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Sezione I civile; sentenza 7 maggio 1963, n. 1111; Pres. Vistoso P., Est. D'Amico, P. M. Pisano...

Date post: 27-Jan-2017
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Sezione I civile; sentenza 7 maggio 1963, n. 1111; Pres. Vistoso P., Est. D'Amico, P. M. Pisano (concl. conf.); Casillo (Avv. G. Ferri) c. Finanze (Avv. dello Stato Cavalli) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 1713/1714-1715/1716 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153360 . Accessed: 24/06/2014 23:25 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.141 on Tue, 24 Jun 2014 23:25:17 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; sentenza 7 maggio 1963, n. 1111; Pres. Vistoso P., Est. D'Amico, P. M. Pisano(concl. conf.); Casillo (Avv. G. Ferri) c. Finanze (Avv. dello Stato Cavalli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 1713/1714-1715/1716Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153360 .

Accessed: 24/06/2014 23:25

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1713 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1714

dimento in sede amministrativa o giudiziaria, spettano al

contribuent© gli interessi di mora dalla data della domanda

di rimborso (art. 50). La legge ribadisce che l'obbligo della

restituzione 6 subordinato pur sempre alia esistenza di un

provvedimento amministrativo o giudiziario, il quale ri

conosca non dovuto il tributo pagato, ma anticipa la

decorrenza degli interessi alia data della istanza di resti

tuzione. In mancanza di disposizione transitoria, nasce il

dubbio sull'applicabilita della norma nuoya (di cui, come

ins superveniem, la Corte deve tener conto) ai rapporti di tassa e d'imposta indiretta sorti anteriormente, per i

quali sia tuttora pendente la controversia, non essendosi

ancora formato il giudicato ne sulla legittimitä, dell'effet

tuato pagamento del tributo, ne sugli interessi, ne sulla

loro decorrenza.

La tesi dell'Amministrazione appare fondata su di una

rigida ed astratta concezione della regola della irretroat

tivitä. contenuta nel citato art. 11, non considerando che

nel caso di situazioni giuridicke le quali non si esauriscono

in un determinato momento, come quella in ispecie, detta

regola lascia pur sempre aperta la question© dell'appli cabilitä della legge nuova alia situazione ancora in atto

ed agli effetti non ancora prodotti o tuttora pendenti di un rapporto giuridico sorto anteriormente.

Sono note le diverse soluzioni proposte dalla dottrina, ma la giurisprudenza (Cass. 5 agosto 1957, n. 3304, Foro

it., 1958, I, 212), posta di fronte al problema, lo ha prati camente risolto nel senso che la nuoya norma si applica

allorquando concorrono le seguenti condizioni: a) che il

rapporto giuridico, sebbene sorto anteriormente, non ab

bia ancora esaurito i suoi effetti; 6) che la norma inno

vatrice non sia diretta a regolare il fatto o l'atto genera tore del rapporto, sibbene gli effetti di esso.

Con questi criteri sono stati risolti i conflitti di norme

tra codice vigente e codice abrogato, tra cui quello rela

tivo al risarcimento dello ulteriore danno, oltre gli inte

ressi moratori, nelPipotesi di ritardato adempimento della

obbligazione pecuniaria. Si 6 a tal proposito parlato di

una situazione di mora che si rinnova de die in diem,

onde non puõ dirsi che essa sia interamente verificata

sotto l'impero del vecchio codice e per nulla sotto il nuovo.

Le medesime considerazioni ed il medesimo criterio val

gono dunque anche per il caso in esame, nel quale la ob

bligazione degli interessi a carico dello Erario sorge del

pari dalla mora debendi.

Comunque, & certo che, al momento dell'entrata in

vigore della legge del 1961, il rapporto, avente ad oggetto tanto il debito di restituzione dell'imposta quanto il paga mento degli interessi moratori, non si era affatto esaurito,

dappoiche il pagamento eseguito dal contribuente prima della legge puõ costituire, se mai, il fatto generator© della

obbligazione principale di rimborso (subordinata al prov vedimento di riconoscimento dell'indebito), ma a tale fatto

segu© tutta una ulteriore situazione (la mora del debi

tor©) con gli effetti giuridici che vi sono connessi, situa

zione che la nuova legge tributaria trova in atto ed in

pieno svolgimento. La quale legge, come si e giä accennato,

© certamente diretta a regolare tali effetti, indipendente ment© e ferma la disciplina sul rimborso dei tributi inde

bitamente percetti. L'art. 5, in modo particolare, deter

mina solamente ed esplicitamente il momento da cui de

corrono gli interessi a carico deU'Erario, interessi ch© la

giurisprudenza riconosceva dovuti e che erano ugual mente condizionati alia esistenza di un provvedimento definitivo che dichiarasse non dovuta l'imposta pagata dal

