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sezione I civile; sentenza 8 agosto 2002, n. 11994; Pres. Grieco, Rel. Felicetti, Est. Ceccherini,P.M. Uccella (concl. conf.); Bergamini (Avv. Mazzucato) c. Galavotti e altra (Avv. Antonucci,Pola). Conferma App. Bologna 3 settembre 1999Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 1 (GENNAIO 2003), pp. 175/176-177/178Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198120 .
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PARTE PRIMA
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 8 agosto 2002, n. 11994; Pres. Grieco, Rei. Felicetti, Est. Ceccherini, P.M. Uccella (conci, conf.); Bergamini (Avv. Mazzucato) c. Galavotti e altra (Avv. Antonucci, Pola). Conferma App.
Bologna 3 settembre 1999.
Società — Società di persone — Trasformazione in società
di capitali — Comunicazione — Estremi — Fattispecie (Cod. civ., art. 2499, 2503).
La comunicazione della deliberazione di trasformazione di una
società di persone in società di capitali, prevista dall'art.
2499 c.c. agli effetti della liberazione dei soci illimitatamente
responsabili dalle obbligazioni sociali anteriori alla trasfor mazione, può consistere anche nella notizia circostanziata
della deliberazione e non deve necessariamente contenere il
verbale recante la delibera assembleare (nella specie, la Su
prema corte ha considerato sufficiente una comunicazione
contenente, oltre ali 'indicazione della tipologia sociale in cui
la società si era trasformata, anche l'indicazione degli estre
mi della deliberazione di trasformazione, del notaio rogante e
della data di trascrizione nel registro delle società, nonché il
riferimento all'art. 2499 c.c.). (1)
Svolgimento del processo. — Paolo Galavotti e Viviana Poli
convennero Guglielmina Bergamini davanti al Tribunale di Mo
dena, esponendo quanto segue: essi erano stati soci accoman
(1) I. - Sul contenuto della comunicazione prescritta dall'art. 2499, 2° comma, c.c., nella giurisprudenza di legittimità si rinviene solo Cass. 10 febbraio 1989, n. 827, Foro it., Rep. 1989, voce Società, n. 804, e
Informazione prev., 1989, 935, che in motivazione, al fine della confi
gurabilità della presunzione di consenso, considera comunque necessa rio che il documento informativo contenga «gli elementi minimi indi
spensabili» al fine di «individuare le finalità della comunicazione»; nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Cosenza 11 maggio 1995, Fo ro it., Rep. 1995, voce cit., n. 981, e Società, 1995, 1352, con nota di
Cabras, che ritiene insufficiente al fine della liberazione dei soci illi mitatamente responsabili la comunicazione del commissario giudiziale ai creditori sociali affinché esprimano il voto sull'ammissione della so cietà trasformata a concordato preventivo; nel senso della pronuncia in
rassegna, cfr. Trib. Lecce 16 novembre 1990, Foro it., Rep. 1991, voce
cit., n. 775, e Società, 1991, 1063, con nota di Plenteda, che considera
idonea, ai fini della presunzione di consenso prevista dall'art. 2499 c.c., una esplicita notizia del mutamento del tipo sociale attraverso la comu nicazione a mezzo raccomandata dell'adozione della deliberazione di
trasformazione; contra, però, Trib. Lecce 22 febbraio 1990, Foro it., 1990,1, 2042, con nota di richiami, secondo cui la comunicazione deve contenere la copia del verbale della delibera di trasformazione ed il consenso deve comunque intendersi negato quando il creditore, pur non
negandolo esplicitamente, richieda ulteriori informazioni sulla trasfor mazione.
L'onere della prova in ordine alla comunicazione della delibera gra va, ovviamente, sui soci illimitatamente responsabili: cfr. Trib. Como 13 ottobre 1997, id., Rep. 1999, voce cit.. n. 1080, e Giur. it., 1999, 342.
