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sezione I civile; sentenza 8 gennaio 1997, n. 75; Pres. Lipari, Est. A. Finocchiaro, P.M. Cinque...

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sezione I civile; sentenza 8 gennaio 1997, n. 75; Pres. Lipari, Est. A. Finocchiaro, P.M. Cinque (concl. diff.); Cutolo De Rosis (Avv. Barbieri) c. Gallerani (Avv. Paoletti, Casulli, Sportelli). Cassa App. Bari 3 giugno 1993 Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 3 (MARZO 1997), pp. 793/794-795/796 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23191843 . Accessed: 28/06/2014 19:02 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 92.63.102.36 on Sat, 28 Jun 2014 19:02:49 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 8 gennaio 1997, n. 75; Pres. Lipari, Est. A. Finocchiaro, P.M. Cinque(concl. diff.); Cutolo De Rosis (Avv. Barbieri) c. Gallerani (Avv. Paoletti, Casulli, Sportelli).Cassa App. Bari 3 giugno 1993Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 3 (MARZO 1997), pp. 793/794-795/796Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191843 .

Accessed: 28/06/2014 19:02

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

motivazione delle decisioni mediante l'introduzione di direttive

intese a sottrarre alla pubblica amministrazione il potere di rin

novare il giudizio discrezionale di merito.

Parimenti, neppure può utilmente sostenersi che l'obbligo im

posto dalla sentenza in esame alla pubblica amministrazione sia

soltanto conseguenziale alla pronuncia di annullamento, atteso

che si sostanzia invece in un vero e proprio limite alla discrezio

nalità della pubblica amministrazione, che non può essere im

posto in mancanza o al di fuori di esplicita previsione di legge. Il ricorso va, dunque, accolto e la decisione impugnata deve

essere cassata senza rinvio (trattandosi di difetto di giurisdizio ne su un punto in ordine al quale nessun altro è munito di

giurisdizione), nella parte in cui, ai fini dell'ulteriore attività

discrezionale della pubblica amministrazione, ha dichiarato l'ob

bligo della commissione superiore d'avanzamento di porre «in

ogni caso il Fraticelli in posizione poziore rispetto ai pari grado».

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 8 gennaio

1997, n. 75; Pres. Lipari, Est. A. Finocchiaro, P.M. Cin

que (conci, diff.); Cutolo De Rosis (Avv. Barbieri) c. Galle

rani (Avv. Paoletti, Casulli, Sportelli). Cassa App. Bari

3 giugno 1993.

Matrimonio — Divorzio — Pensione di reversibilità — Presup

posti (L. 1° dicembre 1970 n. 898, disciplina dei casi di scio glimento del matrimonio, art. 9; 1. 6 marzo 1987 n. 74, nuove

norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio, art. 13).

Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità (o ad una quota in caso di concorso con altro coniuge supersti

te) presuppone l'effettivo godimento al momento della morte

di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto. (1)

Motivi della decisione. — (Omissis). Con il quarto motivo

si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5 1. n. 898

del 1970, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. per avere la corte

determinato la quota della pensione di reversibilità in relazione

all'assegno divorzile che sarebbe spettato alla Gallerani, senza

tenere presente che tale assegno non era contenuto nella senten

za di divorzio.

4. - Osserva il collegio che fra i vari motivi proposti si pre senta come logicamente pregiudiziale il quarto che pone la que

(1) La sentenza si discosta dichiaratamente da Cass. 10 settembre 1990, n. 9309, Foro it., 1991, I, 800, con nota di Quadri, e Corriere giur., 1991, 1100, con nota di Batà; 12 novembre 1994, n. 9528, Foro it.,

Rep. 1995, voce Matrimonio, n. 213, e Giust. civ., 1995, I, 943, con nota di Ferrari, che avevano ritenuto sufficiente la titolarità «in astratto»

dell'assegno divorzile, anche se il giudice ne avesse negato in concreto

il pagamento per le condizioni gravemente precarie dell'ex coniuge ob

bligato. Nello stesso senso, v. Pret. Parma 29 marzo 1994, Foro it.,

1994, I, 3264, con nota di richiami. In senso conforme alla presente pronuncia, v. Cass. 24 maggio 1995,

n. 5674, id., Rep. 1995, voce Previdenza sociale, n. 762; 11 agosto

1993, n. 8634, id., Rep. 1994, voce Matrimonio, n. 200; 26 luglio 1993, n. 8335, id., 1994, I, 1105, con nota di Quadri, e Giust. civ., 1994,

