sezione I civile; sentenza 8 agosto 2003, n. 11966; Pres. De Musis, Est. Plenteda, P.M. Apice(concl. parz. diff.); Dsk Chornomorske Morske Paroplavstvo e altri (Avv. Rizzuto) c. ContshipContainerlines Ltd (Avv. Grippo). Cassa App. Genova 21 gennaio 1999Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 10 (OTTOBRE 2004), pp. 2861/2862-2867/2868Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199077 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 8 agosto 2003, n. 11966; Pres. De Musis, Est. Plenteda, P.M. Apice
(conci, parz. diff.); Dsk Chornomorske Morske Paroplavstvo e altri (Avv. Rizzuto) c. Contship Containerlines Ltd (Avv. Grippo). Cassa App. Genova 21 gennaio 1999.
Notificazione e comunicazione di atti civili — Notificazione all'estero — Inosservanza di convenzioni internazionali —
Conseguenze — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 142,
151, 156; 1. 21 giugno 1971 n. 804, ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968: con
venzione, art. 31, 36, 41; 1. 11 dicembre 1985 n. 766, ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sulla assi stenza giudiziaria in materia civile, firmata a Roma il 25 gen naio 1979: convenzione, art. 5, 7, 9; 1. 31 maggio 1995 n. 218, riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, art. 14, 71).
Non può trovare applicazione l'art. 151 c.p.c. e la notificazione eseguita all'estero a persona non residente, né dimorante né
domiciliata nella Repubblica italiana è giuridicamente inesi
stente, ove siano previste specifiche formalità dalle conven
zioni internazionali in materia di notifica di atti giudiziari e le stesse risultino inosservate (nella specie, il presidente della corte d'appello aveva autorizzato l'istante a notificare la di
chiarazione di esecutorietà di sentenza straniera a mezzo cor riere internazionale). (1)
(1) Nella specie, la Contship Contajnerlines Ltd aveva ottenuto dalla Corte d'appello di Genova, ex art. 31 ss. della convenzione di Bruxel les del 27 settembre 1968, la declaratoria di esecutorietà della sentenza resa dal Tribunale di Rotterdam in data 2 novembre 1995, con cui la società Black Sea Shipping Company (traduzione in inglese della de nominazione della Dsk Chornomorske Morske Paroplavstvo) era stata condannata al pagamento in suo favore della somma di tre milioni di dollari statunitensi, oltre interessi.
La Contship otteneva altresì dal presidente della Corte d'appello di Genova l'autorizzazione ex art. 151 c.p.c. a notificare 1'exequatur a mezzo di corriere internazionale, e la notifica veniva eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, tramite «corriere autorizzato DHL Worldwide Ex
press» alla «Blasco, Black Sea Shipping Company, ora apparentemente ridenominata The State Black Sea Shipping Company».
Il Supremo collegio ha ritenuto in radice viziata e pertanto inesi stente la notifica in oggetto, atteso che, in forza del richiamo di cui al l'art. 142 c.p.c., come aggiunto dalla 1. 6 febbraio 1981 n. 42 che ha re so esecutiva la convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia ci vile e commerciale, le notificazioni a destinatario non residente né di morante né domiciliato in Italia, e che non vi ha eletto domicilio o co stituito procuratore ex art. 77 c.p.c., seguono le forme delle convenzio ni internazionali e degli art. 30 e 75 d.p.r. 5 gennaio 1967 n. 200, e solo ove impossibili in dette forme, va fatto ricorso alle disposizioni di cui al 1° e 2° comma dell'articolo cit.
Nella specie, deve ritenersi in vigore tra i due paesi la convenzione 25 gennaio 1979 tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, sull'assistenza giudiziaria in materia civile, ratifi cata e resa esecutiva con 1. 11 dicembre 1985 n. 766, cui l'Ucraina non è estranea, avendo fatto parte delle Repubbliche socialiste sovietiche, che agli art. 3 e 7 ha previsto la notificazione tramite commissione ro
gatoria in via diplomatica. Da ciò consegue che, assumendo le convenzioni internazionali il
ruolo di fonte primaria in materia di notifica a soggetto non residente né domiciliato né residente, come previsto imperativamente dall'art. 142 c.p.c., non può farsi ricorso all'art. 151 c.p.c., che è da ritenersi li mitato all'ordinamento interno, e la notifica eseguita nelle forme auto rizzate dal giudice deve ritenersi inesistente, senza che possa richiamar si il principio desumibile dall'art. 152 c.p.c., dell'assenza di commina toria di nullità e del raggiungimento dello scopo.
Il principio di diritto espresso nella pronuncia in rassegna segna un ulteriore passaggio nella delimitazione dell'uso dell'art. 151 c.p.c., su
cui, da ultimo, Cass. 25 marzo 2003, n. 4319, Foro it., 2003, I, 2358, con ampia nota di richiami di dottrina e giurisprudenza, che ha ritenuto che l'autorizzazione giudiziale di notifica a mezzo fax non può pre scindere dai requisiti essenziali della notificazione (certificazione per iscritto dell'attività dell'ufficiale giudiziario, consegna di copia con
forme, osservanza di formalità idonee ad assicurare la conoscenza le
gale dell'atto e un grado di certezza non inferiore a quello offerto dai
procedimenti ordinari). Nella sentenza in epigrafe, la corte ha affrontato la questione del
l'applicazione dell'art. 151 c.p.c., considerata la rilevanza imperativa delle prescrizioni in tema di notificazione all'estero a soggetto non re
II Foro Italiano — 2004.
