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sezione I civile; sentenza 7 settembre 1992, n. 10260; Pres. Bologna, Est. Baldassarre, P.M. Di...

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sezione I civile; sentenza 7 settembre 1992, n. 10260; Pres. Bologna, Est. Baldassarre, P.M. Di Salvo (concl. conf.); Credito svizzero (Avv. Marone, Pinotti, Cattaneo) c. Ceserani (Avv. Strina) e altro. Conferma App. Milano 29 aprile 1986 Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 6 (GIUGNO 1993), pp. 1933/1934-1937/1938 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23188110 . Accessed: 28/06/2014 08:16 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.97 on Sat, 28 Jun 2014 08:16:17 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 7 settembre 1992, n. 10260; Pres. Bologna, Est. Baldassarre, P.M. DiSalvo (concl. conf.); Credito svizzero (Avv. Marone, Pinotti, Cattaneo) c. Ceserani (Avv. Strina)e altro. Conferma App. Milano 29 aprile 1986Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 6 (GIUGNO 1993), pp. 1933/1934-1937/1938Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188110 .

Accessed: 28/06/2014 08:16

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

si tratta in entrambi i casi di imposte personali su reddito origi nate dall'unico presupposto e, tra di loro, in necessaria alterna

tiva, volta che la diversa denominazione, ed anche le diverse

aliquote, riflettono solo la diversa configurazione giuridica del

soggetto cui l'imposta viene impugnata, non già il presupposto obiettivo dell'imposizione ed i criteri di individuazione della per sona assoggettata ad imposta che sono, nella disciplina norma

tiva concreta, i criteri cui fare riferimento per individuare i fe

nomeni di doppia imposizione illegittimi, ancorché coinvolgano

soggetti diversi.

Né è fondata la seconda argomentazione secondo cui, sul pre

supposto della fittizia partecipazione alla società italiana da parte di quella di diritto svizzero, e della effettività della posizione di socio del sig. Peterlongo, l'imposizione colpirebbe il reddito

in due diverse manifestazioni, e quindi, due redditi diversi. In

effetti i due accertamenti individuano nell'unica imputazione al

socio del reddito della società di persone di diritto italiano, il

presupposto di imposta. Si tratta, quindi, di un'unica manife stazione di reddito soggetta ad un'unica imposizione nell'alter

nativa della individuazione del socio effettivo, nell'anno 1974, o nella società anonima di diritto svizzero, o nel sig. Paolo Pe

terlongo.

L'ufficio, eseguendo l'accertamento nei confronti del socio

apparente (la società di diritto svizzero), ha dimostrato di con siderare detto soggetto di diritto straniero il socio effettivo della

società di diritto italiano, il soggetto cui il reddito prodotto nel

la società in accomandita doveva essere imputato in quanto so

cio al 99% a questo punto non vi era più margine per imputare lo stesso reddito, prodotto nella accomandita semplice e per la stessa partecipazione sociale ad altro soggetto, se non violan do il principio della duplice imposizione, unico essendo il pre

supposto dedotto negli accertamenti per l'imputazione del red

dito sociale ed unico il soggetto cui poteva essere imputato ai

fini dell'imposta personale sul reddito.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e la controversia rimes

sa alla Commissione tributaria centrale per una nuova valuta zione coerente ai principi espressi.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 7 settem

bre 1992, n. 10260; Pres. Bologna, Est. Baldassarre, P.M.

Di Salvo (conci, conf.); Credito svizzero (Avv. Marone, Pi

notti, Cattaneo) c. Ceserani (Avv. Strina) e altro. Confer ma App. Milano 29 aprile 1986.

Cambio e valuta — Atto idoneo a produrre obbligazioni —

Divieto — Prestazioni di garanzie — Applicabilità (D.l. 6 giu

gno 1956 n. 476, nuove norme valutarie e istituzione di un

mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri, art. 2).