contribuent©. Fino a ch© tale provvedimento non sia stato

emesso, il rapporto, specialmente per quanto riguardava

gli interessi, non si e certamente esaurito e quindi, per il

principio sopra detto, © ad ©sso applicabile la sopravvenuta

disposizione del mezionato art. 5. Per altro, se si guarda

alio scopo della legge entrata in vigore nel 1961 quale

risulta anche dai lavori preparati ed in special modo dalla

Relatione al Senato sul disegno di legge presentato dal

Ministro delle finanze, si nota come essa sia diretta a

porre in armonia con le norme del diritto privato la disci

plina giuridica del ritardato adempimento cosl della ob

bligazione del contribuente come della obbligazione di

rimborso della pubblica Amministrazione e eon. il dichia

rato intento di risolvere i vari dubbi e di eliminare una

situazione di disparity di trattamento «in atto esistente ».

Cosicche la s tossa ratio della disposizione di legge induce

a ritenere e sta a confermare ehe essa e diretta ad operare an die nei confronti delle situazioni pendenti, cioe nei

confronti dei pagamenti d'imposta effettuati prima della

entrata in vigore della legge medesima dei quali era stata

chiesta la restituzione, ma non era stata ancora definita

la relativa controversial L'atto introduttivo del procedi

mento, amministrativo o giurisdizionale, tiene logicamente

luogo della «domanda di rimborso », richiesta dall'art. 5

ai fini della decorrenza degli interessi moratori sulle somme

da restituire al contribuente.

Da tutto quanto sopra deriva che concorrono entrambe

le condizioni necessarie, secondo la eitata giurisprudenza,

per l'applicabilita della norma nuova ai rapporti pregressi non ancora esauriti. Conseguentemente deve ritenersi che

l'art. 5 della legge 26 gennaio 1961 n. 29 spiega la sua effi

cacia anclie nei riguardi dei pagamenti indebiti anteriori

alia legge predetta, per i quali vi sia, al momento della

entrata in vigore della legge stessa, una contestazione

non ancora definita. In tale ipotesi, gli interessi decorrono

dalla data di entrata in vigore della legge.

Pertanto, per effetto dcll'iws superveniens e non per altra ragione, deve essere accolto il primo motivo del

ricorso incidentale della O.t.o.

La causa deve essere quindi rinviata ad altro giudice

perchö la pronunzia sugli interessi sia adeguata alia norma

di cui al ripetuto art. 5.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 7 maggio 1963, n. 1111 ; Pres.

Vistoso P., Est. D'Amico, P. M. Pisano (concl. conf.) ;

Casillo (Aw. G. Ferri) c. Pinanze (Aw. dello Stato

Cavalli).

(Oonferma App. Bari 21 dicembre 1960)

Registro — Escnzioni ed agevolazioni per l'iiidustria

lizzazionc dcl Mezzogiomo — Ccssione di stabili

menti industrial! — Inapplicabilitä — Liiniti

(D. 1. 14 dicembre 1947 n. 1598, disposizioni per 1'in

dustrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare,

art. 1, 2, 5 ; legge 29 dicembre 1948 n. 1482, norme in

tegrative del d. 1. 14 dicembre 1947 n. 1598, art. 5).

Circolarc — Circolari ministeriali — Valorc vinco

Iantc per il giudice — Esclusionc.

La cessione di stabilimenti industrials non si giova delle

agevolazioni, stabilite in tema di imposta di registro e di

traserizione per la industrializzazione del Mezzogiorno,

se non importa Vacquisto di nuovi terreni e fabbricati. (1)

Le circolari ministeriali non vincolano il giudice. (2)

(1) Sulla questione specifica non constano precedent! editi :

per riferimenti, cfr. C. centrale 2 febbraio 1959, n. 12732, Foro it.,

Eep. 1960, voce Registro, n. 319 ; 25 maggio 1962, n. 56495,

Bollettino tributario, 1963, 841. Sulla estensione dei benefici

fiscali previsti dal decreto legisl. n. 1598 del 1947, vedi co

munque in vario senso Cass. 21 ottobre 1961, n. 2288, Foro ii.,

1962, I, 830, Cons. Stato, Sez. IV, 13 febbraio 1957, n. 230,

id., 1957, III, 175 ; 0. centrale 5 maggio 1958, n. 4674, id.,

Rep. 1959, voce eit., n. 446.