Svolgimento del processo. — II 26 marzo 1996 la società
Contship Coritainerlines Ltd, con sede in Contship House,
Neptune Quai, Ipswich, Suffollk Ipa 1 Ax (Gran Bretagna), ot tenne dalla Corte d'appello di Genova la dichiarazione di ese cutorietà in Italia della sentenza 2 novembre 1995 del Tribunale di Rotterdam, con cui la società Black Sea Shipping Company era stata condannata al pagamento in suo favore della somma di tre milioni di dollari statunitensi, oltre interessi.
Propose opposizione avverso tale dichiarazione dinanzi a
quella corte con atto 16 febbraio 1998 la società Dsk Chorno morske Morske Paroplavstvo, con sede in Odessa, nei confronti della Contship, chiedendone l'annullamento, perché illegittima, e in via incidentale chiedendo la declaratoria di esecutorietà in Italia della sentenza 6 gennaio 1997 dello stesso Tribunale di
Rotterdam, resa tra la Repubblica di Ucraina e la società Con
tship, con la sua condanna al risarcimento dei danni ex art. 88 e 96 c.p.c., oltre al pagamento delle spese processuali.
Nel giudizio intervennero in via adesiva il ministero dei tra
sporti ucraino e il Fond Derzhavnogo Maina Ucraini (fondo per la proprietà statale ucraina).
La Contship, che aveva ottenuto dal presidente della Corte
d'appello di Genova l'autorizzazione a notificare Vexequatur, a norma dell'art. 151 c.p.c., a mezzo di corriere internazionale, che aveva provveduto alla consegna dell'atto il 12 gennaio 1998, resistette all'opposizione e produsse traduzione giurata del provvedimento del Tribunale di Rotterdam, oggetto del
sidente né domiciliato né dimorante, attribuita dall'art. 142 c.p.c., da ciò conseguendo che, assumendo le convenzioni internazionali rango di fonte primaria, è possibile fare ricorso alla disciplina codicistica sussi diaria, solo in difetto o nell'impossibilità di applicazione delle conven zioni medesime.
V'è da rilevare comunque che l'applicazione del principio espresso è resa meno gravosa a seguito delle pronunce della Corte costituzionale, che con la sentenza 3 marzo 1994, n. 69, id., 1995,1, 2336, con riferi mento al termine previsto dall'abrogato art. 680 c.p.c. perla proposi zione del giudizio di convalida del sequestro, ha ripristinato il principio della scissione tra perfezionamento ed efficacia della notifica (venuto meno a seguito della 1. 6 febbraio 1981 n. 42, emanata in occasione della ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Aja del 15 novem bre 1965, sulle notificazioni all'estero), poi divenuto di valenza gene rale con la successiva sentenza 22 ottobre 1996. n. 358, id., 1997, I, 1006, con nota di Gambineri, In tema di notifiche all'estero, e Giur. it., 1997, I, 1, 448, con nota di De Cristofaro, Sui termini per la notifica all'estero nel processo cautelare e sulla conseguente articolazione del
procedimento iniziato «inaudita altera parte», principio successiva mente anche applicato alle notificazioni a mezzo del servizio postale, da Corte cost. 26 novembre 2002, n. 477, Foro it., 2003,1, 13, con nota di Caponi, La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notifi cante alla data di consegna all'ufficiale giudiziario: la parte non ri
sponde delle negligenze di terzi.
L'interpretazione razionalizzatrice adottata dal Supremo collegio nella pronuncia de qua risulta essere fortemente critica verso le prassi seguite dai tribunali italiani, intese a consentire le notificazioni autoriz zate ex art. 151 c.p.c., pur in presenza di specifiche modalità previste da convenzioni internazionali, con ciò aderendo ai rilievi sollevati, per quanto riguarda i sequestri di nave, da Lobietti, Sulle notificazioni ese cutive del sequestro navale, in Dir. maritt., 2000, 1232 ss., spec. 1252
s., che peraltro ammette il ricorso all'art. 151 c.p.c. per la notificazione del decreto ex art. 669 sexies, 1° comma, c.p.c., indicando la norma che la convocazione avvenga omessa «ogni formalità che non sia essenzia le», ma non per il decreto concessivo di sequestro né per la notificazio ne a fini esecutivi ex art. 683 c.p.c., potendosi peraltro ritenere valide forme diverse da quelle previste, ove gli Stati destinatari abbiano di chiarato di non opporsi alla notificazione diretta a mezzo servizio po stale, applicandosi analogicamente detto criterio ad altri mezzi di tra smissione internazionale; secondo l'a., la notificazione eseguita in contrasto con le convenzioni internazionali è peraltro affetta da nullità, sanata con la costituzione del proprietario della nave sia agli effetti della costituzione del contraddittorio che a fini esecutivi, per raggiun gimento dello scopo (se la costituzione avviene nel termine ex art. 675
c.p.c., altrimenti il provvedimento diviene inefficace). Si richiama l'attenzione infine sulla nuova formulazione dell'art. 151
c.p.c., come modificato dall'art. 174 d.leg. 30 giugno 2003 n. 196, in
vigore dal 1° gennaio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 stesso decreto (che ha aggiunto l'inciso finale «di riservatezza o di tu tela della dignità») e sull'art. 17, 1° comma, d.leg. 17 gennaio 2003 n.
