+ All Categories
Home > Documents > sezione I civile; sentenza 9 aprile 1999, n. 3462; Pres. Losavio, Est. Panebianco, P.M. Maccarone...

sezione I civile; sentenza 9 aprile 1999, n. 3462; Pres. Losavio, Est. Panebianco, P.M. Maccarone...

Date post: 28-Jan-2017
Category:
Upload: duongtu
View: 217 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
4
sezione I civile; sentenza 9 aprile 1999, n. 3462; Pres. Losavio, Est. Panebianco, P.M. Maccarone (concl. conf.); Fall. soc. Casearia sarda export (Avv. Contaldi, Parodi) c. Min. finanze. Conferma App. Genova 11 aprile 1995 Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 7/8 (luglio-agosto 1999), pp. 2243/2244-2247/2248 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23194988 . Accessed: 25/06/2014 07:48 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.92 on Wed, 25 Jun 2014 07:48:15 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

sezione I civile; sentenza 9 aprile 1999, n. 3462; Pres. Losavio, Est. Panebianco, P.M. Maccarone(concl. conf.); Fall. soc. Casearia sarda export (Avv. Contaldi, Parodi) c. Min. finanze. ConfermaApp. Genova 11 aprile 1995Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 7/8 (luglio-agosto 1999), pp. 2243/2244-2247/2248Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194988 .

Accessed: 25/06/2014 07:48

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 188.72.126.92 on Wed, 25 Jun 2014 07:48:15 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

2243 PARTE PRIMA 2244

troduzione di un tale rimedio straordinario e la sua disciplina,

quanto ai presupposti e alle modalità di esperimento dello stes

so, non possono che rientrare nella discrezionalità del legislatore».

Questa prospettazione, a sua volta non è nuova nella giuris

prudenza della Corte costituzionale che si era già in tal senso

espressa nella citata sentenza n. 294 del 1995, con la quale, in

riferimento ad eventuali errori contenuti nelle pronunce della

Corte di cassazione, aveva affermato che l'introduzione nel si

stema processuale di un mezzo straordinario d'impugnazione per ovviare a tali errori comporta innovazioni che, per la loro am

piezza e per la pluralità di soluzioni e modalità attuative, non

possono che discendere da scelte riservate al legislatore nell'e

sercizio della sua sfera di discrezionalità; nonché nella sentenza

n. 21 del 1982, cit., con la quale, in relazione, ancora una volta,

ad un caso di dedotta violazione del principio del contradditto

rio, aveva ritenuto che, pur trattandosi di una situazione «di

indubbia gravità», solo il legislatore potrebbe porvi rimedio in

troducendo un mezzo straordinario d'impugnazione.

Deve, dunque, ribadirsi, anche alla luce di queste ultime con

siderazioni, il rilievo d'inammissibilità del ricorso.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 9 aprile

1999, n. 3462; Pres. Losavio, Est. Panebianco, P.M. Mac

carone (conci, conf.); Fall. soc. Casearia sarda export (Avv.

Contaldi, Parodi) c. Min. finanze. Conferma App. Genova

11 aprile 1995.

Fallimento — Azione revocatoria fallimentare — Ipoteca legale

per debiti tributari — Equiparazione all'ipoteca giudiziale —

Revocabilità — Esclusione — Limiti (Cod. civ., art. 2818; 1. 7 gennaio 1929 n. 4, norme generali per la repressione delle

violazioni delle leggi finanziarie, art. 26; r.d. 16 marzo 1942

n. 267, disciplina del fallimento, art. 67).