In dottrina, in senso opposto alla decisione in rassegna, cfr. Simonet
to, Trasformazione e fusione delle società, in Commentario Scialoja Branca, Bologna-Roma, 1976, sub art. 2499, 160 ss.
II. - La questione conserva attualità anche nel disegno di riforma del diritto societario, ove l'art. 2499 c.c. viene trasfuso nell'art. 2500 quin quies c.c., il cui 2° comma prevede, al fine della liberazione dei soci il limitatamente responsabili, la comunicazione della deliberazione di tra sformazione per raccomandata «o con altri mezzi che garantiscano la
prova dell'avvenuto ricevimento», in adesione alla tesi già formulata in dottrina da Ferrara-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987, 735, che, pur considerando essenziale la forma della raccomandata, la
ritengono comunque surrogabile da un mezzo che offra maggióri ga ranzie di conoscenza (quale ad es. l'ufficiale giudiziario). Sulle pro spettive di riforma alla luce della 1. 3 ottobre 2001 n. 366, recante «de
lega al governo per la riforma del diritto societario», cfr. Salafia, Tra
sformazione di società di persone in società di capitali, in Società, 2002, 957 ss., spec. 959.
III. - Lo stesso quesito si ripropone infine in termini sostanzialmente identici anche in ordine alla comunicazione introdotta per le fusioni so cietarie a margine dell'art. 2503 c.c. da Corte cost. 20 febbraio 1995, n. 47 (Foro it., 1995, I. 1763, e Società, 1995, 620, con nota di Rordorf; Giur. it., 1995,1, 305, con nota di Sarale), che ne ha dichiarato l'inco
stituzionalità, «nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fu sione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 c.c., dei creditori della società di
persone partecipante alla fusione».
11 Foro Italiano — 2003.
datari della s.a.s. Finpro di Galavotti Paolo & C., società che
aveva avallato degli effetti cambiari emessi da un terzo a favore
della convenuta; in forza di tale titolo quest'ultima aveva loro
notificato un precetto cambiario in data 5 maggio 1995; prima di tale notifica la società si era trasformata, con atto pubblico in
data 1° ottobre 1993, omologato il 21 ottobre 1993, in società a
responsabilità limitata; della trasformazione era stata data co
municazione ai creditori con raccomandata spedita il 22 novem
bre 1993; non essendo pervenuta alla società né ai suoi soci ac
comandatari alcuna manifestazione di dissenso da parte della
creditrice, i soci erano stati liberati dalla loro responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all'iscrizione della deliberazione
nel registro delle imprese. Gli attori chiesero, pertanto, che fos
se dichiarato che la convenuta non aveva diritto di procedere ad
esecuzione forzata nei loro confronti, a norma dell'art. 2499 c.c.
La convenuta, costituitasi, eccepì che la liberazione dei soci
dalla loro responsabilità illimitata non si era verificata, perché non le era stata inviata copia del verbale recante la deliberazione
di trasformazione, né la relazione della situazione patrimoniale, e non le era stato rivolto alcun avvertimento circa gli effetti che
sarebbero derivati dall'omissione di una tempestiva opposizio
ne; chiese, pertanto, il rigetto della domanda.
Con sentenza in data 17 febbraio 1998, il Tribunale di Mode
na accolse l'opposizione al precetto. Premesso che gli opponenti avevano eseguito le formalità dettate dall'art. 2499 c.c., ritenne
il tribunale che non fosse richiesto dalla legge l'invio anche del
verbale recante la deliberazione di trasformazione o della rela
zione di stima del patrimonio sociale, provvedendo già l'art.
2498 c.c. ad assicurare al creditore solerte quanto necessario per
negare espressamente la propria adesione.