5, in vigore dal 1° gennaio 2004, per le controversie societarie, di in termediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia.
In dottrina, v., altresì, B. Costantino, Notificazione (dir. internaz. pri vato e proc.), voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1990, XXI; Spanò-Romani, Guida alle notificazioni all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, Roma, 1989; Ferri, La notifica all'estero, Monterotondo, 1995. [M. Di Virgilio]
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2863 PARTE PRIMA 2864
1'exequatur opposto, contro cui il difensore della opponente di
chiarò di proporre querela di falso, che fu dichiarata inammissi
bile. Con sentenza 24 dicembre 1998 - 21 gennaio 1999 la corte
genovese, che, ad integrazione del provvedimento di exequatur, aveva con provvedimento del 5 febbraio 1998 —
poi confer
mato dalla stessa corte, la quale aveva il 17 marzo 1998 dichia
rato inammissibile il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. della
Dsk — individuato la motonave Pavel Mizikevic, quale nave da
assoggettare a misure conservative, ai sensi dell'art. 39 della
convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ha dichiarato
inammissibili l'opposizione e gli interventi. Ha anzitutto ritenuto che la denominazione Black Sea Ship
ping Company-Blasco, fosse la traduzione in inglese della de
nominazione della opponente Dsk; ed ha accolto l'eccezione di
decadenza dell'opposizione della Dsk, in quanto proposta oltre
un mese dalla notificazione della decisione del tribunale olande
se, in violazione dell'art. 36, 1° comma, della convenzione di
Bruxelles del 27 settembre 1968. Ha, infatti, rilevato che essen
do la notificazione avvenuta il 12 gennaio 1998 tramite corriere
internazionale, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro il 12, anziché entro il 16 febbraio successivo, a nulla rile
vando che la notifica medesima non fosse stata effettuata me
diante commissione rogatoria per via diplomatica, come previ sto dall'art. 9 della convenzione tra la Repubblica italiana e
l'Urss del 25 gennaio 1979, applicabile all'Ucraina, quale Stato
successore della ex Urss, in base alla dichiarazione di Alma Ata
del 21 dicembre 1991, resa esecutiva in Italia con 1. 11 dicembre
1985 n. 766, concernente l'assistenza giudiziaria tra i due paesi in materia civile.
Tale convenzione, infatti — ha osservato la corte territoriale — non commina alcuna nullità per le attività processuali che
non si svolgano nel rispetto delle disposizioni previste; tanto più che se il settore delle notificazioni è dominato in Italia dal con
cetto — espressione del più generale principio della conserva
zione degli atti imperfetti — della validità di un atto ancorché
nullo, ove lo stesso abbia raggiunto, come nella specie, lo scopo cui è destinato, senza che il contrario fosse risultato — tanto
non avendo dimostrato la opponente che ne era onerata — in
Ucraina.
Né l'invalidità deriverebbe dalla supposta illegittimità del
l'autorizzazione della forma di notifica a mezzo di corriere, di
sposta dal presidente della corte d'appello, essendo ricorse par ticolari circostanze giustificatrici, quali l'esigenza di una mag
giore sicurezza per il destinatario della notificazione e per il ri
chiedente della stessa.
Irrilevante, infine, sarebbe, afferma la corte di merito, la
mancata notificazione della decisione del tribunale olandese, unitamente alla sentenza della corte d'appello, posto che il ter
mine per l'opposizione avverso Vexequatur decorre sempre e
comunque dalla notifica di quest'ultimo provvedimento, non es
sendo necessaria né quella della richiesta di esecutorietà né
quella della sentenza straniera.
Quanto agli interventi, ha rilevato che l'art. 36 della conven zione di Bruxelles non prevede alcuna impugnazione di terzi
interessati avverso il decreto di exequatur.
Propongono ricorso per cassazione con otto motivi la Dsk
Chornomorske Morske Paroplavstvo, il ministero dei trasporti ucraino e il Fond Derzhavnogo Maina Ucraini (fondo per la
proprietà statale ucraino), che hanno anche depositato memoria. Resiste con controricorso la Contship Containerlines Ltd, che
ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura
speciale. Motivi della decisione. — Con il primo motivo il ministero ed
il fondo della proprietà statale, ucraini, denunziano la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 e degli art. 324, 344 e 404 c.p.c.; nonché
l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un
punto decisivo della controversia. Rilevano l'erroneità della
pronunzia d'inammissibilità del loro intervento, fondata sull'as
sunto che l'art. 36 cit. non preveda alcuna impugnazione di terzi
interessati contro il provvedimento di exequatur, e richiamano la decisione definitiva e pertanto costituente giudicato del 17 marzo 1998 della corte genovese che, respingendo il reclamo avverso il sequestro della motonave Pavel Mizikevic, aveva sta bilito che l'unico rimedio giurisdizionale era l'opposizione ex art. 36 della convenzione predetta; e poiché la declaratoria di
esecutività della sentenza in questione e il successivo sequestro pregiudicavano gravemente i diritti dello Stato ucraino, che della motonave era proprietario, legittimo era stato il loro inter
II Foro Italiano — 2004.