I, 2963, con nota di Frezza. Sui criteri di determinazione della quota di pensione a favore del

coniuge divorziato, in caso di concorso con altro coniuge superstite, cfr. Cass. 27 maggio 1995, n. 5910, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 216, e Gius, 1995, 1835, con nota di Carbone; Famiglia e dir., 1995,

446, con nota di Ferrando; 10 novembre 1994, n. 9389, Foro it., Rep.

1995, voce Previdenza sociale, n. 763; 9 dicembre 1992, n. 13041, id.,

1993, I, 790, con nota di Quadri. In tema di assegno di divorzio, da ultimo, Cass. 12 marzo 1992, n.

3019 e Trib. Catania, ord. 14 dicembre 1992, id., 1993, I, 1635, con

nota di Quadri.

Il Foro Italiano — 1997.

stione essenziale ai fini della decisione sulla spettanza al coniu

ge divorziato di una quota di pensione di reversibilità.

Il motivo è fondato sulla base delle considerazioni che seguono. Come è noto, a seguito della nuova formulazione dell'art.

9 1. n. 898 del 1970, introdotta con l'art. 13 1. n. 74 del 1987,

per il quale il diritto alla pensione di reversibilità spetta al co

niuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza di divor

zio, sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, la

giurisprudenza di questa corte si è consolidata — dopo una ini

ziale pronuncia contraria (Cass. 10 settembre 1990, n. 9309, Foro it., 1991, I, 800) — nel senso che il diritto alla pensione di reversibilità postula l'effettiva titolarità dell'assegno di divor

zio al momento della morte e pertanto deve essere negato in

difetto di godimento dell'assegno medesimo (Cass. 16 aprile 1991, n. 4041, id., Rep. 1991, voce Matrimonio, n. 230; 25 maggio

1991, n. 5939, id., 1992, I, 1513; 26 luglio 1993, n. 8335, id., 1994, I, 1105), non essendo sufficiente la sola maturazione dei

presupposti per conseguirlo, che non si sia tradotta nell'attribu

zione dell'assegno stesso (Cass. 11 agosto 1993, n. 8634, id.,

Rep. 1994, voce cit., n. 200; 24 maggio 1995, n. 5674, id., Rep.

1995, voce Previdenza sociale, n. 762) e neanche la circostanza

che, pur in difetto del titolo previsto, siano intervenute delle

erogazioni sporadicamente e continuativamente, in via di fatto

o sulla base di convenzioni tra le parti (Cass. 19 gennaio 1996

n. 412, id., Mass., 51).

Questa interpretazione è stata ritenuta non contrastante con

le norme costituzionali (Corte cost. 7 luglio 1988, n. 777, id.,

1988, I, 3515) ed ancora recentemente lo stesso giudice delle

leggi — investito del problema della costituzionalità della nor

ma, sotto altro profilo — nel dichiarare nuovamente non fon

data la questione proposta ha rilevato che l'elemento della tito

larità dell'assegno giudizialmente riconosciuta non è surrogabile da una convenzione privata, perché solo il giudice, non l'auto

nomia privata, ha il potere di accertare i presupposti, attinenti

alle condizioni economiche dei coniugi e alle ragioni della deci

sione di scioglimento del matrimonio, che giustificano, nei rap

porti con l'Inps, la prosecuzione, nella forma della pensione di reversibilità, della funzione di sostentamento del coniuge su

perstite prima indirettamente adempiuta dalla pensione di cui

era titolare il coniuge defunto, debitore dell'assegno (Corte cost.

