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Sezione I civile; sentenza 7 febbraio 1962, n. 238; Pres. Torrente P., Est. Iannuzzi, P. M. Cutrupia...

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Sezione I civile; sentenza 7 febbraio 1962, n. 238; Pres. Torrente P., Est. Iannuzzi, P. M. Cutrupia (concl. conf.); Ditta Vegral (Avv. Lombardi) c. Ditta Logra (Avv. Iacobelli) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 7 (1962), pp. 1327/1328-1329/1330 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150529 . Accessed: 25/06/2014 02:51 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.106 on Wed, 25 Jun 2014 02:51:28 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione I civile; sentenza 7 febbraio 1962, n. 238; Pres. Torrente P., Est. Iannuzzi, P. M. Cutrupia (concl. conf.); Ditta Vegral (Avv. Lombardi) c. Ditta Logra (Avv. Iacobelli)

Sezione I civile; sentenza 7 febbraio 1962, n. 238; Pres. Torrente P., Est. Iannuzzi, P. M.Cutrupia (concl. conf.); Ditta Vegral (Avv. Lombardi) c. Ditta Logra (Avv. Iacobelli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 7 (1962), pp. 1327/1328-1329/1330Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150529 .

Accessed: 25/06/2014 02:51

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1327 PARTE PRIMA 1328

il rioorso a criteri obiettivi, elaborati in base alia natura funzionale dei generi in contestazione. L'interpretazione dell'art. 10 andava oondotta non con una semplice inda

gine letterale, ma tenuto conto della sua ratio, perche anche nella materia tributaria vale il oriterio della inter -

pretazione extraeontestuale e deve tenersi conto del fon damento economico della legge. Una volta individuata la funzione economica dei «pirottini», questi non potevano non equipararsi a generi soggetti all'imposta. Con il se condo motivo, che si esamina congiuntamente al primo, data la sostanziale unita delle censure, il ricorrente la menta nuova violazione all'art. 10 della legge n. 703 del

1952, nonche insufficiente e contraddittoria motivazione, insistendo nella funzione economica del «pirottino » che, avendo solo uno specifico impiego nel ciclo produttivo del panettone, e un lavoro finito e non puõ essere confuso con gli involucri che hanno una semplice funzione conte nutoria della comune pasticceria.

II ricorso e infondato. La denunciata sentenza ac

certa, in linea di fatto, che i «pirottini» sono involucri di carta, destinati a contenere un qualche prodotto (nor malmente dolci) e, nella specie, l'impasto del panettone da immettere nel forno di cottura. II G-iudice di merito, cioe, ha affermato che detti involucri non sono destinati al consumo interno, ma utilizzabili esclusivamente per fini industriali, non potendo trovare altro uso al di fuori di quello di dar forma alFimpasto che diventa panettone mediante la cottura.

Se ciõ risulta da un accertamento di merito non sin dacabile e neppur sindacato in questa sede, le conseguenze giuridiche non possono essere che quelle alle quali e per venuta la sentenza impugnata, il cui dispositivo e con

forme al diritto, anche se la motivazione e suscettibile di correzione in forza dell'wts corrigendi che l'art. 384,

capov., cod. proc. civ. attribuisce alia Corte regolatrice. Invero, secondo il costante insegnamento di questo

Supremo collegio l'imposta di consumo 6 destinata, per sua natura, a colpire il consumo diretto, cosi che non

trova applicazione a quei beni non altrimenti utilizza

bili che per fini industriali e neppure a quei beni che,

pur consentendo un uso promiscuo, siano stati effettiva mente destinati all'industria (Cass., Sez. un., 31 gennaio 1958, n. 284, Foro it., Eep. 1958, voce Tassa sul consumo, n. 68; 19 maggio 1954, id., Rep. 1955, voce cit., n. 55). In altri termini, l'imposta colpisce il prodotto industriale, mentre quei beni strumentali, che servono alia fabbrica zione dei prodotti finiti e che sono parte integrante della attrezzatura destinata alia produzione di beni nuovi,

sfuggono alia imposizione. Tale criterio vale anche a pro posito della distinzione che l'art. 10 della legge 2 luglio 1952 n. 703 fa tra lavori di carta assoggettabili all'imposta, e sacchi di carta senza pubblicita, carta e cellophane da

involgere, esclusi dall'imposizione : i lavori di carta o di cartone soggiacciono alia imposta in ragione di una loro autonoma funzione economica, quando costituiscono cioe

prodotti finiti o beni di consumo ; sono esenti ove si tratti di beni strumentali.

