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sezione I civile; sentenza 7 maggio 1992, n. 5422; Pres. Corda, Est. Proto, P.M. Iannelli (concl....

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sezione I civile; sentenza 7 maggio 1992, n. 5422; Pres. Corda, Est. Proto, P.M. Iannelli (concl. conf.); Novarini (Avv. Grollino) e altri c. Fall. soc. Costruzioni generali (Avv. Colombo, Liserre). Cassa App. Milano 14 febbraio 1989 Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 10 (OTTOBRE 1993), pp. 2921/2922-2923/2924 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23187640 . Accessed: 28/06/2014 09:41 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 78.24.223.18 on Sat, 28 Jun 2014 09:41:25 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 7 maggio 1992, n. 5422; Pres. Corda, Est. Proto, P.M. Iannelli (concl.conf.); Novarini (Avv. Grollino) e altri c. Fall. soc. Costruzioni generali (Avv. Colombo,Liserre). Cassa App. Milano 14 febbraio 1989Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 10 (OTTOBRE 1993), pp. 2921/2922-2923/2924Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23187640 .

Accessed: 28/06/2014 09:41

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Tribunale di Prato nel primo loro atto difensivo e con riguardo a tutte le ipotesi di foro facoltativo, occorre chiedersi, trattan

dosi di obbligazione da fatto illecito commesso a mezzo della

stampa, quale sia o debba considerarsi il luogo in cui è sorta

l'obbligazione ai termini dell'art. 20, 1° comma, c.p.c. Orbene, pare al requirente che seppure la distinzione tra il

luogo dell'azione illecita e quello di produzione del danno può avere rilevanza con riguardo alla determinazione del forum con

tractus, non altrettanto può dirsi quando il danno sia stato ca

gionato dalla pubblicazione di giornali o riviste poiché in tali

ipotesi la disseminazione sul territorio del pregiudizio rende dif

ficile l'individuazione di un singolo luogo e del giudice com

petente. E allora non par dubbio che, allo stesso modo di quanto è

stato osservato in tema di competenza ante causam dei provve dimenti d'urgenza, debba adottarsi un criterio oggettivo unico

che consista nell'evidenziare, per assumerlo quale momento di

collegamento, il fatto che si profila quale causa originaria ed unitaria del danno, attribuendo ad esso rilevanza preminente

rispetto alla localizzazione eventualmente diffusa delle varie com

ponenti del danno stesso (Cass. 9 dicembre 1977, n. 5329, Foro

it., 1978, I, 209). Ed un siffatto criterio nella materia della pub blicazione dei giornali e delle riviste e della diffusione delle no

tizie è certamente individuabile nel luogo di stampa della pub blicazione, che è poi il luogo nel quale la notizia stampata di

viene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto.

E a ben vedere la particolarità del mezzo attraverso il quale si realizza l'atto illecito pone qui in ombra la questione se deb

ba privilegiarsi il luogo dell'azione o il luogo dell'evento — in

questi casi per lo più coincidenti — manifestando la fragilità della tesi del tribunale che, se accolta, renderebbe estremamente

ambulatoria ed incerta la regola della competenza (risolvendosi essa nella adozione di un opinabile criterio meramente quantita

tivo, come quello di prescegliere il luogo nel quale la notizia

avrebbe suscitato i danni ritenuti più consistenti). E ciò a maggior ragione nel caso di specie dove l'impossibili

tà di risalire all'autore di essa — essendo l'articolo privo di

firma — lascia intendere che la notizia sia stata elaborata nella

sede livornese dove il quotidiano viene pubblicato.

Quanto al forum destinatae solutionis di cui al 2° comma

dell'art. 20 c.p.c. è appena il caso di aggiungere che esso, quan d'anche non lo si voglia far coincidere con il luogo di commis

sione del fatto illecito (Cass. 20 febbraio 1976, n. 570, id., Rep.

1976, voce Competenza civile, n. 74), certamente coinciderebbe

con quello del domicilio del debitore, essendo l'obbligazione da

fatto illecito un debito di valore, il cui adempimento va effet

tuato al domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza, a norma dell'art. 1182, 4° comma c.c. (cfr. per tutte Cass. 24

settembre 1979, n. 4929, id., Rep. 1979, voce cit., n. 88).

Epperò, con l'accoglimento del ricorso per regolamento, deve

indicarsi quale foro competente quello, indicato dai ricorrenti, del Tribunale di Livorno che è il luogo di stampa e pubblicazio ne del quotidiano «Il Tirreno», oltreché di residenza e domici lio dei ricorrenti.

Chiede che la Corte suprema di cassazione in camera di con

siglio, in accoglimento del ricorso per regolamento di compe

tenza, dichiari la competenza del Tribunale di Livorno a cono

scere della dedotta controversia, con le ulteriori statuizioni di

legge».