Nel giudizio di appello, promosso dalla creditrice soccom
bente, la corte di Bologna, con sentenza depositata il 3 settem
bre 1999, confermò la pronuncia impugnata. Dopo aver ripor tato testualmente il contenuto della comunicazione a suo tempo
spedita alla Bergamini («ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2499 c.c., si comunica che la società Finpro s.a.s. di Galavotti &
C. è stata trasformata in società a responsabilità limitata con atto
a ministero dott. Leone Poggioli in data 1° ottobre 1993 tra
scritto al registro società l'8 novembre 1993»), la corte territo
riale ha osservato che quella comunicazione conteneva, oltre al
l'indicazione del tipo di società in cui la società in accomandita
semplice si era trasformata, anche l'indicazione degli estremi
della delibera, del notaio rogante e della data di trascrizione nel
registro delle società; e, inoltre, che il riferimento all'art. 2499
c.c. era tale da consentire la conoscenza degli effetti conse
guenti all'omesso espresso diniego di adesione.
Per la cassazione della sentenza di appello, notificata il 15 di
cembre 1999, la Bergamini ricorre con atto notificato in data 8
febbraio 2000, proponendo un motivo unico.
Gli intimati resistono con controricorso. La ricorrente ha de
positato memoria.
Motivi della decisione. — Con l'unico motivo di ricorso si
denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2499 c.c.; si
censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto che la comuni
cazione prevista dal 2° comma dell'art. 2499 c.c. possa essere
sufficientemente integrata dalla mera notizia dell'avvenuta tra
sformazione della società, ovvero dal semplice richiamo degli estremi della deliberazione, pervenendo conseguentemente alla
conclusione che nella fattispecie giudicata la comunicazione in
viata alla creditrice fosse idonea a produrre gli effetti stabiliti
dalla norma in questione. Secondo la ricorrente, già sul piano letterale —
poiché oggetto della comunicazione è la delibera
zione di trasformazione, e non già la trasformazione medesima — la norma non richiede che sia portata a conoscenza del terzo
la sola notizia, ancorché circostanziata, dell'avvenuta trasfor
mazione, ma di partecipargli la relativa deliberazione e cioè il
suo contenuto. Sul piano poi della ricostruzione del senso della
norma, quest'ultima, prosegue la ricorrente, parlando espressa mente di consenso presunto dimostra la precisa scelta del legis latore di subordinare la liberazione del socio illimitatamente re
sponsabile non già al mancato dissenso del creditore, ossia ad
un fatto negativo, ma di farla discendere sempre e comunque da
un atteggiamento positivo del terzo, vale a dire dal suo consen
so, espresso o anche tacito, conformemente al principio generale che nessuno può unilateralmente mutare in meglio la sua posi zione nei confronti dei propri creditori. Ora, perché si possa ra
gionevolmente attribuire al comportamento il significato di una
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
positiva manifestazione di volontà negoziale è necessario che
quel comportamento sia volontario e consapevole; e questo po
stula, a sua volta, che il soggetto sia stato posto in condizioni di
valutare gli effetti giuridici del proprio comportamento ed anche
del proprio silenzio, e dunque che gli siano stati portati a cono
scenza gli elementi e i dati su cui basare la sua scelta sulla con
venienza o meno di acconsentire, in modo espresso o tacito, alla
liberazione del socio illimitatamente responsabile. La norma in
questione andrebbe, pertanto, interpretata in base al precedente art. 2498 c.c., che a proposito della deliberazione di trasforma
zione stabilisce che essa deve contenere le indicazioni prescritte
per l'atto costitutivo del tipo di società adottato, e che deve es
sere accompagnata dalla relazione di stima del patrimonio so
ciale. Appunto in ragione della essenzialità di questi elementi
(in particolare dell'ammontare del capitale sociale versato e
della consistenza del patrimonio netto risultante in sede di tra
sformazione) per la valutazione della convenienza ad esprimere consenso alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili, la dottrina intende il precetto dell'art. 2499, cpv., come impli cante l'invio al creditore di una copia della deliberazione di tra
sformazione e anche di una copia della relazione di stima.