L'ipoteca c.d. legale a favore dell'amministrazione finanziaria concessa a garanzia di crediti tributari, ancorché presuppon

ga l'autorizzazione del presidente del tribunale, non può esse

re equiparata all'ipoteca giudiziale e non è quindi assoggetta bile a revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, 1 ° com

ma, nn. 3 e 4, I. fall. (1)

(1) Nulla in termini a livello di giurisprudenza di legittimità; fra le corti di merito si segnalano due decisioni entrambe del Tribunale di

Genova; secondo la più recente Trib. Genova 17 novembre 1993, Foro it., Rep. 1994, voce Fallimento, n. 415, l'ipoteca legale iscritta in favo re dell'amministrazione finanziaria per violazione delle leggi tributarie, ai sensi dell'art. 26 1. 7 gennaio 1929 n. 4, è assoggettabile all'azione revocatoria fallimentare prevista dall'art. 67, 1° comma, n. 4, 1. fall.; secondo la meno recente 14 marzo 1990, id., Rep. 1990, voce cit., n.

384, l'ipotesi di revocatoria fallimentare prevista dall'art. 67, 1° com

ma, nn. 3 e 4, 1. fall, non è applicabile alle ipoteche legali e, nella

specie, all'ipoteca legale iscritta dall'amministrazione finanziaria ai sen si dell'art. 26 1. 7 gennaio 1929 n. 4, pur se è viceversa applicabile l'azione revocatoria di cui all'art. 67, cpv., 1. fall.; così anche App. Ancona 22 marzo 1968, id., Rep. 1969, voce cit., n. 379. Con riferi mento ad altro tipo di ipoteca legale, la non revocabilità era stata affer mata da Cass. 14 luglio 1952, n. 2184, id., 1952, I, 1359.

La soluzione adottata stando alla lettura dell'art. 67 1. fall, sembra

ineccepibile atteso che tale disposizione ai nn. 3 e 4 richiama i casi dei crediti scaduti e non ancora scaduti, mentre l'ipoteca legale poten dosi iscrivere in base a processo verbale di constatazione della violazio ne di una norma, per la quale sia stabilita una pena pecuniaria, costi tuisce una deroga al principio secondo il quale l'ipoteca tutela un dirit to di credito esistente, potendo tale garanzia iscriversi in un momento antecedente alla stessa formazione del titolo del credito dell'ammini strazione finanziaria, sulla sola base del fumus boni iuris e del pericu

II Foro Italiano — 1999.

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione del 23

ottobre 1992 il fallimento Casearia sarda export s.r.l., in perso na del curatore, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di

Genova l'amministrazione finanziaria dello Stato, chiedendo la

revoca dell'ipoteca legale iscritta ai sensi dell'art. 26 1. 7 gen naio 1929 n. 4 in data 17 novembre 1990 sui beni immobili

della società, fino alla concorrenza di lire 2.269.547.000, a se

guito di autorizzazione del presidente del Tribunale di Genova

del 17 ottobre 1990, dopo che con processo verbale del 10 luglio 1990 era stata accertata un'evasione d'imposta, oggetto succes

sivamente di un avviso di rettifica notificato il 12 novembre

1990. La richiesta veniva proposta alternativamente sotto i pro fili di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 67, 1° comma, 1. fall, relativi

alle ipoteche volontarie e giudiziale ovvero, gradatamente, ai

sensi del successivo 2° comma.

Si costituiva l'amministrazione finanziaria che chiedeva il ri

getto della domanda, sottolineando, per quanto riguarda le ipo tesi di cui ai nn. 3 e 4 del 1° comma, l'impossibilità di ricono

scere nell'ipoteca prevista dall'art. 26 1. n. 4 del 1929 i caratteri

propri dell'ipoteca volontaria o di quella giudiziale, e, per quanto

riguarda l'ipotesi di cui al 2° comma, la mancanza della prova sulla scientia decoctionis.