vento, mentre la sentenza aveva omesso di motivare su tutte le
questioni relative alla proprietà della nave, sollevate da essi ri
correnti. Essi, infine, per l'ipotesi che non sia ritenuto ammissi
bile l'intervento, sollevano questione di legittimità costituzio
nale dell'art. 36 cit. in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., stante la
disparità di trattamento con quanto previsto dagli art. 344 e 404
c.p.c. Con il secondo motivo è denunziata la violazione degli art.
142 c.p.c.; 5, 7 e 9 della convenzione italo sovietica 25 gennaio 1979, resa esecutiva con 1. 11 dicembre 1985 n. 766; della con
venzione di Vienna 23 maggio 1969, ratificata e resa esecutiva
con 1. 12 febbraio 1974 n. 112; della convenzione dell'Aja 15
novembre 1965, resa esecutiva in Italia con 1. 6 febbraio 1981 n.
42; nonché l'omessa motivazione sul punto decisivo della con
troversia relativo alla ritenuta validità della notificazione.
Deducono i ricorrenti che la notifica di un atto giudiziario,
eseguita senza l'osservanza delle convenzioni internazionali, deve considerarsi inesistente, tanto più che era mancata la copia della sentenza del tribunale olandese, che aveva impedito di
leggere la motivazione di tale decisione, mentre l'originale era
risultato mancante dal fascicolo d'ufficio.
Peraltro ad essere disattesa era stata anche la convenzione
dell'Aja del 15 novembre 1965, in materia di notifica degli atti
all'estero, che, modificando gli art. 142 e 143 c.p.c., dispone
specifiche formalità per il caso che il destinatario non abbia re
sidenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi abbia eletto
domicilio o costituito un procuratore; sempreché risulti impos sibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle
convenzioni internazionali e dagli art. 30 e 75 d.p.r. 5 gennaio 1967 n. 200.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano la violazione degli art. 14 e 71 1. 31 maggio 1995 n. 218. Assumono che la nullità
della notifica è comminata dalla legge ucraina, che il giudice italiano non può ignorare, ai sensi dell'art. 14 1. cit., la quale al
l'art. 71 dispone — al pari dell'art. 805 c.p.c.
— che la notifica
in Italia di un atto giudiziario straniero deve essere espressa mente autorizzata dal p.m. E poiché analoga norma vige in
Ucraina, il principio di reciprocità, tassativamente previsto dal
diritto internazionale, comporterebbe ancora la predetta nullità, dovendo un atto giudiziario straniero, notificato in Italia a mez
zo di corriere internazionale privato, senza l'autorizzazione del
p.m. considerarsi inesistente, come lo è un atto giudiziario ita
liano notificato all'estero, senza l'autorizzazione del p.m. del
luogo. Statuendo nel senso che il principio iura novit curia non ope
ra per il diritto straniero, la corte di merito avrebbe ignorato la
radicale innovazione introdotta dall'art. 14 1. 31 maggio 1995 n.
218. Con il quarto motivo sono denunziate la falsa ed erronea ap
plicazione dell'art. 151 c.p.c. e la violazione dell'art. 88 c.p.c. Lamentano i ricorrenti che la sentenza impugnata non abbia
considerato che erano mancati del tutto i motivi d'urgenza ri
chiesti dall'art. 151 c.p.c., che avrebbero potuto giustificare il
provvedimento del presidente della corte d'appello, al di là della
violazione dell'art. 142 c.p.c. e delle convenzioni internazionali.
Con il quinto motivo la denunzia di erronea e falsa applica zione è riferita all'art. 36, 1° comma, della convenzione di
Bruxelles 27 settembre 1968 e ancora agli art. 142 c.p.c. e 684 c. nav. Censurano i ricorrenti la sentenza impugnata laddove ha
dichiarato la decadenza della Dsk per avere notificato l'opposi zione avverso V exequatur oltre un mese dopo la sua notifica
zione. Rilevano che l'art. 36 della convenzione di Bruxelles al
2° comma stabilisce che se la parte è domiciliata in uno Stato
contraente, diverso da quello della decisione che accorda l'ese
cuzione, il termine è di due mesi. Peraltro sarebbe mancata la
prova che la consegna sia avvenuta il 12 gennaio 1998, posto che era stata eseguita da un privato (il corriere DHL) e non da
un pubblico ufficiale; e comunque, dovendosi la notifica ritene
re eseguita dopo venti giorni dal completamento delle formalità
previste dall'art. 142 c.p.c., il termine sarebbe scaduto il 27 feb
braio 1998, quand'anche fosse stato di uno e non di due mesi.