Alle prestazioni di garanzie da parte di non residenti va applica to il divieto di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre ob

bligazioni tra residenti e non, senza la preventiva autorizza

zione amministrativa. (1)

(1) L'art. 2 d.l. 6 giugno 1956 n. 476 (convertito in 1. 25 luglio 1976

n. 786) fa divieto ai residenti in Italia di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni tra essi e non residenti (all'infuori delle ipotesi di compravendita di merci per l'esportazione o l'importazione) senza

la preventiva autorizzazione amministrativa: la sentenza su riprodotta estende il divieto anche ai casi di prestazione di garanzia da parte di

non residenti in Italia a favore di residenti, in quanto, nello spirito della legge, è considerato atto idoneo a creare pericoli per la gestione valutaria qualsiasi rapporto obbligatorio con un non residente.

In senso esattamente conforme, v. Cass. 22 giugno 1991, n. 7048, Foro it., Rep. 1991, voce Cambio e valuta, n. 14, ove si trattava di

fideiussioni ed avalli da parte di non residenti per permettere a società

aventi sede in Italia di ottenere un fido bancario; 2 giugno 1984, n.

3357, id., 1984, I, 2174, con nota di richiami.

Sulla validità dei contratti regolati dalla legge italiana e conclusi in

violazione di disposizioni in materia valutaria, secondo una prima im

II Foro Italiano — 1993.

Svolgimento del processo. — Con citazione notificata il 25

settembre 1978 alla Lega nazionale delle cooperative e mutue

e a Luigi Ceserani il Credito svizzero di Zurigo esponeva che, nell'ambito di complessi rapporti, la lega si era obbligata a libe

rare l'istante dalle fideiussioni prestate a favore della Banca po

polare di Milano e del Banco di Roma per debiti della Siderur

gica Duina s.p.a. e della Finacier s.a., nonché a rimborsare o

a far rimborsare dalla Siderurgica Duina la somma di lire te

miliardi anticipata dal credito svizzero per la sottoscrizione del

l'aumento di capitale di detta società; che i predetti impegni, assunti in nome della lega dal Ceserani, non erano stati rispet

tati, né all'originaria scadenza del 30 giugno 1977, né a seguito delle successive proroghe, non essendo stati rimborsati i tre mi

liardi anticipati, né lire 3.840.000.000 pagate al Banco di Ro

ma, né lire 3738.813.844 pagate alla Banca popolare di Milano.

Chiedeva quindi la condanna dei convenuti al pagamento del

le indicate somme ed al risarcimento dei danni, conseguenti an

che alla svalutazione monetaria.

postazione (Cass. 5 giugno 1991, n. 6368, id., Rep. 1991, voce cit., n. 13, ove però si afferma l'efficacia del contratto a seguito della so pravvenienza della nuova disciplina valutaria — leggi 26 settembre 1986 n. 599 e 21 ottobre 1988 n. 455 —, la quale ha tra l'altro soppresso l'esigenza dell'autorizzazione ministeriale; 20 gennaio 1979, n. 433, id., Rep. 1979, voce cit., n. 58) la violazione delle norme valutarie non incide sulla validità del fatto genetico dell'obbligazione, bensì esclusiva mente sulle modalità di esecuzione della prestazione, nel senso che essa deve avvenire attraverso l'intervento dell'ufficio italiano cambi e delle banche agenti.

Secondo l'orientamento prevalente (affermatosi nel solco tracciato da sez. un. 7 luglio 1981, n. 4414, id., 1982, I, 1679, con nota di richiami di Macario; da ultimo, v. Cass. 22 giugno 1990, n. 6336, id., Rep. 1990, voce cit., n. 41), la violazione delle norme valutarie determina la nullità insanabile per contrasto con norme imperative, ai sensi del l'art. 1418, 1° comma, c.c.