La causa veniva riunita al giudizio di insinuazione tardiva

per imposte e pene pecuniarie.

lum in mora (Cass. 22 novembre 1991, n. 12589, id., 1992, I, 1178). In dottrina, sostengono la tesi dell'irrevocabilità, G. Ragusa Maggio

re, Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, in Le

procedure concorsuali. Il fallimento, in Trattato diretto da G. Ragusa Maggiore e C. Costa, Torino, 1997, II, 232; G. Lo Cascio, Il falli mento e le altre procedure concorsuali, Milano, 1995, 237; B. Quatraro A. Fumagalli, La revocatoria ordinaria e fallimentare, Milano, 1994, 183; A. Bonsignori, Il fallimento, in Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ. diretto da F. Galgano, Padova, 1986, IX, 493; G. Rossi, La revocatoria fallimentare delle ipoteche, in Riv. dir. civ., 1963, I, 535; F. Semiani Bignardi, La ritenzione nell'esecuzione singolare e nel falli mento, Padova, 1960, 392; contra, P. Pajardi, Manuale di diritto falli mentare, Milano, 1986, 233, e, ma solo ai sensi dell'art. 67, 2° comma, 1. fall., S. Satta, Diritto fallimentare, Padova, 1990, 236.

Certo è che se davvero l'iscrizione dell'ipoteca legale sui beni del tra

sgressore che — in base al processo verbale di constatazione della viola zione di una norma per la quale sia stabilita una pena pecuniaria e

quando vi sia pericolo nel ritardo — l'intendente di finanza chiede al

presidente del tribunale competente, ai sensi dell'art. 26 1. 7 gennaio 1929 n. 4 ha natura di provvedimento cautelare (Cass. 24 aprile 1996, n. 3883, Foro it., Rep. 1996, voce Tributi in genere, n. 1875; 27 luglio 1994, n. 7029, id., Rep. 1995, voce cit., n. 1808; 22 novembre 1991, n. 12589, cit.; 29 novembre 1983, n. 7162, id., 1984, I, 440), la conse

guenza in ambiente concorsuale dovrebbe essere non già la revocabilità derivante dalla inefficacia sostanziale di cui all'art. 67 1. fall., quanto piuttosto l'inefficacia processuale ex art. 5 1. fall, (per un chiaro con fronto con altra normativa amministrativa, cfr. Cass. 16 aprile 1996, n. 3595, id., Rep. 1997, voce Fallimento, n. 386, per la quale il seque stro amministrativo ex art. 3, 3° comma, r.d.l. 12 maggio 1938 n. 794, effettuato in relazione ad infrazioni valutarie a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie di cui all'art. 2 r.d.l. 5 dicembre 1938 n. 1928, è inopponibile al fallimento del responsabile dell'infrazione valutaria, atteso che il divieto di azioni esecutive individuali, posto dall'art. 51 1. fall., si estende anche alle azioni cautelari, tra cui rientra il suddetto

sequestro amministrativo; più in generale, sull'effetto caducatorio del fallimento sui sequestri conservativi anteriormente concessi, Cass. 18

agosto 1997, n. 7659, ibid., n. 390; 18 gennaio 1995, n. 520, id., Rep. 1995, voce cit., n. 368; 26 febbraio 1992, n. 2346, id., Rep. 1992, voce

cit., n. 352; 21 maggio 1983, n. 3518, id., Rep. 1983, voce cit., n.

277; in dottrina, G. de Ferra, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 1998, 123; T. Manferoce, Effetti per i creditori, in AA.VV., Diritto

fallimentare, Milano, 1996, 560; F. Vassalli, Diritto fallimentare, To

rino, 1994, I, 321; F. Ferrara, Il fallimento, Milano, 1989, 461; B.

Inzitari, Effetti del fallimento per i creditori, in Commentario Scialoja Branca, Legge fallimentare, Bologna-Roma, 1988, 24; U. Belviso, Se

questro e fallimento, Milano, 1978, 62; A. Bonsignori, Il fallimento, cit., 357; S. Satta, Diritto fallimentare, cit., 167).