Ravvisano ulteriore motivo di nullità nel fatto che il provve dimento di esecutorietà ed il successivo di sequestro della nave non siano stati notificati allo Stato ucraino proprietario del na
tante, a norma dell'art. 683 c. nav.
Con il sesto motivo i ricorrenti denunziano la violazione del l'art. 4 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e
degli art. 2, 8 e 10 1. 31 maggio 1995 n. 218; nonché l'omesso esame di un punto decisivo della controversia, prospettato dalle
parti e rilevabile d'ufficio.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Rilevano che la corte territoriale ha mancato di pronunziare sull'eccezione di carenza di giurisdizione del Tribunale di Rot
terdam, essa essendo dell'autorità giudiziaria ordinaria italiana, ai sensi dell'art. 4 della convenzione di Bruxelles e degli art. 2, 8 e 18 1. 218/95, in mancanza di criteri di collegamento, posto che la controversia interessava una società inglese ed un ente
statale ucraino ed aveva ad oggetto una nave ucraina in Italia.
Peraltro quella sentenza olandese era anche contraria ad altra
successiva, invocata in giudizio, emessa il 6 gennaio 1997 dallo
stesso tribunale, che aveva annullato la precedente, e della quale la corte genovese aveva omesso ogni esame.
Con il settimo motivo è denunziata la violazione dell'art. 70
c.p.c., in quanto la sentenza impugnata non aveva fatto alcuna
menzione dell'intervento del procuratore generale presso la
corte genovese —
peraltro favorevole all'opposizione — sia
nella procedura di esecutorietà che nella successiva fase del
l'opposizione. Con l'ottavo motivo si richiamano «tutte le altre domande,
eccezioni e deduzioni formulate ... davanti alla Corte d'appello di Genova».
È infondata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, riferita
sia alla società Dsk che ai due enti intervenuti, il ministero dei
trasporti ucraino e il fondo per la proprietà statale ucraino.
Va rilevato, a riguardo, che nel mezzo di gravame, unitaria
mente proposto dai tre soggetti, il potere di rappresentanza del
difensore, per ciò che attiene alla società, è stato indicato —
come evidenziato nell'epigrafe — in un doppio titolo, la procu
ra generale ad lites per notaio Bocchiardo di Genova del 25
agosto 1997 e la procura speciale in calce all'atto; mentre, per ciò che attiene al ministero dei trasporti e al fondo per la pro
prietà statale, la rappresentanza processuale è desunta dalle pro cure generali notarili ad lites e ad negotia, così menzionata nel
l'atto, rispettivamente del 18 gennaio 1999 e del 17 novembre
1997. Assume la controricorrente che nessuna di esse corrisponda
alla procura speciale richiesta dall'art. 366 c.p.c., giacché quella rilasciata alla società non riporta la data ed il luogo di sottoscri
zione da parte del presidente della Dsk, il quale, peraltro, dai
documenti esibiti non era risultato che fosse munito dei necessa
ri poteri; mentre le altre sarebbero generali ed anteriori alla
pubblicazione della sentenza.
L'assunto non è condivisibile.
Se, infatti, non hanno alcun rilievo la data ed il luogo della
sottoscrizione della procura, che, per essere in calce al ricorso
datato 6 marzo 2000 e per aver preceduto la relativa notifica del
7 marzo 2000, annotata in successione ad essa, fu coeva alla
stesura del gravame e comunque seguì la sentenza impugnata, sì
da risultare in linea con l'art. 366 c.p.c., altrettanto irrilevante è
la deduzione che «non è da sapere se il sig. Melaschenko in ba
se allo statuto sociale o alla delibera assembleare sia munito dei
necessari poteri di rappresentante processuale della società»,
avuto riguardo al principio di diritto che, quando è parte del
processo una persona giuridica, la persona fisica che rilascia il
mandato al difensore nella qualità di organo non ha l'onere di
dimostrare tale carica, mentre l'eventuale inesistenza del rap
porto organico, che è presunto, deve essere provata da chi la ec
cepisce (Cass. 11221/98, Foro it., Rep. 1998, voce Procedi
mento civile, n. 85; 279/96, id., Rep. 1996, voce cit., n. 83;
4642/95, id., Rep. 1995, voce cit., n. 73; 12012/93, id., 1994,1, 1069; 964/92, id., Rep. 1992, voce cit., nn. 44, 109).
Quanto al ministero e al fondo, sono state invocate e docu
mentate procure ad negotia — e tali risultano per i poteri confe
riti, tra l'altro, di transigere — in favore dell'avv. Francesco
Rizzuto, difensore dei due enti, sicché è senza fondamento l'ec
cezione di anteriorità del mandato, dal momento che l'art. 86
c.p.c., nel contemplare la difesa personale della parte che abbia
la qualità necessaria ad esercitare l'ufficio di difensore, la con
sente anche alla persona che la rappresenta, quando, come nella
specie, sia munita di tale qualità (Cass., sez. un., 2846/84, id.,
Rep. 1984, voce Cassazione civile, n. 65).