«L'accennato contrasto viene superato col riferire l'indirizzo meno

rigoroso esclusivamente alle ipotesi in cui sia previsto un mero control lo dell'attuazione dell'affare e riconoscendo invece diretta incidenza sulla relativa validità alle limitazioni che attengono al momento genetico del le obbligazioni, al fatto cioè dell'assunzione di obbligazioni da parte di un residente verso un non residente» (cosi, Quadri, Le obbligazioni pecuniarie, in Trattato diretto da Rescigno, Torino, 1984, 518).

La norma contenuta nell'art. 2 d.l. 6 giugno 1956 n. 476 continua ad applicarsi alle obbligazioni sorte prima dell'entrata in vigore della 1. 599/86 (App. Milano 14 luglio 1989, Foro it., Rep. 1990, voce Con tratti bancari, n. 49 e Giur. merito, 1990, 499, con nota di D'Ambro

sio; Trib. Monza 30 gennaio 1988, Foro it., Rep. 1990, voce Cambio e valuta, n. 54).

Peraltro, non necessita di autorizzazione ministeriale la concessione di ipoteca fatta dal debitore a garanzia dell'adempimento di un'obbli

gazione verso un soggetto non residente che sia valutariamente lecita

(perché ha già ottenuto la prescritta autorizzazione ministeriale ovvero non necessita di alcuna previa autorizzazione), considerato che detta

ipoteca non aggiunge una nuova obbligazione a quella principale (Cass. 23 ottobre 1991, n. 11270, id., Rep. 1991, voce cit., n. 18).

Inoltre, anche quando il contratto costitutivo di obbligazioni tra resi dente e non, stipulato senza la prescritta autorizzazione ministeriale, è regolato da una legge straniera alla stregua della quale il contratto è valido ed efficace, deve respingersi, ai sensi dell'art. 31 disp. sulla

legge in generale, la domanda del non residente intesa ad ottenere il

pagamento di quanto dovuto dal residente in virtù del contratto (Trib. Milano 25 gennaio 1982, id., 1983, I, 811, e ivi richiami di dottrina e giurisprudenza).

Sul versante dottrinario, v. Moschella, Il negozio contrario a norme

imperative, in Legislazione economica a cura di Vassalli e Visentini, Milano, 1984, 344, nonché Rilevanza civilistica della disciplia valutaria, in Disciplina valutaria, Firenze, 1981, 56; Oppo, Ordinamento valutario e autonomia privata, in II sistema valutario italiano a cura di Capri

glione e Mezzacapo, Milano, 1981, I, 343; Dì Letizia, in Giur. it.,

1989, I, 1, 358.

Degna di rilievo è, infine, la vexata quaestio che ha visto contrappo sti, su posizioni insanabilmente divaricate, De Nova (Il contratto con

trario a norme imperative, in Riv. critica dir. privato, 1985, 435) e Mo

schella (cit.), da un lato, e, dall'altro, Roppo (Il controllo degli atti

di autonomia privata, ibid., 485), in relazione alla possibilità di traccia

re una linea di discrimen tra illiceità e illegalità. Alla posizione negativa di Roppo fa riscontro quella speculare di De Nova e Moschella, secon do i quali dal contratto nullo, ai sensi del 1° comma dell'art. 1418

c.c., perché contrario a norme imperative (contratto illegale), occorre

distinguere il contratto nullo ai sensi del 2° comma, perché la causa

(o l'oggetto) è illecita in quanto contraria a norme imperative (art. 1343

c.c.) (contratto illecito). Secondo questi ultimi autori, se la

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1935 PARTE PRIMA 1936

Resistevano entrambi i convenuti e, a seguito di chiamata in

causa ad opera del Ceserani, si costituivano la Siderurgica Dui

na, in concordato preventivo, e il fallimento Finacier s.a. Il

processo era poi interrotto per effetto del fallimento della Side

rurgica Duina e riassunto dal Credito svizzero, il quale precisa va che le proprie domande si fondavano anche sulla surroga nei diritti della Banca popolare di Milano e del Banco di Roma,

garantiti dalla lega. Questa dichiarava però di non accettare il

contraddittorio sulla nuova domanda.