Il giudice di legittimità nel percorso argomentativo tracciato fa men zione dell'origine storica della norma che mirava a colmare la lacuna dell'assenza di misure cautelari su beni immobili; ora che le misure cau telari sui beni immobili esistono, si è posto il problema della compatibi lità del sequestro conservativo con l'ipoteca legale come si ricava dalla interlocutoria Corte cost. 22 luglio 1998, n. 312, Foro it., 1998, I, 3053, con nota di E. Fabiani; su tale questione, C. Consolo, Ipoteca, seque stro fiscale e processo cautelare «civilizzato», in Giur. it., 1997, I, 1, 1183. [M. Fabiani]

This content downloaded from 188.72.126.92 on Wed, 25 Jun 2014 07:48:15 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Il Tribunale di Genova con sentenza del 17 novembre 1993

(Foro it., Rep. 1994, voce Fallimento, n. 415) dichiarava l'inef

ficacia, ai sensi dell'art. 67, n. 4, 1. fall., dell'ipoteca dell'inten

denza di finanza ed ammetteva l'amministrazione finanziaria

(ufficio Iva) allo stato passivo per il credito di lire 204.820.000

in via privilegiata, con riserva all'esito del ricorso, e per il credi

to di lire 45.404.500 in via chirografaria.

Proponeva impugnazione l'amministrazione finanziaria, do

lendosi dell'erroneo inserimento da parte del tribunale dell'ipo teca legale in esame nella categoria delle ipoteche giudiziali, in

contrasto con l'espressa connotazione conferita dalla lettera della

legge e nell'assenza dei tratti desumibili dalle specifiche indica

zioni date dall'art. 2818 c.c., nonché dell'applicazione del rime

dio di cui all'art. 67, n. 4, 1. fall, ad un caso estraneo a tale

previsione, costituendo l'ipoteca legale tributaria una misura cau

telare applicabile indipendentemente dall'accertamento sull'esi

stenza e sull'entità stessa dell'obbligazione tributaria.

Si costituiva il fallimento che chiedeva il rigetto dell'impu

gnazione e, in subordine, con l'appello incidentale, l'accogli mento della domanda revocatoria ai sensi dell'art. 67, 2° com

ma, 1. fall.

All'esito del giudizio la Corte d'appello di Genova con senr

tenza dell'11 aprile 1995, in accoglimento dell'appello principa

le, dichiarava non revocabile l'ipoteca legale iscritta dall'inten

dente di finanza e che all'amministrazione finanziaria spettava il conseguente diritto di prelazione a favore dei crediti fiscali

garantiti.

Dopo aver evidenziato che l'ipoteca prevista dall'art. 26 1.

n. 4 del 1929, anche dopo la dichiarata incostituzionalità par ziale della norma, ha conservato la sua natura «legale», attiva

bile fin dall'inizio della procedura di accertamento della viola

zione finanziaria, non essendo parificabile l'autorizzazione giu diziaria ad una sentenza di condanna ed agli altri provvedimenti ai quali l'art. 2818 c.c. attribuisce titolo per l'iscrizione dell'i

poteca giudiziale, e che non era possibile quindi dilatare in via

di interpretazione estensiva la nozione di ipoteca giudiziale con

tenuta nell'art. 67, n. 4, 1. fall, fino a comprendervi anche l'i

poteca in esame, nota come l'«ipoteca cautelare fiscale», rileva

va la corte d'appello che non era ipotizzabile nel caso specifico

un'ipoteca costituita per un debito preesistente e scaduto, atteso

che la nozione civilistica di debito scaduto mal si prestava ad

essere trasferita sul piano del debito d'imposta e che non era

praticabile un'interpretazione analogica in quanto il legislatore, non menzionando l'ipoteca legale, aveva inteso deliberatamente

sottrarla alla revocatoria di cui all'art. 67 1. fall.

Per quanto riguarda l'appello incidentale del fallimento, se

condo cui doveva trovare applicazione il 2° comma dell'art.

67 1. fall, (relativamente alla parte riguardante gli atti costitutivi

di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati),

osservava che se in linea di ipotesi in tal caso l'ipoteca è revoca

bile indirettamente, vale a dire tramite l'impugnazione del ne

gozio da cui deriva l'ipoteca, purché si dimostrino però l'inten

to fraudolento della stipulazione e la consapevolezza di ledere

la par condicio, in concreto nulla di specifico era stato dedotto

da parte della curatela circa un intento fraudolento dell'ufficio

finanziario.

