Sezione I civile; sentenza 9 aprile 1964, n. 827; Pres. Fibbi P., Est. Arienzo, P. M. Gedda (concl.conf.); Spizzichini (Avv. Malatesta) c. Credito italiano (Avv. Molle, Boccardi) e Banca naz. dellavoro (Avv. Martignetti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 5 (1964), pp. 935/936-937/938Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23155063 .
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935 PARTE PRIMA 936
secondo le quali è ammesso a propone intervento in ap
pello colui che intende far valere la titolarità di un diritto,
nel processo instaurato dal non legittimato (cfr.. da ultimo,
la sentenza 7 dicembre 1962, n. 3298, Foro it., 1963, I,
962) e sostengono che analoga soluzione debba darsi al
quesito sull'ammissibilità di un simile intervento nel giu dizio di rinvio. Senonchè, anche a non voler tener conto
che, nel giudizio di appello, non è pacifica la soluzione
della questione ora prospettata in senso affermativo, la
regola non può non essere diversa e più restrittiva, per il
giudizio di rinvio. Questo, nel sistema del codice di rito
vigente, è configurato come un processo « chiuso » desti
nato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice di merito, in sostituzione di quella annullata dalla Cas
sazione, ma in base alle domande, alle eccezioni, alle prove e documentazioni in precedenza già proposte (cfr. art. 394
cod. proc. civ.) rimanendo inibita ogni attività che non
sia conseguente alla pronunzia di cassazione. Nel giudizio di rinvio non possono essere modificati i termini oggettivi della controversia : le parti devono conservare la stessa
posizione processuale che avevano nel procedimento in
cui fu pronunziata la sentenza cassata, restando esclusa
la possibilità di prendere conclusioni diverse. Ed è ch'aro
che sarebbe contrario a tutti i principi, che sono a fonda
mento delle norme ora ricordate, il consentire l'intervento
di un nuovo soggetto nel giudizio di rinvio, anche se si
tratti di colui che è il titolare del diritto, fatto valere nel
processo da altro soggetto carente di legitimatio ad causarti.
È chiaro infatti, che con tale intervento non soltanto
s'introduce un thema decidendi ben diverso da quello trat
tato nelle precedenti fasi del giudizio (se il diritto, di cui
non è titolare l'attore, spetti invece ad un soggetto diverso), ma devono essere esaminate domande del tutto nuove (la domanda che l'interveniente propone, ex novo, contro
l'originario convenuto), a fondamento delle quali non
possono non essere fatti giuridici diversi da quelli che furono
discussi fra le parti originarie del processo. La possibilità di un intervento in causa (e l'intervento, se è consentito
a determinate condizioni nel giudizio di appello, art. 344
cod. proc. civ., non è neanche previsto nelle disposizioni che regolano il giudizio di rinvio) sarebbe, quindi, del tutto
incompatibile con il carattere « chiuso » del giudizio di
rinvio. Esattamente perciò la Corte d'appello di Torino
dichiarò inammissibile l'intervento in causa della società
cooperativa Aedes (la quale potrà far valere eventual
mente i suoi diritti contro La Edile in separato giudizio) ; ed il ricorso principale deve essere respinto.
Fondato è invece il primo motivo del ricorso inciden
tale proposto dalla cooperativa La Edile. Questa, nell'atto di riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, aveva espressamente proposto (come era sua facoltà, ai sensi dell'art. 389 cod. proc. civ.) domanda di restituzione
(con conseguente riammissione in possesso) dell'immobile
che, in esecuzione della sentenza della Corte d'appello di
Milano cassata dalla Corte suprema aveva dovuto conse
gnare alla società Marvisa e tale domanda aveva ripro dotto nelle conclusioni definitive formulate innanzi al
l'istruttore (conclusioni trascritte anche in epigrafe alla
sentenza impugnata). La corte di rinvio omise di pro nunziare in proposito, incorrendo così nel vizio di omessa
pronunzia (art. 112 cod. proc. civ.) ed in relazione a tale
omissione la sentenza dev'essere annullata. È appena il
caso di rilevare come, a tale proposito, non è esatta la tesi
difensiva prospettata dalle ricorrenti principali in memoria, secondo cui la restituzione non potrebbe essere ordinata alla Marvisa perchè questa non esisterebbe come persona giuridica ; basti ricordare quanto si è già osservato, che
cioè, a norma dell'art. 2332 cod. civ. malgrado la constatata nullità dell'atto di costituzione, la società per azioni sud detta conserva la propria individualità come soggetto di
diritti, sia pure al fine limitato della liquidazione. (Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 9 aprile 1964, n. 827 ; Pres.