Frattanto, nei confronti della lega, era introdotto altro giudi zio dal Banco di Roma, il quale, allegando impegni assunti dal

la stessa lega con lettera 24 marzo 1977 confermativa di prece denti intese, ne chiedeva la condanna al pagamento delle som

me dovutegli dalla Siderurgica Duina e dalle altre società del

gruppo (somme quantificate in lire 4.545.489.637) o in subordi

ne al risarcimento dei danni derivanti dal contegno della conve

nuta. In questo secondo processo interveniva il Credito svizze

ro, formulando domanda di condanna della lega al pagamento di lire 3.840.000.000 fondata sulla surroga nei diritti del banco, verso il quale aveva prestato fideiussione.

L'adito tribunale disponeva la riunione dei due processi e li

decideva con unica sentenza pubblicata il 30 maggio 1983. La

trattazione unitaria di essi, perdurante nel giudizio d'appello, è venuta meno innanzi a questa Corte suprema, essendo stato

già deciso, con sentenza 9 aprile 1990, n. 2965 (Foro it., Rep.

1990, voce Fideiussione, n. 61), il ricorso della lega relativo alla

causa promossa dal Banco di Roma.

Per la parte riguardante la controversia che viene ora all'esa

me della corte, il Tribunale di Milano rigettava le domande pro

poste dal Credito svizzero nei confronti della lega e del Cesera ni sia con l'atto di citazione 25 settembre 1978 che con la com

parsa d'intervento 2 ottobre 1980.

Tale pronuncia, impugnata dal Credito svizzero, trovava con

ferma nella sentenza 29 novembre 1985-29 aprile 1986.

A sostegno del rigetto dell'appello dell'istante la corte mila

nese — dopo avere precisato che il Credito svizzero fondava le sue pretese sugli impegni, assunti con le due scritture in data

4 aprile 1977 sottoscritte per la lega da Luigi Ceserani, di pro curare la liberazione del credito dalle fideiussioni prestate in

favore della Banca popolare di Milano e del Banco di Roma

nell'interesse della Siderurgica Duina e della Finacier, nonché

a rimborsare allo stesso o a far rimborsare dalla Siderurgica Duina l'importo di lire tre miliardi, anticipato per la sottoscri

zione dell'aumento di capitale di detta società — considerava

che erano nulle, per contrarietà a norme valutarie imperative, le obbligazioni, anche di natura fideiussoria, contratte da resi

denti nei confronti di non residenti senza la preventiva autoriz

zazione ministeriale di cui all'art. 2 d.l. 6 giugno 1956 n. 476

(conf. sez. un. 2 giugno 1984, n. 3357, id., Rep. 1984, voce

Cambio e valuta, n. 85).

semplice contrarietà del contratto a norme imperative solo di regola importa nullità, il contrasto con norme imperative che determini illicei tà della causa importa sempre nullità. A modello si assume il § 134

BGB, la cui applicazione ha portato a «ritenere che i contratti che com portano un'elusione fiscale non sono perciò solo nulli, ma lo sono se l'elusione fiscale è lo scopo principale del contratto» (De Nova, cit.).

Da ultimo, v. Romagnoli, L'incidenza dei divieti valutari sull'auto nomia negoziale, in Alpa-Bessone, I contratti in generale: effetti, inva lidità e risoluzione, Torino, 1991, 417, secondo cui, «se la presenza di una sanzione amministrativa o penale evidenzia la finalità della nor ma intesa a costituire il presidio di un interesse generale e quindi il suo carattere imperativo, la verifica della voluntas legis della proibizio ne, al fine di scoprire se la stessa norma imperativa abbia voluto impli citamente escludere l'invalidità per il negozio stipulato, è l'unica via da intraprendere per chiarire il rapporto tra divieto e negozio. Sarà, cosi, possibile all'interprete riscontrare la compatibilità tra l'esistenza di un negozio giuridico efficace ed una sanzione penale che colpisca l'attività negoziale intesa come comportamento materiale.