(2) La massima 6 conforme all'indirizzo della giurispru denza in argomento : vedi, nello stesso senso, Cass. 17 ottobre

1958, n. 3303, Foro it., Rep. 1958, voce Circolare, n. 2 ; 18 marzo

1957, n. 936, id., 1958, I, 1154.

Che, in taluni casi, le circolari possano influire sulla posi zione giuridica dei terzi, creando in loro favore dei diritti, 6

ammesso da Cass. 30 giugno 1959 n. 2039, id., 1960, I, 1998.

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1715 PARTE PRIMA 1716

La Corte, eco. — I ricorrenti denunciano la violazione

degli art. 1, 2, 5 decreto pres. 14 dicembre 1947 n. 1598 e

dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1948 n. 1482 e sostengono ohe il trasferimento di uno stabilimento industriale gia esistente nelle province dell'Italia meridionale e insulare,

compiuto al fine dicbiarato di ampliare, trasformare, rico

struire o riattivare lo stabilimento medesimo, fe soggetto

all'imposta di registro nella misura fissa di lire 200 e non

alPimposta nella misura normale. Sarebbe decisiva al ri

guardo la disposizione dell'art. 5 del decreto predetto, poicbe essa fa riferimento ai trasferimenti di terreni e

fabbrieati « occorrenti per l'attuazione delle iniziative in

dustrial! di cui all'art. 2 », le quali non sono soltanto «i

primi impianti di stabilimenti industriali tecnicamente or

ganizzati e le costruzioni annesse» (art. 2, 1° comma), ma anche «l'ampliamento, la trasformazione, la ricostru zione e la riattivazione degli stabilimenti gi;\ esistenti»

(art. 2, 2° comma). Ciõ sarebbe confermato dall'art. 5 della legge n. 1482 del 1948, secondo cui le agevolazioni fi

scali e tariffarie previste dal decreto del 1947 si applicano, senza possibility di distinzione, cosi alla costruzione e al

l'attivazione di nuovi stabilimenti industriali, come alia

ricostruzione, riattivazione, trasformazione, ampliamento e

trasferimento di stabilimenti sui territori dell'Italia meri dionale ed insulare. Ne potrebbe ritenersi esatta l'afferma

zione della sentenza impugnata cbe essi ricorrenti potevano usufruire soltanto dei benefici fiscali previsti degli art. 2 e 3 del decreto del 1947 (esenzione da dazi doganali e dal diritto di licenza ancbe per le macchine ed i materiali di

ogni specie, riduzione dell'imposta sull'entrata, esenzione

temporanea dall'imposta di riccbezza mobile), poichõ l'art. 1

del decreto medesimo pone in uno stesso piano la costru zione e l'attivazione di nuovi stabilimenti e la ricostruzione, la riattivazione, la trasformazione e l'ampliamento di sta bilimenti giä esistenti. In sostanza avrebbe rilievo, ai fini della applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, solo cbe il trasferimento sia diretto a realizzare le finalitä della legge in uno dei vari possibili modi dalla legge stessa

previsti. Le censure, per quanto sottilmente prospettate, de

vono essere disattese. Dalle norme dei provvedimenti legis lativi sopra richiamati si desume che le agevolazioni fi scali sono concesse in considerazione dell'incremento cbe si arreca al patrimonio industriale dell'Italia meridionale ed

insulare, cosiccbe esse non spettano quando la situazione industriale resta immutata. Per usufruire dell'esenzione dal

pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza e della riduzione dell'imposta sull'entrata, bisogna acquistare mac chine e materiali da costruzione sia al fine della costruzione di nuovi impianti, sia al fine dell'ampliamento, della tras

formazione, della ricostruzione e della riattivazione di

quelli giä esistenti (art. 2 del decreto del 1947). Ugualmente i trasferimenti di stabilimenti industriali in tanto usufrui scono delle agevolazioni fiscali, in quanto essi si operano dai territori di altre province in quelli delle province del l'Italia meridionale ed insulare (art. 1 del decreto medesimo). La giustificazione delle norme cbe concedono le agevolazioni fiscali si trova nell'art. 1 del decreto, dove e cbiaramente

precisato l'intento del legislatore : ottenere l'industrializ zazione del Mezzogiorno sia con la costruzione di nuovi

impianti industriali, sia con la ricostruzione, la riattiva

zione, la trasformazione e l'ampliamento degli stabilimenti

giä esistenti. Ma, se questo h l'intento del legislatore, e ovvio che «per

trasferimento di proprietä di terreni e fabbrieati occorrenti

per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2 », soggetto ad imposta fissa di registro e di trascrizione, non si puõ intendere il trasferimento di uno stabilimento industriale

