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sezione I civile; sentenza 8 agosto 2002, n. 11994; Pres. Grieco, Rel. Felicetti, Est. Ceccherini,...

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sezione I civile; sentenza 8 agosto 2002, n. 11994; Pres. Grieco, Rel. Felicetti, Est. Ceccherini, P.M. Uccella (concl. conf.); Bergamini (Avv. Mazzucato) c. Galavotti e altra (Avv. Antonucci, Pola). Conferma App. Bologna 3 settembre 1999 Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 1 (GENNAIO 2003), pp. 175/176-177/178 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198120 . Accessed: 28/06/2014 16:04 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.52 on Sat, 28 Jun 2014 16:04:37 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 8 agosto 2002, n. 11994; Pres. Grieco, Rel. Felicetti, Est. Ceccherini,P.M. Uccella (concl. conf.); Bergamini (Avv. Mazzucato) c. Galavotti e altra (Avv. Antonucci,Pola). Conferma App. Bologna 3 settembre 1999Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 1 (GENNAIO 2003), pp. 175/176-177/178Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198120 .

Accessed: 28/06/2014 16:04

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PARTE PRIMA

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 8 agosto 2002, n. 11994; Pres. Grieco, Rei. Felicetti, Est. Ceccherini, P.M. Uccella (conci, conf.); Bergamini (Avv. Mazzucato) c. Galavotti e altra (Avv. Antonucci, Pola). Conferma App.

Bologna 3 settembre 1999.

Società — Società di persone — Trasformazione in società

di capitali — Comunicazione — Estremi — Fattispecie (Cod. civ., art. 2499, 2503).

La comunicazione della deliberazione di trasformazione di una

società di persone in società di capitali, prevista dall'art.

2499 c.c. agli effetti della liberazione dei soci illimitatamente

responsabili dalle obbligazioni sociali anteriori alla trasfor mazione, può consistere anche nella notizia circostanziata

della deliberazione e non deve necessariamente contenere il

verbale recante la delibera assembleare (nella specie, la Su

prema corte ha considerato sufficiente una comunicazione

contenente, oltre ali 'indicazione della tipologia sociale in cui

la società si era trasformata, anche l'indicazione degli estre

mi della deliberazione di trasformazione, del notaio rogante e

della data di trascrizione nel registro delle società, nonché il

riferimento all'art. 2499 c.c.). (1)

Svolgimento del processo. — Paolo Galavotti e Viviana Poli

convennero Guglielmina Bergamini davanti al Tribunale di Mo

dena, esponendo quanto segue: essi erano stati soci accoman

(1) I. - Sul contenuto della comunicazione prescritta dall'art. 2499, 2° comma, c.c., nella giurisprudenza di legittimità si rinviene solo Cass. 10 febbraio 1989, n. 827, Foro it., Rep. 1989, voce Società, n. 804, e

Informazione prev., 1989, 935, che in motivazione, al fine della confi

gurabilità della presunzione di consenso, considera comunque necessa rio che il documento informativo contenga «gli elementi minimi indi

spensabili» al fine di «individuare le finalità della comunicazione»; nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Cosenza 11 maggio 1995, Fo ro it., Rep. 1995, voce cit., n. 981, e Società, 1995, 1352, con nota di

Cabras, che ritiene insufficiente al fine della liberazione dei soci illi mitatamente responsabili la comunicazione del commissario giudiziale ai creditori sociali affinché esprimano il voto sull'ammissione della so cietà trasformata a concordato preventivo; nel senso della pronuncia in

rassegna, cfr. Trib. Lecce 16 novembre 1990, Foro it., Rep. 1991, voce

cit., n. 775, e Società, 1991, 1063, con nota di Plenteda, che considera

idonea, ai fini della presunzione di consenso prevista dall'art. 2499 c.c., una esplicita notizia del mutamento del tipo sociale attraverso la comu nicazione a mezzo raccomandata dell'adozione della deliberazione di

trasformazione; contra, però, Trib. Lecce 22 febbraio 1990, Foro it., 1990,1, 2042, con nota di richiami, secondo cui la comunicazione deve contenere la copia del verbale della delibera di trasformazione ed il consenso deve comunque intendersi negato quando il creditore, pur non

negandolo esplicitamente, richieda ulteriori informazioni sulla trasfor mazione.