Appare da accogliere la possibilità di ricomprendere alcune delle nor me valutarie di divieto nella categoria dei precetti imperativi la cui le sione assume rilevanza ex art. 1418 c.c., prescindendo dalla previsione della comminatoria di una specifica sanzione di nullità del negozio, sia

pure rimanendo viva l'esigenza di superare tentativi di generalizzazioni optando per un acclaramento delle ragioni che in concreto hanno deter minato l'emanazione della norma proibitiva: ciò, allo scopo di verifica re puntualmente la diretta inferenza della stessa sull'autonomia privata come strumento di restrizione del suo campo di operatività».

Il Foro Italiano — 1993.

Passando all'altro profilo, riguardante le somme pagate dal

Banco di Roma e dalla Banca popolare di Milano, la corte ter

ritoriale osservava che mancava del tutto la prova che i crediti

pagati dalle due banche, in virtù del vincolo fideiussorio, fosse

ro gli stessi garantiti dalla lega nei confronti delle predette, non

desumendosi dalla documentazione prodotta dalle parti la data

ed il contenuto del negozio fideiussorio contratto tra il Credito

svizzero e le banche nazionali, onde correlare le conseguenti

obbligazioni a quelle assunte dalla lega. E ciò non senza rileva

re il problema della valida formazione, a favore dell'istituto

di credito non residente di un titolo giuridico valido in assenza

delle autorizzazioni di cui al cit. d.l. 476/56, autorizzazioni che

avrebbero dovuto concernere, non il solo rapporto di credito

fondamentale, ma in modo specifico il rapporto di garanzia tra

lo straniero ed il residente.

Con riguardo al Ceserani il giudice dell'appello escludeva che

sussistessero profili di responsabilità (ai quali l'appellante nem

meno aveva fatto cenno), in quanto lo stesso Ceserani si era limitato a sottoscrivere per la lega la convenzione di cui alle

lettere del 4 aprile 1977, senza assumere alcuna obbligazione in proprio e senza aver posto in essere alcun atto che, esulando

dall'area contrattuale, potesse essere riguardato come illecito

aquiliano. Per la cassazione della sentenza d'appello il Credito svizzero

affida il ricorso ad un unico complesso mezzo d'annullamento.

Resistono con controricorsi il Ceserani e la lega, la quale pro

pone un contestuale motivo di ricorso incidentale condizionato.

Vi sono memorie delle parti ricorrenti.

Motivi della decisione. — A norma dell'art. 335 c.p.c., va

disposta la riunione al ricorso (principale) del Credito svizzero di quello incidentale della lega resistente.

Il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazio ne del d.l. 6 giugno 1956 n. 476 e dei principi generali in mate

ria valutaria; omesso esame di elementi decisivi in relazione ai

testi e principi di cui sopra (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).

Dopo avere trascritto parte del proprio atto d'appello, adde bita alla corte territoriale:

a) di non avere pronunziato in ordine all'allegata surrogazio ne convenzionale al Banco di Roma, là dove l'attribuzione sur

rogatoria al Credito svizzero rientrava nell'ambito dell'attua

zione della fideiussione, valutariamente regolare, prestata dal

Credito svizzero e non necessitava di ulteriore autorizzazione;

b) di non avere considerato che nella specie non si trattava

delle conseguenze della mancata autorizzazione all'assunzione

dell'obbligazione della lega, bensì' di verificare le conseguenze,

previste direttamente dalla legge (art. 1204 c.c.) dei pagamenti fatti dal Credito svizzero di debiti della Duina, pagamenti che

surrogavano il credito nella posizione delle banche italiane sia nei confronti della debitrice principale (Duina) che del suo fi

deiussore (lega);

c) di avere affermato il difetto di prova sulla base di incom

pleta lettura degli atti, in quanto l'esistenza delle due fideiussio

ni (n. 293, poi divenuta 2466, e n. 294, poi divenuta 2467) a

favore rispettivamente del Banco di Roma e della Banca popo lare era stata riconosciuta dalla lega nelle lettere 4 aprile 1977