La corte decide in conformità.

Il Foro Italiano — 1993.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 7 maggio

1992, n. 5422; Pres. Corda, Est. Proto, P.M. Iannelli (conci,

conf.); Novarini (Avv. Grollino) e altri c. Fall. soc. Costru

zioni generali (Avv. Colombo, Liserre). Cassa App. Milano

14 febbraio 1989.

Società — Sindaci — Vidimazione del libro delle adunanze —

Verbali delle riunioni del collegio — Trascrizione successiva — Effetti (Cod. civ., art. 2421).

Fallimento — Danni cagionati alla massa fallimentare — Atti

privi di data certa — Opponibilità al fallimento — Condizio

ni — Fattispecie (Cod. civ., art. 2392, 2393, 2394, 2404, 2407).

Ai fini della regolarità della tenuta del libro delle adunanze e

deliberazioni del collegio sindacale è richiesta una vidimazio

ne nel corso dell'anno e non due, iniziale e finale, e pertanto non può ritenersi irregolare la trascrizione, successiva alla vi

dimazione, dei processi verbali relativi alle riunioni e agli atti

del collegio originariamente redatti su fogli separati. (1) Il principio dell'inopponibilità al fallimento di atti privi di data

certa non opera quando non sia in contestazione l'attività ne

goziale del fallito ma si producano invece tali atti per docu

mentare l'attività di terzi convenuti per danni alla massa falli mentare (nella specie, la corte ha ritenuto opponibili al falli mento verbali, se pur privi di data certa, di riunioni del collegio sindacale della società fallita attestanti la sussistenza delle riu

nioni stesse, la cui mancanza veniva invocata come causa di

responsabilità dei sindaci). (2)

Svolgimento del processo. — 1. - Il 22 febbraio 1977 il Tribu

nale di Milano dichiarò il fallimento della Costruzioni generali

s.p.a. In dipendenza del dissesto causato alla società fallita, il cura

tore fu autorizzato a promuovere azione di responsabilità, ai

sensi degli art. 2392, 2393, 2394 e 2407 cc., nei confronti del

l'ing. Beniamino Negri, amministratore unico della società falli

(1-2) Non risultano precedenti in termini relativamente agli obblighi relativi alla regolare tenuta del libro delle adunanze del collegio sinda cale. Riguardo comunque alla diversità del valore di prova dei libri

sociali rispetto ai libri contabili, v. Cass. 15 marzo 1984, n. 1762, Foro

it., 1985, I, 2714, secondo cui i verbali contenuti nei libri sociali posso no costituire solo prova, secondo le regole ordinarie, dei fatti storici

in essi enunciati. In relazione alle deliberazioni del consiglio di ammini

strazione e nel senso che la verbalizzazione abbia una funzione mera

mente certificativa della volontà già formata con la deliberazione, cfr. Cass. 5 maggio 1989, n. 2127, id., Rep. 1990, voce Società, n. 590

e Giur. comm., 1991, II, 34 con nota di Revigliono, Osservazioni sulla

responsabilità ex art. 2331 c.c., nonché, sullo specifico problema delle

deliberazioni non verbalizzate, Cass. 19 maggio 1987, n. 4574, Foro

it., Rep. 1987, voce cit., n. 458 e 6 marzo 1987, n. 2397, ibid., n.

459. Contra, Trib. Cosenza 13 luglio 1992, Società, 1993, 77, con nota

di Laurini, La verbalizzazione delle delibere assembleari, ibid., 11.

Sugli obblighi di vidimazione, v., in senso contrario alla decisione in epigrafe, la risalente Cass. 25 ottobre 1956, n. 3932, Foro it., 1957, I, 2017, in cui si afferma la necessità della vidimazione di «chiusura», nonché App. Catania 20 giugno 1990, id., Rep. 1990, voce cit., n. 657, secondo cui il combinato disposto degli art. 2216, 2219 e 2421 c.c. esclu

derebbe annotazioni retrodatate o successive alla vidimazione. In dottrina, v. A. Nigro, Libri e scritture contabili, voce dell'&ici

clopedia giuridica Treccani, Roma, 1990, XIX, 1; Colombo, I libri so

ciali e il bilancio nella società per azioni, in Trattato diretto da Resci

gno, 1988, XVII, tomo III, 5; De Francesco, Vidimazione dei registri contabili e dei libri sociali, in Impresa, 1982, 9; Miserocchi, La verba

lizzazione nelle società per azioni, Padova, 1969, 170 ss.; Frè, Società

per azioni, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1972, 603

ss.; Bocchi-Buratti, I sindaci, tecnologia delle funzioni sindacali, Mi

lano, 1972 102.

V. inoltre i «Principi di comportamento del collegio sindacale» rac

comandati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti con deli

bera 3 novembre 1987, in Società, 1988, 295 e id., 1989, 77.