Fibbi P., Est. Arienzo, P. M. Gedda (conci, conf.) ;
Spizzichini (Avv. Malatesta) c. Credito italiano (Avv.
Molle, Boccardi) e Banca naz. del lavoro (Avv.
Martignetti).
(Conforme App. Roma 17 luglio 1902)
Ammortamento — Assejjno circolare — Decreto di
ammortamento — Legittimazione passiva del
l'ordinatario Insussistenza Fattispecie (II. d. 21
dicembre 1933 n. 1736, norme sull'assegno bancario,
art. 86).
L'opposizio ne al decreto di a mmorta m ento di un assegno circolare non deve essere notificata all'ordinatario dell'as
segno ma solo al ricorrente ed all'istituto emittente (nella
specie l'istanza d'ammortamento era stata proposta dal
richiedente non ordinatorio, mentre l'ordinatario si era
limitato ad apporre la firma sull'istanza non per richie
dere il provvedimento, ma per manifestare il proprio as
senso). (1)
La Corte, ecc. — ■ Svolgimento del processo. —Il Pretore di
Roma, su istanza 12 febbraio 1958 di Spizzichini Sabatino, con decreto 12 febbraio 1959 pubblicato nel foglio inser
zioni della Gazzetta ufficiale n. 62 del 20 maggio 1959, pro nunciò l'ammortamento dell'assegno circolare n. 6.270.559, serie 69 di lire 500.000 emesso il 30 dicembre 1957 dall'agen zia n. 15 della Banca nazionale del lavoro all'ordine di San
tini Romeo su richiesta dello Spizzichini. Contro tale de
creto propose opposizione davanti al Tribunale di Roma il
Credito italiano con citazione notificata allo Spizzichini e
alla Banca nazionale del lavoro, e, deducendo di aver pa
gato l'assegno a tale Osvaldo Fontanelli, portatore legit timo del titolo, previa regolare identificazione, chiedeva la
revoca del decreto di ammortamento siccome lesivo dei suoi
diritti. (Omissis) Motivi della decisione. — Col primo motivo, sotto il
profilo della violazione dell'art. 86 r. decreto 21 dicembre
1933 n. 1736 con riferimento all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce che l'opposizione al decreto di ammorta
mento di un assegno circolare, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, deve essere notificata
all'ordinatario dell'assegno, dato che l'art. 86 suddetto deve
essere interpretato in relazione all'art. 70 dello stesso de
creto, secondo il quale l'opposizione deve essere notificata
anche al trattario, e che, comunque, nella specie ricorrevano
elementi del litisconsorzio necessario o, quanto meno, fa
coltativo.
La censura, sotto entrambi gli aspetti, non ha fondamento
giuridico. La procedura di ammortamento dell'assegno circolare è
regolata dall'art. 86 r. decreto 21 dicembre 1933 n. 1736
il quale dispone che si applicano le disposizioni degli art. 69
a 74 con alcune modificazioni espressamente dettate.
L'art. 70, richiamato dal ricorrente, dispone che l'opposi zione del detentore dell'assegno bancario, da proporsi con
citazione, deve essere notificata al ricorrente per l'ammorta
mento, al trattatario e al traente. Tale disposizione, peraltro, non si applica all'ammortamento dell'assegno circolare per chè l'art. 86 citato, nel precisare le particolari modifiche
previste per tale procedura, precisa che l'opposizione deve
essere proposta con citazione da notificarsi al ricorrente e al
rappresentante dell'istituto emittente, senza alcuna men
ti) Nel seneo che non è necessano il deposito dell'assegno circolare, v. Cara. 8 maggio litòti, il. 1481, Foro it., l!)5t>, I, 1302, con nota di richiami.
E da notare che la Cassazione, con sent. 14 ottobre 1!)63, n. 2734 (id.. 1963, I, 2084, con nota di richiami), ha discono sciuto al richiedente non ordinatario la legittimazione a chiedere il decreto d'ammortamento.