e 7 novembre 1977 a firma del Ceserani, entrambe in atti, delle

quali non poteva essere ignorata l'efficacia ricognitiva; d) di avere dichiarato nulli gli impegni assunti con le citate

lettere, sulla base di un recente indirizzo giurisprudenziale, mentre

dovrebbe essere preferita una interpretazione meno restrittiva, quando non sussista lo scopo di esportare valuta; nella specie inoltre le obbligazioni non erano contrarie alla legge, essendo

state assunte in connessione con operazioni valutariamente re

golari e non incidendo sulla bilancia valutaria, atteso che i de

stinatari delle prestazioni promosse dalla lega erano residenti

(le due banche italiane i cui crediti verso la Duina la lega dove va estinguere o garantire).

Il ricorso — in tutte le articolazioni dell'unico motivo, che

attengono alle distinte ragioni poste a sostegno della sentenza

impugnata — deve essere disatteso in base alla soluzione della

questione, centrale ed assorbente, circa la portata normativa del

l'art. 2 cit.

Questa corte di legittimità, ribadendo l'indirizzo, che era già nettamente prevalente, seguito dalla sentenza sez. un. 2 giugno 1984, n. 3357 (id., 1984, I, 2174) richiamata in motivazione dalla corte territoriale, ha avuto modo di riaffermare, anche di recente (conf. sent. 7048/91, id., Rep. 1991, voce cit., n.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

14; 6336/90, id., Rep. 1990, voce cit., n. 41; 6253/87, id., Rep. 1989, voce cit., n. 29), che l'art. 2 d.l. 6 giugno 1956 n. 476,

convertito in 1. 25 luglio 1956 n. 786, nella parte in cui fa divie

to ai residenti in Italia di compiere qualsiasi atto idoneo a pro durre obbligazioni tra essi e non residenti (all'infuori delle ipo tesi di compravendita di merci per l'esportazione e l'importa

zione), senza la preventiva autorizzazione amministrativa, è

applicabile anche ai casi di prestazione di garanzie da parte di

non residenti in Italia a favore di residenti, in quanto pure i

negozi aventi siffatto contenuto sono ritenuti idonei dalla citata

normativa a creare pericoli per la gestione valutaria; con la con

seguenza che i negozi medesimi sono affetti da nullità insanabi

le per contrasto con norma imperativa, ai sensi dell'art. 1418,

1° comma, c.c.

È stato anche chiarito (v. sent. 7048/91) che la preventiva

e generale autorizzazione concessa con l'art. 3 d.m. (commercio

estero) 12 marzo 1981 non ha efficacia retroattiva e non opera

in relazione agli atti posti in essere prima della sua emanazione.

Richiamate qui le ragioni poste a sostegno dell'indicato indi

rizzo giurisprudenziale, il collegio, che le condivide e recepisce,

rileva che la corte milanese ha fatto, non solo opportuno richia

mo, ma anche corretta applicazione, degli indicati principi in

relazione ai diversi tipi di negozi dedotti in giudizio dall'istante:

a) obbligazione assunta dalla lega convenuta di liberare il Cre

dito svizzero dalle fideiussioni prestate in favore della Banca

popolare di Milano e del Banco di Roma nell'interesse delle

due società insolventi (Siderurgica Duina e Finacier); b) obbli

gazione della stessa lega di pagare (o far pagare) la somma di

tre miliardi anticipata dall'istante per l'aumento di capitale del

la Siderurgica Duina; c) surrogazione legale, ex art. 1204, in

relazione all'art. 1203, n. 3, c.c., per somme pagate alle suddet

te banche.

Con riguardo a quest'ultima pretesa la motivazione fondata

sulla predetta nullità è esposta in via gradata ed alternativa ad

altra assorbente ragione, ma non è per questo meno conferente.