Avverso tale sentenza la curatela del fallimento propone ri

corso per cassazione, deducendo tre motivi di censura.

Con provvedimento adottato all'udienza del 29 maggio 1998

questa corte, rilevando che il ricorso era stato irritualmente no

tificato all'avvocatura distrettuale anziché presso l'avvocatura

generale dello Stato, disponeva, su conforme parere del procu ratore generale, la rinnovazione della notifica entro il termine

perentorio di giorni sessanta, rinnovazione cui il ricorrente prov

vedeva tempestivamente. L'amministrazione finanziaria non svolgeva alcuna attività di

fensiva.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo di ricorso il fallimento della Casearia sarda export s.r.l. denuncia violazione

ed erronea applicazione dell'art. 26 1. 7 gennaio 1929 n. 4 e

degli art. 2817 e 2818 c.c. nonché omessa, insufficiente e/o con

traddittoria motivazione in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

Lamenta che la corte d'appello abbia qualificato come legale

l'ipoteca prevista dall'art. 26 1. n. 4 del 1929 senza considerare

che, al pari delle ipoteche giudiziali ed a differenza dell'ipoteca

legale, quella in esame richiede un accertamento discrezionale

dell'intendente di finanza seguito da un accertamento parimenti

Il Foro Italiano — 1999.

discrezionale dell'autorità giudiziaria, sul cui provvedimento trova

la sua fonte; è priva quindi del carattere di automaticità pro

prio dell'ipoteca legale; colpisce indiscriminatamente tutti i beni

del debitore; riveste una funzione cautelare assimilabile al se

questro; non è collegata al verificarsi di specifiche previsioni

normative; è passibile di essere dichiarata inefficace in dipen denza delle pronunce che potrebbero essere rese dal giudice com

petente nel merito.

Con il secondo motivo denuncia il ricorrente fallimento vio

lazione dell'art. 26 1. n. 4 del 1929 e dell'art. 67 1. fall, nonché

omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in rela

zione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Sostiene che, configurandosi nel caso in esame esattamente la fattispecie tipica presa in con

siderazione della legge con riferimento al comportamento del

creditore, agli atti che egli pone in essere ed ai presupposti so

stanziali e procedurali per ottenere la garanzia in via cautelare, non v'è alcuna ragione o principio in base al quale, in relazione

alla natura del credito, la garanzia medesima deve essere sot

tratta alla revocatoria.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o er

ronea applicazione dell'art. 67 1. fall, nonché omessa, insuffi

ciente e/o contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5. Sostiene che la corte d'appello erroneamente ha nega to che la garanzia era stata predisposta a fronte di un debito

preesistente scaduto sul rilievo che l'accertamento ha efficacia

costitutiva dell'obbligo tributario. Osserva che, agli effetti del

l'esistenza del credito, l'accertamento non ha tale efficacia, sor

gendo il debito d'imposta al verificarsi dei suoi presupposti,

indipendentemente dalla sua determinazione. Sostiene ancora che

del pari erroneamente ha negato che trattasi di debito scaduto

per il fatto che l'ipoteca sia stata iscritta quando ancora il ter

mine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento non era

decorso, non avendo considerato che tale termine non determi

na l'esigibilità del credito più di quello previsto per il precetto e per il decreto ingiuntivo in quanto ha natura analoga al termi

ne dilatorio finalizzato all'esecuzione forzata.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima

connessione logica e giuridica, sono infondate.

Non può essere condivisa infatti la tesi di fondo prospettata con i tre motivi di ricorso con cui si deduce sostanzialmente

l'assimilabilità dell'ipoteca legale in esame, prevista dall'art. 26

1. 7 gennaio 1929 n. 4, con l'ipoteca giudiziale ai fini dell'eserci

zio della revocatoria fallimentare nell'ambito dell'ipotesi di cui

al n. 4 dell'art. 67, 1° comma, 1. fall.