Con specifico riferimento ai lavori di carta o cartoni, questo Supremo collegio ha ritenuto esenti dall'imposta, di consumo, ai sensi del ricordato art. 10, 2° comma, della

legge n. 703 del 1952, quei lavori di carta o cartone che siano destinati a servire da imballaggio della merce (Cass., Sez. un., 20 giugno 1958, n. 2138, Foro it., 1958, I, 1757 ; 24 giugno 1958, n. 2251, ibid., 1643), perche essi non hanno una autonoma funzione economica di scambio, ma una funzione oggettivamente accessoria di altra attivitä,. Tale criterio si attaglia esattamente ai «pirottini», i quali, ser

vendo, come si e detto, a contenere l'impasto del panet tone da immettere nel forno di cottura, hanno una fun zione che puõ considerarsi di imballaggio, con la unica differenza che avvolgono il prodotto semilavorato in luogo del prodotto finito. Anzi essi assolvono ad una funzione di imballaggio ancora piu necessaria che non nel caso del prodotto finito, giacchc, mentre il panettone puõ es sere venduto e viene posto in vendita anche senza l'invo

lucro di carta, l'impasto deve necessariamente essere

imballato perche il panettone prenda la forma dovuta. In sostanza, ai di la di qualclie inesatta o non cliiara

affermazione, ohe nulla toglie alla bontä della decisione

adottata, la denunciata sentenza, clie lia accolto il cri

terio, seoondo il quale sono soggetti all'imposta di consumo i lavori di carta destinati in se alio scambio e non vi sono

soggetti quegli altri lavori di carta, i quali tendono ad age volare la formazione e lo scambio di altri prodotti, tiene conto della ratio, cui e ispirata l'enumerazione dei generi assoggettabili, da parte dei comuni, all'imposta di consumo e non merita, pertanto, le censure ehe le sono state rivolte.

(■Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 7 febbraio 1962, n. 238 ; Pres.

Torrente P., Est. Ianntjzzi, P. M. Cutrupia (concl.

conf.) ; Ditta Vegral (Avv. Lombardi) c. Ditta Logra

(Aw. Iacobelli).

(Oassa App. Brescia 23 settembre 1960)

Concorrenza (discipline della) — Uso di murohio

altrui noil registrato — Concorrenza sleale (Cod.

civ., art. 2598). Concorrenza (disciplina della) — Concorrenza sleale

— Giudizio di accertamento — Cessazione dell'at

tivitä — Pubblicazione della sentenza — Facoltä

discrezionale del giudiee (Cod. civ., art. 2600).

öostituisce atto di concorrenza sleale Vuso di marchio da altri

anteriormente e pacificamente usato, ancorclie non regi strato. (1)

La cessazione delVattivitä di concorrenza sleale nel corso del

giudizio di accertamento, nori sottrae ai giudice il potere discrezionale di ordinare la pubblicazione della sentenza. (2)

(1) In senso conforme si consult in o : Cass. 21 giugno 1960, n. 1644, Foro it., Rep. 1961, voce Concorrenza, n. 49, in motiva zione ; App. Milano 13 marzo 1959, id., Rep. 1959, voce Marchio, n. 89, ehe ha deciso su di un'ipotesi di concorrenza sleale per uso di marchio registrato nella zona di esclusiva riservata, pur dopo la registrazione, al precedente utente del marchio stesso ; App. Roma 13 febbraio 1958, id., Rep. 1959, voce cit., n. 78, che pone in primo piano, come oggetto dell'azione di concor renza sleale, la tutela del marchio di fatto ; Cass. 10 dicembre 1957, n. 4640, id., 1958, I, 17, in motivazione ; App. Venezia 6 marzo 1957, id., Rep. 1958, voce cit., n. 41, che, per quanto risulta dalla massima, afferma risolubile mediante l'azione di concorrenza sleale un conflitto tra marchi di fatto ; Trib. Napoli 18 febbraio 1953, id., Rep. 1953, voce Concorrenza, n. 23 ; Trib. Trani 18 novembre 1950, id., Rep. 1951, voce Marchio, n. 20, secondo cui, sia ai fini della protezione del marchio in tie, sia ai fini dell'azione di concorrenza sleale, per marchio a legittimamente usato » deve intendersi un marchio che, in contrapposizione a quello brevettato, per avere i caratteri della r,(nita e per essere stato creato per la prima volta da una determinata ditta, legitti mamente da questa h usato di fatto ; Trib. Bari 27 dicembre 1951, limitatamente a quanto concerne l'uguale tutela concessa dalla legge, salvo piccole divergenze, al marchio registrato ed al marchio di fatto (la sentenza b annotata da Gtjglielmetti, Considerazioni in tema di marchio di fatto e di concorrenza sleale, in Biv. dir. ind., 1953, II, 327).