Sulla questione così prospettata, variamente risolta nella giu
risprudenza di merito e in dottrina, non risultano precedenti di
questa corte puntualmente in termini. È da ritenere, tuttavia, che
la tesi sostenuta dalla ricorrente non abbia fondamento nella
lettera, e neppure nella ratio legis. L'art. 2499 c.c., dopo aver ribadito al 1° comma il principio
che la trasformazione di una società non libera i soci a respon sabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel
registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali han
no dato il loro consenso, aggiunge poi, nel 2° comma, che detto
consenso si presume, se i creditori, ai quali la deliberazione di
trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non han
no negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione.
La disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 2499 c.c.
non dovrebbe offrire dubbi interpretativi sul piano strettamente
letterale. Nel linguaggio comune, non meno che in quello giuri
dico, comunicare, vale a dire rendere partecipi (di una notizia),
è altra cosa dal notificare (rendere legalmente noto) un atto: e
quando si richiede di comunicare una deliberazione, ciò è da
intendere nel senso di rendere i creditori, specificamente desti
natari della comunicazione, partecipi della notizia della delibe
razione, intesa quale fatto generatore della trasformazione della
società, e non nel senso di rendere legalmente noto (nella sua
letteralità ed interezza) un atto, per il quale d'altra parte l'ordi
namento prevede distintamente, con l'iscrizione nel registro delle imprese, una pubblicità legale.
L'importanza delle conseguenze che da tale comunicazione
derivano, peraltro, impone di verificare l'esattezza della conclu
sione con riguardo alla ratio legis. Ora, la disposizione che at
tribuisce valore legale tipico di consenso presunto al silenzio del
creditore che abbia ricevuto la comunicazione in questione —
disposizione che attenua in subiecta materia il rigore del princi
pio generale dell'impossibilità per il debitore di sottrarsi unila
teralmente alle obbligazioni discendenti dal contratto e dalla
legge — è espressione del favore con cui l'ordinamento vede
l'evoluzione degli organismi societari, che la trasformazione
agevola in grado elevato. Nella relazione del guardasigilli al co
dice civile si osserva infatti, in proposito, che si è cercato di fa
cilitare la liberazione dei soci illimitatamente responsabili, e con
essa la trasformazione della società, sia riconoscendo tale libe
razione quando i creditori abbiano accordato espressamente il
loro consenso alla trasformazione stessa, sia istituendo una pre
sunzione di consenso per il semplice silenzio dei creditori, pro
tratto per trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione
di trasformazione, da farsi a cura della società.
La presunzione iuris et de iure del consenso del creditore, in
presenza dei presupposti indicati dalla norma, esclude, secondo
la più accreditata dottrina, che sia qui ravvisabile una manife
stazione tacita della volontà con valore negoziale, secondo la ri
costruzione assunta quale premessa del ricorso. Si ritiene, inve
ce, che la comunicazione prevista dall'art. 2499, cpv., c.c. abbia
la funzione di uno specifico interpello, con il quale si assegna al
creditore uno spatium deliberandi per l'adempimento di un one
II Foro Italiano — 2003.
re, posto dalla legge a pena di decadenza per il mantenimento
della garanzia patrimoniale sussidiaria costituita dal patrimonio dei soci illimitatamente responsabili.
