oltre i limiti precisati. Ed invece, egli avrebbe dovuto accertare in concreto se, in rife

rimento al marciapiede, sussistesse o meno la deroga dell'art.

158, 1° comma, lett. h), cod. strada, nei termini sopra precisati, ovvero, in presenza di questa deroga, fosse compreso nella su

perficie oggetto della concessione, costituendo queste condizio

ni imprescindibili per la legittimità dell'accertamento, poiché, diversamente, non essendo il marciapiede destinato alla sosta, e

neppure alla circolazione, la violazione del divieto di sosta che

li concerne non può essere accertata dal personale in questione, mediante la redazione di un verbale che ha l'efficacia di cui al

l'art. 68 cit.

Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa al Giudice di pace di Firenze, in persona di diverso magistrato, che provvederà al riesame della contro

versia.

II

Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato il 7 giu

gno 1999 Rita Portaluri conveniva in giudizio dinanzi al Tribu nale di Roma il locale comune proponendo opposizione contro

il verbale di accertamento con il quale le era stata contestata la

violazione dell'art. 157, 6° comma, cod. strada, con contestuale

irrogazione della relativa sanzione amministrativa, per aver la

sciato in data 30 gennaio 1999 la propria autovettura in sosta

senza l'esposizione del prescritto titolo di pagamento. Adduce va a sostegno della proposta opposizione una serie di rilievi e,

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Page 5: sezione I civile; sentenza 7 aprile 2005, n. 7336; Pres. Criscuolo, Est. Salvato, P.M. Martone (concl. conf.); Petrocchi (Avv. Scardigli) c. Comune di Firenze (Avv. Lorizio, Sansoni).

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

in particolare, sosteneva di aver esposto il titolo di pagamento in

maniera perfettamente visibile all'interno dell'autovettura in so

sta negando radicalmente la commissione della trasgressione accertata a suo carico.

Costituitosi in giudizio, il comune contestava le ragioni ad

dotte dalla opponente e, con riferimento alla regolarità del ver

bale di accertamento, eccepiva l'incontestabilità della sottoscri

zione dell'accertatore, sostituita dall'indicazione a stampa sul

documento prodotto dal sistema meccanizzato.

Con sentenza del 2 giugno 2000 il Tribunale di Roma, in fun

zione di giudice unico, rigettava l'opposizione affermando —

con riferimento alla mancata produzione del verbale di accerta

mento dell'infrazione — che la violazione contestata consisteva

proprio nella fattispecie astratta della mancata esposizione del

titolo di pagamento per la sosta e che la doglianza esposta dalla

opponente in memoria introduceva un tardivo motivo di opposi zione che non poteva esser preso in esame.

Contro la sentenza ricorre Rita Portaluri con un unico motivo

illustrato da memoria.

Non ha presentato difese il comune di Roma.

Motivi della decisione. — L'opponente, con l'unico articolato

motivo di ricorso, denuncia la violazione o la falsa applicazione

degli art. 22 e 23 1. 24 novembre 1981 n. 689 e dell'art. 385, 4°

comma, d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495, in relazione all'art.

360, nn. 3 e 5, c.p.c. e sostiene, tra l'altro, che erroneamente la

sentenza impugnata avrebbe considerato motivo nuovo di oppo sizione, come tale inammissibile, la contestazione formulata

nelle note depositate all'udienza del 3 dicembre 1999, il cui

contenuto, non indicato specificamente in motivazione, consi

steva nel rilievo che il comune non aveva ottemperato all'ordine

di deposito del verbale di accertamento originario, unico docu

mento che avrebbe consentito di fornire la prova concreta della

asserita regolare esposizione della ricevuta di pagamento per la

sosta dell'autovettura di sua proprietà, tempestivamente indicata

tra i motivi di opposizione. La doglianza, che merita esame prioritario rispetto agli ulte

riori profili di censura articolati dalla ricorrente, non può trovare

accoglimento. Premesso che la mancata produzione dei documenti da parte

dell'amministrazione nel termine di legge dieci giorni prima dell'udienza di comparizione non implica alcuna decadenza in

difetto di espressa previsione della sua perentorietà, e che il

verbale di accertamento redatto dal dipendente della società di

gestione del parcheggio automobilistico comunale — che eser

cita compiti di prevenzione e di accertamento delle violazioni in

materia di sosta ed è titolare del potere di contestazione dell'in

frazione e di redazione e sottoscrizione del verbale di accerta

mento che è assistito dalla pubblica fede sino a querela di falso — e ribadito che incombe all'opponente la prova della regolare

esposizione della ricevuta di pagamento (Cass. 20 dicembre

2002, n. 18150, Foro it., Rep. 2003, voce Circolazione stradale, n. 213), va considerato che nel caso di contestazione non imme

diata della violazione al codice della strada l'art. 385 del rego lamento di esecuzione e di attuazione (d.p.r. 16 dicembre 1992

n. 495) stabilisce al 3° comma che il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai

soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene in

viato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsa bile dello stesso ufficio o comando e che allorquando

— come

nella specie — il verbale sia stato redatto con sistema mecca

nizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il mo

dulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando

predetti. Ne consegue che il modulo prestampato notificato al trasgres

sore, pur recando unicamente l'intestazione dell'ufficio o co

mando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in

tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autenticata del

verbale ed è, al pari di essi, assistito da fede privilegiata, con la

conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo

mediante la proposizione della querela di falso nell'ambito della

quale potrà dimostrarsi, con qualsiasi mezzo di prova, che al

momento della verbalizzazione il titolo di pagamento si trovava

ben esposto sull'autoveicolo in sosta.

