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Sezione I civile; sentenza 9 aprile 1964, n. 827; Pres. Fibbi P., Est. Arienzo, P. M. Gedda (concl....

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Sezione I civile; sentenza 9 aprile 1964, n. 827; Pres. Fibbi P., Est. Arienzo, P. M. Gedda (concl. conf.); Spizzichini (Avv. Malatesta) c. Credito italiano (Avv. Molle, Boccardi) e Banca naz. del lavoro (Avv. Martignetti) Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 5 (1964), pp. 935/936-937/938 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23155063 . Accessed: 25/06/2014 10:23 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.72.159 on Wed, 25 Jun 2014 10:23:59 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; sentenza 9 aprile 1964, n. 827; Pres. Fibbi P., Est. Arienzo, P. M. Gedda (concl.conf.); Spizzichini (Avv. Malatesta) c. Credito italiano (Avv. Molle, Boccardi) e Banca naz. dellavoro (Avv. Martignetti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 5 (1964), pp. 935/936-937/938Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23155063 .

Accessed: 25/06/2014 10:23

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935 PARTE PRIMA 936

secondo le quali è ammesso a propone intervento in ap

pello colui che intende far valere la titolarità di un diritto,

nel processo instaurato dal non legittimato (cfr.. da ultimo,

la sentenza 7 dicembre 1962, n. 3298, Foro it., 1963, I,

962) e sostengono che analoga soluzione debba darsi al

quesito sull'ammissibilità di un simile intervento nel giu dizio di rinvio. Senonchè, anche a non voler tener conto

che, nel giudizio di appello, non è pacifica la soluzione

della questione ora prospettata in senso affermativo, la

regola non può non essere diversa e più restrittiva, per il

giudizio di rinvio. Questo, nel sistema del codice di rito

vigente, è configurato come un processo « chiuso » desti

nato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice di merito, in sostituzione di quella annullata dalla Cas

sazione, ma in base alle domande, alle eccezioni, alle prove e documentazioni in precedenza già proposte (cfr. art. 394

cod. proc. civ.) rimanendo inibita ogni attività che non

sia conseguente alla pronunzia di cassazione. Nel giudizio di rinvio non possono essere modificati i termini oggettivi della controversia : le parti devono conservare la stessa

posizione processuale che avevano nel procedimento in

cui fu pronunziata la sentenza cassata, restando esclusa

la possibilità di prendere conclusioni diverse. Ed è ch'aro

che sarebbe contrario a tutti i principi, che sono a fonda

mento delle norme ora ricordate, il consentire l'intervento

di un nuovo soggetto nel giudizio di rinvio, anche se si

tratti di colui che è il titolare del diritto, fatto valere nel

processo da altro soggetto carente di legitimatio ad causarti.

È chiaro infatti, che con tale intervento non soltanto

s'introduce un thema decidendi ben diverso da quello trat

tato nelle precedenti fasi del giudizio (se il diritto, di cui

non è titolare l'attore, spetti invece ad un soggetto diverso), ma devono essere esaminate domande del tutto nuove (la domanda che l'interveniente propone, ex novo, contro

l'originario convenuto), a fondamento delle quali non

possono non essere fatti giuridici diversi da quelli che furono

discussi fra le parti originarie del processo. La possibilità di un intervento in causa (e l'intervento, se è consentito

a determinate condizioni nel giudizio di appello, art. 344

cod. proc. civ., non è neanche previsto nelle disposizioni che regolano il giudizio di rinvio) sarebbe, quindi, del tutto

incompatibile con il carattere « chiuso » del giudizio di

rinvio. Esattamente perciò la Corte d'appello di Torino

dichiarò inammissibile l'intervento in causa della società

cooperativa Aedes (la quale potrà far valere eventual

mente i suoi diritti contro La Edile in separato giudizio) ; ed il ricorso principale deve essere respinto.

Fondato è invece il primo motivo del ricorso inciden

tale proposto dalla cooperativa La Edile. Questa, nell'atto di riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, aveva espressamente proposto (come era sua facoltà, ai sensi dell'art. 389 cod. proc. civ.) domanda di restituzione

(con conseguente riammissione in possesso) dell'immobile

che, in esecuzione della sentenza della Corte d'appello di

Milano cassata dalla Corte suprema aveva dovuto conse

gnare alla società Marvisa e tale domanda aveva ripro dotto nelle conclusioni definitive formulate innanzi al

l'istruttore (conclusioni trascritte anche in epigrafe alla

sentenza impugnata). La corte di rinvio omise di pro nunziare in proposito, incorrendo così nel vizio di omessa

pronunzia (art. 112 cod. proc. civ.) ed in relazione a tale

omissione la sentenza dev'essere annullata. È appena il

caso di rilevare come, a tale proposito, non è esatta la tesi

difensiva prospettata dalle ricorrenti principali in memoria, secondo cui la restituzione non potrebbe essere ordinata alla Marvisa perchè questa non esisterebbe come persona giuridica ; basti ricordare quanto si è già osservato, che

cioè, a norma dell'art. 2332 cod. civ. malgrado la constatata nullità dell'atto di costituzione, la società per azioni sud detta conserva la propria individualità come soggetto di

diritti, sia pure al fine limitato della liquidazione. (Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 9 aprile 1964, n. 827 ; Pres.