Diversa è infatti la sua natura giuridica, come diversi sono

i presupposti e la disciplina. Sorta in epoca in cui il sequestro conservativo era consentito

unicamente per i beni mobili in quanto solo con il vigente codi

ce di procedura civile è stato esteso, in base all'art. 671, ai beni

immobili, l'ipoteca in questione, pur richiedendo per la sua iscri

zione un provvedimento dell'autorità giudiziaria che l'autorizzi,

non è assimilabile per i motivi che saranno appresso precisati,

all'ipoteca giudiziale e rappresenta sostanzialmente una misura

cautelare fiscale che assolve la stessa funzione del sequestro con

servativo.

Essa è denominata legale in quanto prevista espressamente dalla legge da cui deriva in modo diretto, essendosi ritenuto

evidentemente il credito, alla cui garanzia assolve, degno di par ticolare tutela al pari delle altre ipotesi di ipoteca legale previste dal codice civile (art. 2817), per le quali — va sottolineato —

sussiste di regola contestualità fra la nascita del titolo per l'i

scrizione e l'insorgenza del credito, a differenza di quanto av

viene invece per l'ipoteca giudiziale ove (fatta eccezione per le

sentenze di condanna alle spese giudiziali) il credito preesiste

sempre al titolo che lo riconosce e che consente la costituzione

dell'ipoteca. Anzi nell'ipoteca legale in esame la garanzia può costituirsi

addirittura in un momento precedente alla formazione del cre

dito dell'amministrazione finanziaria, essendo consentita la sua

iscrizione sulla base del semplice processo verbale di constata

zione, prima ancora della predisposizione e della notifica del

verbale di accertamento.

Ciò del resto è quanto è avvenuto nel caso in esame in cui,

come risulta dall'impugnata sentenza, le condizioni per ottenere

l'autorizzazione da parte del presidente del tribunale e la sua

stessa autorizzazione sono precedenti alla notifica di avviso di

accertamento di cui all'art. 60 d.p.r. 633/72, avvenuta in data

This content downloaded from 188.72.126.92 on Wed, 25 Jun 2014 07:48:15 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

2247 PARTE PRIMA 2248

12 novembre 1990, e quasi contestuali all'iscrizione dell'ipote

ca, la cui valida costituzione comunque prescinde in ogni caso

da tale notifica.

Non può assumere peraltro alcuna rilevanza il fatto che per

l'ipoteca legale in esame, al pari dell'ipoteca giudiziale e diver

samente dalle altre ipotesi di ipoteca legale, si richieda un prov vedimento dell'autorità giudiziaria, non accertando tale provve dimento l'esistenza di un credito ma solo la presenza delle con

dizioni proprie di ogni provvedimento di natura cautelare: fumus boni iuris e periculum in mora. In ogni caso poi assume caratte

re decisivo, ai fini in esame, proprio il momento della forma

zione della garanzia reale rispetto al credito, alla luce della pre visione della normativa che disciplina la revocatoria fallimentare.

L'art. 67, 1° comma, n. 4, 1. fall, infatti, dopo aver fatto

espresso riferimento alle ipoteche giudiziali (oltre che volonta

rie) costituite per debiti già scaduti, evidenzia chiaramente come

il titolo in base al quale viene iscritta l'ipoteca giudiziale (sen tenza o altri provvedimenti giudiziali cui la legge attribuisce tali

effetti: v. art. 2818 c.c.) e che riconosce il credito non può che

essere successivo al credito medesimo che è quindi sempre pree sistente.

D'altra parte non si spiegherebbe la presunzione, sia pure re

lativa, prevista dalla legge, della conoscenza da parte del credi

tore dello stato d'insolvenza del debitore se non si tenga conto

che essa si basa, in linea di principio, sul sospetto che l'esigenza avvertita dal creditore di rafforzare le garanzie del proprio cre

dito successivamente alla sua scadenza celi la consapevolezza di detto stato e l'intento quindi di sottrarsi alla par condicio.

Sospetto invece che la legge non considera e che non si traduce

pertanto in presunzione nell'ipotesi di insorgenza del titolo per l'iscrizione in concomitanza con il credito o addirittura di pree sistenza del primo rispetto al secondo, come nel caso in esame.