17 marzo 1995, n. 87, id., Rep. 1995, voce Matrimonio, n. 212). La stessa corte, con la medesima pronuncia, ha opportuna

mente precisato che un diritto per il cui esercizio la legge predi

spone lo strumento del processo — quale il diritto di uno dei

coniugi, concorrendo certe condizioni, di ottenere l'assegno di

divorzio previsto dall'art. 5 1. n. 898 — ammette l'alternativa

dell'attuazione mediante un atto di autonomia privata solo con

efficacia circoscritta ai rapporti fra le parti, mentre nessuna ri

levanza la convenzione privata può avere nei confronti dell'Inps

(terzo) ai fini dell'integrazione della fattispecie costitutiva del

diritto alla pensione di reversibilità prevista dall'art. 9.

In presenza di tale ricostruzione interpretativa del dato nor

mativo — che il collegio pienamente condivide — non può esse

re seguita l'affermazione contenuta in un'isolata sentenza di que sta stessa sezione per la quale in caso di morte dell'ex coniuge ha diritto alla pensione di reversibilità (o ad una quota della

stessa in caso di concorso con altro coniuge superstite) il coniu

ge divorziato, al quale l'assegno di divorzio sia stato negato dall'autorità giudiziaria in considerazione delle particolari con

dizioni di bisogno in cui versava il coniuge che avrebbe dovuto

prestarlo, pur avendo tutti i requisiti richiesti dalla legge per ottenerlo (Cass. 12 novembre 1994, n. 9528, ibid., n. 213).

Tale pronuncia, infatti, oltre a non essere applicabile alla fat

tispecie in esame, non tiene conto che il legislatore della novella

del 1987 ha posto, quale condizione necessaria ed imprescindi bile per l'attribuzione della pensione di reversibilità (o di una

quota della stessa) al coniuge divorziato, il riconoscimento da

parte del giudice del divorzio del diritto all'assegno di cui al

l'art. 5 1. n. 898 del 1970, mentre sono irrilevanti le ragioni

per le quali a tale pronuncia non si sia pervenuti.

Pertanto, nella fattispecie in esame, poiché, come è pacifico in punto di fatto, l'assegno di divorzio non è stato riconosciuto

alla Gallerani dal Tribunale di Bari che ha pronunciato il divor

zio — a prescindere dai motivi dell'omessa pronuncia sul punto — e tale sentenza non è stata impugnata, né è stata richiesta,

in vita dell'altro coniuge Luciano Lancieri, la revisione della

relativa statuizione, Maria Antonietta Gallerani non può vanta

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PARTE PRIMA

re alcun diritto ad una quota della pensione di reversibilità, con

effetti nei confronti dell'ente erogatore della stessa, spettante al coniuge superstite Marisa Cutolo De Rosis, mentre gli accor

di intervenuti fra le parti e diretti a riconoscere alla prima som

me a titolo di mantenimento conservano valore come atti di

autonomia privata, ma non valgono a surrogare — come esat

tamente rilevato da Corte cost. n. 87 del 1995, cit. — la pro nuncia giudiziale mancata.

Agli anzidetti principi non si è attenuta la sentenza impugna ta e pertanto la stessa va cassata.

Poiché sussistono nella fattispecie le condizioni per decidere

sul merito della questione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., va di

chiarata non dovuta alla Gallerani una quota della pensione di reversibilità spettante alla Cutolo De Rosis.

5. - L'accoglimento del quarto motivo comporta l'assorbi

mento degli altri che presuppongono il riconoscimento, ora ne

gato, del diritto alla quota di pensione di reversibilità.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 7 gennaio

1997, n. 42; Pres. Panzarani, Est. Mercurio, P.M. De Gre

gorio (conci, conf.); Simone (Avv. Piccioni) c. Soc. Centro

sud (Aw. Conserva). Conferma Trìb. Parma 26 gennaio 1993.

Autoservizi — Trasporto di merci su strada — Tariffe a forcel

la — Clausole difformi — Sostituzione automatica (Cod. civ., art. 1339, 1419; 1. 6 giugno 1974 n. 298, istituzione dell'albo

nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di

sciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema

di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, art. 51). Prescrizione e decadenza — Trasporto di merci su strada —

Prezzo inferiore al minimo delle tariffe — Diritto alla diffe

renza di compenso — Prescrizione annuale (Cod. civ., art.

