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Sezione I civile; sentenza 7 febbraio 1963, n. 199; Pres. Stella Richter, Est. Giannattasio, P. M....

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Sezione I civile; sentenza 7 febbraio 1963, n. 199; Pres. Stella Richter, Est. Giannattasio, P. M. Colli (concl. conf.); Società fratelli Sperlari (Avv. Allorio, Nicolò, Rotondi) c. Società Enea Sperlari (Avv. De Simone, Satta, Sordelli) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 2 (1963), pp. 227/228-229/230 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153061 . Accessed: 25/06/2014 10:27 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.105 on Wed, 25 Jun 2014 10:27:24 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; sentenza 7 febbraio 1963, n. 199; Pres. Stella Richter, Est. Giannattasio, P. M.Colli (concl. conf.); Società fratelli Sperlari (Avv. Allorio, Nicolò, Rotondi) c. Società EneaSperlari (Avv. De Simone, Satta, Sordelli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 2 (1963), pp. 227/228-229/230Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153061 .

Accessed: 25/06/2014 10:27

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227 PARTE PRIMA 228

e, quali ehe siano state le ragioni della mancata emanazione, resta il fatto che l'ordinamento giuridico vigente non con

tiene una norma la quale disponga la proroga dei contratti

di cui trattasi, non avendo, come si e visto, tale efficaeia

l'art. 2 della legge n. 1414.

Ne, a far ritenere che l'art. 2 abbia la detta efficacia,

puõ indurre l'argomento di carattere logico messo avanti

dai sostenitori dell'opinione contraria, secondo cui la stessa

ratio che ha indotto il legislatore a prorogare i contratti

giä prorogati dalle leggi n. 358 del 1951 e n. 58 del 1952

ricorrerebbe ancbe per i contratti in questione. Una volta dimostrato, come si e fatto, che il testo del

l'art. 2 della legge n. 1414 non consente un'interpretazione estensiva tale da far rientrare nella previsione della norma

anche i suddetti contratti, e facile rilevare anzitutto, contro

l'indicato argomento, che esso, anche se esatto, potrebbe valere soltanto in sede di interpretazione analogica della

norma in parola, e ripetere che tale forma di interpreta zione non õ consentita nella specie.

Si puõ, comunque, poi, aggiungere che non sembra

lecito sostenere che la ratio dell'art. 2 della legge n. 1414

ricorra anche per, i contratti poliennali conclusi anterior -

mente al 1° febbraio 1947 ed aventi scadenza successiva

al 31 dicembre 1955.

£ sempre pericoloso affermare che la ratio di una dispo sizione eccezionale ricorra anche per ipotesi non considerate

dalla disposizione stessa. L'eccezionalita della disposizione

importa di per sõ, almeno di solito, che la sua ratio sia

esclusivamente peculiare alle ipotesi da essa considerate.

Comunque, nel caso in esame, e ben possibile affermare

che la situazione dei contratti giä, prorogati e quella dei

contratti poliennali conclusi anteriormente al 1° febbraio

1947 e con scadenza successiva al 31 dicembre 1955 erano

notevolmente diverse, sotto ilprofilo dell'economia contrat

tuale, in quanto i primi si erano svolti in un regime di inter

vento legislativo, che non si era invece manifestato per i

secondi.

Onde l'esistenza di una ragione giustificatrice di un ul

teriore intervento legislativo nei riguardi dei primi non

importa per s& che sussista anche una analoga ragione di

intervento per i secondi, specie in una materia in cui, come

e pacifico, residuerebbe pur sempre un largo margine esclu

sivamente riservato all'autonomia privata (si intende al

ludere ai contratti di locazione alberghiera conclusi dopo il 31 gennaio 1947). Ed a tal proposito non va omesso

di considerare che giä il legislatore del 1946 aveva, come

si e visto, contenuto in limiti notevolmente ristretti il

regime di proroga da esso intradotto, ed aveva consen

tito che esso fosse derogato dall'autonomia delle parti. II vincolo della proroga era stato bensi rafforzato ed esteso

dal legislatore del 1951-52, il quale peraltro aveva mantenuto

alcune categorie di contratti non prorogati. Ciõ stante, nulla

di strano che il legislatore del 1956, pur avendo ulterior

mente prorogate la scadenza dei contratti giä prorogati, non abbia esteso il regime della proroga a contratti che

sino ad allora ne erano rimasti esenti.

In conclusione, adunque, accogiiendosi la prima cen

sura del proposto ricorso, la sentenza denunziata deve essere

annullata con rinvio. II giudice di rinvio si uniformerä al

seguente principio di diritto : «i contratti poliennali di

locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, anche se

siano stati conclusi anteriormente al 1° febbraio 1947, non

sono soggetti alia proroga di cui all'art. 2 della legge n.