Ogni possibilità di assimilazione fra l'ipoteca giudiziale e quella

legale ed in particolare con l'ipoteca fiscale di cui si discute

deve essere pertanto esclusa non solo in via generale, ma pro

prio ai fini dell'applicazione dell'art. 67, 1° comma, n. 4, 1.

fall, potendosi attagliare solo alla prima la sua particolare disci

plina sulla necessità di preesistenza del credito rispetto al titolo

che consente l'iscrizione.

Né del resto può ritenersi irrilevante, anche indipendentemen te da tali esaustive considerazioni, che la legge non faccia espressa menzione in tale normativa delle ipoteche legali, non potendosi certamente attribuire a mera dimenticanza la sua mancata in

clusione, specie se si tengano conto le diversità evidenziate con

le ipoteche giudiziali. Del resto la dottrina e la prevalente giurisprudenza di merito,

nell'affrontare il problema della revocatoria fallimentare nei con

fronti delle ipoteche legali, richiamano la diversa ipotesi previ sta dal 2° comma dell'art. 67 1. fall, riguardante, fra l'altro,

gli atti «costitutivi di un diritto di prelazione per debiti conte

stualmente creati». Ciò proprio per il diverso rapporto tempo rale prospettato nel capoverso rispetto al comma precedente fra

l'insorgenza del credito e la nascita delle condizioni che consen

tono l'iscrizione.

Ma sotto tale diversa prospettiva nessuna censura è stata de dotta dal ricorrente, nonostante l'applicabilità del 2° comma fosse stata richiesta sin dal primo grado e nonostante la corte

d'appello se ne sia occupata a seguito del gravame incidentale

dello stesso fallimento che aveva proposto tale ulteriore tesi in via subordinata.

Ogni valutazione giuridica al riguardo rimane quindi preclusa

dall'impossibilità di sindacato oltre i limiti segnati dai motivi del ricorso.

Né la censura potrebbe ritenersi implicitamente estesa anche

a tale 2° comma, essendo, oltre tutto, diversamente disciplinato l'onere della prova in ordine all'elemento soggettivo che grava in tal caso sul curatore ed avendo la corte d'appello escluso

nei confronti dell'amministrazione finanziaria la presenza della

scientia decoctionis, senza che nemmeno su tale specifico punto sia stata dedotta alcuna doglianza, coerentemente del resto con la mancata prospettazione, sotto tale diverso profilo, dell'appli cabilità della revocatoria fallimentare.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Il Foro Italiano — 1999.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione i civile; sentenza 9 aprile

1999, n. 3457; Pres. Cantillo, Est. De Musis, P.M. Sepe

(conci, conf.); Albergo (Avv. Nanna) c. Soc. coop, edilizia

Italia 2000 (Aw. Tamburelli, Morollo). Conferma App. Bari

20 maggio 1996.

Società — Società per azioni — Delibere assembleari — Nullità — Dichiarazione — Estremi — Disciplina (Cod. civ., art. 1418, 2379).

Le delibere assembleari delle società per azioni possono essere

dichiarate nulle nei soli tassativi casi elencati dall'art. 2379

c.c., che contiene una disciplina completa ed autonoma ri

spetto a quella prevista per i contratti dagli art. 1418 ss. stes

so codice. (1)

Svolgimento del processo. — La cooperativa «Italia 2000», sulla base del verbale del 15 aprile 1985, con il quale l'assem

blea aveva deliberato il pagamento da parte dei soci dei debiti

della società nei confronti di alcune banche, (debiti) indicati nel piano di riparto allegato alla delibera, ottenne decreto con

il quale veniva ingiunto al socio Giorgio Albergo il pagamento di lire 9.123.323.