E, tuttavia, infondato il ricorso proposto dai due enti statali,
avverso la decisione che ha dichiarato inammissibile il loro in
tervento, in forza dell'art. 36 della convenzione di Bruxelles del
27 settembre 1968, che non prevede possibilità di impugnazione
per i terzi interessati del provvedimento concessivo dell' exe
quatur. Invocano i ricorrenti il disposto degli art. 344 e 404 c.p.c.,
che contemplano il diritto dei terzi ad intervenire, quando la
sentenza esecutiva pregiudichi i loro diritti e comunque eccepi scono il giudicato interno, in forza del provvedimento 17 marzo
Il Foro Italiano — 2004.
1998 della Corte d'appello di Genova, che, nel dichiarare
inammissibile il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso il
provvedimento integrativo del decreto di exequatur, che aveva
individuato la motonave Pavel Mizikevic di proprietà dell'U
craina, come bene da assoggettare alle misure conservative da
parte della società Contship, aveva affermato che l'unico rime
dio giurisdizionale contro il provvedimento gravato dal reclamo
è l'opposizione ex art. 36 della citata convenzione.
Entrambe le prospettazioni sono errate.
Va, infatti, considerato che la presente controversia ha ad og
getto l'esecutorietà della sentenza 2 novembre 1995 del Tribu
nale di Rotterdam, che ha condannato la società Black Sea
Shipping Company — ovvero Dsk Chornomorske Paroplavstvo
di Odessa — a pagare alla Contship una somma di denaro per
inadempienze connesse ad alcuni contratti di noleggio di moto
navi di proprietà della società ucraina.
Estranee alla presente lite sono le vicende afferenti alla misu
ra cautelare e quelle ad essa propedeutiche, cui successivamente
la società inglese ha proceduto e in ordine alle quali è stato pro
spettato ed è prospettabile l'interesse dei due enti di Stato ucrai
ni, che, rispetto all'accertamento della pretesa di credito com
piuta dalla sentenza del tribunale olandese e al provvedimento della corte genovese, che l'ha dichiarata esecutiva in Italia, non
hanno ragione alcuna da opporre. A fronte di tale circostanza è improprio il richiamo degli art.
344 e 404 c.p.c., che contemplano fattispecie d'intervento vo
lontario del terzo, che sia titolare di un diritto autonomo incom
patibile con quello delle parti in causa e che sia, perciò, pregiu dicato dalla decisione emananda, pur se non sia soggetto agli ef
fetti del giudicato (Cass., sez. un., 8500/98, id., Rep. 1998, voce
Appello civile, n. 24; 5766/97, id., Rep. 1997, voce cit., n. 34); e per le stesse ragioni del tutto inconferente è la pronunzia defini
tiva di inammissibilità della corte di Genova, di due anni suc
cessiva all' exequatur, resa sul reclamo avverso l'atto integrati
vo, che era stato emesso ad istanza della Contship, perché po tesse poi procedere al sequestro, a tutela del proprio credito, co
sì come era stato accertato.
E ciò al di là della supposta valenza di; giudicato della generi ca affermazione, riportata a sostegno della pronunzia, circa la
possibilità di proporre l'opposizione ex art. 36 della convenzio
ne di Bruxelles, che, indicando il rimedio esperibile rispetto a
quello praticato ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., non ha af
fatto dichiarato che legittimati a proporlo fossero il ministero
dei trasporti ucraino e il fondo per la proprietà statale ucraino.
Conseguentemente non ha motivo di essere proposta la di
scussione in ordine alla portata dell'art. 36 cit. e alla sua con
formità ai principi costituzionali dell'ordinamento italiano, una
volta che venga esclusa là configurabilità dell'intervento nei
termini invocati, con riferimento agli art. 344 e 404 c.p.c.; men
tre se l'intervento fosse qualificabile come adesivo dipendente, la predetta norma convenzionale, che l'opposizione al provve dimento di exequatur consente solo alla «parte contro cui viene
fatta valere», non porrebbe alcun problema di ordine costituzio
nale di violazione del diritto di difesa. Il primo motivo di ricorso, che in via esclusiva riflette la po
sizione dei due enti di Stato, va dunque respinto.
Merita, invece, di essere accolto il secondo, proposto dalla
società Dsk.
La doglianza censura la sentenza della corte genovese che,
pur avendo convenuto con la tesi dell'odierna ricorrente che
l'assistenza per l'esecuzione degli atti processuali tra l'Italia e
l'ex Urss — tra i quali è compresa la loro notificazione — deb
ba essere effettuata tramite commissione rogatoria in via diplo
matica, ai sensi degli art. 7 e 9 della convenzione, ha però rite
nuto che le particolari procedure previste dalle norme conven
zionali, in quanto volte ad agevolare e favorire il disbrigo delle
formalità processuali dei due paesi, non siano vincolanti, in di
fetto di comminatorie di nullità, per l'ipotesi di loro inosservan
za. Legittimo sarebbe, pertanto, l'uso alternativo di forme di
verse, come quella autorizzata dal presidente della corte d'ap
pello ai sensi dell'art. 151 c.p.c., «specie considerando che il
settore delle notificazioni è dominato in Italia dal concetto —
espressione del più generale principio della conservazione degli atti imperfetti
— della validità di un atto, ancorché nullo, ove lo
stesso abbia raggiunto lo scopo al quale esso era destinato (art.
