sezione I civile; sentenza 7 aprile 2005, n. 7336; Pres. Criscuolo, Est. Salvato, P.M. Martone(concl. conf.); Petrocchi (Avv. Scardigli) c. Comune di Firenze (Avv. Lorizio, Sansoni). CassaGiud. pace Firenze 15 gennaio 2001Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2005), pp. 2011/2012-2017/2018Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201708 .
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PARTE PRIMA
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 7 aprile 2005, n. 7336; Pres. Criscuolo, Est. Salvato, P.M. Marto
ne (conci, conf.); Petrocchi (Avv. Scardigli) c. Comune di
Firenze (Avv. Lorizio, Sansoni). Cassa Giud. pace Firenze 15 gennaio 2001.
Circolazione stradale — Violazione al divieto di sosta —
Verbale di accertamento redatto da dipendenti di società
di gestione dei parcheggi — Efficacia probatoria (Cod. civ., art. 2699, 2700; d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nuovo co
dice della strada, art. 7, 158; 1. 15 maggio 1997 n. 127, misure
urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo, art. 17, comma 132; 1. 23 dicembre 1999 n. 488, disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2000), art. 68). Circolazione stradale — Violazione al divieto di sosta — Ac
certamento da parte dei dipendenti di società di gestione dei parcheggi — Limiti (D.leg. 30 aprile 1992 n. 285, art. 158; 1. 15 maggio 1997 n. 127, art. 17, comma 132; 1. 23 di
cembre 1999 n. 488, art. 68).
Ai sensi degli art. 68 l. 23 dicembre 1999 n. 488 e 17, comma
132, l. 15 maggio 1997 n. 127, il personale dipendente di so
cietà che gestisca un parcheggio può accertare le violazioni al divieto di sosta con verbali idonei a costituire atti pubblici se il parcheggio sia stato oggetto di concessione comunale al
la società ai sensi dell'art. 7, 8° comma, d.leg. 30 aprile 1992
n. 285 (nuovo codice della strada) e il potere di accertamento
sia stato conferito ai dipendenti dal sindaco. (1) Ai sensi degli art. 68 I. 23 dicembre 1999 n. 488 e 17, comma
132, l. 15 maggio 1997 n. 127, il potere di accertamento delle
violazioni del divieto di sosta da parte del personale dipen dente delle società di gestione dei parcheggi si estende alle
aree in concessione e a quelle immediatamente limitrofe a
quelle oggetto della concessione che precludano la funziona lità del parcheggio. (2)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 20 gen naio 2005, n. 1226; Pres. Losavio, Est. Vitrone, P.M. Uc
cella (conci, diff.); Portaluri (Avv. Vaglio) c. Comune di
Roma. Conferma Trib. Roma 2 giugno 2000.
Circolazione stradale — Violazione amministrativa — Ver
bale di accertamento redatto da dipendenti di società di
gestione dei parcheggi — Efficacia probatoria (L. 15 mag
gio 1997 n. 127, art. 17, comma 132; 1. 23 dicembre 1999 n.
488, art. 68). Sanzioni amministrative e depenalizzazione — Giudizio di
opposizione — Termine per il deposito dei documenti da
parte dell'amministrazione — Perentorietà — Esclusione
(L. 24 novembre 1981 n. 689. modifiche al sistema penale, art. 23).
Circolazione stradale — Violazione amministrativa — Con
testazione non immediata — Notifica degli estremi della
violazione su modulo prestampato — Efficacia probatoria
(D.leg. 30 aprile 1992 n. 285, art. 201; d.p.r. 16 dicembre
1992 n. 495, regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada, art. 385).
Ai sensi degli art. 68 l. 23 dicembre 1999 n. 488 e 17, comma
132, l. 15 maggio 1997 n. 127, il dipendente della società di
gestione del parcheggio automobilistico comunale al quale il
comune abbia conferito compiti di prevenzione ed accerta
mento delle violazioni in materia di sosta ha la capacità di
contestare l'infrazione, nonché di redigere e sottoscrivere il
verbale di accertamento che ha valore di atto pubblico. (3)
(1-3) L'art. 17, comma 132, 1. 15 maggio 1997 n. 127, non abrogato dall'art. 274, lett. kk). d.leg. 18 agosto 2000 n. 267, dispone che «i co muni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di
prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a di
pendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitata mente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di compe tenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono co
II Foro Italiano — 2005.