In dottrina si veda ancora, in senso conforme alia annotata sentenza, Ascakelli, Teoria della concorrenza e dei beni imma teriali', pag. 185. Pui> consultarsi inoltre, Santini, Marchi e concorrenza sleale. Bassegna di giurisprudenza, in Biv. trim, dir. e proc. civ., 1948, 404.

(2) In senso sostanzialmente conforme, si veda Cass. 9 ottobre 1957, n. 3686, Foro it., Rep. 1957, voce Concorrenza, nn. 124, 125, che ha affermato l'irrilevanza, ai fini della facolta del giudice di ordinare le pubblicazione della sentenza, del lungo tempo trascorso dallo svolgimento dell'attivitk di concor renza sleale.

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1329 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1330

La Corte, ecc. — Si deve preliminarmente disporre la

riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trat

tandosi di impugnazioni proposte contro una stessa sentenza.

Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano

la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2598, n. 1, cod. civ. sotto un duplice profilo, deducono che sarebbero

mancati nella specie entrambi gli estremi previsti per la

configurazione e la repressione della concorrenza come

sleale, in quanto : a) richiedendo l'art. 2598, n. 1, che i

nomi ed i segni distintivi siano «legittimamente usati», solo chi usa un marehio regištrato a favore di altri incorre

nelle sanzioni relative alia violazione del diritto di esclu

siva ed alia concorrenza sleale, mentre, invece, l'uso o

l'imitazione di un nome o di un segno distintivo non regi strati non importa l'applicazione delle sanzioni predette ; che difettava altresi 1'estremo della confondibilitä fra i

prodotti delle due aziende, poiche le due denominazioni

« Pior di pane » e « Pan fiore » hanno una diversa composi zione lessicale ed inoltre percM : 1) il nome della Ditta Ve

gral era scritto a grossi caratteri sulle etichette applicate all'esterno dei mastelli e sui foglietti inseriti all'interno ;

2) la denominazione « Pan fiore » era estremamente gene rica ; 3) la forma dei mastelli non poteva portare ad alcuna

confusione, data la inettitudine di quel recipiente che e

usato nel comune commercio. con le stesse caratteristiche

di confezione e di presentazione. Le censure non sono fondate.

Si discute, infatti, se il preuso del marehio non regi štrato conferisca all'utente il diritto di esclusivita, come

quello registrato, ma non s'e mai dubitato che esso sia tute

lato con l'azione di concorrenza sleale, quando ricorrano gli altri requisiti previsti dalla legge. In tal senso e la costante

giurisprudenza di questo Supremo collegio, il quale, dopo avere delineato i caratteri distintivi fra l'azione di viola

zione del diritto all'uso esclusivo del marehio e quella di

concorrenza sleale, ha affermato che esse possono bensi

avere l'elemento comune dell'uso di uno stesso contras

segno tutelato da un brevetto per marehio (il quale fatto

integra nel contempo la violazione del diritto al marehio

ed un elemento costitutivo della concorrenza sleale), ma

che 1'attivitä, di concorrenza sleale e ben eoncepibile indi

pendentemente dalla violazione di un diritto di uso esclu

sivo di un contrassegno o di una denominazione di un pro dotto. Infatti la previsione dell'art. 2598, n. 1, che reprime l'uso di nomi o di segni distintivi idonei a produrre confu

sione con i nomi o i segni distintivi «legittimamente usati

da altri», si realizza anche nell'ipotesi in cui i detti con

trassegni siano stati anteriormente e paeificamente usati

da altri, poiche ciõ importa che essi debbano ritenersi

«legittimamente usati» in virtu del principio prior in tem

pore potior in iure applicato senza contrasti nella materia

in esame. (Omissis)

Sostengono ancora i ricorrenti principali, con il secondo

motivo, che la sentenza impugnata non avrebbe potuto ordinare la pubblicazione della sentenza a seguito della

rinunzia, da parte della Ditta Vegral, all'uso della deno

minazione « Pior di pane » per distinguere i suoi prodotti. Neanche tale censura e fondata. L'ordine di pubblica

zione della sentenza a norma dell'art. 2600 cod. civ. e

correlativo all'aecertamento degli atti di concorrenza sleale :

pertanto, come la cessazione dell'uso di un segno distintivo

uguale o simile a quello dell'altro imprenditore o addirit

tura la cessazione dell'attivita concorrenziale nel corso del

giudizio non escludono l'affermazione della responsabilitä in relazione all'attivita gia espletata, cosi l'ordine di pub blicazione della sentenza rimane giustificato da tale accer tamento e puõ essere legittimamente emanato dal giu dice di merito nell'esercizio di un potere discrezionale.

