Sezione I civile; sentenza 7 maggio 1963, n. 1111; Pres. Vistoso P., Est. D'Amico, P. M. Pisano(concl. conf.); Casillo (Avv. G. Ferri) c. Finanze (Avv. dello Stato Cavalli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 1713/1714-1715/1716Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153360 .
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1713 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1714
dimento in sede amministrativa o giudiziaria, spettano al
contribuent© gli interessi di mora dalla data della domanda
di rimborso (art. 50). La legge ribadisce che l'obbligo della
restituzione 6 subordinato pur sempre alia esistenza di un
provvedimento amministrativo o giudiziario, il quale ri
conosca non dovuto il tributo pagato, ma anticipa la
decorrenza degli interessi alia data della istanza di resti
tuzione. In mancanza di disposizione transitoria, nasce il
dubbio sull'applicabilita della norma nuoya (di cui, come
ins superveniem, la Corte deve tener conto) ai rapporti di tassa e d'imposta indiretta sorti anteriormente, per i
quali sia tuttora pendente la controversia, non essendosi
ancora formato il giudicato ne sulla legittimitä, dell'effet
tuato pagamento del tributo, ne sugli interessi, ne sulla
loro decorrenza.
La tesi dell'Amministrazione appare fondata su di una
rigida ed astratta concezione della regola della irretroat
tivitä. contenuta nel citato art. 11, non considerando che
nel caso di situazioni giuridicke le quali non si esauriscono
in un determinato momento, come quella in ispecie, detta
regola lascia pur sempre aperta la question© dell'appli cabilitä della legge nuova alia situazione ancora in atto
ed agli effetti non ancora prodotti o tuttora pendenti di un rapporto giuridico sorto anteriormente.
Sono note le diverse soluzioni proposte dalla dottrina, ma la giurisprudenza (Cass. 5 agosto 1957, n. 3304, Foro
it., 1958, I, 212), posta di fronte al problema, lo ha prati camente risolto nel senso che la nuoya norma si applica
allorquando concorrono le seguenti condizioni: a) che il
rapporto giuridico, sebbene sorto anteriormente, non ab
bia ancora esaurito i suoi effetti; 6) che la norma inno
vatrice non sia diretta a regolare il fatto o l'atto genera tore del rapporto, sibbene gli effetti di esso.
Con questi criteri sono stati risolti i conflitti di norme
tra codice vigente e codice abrogato, tra cui quello rela
tivo al risarcimento dello ulteriore danno, oltre gli inte
ressi moratori, nelPipotesi di ritardato adempimento della
obbligazione pecuniaria. Si 6 a tal proposito parlato di
una situazione di mora che si rinnova de die in diem,
onde non puõ dirsi che essa sia interamente verificata
sotto l'impero del vecchio codice e per nulla sotto il nuovo.
Le medesime considerazioni ed il medesimo criterio val
gono dunque anche per il caso in esame, nel quale la ob
bligazione degli interessi a carico dello Erario sorge del
pari dalla mora debendi.
Comunque, & certo che, al momento dell'entrata in
vigore della legge del 1961, il rapporto, avente ad oggetto tanto il debito di restituzione dell'imposta quanto il paga mento degli interessi moratori, non si era affatto esaurito,
dappoiche il pagamento eseguito dal contribuente prima della legge puõ costituire, se mai, il fatto generator© della
obbligazione principale di rimborso (subordinata al prov vedimento di riconoscimento dell'indebito), ma a tale fatto
segu© tutta una ulteriore situazione (la mora del debi
tor©) con gli effetti giuridici che vi sono connessi, situa
zione che la nuova legge tributaria trova in atto ed in
pieno svolgimento. La quale legge, come si e giä accennato,
© certamente diretta a regolare tali effetti, indipendente ment© e ferma la disciplina sul rimborso dei tributi inde
bitamente percetti. L'art. 5, in modo particolare, deter
mina solamente ed esplicitamente il momento da cui de
corrono gli interessi a carico deU'Erario, interessi ch© la
giurisprudenza riconosceva dovuti e che erano ugual mente condizionati alia esistenza di un provvedimento definitivo che dichiarasse non dovuta l'imposta pagata dal
contribuent©. Fino a ch© tale provvedimento non sia stato
emesso, il rapporto, specialmente per quanto riguardava
gli interessi, non si e certamente esaurito e quindi, per il
principio sopra detto, © ad ©sso applicabile la sopravvenuta
disposizione del mezionato art. 5. Per altro, se si guarda
alio scopo della legge entrata in vigore nel 1961 quale
risulta anche dai lavori preparati ed in special modo dalla
Relatione al Senato sul disegno di legge presentato dal
Ministro delle finanze, si nota come essa sia diretta a
porre in armonia con le norme del diritto privato la disci
plina giuridica del ritardato adempimento cosl della ob
bligazione del contribuente come della obbligazione di
rimborso della pubblica Amministrazione e eon. il dichia
rato intento di risolvere i vari dubbi e di eliminare una
situazione di disparity di trattamento «in atto esistente ».