In tema di sanzioni amministrative, il termine di dieci giorni
prima dell'udienza di comparizione, fissato dall'art. 23, 2°
comma, l. 24 novembre 1981 n. 689 per il deposito da parte dell'amministrazione dei documenti relativi all'infrazione ed
alla sua contestazione, non è perentorio; pertanto, il deposito dei documenti può intervenire anche successivamente. (4)
Ai sensi dell'art. 385 d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495 (regola
munque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali». Cfr., altresì, l'art. 68, 1° comma, 1. 23 dicembre 1999 n.
488, secondo cui «i commi 132 e 133 dell'art. 17 1. 15 maggio 1997 n. 127 si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di pre venzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del 1° comma, lett. e), dell'art. 12 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli art. 2699 e 2700 c.c.», e 2° comma, in base al quale «a decorre re dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previ ste dai commi 132 e 133 dell'art. 17 1. 15 maggio 1997 n. 127, con gli effetti di cui all'art. 2700 c.c., sono svolte solo da personale nominati vamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di pre cedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai me desimi commi 132 e 133 dell'art. 17 citata 1. n. 127 del 1997».
Per l'orientamento che riconosce ai dipendenti delle società di ge stione dei parcheggi comunali il potere di accertare violazioni al codice della strada relative al divieto di sosta, Cass. 20 dicembre 2002, n. 18150. Foro it.. Rep. 2003, voce Circolazione stradale, n. 213; Giud.
pace Parma 17 luglio 2002, ibid., n. 149, che precisa che l'accerta mento delle violazioni si estende anche alle aree limitrofe a quelle in concessione a condizione che queste costituiscano lo spazio minimo e
indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la con creta fruizione del parcheggio concesso; Trib. Roma 28 agosto 2000, id., Rep. 2001, voce cit.. n. 135, con riferimento agli «ausiliari del traf fico». Nello stesso senso, cfr. la circolare del ministero dell'interno 17
agosto 1998, n. 300/A/55042/110/26 che si legge in <www.interno.it>. Nel senso che all'interno dei parcheggi affidati dal comune in conces sione a terzi gestori i vigili urbani possano contestare le infrazioni al codice della strada, Pret. Torino 23 ottobre 1992, Foro it., Rep. 1993, voce cit., n. 146.
Nella prima delle due sentenze in epigrafe la Cassazione:
a) esclude che i dipendenti della società alla quale il comune abbia concesso l'area destinata alla sosta possano accertare violazioni in ma teria di sosta di veicoli parcheggiati sul marciapiede all'esterno dell'a rea in concessione. Il marciapiede, infatti, non è una zona destinata alla sosta e neppure alla circolazione dei veicoli (art. 3, 1° comma, n. 33, cod. strada); pertanto, anche se limitrofo all'area oggetto della conces
sione, non può costituire una superficie utilizzabile per compiere le manovre indispensabili a garantire la fruizione del parcheggio;
b) ribadisce che i verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada per divieto di sosta redatti dai dipendenti delle società di
gestione dei parcheggi (o dagli ausiliari del traffico) hanno l'efficacia
probatoria prevista dagli art. 2699 e 2700 c.c. Sul punto, cfr. Corte cost., ord. 21 maggio 2001, n. 157, id., Rep. 2001, voce cit., n. 194, che ha ritenuto manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3, 24, 97 e 98 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 132 e 133, 1. 15 maggio 1997 n. 127, come interpretato dall'art. 68, 1°
comma, 1. 23 dicembre 1999 n. 488, che riconosce agli ausiliari del traffico poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sotto scrizione del verbale di accertamento con l'efficacia probatoria prevista dagli art. 2699 e 2700 c.c. In senso contrario, Trib. Perugia 5 ottobre
1999, id., Rep. 1999, voce cit., n. 173, che ritiene che l'attività dell'au siliario del traffico sia circoscritta alla mera segnalazione delle viola zioni di sosta e fermata, con l'esclusione di poteri sanzionatori, nonché Cass. 25 ottobre 1999, n. 11949, id., 1999, I, 3158, con nota di Travi, anche se con riferimento ad un verbale di accertamento redatto da un ausiliario del traffico per una violazione per divieto di sosta commessa anteriormente alla 1. 15 maggio 1997 n. 127.
(4) Giurisprudenza consolidata: Cass. 11 novembre 2004, n. 21491, Foro it., Mass., 1595; 14 dicembre 2001, n. 15828, id., Rep. 2001, voce
Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n. 145; 4 aprile 2001, n.
4931, ibid., n. 99; 17 gennaio 1998, n. 373, id.. Rep. 1998, voce cit., n.