Relativamente ai problemi sollevati nella seconda massima (qualifica zione come terzo del curatore e opponibilità di scritture prive di data

certa, ma non sullo specifico punto relativo agli atti dei sindaci), cfr. Cass. 13 agosto 1992, n. 9552, 5 maggio 1992, n. 5294 e 23 aprile 1992, n. 4904, Foro it., 1993, I, 2657, con nota di richiami; le sentenze nn.

9552 e 4904, si possono leggere anche in Giur. comm., 1993, 360, con

nota di Ambrosini, Data certa e fallimento: il problema dell'opponibili tà degli atti privi di data certa al curatore.

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2923 PARTE PRIMA 2924

ta (azione concretatasi nella domanda di ammissione al falli

mento di questo, dichiarato in proprio), nonché del dott. Enzo

Migoni, del rag. Giovanni Baldini e dell'avv. Domenico Nova

rini, quali sindaci della stessa società. Contestualmente, fu di

sposto, a norma dell'art. 146 1. fall., sequestro conservativo nei

confronti di tre sindaci.

Nel dicembre 1979 la curatela fallimentare convenne poi in

giudizio gli stessi sindaci, ai sensi dell'art. 680 c.p.c., davanti

al Tribumale di Milano, assumendo che essi con il loro compor tamento omissivo avevano consentito che l'amministratore del

la società fallita non tenesse una regolare contabilità; non redi

gesse il bilancio al 31 dicembre 1975; non adottasse i provvedi menti di cui all'art. 2446 c.c. conseguenti alla perdita del capitale sociale di oltre un terzo verificatasi alla data predetta; acqui stasse appalti a prezzi non remunerativi; ed effettuasse paga menti per forniture di servizi, mai usufruite, al di fuori della

contabilità ufficiale della società. Dedusse ancora che l'omissio

ne si era manifestata, in particolare, nella mancata riunione del

collegio sindacale nel periodo 18 ottobre 1975 - 23 luglio 1976.

I convenuti si costituirono e contestarono la fondatezza della

pretesa. Il Novarini negò, comunque, la propria responsabilità

per i comportamenti posti in essere successivamente alle sue di

missioni dalla carica, presentate il 20 maggio 1976.

II tribunale (sentenza 7 dicembre 1982) respinse tutte le

domande.

Con sentenza pubblicata il 14 febbraio 1989, la Corte d'ap

pello di Milano, accogliendo l'impugnazione della curatela falli

mentare nei confronti del Novarini, del Baldini e della sig. Lui

sa Zaini, quale erede del Migoni, in riforma della decisione del

primo giudice, convalidò il sequestro conservativo; dichiarò che i sindaci della società fallita non avevano adempiuto ai doveri

loro incombenti — avendo omesso di impedire gli atti illeciti

commessi dall'amministratore unico — né agli obblighi di con

servazione dell'integrità del patrimonio sociale; e li condannò

in solido al risarcimento del danno cagionato alla società Co

struzioni generali, rappresentato dal passivo del fallimento, pari a lire 1.005.000.000, oltre al danno da svalutazione monetaria.

La corte osservò, fra l'altro: a) che, in base alla relazione

del curatore della società fallita e all'avvenuta ammissione al

passivo del fallimento del Negri del credito della massa falli

mentare, era accertata la responsabilità dell'amministratore unico

della Costruzioni generali in ordine ad una serie di fatti illeciti a lui imputabili (quali, l'omessa tenuta di contabilità obbligato ria fino al 1975, l'omessa riduzione e ricostruzione del capitale

sociale, l'acquisizione di appalti a prezzo incongruo ed inade

guato al capitale sociale, erogazioni per prestazioni mai effet

tuate); b) che l'omissione di qualunque controllo da parte dei

sindaci, risultante, in particolare, dal mancato svolgimento di riunioni del collegio sindacale dal luglio 1975 fino all'inizio del

1977 (posto che i relativi verbali erano inopponibili al fallimen

to, perché privi di data certa e non correttamente inseriti nel

libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale), aveva determinato il mancato controllo dell'amministrazione della

società; e) che il comportamento gravemente colposo dei sinda ci era attribuibile a tutti i componenti del collegio, essendo le

dimissioni del Novarini intervenute solo il 20 maggio 1976; 2. - Avverso questa pronuncia hanno proposto ricorso per

casssazione il Novarini, in base a quattro motivi; il Baldini, con cinque motivi; e la Zaini con tre mezzi di inpugnazione. Il fallimento Costruzioni generali s.p.a. ha resistito con contro ricorso. Tutti i ricorrenti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione. — 1. - A norma dell'art. 335 c.p.c. tutte le impugnazioni (ricorso principale n. 4736/89, ricorso in

cidentale n. 4737/89 e ricorso incidentale n. 7861/89) devono

essere riunite, perché proposte contro la stessa sentenza.

