sezione I civile; sentenza 7 settembre 1992, n. 10260; Pres. Bologna, Est. Baldassarre, P.M. DiSalvo (concl. conf.); Credito svizzero (Avv. Marone, Pinotti, Cattaneo) c. Ceserani (Avv. Strina)e altro. Conferma App. Milano 29 aprile 1986Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 6 (GIUGNO 1993), pp. 1933/1934-1937/1938Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188110 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
si tratta in entrambi i casi di imposte personali su reddito origi nate dall'unico presupposto e, tra di loro, in necessaria alterna
tiva, volta che la diversa denominazione, ed anche le diverse
aliquote, riflettono solo la diversa configurazione giuridica del
soggetto cui l'imposta viene impugnata, non già il presupposto obiettivo dell'imposizione ed i criteri di individuazione della per sona assoggettata ad imposta che sono, nella disciplina norma
tiva concreta, i criteri cui fare riferimento per individuare i fe
nomeni di doppia imposizione illegittimi, ancorché coinvolgano
soggetti diversi.
Né è fondata la seconda argomentazione secondo cui, sul pre
supposto della fittizia partecipazione alla società italiana da parte di quella di diritto svizzero, e della effettività della posizione di socio del sig. Peterlongo, l'imposizione colpirebbe il reddito
in due diverse manifestazioni, e quindi, due redditi diversi. In
effetti i due accertamenti individuano nell'unica imputazione al
socio del reddito della società di persone di diritto italiano, il
presupposto di imposta. Si tratta, quindi, di un'unica manife stazione di reddito soggetta ad un'unica imposizione nell'alter
nativa della individuazione del socio effettivo, nell'anno 1974, o nella società anonima di diritto svizzero, o nel sig. Paolo Pe
terlongo.
L'ufficio, eseguendo l'accertamento nei confronti del socio
apparente (la società di diritto svizzero), ha dimostrato di con siderare detto soggetto di diritto straniero il socio effettivo della
società di diritto italiano, il soggetto cui il reddito prodotto nel
la società in accomandita doveva essere imputato in quanto so
cio al 99% a questo punto non vi era più margine per imputare lo stesso reddito, prodotto nella accomandita semplice e per la stessa partecipazione sociale ad altro soggetto, se non violan do il principio della duplice imposizione, unico essendo il pre
supposto dedotto negli accertamenti per l'imputazione del red
dito sociale ed unico il soggetto cui poteva essere imputato ai
fini dell'imposta personale sul reddito.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e la controversia rimes
sa alla Commissione tributaria centrale per una nuova valuta zione coerente ai principi espressi.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 7 settem
bre 1992, n. 10260; Pres. Bologna, Est. Baldassarre, P.M.
Di Salvo (conci, conf.); Credito svizzero (Avv. Marone, Pi
notti, Cattaneo) c. Ceserani (Avv. Strina) e altro. Confer ma App. Milano 29 aprile 1986.
Cambio e valuta — Atto idoneo a produrre obbligazioni —
Divieto — Prestazioni di garanzie — Applicabilità (D.l. 6 giu
gno 1956 n. 476, nuove norme valutarie e istituzione di un
mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri, art. 2).
Alle prestazioni di garanzie da parte di non residenti va applica to il divieto di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre ob
bligazioni tra residenti e non, senza la preventiva autorizza
zione amministrativa. (1)
(1) L'art. 2 d.l. 6 giugno 1956 n. 476 (convertito in 1. 25 luglio 1976
n. 786) fa divieto ai residenti in Italia di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni tra essi e non residenti (all'infuori delle ipotesi di compravendita di merci per l'esportazione o l'importazione) senza
la preventiva autorizzazione amministrativa: la sentenza su riprodotta estende il divieto anche ai casi di prestazione di garanzia da parte di
non residenti in Italia a favore di residenti, in quanto, nello spirito della legge, è considerato atto idoneo a creare pericoli per la gestione valutaria qualsiasi rapporto obbligatorio con un non residente.
In senso esattamente conforme, v. Cass. 22 giugno 1991, n. 7048, Foro it., Rep. 1991, voce Cambio e valuta, n. 14, ove si trattava di
fideiussioni ed avalli da parte di non residenti per permettere a società
aventi sede in Italia di ottenere un fido bancario; 2 giugno 1984, n.
3357, id., 1984, I, 2174, con nota di richiami.