124; 30 giugno 1997, n. 5831, id., Rep. 1997, voce cit., n. 169; 6 agosto 1992, n. 9310, id.. Rep. 1992, voce cit., n. 81; 9 giugno 1989, n. 2792, id., Rep. 1989, voce cit., n. 72; 16 marzo 1987, n. 2684, id.. Rep. 1987, voce cit., n. 80. Per la dottrina, cfr. Cerbo, Le sanzioni amministrative, Milano, 1999, 295, che rileva che in base a quanto deciso da Corte cost. 18 dicembre 1995, n. 507, Foro it., 1996. I, 394, in caso di mancata
comparizione dell'opponente alla prima udienza, il giudice non può procedere alla convalida dell'ordinanza in assenza della documentazio ne di cui era stata ordinata l'esibizione, con la conseguenza che in que sti casi l'inottemperanza all'ordine si risolverebbe in uno svantaggio per l'amministrazione. La convalida dell'ordinanza-ingiunzione da
parte del giudice dell'opposizione, in caso di mancata comparizione dell'opponente, deve dar conto sia dell'avvenuto deposito da parte del l'amministrazione dei documenti previsti dall'art. 23, 2° comma, 1. 24
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
mento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada), nell'ipotesi di contestazione non immediata di viola
zioni amministrative al codice della strada, i verbali redatti
con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, notificati al
trasgressore con il modulo prestampato recante l'intestazio ne dell'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante,
fanno prova fino a querela di falso. (5)
I
Svolgimento del processo. — Piero Petrocchi proponeva op posizione innanzi al Giudice di pace di Firenze avverso il ver
bale di accertamento della violazione dell'art. 158 cod. strada, redatto a suo carico dal personale della società Firenze parcheg gi (infra, società), per avere egli parcheggiato il proprio ciclo motore su un marciapiede sito in via Benedetto Varchi, in Fi renze.
Il ricorrente deduceva la nullità del verbale, in quanto l'infra
zione contestata non avrebbe potuto essere accertata dai dipen denti della succitata società.
Il comune di Firenze contestava la fondatezza dell'opposizio ne e ne chiedeva il rigetto.
Il Giudice di pace di Firenze, con sentenza dell'8-15 gennaio 2001, rigettava l'opposizione, dichiarando compensate tra le
parti le spese del giudizio. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso Piero
Petrocchi, affidato a due motivi, illustrati con memoria deposi tata ex art. 378 c.p.c.; ha resistito con controricorso il comune di
Firenze, in persona del direttore del corpo di polizia municipale, che ha poi depositato, ex art. 372, 2° comma, c.p.c., atto di rati fica del sindaco pro tempore, con autorizzazione della delibera di giunta municipale e designazione di un nuovo difensore, in
sostituzione di uno dei due inizialmente designati. Motivi della decisione. — 1. - Il ricorrente, con due motivi,
trattati contestualmente, denuncia «violazione e falsa applica zione degli art. 17, comma 132, 1. 127/97, dell'art. 68 1. 488/99 e dell'art. 158 cod. strada», nonché «omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione sopra un punto decisivo della con
troversia».
Piero Petrocchi sostiene che l'art. 17, comma 132, 1. 15 mag
gio 1997 n. 127 Stabilisce che «i comuni possono, con provve dimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accer tamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comu
nali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle
aree oggetto di concessione», mentre l'art. 68, 3° comma, 1. 23
dicembre 1999 n. 488 ha disposto che «al personale di cui al
comma 132 (...) dell'art. 17 1. 15 maggio 1997 n. 127, può es sere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei
veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lett. b) e c) e
dalla lett. d) del 2° comma dell'art. 158 d.leg. 30 aprile 1992 n.
285». A suo avviso, il giudice di pace ha erroneamente applicato
queste norme al caso di specie, poiché il ciclomotore era stato
parcheggiato su di un marciapiede e non nell'area oggetto della
concessione comunale. Inoltre, la contestazione non riguardava la violazione della segnaletica a terra indicante l'area riservata alla sosta, né i tempi della sosta, ed il motoveicolo neppure im
pediva l'accesso o l'uscita da queste aree, sicché l'infrazione non avrebbe potuto essere accertata dal personale dipendente della società.
Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe erro
neamente rigettato l'opposizione, ritenendo che la circolare del
ministero dell'interno n. 30Q/26467/120/26 abbia legittima mente esteso il potere di accertamento della violazione anche alle aree immediatamente limitrofe a quella oggetto della con
cessione e che il sindaco di Firenze, con ordinanza del 22 feb
braio 2000, legittimamente abbia attribuito al personale dipen
novembre 1981 n. 689, sia dell'infondatezza dell'opposizione alla stre
gua dell'esame di tali documenti, oltre che di quelli eventualmente de
positati dall'opponente: Cass. 25 agosto 2004, n. 16846, id., Mass., 1321; 30 agosto 2002, n. 12716, id.. Rep. 2003, voce cit., n. 152; 18
maggio 2000, n. 6466, id., Rep. 2000, voce cit., n. 128; 25 giugno 1999, n. 6571, id., Rep. 1999, voce cit., n. 126; 7 maggio 1999, n.
4586, ibid., n. 125.
(5) Nello stesso senso, Cass. 4 maggio 2004, n. 8425, Foro it., 2004, I, 2776, con nota di richiami anche alla giurisprudenza e alla dottrina che richiede invece la sottoscrizione dell'agente accertatore anche nel caso di verbale redatto con sistemi meccanizzati.
Il Foro Italiano — 2005.
dente della società il potere di accertare la violazione prevista dall'art. 158, lett. h), d.leg. n. 285 del 1992, che appunto san
ziona la sosta sui marciapiedi. Il Petrocchi sostiene che i succitati atti non possono modifica
re la legge e, in ogni caso, non può essere considerata «area li
mitrofa» a quella oggetto della concessione il marciapiede an che perché, come ammette il comune di Firenze, l'estensione
del potere di accertamento delle infrazioni anche a queste aree è
stata giustificata dalla necessità di poter «compiere tutte le ma
novre utili alla concreta fruizione del parcheggio in concessio
ne», con la conseguenza che il marciapiede non può certo essere ritenuta zona utilizzabile a questo scopo. Pertanto, l'opposizio ne avrebbe dovuto essere accolta, in quanto l'accertamento del l'infrazione deve ritenersi illegittimo, perché effettuato da per sonale non abilitato.
2. - I due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto
giuridicamente e logicamente connessi, sono fondati e devono essere accolti.
In linea preliminare, va osservato che» in riferimento al co mune di Firenze, il deposito degli atti indicati in narrativa da
parte del sindaco pro tempore, ed anche della delibera della
giunta municipale di autorizzazione alla proposizione del con
troricorso, permettono di ritenere ininfluente la questione, altri menti da esaminare, dell'ammissibilità del conferimento della
procura alle liti da parte di un dirigente comunale, quindi rituale la difesa svolta dal controricorrente delle cui argomentazioni il
collegio ha tenuto conto.
Nel merito, va osservato che l'art. 17, comma 132,1. 15 mag gio 1997 n. 127 ha stabilito che «i comuni possono, con provve dimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accer tamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comu nali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione».
L'art. 68, 1° comma, 1. 23 dicembre 1999 n. 488 ha successi
vamente chiarito che «i commi 132 e 133 dell'art. 17 1. 15 mag gio 1997 n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, i vi previste, comprende, ai sensi del 1° comma, lett. e), dell'art. 12 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sotto scrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli art. 2699 e 2700 c.c.» (1° comma). La norma ha, inoltre, stabi lito che queste funzioni, «con gli effetti di cui all'art. 2700 c.c., sono svolte solo da personale nominativamente designato dal
sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pen denze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'art. 17 citata 1. n. 127 del 1997» (2°
comma), disponendo, altresì, che a detto personale «può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei vei
coli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lett. b) e c) e dalla
lett. d) del 2° comma dell'art. 158 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285»
(3° comma). 2.1. - Le norme non sono state esaminate da questa corte in
riferimento alla questione qui in esame. Precedenti pronunce hanno infatti avuto ad oggetto il verbale redatto nell'ambito
della competenza puntualmente assegnata all'ausiliare del traf
fico (Cass. n. 18150 del 2002, Foro it., Rep. 2003, voce Circo
lazione stradale, n. 213), ovvero sono anteriori all'emanazione dell'art. 68 cit. (Cass. n. 11949 del 1999, id., 1999, I, 3158, che
peraltro riguardava un caso di mera collaborazione dell'ausiliare con i vigili urbani).
Il legislatore, con le norme sopra richiamate, ha stabilito che
determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione «della progressiva rilevanza
dei problemi delle soste e parcheggi», specie nei centri urbani
(Corte cost., ord. n. 157 del 2001, id., Rep. 2001, voce cit., n.
194). Inoltre, con la norma interpretativa sopra richiamata (art.
68, cit.) ha impresso ai verbali redatti dal succitato personale l'efficacia probatoria di cui agli art. 2699 e 2700 c.c.