2. - Col primo motivo del ricorso principale, col quarto moti vo del ricorso incidentale n. 4737/89 e col terzo motivo del ri

corso incidentale n. 7861/89 i ricorrenti denunciano violazione

e falsa applicazione degli art. 2421, ultimo comma, 2403 e 2404,

penultimo comma, c.c., e, proponendo tutti la stessa questione

giuridica, deducono che la Corte d'appello di Milano ha ritenu

to non opponibili al fallimento i verbali (18 ottobre 1975, 19

gennaio 1976, 20 aprile 1976 e 23 luglio 1976) delle riunioni del collegio sindacale, erroneamente negando ad essi ogni effi

cacia probatoria perché senza data certa, e configurando la ne

II Foro Italiano — 1993.

cessità di una vidimazione iniziale e di altra vidimazione finale, in luogo della sola vidimazione annuale richiesta dalla legge.

3. - La censura è fondata. La sentenza impugnata ha escluso

che il Novarini, il Migoni ed il Baldini abbiano assolto gli ob blighi loro incombenti, come sindaci della società per azioni

Costruzioni generali, muovendo dalla considerazione che, agli effetti processuali, le riunioni svoltesi nei giorni 18 ottobre 1975, 19 gennaio, 20 aprile e 23 luglio 1976 erano tamquam non es

serti nei confronti del fallimento, in quanto i relativi verbali — «redatti su un foglio di carta legale», «in attesa del ritrova

mento» del libro delle adunanze e delle deliberazioni del colle

gio sindacale — erano privi di data certa e risultavano trascritti

dopo «la vidimazione finale» del 4 ottobre 1975.

Questa impostazione non può essere condivisa, per un dupli ce ordine di motivi.

La corte di merito ha errato, anzitutto, per aver inferito l'ir

regolarità della trascrizione dei processi verbali relativi alle riu

nioni e alle deliberazioni del collegio dei sindaci (art. 2404, 3°

comma, c.c.) dalla loro annotazione successiva «alla vidimazio

ne finale» del 4 ottobre 1985, supponendo la necessità di una

«vidimazione iniziale» e di una «vidimazione finale», non ri

chiamate tra le formalità estrinseche indicate dall'art. 2421, ul

timo comma, c.c.

La corte ha errato, inoltre, per aver applicato il principio interpretativo che regola l'inopponibilità al fallimento degli atti

privi di data certa, in una fattispecie in cui non era in discussio

ne l'attività negoziale del fallito (e non assumeva, perciò, rilie

vo la posizione di terzietà del curatore), ma il comportamento illecito dei convenuti, chiamati a rispondere, a titolo di respon sabilità extracontrattuale (solidalmente con l'amministratore, per i fatti e le omissioni di questo), dei danni cagionati alla massa

fallimentare in dipendenza della violazione dei loro doveri.

In questa situazione, anche in presenza di irregolarità formali

nella redazione dei processi verbali e nella relativa trascrizione

nel libro previsto dal n. 5 dell'art. 2421 c.c., le riunioni predette non potevano essere considerate come «inesistenti», agli effetti

probatori, nei confronti del fallimento; né poteva essere negato, data la funzione di mera documentazione, svolta dal libro stes

so, di una volontà collegiale già formata e certificata dal pro cesso verbale, il diritto dei sindaci di provare, anche astraendo

da quei documenti probatori e secondo le regole generali, il fat

to storico comportamentale da sottoporre all'apprezzamento del

giudice del merito.

4. - L'accoglimento della suesposta censura assorbe le altre

doglianze dei ricorrenti (successive, nell'ordine logico, a quelle

già esaminate), che attengono al collegamento causale tra le di

missioni del Novarini e, in generale, il comportamento dei sin

daci, i fatti di mala gestio imputati all'amministratore ed il pre giudizio lamentato dalla curatela fallimentare (secondo e terzo

motivo del ricorso principale, secondo e terzo motivo del ricor

so Baldini); alla rilevanza e alla valutazione delle risultanze pro cessuali (quarto motivo del ricorso principale, primo motivo del

ricorso Baldini, primo e terzo motivo del ricorso Zaini); e, infi

ne, alla domanda proposta dal fallimento nel giudizio d'appello (quarto motivo del ricorso principale e quinto motivo del ricor

so Baldini). Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso de

ve essere, pertanto, accolto. In relazione ai mezzi accolti (primo motivo del ricorso principale, quarto motivo del ricorso Baldi

ni, terzo motivo del ricorso Zaini), la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa, conseguentemente, rinviata per un nuo

vo esame ad altro giudice, che, alla stregua dei suenunciati prin

cipi di diritto, valuterà il conportamento dei sindaci della socie

tà fallita, tenendo conto di tutte le risultanze processuali.

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