Fibbi P., Est. Arienzo, P. M. Gedda (conci, conf.) ;

Spizzichini (Avv. Malatesta) c. Credito italiano (Avv.

Molle, Boccardi) e Banca naz. del lavoro (Avv.

Martignetti).

(Conforme App. Roma 17 luglio 1902)

Ammortamento — Assejjno circolare — Decreto di

ammortamento — Legittimazione passiva del

l'ordinatario Insussistenza Fattispecie (II. d. 21

dicembre 1933 n. 1736, norme sull'assegno bancario,

art. 86).

L'opposizio ne al decreto di a mmorta m ento di un assegno circolare non deve essere notificata all'ordinatario dell'as

segno ma solo al ricorrente ed all'istituto emittente (nella

specie l'istanza d'ammortamento era stata proposta dal

richiedente non ordinatorio, mentre l'ordinatario si era

limitato ad apporre la firma sull'istanza non per richie

dere il provvedimento, ma per manifestare il proprio as

senso). (1)

La Corte, ecc. — ■ Svolgimento del processo. —Il Pretore di

Roma, su istanza 12 febbraio 1958 di Spizzichini Sabatino, con decreto 12 febbraio 1959 pubblicato nel foglio inser

zioni della Gazzetta ufficiale n. 62 del 20 maggio 1959, pro nunciò l'ammortamento dell'assegno circolare n. 6.270.559, serie 69 di lire 500.000 emesso il 30 dicembre 1957 dall'agen zia n. 15 della Banca nazionale del lavoro all'ordine di San

tini Romeo su richiesta dello Spizzichini. Contro tale de

creto propose opposizione davanti al Tribunale di Roma il

Credito italiano con citazione notificata allo Spizzichini e

alla Banca nazionale del lavoro, e, deducendo di aver pa

gato l'assegno a tale Osvaldo Fontanelli, portatore legit timo del titolo, previa regolare identificazione, chiedeva la

revoca del decreto di ammortamento siccome lesivo dei suoi

diritti. (Omissis) Motivi della decisione. — Col primo motivo, sotto il

profilo della violazione dell'art. 86 r. decreto 21 dicembre

1933 n. 1736 con riferimento all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce che l'opposizione al decreto di ammorta

mento di un assegno circolare, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, deve essere notificata

all'ordinatario dell'assegno, dato che l'art. 86 suddetto deve

essere interpretato in relazione all'art. 70 dello stesso de

creto, secondo il quale l'opposizione deve essere notificata

anche al trattario, e che, comunque, nella specie ricorrevano

elementi del litisconsorzio necessario o, quanto meno, fa

coltativo.

La censura, sotto entrambi gli aspetti, non ha fondamento

giuridico. La procedura di ammortamento dell'assegno circolare è

regolata dall'art. 86 r. decreto 21 dicembre 1933 n. 1736

il quale dispone che si applicano le disposizioni degli art. 69

a 74 con alcune modificazioni espressamente dettate.

L'art. 70, richiamato dal ricorrente, dispone che l'opposi zione del detentore dell'assegno bancario, da proporsi con

citazione, deve essere notificata al ricorrente per l'ammorta

mento, al trattatario e al traente. Tale disposizione, peraltro, non si applica all'ammortamento dell'assegno circolare per chè l'art. 86 citato, nel precisare le particolari modifiche

previste per tale procedura, precisa che l'opposizione deve

essere proposta con citazione da notificarsi al ricorrente e al

rappresentante dell'istituto emittente, senza alcuna men

ti) Nel seneo che non è necessano il deposito dell'assegno circolare, v. Cara. 8 maggio litòti, il. 1481, Foro it., l!)5t>, I, 1302, con nota di richiami.

E da notare che la Cassazione, con sent. 14 ottobre 1!)63, n. 2734 (id.. 1963, I, 2084, con nota di richiami), ha discono sciuto al richiedente non ordinatario la legittimazione a chiedere il decreto d'ammortamento.