L'art. 17, comma 132, cit., tenuto conto della rilevanza delle
funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei all'ap
parato della pubblica amministrazione e non compresi nel nove
ro di quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (art. 12
cod. strada), sono legittimati all'esercizio di compiti di preven zione ed accertamento di violazioni del codice della strada san
zionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta
interpretazione. Il legislatore, evidentemente proprio per queste
ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni ri
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PARTE PRIMA
guardano soltanto le «violazioni in materia di sosta» e «limita
tamente alle aree oggetto di concessione», poiché la loro attri buzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la
funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad
evitare, il grave problema del congestionamento della circola
zione nei centri abitati. In tal senso, è significativo che al perso nale in esame «può essere conferita anche la competenza a di
sporre la rimozione dei veicoli», ma esclusivamente nei casi
previsti dall'art. 158, 2° comma, lett. b), c) e d) (art. 68, 3°
comma, cit.), ovvero «dovunque venga impedito di accedere ad
un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta», «in seconda fila», «negli spazi riservati
allo stazionamento e alla fermata» dei veicoli puntualmente in
dicati. Nei succitati casi e, in particolare, per quanto qui interessa, in
quello previsto dall'art. 158, 2° comma, lett. b), cod. strada, la
violazione pregiudica la piena funzionalità del parcheggio e,
perciò, giustifica l'attribuzione dei compiti in esame.
2.2. - Delle ragioni e dei chiari e ben definiti limiti entro i quali sono stati attribuiti i compiti di prevenzione ed accerta
mento al personale in questione si è dimostrato consapevole il
ministero dell'interno, che costituisce l'autorità amministrativa
di vertice titolare del potere di coordinamento dei servizi di po lizia stradale da chiunque espletati (art. 11, 3° comma, cod.
strada). Il ministero dell'interno, con due circolari, alle quali può farsi
riferimento, in quanto recano una corretta interpretazione delle
norme in esame, nell'immediatezza dell'emanazione della nor
ma del 1997 ha ritenuto che al personale dipendente dalle so
cietà di gestione dei parcheggi — che è quello solo che interessa
nella presente fattispecie — «è da riconoscersi un ambito circo
scritto di competenza riconducibile essenzialmente all'accerta
mento delle violazioni di cui all'art. 7, 15° comma, e all'art.
157, 5°, 6° e 8° comma, cod. strada, commesse in aree comuna
li, urbane o extraurbane, che con apposita delibera della giunta comunale sono state specificamente destinate al parcheggio o
alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pa
gamento di una somma di denaro. La loro competenza si esten
de anche a quelle aree poste al servizio di quelle a pagamento (su strade, piazze, ecc.), immediatamente limitrofe a esse e che
costituiscono lo spazio minimo indispensabile e necessario per
compiere le manovre che ne consentano in concreto l'utilizzo da
parte degli utenti della strada: solo in tali zone, per relationem, deve intendersi estesa la facoltà di accertamento di tutte le vio
lazioni relative alla fermata o alla sosta vietata da apposita se
gnaletica o dalle norme del codice della strada» (§ l.a della cir
colare 25 settembre 1997, n. 300/A/26467/110/26). Il ministero dell'interno, successivamente, ha avuto cura di
precisare che «il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi ha possibilità di accertare violazioni relative alla
sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe
alle aree concesse solo a condizione che queste costituiscono lo
spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessa rie a garantire la concreta fruizione del parcheggio in conces
sione. Solo per queste situazioni sembra, perciò, potersi pre scindere dal rapporto rigoroso che lega il personale operante al
l'area in concessione alla società da cui dipendono» (§ A della
circolare 17 agosto 1998, n. 300/A/55042/110/26). 2.3. - Nel quadro di queste norme e di questi principi, va af
fermato che il potere di accertamento delle infrazioni in esame
da parte del personale dipendente delle società di gestione dei
parcheggi richiede: a) che l'area destinata alla sosta sia stata
data in concessione dal comune alla società ex art. 7, 8° comma, cod. strada; b) che i dipendenti della società titolare del potere di accertamento dell'infrazione siano stati designati con le mo
dalità sopra precisate. Il potere del succitato personale, nel caso in cui sussistano i
suddetti presupposti, deve ritenersi limitato all'accertamento
delle sole violazioni in materia di sosta che interessano l'area
oggetto della concessione (in particolare delle violazioni del
l'art. 7, 15° comma, 157, 5°, 6° ed 8° comma), giusta l'espressa
previsione dell'art. 17, comma 132, 1. n. 127 del 1997. La ratio
dell'attribuzione di questi compiti — individuata nell'esigenza
di garantire la piena funzionalità del parcheggio — e, soprat
tutto, la considerazione che al personale in questione è stato at tribuito anche il potere di rimuovere i veicoli che impediscano di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, ovvero di
spostare i veicoli in sosta (art. 68, 3° comma, 1. n. 488 del
1999), permette inoltre di ritenere che la funzione di accerta
li. Foro Italiano — 2005.