Va tuttavia rilevato che anche la prima argomentazione, che

pone in risalto il difetto di prova in ordine alla coincidenza

tra credito pagato, in virtù del vincolo fideiussorio, dalle due

predette banche e credito garantito dalla lega, non trova ade

guata, specifica smentita nel ricorso, che va, pertanto, integral

mente respinto. Il rigetto dell'impugnazione principale assorbe quella inciden

tale, in quanto condizionata all'accoglimento della prima.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 21 ago sto 1992, n. 9740; Pres. Bronzini, Est. Vella, P.M. Fedeli

(conci, conf.); Menduni (Avv. Janari) c. Cassa di risparmio

di Roma (Avv. Cataudella) e Zefferi (Aw. De Petris). Con

ferma App. Roma 20 maggio 1987.

Esecuzione forzata in genere — Opposizione di terzo — Limiti

(Cod. proc. civ., art. 617, 619).

Credito fondiario — Successivi trasferimenti dell'immobile ipo

tecato — Omessa notificazione — Effetti (R.d. 16 luglio 1905

n. 646, t.u. delle leggi sul credito fondiario, art. 20). Credito fondiario — Trasferimento dell'immobile ipotecato —

Omessa notificazione all'istituto mutuante — Modalità del

l'espropriazione — «Avviso» al terzo proprietario — Inappli

cabilità — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art.

3, 24; cod. proc. civ., art. 498; r.d. 16 luglio 1905 n. 646,

art. 20).

Con l'opposizione di terzo all'esecuzione, l'opponente non può

far valere i vizi formali del processo esecutivo. (1)

(1) Nello stesso senso, Cass. 25 maggio 1978, 2639, Foro it., Rep.

1978, voce Esecuzione forzata in genere, n. 73; 22 ottobre 1976, n.

Il Foro Italiano — 1993.

Nell'ipotesi di successivi trasferimenti dell'immobile ipotecato

per credito fondiario, l'istituto mutuante, al quale sia stato

notificato soltanto il primo trasferimento e non anche il se

condo, è legittimato ad ignorare il secondo acquirente e a

condurre gli atti espropriativi nei confronti del mutuatario

e del primo acquirente. (2) L'istituto di credito fondiario, al quale non sia stato notificato

l'avvenuto trasferimento del bene ipotecato e che abbia legit

timamente condotto gli atti espropriativi contro il solo mu

tuatario - dante causa, non è tenuto ad «avvisare» il terzo

acquirente ai sensi dell'art. 498 c.p.c. (la corte ha, inoltre,

ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale del

l'art. 498 c.p.c., nella parte in cui non prevede l'obbligo del

l'avviso dell'espropriazione al terzo proprietario dell'immobi

le ipotecato per credito fondano, che, per aver omesso la no

tificazione all'istituto mutuante dell'avvenuto trasferimento,

non abbia preso parte al processo esecutivo). (3)

3773, id., Rep. 1976, voce cit., n. 61; 28 ottobre 1974, n. 3231, id.,

Rep. 1974, voce cit., n. 166; 21 giugno 1974, n. 1861, id., 1974, I, 2294, con nota di richiami.

(2-3) Non constano precedenti in termini. La sentenza impugnata,

App. Roma 20 maggio 1987, è riportata in Foro it., 1988, I, 1666,

con nota di richiami di P. Porcari.

Da ultimo, sull'art. 20 r.d. 16 luglio 1905 n. 645, v. Cass. 18 luglio

1991, n. 7982, id., Rep. 1991, voce Credito fondiario, n. 16, che ha

dichiarato affetta da nullità assoluta (e pertanto eccepibile non soltanto dall'istituto mutuante) l'elezione di domicilio del terzo acquirente del

l'immobile ipotecato al di fuori dei termini indicati dal 3° comma del

l'art. 20; ha, inoltre ritenuto che l'istituto mutuante non può, in tale

ipotesi procedere alla notificazione degli atti esecutivi contro il terzo

acquirente nel domicilio eletto dall'originario mutuatario; Trib. Monza

2 aprile 1986, id., 1986, I, 2600, che ha ritenuto che in caso di nullità

dell'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 20, 3° comma, l'irregolarità della notificazione ivi eseguita è rilevabile mediante opposizione agli atti esecutivi; Trib. Milano 26 settembre 1988, id., Rep. 1990, voce

cit., n. 11, che, pure in caso di espropriazione contro il solo dante

causa - debitore non ha consentito l'intervento degli altri creditori di

quest'ultimo (non assistiti da garanzie reali); Cass. 2 aprile 1982, n.