156 c.p.c.); e non risulta che principio analogo non sia sussi
stente pure in Ucraina, ove la notificazione doveva avvenire ed
ove risulta sia comunque avvenuta».
Va osservato, a riguardo, che con la convenzione 25 gennaio 1979 tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche so
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2867 PARTE PRIMA 2868
cialiste sovietiche, sull'assistenza giudiziaria in materia civile
(ratificata e resa esecutiva in Italia dalla 1. 11 dicembre 1985 n.
766) — cui l'Ucraina non è estranea, come assume la controri
corrente per il fatto che sia soggetto giuridico sin dagli inizi
dello scorso secolo, posto che dell'Urss essa comunque ha fatto
parte, divenendo la seconda, per importanza e popolazione, delle repubbliche di quella Unione; convenzione che erronea
mente la società resistente assume abbia perduto efficacia «con
il dissolvimento dell'ex Urss», espressione priva di qualunque
significato giuridico, tanto da non necessitare di specifica con
futazione — le parti contraenti assunsero l'impegno di fornirsi
reciproca assistenza giudiziaria, mediante l'esecuzione di com
missioni rogatorie relative all'effettuazione di singoli atti pro cessuali (art. 3 della legge); stabilirono le modalità della rogato ria e in particolare disposero che nell'eseguirla «l'istituzione ri
chiesta applica la legislazione del proprio Stato», con possibilità che essa, su richiesta dell'istituzione richiedente, applichi «le
norme processuali della parte contraente dalla cui istituzione
proviene la commissione rogatoria, nella misura in cui queste non siano in contrasto con la legislazione della parte contraente
richiesta» (art. 7). A ribadire l'obbligatorietà del rispetto delle forme previste
dalle convenzioni internazionali è l'art. 142 c.p.c., che, per la
notificazione a persona non residente né dimorante, né domici
liata nella repubblica, dopo aver stabilito al 1° e 2° comma le
modalità da osservare, precisa al 3° — aggiunto dalla 1. 6 feb
braio 1981 n. 42, che ha reso esecutiva in Italia la convenzione
dell'Aja del 15 novembre 1965, relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commer
ciale — che le disposizioni dei commi precedenti si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notifica zione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazio nali e dagli art. 30 e 75 d.p.r. 5 gennaio 1967 n. 200.
Ciò posto, manca qualunque spazio perché possa trovare ap
plicazione l'art. 151 c.p.c., la cui portata, ampia che sia, trova un limite insuperabile nella notifica da eseguirsi all'estero, al
lorché per essa siano previste specifiche modalità da convenzio ni internazionali intervenute tra gli Stati interessati o alle quali essi abbiano aderito.
E la rilevanza imperativa di tali prescrizioni si desume pro prio dalle disposizioni dell'art. 142 c.p.c., che, considerando la
fattispecie della notifica a soggetto residente, dimorante o do
miciliato all'estero, che è qui in esame, ha attribuito il valore di fonte primaria alle convenzioni internazionali, in difetto delle
quali o per il caso che sia impossibile applicarle — e solo allora
(Cass. 6196/96, ibid., voce Notificazione civile, n. 26; 339/82, id., 1982, I, 2685) — è dato ricorso alla disciplina codicistica sussidiaria; con esclusione di quella prevista dall'art. 151 c.p.c., la cui portata l'ampiezza e la completezza delle previsioni del l'art. 142 relegano in via esclusiva all'interno dell'ordinamento
italiano, quanto meno in presenza di tali convenzioni. Ne consegue che per la sua estraneità al sistema la notifica
zione eseguita a mezzo di corriere internazionale debba essere
giudicata affetta da giuridica inesistenza, tale fattispecie realiz
zandosi, appunto, allorché l'atto esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettino
gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge (Cass. 2195/99, id., Rep. 1999, voce cit., n. 90; 2147/98, ibid., n. 98; 272/96, id., Rep. 1996, voce cit., n. 48; 3819/91, id., Rep. 1991, voce cit., n. 49).
E tanto giova a disattendere, prima ancora di qualunque veri fica di merito, la tesi, fatta propria dalla sentenza impugnata, dell'assenza di comminatorie di nullità e quella del raggiungi mento dello scopo, improponibili a fronte della giuridica inesi stenza dell'atto.
L'accoglimento del secondo motivo assorbe i successivi,
compreso il quinto, che attiene alla tardività dell'opposizione, ritenuta dalla corte genovese, per il decorso del tèrmine previsto dall'art. 36 succitato.
La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Genova, altra sezione, che dovrà fare appli cazione del principio di diritto, secondo cui l'art. 151 c.p.c. non
può trovare applicazione e la notificazione eseguita all'estero a
persona non residente, né dimorante né domiciliata nella Re
pubblica italiana è giuridicamente inesistente, ove siano previste specifiche formalità dalle convenzioni internazionali in materia di notifica di atti giudiziari e le stesse risultino inosservate.
Il Foro Italiano — 2004.