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937 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 938
zione deH'ordinatario dell'assegno nè di altre persone che
abbiano partecipato alla sua circolazione. La disposizione dell'art. 86 è giustificata dalle particolari caratteristiche
dei due tipi di assegni per cui è inconferente il richiamo al
l'art. 70. L'assegno bancario ha la struttura di una cambiale
tratta di pagamento in quanto contiene l'ordine rivolto
dal traente ad una banca (trattario) di pagare una deter
minata somma ; mentre l'assegno circolare è un titolo di
credito all'ordine emesso da un istituto a tale funzione au
torizzato e ha la struttura di un vaglia cambiario : così che
nessuna relazione può stabilirsi, ai fini della procedura di
ammortamento tra il trattario e l'ordinatario, data la loro
ben definita e diversa posizione nella circolazione degli
assegni. D'altra parte, non può utilmente sostenersi che nella spe
cie ricorressero elementi di litisconsorzio necessario o facol
tativo restando esclusa, per quanto già detto, l'applicabilità dell'art. 102 cod. proc. civ. e dell'art. 103 stesso codice non
avendo l'ordinatario dell'assegno circolare veste per agire o
essere convenuto nello stesso giudizio. Nè, infine, i giudici di
merito hanno errato nel non disporre l'intervento in causa
dell'ordinatario per aver questi sottoscritto il ricorso di am
mortamento dell'assegno : infatti, gli stessi giudici, con ac
certamento di fatto non impugnato, e, comunque, in questa sede incensurabile, hanno ritenuto, con logica e convincente
motivazione, che la sottoscrizione del Santini fu apposta al
ricorso dello Spizzichini senza far propria l'istanza d'ammor
tamento che, d'altra parte, il Santini era rimasto estraneo
alla circolazione dell'assegno, rubato subito dopo che lo
Spizzichini ne aveva ottenuto l'emissione dalla Banca na
zionale del lavoro. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione II civile ; sentenza 6 aprile 1964, n. 747 ; Pres.
G. Gentile P., Est. Corduas, P. M. Gentile (conci,
conf.) ; Ventre (Avv. Turco) c. Soc. F.e.r.v.e.c. (Avv.
D'Ottavio, Fornario).
(Conferma Trib. falerno 8 marzo 1963)
Lavoro (competenza e procedimento) — Compe
tenza per territorio — l'atti di derojja — Validità — Limiti (Cod. proc. civ., art. 29, 434).
Ohlilijjazioni e contratti — Clausole onerose — Ap
provazione specifica Limiti (Cod. civ., art. 1341).
Nelle controversie individuali di lavoro la deroga alla com
petenza per territorio può operare mediante il conferi mento del carattere di esclusività ad uno dei due fori pre visti nell'art. 434 cod. proc. civile. (1)
L'esigenza della specifica approvazione per iscritto delle
clausole particolarmente onerose è soddisfatta dall'appo sizione, all'intero testo contrattuale, di un'unica sotto
scrizione, preceduta da un'espressa dichiarazione di ac
cettazione delle clausole onerose vergata di pugno dell'ac
(1) Non risultano precedenti specifici. La massima costituisce, pernii ro, coerente applicszici e del
principio (ormai pacifico in giurispruderza, dopo qualche ini
ziale incertezza) della, derogabilità dei feri previsti nell'art. 434
cod. proc. civ. In tal senso cfr. Cass. 11 marzo 1963, n. 501, Foro it., Rep. 1903, voce Lavoro (compet.), n. 29 ; 24 maggio
1901, n. 1232, id., Rep. 1901, voce cit., n. 55: Trib. Milano
2 maggio 1960, id., Rep. 1900, voce cit., n. 39 ; Cass. 17 marzo
1959, n. 755, Trib. Roma. 16 gennaio 1959, id., Rep. 1959, voce
cit., nn. 58, 63 ; Trib. Roma 13 dicembre 1957, id., 1958, I, 636, con nota di richiami, cui adde, in senso confoime, Pelaggi, Sui caratteri della competenza territoriale nelle controversie di
lavoro, in Mass. giur. lav., 1961, 265; CAsciARO, la competenza
per territorio nel processo del lavoro, in Dir. lav., 1960, I, 383 ; An
drioli, Commento, li3, sul art. 434 ; Vincenzi, Brevi note sui
caratteri ed i criteri di determinazione della competenza territoriale
ex art. 434, 2° comma, cod. proc. civ., in Mass. giur. lav., 1958, 13.
cettante e nella quale dette clausole sono menzionale mediante richiamo al numero d'ordine risultante dal testo della convenzione. (2)
La Corte, eco. — Con il ricorso si denuncia la viola
zione degli art. 29, 434 cod. proc. civ., 1341 cod. civile. Sostiene il ricorrente che la clausola derogativa della
competenza è inefficace, in quanto nelle scritture-contratto risultano approvate con unica sottoscrizione tutte le clau
sole, e cioè sia quelle ordinarie, sia quelle per cui occor
reva una specifica approvazione per iscritto ; che, inoltre, la predetta dichiarazione scritta di approvazione non po teva, del pari, considerarsi idonea ad eliminare la ineffi
cacia in questione perchè è necessaria una specifica appro vazione, con relativa sottoscrizione, per ciascuna delle
clausole previste dall'art. 1341. Sostiene ancora il ricor
rente che la norma di cui all'art. 434 è di ordine pubblico e che la deroga ai fori in essa previsti è possibile solo per altri fori, diversi da quelli indicati nella norma stessa.