Cosicche la s tossa ratio della disposizione di legge induce
a ritenere e sta a confermare ehe essa e diretta ad operare an die nei confronti delle situazioni pendenti, cioe nei
confronti dei pagamenti d'imposta effettuati prima della
entrata in vigore della legge medesima dei quali era stata
chiesta la restituzione, ma non era stata ancora definita
la relativa controversial L'atto introduttivo del procedi
mento, amministrativo o giurisdizionale, tiene logicamente
luogo della «domanda di rimborso », richiesta dall'art. 5
ai fini della decorrenza degli interessi moratori sulle somme
da restituire al contribuente.
Da tutto quanto sopra deriva che concorrono entrambe
le condizioni necessarie, secondo la eitata giurisprudenza,
per l'applicabilita della norma nuova ai rapporti pregressi non ancora esauriti. Conseguentemente deve ritenersi che
l'art. 5 della legge 26 gennaio 1961 n. 29 spiega la sua effi
cacia anclie nei riguardi dei pagamenti indebiti anteriori
alia legge predetta, per i quali vi sia, al momento della
entrata in vigore della legge stessa, una contestazione
non ancora definita. In tale ipotesi, gli interessi decorrono
dalla data di entrata in vigore della legge.
Pertanto, per effetto dcll'iws superveniens e non per altra ragione, deve essere accolto il primo motivo del
ricorso incidentale della O.t.o.
La causa deve essere quindi rinviata ad altro giudice
perchö la pronunzia sugli interessi sia adeguata alia norma
di cui al ripetuto art. 5.
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 7 maggio 1963, n. 1111 ; Pres.
Vistoso P., Est. D'Amico, P. M. Pisano (concl. conf.) ;
Casillo (Aw. G. Ferri) c. Pinanze (Aw. dello Stato
Cavalli).
(Oonferma App. Bari 21 dicembre 1960)
Registro — Escnzioni ed agevolazioni per l'iiidustria
lizzazionc dcl Mezzogiomo — Ccssione di stabili
menti industrial! — Inapplicabilitä — Liiniti
(D. 1. 14 dicembre 1947 n. 1598, disposizioni per 1'in
dustrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare,
art. 1, 2, 5 ; legge 29 dicembre 1948 n. 1482, norme in
tegrative del d. 1. 14 dicembre 1947 n. 1598, art. 5).
Circolarc — Circolari ministeriali — Valorc vinco
Iantc per il giudice — Esclusionc.
La cessione di stabilimenti industrials non si giova delle
agevolazioni, stabilite in tema di imposta di registro e di
traserizione per la industrializzazione del Mezzogiorno,
se non importa Vacquisto di nuovi terreni e fabbricati. (1)
Le circolari ministeriali non vincolano il giudice. (2)
(1) Sulla questione specifica non constano precedent! editi :
per riferimenti, cfr. C. centrale 2 febbraio 1959, n. 12732, Foro it.,
Eep. 1960, voce Registro, n. 319 ; 25 maggio 1962, n. 56495,
Bollettino tributario, 1963, 841. Sulla estensione dei benefici
fiscali previsti dal decreto legisl. n. 1598 del 1947, vedi co
munque in vario senso Cass. 21 ottobre 1961, n. 2288, Foro ii.,
1962, I, 830, Cons. Stato, Sez. IV, 13 febbraio 1957, n. 230,
id., 1957, III, 175 ; 0. centrale 5 maggio 1958, n. 4674, id.,
Rep. 1959, voce eit., n. 446.
(2) La massima 6 conforme all'indirizzo della giurispru denza in argomento : vedi, nello stesso senso, Cass. 17 ottobre
1958, n. 3303, Foro it., Rep. 1958, voce Circolare, n. 2 ; 18 marzo
1957, n. 936, id., 1958, I, 1154.
Che, in taluni casi, le circolari possano influire sulla posi zione giuridica dei terzi, creando in loro favore dei diritti, 6
ammesso da Cass. 30 giugno 1959 n. 2039, id., 1960, I, 1998.