Sulla validità dei contratti regolati dalla legge italiana e conclusi in
violazione di disposizioni in materia valutaria, secondo una prima im
II Foro Italiano — 1993.
Svolgimento del processo. — Con citazione notificata il 25
settembre 1978 alla Lega nazionale delle cooperative e mutue
e a Luigi Ceserani il Credito svizzero di Zurigo esponeva che, nell'ambito di complessi rapporti, la lega si era obbligata a libe
rare l'istante dalle fideiussioni prestate a favore della Banca po
polare di Milano e del Banco di Roma per debiti della Siderur
gica Duina s.p.a. e della Finacier s.a., nonché a rimborsare o
a far rimborsare dalla Siderurgica Duina la somma di lire te
miliardi anticipata dal credito svizzero per la sottoscrizione del
l'aumento di capitale di detta società; che i predetti impegni, assunti in nome della lega dal Ceserani, non erano stati rispet
tati, né all'originaria scadenza del 30 giugno 1977, né a seguito delle successive proroghe, non essendo stati rimborsati i tre mi
liardi anticipati, né lire 3.840.000.000 pagate al Banco di Ro
ma, né lire 3738.813.844 pagate alla Banca popolare di Milano.
Chiedeva quindi la condanna dei convenuti al pagamento del
le indicate somme ed al risarcimento dei danni, conseguenti an
che alla svalutazione monetaria.
postazione (Cass. 5 giugno 1991, n. 6368, id., Rep. 1991, voce cit., n. 13, ove però si afferma l'efficacia del contratto a seguito della so pravvenienza della nuova disciplina valutaria — leggi 26 settembre 1986 n. 599 e 21 ottobre 1988 n. 455 —, la quale ha tra l'altro soppresso l'esigenza dell'autorizzazione ministeriale; 20 gennaio 1979, n. 433, id., Rep. 1979, voce cit., n. 58) la violazione delle norme valutarie non incide sulla validità del fatto genetico dell'obbligazione, bensì esclusiva mente sulle modalità di esecuzione della prestazione, nel senso che essa deve avvenire attraverso l'intervento dell'ufficio italiano cambi e delle banche agenti.
Secondo l'orientamento prevalente (affermatosi nel solco tracciato da sez. un. 7 luglio 1981, n. 4414, id., 1982, I, 1679, con nota di richiami di Macario; da ultimo, v. Cass. 22 giugno 1990, n. 6336, id., Rep. 1990, voce cit., n. 41), la violazione delle norme valutarie determina la nullità insanabile per contrasto con norme imperative, ai sensi del l'art. 1418, 1° comma, c.c.
«L'accennato contrasto viene superato col riferire l'indirizzo meno
rigoroso esclusivamente alle ipotesi in cui sia previsto un mero control lo dell'attuazione dell'affare e riconoscendo invece diretta incidenza sulla relativa validità alle limitazioni che attengono al momento genetico del le obbligazioni, al fatto cioè dell'assunzione di obbligazioni da parte di un residente verso un non residente» (cosi, Quadri, Le obbligazioni pecuniarie, in Trattato diretto da Rescigno, Torino, 1984, 518).
La norma contenuta nell'art. 2 d.l. 6 giugno 1956 n. 476 continua ad applicarsi alle obbligazioni sorte prima dell'entrata in vigore della 1. 599/86 (App. Milano 14 luglio 1989, Foro it., Rep. 1990, voce Con tratti bancari, n. 49 e Giur. merito, 1990, 499, con nota di D'Ambro
sio; Trib. Monza 30 gennaio 1988, Foro it., Rep. 1990, voce Cambio e valuta, n. 54).
Peraltro, non necessita di autorizzazione ministeriale la concessione di ipoteca fatta dal debitore a garanzia dell'adempimento di un'obbli
gazione verso un soggetto non residente che sia valutariamente lecita
(perché ha già ottenuto la prescritta autorizzazione ministeriale ovvero non necessita di alcuna previa autorizzazione), considerato che detta
ipoteca non aggiunge una nuova obbligazione a quella principale (Cass. 23 ottobre 1991, n. 11270, id., Rep. 1991, voce cit., n. 18).
Inoltre, anche quando il contratto costitutivo di obbligazioni tra resi dente e non, stipulato senza la prescritta autorizzazione ministeriale, è regolato da una legge straniera alla stregua della quale il contratto è valido ed efficace, deve respingersi, ai sensi dell'art. 31 disp. sulla
legge in generale, la domanda del non residente intesa ad ottenere il
pagamento di quanto dovuto dal residente in virtù del contratto (Trib. Milano 25 gennaio 1982, id., 1983, I, 811, e ivi richiami di dottrina e giurisprudenza).