L'ingiunto propose opposizione, che il Tribunale di Bari, do

po aver disposto consulenza tecnica, respinse. Lo stesso propose appello avverso tale statuizione deducen

do: a) che erroneamente il tribunale aveva ritenuto che il verba

le costituisse prova del credito, in difetto dell'allegazione delle

scritture contabili, le quali soltanto avrebbero consentito la rile

vazione dell'effettività e dell'ammontare dei crediti delle ban

che, specie considerando che il verbale non esplicitava chiara

mente le passività e pertanto non v'era certezza che i parteci

panti all'assemblea avessero approvato il piano di riparto; che

alcune irregolarità del verbale — mancata indicazione della na

tura ordinaria o straordinaria della riunione assembleare e delle

maggioranze previste per deliberare, discrepanza tra gli argo

(1) Il principio riprodotto in massima (enunciato con riferimento a

fattispecie di impugnazione di delibera di assemblea di società coopera tiva, in base all'art. 2516 c.c., soggetta alle disposizioni riguardanti le

s.p.a. e quindi anche agli art. 2377-2379 stesso codice), si inserisce nel l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità fer mo nel limitare la proponibilità dell'azione di nullità contro le delibera zioni assembleari di società alle sole tassative ipotesi previste dall'art. 2379 c.c. (fra le più recenti, sent. 4 maggio 1994, n. 4323, Foro it., 1995, I, 2219; 23 marzo 1993, n. 3458, ricordata in motivazione, ibid., 257, con nota di A. Zucco, cui si rinvia per approfondimenti e per richiami sul punto; nonché, nella recente giurisprudenza di merito, an che per la esauriente trattazione delle varie questioni affrontate, Trib.

Napoli 10 novembre 1997, id., Rep. 1998, voce Società, nn. 587, 588, e, in extenso, Società, 1998, 447). La stessa giurisprudenza di legittimi tà è altresì consolidata nel ritenere che, nella subiecta materia, si assiste ad una inversione rispetto ai principi del diritto comune, in quanto l'a zione di nullità si configura come rimedio speciale, esperibile nelle sole

ipotesi di impossibilità o illiceità dell'oggetto della deliberazione, men tre l'azione di annullamento assume i connotati di strumento generale, utilizzabile in ogni altro caso di deliberazione non conforme alla legge o all'atto costitutivo, e pur se assunta in violazione di norme imperative (chiaramente sul punto, Cass. 22 luglio 1994, n. 6824, [est. Bibolini], Foro it., Rep. 1994, voce cit., nn. 547, 548), con conseguente assoluta

impossibilità di invocare, in relazione alle delibere delle assemblee so cietarie, il regime di invalidità dettato dall'art. 1418 c.c. (sul tema cons., per tutti, Ferrara jr.-CoRsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 1999, 542; Fré-Sbisà, Società per azioni, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, 723; Campobasso, Diritto commerciale. Diritto delle società, Torino, 1995, 316; Zanarone, L'invalidità delle delibera zioni assembleari, in Trattato delle società per azioni diretto da Colom bo e Portale, Torino, 1993, voi. 3, t. II, 187).

Quanto alla ratio del sistema delineato dagli art. 2377-2379 c.c., ven

gono in rilievo le esigenze di certezza, stabilità e rapidità che si impon gono in relazione al particolare contesto in cui le deliberazioni assem bleari sono destinate ad inserirsi (contesto) che è quello di «organismi che operano nel campo dell'attività economica e che instaurano una serie pressoché indefinita di rapporti con i terzi» (così, con riguardo alla nota polemica sorta in dottrina e in giurisprudenza in ordine al

problema delle deliberazioni c.d. «inesistenti», Ferri, Sulle deliberazio ni cosiddette inesistenti, in Riv. dir. comm., 1967, I, 392; nonché, per recenti riferimenti, Donativi, / poteri di controllo dell'ufficio del regi stro delle imprese, Napoli, 1999, 80 ss.). L'obiettivo è raggiunto attra verso la limitazione delle cause di nullità e la degradazione di ogni ulte riore possibile patologia della delibera a causa di mera annullabilità; la

This content downloaded from 188.72.126.92 on Wed, 25 Jun 2014 07:48:15 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended