sezione I civile; sentenza 7 gennaio 1999, n. 38; Pres. Grieco, Est. Verucci, P.M. Mele (concl.conf.); Ghezzo (Avv. Paoletti, Cavallaro, Duchi) c. Comune di Cona. Cassa Pret. Venezia-Chioggia2 novembre 1995 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 2 (FEBBRAIO 1999), pp. 509/510-511/512Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192826 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
in questione può riguardare anche atti o comportamenti vinco
lati dell'amministrazione, come il pagamento di una somma di
denaro, e che lo stesso è alternativo rispetto alla tutela esecutiva
apprestata dal codice di procedura civile.
In definitiva, si deve ritenere che, nella specie, l'illegittimo rifiuto d'iscrizione all'albo, lesivo ab initio del diritto soggetti vo ad ottenere tale iscrizione, costituisca fatto illecito potenzial mente produttivo di un danno ingiusto e legittimi l'esperimento della tutela giudiziaria risarcitoria, indipendentemente dal fatto
che l'interessato potesse ottenere dal giudice amministrativo una
pronuncia contro l'inottemperanza alla decisione di annul
lamento.
3.3. - Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 7 gennaio
1999, n. 38; Pres. Grieco, Est. Verucci, P.M. Mele (conci,
conf.); Ghezzo (Aw. Paoletti, Cavallaro, Duchi) c. Co
mune di Cona. Cassa Pret. Venezia-Chioggia 2 novembre 1995
e decide nel merito.
Sanità pubblica — Medicinali veterinari — Vendita al dettaglio — Necessità di consegna all'interno della farmacia — Esclu
sione (R.d. 27 luglio 1934 n. 1265, testo unico delle leggi sa
nitarie, art. 122; d.leg. 27 gennaio 1992 n. 119, attuazione
delle direttive 81/851/Cee, 81/852/Cee, 87/20/Cee e
90/676/Cee, relative ai medicinali veterinari, art. 32, 38).
Ai fini del perfezionamento del contratto di vendita al dettaglio di medicinali veterinari, che secondo l'art. 32, 1° comma, d.leg.
n. 119 del 1992, è effettuata soltanto da farmacisti in farma
cia dietro presentazione di ricetta, è sufficiente il consenso
delle parti; pertanto, la consegna dei medicinali, costituendo
soltanto un effetto obbligatorio del contratto, può avvenire
anche presso il domicilio dell'acquirente e non necessariamente
all'interno della farmacia stessa. (1)
(1) In tema di vendita al dettaglio di medicinali veterinari, l'art. 32, 1° comma, d.leg. 27 gennaio 1992 n. 119, emanato in base alla 1. delega 29 dicembre 1990 n. 428 (legge comunitaria per il 1990) ed in parte
modificato, dapprima dall'art. 10 d.leg. 4 febbraio 1993 n. 66, e, suc
cessivamente, dall'art. 16 d.leg. 24 febbraio 1997 n. 47, attuativi delle
direttive Cee in materia, impone che essa sia effettuata soltanto da far
macisti ed in farmacia dietro presentazione di ricetta, ove prescritta, la cui validità è stabilita con decreto del ministro della sanità. La viola
zione di tale obbligo, ai sensi dell'art. 38, 4° comma, d.leg. 119/92,
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Pertanto, ai fini della lecita distribuzione dei medicinali, le disposi zioni innanzi richiamate sembrano richiedere la necessaria sussistenza
di almeno tre elementi e cioè che: — il farmaco sia venduto personalmente dal farmacista; — la consegna avvenga all'interno della farmacia e soltanto dietro
presentazione della ricetta.
Inoltre, ai sensi dell'art. 122 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, approvazio ne del testo unico delle leggi sanitarie, «la vendita al pubblico di medi
cinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti
e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titola
re della medesima».
Senonché, ad avviso della corte, la consegna del prodotto in farmacia
non costituisce un obbligo, dalla cui violazione debba derivare l'appli cazione della sanzione amministrativa.
Infatti, il contratto di vendita in parola soggiace al principio consen
sualistico, secondo quanto previsto e disciplinato, in via generale, dal
codice civile e, pertanto, si perfeziona attraverso l'incontro delle volon
tà delle parti (e cioè con la presentazione delle ricette in farmacia da
parte dell'acquirente e con l'accettazione e verifica da parte del farma
cista). La consegna del bene costituisce mero effetto obbligatorio irrile
vante ai fini della conclusione del contratto.
È, invece, necessario che il professionista sovrintenda all'identifica
II Foro Italiano — 1999.
Svolgimento del processo. — Nel corso di un'ispezione pres
so la farmacia della dr. Lucia Ghezzo, i carabinieri del Nas
di Treviso accertavano trentasei violazioni, commesse nell'anno
1994, all'art. 32 d.leg. 119/92, la predetta titolare avendo ven
duto farmaci ad uso veterinario al di fuori della farmacia, con
consegna diretta agli acquirenti presso gli allevamenti. Il sinda
co di Cona (Ve), con ordinanza del 28 settembre 1994, ingiun
geva alla dr. Ghezzo di pagare la somma di lire 54.000.000:
la Ghezzo proponeva opposizione dinanzi al Pretore di Vene
zia, sezione distaccata di Chioggia, deducendo che le compra vendite erano avvenute all'interno della farmacia e che solo sal
tuariamente i medicinali erano stati consegnati a domicilio, a
pieno titolo di cortesia.
Il pretore adito, con sentenza del 2 novembre 1995, rigettava
l'opposizione, osservando che, con l'art. 32 d.leg. 119/92, il
legislatore non intende far riferimento alla formazione del con
tratto di compravendita sotto il profilo civilistico, ma soltanto
all'attività di vendita sotto il profilo giuspubblicistico, come emer
ge anche dalla collocazione della norma nel capo VII, intitolato
zione dell'oggetto da cedere e assuma l'iniziativa, affinché proprio quello sia consegnato al cliente. Sicché, rispettato tale obbligo, il cui scopo «è quello di impedire che la preparazione dei medicamenti, o anche
la vendita di specialità già confezionate, sia effettuata da persone prive delle necessarie cognizioni tecniche», la consegna materiale può ben av
venire al di fuori dei locali della farmacia presso il domicilio dell'acqui rente. E ciò appare opportuno soprattutto nei casi in cui si tratti di
notevoli quantitativi di prodotti, che è impossibile consegnare all'inter
no del locale cui ha accesso il pubblico e che, dunque, il venditore
non può che inviare al cliente a mezzo di incaricati.
La giurisprudenza di legittimità si è già espressa sul punto nei termini
appena delineati: v. Cass. 2 febbraio 1998, n. 1032, Foro it., Mass.,
109, e, con specifico riferimento all'art. 122 r.d. 1265/34, cit., 8 gen naio 1998, n. 94, ibid., 9; 29 novembre 1996, n. 10675, id., Rep. 1996, voce Sanità pubblica, n. 605, tutte richiamate in motivazione.
Nel senso che l'art. 122, cit., che vieta la vendita a privati di speciali tà medicinali ad uso veterinario, non è in contrasto con la direttiva
Cee 81/851 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai medicinali veterinari, in quanto quest'ultima discipli na la fabbricazione e la immissione in commercio di tali medicinali, ma non la loro distribuzione al pubblico, come si desume chiaramente
dall'art. 27 della direttiva ove si dispone che il titolare di una autorizza
zione a fabbricare i medicinali veterinari è tenuto a vendere tali medici
nali soltanto in conformità alla legislazione degli Stati membri interes
sati, v. Cass. 18 aprile 1994, n. 3693, id., Rep. 1995, voce cit., n. 665.
L'art. 32, 2° comma, d.leg. 119/92, come modificato dalla 1. 47/97,
cit., attribuisce, inoltre, al ministro della sanità la facoltà di autorizza
re, per un verso, i titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso a vendere direttamente ai titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati o custoditi professionalmente animali, medicinali veterinari nel
le varie tipologie previste e, per un altro verso, i fabbricanti di medici
nali veterinari prefabbricati somministrabili per via orale e di premisce le per alimenti medicamentosi a vendere i medesimi ai titolari degli im
pianti suindicati. Anche nelle ipotesi ora indicate, condizione per la liceità della vendi
ta, è che essa avvenga sotto la responsabilità di persona abilitata all'e
sercizio della professione di farmacista e su presentazione di ricetta
medico-veterinaria non ripetibile (sugli obblighi di registrazione e di con
servazione della documentazione a carico del farmacista, nonché sulla
pena irrogabile a seguito della violazione di tali disposizioni, v., rispet
tivamente, il 4° comma dell'art. 32, cit., e l'art. 38 d.leg. 119/92). Nel senso che, poiché la norma del 1° comma dell'art. 38 d.leg. 119/92
stabilisce la pena solo nei casi di difetto di autorizzazione previsti dal
l'art. 32, 2° comma, che prevede l'autorizzazione solo per i venditori, mentre per i compratori prevede solo una domanda corredata di idonea
documentazione, al fine evidente di consentire il controllo ministeriale, ma non al fine di rilasciare alcuna autorizzazione, è contro il principio ermeneutico di stretta legalità, vigente in materia penale, ritenere che
la sanzione di cui all'art. 38 colpisca non solo la vendita da parte di
chi non è autorizzato, ma anche la vendita da parte di chi è autorizzato
a favore di chi è legittimato ex lege a comprare ma non ha presentato la richiesta e la relativa documentazione riguardo alla possibilità di trat
tare le premiscele, v. Cass. 10 novembre 1994, Manassero, id., Rep.
1996, voce cit., n. 633.
Cfr., inoltre, Tar Lazio, sez. I, 28 settembre 1994, n. 1404, id., Rep.
1995, voce cit., n. 674, secondo cui è manifestamente infondata, con
riferimento agli art. 2, lett. f), e 65 1. delega 428/90, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 32 d.leg. 119/92, in quanto nessuna
norma comunitaria o interna abilita i produttori e i grossisti alla distri
buzione, né sussiste alcuna norma comunitaria o interna che consenta
ai farmacisti di esercitare la distribuzione dei farmaci a titolo di libera
professione fuori delle farmacie e delle strutture pubbliche.
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PARTE PRIMA
«distribuzione di medicinali veterinari». Richiamata l'eccezio
ne, contenuta nel 2° comma, sulla possibilità per il grossista od il fabbricante di rifornire direttamente i titolari di impianti di allevamento, il pretore ha rilevato che l'espressione «vendita
al dettaglio» deve interpretarsi come distribuzione di medicinali
all'interno della farmacia, effettuata da farmacisti ad utilizzato
ri finali: nella specie, inoltre, doveva escludersi l'occasionalità
delle vendite al di fuori della farmacia, perché i medicinali era
no stati corredati di bolle di accompagnamento, ossia da docu
menti fiscali che presuppongono una vendita non ancora avve
nuta, a differenza della fattura o dello scontrino.
Per la cassazione di tale sentenza la Ghezzo ha proposto ri
corso con due motivi, illustrati anche con memoria. L'intimato
comune di Cona non si è costituito.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo, denunziando
violazione e falsa applicazione degli art. 32 e 38 d.leg. 27 gen naio 1992 n. 119, con riferimento all'art. 122 t.u.l.s. del 1934, la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver consi
derato che una cosa è la vendita del farmaco, altra cosa la ma
teriale consegna di esso: nella specie, le ricette erano state pre sentate in farmacia ed ivi si era concluso il contratto, a nulla
rilevando che, per comodità od a titolo di cortesia, la consegna materiale fosse avvenuta, in taluni casi, presso gli impianti di
allevamento.
La censura è fondata.
Con la sentenza n. 10675 del 1996, Foro it., Rep. 1996, voce
Sanità pubblica, n. 605, questa corte ha affermato che non sus
siste la violazione dell'art. 122, 1° comma, r.d. 1265/34 — se
condo cui la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma
di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere
effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare del
la medesima — «nel caso in cui notevoli quantitativi di farmaci
ad uso zootecnico vengano fatti recapitare al domicilio dei clienti
per il tramite di vettore, allorché la consegna dei medicamenti
stessi sia avvenuta, sia pure in un momento successivo alla pre sentazione delle ricette, direttamente ad opera del farmacista
o in sua presenza, non potendosi intendere in senso assoluto
l'obbligo di consegna all'interno della farmacia, in quanto que sta può essere resa impossibile dalla particolarità della situazio ne». Il principio è stato recentemente ribadito da Cass. 94/98,
id., Mass., 9, anche con espresso riferimento all'analoga norma
dell'art. 32 d.leg. 119/92, e da Cass. 1032/98, ibid., 109, que st'ultima ha precisato che «l'obbligo di vendita in farmacia, sotto la responsabilità del titolare, non può tuttavia essere inte so altresì come incondizionata e tassativa disposizione sul 'luo
go della consegna' del farmaco, direttamente ad opera del far
macista e all'interno della farmacia. L'obbligo di legge è rispet tato ove il professionista sovrintenda all'identificazione del
farmaco da cedere ed assuma l'iniziativa affinché proprio quel lo sia consegnato al cliente», aggiungendo che «il luogo di con
segna, che è effetto obbligatorio del contratto, può non coinci dere con il luogo della stipulazione».