CORTE D'APPELLO DI MILANO; sentenza 30 agosto 2004; Pres. ed est. de Angelis; Magistro (Avv. Petrino) c. Soc. Electrolux home products Italy (Avv. Trifirò, Tona).
CORTE D'APPELLO DI MILANO;
Lavoro (rapporto di) — Congedi parentali — Esercizio — Condizioni (L. 8 marzo 2000 n. 53, disposizioni per il soste gno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, art. 3; d.leg. 26 marzo 2001 n. 151, t.u. delle disposizioni le
gislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell'art. 15 1. 8 marzo 2000 n. 53, art. 32).
Condizione dell'esercizio del diritto al congedo parentale di cui
all'art. 32 d.leg. 26 marzo 2001 n. 151, è il suo collegamento con le esigenze organizzative della famiglia nei primi otto anni di vita del bambino, non avendo invece rilievo se i con
gedi siano o meno utilizzati nella cura del bambino (nella
specie, il padre, che ha esercitato tale diritto, si è occupato della gestione della pizzeria intestata alla moglie e madre del
bambino). (1)
Svolgimento del processo. — Con sentenza 25 febbraio 2003, n. 16 il Tribunale di Monza ha rigettato il ricorso di Giuseppe Magistro contro la s.p.a. Electrolux Zanussi, teso ad impugnare il licenziamento per giusta causa intimatogli il 27 agosto 2001
per avere fatto uso improprio dell'astensione facoltativa (ora
congedo parentale) di cui all'art. 3 1. n. 53 del 2000. Disattesa un'eccezione formale —
qui non più in discussione — il tribunale ha ritenuto che sia risultata provata la circostanza che Magistro abbia utilizzato l'astensione facoltativa per occu
parsi della pizzeria con asporto intestata alla moglie e non per accudire la loro bambina, e che la legge non riconosca di per sé, e quindi a prescindere dall'uso che ne faccia, l'astensione dal lavoro.
Contro la sentenza il 12 settembre 2003 ha proposto appello Magistro, rilevando, in critica della sentenza, come le comples sive risultanze istruttorie non abbiano fornito la prova predetta, come non sussista il divieto di svolgere attività nel periodo di
congedo, e come la sanzione intimata sia sproporzionata rispetto al fatto.
L'appellata, ora s.p.a. Electrolux home products Italy, ha re sistito.
All'udienza del 15 luglio 2004 la causa è stata discussa e de cisa.
Motivi. — 1. - Il tribunale ha correttamente rilevato come l'i stituto dei congedi parentali previsti dalla 1. n. 53 del 2000 —
ora recepita nel t.u. di cui al d.leg. n. 151 del 2001 — costitui sca l'approdo di un'evoluzione normativa che ha spostato l'o biettivo dalla tutela della maternità quale fatto fisiologico alla tutela della famiglia, e ha per questo precisato che il congedo è volto ad assicurare la soddisfazione di tutte le necessità anche
organizzative che la presenza nella famiglia di un minore com
porta. Infatti, l'istituzione dei congedi dei genitori si colloca tra le misure volte a raggiungere la finalità della legge di promuo vere un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione (art. 1 1. n. 53, cit.).
( 1 ) Non si rinvengono precedenti in termini. In tema di congedo parentale (già astensione facoltativa), cfr., in giu
risprudenza, tra le recenti, Trib. Venezia, ord. 7 settembre 2001, Foro it.. Rep. 2001, voce Lavoro (rapporto), n. 1056, e Lavoro giur., 2001, 1052, con nota di R. Nunin, secondo cui il titolare del diritto ai congedi parentali può scegliere quando fruirne, nell'ambito dei primi otto anni di vita del bambino, salvo l'obbligo di preavvisare il datore di lavoro, e secondo cui la legge non subordina la possibilità di fruizione del diritto ai congedi parentali alle necessità dell'impresa; in dottrina, sempre tra i
più recenti, M. Lanotte, Tutela della maternità e della paternità, in Dir. e pratica lav., 2004, inserto n. 26, X ss.; P. Ichino, II contratto di lavoro, in Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da A. Ci cu, F. Messineo, L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Milano, 2003, III, 123 ss.; cfr. altresì i riferimenti nella citata nota di Nunin, e, in particolare. Id., Riequilibrio dei ruoli nel lavoro di cura e ricomposi zione del conflitto tra lavoro «estemo» e responsabilità familiari: le ri sposte della nuova normativa in materia di tutela dei genitori lavorato ri, in AA.VV., I congedi parentali l. 53/00 (in t.u. 151/01 ) a cura di M. Miscione, Milano, 2001, 49 ss.; A. Occhino, in AA.VV., Congedi pa rentali, formativi e tempi delle città (l. 8 marzo 2000 n. 53), commenta rio a cura di M. Napoli, M. Magnani, E. Balboni, in Nuove leggi civ., 2001, 1239 ss.; R. Del Punta, La nuova disciplina dei congedi paren tali, familiari e formativi, in Riv. it. dir. lav., 2000,1, 167 ss.
Circa i rapporti tra congedo di maternità e ferie nel diritto comunita rio, cfr. Corte giust. 18 marzo 2004, causa C-342/01, Foro it., 2004, IV, 229, con nota di richiami.
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