L'onere della prova in ordine alla comunicazione della delibera gra va, ovviamente, sui soci illimitatamente responsabili: cfr. Trib. Como 13 ottobre 1997, id., Rep. 1999, voce cit.. n. 1080, e Giur. it., 1999, 342.

In dottrina, in senso opposto alla decisione in rassegna, cfr. Simonet

to, Trasformazione e fusione delle società, in Commentario Scialoja Branca, Bologna-Roma, 1976, sub art. 2499, 160 ss.

II. - La questione conserva attualità anche nel disegno di riforma del diritto societario, ove l'art. 2499 c.c. viene trasfuso nell'art. 2500 quin quies c.c., il cui 2° comma prevede, al fine della liberazione dei soci il limitatamente responsabili, la comunicazione della deliberazione di tra sformazione per raccomandata «o con altri mezzi che garantiscano la

prova dell'avvenuto ricevimento», in adesione alla tesi già formulata in dottrina da Ferrara-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987, 735, che, pur considerando essenziale la forma della raccomandata, la

ritengono comunque surrogabile da un mezzo che offra maggióri ga ranzie di conoscenza (quale ad es. l'ufficiale giudiziario). Sulle pro spettive di riforma alla luce della 1. 3 ottobre 2001 n. 366, recante «de

lega al governo per la riforma del diritto societario», cfr. Salafia, Tra

sformazione di società di persone in società di capitali, in Società, 2002, 957 ss., spec. 959.

III. - Lo stesso quesito si ripropone infine in termini sostanzialmente identici anche in ordine alla comunicazione introdotta per le fusioni so cietarie a margine dell'art. 2503 c.c. da Corte cost. 20 febbraio 1995, n. 47 (Foro it., 1995, I. 1763, e Società, 1995, 620, con nota di Rordorf; Giur. it., 1995,1, 305, con nota di Sarale), che ne ha dichiarato l'inco

stituzionalità, «nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fu sione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 c.c., dei creditori della società di

persone partecipante alla fusione».

11 Foro Italiano — 2003.

datari della s.a.s. Finpro di Galavotti Paolo & C., società che

aveva avallato degli effetti cambiari emessi da un terzo a favore

della convenuta; in forza di tale titolo quest'ultima aveva loro

notificato un precetto cambiario in data 5 maggio 1995; prima di tale notifica la società si era trasformata, con atto pubblico in

data 1° ottobre 1993, omologato il 21 ottobre 1993, in società a

responsabilità limitata; della trasformazione era stata data co

municazione ai creditori con raccomandata spedita il 22 novem

bre 1993; non essendo pervenuta alla società né ai suoi soci ac

comandatari alcuna manifestazione di dissenso da parte della

creditrice, i soci erano stati liberati dalla loro responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all'iscrizione della deliberazione

nel registro delle imprese. Gli attori chiesero, pertanto, che fos

se dichiarato che la convenuta non aveva diritto di procedere ad

esecuzione forzata nei loro confronti, a norma dell'art. 2499 c.c.

La convenuta, costituitasi, eccepì che la liberazione dei soci

dalla loro responsabilità illimitata non si era verificata, perché non le era stata inviata copia del verbale recante la deliberazione

di trasformazione, né la relazione della situazione patrimoniale, e non le era stato rivolto alcun avvertimento circa gli effetti che

sarebbero derivati dall'omissione di una tempestiva opposizio

ne; chiese, pertanto, il rigetto della domanda.

Con sentenza in data 17 febbraio 1998, il Tribunale di Mode

na accolse l'opposizione al precetto. Premesso che gli opponenti avevano eseguito le formalità dettate dall'art. 2499 c.c., ritenne

il tribunale che non fosse richiesto dalla legge l'invio anche del

verbale recante la deliberazione di trasformazione o della rela

zione di stima del patrimonio sociale, provvedendo già l'art.