1414 del 1956, qualora abbiano una scadenza successiva

al 31 dicembre 1955 ».

La seconda censura del ricorso, relativa al tempo di

conclusione del contratto de quo, rimane assorbita, giacche, essendo pacifico che il detto contratto aveva una scadenza

successiva al 31 dicembre 1955, esso risulta. senz'altro

esente dalla proroga di cui all'art. 2 della legge n. 1414, ed

e quindi del tutto inutile accertare, ai fini dell'applicabilita o meno di detta norma, il tempo in cui e stato concluso. B* La pronuncia sulle spese processuali di questo grado va rimessa al giudice di rinvio.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile; sentenza 7 febbraio 1963, n. 199 ; Pres.

Stella Kichter, Est. Giannattasio, P. M. Colli (ooncl.

conf.) ; Societä fratelli Sperlari (Avv. Allorio, Nicolõ, Rot on di) c. Societä. Enea Sperlari (Avv. De Simone,

Satta, Sordelli).

(Cassa App. Brescia 26 gennaio 1961)

Ditta e insegna — Denominazioni soeiali — Confon

dibilitä—Possibilitä di modifiche— Indagine pre liminare (Cod. civ., art. 2563, 2564, 2 567).

Nel conflitto fra due societä le cui denominazioni, legittima mente usate, siano confondibili, si deve, prima di ordi

nare la soppressione di quella successivamente adottata,

indagare se con aggiunte, qualificazioni ed op2>ortune in

tegrazioni si põssa ovviare ai pericolo di conjusione. (1)

La Corte, ecc. — (Omissis). Con il secondo motivo la

ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applica zione degli art. 2501, 2564, 2565, 1350, 1362, 2725 e 2729

cod. civ., in relazione all'art. 1417 cod. civ. e all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., assume che : a) contrariamente

a quanto ritenuto dalla Corte di merito, non e affatto ne

cessaria la prova per iscritto per il consenso al trasferi

mento della ditta, che e autonomo dal trasferimento della

propriety o godimento dell'azienda ; b) la Corte di merito

non lia considerato che nella specie si trattava non giä di

provare il trasferimento della ditta con mezzi diversi dallo

scritto, ma invece di interpretare rettamente il contenuto

dell'atto 11 luglio 1951 in relazione al successivo atto 7

febbraio 1952 : ove tale indagine interpretativa fosse stata

compiuta, sarcbbe emerso che il trasferimento era insito

nella cessione di un'azienda, nella sua interezza, ad una

societä costituita fin dall'origine a questo scopo e che ha

assunto la medesima denominazione ; c) la Corte di merito

e poi incorsa in equivoco ritenendo inammissibile la prova

per testi sul presupposto che mirasse a dimostrare una simu

lazione relativa, di cui nessuno aveva mai allegato l'esi

stenza ; d) inoltre non ha considerato che l'art. 2565, 1°

capo v., cod. civ. contiene un principio regolatore dei rap

porti interni tra cedente e cessionario, mentre rispetto ai

terzi la ditta, qualifica oggettiva dell'organizzazione azien

dale, passa per effetto naturale del trasferimento ; e) in

fine la Corte di merito ha omesso di esaminare la tesi su

bordinata della ricorrente, secondo cui aveva validamente

acquistato il nome «Fratelli Sperlari», perche anche se

all'atto della sua costituzione non figuravano tra i suoi soci

persone che si chiamassero Sperlari, dopo pochi mesi era

(1) La sentenza cassata, App. Brescia 26 gennaio 1961, riassunta nel nostro Rep. 1961, voce Ditta e insegna, nn. 15-20, riformava Trib. Cremona 11-26 giugno 1959, id., Rep. 1960, voce Societä, nn. 131-134, che aveva ritenuto differenziate le denominazioni: « Enea Sperlari soc. p. az. - Casa fondata nel 1836 » e « Fratelli Sperlari soc. p. az. ».

Genericamente, sul potere del giudice di stabilire modi ficazioni o integrazioni idonee a differenziare ditte confondi

bili, App. Milano 18 febbraio 1958, id., Rep. 1959, voce Ditta e insegna, n. 30 ; App. Firenze 25 agosto 1956, id., Rep. 1956, voce cit., nn. 9-13 ; Cass. 12 luglio 1956, n. 2595, ibid., n. 22 ; 21 luglio 1954, n. 2622, id., Rep. 1954, voce cit., nn. 8-11 ; App. Milano 30 luglio 1954, ibid., nn. 14, 15.