Sul versante dottrinario, v. Moschella, Il negozio contrario a norme
imperative, in Legislazione economica a cura di Vassalli e Visentini, Milano, 1984, 344, nonché Rilevanza civilistica della disciplia valutaria, in Disciplina valutaria, Firenze, 1981, 56; Oppo, Ordinamento valutario e autonomia privata, in II sistema valutario italiano a cura di Capri
glione e Mezzacapo, Milano, 1981, I, 343; Dì Letizia, in Giur. it.,
1989, I, 1, 358.
Degna di rilievo è, infine, la vexata quaestio che ha visto contrappo sti, su posizioni insanabilmente divaricate, De Nova (Il contratto con
trario a norme imperative, in Riv. critica dir. privato, 1985, 435) e Mo
schella (cit.), da un lato, e, dall'altro, Roppo (Il controllo degli atti
di autonomia privata, ibid., 485), in relazione alla possibilità di traccia
re una linea di discrimen tra illiceità e illegalità. Alla posizione negativa di Roppo fa riscontro quella speculare di De Nova e Moschella, secon do i quali dal contratto nullo, ai sensi del 1° comma dell'art. 1418
c.c., perché contrario a norme imperative (contratto illegale), occorre
distinguere il contratto nullo ai sensi del 2° comma, perché la causa
(o l'oggetto) è illecita in quanto contraria a norme imperative (art. 1343
c.c.) (contratto illecito). Secondo questi ultimi autori, se la
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1935 PARTE PRIMA 1936
Resistevano entrambi i convenuti e, a seguito di chiamata in
causa ad opera del Ceserani, si costituivano la Siderurgica Dui
na, in concordato preventivo, e il fallimento Finacier s.a. Il
processo era poi interrotto per effetto del fallimento della Side
rurgica Duina e riassunto dal Credito svizzero, il quale precisa va che le proprie domande si fondavano anche sulla surroga nei diritti della Banca popolare di Milano e del Banco di Roma,
garantiti dalla lega. Questa dichiarava però di non accettare il
contraddittorio sulla nuova domanda.
Frattanto, nei confronti della lega, era introdotto altro giudi zio dal Banco di Roma, il quale, allegando impegni assunti dal
la stessa lega con lettera 24 marzo 1977 confermativa di prece denti intese, ne chiedeva la condanna al pagamento delle som
me dovutegli dalla Siderurgica Duina e dalle altre società del
gruppo (somme quantificate in lire 4.545.489.637) o in subordi
ne al risarcimento dei danni derivanti dal contegno della conve
nuta. In questo secondo processo interveniva il Credito svizze
ro, formulando domanda di condanna della lega al pagamento di lire 3.840.000.000 fondata sulla surroga nei diritti del banco, verso il quale aveva prestato fideiussione.
L'adito tribunale disponeva la riunione dei due processi e li
decideva con unica sentenza pubblicata il 30 maggio 1983. La
trattazione unitaria di essi, perdurante nel giudizio d'appello, è venuta meno innanzi a questa Corte suprema, essendo stato
già deciso, con sentenza 9 aprile 1990, n. 2965 (Foro it., Rep.
1990, voce Fideiussione, n. 61), il ricorso della lega relativo alla
causa promossa dal Banco di Roma.
Per la parte riguardante la controversia che viene ora all'esa
me della corte, il Tribunale di Milano rigettava le domande pro
poste dal Credito svizzero nei confronti della lega e del Cesera ni sia con l'atto di citazione 25 settembre 1978 che con la com
parsa d'intervento 2 ottobre 1980.
Tale pronuncia, impugnata dal Credito svizzero, trovava con
ferma nella sentenza 29 novembre 1985-29 aprile 1986.