2498 c.c. ad assicurare al creditore solerte quanto necessario per

negare espressamente la propria adesione.

Nel giudizio di appello, promosso dalla creditrice soccom

bente, la corte di Bologna, con sentenza depositata il 3 settem

bre 1999, confermò la pronuncia impugnata. Dopo aver ripor tato testualmente il contenuto della comunicazione a suo tempo

spedita alla Bergamini («ai sensi e per gli effetti di cui all'art.

2499 c.c., si comunica che la società Finpro s.a.s. di Galavotti &

C. è stata trasformata in società a responsabilità limitata con atto

a ministero dott. Leone Poggioli in data 1° ottobre 1993 tra

scritto al registro società l'8 novembre 1993»), la corte territo

riale ha osservato che quella comunicazione conteneva, oltre al

l'indicazione del tipo di società in cui la società in accomandita

semplice si era trasformata, anche l'indicazione degli estremi

della delibera, del notaio rogante e della data di trascrizione nel

registro delle società; e, inoltre, che il riferimento all'art. 2499

c.c. era tale da consentire la conoscenza degli effetti conse

guenti all'omesso espresso diniego di adesione.

Per la cassazione della sentenza di appello, notificata il 15 di

cembre 1999, la Bergamini ricorre con atto notificato in data 8

febbraio 2000, proponendo un motivo unico.

Gli intimati resistono con controricorso. La ricorrente ha de

positato memoria.

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo di ricorso si

denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2499 c.c.; si

censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto che la comuni

cazione prevista dal 2° comma dell'art. 2499 c.c. possa essere

sufficientemente integrata dalla mera notizia dell'avvenuta tra

sformazione della società, ovvero dal semplice richiamo degli estremi della deliberazione, pervenendo conseguentemente alla

conclusione che nella fattispecie giudicata la comunicazione in

viata alla creditrice fosse idonea a produrre gli effetti stabiliti

dalla norma in questione. Secondo la ricorrente, già sul piano letterale —

poiché oggetto della comunicazione è la delibera

zione di trasformazione, e non già la trasformazione medesima — la norma non richiede che sia portata a conoscenza del terzo

la sola notizia, ancorché circostanziata, dell'avvenuta trasfor

mazione, ma di partecipargli la relativa deliberazione e cioè il

suo contenuto. Sul piano poi della ricostruzione del senso della

norma, quest'ultima, prosegue la ricorrente, parlando espressa mente di consenso presunto dimostra la precisa scelta del legis latore di subordinare la liberazione del socio illimitatamente re

sponsabile non già al mancato dissenso del creditore, ossia ad

un fatto negativo, ma di farla discendere sempre e comunque da

un atteggiamento positivo del terzo, vale a dire dal suo consen

so, espresso o anche tacito, conformemente al principio generale che nessuno può unilateralmente mutare in meglio la sua posi zione nei confronti dei propri creditori. Ora, perché si possa ra

gionevolmente attribuire al comportamento il significato di una

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

positiva manifestazione di volontà negoziale è necessario che

quel comportamento sia volontario e consapevole; e questo po

stula, a sua volta, che il soggetto sia stato posto in condizioni di

valutare gli effetti giuridici del proprio comportamento ed anche

del proprio silenzio, e dunque che gli siano stati portati a cono

scenza gli elementi e i dati su cui basare la sua scelta sulla con

venienza o meno di acconsentire, in modo espresso o tacito, alla

liberazione del socio illimitatamente responsabile. La norma in

questione andrebbe, pertanto, interpretata in base al precedente art. 2498 c.c., che a proposito della deliberazione di trasforma

zione stabilisce che essa deve contenere le indicazioni prescritte

per l'atto costitutivo del tipo di società adottato, e che deve es

sere accompagnata dalla relazione di stima del patrimonio so

ciale. Appunto in ragione della essenzialità di questi elementi

(in particolare dell'ammontare del capitale sociale versato e

della consistenza del patrimonio netto risultante in sede di tra

sformazione) per la valutazione della convenienza ad esprimere consenso alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili, la dottrina intende il precetto dell'art. 2499, cpv., come impli cante l'invio al creditore di una copia della deliberazione di tra

sformazione e anche di una copia della relazione di stima.