Alla stregua di tali principi, che il collegio condivide piena mente, risulta evidente l'errore di diritto in cui è incorso il giu dice di merito, delineando un concetto «giuspubblicistico» di
vendita che non è dato riscontrare nel testo normativo e, in
particolare, nell'art. 32, 1° comma, a tenore del quale «la ven dita al dettaglio di medicinali veterinari è effettuata soltanto da farmacisti in farmacia dietro presentazione di ricetta, ove
prescritta, la cui validità è stabilita con decreto del ministro
della sanità». La vendita è — e non può che essere — il con
tratto previsto e disciplinato, in via generale, dal codice civile, onde la consegna del bene costituisce mero effetto obbligatorio, mentre il contratto si perfeziona con l'incontro delle volontà
delle parti: nella specie, con la presentazione delle ricette in far
macia e con l'accettazione e verifica del farmacista, essendo evi
dente che lo scopo perseguito dal legislatore è quello di impedi re che la preparazione dei medicamenti, o anche la vendita di
specialità già confezionate, sia effettuata da persone prive delle necessarie cognizioni tecniche, conseguentemente esigendo che l'atto di vendita avvenga in farmacia, ove si svolge l'attività
del professionista. La materiale consegna è, come si è visto, aspetto estrinseco
alla consensualità dell'atto di vendita, ossia alla conclusione del
contratto: contrariamente a quanto ritenuto dal pretore, nessun
li Foro Italiano — 1999.
argomento in senso contrario può essere tratto dalla collocazio
ne della norma in esame nel capo VII, intitolato «distribuzione
di medicinali veterinari», perché la distribuzione non può essere
confusa con la consegna, attenendo alla regolamentazione —
in via generale — delle varie forme di commercio dei farmaci
(all'ingrosso o al dettaglio, con le relative autorizzazioni), non
già alla configurazione di un tipo di vendita diversa da quella
improntata al principio consumalistico, tant'è che lo stesso giu dice di merito ha dovuto far ricorso, in chiave interpretativa, ad un'impropria «parafrasi».
In punto di fatto, il pretore non ha escluso che la presenta zione delle ricette fosse avvenuta nei locali della farmacia, es
sendosi limitato ad affermare un principio di diritto che non
può essere accolto: in altri termini, la vendita è avvenuta in
farmacia. Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo del
ricorso, la sentenza impugnata va cassata.
Resta, conseguentemente, assorbito il secondo motivo, con il quale si denunzia l'erronea decisione sulla non occasionalità
delle consegne dei farmaci presso i clienti, osservandosi come dalla circostanza che i prodotti fossero corredati di bolle di ac
compagnamento non si possa comunque ricavare l'abitualità di
detto comportamento: è evidente, infatti, che nessuna rilevanza
può assumere l'emissione di bolle di accompagnamento, quale sintomo rivelatore dell'occasionalità o meno delle consegne ester
ne, una volta che la vendita dei farmaci si è comunque conclusa
nella farmacia.
Non occorrendo alcun ulteriore accertamento di fatto, questa corte può decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384, 1° comma,
c.p.c., con accoglimento dell'opposizione proposta dalla Ghez
zo e conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione del
sindaco di Cona n. 18 in data 28 settembre 1994.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 28 dicem bre 1998, n. 12857; Pres. Pontrandolfi, Est. Prestipino, P.M. Nardi (conci, conf.); Balzamo (Aw. Lombardi, Tota
ro) c. Soc. Impresa portuale F. Muscatiello. Cassa Trib. Foggia 29 novembre 1995 e decide nel merito.
Lavoro (rapporto di) — Trattamento di fine rapporto — Corre
sponsione tardiva — Assenza di colpa del debitore — Irrile
vanza (Cod. proc. civ., art. 429).
Va cassata la sentenza che, sulla base dell'assenza di colpa del
datore di lavoro, abbia confermato la revoca del decreto in
giuntivo con cui gli si imponeva di corrispondere all'ex dipen dente interessi e rivalutazione maturati sul trattamento di fine rapporto, nel periodo intercorso tra il prepensionamento e
l'erogazione dell'emolumento a seguito della chiusura, da parte
dell'Inps, del procedimento inteso ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere il beneficio. (1)
(1) Non richiesta, la corte ribadisce l'orientamento (maturato, si di rebbe, a ridosso del contenzioso riguardante l'Atm Catania e divenuto affatto prevalente, con la sola eccezione di Cass. 29 marzo 1996, n. 2896, Foro it., 1996,1, 3450, con nota critica di S.L. Gentile) a tenore del quale, in caso di tardiva corresponsione delle spettanze di fine rap porto a causa del tempo impiegato dall'Inps per definire la pratica e dare il via libera, rivalutazione ed interessi spettano a far tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro. Ma la cassazione della sentenza im pugnata attiene all'irrilevanza, nella specie, dell'imputabilità del ritardo a colpa del debitore: il che, per l'area coperta dall'art. 429 c.p.c., equi vale alla fatica dell'ovvio (v., fra le più recenti, Cass. 22 giugno 1998, n. 6192, id., Mass., 698, e 2 marzo 1998, n. 2280, ibid., 244). [R. Pardolesi]
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