Pertanto il rieorso principale dev'essere respinto eon

ogni altra conseguenza di legge. (Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SDPREMi DI GASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 27 ottobre 1961, n. 2438 ; Pres.

Di Pilato P., Est. Rossano, P. M. Criscuoli (concl.

eonf.); Soo. Adriatioa navigazione (Aw. Volli) c.

Ditta Meris (An. Jona) e Soc. Fischer-Weppler (Ayv.

Cueuppi).

(Oonferma App. Venezia 27 luglio 1957)

IV'olejjjjio e trasporto per acqua e per aria — Tras

porto marittlmo — Consejjna delle eose tras

portate a elli ne ha diritto — Ineidenza della

eireolazione della polizza di carico — Onere di

oiierta e di deposito del tilolo — Fattispeeie (Cod.

nav., art. 467 ; r. d. 14 dicembre 1933 n. 1669, norme

sulla cambiale, art. 66).

IMolejjgio e trasporto per acqua e per aria — Tras

porto marittimo — Limite del risarcimento —

Inapplieabilitä ajjli inadempimenti eontrattuali — Fattispeeie (Cod. nav., art. 1, 423).

Il vettore marittimo e responsabile verso il caricatore, cui pur non sia stata girata la polizza di carico, se, in violazione

di clausola riportata nella polizza, ha consegnato il carico

ai destinatario, ehe, pur essendo prenditore del titolo, non gli aveva esibito la polizza medesima. (1)

Il caricatore, ehe agisce nei confronti del vettore marittimo

sulla base del contratto di trasporto, non e tenuto alVos

servanza del duplice onere delVofferta e del deposito della

polizza di carico, previsto nelVart. 66 della legge cam

biaria. (2) Il limite delle lire cinquemila per ogni unitä di carico, pre

visto neil'art. 423 cod. nav., non si applica ai risarcimento

del danno provocato ai caricatore dal vettore per consegna delle cose trasportate a ehi non ne aveva diritto. (3)

La Corte, ecc. •— (Omissis). Il controricorso qualificato adesivo õ inammissibile.

Invero questo Supremo collegio ha avuto piu volte

occasione di affermare ehe, qualora il controricorso abbia

non giä funzione di difesa contro il ricorso, ma di adesione

alio stesso e quindi funzione di impugnazione incidentale,

deve, ai sensi degli art. 370 e 371 eod. proc. civ., essere

preceduto dal deposito per caso di soccombenza, sotto

pena di inammissibilitä. E il deposito non e stato effettuato

dalla Soe. Fischer.

Il primo motivo del ricorso della Societä Adriatica

di navigazione concerne la questione se la caricatrice Soe.

Heris export sia legittimata all'azione di risarcimento del

danno nei confronti del vettore Soe. Adriatica di naviga zione per avere questa consegnato la merce caricata alla

destinataria Ditta Fischer e Weppler, senza ehe esibisse la polizza di carico, come esplicitamente era previsto nella

polizza stessa.

(1-2) Sulla duplice funzione propria della polizza di carico, di titolo di credito e di documento del contratto di trasporto, cui si riferisce la prima massima, Cass. 30 giugno 1959, n. 2051, Foro it., Rep. 1961, voce Noleggio, n. 27 (ripr., in extenso, in Riv. dir. navig., 1960, II, 291, con nota di lv. Albano) ; App. Napoli 6 luglio 1957, Foro it., Rep. 1958, voce eit., nn. 126, 127 ; Cass. 9 novembre 1957, n. 4324, id., Rep. 1957, voce eit., nn. 165-168.

In dottrina, cons. Lefebvre b'Ovidio - Pescatoke, Ma nnale dir. navigazione8, Milano, 1960, n. 417 segg. (ivi ulteriori citazioni di dottrina).

Sull'art. 66 della legge cambiaria, v., da ultimo, Cass. 11

luglio 1960, n. 1878, Foro it., 1961, 1, 1960, con nota di M. Acone.

(3) Sui limiti d'applicabilita dell'art. 423 cod. nav., v. App. Genova 11 dicembre 1958, Trib. Genova 8 maggio 1957, Foro it., Rep. 1959, voce Noleggio, nn. 92-95 ; Trib. Genova 19 giugno 1948, id., 1948, I, 882, con nota di Ferrarini.

Si da notare che con legge 16 aprile 1954 n. 202 (art. 2) il limite di lire cinquemila e stato elevato a lire duecentomila

(v., in proposito, Lefebvre d'Ovidio - Pesoatore, op. eit., ' n. 413 e nota 80).

Il Foro Italiano — Volume LX XXV — Parte I- 85.

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