In dottrina esclude che le circolari possano avere valore vincolante per il giudice Liccardo, Ancora sulla natura giuridica delle circolari amministrative e sulla loro influenza nel processo tributario, in Bass. dir. pubbl., 1965, 318, che esamina la copiosa letteratura e giurisprudenza formatesi in argomento ; M. S. Giannini, Circolare, voce AelVEnciclopedia del diritto, VII, pag. 1.

giä esistente nell'Italia meridional© ed insulare, ma 1'ac

quisto di nuovi terreni 6 fabbricati. Solo in questo modo si

ottiene il voluto inoremento dell'attivitä industriale del

Mezzogiorno. Quando si aliena un oomplesso industriale

giä esistente si ha soltanto un mutamento nel soggetto pro

prietario del oomplesso stesso, ehe, nella sua consistenza, resta immutato. Ed e esatto di conseguenza quanto li a

affermato la Corte d'appello, ehe cioõ l'acquirente, come

1'originario proprietario, ove attui opere di ampliamento, di

trasformazione, ecc., per esse abbia diritto soltanto alle

agevolazioni tributarie previste dagli art. 2 e 3 del deereto

del 1947. No a diversa soluzione si puõ pervenire in base al 1'art. 5 della legge 29 dicembre 1948 n. 1482, perch6 tale

disposizione, stabilendo ehe le agevolazioni fiscali e tarif

farie, previste dal deereto n. 1598 del 1947, si applicano (lett. a) a tutti i eomuni delle province di Frosinone e La

tina e (lett. b) alla costruzione e all'attivazione di nuovi

stabilimenti, alla ricostruzione, alla riattivazione, alla tras

formazione, all'ampliamento e ai trasferimento di stabili menti nei territori di cui all'art. 1 del deereto n. 1598 del

1947 e di eui alla lettera a (province di Frosinone e Latina),

posteriori ai 1° gennaio 1948, nulla aggiunge ai deereto

legislativo precedente, ma apporta soltanto modifiche spa ziali e temporali; spazlali perch e estende le disposizioni del detto deereto alle province di Frosinone e Latina, tempo rali percliõ tien conto della nuova data del 1° gennaio 1944. Ed & ovvio ebe per trasferimento degli stabilimenti nei ter ritori di cui all'art. 1 del deereto del 1947 e neile province di Frosinone e Latina si deve intendere quello operato da altre province, secondo ebe dispone 1'art. 11 del deereto del 1947 : il richiamo all'art. 1 del deereto medesimo e

impreciso, poiche il deereto del 1947 contempla 1'ipotesi del trasferimento neH'art. 11 e non neH'art. 1. Di conse

guenza per trasferimento soggetto alle agevolazioni fiscali non puõ ritenersi quello ebe si pone in essere nell'ämbito delle province contemplate dai due provvedimenti legis lative

Quanto alla diversa interpretazione, ebe, in circolari e in risoluzioni ministeriali, sarebbe stata data alle disposi zioni sõpra ricbiamate, a parte ehe esse non sono state esi bite o almeno integralmente traseritte, come ba rilevato la Corte d'appello, con la conseguente impossibility di apprez zarne il contenuto in relazione alla eonereta fattispecie con siderata dagli organi ministeriali, b ovvio ebe le circolari mi nisteriali sono atti interni della pubbliea Amministrazione, destinate ad esercitare una funzione direttiva verso gli uffiei dipendenti, ma non possono mai sovrapporsi alla legge e non sono vincolative per il giudice (Cass. 18 marzo 1957, n. 936, Foro it., 1958, I, 1154; 28 marzo 1953, n. 825, id., Eep. 1953, voce Oircolare, n. 4).

Il ricorso deve essere pertanto respinto con le conse

guenze di legge. Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 23 aprile 1963, n. 1042 ; Pres. La Yia P., Est. Bekri, P. M. Silocchi (concl. eonf.); I.n.p.s. (Aw. Nardone) c. Diamantini (Aw. Bussi).

(Oonferma App. Firenze 6 aprile 1961)

Previdenza sociale — Invaliftita e vecchiaia — Pen sione di vecchiaia — Matrimonio successivo alla decorrenza della pensione, ma anteriore alla li

quidazione — Diritto alla pensione di riversibi litä — Sussistenza (E. d. 1. 14 aprile 1939 n. 636, assicurazione obbligatoria per 1'invaliditä e la veccbiaia, art. 13 ; d. 1. lgt. 18 gennaio 1945 n. 39, disciplina del trattamento di riversibilitä delle pensioni dell'assicura zione obbligatoria per 1'invaliditä e la vecchiaia, art. 1).

Spetta la pensione di riversibilitä, prevista neil'assicurazione

obbligatoria contro 1'invaliditä e la vecchiaia, ai coniuge

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