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sezione I civile; sentenza 7 gennaio 1999, n. 38; Pres. Grieco, Est. Verucci, P.M. Mele (concl....

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sezione I civile; sentenza 7 gennaio 1999, n. 38; Pres. Grieco, Est. Verucci, P.M. Mele (concl. conf.); Ghezzo (Avv. Paoletti, Cavallaro, Duchi) c. Comune di Cona. Cassa Pret. Venezia-Chioggia 2 novembre 1995 e decide nel merito Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 2 (FEBBRAIO 1999), pp. 509/510-511/512 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192826 . Accessed: 24/06/2014 20:00 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.76 on Tue, 24 Jun 2014 20:00:19 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 7 gennaio 1999, n. 38; Pres. Grieco, Est. Verucci, P.M. Mele (concl.conf.); Ghezzo (Avv. Paoletti, Cavallaro, Duchi) c. Comune di Cona. Cassa Pret. Venezia-Chioggia2 novembre 1995 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 2 (FEBBRAIO 1999), pp. 509/510-511/512Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192826 .

Accessed: 24/06/2014 20:00

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

in questione può riguardare anche atti o comportamenti vinco

lati dell'amministrazione, come il pagamento di una somma di

denaro, e che lo stesso è alternativo rispetto alla tutela esecutiva

apprestata dal codice di procedura civile.

In definitiva, si deve ritenere che, nella specie, l'illegittimo rifiuto d'iscrizione all'albo, lesivo ab initio del diritto soggetti vo ad ottenere tale iscrizione, costituisca fatto illecito potenzial mente produttivo di un danno ingiusto e legittimi l'esperimento della tutela giudiziaria risarcitoria, indipendentemente dal fatto

che l'interessato potesse ottenere dal giudice amministrativo una

pronuncia contro l'inottemperanza alla decisione di annul

lamento.

3.3. - Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 7 gennaio

1999, n. 38; Pres. Grieco, Est. Verucci, P.M. Mele (conci,

conf.); Ghezzo (Aw. Paoletti, Cavallaro, Duchi) c. Co

mune di Cona. Cassa Pret. Venezia-Chioggia 2 novembre 1995

e decide nel merito.

Sanità pubblica — Medicinali veterinari — Vendita al dettaglio — Necessità di consegna all'interno della farmacia — Esclu

sione (R.d. 27 luglio 1934 n. 1265, testo unico delle leggi sa

nitarie, art. 122; d.leg. 27 gennaio 1992 n. 119, attuazione

delle direttive 81/851/Cee, 81/852/Cee, 87/20/Cee e

90/676/Cee, relative ai medicinali veterinari, art. 32, 38).

Ai fini del perfezionamento del contratto di vendita al dettaglio di medicinali veterinari, che secondo l'art. 32, 1° comma, d.leg.

n. 119 del 1992, è effettuata soltanto da farmacisti in farma

cia dietro presentazione di ricetta, è sufficiente il consenso

delle parti; pertanto, la consegna dei medicinali, costituendo

soltanto un effetto obbligatorio del contratto, può avvenire

anche presso il domicilio dell'acquirente e non necessariamente

all'interno della farmacia stessa. (1)

(1) In tema di vendita al dettaglio di medicinali veterinari, l'art. 32, 1° comma, d.leg. 27 gennaio 1992 n. 119, emanato in base alla 1. delega 29 dicembre 1990 n. 428 (legge comunitaria per il 1990) ed in parte

modificato, dapprima dall'art. 10 d.leg. 4 febbraio 1993 n. 66, e, suc

cessivamente, dall'art. 16 d.leg. 24 febbraio 1997 n. 47, attuativi delle

direttive Cee in materia, impone che essa sia effettuata soltanto da far

macisti ed in farmacia dietro presentazione di ricetta, ove prescritta, la cui validità è stabilita con decreto del ministro della sanità. La viola

zione di tale obbligo, ai sensi dell'art. 38, 4° comma, d.leg. 119/92,

comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Pertanto, ai fini della lecita distribuzione dei medicinali, le disposi zioni innanzi richiamate sembrano richiedere la necessaria sussistenza

di almeno tre elementi e cioè che: — il farmaco sia venduto personalmente dal farmacista; — la consegna avvenga all'interno della farmacia e soltanto dietro

presentazione della ricetta.