Sulla questione così prospettata, variamente risolta nella giu

risprudenza di merito e in dottrina, non risultano precedenti di

questa corte puntualmente in termini. È da ritenere, tuttavia, che

la tesi sostenuta dalla ricorrente non abbia fondamento nella

lettera, e neppure nella ratio legis. L'art. 2499 c.c., dopo aver ribadito al 1° comma il principio

che la trasformazione di una società non libera i soci a respon sabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel

registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali han

no dato il loro consenso, aggiunge poi, nel 2° comma, che detto

consenso si presume, se i creditori, ai quali la deliberazione di

trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non han

no negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta

giorni dalla comunicazione.

La disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 2499 c.c.

non dovrebbe offrire dubbi interpretativi sul piano strettamente

letterale. Nel linguaggio comune, non meno che in quello giuri

dico, comunicare, vale a dire rendere partecipi (di una notizia),

è altra cosa dal notificare (rendere legalmente noto) un atto: e

quando si richiede di comunicare una deliberazione, ciò è da

intendere nel senso di rendere i creditori, specificamente desti

natari della comunicazione, partecipi della notizia della delibe

razione, intesa quale fatto generatore della trasformazione della

società, e non nel senso di rendere legalmente noto (nella sua

letteralità ed interezza) un atto, per il quale d'altra parte l'ordi

namento prevede distintamente, con l'iscrizione nel registro delle imprese, una pubblicità legale.

L'importanza delle conseguenze che da tale comunicazione

derivano, peraltro, impone di verificare l'esattezza della conclu

sione con riguardo alla ratio legis. Ora, la disposizione che at

tribuisce valore legale tipico di consenso presunto al silenzio del

creditore che abbia ricevuto la comunicazione in questione —

disposizione che attenua in subiecta materia il rigore del princi

pio generale dell'impossibilità per il debitore di sottrarsi unila

teralmente alle obbligazioni discendenti dal contratto e dalla

legge — è espressione del favore con cui l'ordinamento vede

l'evoluzione degli organismi societari, che la trasformazione

agevola in grado elevato. Nella relazione del guardasigilli al co

dice civile si osserva infatti, in proposito, che si è cercato di fa

cilitare la liberazione dei soci illimitatamente responsabili, e con

essa la trasformazione della società, sia riconoscendo tale libe

razione quando i creditori abbiano accordato espressamente il

loro consenso alla trasformazione stessa, sia istituendo una pre

sunzione di consenso per il semplice silenzio dei creditori, pro

tratto per trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione

di trasformazione, da farsi a cura della società.

La presunzione iuris et de iure del consenso del creditore, in

presenza dei presupposti indicati dalla norma, esclude, secondo

la più accreditata dottrina, che sia qui ravvisabile una manife

stazione tacita della volontà con valore negoziale, secondo la ri

costruzione assunta quale premessa del ricorso. Si ritiene, inve

ce, che la comunicazione prevista dall'art. 2499, cpv., c.c. abbia

la funzione di uno specifico interpello, con il quale si assegna al

creditore uno spatium deliberandi per l'adempimento di un one

II Foro Italiano — 2003.

re, posto dalla legge a pena di decadenza per il mantenimento

della garanzia patrimoniale sussidiaria costituita dal patrimonio dei soci illimitatamente responsabili.