mento comprende anche la violazione del divieto di sosta nelle
aree immediatamente limitrofe a quelle oggetto della conces
sione, ma esclusivamente se ed in quanto precludano, nei termini
precisati, la funzionalità del parcheggio. Soltanto in presenza di
detti presupposti il personale in questione ha il potere di accer
tare l'infrazione, redigendo un verbale di accertamento dell'in
frazione che fa piena prova, ex art. 2699 e 2770, c.c., fino a que rela di falso, con riguardo ai fatti attestati come avvenuti in sua
presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o
da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento ed alle
dichiarazioni delle parti, e, in mancanza, il documento non può avere l'efficacia stabilita dall'art. 68, 2° comma, 1. n. 488 del
1999 e fondare ex se l'irrogazione della sanzione amministrativa.
Il sindaco è titolare del potere di conferire ai dipendenti della
società di gestione del parcheggio le funzioni di prevenzione ed
accertamento delle violazioni in materia di sosta entro i limiti
spaziali così identificati, e cioè con esclusivo riferimento all'a
rea oggetto della concessione, comprendendo queste funzioni
l'area a questa limitrofa, purché sussistano le condizioni sopra indicate. Pertanto, il provvedimento che attribuisca le funzioni
in esame al di fuori ed oltre detti limiti deve ritenersi in contra
sto con le succitate norme e, perciò, illegittimo e suscettibile di
disapplicazione. Le norme esaminate impongono, quindi, di affermare che,
poiché, ai sensi dell'art. 3, 1° comma, n. 33, cod. strada, il
«marciapiede» è quella «parte della strada esterna alla carreg
giata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pe doni», in relazione alla quale sono vietate la fermata e la sosta, «salvo diversa segnalazione» (art. 158, 1° comma, lett. h, cod.
strada), la violazione del divieto di sosta sul marciapiede può essere accertata dal personale in esame, con un atto avente la
natura e gli effetti di cui all'art. 68, cit., esclusivamente nel caso
in cui sussista la deroga al divieto o il marciapiede sia even
tualmente compreso nell'area oggetto della concessione (nel senso che fa parte della superficie oggetto della concessione), ovvero allo stesso, eccezionalmente, possano accedere i veicoli.
Se ciò non accada, il marciapiede non è, infatti, una zona desti
nata alla sosta ed alla circolazione, con la conseguenza che, an
che se limitrofo all'area oggetto della concessione, non può co
stituire una superficie utilizzabile per compiere le manovre indi
spensabili a garantire la fruizione del parcheggio. 2.4. - La sentenza impugnata non ha correttamente applicato
questi principi. Il giudice di pace, interpretando inesattamente le norme sopra
richiamate, ma anche la circolare ministeriale sopra indicata, ha
infatti ritenuto che il potere di accertamento sia esteso alla vio
lazione del divieto di sosta sui marciapiedi, «in quanto deve es
sere in essi consentito il compimento di tutte le manovre utili
alla concreta fruizione dei parcheggi in concessione», ritenendo,
erroneamente, che il sindaco possa legittimamente estendere i
compiti di prevenzione ed accertamento oltre i limiti precisati. Ed invece, egli avrebbe dovuto accertare in concreto se, in rife
rimento al marciapiede, sussistesse o meno la deroga dell'art.
158, 1° comma, lett. h), cod. strada, nei termini sopra precisati, ovvero, in presenza di questa deroga, fosse compreso nella su
perficie oggetto della concessione, costituendo queste condizio
ni imprescindibili per la legittimità dell'accertamento, poiché, diversamente, non essendo il marciapiede destinato alla sosta, e
neppure alla circolazione, la violazione del divieto di sosta che
li concerne non può essere accertata dal personale in questione, mediante la redazione di un verbale che ha l'efficacia di cui al
l'art. 68 cit.
Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa al Giudice di pace di Firenze, in persona di diverso magistrato, che provvederà al riesame della contro
versia.