Per ulteriori riferimenti, si vedano : Cass. 27 ottobre 1956, n. 3982, id., Rep. 1956, voce cit., n. 29 (modificata, nel corao del giudizio, una ditta in modo da differenziarla da quella usata in precedenza, il giudice non puõ autorizzare, in difetto di istanza di parte, l'uso di altra ditta meno differenziata) ; App. Milano 28 dicembre 1954, id., Rep. 1955, voce cit., n. 18 (le aggiunte o le modifiche, disposte dal giudice per differenziare la ditta successiva da quella precedente, possono non essere adottate dalla parte, purche questa in modo idoneo eviti la possibility di confusione).

Per qualche riferimento, v., in tema di concorrenza sleale, Cass. 11 gennaio n. 22 e 22 maggio n. 1290 del 1962, id., 1962, I, 981 e 1697, con note di richiami.

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229 GIURISPRUDENZA COSTITUZIÖNALE E CIVILE 230

entrata come socia l'Accomandita Sperlari, che aveva di

ritto a quel nome.

Con il terzo motivo, che si esamina congiuntamente al

secondo, la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa

applicazione degli art. 2564 e 2567 cod. civ., in relazione

all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., assume clie :

1) il processo logico con cui la Corte di merito ha

affrontato il problema della confondibilitä tra le due deno

minazioni sociali e errato perch& le questioni sono state

esaminate nel seguente ordine : A) se la ricorrente poteva assumere il nome Sperlari, ed ha concluso per l'affermativa ;

B) se vi fu cessione della ditta Sperlari tra l'Accomandita e

la ricorrente, ed ha concluso per la negativa ; C) se la ricor

rente dovesse modificare e come la propria denominazione, ed ha concluso nel senso della soppressione del nome « Sper lari ». In realtä la questione sub B) doveva precedere nel

l'ordine logico, per cui tutto il discorso relativo alla liceitä

della ricerca di un nome di fantasia per la formazione della

denominazione sociale non avrebbe utilitä se si fosse rico

nosciuto che questa di « fratelli Sperlari » era la denomina

zione dell'Azienda che continuava in forma di Society per azioni, donde un vizio di contraddittorieta, perche una volta

riconosciuta la legittimitä deH'assunzione del nome Sper

lari, la conseguenza non era giä quella della soppressione, ma quella della modifica differcnziatrice;

2) la Corte di merito non poteva disporre la sop

pressione del nome « Sperlari », perche l'obbligo di soppri mere un elemento del nome h sanzione del solo caso di ado

zione abusiva del nome, mentre in tutti gli altri casi la

modificazione si limits ad aggiunte e specificazioni idonee

ad evitare la confusione senza arrivare ad imporre il sacri

ficio del nome ;

3) la Corte non ha affatto dimostrato che le diciture

<i Enea Sperlari » e « Fratelli Sperlari » siano confondibili.

Questo Supremo collegio osserva che le censure conte

nute nel secondo mezzo, e che hanno dato luogo ad un ele

vato dibattito su problemi assai delicati e di vivo interesse, muovono tutte dal presupposto di fatto che la denomina

nazione assunta dalla Soc. per azioni Fratelli Sperlari sia

stata acquistata, a titolo derivativo, dalla Soc. in acco

mandita semplice Fratelli Sperlari, per cui tali censure

investono una parte della motivazione della sentenza, che

puõ considerarsi ultronea e ad abundantiam, laddove tutto

il ragionamento della decisione poggia, e ciõ in polemica con le argomentazioni contenute nella sentenza di primo

grado, tutte diffusamente confutate, sul diniego che la Soc.

in accom. semplice Fratelli Sperlari abbia ceduto alia So

ciety per azioni la propria ragione sociale e sull'affermazione

che, avendo la Societä azionaria adottato la propria deno

minazione al momento della costituzione avvenuta con

l'atto 11 luglio 1951, tale denominazione fu formata e as

sunta in via originaria, senza che fosse intervenuto alcun

rapporto di successione universale tra le due Societä, ne

di successione particolare nella ditta dell'Azienda ceduta

dall'Accomandita.

Cos! stando le cose il secondo motivo del ricorso va

rigettato, non giä perche le questioni proposte non siano

degne di considerazione e non meritino almeno di essere

esaminate, in considerazione anche dell'alto livello al

quale sono state trattate, ma perche attengono ad una

parte della motivazione che e superflua e, per giunta, contraddittoria rispetto all'intera impostazione data alia

sentenza, onde l'eventuale accoglimento di quelle cen

sure mai potrebbe da solo condurre alia cassazione della

sentenza, che si affida invece ad altra ed opposta argomen tazione, la quale sarebbe sufficiente a giustificarla, ove ve

nisse dimostrata la correttezza logica e giuridica di essa.