2951; 1. 6 giugno 1974 n. 298, art. 51; d.l. 29 marzo 1993

n. 82, misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose

per conto di terzi, art. 2).

Nel trasporto di merci su strada, in caso di violazione del siste

ma tariffario a forcella, la clausola contrattuale difforme è

affetta da nullità e viene automaticamente sostituita con il

minimo o con il massimo delle tariffe, a seconda che la dero

ga sia stata pattuita in diminuzione rispetto all'uno o in au

mento rispetto all'altro. (1) Per i contratti di trasporto di merci su strada stipulati prima

dell'entrata in vigore del d.l. 82/93, qualora sia stato pattuito un prezzo inferiore al minimo delle tariffe obbligatorie, il di

ritto a percepire la differenza di compenso si prescrive nel

termine di un anno. (2)

(1-2) Il sistema tariffario introdotto dalla 1. 298/74 prevede che, nel caso di autotrasporto di merci per conto terzi, il prezzo da corrisponde re al vettore può oscillare esclusivamente tra il valore minimo e quello massimo delle tariffe obbligatorie approvate dal ministro dei trasporti (per invocare l'applicazione delle tariffe, l'autotrasportatore deve essere iscritto all'albo nazionale e munito dalla prescritta autorizzazione: cfr. Trib. Genova 7 novembre 1994, Foro it., Rep. 1995, voce Trasporto (contratto), n. 14, e Cass. 8 ottobre 1991, n. 10533, id., Rep. 1991, voce cit., n. 21). Le tariffe a forcella hanno suscitato una serie di pro blematiche, sulle quali si sono più volte pronunciati numerosi giudici di merito, la Cassazione e la Corte costituzionale.

Nell'affermare l'operatività del meccanismo della sostituzione auto matica delle pattuizioni contrattuali che prevedono un compenso non

compreso nell'apertura della forcella, la pronuncia in epigrafe si richia ma a Cass. 28 ottobre 1992, n. 11703, id., Rep. 1992, voce cit., n.

22, dove si parlava di nullità (virtuale), ai sensi dell'art. 1418, 1° com

ma, c.c., delle clausole che prevedevano un corrispettivo inferiore a

quello minimo legale, per contrarietà alla norma imperativa dettata dal 3° comma dell'art. 51 1. 298/74; la precisazione che le clausole difformi sono rimpiazzate dal minimo o dal massimo della tariffa, a seconda

Il Foro Italiano — 1997.

Svolgimento del processo. — Il Tribunale di Parma, con sen

tenza del 26 gennaio 1993, ha respinto l'appello proposto dalla

ditta «Autotrasporti Tra.S.» di Simone Domenico, in persona di quest'ultimo, avverso la sentenza con la quale il pretore della

stessa città aveva rigettato la domanda avanzata dalla suddetta

parte nei confronti della società Centrosud s.n.c. per ottenere

il pagamento della somma di lire 14.750.137 a titolo di differen

za tra le tariffe minime obbligatorie, stabilite con decreto mini

steriale per i trasporti merci su strada (ai sensi della 1. 6 giugno 1974 n. 298), ed il minor importo del corrispettivo effettiva

mente pagato per i vari trasporti eseguiti nel periodo tra il feb

braio e il luglio 1988, periodo durante il quale i trasporti erano

stati effettuati esclusivamente a favore della anzidetta società

Centrosud.

Il giudice d'appello ha confermato la pronuncia pretorile di

rigetto della domanda per avvenuta prescrizione ai sensi del

l'art. 2951 c.c. (che stabilisce la prescrizione breve, annuale,

per i diritti derivanti dal contratto di trasporto), ed osserva che

nella specie non viene in considerazione alcuna ipotesi di re

sponsabilità extracontrattuale, trattandosi di compenso collega to alla esecuzione di un contratto di trasporto di merci su stra

da; e che va quindi disatteso l'assunto del ricorrente secondo

cui, trattandosi di tariffe obbligatorie, i conseguenti diritti deri

verebbero invece dalla legge, e non dal contratto, e sarebbero

pertanto soggetti alla ordinaria prescrizione decennale. Aggiun

ge che proprio il rilievo che la tariffa obbligatoria «a forcella»,

prevista dalla 1. n. 298 del 1974, si inserisce automaticamente

nel contratto ex art. 1339 c.c. in sostituzione della clausola even

tualmente difforme, deve far ravvisare nel contratto stesso la

fonte genetica del diritto al pagamento del corrispettivo, con

conseguente applicabilità del termine breve di prescrizione (ex art. 2951 c.c.), nella specie integralmente decorso, in assenza

di fatti interruttivi, al momento della proposizione della do

manda giudiziale.

che sia stato convenuto un prezzo inferiore all'uno o superiore all'altro, è contenuta incidentalmente nella decisione con cui la Consulta ha sot

toposto a revisione il sistema legale di limitazione della responsabilità del vettore per i danni cagionati alle cose trasportate: cfr. Corte cost. 22 novembre 1991, n. 420, id., 1992, I, 642, con note di G. Ponzanel

li, Limitazione di responsabilità, analisi economica del diritto e giudi zio di costituzionalità, e di F. Cosentino, Trasporto di merci su strada e limitazione della responsabilità: osservazioni in chiave di analisi eco nomica del diritto. Nello stesso senso, v. Trib. Milano 13 novembre

1995, Giust. civ., 1996, I, 1820, nonché Trib. Lucca 29 aprile 1991, Foro it., Rep. 1992, voce Autoservizi, nn. 34-36, e Giust. civ., 1992, I, 239, con nota di N. Di Mauro, In tema di integrazione legale dei contratto (sentenza che considerò manifestamente infondata la questio ne di legittimità costituzionale delle norme istitutive del sistema delle tariffe a forcella, di cui si prospettava la contrarietà all'art. 41 Cost.).

La prevalenza delle determinazioni legali sulla volontà negoziale even tualmente difforme, traducendosi in un'integrazione del contenuto del

contratto, fa sì che il diritto a ricevere il compenso fissato dalla legge abbia titolo esclusivo proprio nel contratto. Quanto alla prescrizione, ciò comportava, prima dell'entrata in vigore del d.l. 82/93 che ha pre visto un termine quinquennale, l'applicazione del regime proprio del

tipo negoziale del trasporto, e quindi il compimento della stessa con il decorso di un anno. L'esiguità del termine è parsa a taluni iniqua, nei casi in cui l'attività lavorativa dell'autotrasportatore fosse inquadra bile nell'alveo della parasubordinazione; ma dapprima la sezione lavoro della Suprema corte ha respinto la tesi secondo cui si dovesse applicare la più favorevole disciplina prevista per il lavoro subordinato (Cass. 2 marzo 1995, n. 2426, Foro it., 1995, I, 3515) e quindi, dietro solleci tazione della medesima sezione lavoro (Cass., ord. 7 marzo 1995, id., Rep. 1995, voce Prescrizione e decadenza, n. 70), è stata la Corte costi tuzionale a ribadire l'esattezza dell'applicazione anche in tali ipotesi del l'art. 2951, 1° comma, c.c. (Corte cost. 24 luglio 1995, n. 365, ibid., n. 69).

Per quanto concerne l'ulteriore problema dell'applicazione delle ta riffe ai contratti di appalto di servizi di trasporto — che era stata esclu sa da Trib. Genova 12 luglio 1990, id., Rep. 1991, voce Trasporto (con tratto), n. 22 (annotata da G. Sarzina, Luci ed ombre della giurispru denza sulle tariffe di trasporto, in Corriere giur., 1991, 201) — è

intervenuto, allo scopo di impedire l'elusione della disciplina obbligato ria, l'art. 3 d.l. 82/93, il quale, con disposizione retroattiva di interpre tazione autentica della norma regolamentare dettata dall'art. 8 d.p.r. 56/78, ha sancito la vincolatività del sistema delle tariffe a forcella per ogni tipo di contratto che preveda l'effettuazione di autotrasporto di cose per conto di terzi; di recente, tale disposizione ha superato indenne il vaglio di costituzionalità: cfr. Corte cost. 5 novembre 1996, n. 386, nel prossimo fascicolo.

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