A sostegno del rigetto dell'appello dell'istante la corte mila
nese — dopo avere precisato che il Credito svizzero fondava le sue pretese sugli impegni, assunti con le due scritture in data
4 aprile 1977 sottoscritte per la lega da Luigi Ceserani, di pro curare la liberazione del credito dalle fideiussioni prestate in
favore della Banca popolare di Milano e del Banco di Roma
nell'interesse della Siderurgica Duina e della Finacier, nonché
a rimborsare allo stesso o a far rimborsare dalla Siderurgica Duina l'importo di lire tre miliardi, anticipato per la sottoscri
zione dell'aumento di capitale di detta società — considerava
che erano nulle, per contrarietà a norme valutarie imperative, le obbligazioni, anche di natura fideiussoria, contratte da resi
denti nei confronti di non residenti senza la preventiva autoriz
zazione ministeriale di cui all'art. 2 d.l. 6 giugno 1956 n. 476
(conf. sez. un. 2 giugno 1984, n. 3357, id., Rep. 1984, voce
Cambio e valuta, n. 85).
semplice contrarietà del contratto a norme imperative solo di regola importa nullità, il contrasto con norme imperative che determini illicei tà della causa importa sempre nullità. A modello si assume il § 134
BGB, la cui applicazione ha portato a «ritenere che i contratti che com portano un'elusione fiscale non sono perciò solo nulli, ma lo sono se l'elusione fiscale è lo scopo principale del contratto» (De Nova, cit.).
Da ultimo, v. Romagnoli, L'incidenza dei divieti valutari sull'auto nomia negoziale, in Alpa-Bessone, I contratti in generale: effetti, inva lidità e risoluzione, Torino, 1991, 417, secondo cui, «se la presenza di una sanzione amministrativa o penale evidenzia la finalità della nor ma intesa a costituire il presidio di un interesse generale e quindi il suo carattere imperativo, la verifica della voluntas legis della proibizio ne, al fine di scoprire se la stessa norma imperativa abbia voluto impli citamente escludere l'invalidità per il negozio stipulato, è l'unica via da intraprendere per chiarire il rapporto tra divieto e negozio. Sarà, cosi, possibile all'interprete riscontrare la compatibilità tra l'esistenza di un negozio giuridico efficace ed una sanzione penale che colpisca l'attività negoziale intesa come comportamento materiale.
Appare da accogliere la possibilità di ricomprendere alcune delle nor me valutarie di divieto nella categoria dei precetti imperativi la cui le sione assume rilevanza ex art. 1418 c.c., prescindendo dalla previsione della comminatoria di una specifica sanzione di nullità del negozio, sia
pure rimanendo viva l'esigenza di superare tentativi di generalizzazioni optando per un acclaramento delle ragioni che in concreto hanno deter minato l'emanazione della norma proibitiva: ciò, allo scopo di verifica re puntualmente la diretta inferenza della stessa sull'autonomia privata come strumento di restrizione del suo campo di operatività».
Il Foro Italiano — 1993.
Passando all'altro profilo, riguardante le somme pagate dal
Banco di Roma e dalla Banca popolare di Milano, la corte ter
ritoriale osservava che mancava del tutto la prova che i crediti
pagati dalle due banche, in virtù del vincolo fideiussorio, fosse
ro gli stessi garantiti dalla lega nei confronti delle predette, non
desumendosi dalla documentazione prodotta dalle parti la data
ed il contenuto del negozio fideiussorio contratto tra il Credito
svizzero e le banche nazionali, onde correlare le conseguenti
obbligazioni a quelle assunte dalla lega. E ciò non senza rileva
re il problema della valida formazione, a favore dell'istituto
di credito non residente di un titolo giuridico valido in assenza
delle autorizzazioni di cui al cit. d.l. 476/56, autorizzazioni che
avrebbero dovuto concernere, non il solo rapporto di credito
fondamentale, ma in modo specifico il rapporto di garanzia tra
lo straniero ed il residente.
Con riguardo al Ceserani il giudice dell'appello escludeva che
sussistessero profili di responsabilità (ai quali l'appellante nem
meno aveva fatto cenno), in quanto lo stesso Ceserani si era limitato a sottoscrivere per la lega la convenzione di cui alle
lettere del 4 aprile 1977, senza assumere alcuna obbligazione in proprio e senza aver posto in essere alcun atto che, esulando
dall'area contrattuale, potesse essere riguardato come illecito
aquiliano. Per la cassazione della sentenza d'appello il Credito svizzero
affida il ricorso ad un unico complesso mezzo d'annullamento.
Resistono con controricorsi il Ceserani e la lega, la quale pro
pone un contestuale motivo di ricorso incidentale condizionato.
Vi sono memorie delle parti ricorrenti.
Motivi della decisione. — A norma dell'art. 335 c.p.c., va
disposta la riunione al ricorso (principale) del Credito svizzero di quello incidentale della lega resistente.