Inoltre, ai sensi dell'art. 122 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, approvazio ne del testo unico delle leggi sanitarie, «la vendita al pubblico di medi

cinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti

e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titola

re della medesima».

Senonché, ad avviso della corte, la consegna del prodotto in farmacia

non costituisce un obbligo, dalla cui violazione debba derivare l'appli cazione della sanzione amministrativa.

Infatti, il contratto di vendita in parola soggiace al principio consen

sualistico, secondo quanto previsto e disciplinato, in via generale, dal

codice civile e, pertanto, si perfeziona attraverso l'incontro delle volon

tà delle parti (e cioè con la presentazione delle ricette in farmacia da

parte dell'acquirente e con l'accettazione e verifica da parte del farma

cista). La consegna del bene costituisce mero effetto obbligatorio irrile

vante ai fini della conclusione del contratto.

È, invece, necessario che il professionista sovrintenda all'identifica

II Foro Italiano — 1999.

Svolgimento del processo. — Nel corso di un'ispezione pres

so la farmacia della dr. Lucia Ghezzo, i carabinieri del Nas

di Treviso accertavano trentasei violazioni, commesse nell'anno

1994, all'art. 32 d.leg. 119/92, la predetta titolare avendo ven

duto farmaci ad uso veterinario al di fuori della farmacia, con

consegna diretta agli acquirenti presso gli allevamenti. Il sinda

co di Cona (Ve), con ordinanza del 28 settembre 1994, ingiun

geva alla dr. Ghezzo di pagare la somma di lire 54.000.000:

la Ghezzo proponeva opposizione dinanzi al Pretore di Vene

zia, sezione distaccata di Chioggia, deducendo che le compra vendite erano avvenute all'interno della farmacia e che solo sal

tuariamente i medicinali erano stati consegnati a domicilio, a

pieno titolo di cortesia.

Il pretore adito, con sentenza del 2 novembre 1995, rigettava

l'opposizione, osservando che, con l'art. 32 d.leg. 119/92, il

legislatore non intende far riferimento alla formazione del con

tratto di compravendita sotto il profilo civilistico, ma soltanto

all'attività di vendita sotto il profilo giuspubblicistico, come emer

ge anche dalla collocazione della norma nel capo VII, intitolato

zione dell'oggetto da cedere e assuma l'iniziativa, affinché proprio quello sia consegnato al cliente. Sicché, rispettato tale obbligo, il cui scopo «è quello di impedire che la preparazione dei medicamenti, o anche

la vendita di specialità già confezionate, sia effettuata da persone prive delle necessarie cognizioni tecniche», la consegna materiale può ben av

venire al di fuori dei locali della farmacia presso il domicilio dell'acqui rente. E ciò appare opportuno soprattutto nei casi in cui si tratti di

notevoli quantitativi di prodotti, che è impossibile consegnare all'inter

no del locale cui ha accesso il pubblico e che, dunque, il venditore

non può che inviare al cliente a mezzo di incaricati.

La giurisprudenza di legittimità si è già espressa sul punto nei termini

appena delineati: v. Cass. 2 febbraio 1998, n. 1032, Foro it., Mass.,

109, e, con specifico riferimento all'art. 122 r.d. 1265/34, cit., 8 gen naio 1998, n. 94, ibid., 9; 29 novembre 1996, n. 10675, id., Rep. 1996, voce Sanità pubblica, n. 605, tutte richiamate in motivazione.