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1715 PARTE PRIMA 1716
La Corte, eco. — I ricorrenti denunciano la violazione
degli art. 1, 2, 5 decreto pres. 14 dicembre 1947 n. 1598 e
dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1948 n. 1482 e sostengono ohe il trasferimento di uno stabilimento industriale gia esistente nelle province dell'Italia meridionale e insulare,
compiuto al fine dicbiarato di ampliare, trasformare, rico
struire o riattivare lo stabilimento medesimo, fe soggetto
all'imposta di registro nella misura fissa di lire 200 e non
alPimposta nella misura normale. Sarebbe decisiva al ri
guardo la disposizione dell'art. 5 del decreto predetto, poicbe essa fa riferimento ai trasferimenti di terreni e
fabbrieati « occorrenti per l'attuazione delle iniziative in
dustrial! di cui all'art. 2 », le quali non sono soltanto «i
primi impianti di stabilimenti industriali tecnicamente or
ganizzati e le costruzioni annesse» (art. 2, 1° comma), ma anche «l'ampliamento, la trasformazione, la ricostru zione e la riattivazione degli stabilimenti gi;\ esistenti»
(art. 2, 2° comma). Ciõ sarebbe confermato dall'art. 5 della legge n. 1482 del 1948, secondo cui le agevolazioni fi
scali e tariffarie previste dal decreto del 1947 si applicano, senza possibility di distinzione, cosi alla costruzione e al
l'attivazione di nuovi stabilimenti industriali, come alia
ricostruzione, riattivazione, trasformazione, ampliamento e
trasferimento di stabilimenti sui territori dell'Italia meri dionale ed insulare. Ne potrebbe ritenersi esatta l'afferma
zione della sentenza impugnata cbe essi ricorrenti potevano usufruire soltanto dei benefici fiscali previsti degli art. 2 e 3 del decreto del 1947 (esenzione da dazi doganali e dal diritto di licenza ancbe per le macchine ed i materiali di
ogni specie, riduzione dell'imposta sull'entrata, esenzione
temporanea dall'imposta di riccbezza mobile), poichõ l'art. 1
del decreto medesimo pone in uno stesso piano la costru zione e l'attivazione di nuovi stabilimenti e la ricostruzione, la riattivazione, la trasformazione e l'ampliamento di sta bilimenti giä esistenti. In sostanza avrebbe rilievo, ai fini della applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, solo cbe il trasferimento sia diretto a realizzare le finalitä della legge in uno dei vari possibili modi dalla legge stessa
previsti. Le censure, per quanto sottilmente prospettate, de
vono essere disattese. Dalle norme dei provvedimenti legis lativi sopra richiamati si desume che le agevolazioni fi scali sono concesse in considerazione dell'incremento cbe si arreca al patrimonio industriale dell'Italia meridionale ed
insulare, cosiccbe esse non spettano quando la situazione industriale resta immutata. Per usufruire dell'esenzione dal
pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza e della riduzione dell'imposta sull'entrata, bisogna acquistare mac chine e materiali da costruzione sia al fine della costruzione di nuovi impianti, sia al fine dell'ampliamento, della tras
formazione, della ricostruzione e della riattivazione di
quelli giä esistenti (art. 2 del decreto del 1947). Ugualmente i trasferimenti di stabilimenti industriali in tanto usufrui scono delle agevolazioni fiscali, in quanto essi si operano dai territori di altre province in quelli delle province del l'Italia meridionale ed insulare (art. 1 del decreto medesimo). La giustificazione delle norme cbe concedono le agevolazioni fiscali si trova nell'art. 1 del decreto, dove e cbiaramente
precisato l'intento del legislatore : ottenere l'industrializ zazione del Mezzogiorno sia con la costruzione di nuovi
impianti industriali, sia con la ricostruzione, la riattiva
zione, la trasformazione e l'ampliamento degli stabilimenti
giä esistenti. Ma, se questo h l'intento del legislatore, e ovvio che «per
trasferimento di proprietä di terreni e fabbrieati occorrenti
per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2 », soggetto ad imposta fissa di registro e di trascrizione, non si puõ intendere il trasferimento di uno stabilimento industriale
In dottrina esclude che le circolari possano avere valore vincolante per il giudice Liccardo, Ancora sulla natura giuridica delle circolari amministrative e sulla loro influenza nel processo tributario, in Bass. dir. pubbl., 1965, 318, che esamina la copiosa letteratura e giurisprudenza formatesi in argomento ; M. S. Giannini, Circolare, voce AelVEnciclopedia del diritto, VII, pag. 1.