Il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazio ne del d.l. 6 giugno 1956 n. 476 e dei principi generali in mate
ria valutaria; omesso esame di elementi decisivi in relazione ai
testi e principi di cui sopra (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).
Dopo avere trascritto parte del proprio atto d'appello, adde bita alla corte territoriale:
a) di non avere pronunziato in ordine all'allegata surrogazio ne convenzionale al Banco di Roma, là dove l'attribuzione sur
rogatoria al Credito svizzero rientrava nell'ambito dell'attua
zione della fideiussione, valutariamente regolare, prestata dal
Credito svizzero e non necessitava di ulteriore autorizzazione;
b) di non avere considerato che nella specie non si trattava
delle conseguenze della mancata autorizzazione all'assunzione
dell'obbligazione della lega, bensì' di verificare le conseguenze,
previste direttamente dalla legge (art. 1204 c.c.) dei pagamenti fatti dal Credito svizzero di debiti della Duina, pagamenti che
surrogavano il credito nella posizione delle banche italiane sia nei confronti della debitrice principale (Duina) che del suo fi
deiussore (lega);
c) di avere affermato il difetto di prova sulla base di incom
pleta lettura degli atti, in quanto l'esistenza delle due fideiussio
ni (n. 293, poi divenuta 2466, e n. 294, poi divenuta 2467) a
favore rispettivamente del Banco di Roma e della Banca popo lare era stata riconosciuta dalla lega nelle lettere 4 aprile 1977
e 7 novembre 1977 a firma del Ceserani, entrambe in atti, delle
quali non poteva essere ignorata l'efficacia ricognitiva; d) di avere dichiarato nulli gli impegni assunti con le citate
lettere, sulla base di un recente indirizzo giurisprudenziale, mentre
dovrebbe essere preferita una interpretazione meno restrittiva, quando non sussista lo scopo di esportare valuta; nella specie inoltre le obbligazioni non erano contrarie alla legge, essendo
state assunte in connessione con operazioni valutariamente re
golari e non incidendo sulla bilancia valutaria, atteso che i de
stinatari delle prestazioni promosse dalla lega erano residenti
(le due banche italiane i cui crediti verso la Duina la lega dove va estinguere o garantire).
Il ricorso — in tutte le articolazioni dell'unico motivo, che
attengono alle distinte ragioni poste a sostegno della sentenza
impugnata — deve essere disatteso in base alla soluzione della
questione, centrale ed assorbente, circa la portata normativa del
l'art. 2 cit.
Questa corte di legittimità, ribadendo l'indirizzo, che era già nettamente prevalente, seguito dalla sentenza sez. un. 2 giugno 1984, n. 3357 (id., 1984, I, 2174) richiamata in motivazione dalla corte territoriale, ha avuto modo di riaffermare, anche di recente (conf. sent. 7048/91, id., Rep. 1991, voce cit., n.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
14; 6336/90, id., Rep. 1990, voce cit., n. 41; 6253/87, id., Rep. 1989, voce cit., n. 29), che l'art. 2 d.l. 6 giugno 1956 n. 476,
convertito in 1. 25 luglio 1956 n. 786, nella parte in cui fa divie
to ai residenti in Italia di compiere qualsiasi atto idoneo a pro durre obbligazioni tra essi e non residenti (all'infuori delle ipo tesi di compravendita di merci per l'esportazione e l'importa
zione), senza la preventiva autorizzazione amministrativa, è
applicabile anche ai casi di prestazione di garanzie da parte di
non residenti in Italia a favore di residenti, in quanto pure i
negozi aventi siffatto contenuto sono ritenuti idonei dalla citata
normativa a creare pericoli per la gestione valutaria; con la con
seguenza che i negozi medesimi sono affetti da nullità insanabi
le per contrasto con norma imperativa, ai sensi dell'art. 1418,
1° comma, c.c.
È stato anche chiarito (v. sent. 7048/91) che la preventiva
e generale autorizzazione concessa con l'art. 3 d.m. (commercio
estero) 12 marzo 1981 non ha efficacia retroattiva e non opera
in relazione agli atti posti in essere prima della sua emanazione.