I motivi sono infondati.
Prendendo in esame l'ultima censura, che ha carattere
preliminare, osserva la Corte che l'art. 434, 2° comma, stabilisce che nelle controversie relative a rapporti di
lavoro competente per territorio è il giudice nella cui
circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipen denza di questa alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine
del rapporto. Nella specie i fori competenti erano quelli di Soma
(sede dell'azienda) e di Salerno (filiale dell'azienda stessa
presso cui era addetto il Ventre) e, secondo il ricorrente, una deroga era sì possibile, ma solo nel senso che fosse
convenzionalmente designato un foro territoriale diverso
da quelli alternativamente previsti dal citato art. 434.
Non può dubitarsi della assoluta infondatezza di questa tesi, per motivi non solo giuridici, ma anche logici.
La disposizione dell'art. 434, dettata al fine di fare
svolgere le controversie di lavoro in un àmbito territoriale
quanto più possibile prossimo al luogo dove si trova la sede
dell'azienda o dove si è svolto il rapporto, ha certamente
un carattere di esclusività, nel senso che, concorrendo i
(2) Hi veda, in tal senso, Trib. Genova 31 gennaio 1058, Foro it., Rep. 15)58, voce Obbligazioni e contratti, n. 113 ; con forme (in motivazione) anche Cass. 20 luglio 1962, n. 1978, id., 1903, I, 340, con nota di richiami.
Non del tutto pacifico è, in giurisprudenza ed in dottrina, l'individuazione dei requisiti minimi indispensabili a soddisfare l'onere di formi imposto dall'art. 1341, 2° comma, anche per chè, in questa materia, l'enunciazione dei principi è particolar mente influenzata dalle caratteiistiche peculiari delle singole fattispecie concrete. La giurisprudenza largamente dominante ritiere sufficiente, a tal uopo, l'autonoma sottosci izione di una dichiarazione a stampa che contenga uno specifico richiamo delle
singole clausole onerose ; in tal senso vedi, per tutte, Cass. 22
giugno 1962, n. 1598 e 20 maggio 1961, n. 1208, id., Rep. 1962, voce cit., nn. 132, 133. Non mancano, peraltro, pronunce nel senso della necessità di un'autonoma sottoscrizione per ogni singola clausola ; clr. in tal senso Cass. 15 gennaio 1962, n. 47, ibid., n. 137 ; Pret. Napoli 21 ottobre 1960, id., Rep. 1961, voce cit., n. 156; Cass. 5 settembre 1959, n. 2564, 21 giugno 1960, n. 1643, id., Rep. 1960, voce cit., nn. 125, 131 ; 18 di cembre 1958, n. 3910, id., Rep. 1958, voce cit., n. 127 ; 13 ot tobre 1955, il. 3129, id., 1955, I, 1614, con nota critica di A. Lener. Nel senso, invece, della sufficienza di un'unica solto scrizione anche nel caso di dichiarazione di approvazione pre disposta dal proponente (salva sempre la specificità della men zione delle singole clausole), si veda Cass. 8 febbraio 1962, n.
260, id., Rep. 1962, voce cit., n. 135, Trib. Genova 14 febbraio
1958, id., Rep. 1958, voce cit., n. 119.
V., sull'inapplicabilità dell'art. 1341, 2° comma, alla clau sola onerosa stilata su polizza di carico emessa all'estero, Cass. 2 marzo 1964, n. 466, retro, 744, con nota di U. Iaccarino.
Sul tema si veda, in dottrina : Giuffrè, Specifica approva zione per iscritto di clausole « vessatorie » inserite in polizze di
carico, in Dir. e giur., 1963, 201 ; Gorla, Condizioni generali di contratto e contratti conclusi mediante formulari, in Riv. dir.
comm., 1963, I, 108; Dossetto, Criteri d'interpretazione del
l'art. 1341, 2° comma, cod. civ., in Foro pad., 1962, I, 1173.
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