Ciò premesso, per l'esatta interpretazione della norma è ne

cessario considerare che la funzione della comunicazione non è

quella di garantire ai creditori la conservazione della responsa bilità illimitata dei soci, posto che un tale effetto è stabilito co

me naturale dalla legge, e si produrrebbe immancabilmente in

assenza di comunicazione, ma di provocare il decorso del ter

mine di decadenza per l'adempimento dell'onere. Ora, sul piano

degli interessi tutelati dalla norma, ciò che rileva per il destina

tario della comunicazione non è tanto la conoscenza dell' iter

formativo della volontà sociale nella sua integrità, quanto la no

tizia (circostanziata) della deliberazione, nonché dell'intenzione

dei soci di liberarsi della loro responsabilità illimitata per le ob

bligazioni precedentemente assunte dalla società, che, come ha

ritenuto il giudice di merito, può essere efficacemente espressa anche con il richiamo all'art. 2499 c.c. (nell'ordinamento tede

sco, in materia di accollo di debito ipotecario, si è potuta soste

nere in dottrina la tesi della sufficienza del generico rinvio al §

416 B.G.B., nonostante la prescrizione — contenuta nel citato §

416, e mancante invece nell'art. 2499, cpv„ c.c. — che la co

municazione contenga la precisa indicazione che nel silenzio del

creditore il consenso alla liberazione del debitore si presumerà

accordato). Sono questi gli elementi necessari perché il credito

re possa valutare l'opportunità di negare espressamente il con

senso alla liberazione dei soci; e la conoscenza di essi è suffi

ciente a consentirgli di tutelare efficacemente il proprio interes

se al mantenimento della responsabilità illimitata dei soci. Sa

rebbe, dunque, fuorviarne supporre che la comunicazione in pa rola faccia sorgere nel destinatario una presunzione di cono

scenza del concreto rischio che le circostanze concrete della tra

sformazione (quali, ad esempio, il capitale versato o il patrimo nio netto della società risultante da essa) comportino per il cre

ditore, quasi che al riguardo si profili per quest'ultimo quel do

ver conoscere, che in taluni casi la legge equipara al conoscere

effettivo; e dunque, di fatto, che gli si addossi qui un onere di

procurarsi aliunde le informazioni pertinenti, così aggravando la

sua condizione. La conoscenza di ogni altro elemento — e spe cificamente del c.d. bilancio di trasformazione e dell'ammonta

re del capitale versato nella società trasformata, nonché del pa trimonio netto di essa — sarebbe funzionale, in effetti, non già

alla tutela del creditore (al quale detta tutela è già integralmente

assicurata, anche senza quegli elementi, dal potere di manifesta

re il dissenso), bensì alla valutazione, da parte di lui, dell'even

tuale superfluità di una opposizione alla liberazione, per la rite

nuta affidabilità della società trasformata. E ciò significa che si

tratta di informazioni che possono rivelarsi funzionali — laddo

ve ne ricorrano in concreto i presupposti — alla soddisfazione

dell'interesse, proprio ed esclusivo dei soci interpellanti, di dis

suadere i creditori dal manifestare il loro dissenso, fornendo lo

ro i dati eventualmente dimostrativi della solvibilità della so

cietà trasformata.

Non giova richiamarsi, in senso contrario, alla Corte costitu

zionale, la quale, affrontando nella sentenza 20 febbraio 1995,

n. 47 (Foro it., 1995, I, 1763) il diverso problema della tutela

dei creditori nella fattispecie della fusione, ha censurato l'art.

2503 c.c. per violazione del principio di uguaglianza, proprio

per il fatto che in quel caso la perdita della garanzia offerta dal

patrimonio dei soci illimitatamente responsabili si verificava,

per i creditori, in mancanza di uno specifico interpello, mirato a

tutelare l'affidamento dei creditori sociali, come si verifica, in

vece, nella fattispecie della trasformazione regolata dall'art.

2499 c.c. In conclusione, la pretesa che, per gli effetti dell'art. 2499,

cpv., c.c., al creditore sia trasmessa copia dell'atto di trasforma

zione della società e della relazione di stima del patrimonio, che

non ha fondamento nel testo della norma, appare funzionale non

alla tutela del creditore, che, in base alla notizia circostanziata

della trasformazione, è in grado di tutelare efficacemente i pro

pri interessi manifestando il dissenso alla liberazione dei soci

illimitatamente responsabili. La sentenza impugnata ha deciso la

controversia sulla base della corretta interpretazione della di

sposizione contenuta nell'art. 2499, cpv., c.c., e il ricorso deve

essere, pertanto, respinto.

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