Richiamate qui le ragioni poste a sostegno dell'indicato indi
rizzo giurisprudenziale, il collegio, che le condivide e recepisce,
rileva che la corte milanese ha fatto, non solo opportuno richia
mo, ma anche corretta applicazione, degli indicati principi in
relazione ai diversi tipi di negozi dedotti in giudizio dall'istante:
a) obbligazione assunta dalla lega convenuta di liberare il Cre
dito svizzero dalle fideiussioni prestate in favore della Banca
popolare di Milano e del Banco di Roma nell'interesse delle
due società insolventi (Siderurgica Duina e Finacier); b) obbli
gazione della stessa lega di pagare (o far pagare) la somma di
tre miliardi anticipata dall'istante per l'aumento di capitale del
la Siderurgica Duina; c) surrogazione legale, ex art. 1204, in
relazione all'art. 1203, n. 3, c.c., per somme pagate alle suddet
te banche.
Con riguardo a quest'ultima pretesa la motivazione fondata
sulla predetta nullità è esposta in via gradata ed alternativa ad
altra assorbente ragione, ma non è per questo meno conferente.
Va tuttavia rilevato che anche la prima argomentazione, che
pone in risalto il difetto di prova in ordine alla coincidenza
tra credito pagato, in virtù del vincolo fideiussorio, dalle due
predette banche e credito garantito dalla lega, non trova ade
guata, specifica smentita nel ricorso, che va, pertanto, integral
mente respinto. Il rigetto dell'impugnazione principale assorbe quella inciden
tale, in quanto condizionata all'accoglimento della prima.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 21 ago sto 1992, n. 9740; Pres. Bronzini, Est. Vella, P.M. Fedeli
(conci, conf.); Menduni (Avv. Janari) c. Cassa di risparmio
di Roma (Avv. Cataudella) e Zefferi (Aw. De Petris). Con
ferma App. Roma 20 maggio 1987.
Esecuzione forzata in genere — Opposizione di terzo — Limiti
(Cod. proc. civ., art. 617, 619).
Credito fondiario — Successivi trasferimenti dell'immobile ipo
tecato — Omessa notificazione — Effetti (R.d. 16 luglio 1905
n. 646, t.u. delle leggi sul credito fondiario, art. 20). Credito fondiario — Trasferimento dell'immobile ipotecato —
Omessa notificazione all'istituto mutuante — Modalità del
l'espropriazione — «Avviso» al terzo proprietario — Inappli
cabilità — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art.
3, 24; cod. proc. civ., art. 498; r.d. 16 luglio 1905 n. 646,
art. 20).
Con l'opposizione di terzo all'esecuzione, l'opponente non può
far valere i vizi formali del processo esecutivo. (1)
(1) Nello stesso senso, Cass. 25 maggio 1978, 2639, Foro it., Rep.
1978, voce Esecuzione forzata in genere, n. 73; 22 ottobre 1976, n.
Il Foro Italiano — 1993.
Nell'ipotesi di successivi trasferimenti dell'immobile ipotecato
per credito fondiario, l'istituto mutuante, al quale sia stato
notificato soltanto il primo trasferimento e non anche il se
condo, è legittimato ad ignorare il secondo acquirente e a
condurre gli atti espropriativi nei confronti del mutuatario
e del primo acquirente. (2) L'istituto di credito fondiario, al quale non sia stato notificato
l'avvenuto trasferimento del bene ipotecato e che abbia legit
timamente condotto gli atti espropriativi contro il solo mu
tuatario - dante causa, non è tenuto ad «avvisare» il terzo
acquirente ai sensi dell'art. 498 c.p.c. (la corte ha, inoltre,
ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale del
l'art. 498 c.p.c., nella parte in cui non prevede l'obbligo del
l'avviso dell'espropriazione al terzo proprietario dell'immobi
le ipotecato per credito fondano, che, per aver omesso la no
tificazione all'istituto mutuante dell'avvenuto trasferimento,
non abbia preso parte al processo esecutivo). (3)
3773, id., Rep. 1976, voce cit., n. 61; 28 ottobre 1974, n. 3231, id.,
Rep. 1974, voce cit., n. 166; 21 giugno 1974, n. 1861, id., 1974, I, 2294, con nota di richiami.
(2-3) Non constano precedenti in termini. La sentenza impugnata,
App. Roma 20 maggio 1987, è riportata in Foro it., 1988, I, 1666,
con nota di richiami di P. Porcari.