Nel senso che l'art. 122, cit., che vieta la vendita a privati di speciali tà medicinali ad uso veterinario, non è in contrasto con la direttiva

Cee 81/851 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

membri relative ai medicinali veterinari, in quanto quest'ultima discipli na la fabbricazione e la immissione in commercio di tali medicinali, ma non la loro distribuzione al pubblico, come si desume chiaramente

dall'art. 27 della direttiva ove si dispone che il titolare di una autorizza

zione a fabbricare i medicinali veterinari è tenuto a vendere tali medici

nali soltanto in conformità alla legislazione degli Stati membri interes

sati, v. Cass. 18 aprile 1994, n. 3693, id., Rep. 1995, voce cit., n. 665.

L'art. 32, 2° comma, d.leg. 119/92, come modificato dalla 1. 47/97,

cit., attribuisce, inoltre, al ministro della sanità la facoltà di autorizza

re, per un verso, i titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso a vendere direttamente ai titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati o custoditi professionalmente animali, medicinali veterinari nel

le varie tipologie previste e, per un altro verso, i fabbricanti di medici

nali veterinari prefabbricati somministrabili per via orale e di premisce le per alimenti medicamentosi a vendere i medesimi ai titolari degli im

pianti suindicati. Anche nelle ipotesi ora indicate, condizione per la liceità della vendi

ta, è che essa avvenga sotto la responsabilità di persona abilitata all'e

sercizio della professione di farmacista e su presentazione di ricetta

medico-veterinaria non ripetibile (sugli obblighi di registrazione e di con

servazione della documentazione a carico del farmacista, nonché sulla

pena irrogabile a seguito della violazione di tali disposizioni, v., rispet

tivamente, il 4° comma dell'art. 32, cit., e l'art. 38 d.leg. 119/92). Nel senso che, poiché la norma del 1° comma dell'art. 38 d.leg. 119/92

stabilisce la pena solo nei casi di difetto di autorizzazione previsti dal

l'art. 32, 2° comma, che prevede l'autorizzazione solo per i venditori, mentre per i compratori prevede solo una domanda corredata di idonea

documentazione, al fine evidente di consentire il controllo ministeriale, ma non al fine di rilasciare alcuna autorizzazione, è contro il principio ermeneutico di stretta legalità, vigente in materia penale, ritenere che

la sanzione di cui all'art. 38 colpisca non solo la vendita da parte di

chi non è autorizzato, ma anche la vendita da parte di chi è autorizzato

a favore di chi è legittimato ex lege a comprare ma non ha presentato la richiesta e la relativa documentazione riguardo alla possibilità di trat

tare le premiscele, v. Cass. 10 novembre 1994, Manassero, id., Rep.

1996, voce cit., n. 633.

Cfr., inoltre, Tar Lazio, sez. I, 28 settembre 1994, n. 1404, id., Rep.

1995, voce cit., n. 674, secondo cui è manifestamente infondata, con

riferimento agli art. 2, lett. f), e 65 1. delega 428/90, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 32 d.leg. 119/92, in quanto nessuna

norma comunitaria o interna abilita i produttori e i grossisti alla distri

buzione, né sussiste alcuna norma comunitaria o interna che consenta

ai farmacisti di esercitare la distribuzione dei farmaci a titolo di libera

professione fuori delle farmacie e delle strutture pubbliche.

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PARTE PRIMA

«distribuzione di medicinali veterinari». Richiamata l'eccezio

ne, contenuta nel 2° comma, sulla possibilità per il grossista od il fabbricante di rifornire direttamente i titolari di impianti di allevamento, il pretore ha rilevato che l'espressione «vendita

al dettaglio» deve interpretarsi come distribuzione di medicinali

all'interno della farmacia, effettuata da farmacisti ad utilizzato

ri finali: nella specie, inoltre, doveva escludersi l'occasionalità

delle vendite al di fuori della farmacia, perché i medicinali era

no stati corredati di bolle di accompagnamento, ossia da docu

menti fiscali che presuppongono una vendita non ancora avve

nuta, a differenza della fattura o dello scontrino.