Ciò premesso, per l'esatta interpretazione della norma è ne
cessario considerare che la funzione della comunicazione non è
quella di garantire ai creditori la conservazione della responsa bilità illimitata dei soci, posto che un tale effetto è stabilito co
me naturale dalla legge, e si produrrebbe immancabilmente in
assenza di comunicazione, ma di provocare il decorso del ter
mine di decadenza per l'adempimento dell'onere. Ora, sul piano
degli interessi tutelati dalla norma, ciò che rileva per il destina
tario della comunicazione non è tanto la conoscenza dell' iter
formativo della volontà sociale nella sua integrità, quanto la no
tizia (circostanziata) della deliberazione, nonché dell'intenzione
dei soci di liberarsi della loro responsabilità illimitata per le ob
bligazioni precedentemente assunte dalla società, che, come ha
ritenuto il giudice di merito, può essere efficacemente espressa anche con il richiamo all'art. 2499 c.c. (nell'ordinamento tede
sco, in materia di accollo di debito ipotecario, si è potuta soste
nere in dottrina la tesi della sufficienza del generico rinvio al §
416 B.G.B., nonostante la prescrizione — contenuta nel citato §
416, e mancante invece nell'art. 2499, cpv„ c.c. — che la co
municazione contenga la precisa indicazione che nel silenzio del
creditore il consenso alla liberazione del debitore si presumerà
accordato). Sono questi gli elementi necessari perché il credito
re possa valutare l'opportunità di negare espressamente il con
senso alla liberazione dei soci; e la conoscenza di essi è suffi
ciente a consentirgli di tutelare efficacemente il proprio interes
se al mantenimento della responsabilità illimitata dei soci. Sa
rebbe, dunque, fuorviarne supporre che la comunicazione in pa rola faccia sorgere nel destinatario una presunzione di cono
scenza del concreto rischio che le circostanze concrete della tra
sformazione (quali, ad esempio, il capitale versato o il patrimo nio netto della società risultante da essa) comportino per il cre
ditore, quasi che al riguardo si profili per quest'ultimo quel do
ver conoscere, che in taluni casi la legge equipara al conoscere
effettivo; e dunque, di fatto, che gli si addossi qui un onere di
procurarsi aliunde le informazioni pertinenti, così aggravando la
sua condizione. La conoscenza di ogni altro elemento — e spe cificamente del c.d. bilancio di trasformazione e dell'ammonta
re del capitale versato nella società trasformata, nonché del pa trimonio netto di essa — sarebbe funzionale, in effetti, non già
alla tutela del creditore (al quale detta tutela è già integralmente
assicurata, anche senza quegli elementi, dal potere di manifesta
re il dissenso), bensì alla valutazione, da parte di lui, dell'even
tuale superfluità di una opposizione alla liberazione, per la rite
nuta affidabilità della società trasformata. E ciò significa che si
tratta di informazioni che possono rivelarsi funzionali — laddo
ve ne ricorrano in concreto i presupposti — alla soddisfazione
dell'interesse, proprio ed esclusivo dei soci interpellanti, di dis
suadere i creditori dal manifestare il loro dissenso, fornendo lo
ro i dati eventualmente dimostrativi della solvibilità della so
cietà trasformata.
Non giova richiamarsi, in senso contrario, alla Corte costitu
zionale, la quale, affrontando nella sentenza 20 febbraio 1995,
n. 47 (Foro it., 1995, I, 1763) il diverso problema della tutela
dei creditori nella fattispecie della fusione, ha censurato l'art.
2503 c.c. per violazione del principio di uguaglianza, proprio
per il fatto che in quel caso la perdita della garanzia offerta dal
patrimonio dei soci illimitatamente responsabili si verificava,
per i creditori, in mancanza di uno specifico interpello, mirato a
tutelare l'affidamento dei creditori sociali, come si verifica, in
vece, nella fattispecie della trasformazione regolata dall'art.
2499 c.c. In conclusione, la pretesa che, per gli effetti dell'art. 2499,
cpv., c.c., al creditore sia trasmessa copia dell'atto di trasforma
zione della società e della relazione di stima del patrimonio, che
non ha fondamento nel testo della norma, appare funzionale non
alla tutela del creditore, che, in base alla notizia circostanziata
della trasformazione, è in grado di tutelare efficacemente i pro
pri interessi manifestando il dissenso alla liberazione dei soci
illimitatamente responsabili. La sentenza impugnata ha deciso la
controversia sulla base della corretta interpretazione della di
sposizione contenuta nell'art. 2499, cpv., c.c., e il ricorso deve
essere, pertanto, respinto.
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