giä esistente nell'Italia meridional© ed insulare, ma 1'ac
quisto di nuovi terreni 6 fabbricati. Solo in questo modo si
ottiene il voluto inoremento dell'attivitä industriale del
Mezzogiorno. Quando si aliena un oomplesso industriale
giä esistente si ha soltanto un mutamento nel soggetto pro
prietario del oomplesso stesso, ehe, nella sua consistenza, resta immutato. Ed e esatto di conseguenza quanto li a
affermato la Corte d'appello, ehe cioõ l'acquirente, come
1'originario proprietario, ove attui opere di ampliamento, di
trasformazione, ecc., per esse abbia diritto soltanto alle
agevolazioni tributarie previste dagli art. 2 e 3 del deereto
del 1947. No a diversa soluzione si puõ pervenire in base al 1'art. 5 della legge 29 dicembre 1948 n. 1482, perch6 tale
disposizione, stabilendo ehe le agevolazioni fiscali e tarif
farie, previste dal deereto n. 1598 del 1947, si applicano (lett. a) a tutti i eomuni delle province di Frosinone e La
tina e (lett. b) alla costruzione e all'attivazione di nuovi
stabilimenti, alla ricostruzione, alla riattivazione, alla tras
formazione, all'ampliamento e ai trasferimento di stabili menti nei territori di cui all'art. 1 del deereto n. 1598 del
1947 e di eui alla lettera a (province di Frosinone e Latina),
posteriori ai 1° gennaio 1948, nulla aggiunge ai deereto
legislativo precedente, ma apporta soltanto modifiche spa ziali e temporali; spazlali perch e estende le disposizioni del detto deereto alle province di Frosinone e Latina, tempo rali percliõ tien conto della nuova data del 1° gennaio 1944. Ed & ovvio ebe per trasferimento degli stabilimenti nei ter ritori di cui all'art. 1 del deereto del 1947 e neile province di Frosinone e Latina si deve intendere quello operato da altre province, secondo ebe dispone 1'art. 11 del deereto del 1947 : il richiamo all'art. 1 del deereto medesimo e
impreciso, poiche il deereto del 1947 contempla 1'ipotesi del trasferimento neH'art. 11 e non neH'art. 1. Di conse
guenza per trasferimento soggetto alle agevolazioni fiscali non puõ ritenersi quello ebe si pone in essere nell'ämbito delle province contemplate dai due provvedimenti legis lative
Quanto alla diversa interpretazione, ebe, in circolari e in risoluzioni ministeriali, sarebbe stata data alle disposi zioni sõpra ricbiamate, a parte ehe esse non sono state esi bite o almeno integralmente traseritte, come ba rilevato la Corte d'appello, con la conseguente impossibility di apprez zarne il contenuto in relazione alla eonereta fattispecie con siderata dagli organi ministeriali, b ovvio ebe le circolari mi nisteriali sono atti interni della pubbliea Amministrazione, destinate ad esercitare una funzione direttiva verso gli uffiei dipendenti, ma non possono mai sovrapporsi alla legge e non sono vincolative per il giudice (Cass. 18 marzo 1957, n. 936, Foro it., 1958, I, 1154; 28 marzo 1953, n. 825, id., Eep. 1953, voce Oircolare, n. 4).
Il ricorso deve essere pertanto respinto con le conse
guenze di legge. Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione II civile ; sentenza 23 aprile 1963, n. 1042 ; Pres. La Yia P., Est. Bekri, P. M. Silocchi (concl. eonf.); I.n.p.s. (Aw. Nardone) c. Diamantini (Aw. Bussi).
(Oonferma App. Firenze 6 aprile 1961)
Previdenza sociale — Invaliftita e vecchiaia — Pen sione di vecchiaia — Matrimonio successivo alla decorrenza della pensione, ma anteriore alla li
quidazione — Diritto alla pensione di riversibi litä — Sussistenza (E. d. 1. 14 aprile 1939 n. 636, assicurazione obbligatoria per 1'invaliditä e la veccbiaia, art. 13 ; d. 1. lgt. 18 gennaio 1945 n. 39, disciplina del trattamento di riversibilitä delle pensioni dell'assicura zione obbligatoria per 1'invaliditä e la vecchiaia, art. 1).
Spetta la pensione di riversibilitä, prevista neil'assicurazione
obbligatoria contro 1'invaliditä e la vecchiaia, ai coniuge
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