Da ultimo, sull'art. 20 r.d. 16 luglio 1905 n. 645, v. Cass. 18 luglio
1991, n. 7982, id., Rep. 1991, voce Credito fondiario, n. 16, che ha
dichiarato affetta da nullità assoluta (e pertanto eccepibile non soltanto dall'istituto mutuante) l'elezione di domicilio del terzo acquirente del
l'immobile ipotecato al di fuori dei termini indicati dal 3° comma del
l'art. 20; ha, inoltre ritenuto che l'istituto mutuante non può, in tale
ipotesi procedere alla notificazione degli atti esecutivi contro il terzo
acquirente nel domicilio eletto dall'originario mutuatario; Trib. Monza
2 aprile 1986, id., 1986, I, 2600, che ha ritenuto che in caso di nullità
dell'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 20, 3° comma, l'irregolarità della notificazione ivi eseguita è rilevabile mediante opposizione agli atti esecutivi; Trib. Milano 26 settembre 1988, id., Rep. 1990, voce
cit., n. 11, che, pure in caso di espropriazione contro il solo dante
causa - debitore non ha consentito l'intervento degli altri creditori di
quest'ultimo (non assistiti da garanzie reali); Cass. 2 aprile 1982, n.
2027, id., 1982, I, 1913, con nota di richiami, secondo la quale l'istitu
to di credito fondiario può, anche in mancanza di accollo, pretendere il pagamento dei propri crediti dal successore a titolo particolare del
debitore originario che abbia notificato all'istituto mutuante il proprio
acquisto. Sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del
l'art. 20 t.u. delle leggi sul credito fondiario, Corte cost. 14 novembre
1984, n. 249, id., 1985, I, 2538, con nota di G. Miccolis, Il diritto
alla difesa nell'espropriazione per credito fondiario; Corriere giur., 1985,
177, con nota di A. Ceccherini; Riv. not., 1985, 685, con osservazioni
di C.M. Tardivo. In precedenza, Corte cost. 6 giugno 1968, n. 61,
Foro it., 1968, I, 1699 e Giur. costit., 1968, 959, con nota di V. An
drioli, Gli istituti di credito fondiario avanti la Corte costituzionale.
Da ultimo, Corte cost., ord. 29 aprile 1991, n. 184, Foro it., Rep.
1991, voce Credito fondiario, n. 10; 10 aprile 1987, n. 125, id., Rep.
1988, voce cit., n. 4, nonché 27 dicembre 1991, n. 496, id., 1992, I, 2313.
La Corte di cassazione, nell'ipotesi di successivi trasferimenti dell'im
mobile ipotecato per credito fondiario, ha legittimato l'istituto mutuan
te, a cui era stato notificato soltanto il primo trasferimento e non anche
il secondo, a condurre gli atti espropriativi nei confronti del mutuatario
e del primo acquirente. L'applicazione dell'art. 20 anche all'ipotesi di successivi trasferimen
ti, oltre che perfettamente rispondente agli intenti perseguiti dal legisla
tore, configura una interpretazione estensiva, ammissibile anche per le norme di carattere eccezionale, come quella che disciplina l'espro
priazione per credito fondiario. La corte ha rilevato che non ha alcuna
rilevanza la differente terminologia utilizzata dal legislatore per indica
re i terzi tenuti a notificare all'istituto mutuante l'avvenuto trasferi
mento del bene ipotecato, stante la equipollenza tra i termini «avente
causa» e «successore» a titolo particolare (cfr. A. Proto Pisani, Op
posizione di terzo ordinaria, Napoli, 1965, 133 s.; R. Nicolò, Succes
sione nei diritti, voce del Novissimo digesto, 1957, XVIII, 606 ss.;
inoltre, F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto privato,
Napoli, 1970, 90 s.; S. Pugliatti, Acquisto del diritto, voce dell'Enci
clopedia del diritto, Milano, 1958, I, 508 ss.; L. Campagna, Avente
causa, id., 1959, IV, 598 ss.; F. Messineo, Manuale di diritto civile
e commerciale, Milano, 1952, I, 174; più recentemente, E. Conti, La
petizione di eredità, in Trattato diretto da Rescigno, Torino, 1982,
V, 264; in riferimento alla nozione di avente causa di cui all'art. 2909
c.c., v. anche C. Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, 8a
ed., Torino, 1991, I, 137 ss.; F.P. Luiso, Sul concetto di «avente cau
sa.» dell'art. 2909 c.c., in Riv. dir. proc., 1982, 438 ss., spec. 442 ss.;
F. Carpi, L'efficacia «ultrapartes» della sentenza civile, Milano, 1974,
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