Per la cassazione di tale sentenza la Ghezzo ha proposto ri

corso con due motivi, illustrati anche con memoria. L'intimato

comune di Cona non si è costituito.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo, denunziando

violazione e falsa applicazione degli art. 32 e 38 d.leg. 27 gen naio 1992 n. 119, con riferimento all'art. 122 t.u.l.s. del 1934, la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver consi

derato che una cosa è la vendita del farmaco, altra cosa la ma

teriale consegna di esso: nella specie, le ricette erano state pre sentate in farmacia ed ivi si era concluso il contratto, a nulla

rilevando che, per comodità od a titolo di cortesia, la consegna materiale fosse avvenuta, in taluni casi, presso gli impianti di

allevamento.

La censura è fondata.

Con la sentenza n. 10675 del 1996, Foro it., Rep. 1996, voce

Sanità pubblica, n. 605, questa corte ha affermato che non sus

siste la violazione dell'art. 122, 1° comma, r.d. 1265/34 — se

condo cui la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma

di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere

effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare del

la medesima — «nel caso in cui notevoli quantitativi di farmaci

ad uso zootecnico vengano fatti recapitare al domicilio dei clienti

per il tramite di vettore, allorché la consegna dei medicamenti

stessi sia avvenuta, sia pure in un momento successivo alla pre sentazione delle ricette, direttamente ad opera del farmacista

o in sua presenza, non potendosi intendere in senso assoluto

l'obbligo di consegna all'interno della farmacia, in quanto que sta può essere resa impossibile dalla particolarità della situazio ne». Il principio è stato recentemente ribadito da Cass. 94/98,

id., Mass., 9, anche con espresso riferimento all'analoga norma

dell'art. 32 d.leg. 119/92, e da Cass. 1032/98, ibid., 109, que st'ultima ha precisato che «l'obbligo di vendita in farmacia, sotto la responsabilità del titolare, non può tuttavia essere inte so altresì come incondizionata e tassativa disposizione sul 'luo

go della consegna' del farmaco, direttamente ad opera del far

macista e all'interno della farmacia. L'obbligo di legge è rispet tato ove il professionista sovrintenda all'identificazione del

farmaco da cedere ed assuma l'iniziativa affinché proprio quel lo sia consegnato al cliente», aggiungendo che «il luogo di con

segna, che è effetto obbligatorio del contratto, può non coinci dere con il luogo della stipulazione».

Alla stregua di tali principi, che il collegio condivide piena mente, risulta evidente l'errore di diritto in cui è incorso il giu dice di merito, delineando un concetto «giuspubblicistico» di

vendita che non è dato riscontrare nel testo normativo e, in

particolare, nell'art. 32, 1° comma, a tenore del quale «la ven dita al dettaglio di medicinali veterinari è effettuata soltanto da farmacisti in farmacia dietro presentazione di ricetta, ove

prescritta, la cui validità è stabilita con decreto del ministro

della sanità». La vendita è — e non può che essere — il con

tratto previsto e disciplinato, in via generale, dal codice civile, onde la consegna del bene costituisce mero effetto obbligatorio, mentre il contratto si perfeziona con l'incontro delle volontà

delle parti: nella specie, con la presentazione delle ricette in far

macia e con l'accettazione e verifica del farmacista, essendo evi

dente che lo scopo perseguito dal legislatore è quello di impedi re che la preparazione dei medicamenti, o anche la vendita di

specialità già confezionate, sia effettuata da persone prive delle necessarie cognizioni tecniche, conseguentemente esigendo che l'atto di vendita avvenga in farmacia, ove si svolge l'attività

del professionista. La materiale consegna è, come si è visto, aspetto estrinseco

alla consensualità dell'atto di vendita, ossia alla conclusione del

contratto: contrariamente a quanto ritenuto dal pretore, nessun

li Foro Italiano — 1999.