2027, id., 1982, I, 1913, con nota di richiami, secondo la quale l'istitu

to di credito fondiario può, anche in mancanza di accollo, pretendere il pagamento dei propri crediti dal successore a titolo particolare del

debitore originario che abbia notificato all'istituto mutuante il proprio

acquisto. Sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del

l'art. 20 t.u. delle leggi sul credito fondiario, Corte cost. 14 novembre

1984, n. 249, id., 1985, I, 2538, con nota di G. Miccolis, Il diritto

alla difesa nell'espropriazione per credito fondiario; Corriere giur., 1985,

177, con nota di A. Ceccherini; Riv. not., 1985, 685, con osservazioni

di C.M. Tardivo. In precedenza, Corte cost. 6 giugno 1968, n. 61,

Foro it., 1968, I, 1699 e Giur. costit., 1968, 959, con nota di V. An

drioli, Gli istituti di credito fondiario avanti la Corte costituzionale.

Da ultimo, Corte cost., ord. 29 aprile 1991, n. 184, Foro it., Rep.

1991, voce Credito fondiario, n. 10; 10 aprile 1987, n. 125, id., Rep.

1988, voce cit., n. 4, nonché 27 dicembre 1991, n. 496, id., 1992, I, 2313.

La Corte di cassazione, nell'ipotesi di successivi trasferimenti dell'im

mobile ipotecato per credito fondiario, ha legittimato l'istituto mutuan

te, a cui era stato notificato soltanto il primo trasferimento e non anche

il secondo, a condurre gli atti espropriativi nei confronti del mutuatario

e del primo acquirente. L'applicazione dell'art. 20 anche all'ipotesi di successivi trasferimen

ti, oltre che perfettamente rispondente agli intenti perseguiti dal legisla

tore, configura una interpretazione estensiva, ammissibile anche per le norme di carattere eccezionale, come quella che disciplina l'espro

priazione per credito fondiario. La corte ha rilevato che non ha alcuna

rilevanza la differente terminologia utilizzata dal legislatore per indica

re i terzi tenuti a notificare all'istituto mutuante l'avvenuto trasferi

mento del bene ipotecato, stante la equipollenza tra i termini «avente

causa» e «successore» a titolo particolare (cfr. A. Proto Pisani, Op

posizione di terzo ordinaria, Napoli, 1965, 133 s.; R. Nicolò, Succes

sione nei diritti, voce del Novissimo digesto, 1957, XVIII, 606 ss.;

inoltre, F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto privato,

Napoli, 1970, 90 s.; S. Pugliatti, Acquisto del diritto, voce dell'Enci

clopedia del diritto, Milano, 1958, I, 508 ss.; L. Campagna, Avente

causa, id., 1959, IV, 598 ss.; F. Messineo, Manuale di diritto civile

e commerciale, Milano, 1952, I, 174; più recentemente, E. Conti, La

petizione di eredità, in Trattato diretto da Rescigno, Torino, 1982,

V, 264; in riferimento alla nozione di avente causa di cui all'art. 2909

c.c., v. anche C. Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, 8a

ed., Torino, 1991, I, 137 ss.; F.P. Luiso, Sul concetto di «avente cau

sa.» dell'art. 2909 c.c., in Riv. dir. proc., 1982, 438 ss., spec. 442 ss.;

F. Carpi, L'efficacia «ultrapartes» della sentenza civile, Milano, 1974,

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