II
Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato il 7 giu
gno 1999 Rita Portaluri conveniva in giudizio dinanzi al Tribu nale di Roma il locale comune proponendo opposizione contro
il verbale di accertamento con il quale le era stata contestata la
violazione dell'art. 157, 6° comma, cod. strada, con contestuale
irrogazione della relativa sanzione amministrativa, per aver la
sciato in data 30 gennaio 1999 la propria autovettura in sosta
senza l'esposizione del prescritto titolo di pagamento. Adduce va a sostegno della proposta opposizione una serie di rilievi e,
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
in particolare, sosteneva di aver esposto il titolo di pagamento in
maniera perfettamente visibile all'interno dell'autovettura in so
sta negando radicalmente la commissione della trasgressione accertata a suo carico.
Costituitosi in giudizio, il comune contestava le ragioni ad
dotte dalla opponente e, con riferimento alla regolarità del ver
bale di accertamento, eccepiva l'incontestabilità della sottoscri
zione dell'accertatore, sostituita dall'indicazione a stampa sul
documento prodotto dal sistema meccanizzato.
Con sentenza del 2 giugno 2000 il Tribunale di Roma, in fun
zione di giudice unico, rigettava l'opposizione affermando —
con riferimento alla mancata produzione del verbale di accerta
mento dell'infrazione — che la violazione contestata consisteva
proprio nella fattispecie astratta della mancata esposizione del
titolo di pagamento per la sosta e che la doglianza esposta dalla
opponente in memoria introduceva un tardivo motivo di opposi zione che non poteva esser preso in esame.
Contro la sentenza ricorre Rita Portaluri con un unico motivo
illustrato da memoria.
Non ha presentato difese il comune di Roma.
Motivi della decisione. — L'opponente, con l'unico articolato
motivo di ricorso, denuncia la violazione o la falsa applicazione
degli art. 22 e 23 1. 24 novembre 1981 n. 689 e dell'art. 385, 4°
comma, d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495, in relazione all'art.
360, nn. 3 e 5, c.p.c. e sostiene, tra l'altro, che erroneamente la
sentenza impugnata avrebbe considerato motivo nuovo di oppo sizione, come tale inammissibile, la contestazione formulata
nelle note depositate all'udienza del 3 dicembre 1999, il cui
contenuto, non indicato specificamente in motivazione, consi
steva nel rilievo che il comune non aveva ottemperato all'ordine
di deposito del verbale di accertamento originario, unico docu
mento che avrebbe consentito di fornire la prova concreta della
asserita regolare esposizione della ricevuta di pagamento per la
sosta dell'autovettura di sua proprietà, tempestivamente indicata
tra i motivi di opposizione. La doglianza, che merita esame prioritario rispetto agli ulte
riori profili di censura articolati dalla ricorrente, non può trovare
accoglimento. Premesso che la mancata produzione dei documenti da parte
dell'amministrazione nel termine di legge dieci giorni prima dell'udienza di comparizione non implica alcuna decadenza in
difetto di espressa previsione della sua perentorietà, e che il
verbale di accertamento redatto dal dipendente della società di
gestione del parcheggio automobilistico comunale — che eser
cita compiti di prevenzione e di accertamento delle violazioni in
materia di sosta ed è titolare del potere di contestazione dell'in
frazione e di redazione e sottoscrizione del verbale di accerta
mento che è assistito dalla pubblica fede sino a querela di falso — e ribadito che incombe all'opponente la prova della regolare
esposizione della ricevuta di pagamento (Cass. 20 dicembre
2002, n. 18150, Foro it., Rep. 2003, voce Circolazione stradale, n. 213), va considerato che nel caso di contestazione non imme
diata della violazione al codice della strada l'art. 385 del rego lamento di esecuzione e di attuazione (d.p.r. 16 dicembre 1992
n. 495) stabilisce al 3° comma che il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai
soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene in
viato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsa bile dello stesso ufficio o comando e che allorquando
— come
nella specie — il verbale sia stato redatto con sistema mecca
nizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il mo
dulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando
predetti. Ne consegue che il modulo prestampato notificato al trasgres
sore, pur recando unicamente l'intestazione dell'ufficio o co
mando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in
tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autenticata del
verbale ed è, al pari di essi, assistito da fede privilegiata, con la
conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo
mediante la proposizione della querela di falso nell'ambito della
quale potrà dimostrarsi, con qualsiasi mezzo di prova, che al
momento della verbalizzazione il titolo di pagamento si trovava
ben esposto sull'autoveicolo in sosta.