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937 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 938

zione deH'ordinatario dell'assegno nè di altre persone che

abbiano partecipato alla sua circolazione. La disposizione dell'art. 86 è giustificata dalle particolari caratteristiche

dei due tipi di assegni per cui è inconferente il richiamo al

l'art. 70. L'assegno bancario ha la struttura di una cambiale

tratta di pagamento in quanto contiene l'ordine rivolto

dal traente ad una banca (trattario) di pagare una deter

minata somma ; mentre l'assegno circolare è un titolo di

credito all'ordine emesso da un istituto a tale funzione au

torizzato e ha la struttura di un vaglia cambiario : così che

nessuna relazione può stabilirsi, ai fini della procedura di

ammortamento tra il trattario e l'ordinatario, data la loro

ben definita e diversa posizione nella circolazione degli

assegni. D'altra parte, non può utilmente sostenersi che nella spe

cie ricorressero elementi di litisconsorzio necessario o facol

tativo restando esclusa, per quanto già detto, l'applicabilità dell'art. 102 cod. proc. civ. e dell'art. 103 stesso codice non

avendo l'ordinatario dell'assegno circolare veste per agire o

essere convenuto nello stesso giudizio. Nè, infine, i giudici di

merito hanno errato nel non disporre l'intervento in causa

dell'ordinatario per aver questi sottoscritto il ricorso di am

mortamento dell'assegno : infatti, gli stessi giudici, con ac

certamento di fatto non impugnato, e, comunque, in questa sede incensurabile, hanno ritenuto, con logica e convincente

motivazione, che la sottoscrizione del Santini fu apposta al

ricorso dello Spizzichini senza far propria l'istanza d'ammor

tamento che, d'altra parte, il Santini era rimasto estraneo

alla circolazione dell'assegno, rubato subito dopo che lo

Spizzichini ne aveva ottenuto l'emissione dalla Banca na

zionale del lavoro. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 6 aprile 1964, n. 747 ; Pres.

G. Gentile P., Est. Corduas, P. M. Gentile (conci,

conf.) ; Ventre (Avv. Turco) c. Soc. F.e.r.v.e.c. (Avv.

D'Ottavio, Fornario).

(Conferma Trib. falerno 8 marzo 1963)

Lavoro (competenza e procedimento) — Compe

tenza per territorio — l'atti di derojja — Validità — Limiti (Cod. proc. civ., art. 29, 434).

Ohlilijjazioni e contratti — Clausole onerose — Ap

provazione specifica Limiti (Cod. civ., art. 1341).

Nelle controversie individuali di lavoro la deroga alla com

petenza per territorio può operare mediante il conferi mento del carattere di esclusività ad uno dei due fori pre visti nell'art. 434 cod. proc. civile. (1)

L'esigenza della specifica approvazione per iscritto delle

clausole particolarmente onerose è soddisfatta dall'appo sizione, all'intero testo contrattuale, di un'unica sotto

scrizione, preceduta da un'espressa dichiarazione di ac

cettazione delle clausole onerose vergata di pugno dell'ac

(1) Non risultano precedenti specifici. La massima costituisce, pernii ro, coerente applicszici e del

principio (ormai pacifico in giurispruderza, dopo qualche ini

ziale incertezza) della, derogabilità dei feri previsti nell'art. 434

cod. proc. civ. In tal senso cfr. Cass. 11 marzo 1963, n. 501, Foro it., Rep. 1903, voce Lavoro (compet.), n. 29 ; 24 maggio

1901, n. 1232, id., Rep. 1901, voce cit., n. 55: Trib. Milano

2 maggio 1960, id., Rep. 1900, voce cit., n. 39 ; Cass. 17 marzo

1959, n. 755, Trib. Roma. 16 gennaio 1959, id., Rep. 1959, voce

cit., nn. 58, 63 ; Trib. Roma 13 dicembre 1957, id., 1958, I, 636, con nota di richiami, cui adde, in senso confoime, Pelaggi, Sui caratteri della competenza territoriale nelle controversie di

lavoro, in Mass. giur. lav., 1961, 265; CAsciARO, la competenza

per territorio nel processo del lavoro, in Dir. lav., 1960, I, 383 ; An

drioli, Commento, li3, sul art. 434 ; Vincenzi, Brevi note sui

caratteri ed i criteri di determinazione della competenza territoriale

ex art. 434, 2° comma, cod. proc. civ., in Mass. giur. lav., 1958, 13.

cettante e nella quale dette clausole sono menzionale mediante richiamo al numero d'ordine risultante dal testo della convenzione. (2)