Dovendo escludersi nei casi di originaria redazione mecca

nizzata del verbale la necessità del deposito dell'originale o di

una copia autenticata per l'esercizio del diritto di difesa del

l'opponente, il ricorso non può trovare accoglimento e deve es

sere respinto.

Il Foro Italiano — 2005.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 4 aprile 2005, n. 6957; Pres. Ciciretti, Est. A. Celentano, P.M. Api

ce (conci, diff.); Soc. Kuwait raffinazione e chimica (Avv. Terenzio, Vitiello) c. Terzo (Avv. Maglione). Cassa App.

Napoli 23 gennaio 2003.

Lavoro (rapporto di) — Compartecipazione a società appal tatrice di familiari del supervisore dipendente della com mittente — Omessa comunicazione della compartecipa zione da parte del dipendente — Violazione dell'obbligo di fedeltà (Cod. civ., art. 1175, 1375, 2105, 2118).

Viola l'obbligo di fedeltà il dipendente, adibito a mansioni di supervisore dei lavori commessi in appalto dal proprio datore

di lavoro, che non comunichi alla committente la comparteci

pazione di propri familiari alle società appaltatrici. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 23 mar

zo 2005, n. 6241; Pres. Sciarelli, Est. De Renzis, P.M. Ve

lardi (conci, conf.); Marongiu (Avv. d'Amati) c. Soc. Nuova

Sicurvis-Istituto di vigilanza (Avv. Pinna). Conferma Trib.

Cagliari 10 gennaio 2002.

Lavoro (rapporto di) — Guardia giurata addormentata —

Abbandono del posto di lavoro — Licenziamento discipli nare (Cod. civ., art. 2106, 2119).

E legittimo il licenziamento disciplinare per giusta causa irro

gato alla guardia giurata che si addormenti durante l'orario

di lavoro nella propria autovettura parcheggiata a circa

trenta metri dall 'edificio da custodire. (2)

III

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 13 gen naio 2005, n. 488; Pres. Mercurio, Est. Miani Canevari, P.M. Velardi (conci, diff.); Ceccarelli (Avv. Rizzo, Mucci,

Mastrangeli) c. Banca popolare di Spoleto (Avv. Feliziani).

Conferma App. Firenze 2 luglio 2003.

Lavoro (rapporto di) — Irrogazione della sanzione discipli

nare — Termine di cinque giorni — Derogabilità (L. 20 maggio 1970 n. 300, norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale

nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, art. 7).

E legittima la sanzione disciplinare irrogata prima della sca

denza del termine di cinque giorni previsto dall'art. 7, 5°

comma, l. n. 300 del 1970, qualora il lavoratore abbia eser

citato il proprio diritto di difesa e sia stato in grado di rap

presentare compiutamente le proprie ragioni entro il suddetto

termine. (3)

(1-3) I. - Cass. 6957/05 sembra invertire la rotta marcata da Cass. 4

maggio 2002, n. 6420, Foro it., 2002, I, 2378, che correlava l'esten sione dell'obbligo di fedeltà non al generico rapporto di fiducia tra da tore di lavoro e lavoratore, ma ai principi di correttezza e buona fede, idonei a circoscriverne la portata; in termini, anche Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9276, Cons. Stato, 2003,1, 2841.

Con la sentenza in epigrafe la corte torna a sostenere che viola l'ob

bligo di fedeltà ogni comportamento tale da scuotere la fiducia del da tore di lavoro, anche al cospetto di un danno soltanto potenziale.

Propendono per la tesi che àncora l'obbligo di fedeltà alla fiducia, ritenendo sufficiente una mera prospettiva di danno, Cass. 5 aprile 2004, n. 6654, Foro it., Mass., 501; 26 agosto 2003, n. 12489, id., Rep. 2003, voce Lavoro (rapporto), n. 1108; 16 settembre 2002, n. 13536,

ibid., n. 1618. Contra, Cass. 7 luglio 2004, n. 12528, id., Mass., 958; 15 dicembre 2003, n. 19132, id., Rep. 2003, voce cit., n. 1106; 25 otto

bre 2001, n. 13188, id., Rep. 2002, voce cit., n. 888; App. Milano 30

dicembre 2002, id., Rep. 2003, voce cit., n. 1113; Trib. Cagliari 8 ago sto 2002, ibid., n. 1653; richiede che si manifesti un pericolo concreto, Cass. 19 luglio 2004, n. 13394, id., Mass., 1040.

Sostiene che la fiducia del datore postuli non soltanto l'onestà del

dipendente, ma anche la sua affidabilità, Cass. 20 luglio 2004, n.

13482, ibid., 1046.

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