Dovendo escludersi nei casi di originaria redazione mecca
nizzata del verbale la necessità del deposito dell'originale o di
una copia autenticata per l'esercizio del diritto di difesa del
l'opponente, il ricorso non può trovare accoglimento e deve es
sere respinto.
Il Foro Italiano — 2005.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 4 aprile 2005, n. 6957; Pres. Ciciretti, Est. A. Celentano, P.M. Api
ce (conci, diff.); Soc. Kuwait raffinazione e chimica (Avv. Terenzio, Vitiello) c. Terzo (Avv. Maglione). Cassa App.
Napoli 23 gennaio 2003.
Lavoro (rapporto di) — Compartecipazione a società appal tatrice di familiari del supervisore dipendente della com mittente — Omessa comunicazione della compartecipa zione da parte del dipendente — Violazione dell'obbligo di fedeltà (Cod. civ., art. 1175, 1375, 2105, 2118).
Viola l'obbligo di fedeltà il dipendente, adibito a mansioni di supervisore dei lavori commessi in appalto dal proprio datore
di lavoro, che non comunichi alla committente la comparteci
pazione di propri familiari alle società appaltatrici. (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 23 mar
zo 2005, n. 6241; Pres. Sciarelli, Est. De Renzis, P.M. Ve
lardi (conci, conf.); Marongiu (Avv. d'Amati) c. Soc. Nuova
Sicurvis-Istituto di vigilanza (Avv. Pinna). Conferma Trib.
Cagliari 10 gennaio 2002.
Lavoro (rapporto di) — Guardia giurata addormentata —
Abbandono del posto di lavoro — Licenziamento discipli nare (Cod. civ., art. 2106, 2119).
E legittimo il licenziamento disciplinare per giusta causa irro
gato alla guardia giurata che si addormenti durante l'orario
di lavoro nella propria autovettura parcheggiata a circa
trenta metri dall 'edificio da custodire. (2)
III
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 13 gen naio 2005, n. 488; Pres. Mercurio, Est. Miani Canevari, P.M. Velardi (conci, diff.); Ceccarelli (Avv. Rizzo, Mucci,
Mastrangeli) c. Banca popolare di Spoleto (Avv. Feliziani).
Conferma App. Firenze 2 luglio 2003.
Lavoro (rapporto di) — Irrogazione della sanzione discipli
nare — Termine di cinque giorni — Derogabilità (L. 20 maggio 1970 n. 300, norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, art. 7).
E legittima la sanzione disciplinare irrogata prima della sca
denza del termine di cinque giorni previsto dall'art. 7, 5°
comma, l. n. 300 del 1970, qualora il lavoratore abbia eser
citato il proprio diritto di difesa e sia stato in grado di rap
presentare compiutamente le proprie ragioni entro il suddetto
termine. (3)
(1-3) I. - Cass. 6957/05 sembra invertire la rotta marcata da Cass. 4
maggio 2002, n. 6420, Foro it., 2002, I, 2378, che correlava l'esten sione dell'obbligo di fedeltà non al generico rapporto di fiducia tra da tore di lavoro e lavoratore, ma ai principi di correttezza e buona fede, idonei a circoscriverne la portata; in termini, anche Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9276, Cons. Stato, 2003,1, 2841.
Con la sentenza in epigrafe la corte torna a sostenere che viola l'ob
bligo di fedeltà ogni comportamento tale da scuotere la fiducia del da tore di lavoro, anche al cospetto di un danno soltanto potenziale.
Propendono per la tesi che àncora l'obbligo di fedeltà alla fiducia, ritenendo sufficiente una mera prospettiva di danno, Cass. 5 aprile 2004, n. 6654, Foro it., Mass., 501; 26 agosto 2003, n. 12489, id., Rep. 2003, voce Lavoro (rapporto), n. 1108; 16 settembre 2002, n. 13536,
ibid., n. 1618. Contra, Cass. 7 luglio 2004, n. 12528, id., Mass., 958; 15 dicembre 2003, n. 19132, id., Rep. 2003, voce cit., n. 1106; 25 otto
bre 2001, n. 13188, id., Rep. 2002, voce cit., n. 888; App. Milano 30
dicembre 2002, id., Rep. 2003, voce cit., n. 1113; Trib. Cagliari 8 ago sto 2002, ibid., n. 1653; richiede che si manifesti un pericolo concreto, Cass. 19 luglio 2004, n. 13394, id., Mass., 1040.
Sostiene che la fiducia del datore postuli non soltanto l'onestà del
dipendente, ma anche la sua affidabilità, Cass. 20 luglio 2004, n.
13482, ibid., 1046.
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