Ma b proprio tale parte della motivazione che offre il

fianco alia critica. Con essa la Corte di merito, ritenuto che

le ditte « Fratelli Sperlari » e « Enea Sperlari » presentano una tale somiglianza da creare una possibilita di confusione

per l'oggetto dell'impresa, ha ordinato la soppressione della

parola « Sperlari» nella denominazione «Fratelli Sperlari soc. p. a. ». Tale soluzione non tiene conto che, dal com

binato disposto degli art. 2563, 2564 e 2567 cod. civ., l'ob

bligo che incombe alle societä come gli altri imprenditori

di non assumere deiiominazioni uguali o simili a quelle da altre societä o da altri imprenditori precedentemente ado

perate e ciõ ai fine di evitare confusione per 1'oggetto del

l'impresa o per il luogo in cui questa e esercitata, e correla

tivo ai diritto delle societä, come dei singoli imprenditori, alla tutela, sia pure affievolita, del nõme legittimamente

acquisito. Di fronte, cioe, ai conflitto tra due legittimi titolari

dello stesso nome commerciale o di nomi similari la solu

zione va ricercata nel riconoscimento come prevalente del diritto di quello tra di essi ehe lo abbia usato per primo, il ehe, perõ, non significa ehe l'altro sia tenuto a rinun

ciarvi in modo assoluto, limitandosi la legge ad imporgli di apportarvi aggiunte, qualificazioni ed opportune inte

grazioni, ehe siano idonee a differenziarlo da quello pre esistente. L'art. 2564 cod. civ., ehe e contraddistinto dalla

rubrica « modificazione della ditta » e ehe richiede, perehe si abbia differenziazione idonea ad escludere ogni con

fusione ehe la ditta stessa sia «integrata o modificata », mira a contemperare le opposte esigenze, a conciliare gli interessi dell'uno e dell'altro imprenditore, non gia a sopraf fare l'uno a vantaggio dell'altro.

Anche se 6 esatto ehe la valutazione del giudice di merito, relativa alla possibility di confusione tra due ditte o due de

nominazioni sociali costituisce apprezzamento di merito

ehe, se sorretto da congrua motivazione e se immune da difetti logici o giuridici, e insindacabile in Cassazione, la

sentenza del giudice di merito ehe ritenga indispensabile,

per evitare ogni confusione, non giä una aggiunta o una

qualsiasi integrazione, ehe neppure si prospetta, ma la

radicale soppressione del nome legittimamente acquisito, in base alla considerazione ehe nessun ostacolo esiste a

clie la soppressione sia disposta, 6 censurabile in questa sede sotto un quadruplice profilo : a) perehe non tiene conto del criterio giuridico dianzi ricordato ; b) perclie, anche ammesso in astratto, ehe la modificazione della ditta

põssa spingersi sino alla soppressione del nome ehe la qua lifica, a tale risultato sara dato pervenire soltanto dopo il

risultato negativo del compimento dell'indagine sulla suf ficienza degli elementi diseriminatori delle denominazioni

(aggiunte, modificazioni, specificazioni) ; c) perchfe tra 1'af fermazione del legittimo acquisto di una denominazione a

titolo originario e quella ehe non vi e ostacolo alla sua sop

pressione, vi h un salto logico evidente, una contraddizione

in termini; d) perehe l'adozione dell'estrema sanzione della

soppressione del nome e quanto meno sfornita di adeguata motivazione.

Accogliendosi il terzo motivo del ricorso, la denunciata

sentenza va cassata su tal punto ed il giudice di rinvio, ai

quale la causa sara rinviata per nuovo esame, dovrä ade

guarsi ai seguente principio di diritto ; « Nel conflitto tra

due imprenditori (o societä), titolari dello stesso nome com

merciale o di nomi similari legittimamente usati, suscetti

bili di confusione, la legge ritiene prevalente il diritto di

quello tra di essi ehe abbia usato per primo il nome, ma non

impone necessariamente all'altro di rinunciare ai proprio, dovendosi fare ricorso alla soppressione soltanto come extrema ratio, allorquando, cio&, non sia possibile ovviare ai pericolo di confusione, per 1'oggetto dell'impresa o per il luogo in cui questa e esercitata, facendo ricorso ad ag

giunte, qualificazioni ed opportune integrazioni». (Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezioni unite civili ; sentenza 2 febbraio 1963, n. 183 ; Pres.

Di Pilato P., Est. Giannattasio, P. M. Ckiscuoli

(conci, conf.) ; Luzi (Avv. Bassanelli, (xIUDICEANDREA) c. Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-la

ziale (Avv. Astuti) e Comando militare territoriale di

Roma.

(Conferma App. Boma 9 luglio 1960)

Agricoltura — Riforma fondiaria — Terreni scorpo rati — Successiva espropriazione disposta dal

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