argomento in senso contrario può essere tratto dalla collocazio

ne della norma in esame nel capo VII, intitolato «distribuzione

di medicinali veterinari», perché la distribuzione non può essere

confusa con la consegna, attenendo alla regolamentazione —

in via generale — delle varie forme di commercio dei farmaci

(all'ingrosso o al dettaglio, con le relative autorizzazioni), non

già alla configurazione di un tipo di vendita diversa da quella

improntata al principio consumalistico, tant'è che lo stesso giu dice di merito ha dovuto far ricorso, in chiave interpretativa, ad un'impropria «parafrasi».

In punto di fatto, il pretore non ha escluso che la presenta zione delle ricette fosse avvenuta nei locali della farmacia, es

sendosi limitato ad affermare un principio di diritto che non

può essere accolto: in altri termini, la vendita è avvenuta in

farmacia. Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo del

ricorso, la sentenza impugnata va cassata.

Resta, conseguentemente, assorbito il secondo motivo, con il quale si denunzia l'erronea decisione sulla non occasionalità

delle consegne dei farmaci presso i clienti, osservandosi come dalla circostanza che i prodotti fossero corredati di bolle di ac

compagnamento non si possa comunque ricavare l'abitualità di

detto comportamento: è evidente, infatti, che nessuna rilevanza

può assumere l'emissione di bolle di accompagnamento, quale sintomo rivelatore dell'occasionalità o meno delle consegne ester

ne, una volta che la vendita dei farmaci si è comunque conclusa

nella farmacia.

Non occorrendo alcun ulteriore accertamento di fatto, questa corte può decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384, 1° comma,

c.p.c., con accoglimento dell'opposizione proposta dalla Ghez

zo e conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione del

sindaco di Cona n. 18 in data 28 settembre 1994.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 28 dicem bre 1998, n. 12857; Pres. Pontrandolfi, Est. Prestipino, P.M. Nardi (conci, conf.); Balzamo (Aw. Lombardi, Tota

ro) c. Soc. Impresa portuale F. Muscatiello. Cassa Trib. Foggia 29 novembre 1995 e decide nel merito.

Lavoro (rapporto di) — Trattamento di fine rapporto — Corre

sponsione tardiva — Assenza di colpa del debitore — Irrile

vanza (Cod. proc. civ., art. 429).

Va cassata la sentenza che, sulla base dell'assenza di colpa del

datore di lavoro, abbia confermato la revoca del decreto in

giuntivo con cui gli si imponeva di corrispondere all'ex dipen dente interessi e rivalutazione maturati sul trattamento di fine rapporto, nel periodo intercorso tra il prepensionamento e

l'erogazione dell'emolumento a seguito della chiusura, da parte

dell'Inps, del procedimento inteso ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere il beneficio. (1)

(1) Non richiesta, la corte ribadisce l'orientamento (maturato, si di rebbe, a ridosso del contenzioso riguardante l'Atm Catania e divenuto affatto prevalente, con la sola eccezione di Cass. 29 marzo 1996, n. 2896, Foro it., 1996,1, 3450, con nota critica di S.L. Gentile) a tenore del quale, in caso di tardiva corresponsione delle spettanze di fine rap porto a causa del tempo impiegato dall'Inps per definire la pratica e dare il via libera, rivalutazione ed interessi spettano a far tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro. Ma la cassazione della sentenza im pugnata attiene all'irrilevanza, nella specie, dell'imputabilità del ritardo a colpa del debitore: il che, per l'area coperta dall'art. 429 c.p.c., equi vale alla fatica dell'ovvio (v., fra le più recenti, Cass. 22 giugno 1998, n. 6192, id., Mass., 698, e 2 marzo 1998, n. 2280, ibid., 244). [R. Pardolesi]

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