La Corte, eco. — Con il ricorso si denuncia la viola

zione degli art. 29, 434 cod. proc. civ., 1341 cod. civile. Sostiene il ricorrente che la clausola derogativa della

competenza è inefficace, in quanto nelle scritture-contratto risultano approvate con unica sottoscrizione tutte le clau

sole, e cioè sia quelle ordinarie, sia quelle per cui occor

reva una specifica approvazione per iscritto ; che, inoltre, la predetta dichiarazione scritta di approvazione non po teva, del pari, considerarsi idonea ad eliminare la ineffi

cacia in questione perchè è necessaria una specifica appro vazione, con relativa sottoscrizione, per ciascuna delle

clausole previste dall'art. 1341. Sostiene ancora il ricor

rente che la norma di cui all'art. 434 è di ordine pubblico e che la deroga ai fori in essa previsti è possibile solo per altri fori, diversi da quelli indicati nella norma stessa.

I motivi sono infondati.

Prendendo in esame l'ultima censura, che ha carattere

preliminare, osserva la Corte che l'art. 434, 2° comma, stabilisce che nelle controversie relative a rapporti di

lavoro competente per territorio è il giudice nella cui

circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipen denza di questa alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine

del rapporto. Nella specie i fori competenti erano quelli di Soma

(sede dell'azienda) e di Salerno (filiale dell'azienda stessa

presso cui era addetto il Ventre) e, secondo il ricorrente, una deroga era sì possibile, ma solo nel senso che fosse

convenzionalmente designato un foro territoriale diverso

da quelli alternativamente previsti dal citato art. 434.

Non può dubitarsi della assoluta infondatezza di questa tesi, per motivi non solo giuridici, ma anche logici.

La disposizione dell'art. 434, dettata al fine di fare

svolgere le controversie di lavoro in un àmbito territoriale

quanto più possibile prossimo al luogo dove si trova la sede

dell'azienda o dove si è svolto il rapporto, ha certamente

un carattere di esclusività, nel senso che, concorrendo i

(2) Hi veda, in tal senso, Trib. Genova 31 gennaio 1058, Foro it., Rep. 15)58, voce Obbligazioni e contratti, n. 113 ; con forme (in motivazione) anche Cass. 20 luglio 1962, n. 1978, id., 1903, I, 340, con nota di richiami.

Non del tutto pacifico è, in giurisprudenza ed in dottrina, l'individuazione dei requisiti minimi indispensabili a soddisfare l'onere di formi imposto dall'art. 1341, 2° comma, anche per chè, in questa materia, l'enunciazione dei principi è particolar mente influenzata dalle caratteiistiche peculiari delle singole fattispecie concrete. La giurisprudenza largamente dominante ritiere sufficiente, a tal uopo, l'autonoma sottosci izione di una dichiarazione a stampa che contenga uno specifico richiamo delle

singole clausole onerose ; in tal senso vedi, per tutte, Cass. 22

giugno 1962, n. 1598 e 20 maggio 1961, n. 1208, id., Rep. 1962, voce cit., nn. 132, 133. Non mancano, peraltro, pronunce nel senso della necessità di un'autonoma sottoscrizione per ogni singola clausola ; clr. in tal senso Cass. 15 gennaio 1962, n. 47, ibid., n. 137 ; Pret. Napoli 21 ottobre 1960, id., Rep. 1961, voce cit., n. 156; Cass. 5 settembre 1959, n. 2564, 21 giugno 1960, n. 1643, id., Rep. 1960, voce cit., nn. 125, 131 ; 18 di cembre 1958, n. 3910, id., Rep. 1958, voce cit., n. 127 ; 13 ot tobre 1955, il. 3129, id., 1955, I, 1614, con nota critica di A. Lener. Nel senso, invece, della sufficienza di un'unica solto scrizione anche nel caso di dichiarazione di approvazione pre disposta dal proponente (salva sempre la specificità della men zione delle singole clausole), si veda Cass. 8 febbraio 1962, n.

260, id., Rep. 1962, voce cit., n. 135, Trib. Genova 14 febbraio

1958, id., Rep. 1958, voce cit., n. 119.

V., sull'inapplicabilità dell'art. 1341, 2° comma, alla clau sola onerosa stilata su polizza di carico emessa all'estero, Cass. 2 marzo 1964, n. 466, retro, 744, con nota di U. Iaccarino.

Sul tema si veda, in dottrina : Giuffrè, Specifica approva zione per iscritto di clausole « vessatorie » inserite in polizze di

carico, in Dir. e giur., 1963, 201 ; Gorla, Condizioni generali di contratto e contratti conclusi mediante formulari, in Riv. dir.

comm., 1963, I, 108; Dossetto, Criteri d'interpretazione del

l'art. 1341, 2° comma, cod. civ., in Foro pad., 1962, I, 1173.

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