sezione I civile; sentenza 9 febbraio 1999, n. 1094; Pres. R. Sgroi, Est. Forte, P.M. Apice (concl.conf.); Verrando (Avv. Jachia) c. Min. finanze. Cassa Comm. trib. reg. Lombardia 17 aprile1997Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 4 (APRILE 1999), pp. 1191/1192-1193/1194Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195379 .
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1191 PARTE PRIMA 1192
Su gravame dell'opponente, la Corte d'appello di Lecce, con
sentenza del 12-29 dicembre 1994, dichiarava la propria incom
petenza per materia, indicando quale giudice competente il pre
tore, in funzione di giudice del lavoro.
Osservava la corte che la Epifani aveva già proposto la pro
pria domanda dinanzi al Pretore di Lecce-sezione distaccata di
Casarano in funzione di giudice del lavoro, il quale aveva di
chiarato l'interruzione del processo a seguito del fallimento del
la società convenuta; ciò comportava che non potesse operare
la vis attractiva del tribunale fallimentare, poiché esso non po
teva conoscere delle azioni esercitate prima della dichiarazione
di fallimento, nelle quali il curatore poteva solo subentrare al
fallito in relazione ai riflessi del giudizio sulla situazione attiva
o passiva della procedura fallimentare a seguito della prosecu
zione o riassunzione del processo interrotto.
Il giudizio veniva riassunto dinanzi al Pretore di Lecce-sezione
distaccata di Casarano, in funzione di giudice del lavoro il qua
le, con ordinanza del 18 giugno 1986, richiedeva d'ufficio il
regolamento di competenza in base alla considerazione che la
competenza del foro fallimentare si estendeva a tutte le pretese
creditorie di natura patrimoniale, comprese quelle relative la do
manda del lavoratore volta all'accertamento del rapporto di la
voro subordinato nei confronti del datore di lavoro fallito, quan do la domanda di accertamento fosse diretta in via strumentale
al riconoscimento di specifici diritti di credito da far valere con
l'ammissione al passivo fallimentare.
Il pubblico ministero ha depositato le sue conclusioni in data
9 ottobre 1997.
Il curatore del fallimento della s.r.l. «5 Elle» ha depositato memoria.
Motivi della decisione. — L'individuazione del giudice com petente a conoscere della controversia promossa dalla Epifani dev'essere effettuata alla luce della costante affermazione della
giurisprudenza secondo cui la vis attractiva prevista dall'art. 24
1. fall. — il quale afferma che il tribunale che ha dichiarato
il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che
ne derivano, anche se relative a rapporti di lavoro, eccettuate
le azioni reali immobiliari — non opera per le azioni che sono
già nel patrimonio del fallito e corrispondano a diritti soggettivi
preesistenti e che sono in rapporto di mera occasionalità col
fallimento, a meno che non si tratti di azioni le quali, per effet
to del fallimento, abbiano subito deviazioni dal loro schema
legale tipico, ivi comprese quelle derivanti dalla disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti e che in
cidono sulla procedura fallimentare per effetto della particolare
disciplina dettata dagli art. 72 ss. 1. fall. (Cass. 27 giugno 1990, n. 6560, Foro it., Rep. 1991, voce Fallimento, n. 267; 12 no
vembre 1993, n. 11189, id., Rep. 1994, voce cit., n. 279; 1°
settembre 1995, n. 9221, id., Rep. 1996, voce cit., n. 297). La delimitazione dell'ambito della competenza del tribunale
fallimentare risultante dalla giurisprudenza di questa corte, po sta a fondamento della decisione dei giudici di appello che ad
essa si sono richiamati, merita conferma e, conseguentemente, dev'essere dichiarata la competenza del Pretore di Lecce-sezione
distaccata di Casarano in funzione di giudice del lavoro, dinan
zi al quale il giudizio deve essere riassunto nel termine di sei
mesi dalla comunicazione della presente sentenza.
Il Foro Italiano — 1999.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 9 feb
braio 1999, n. 1094; Pres. R. Sgroi, Est. Forte, P.M. Apice
(conci, conf.); Verrando (Avv. Jachia) c. Min. finanze. Cas
sa Comm. trib. reg. Lombardia 17 aprile 1997.
Tributi in genere — Ricorso per cassazione — Notifica — De
stinatario — Ufficio finanziario (Cod. proc. civ., art. 144;
r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, approvazione del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e di
fesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatu
ra dello Stato, art. 11; d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, dispo
sizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
governo contenuta nell'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413,
art. 62).
Qualora l'amministrazione finanziaria non si sia avvalsa del pa trocinio dell'avvocatura dello Stato, il ricorso per cassazione
proposto dal contribuente avverso la decisione della commis
sione tributaria regionale deve essere notificato direttamente
all'ufficio finanziario che è stato parte nel relativo giudizio. (1)
Motivi della decisione. — 1. - Preliminarmente di ufficio de
ve rilevarsi l'ammissibilità dell'impugnativa perché relativa a de
cisione di commissione tributaria regionale pubblicata successi
vamente al 1° aprile 1996, data di entrata in vigore delia rifor
ma del contenzioso tributario di cui al d.leg. 31 dicembre 1992
n. 546 (Cass. 1° aprile 1998, n. 3366, Foro it., 1998, I, 1042); inoltre sul piano procedurale, il ricorso deve ritenersi corretta
mente notificato.
La notifica è stata eseguita al ministero delle finanze - primo ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano, a mezzo di
ufficiale giudiziario, a mani di un'impiegata incaricata e cioè ai sensi del 2° comma dell'art. 16 d.leg. 546/92, che rinvia agli art. 137 ss. c.p.c. Occorre verificare se debba applicarsi l'art.
144 c.p.c. sulle notifiche alle amministrazioni dello Stato che, in linea di principio, stabilisce al 1° comma che si osservano
le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazio
ne presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato e, in particolare, l'art. 11 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 alla stregua del quale
(come era pacifico, vigente il contenzioso tributario di cui al
d.p.r. 636/72) la notificazione del ricorso per cassazione va ef
fettuata presso l'avvocatura generale dello Stato in Roma. Que sta conclusione non può essere confermata alla stregua del nuo
vo contenzioso tributario.
Invero, l'art. 11 si collega organicamente all'art. 1 del men
zionato r.d. secondo il quale la rappresentanza, il patrocinio
(1) Non conforme ai canoni legali — ad avviso della Suprema corte — tanto la notifica effettuata all'avvocatura dello Stato, quanto quella indirizzata al ministero delle finanze.
Non si rinvengono precedenti editi in termini. Sulla questione del soggetto destinatario della notifica — utile ai fini
della decorrenza del termine breve per ricorrere per cassazione — della decisione della commissione tributaria regionale (nel giudizio innanzi alla quale la parte pubblica non si sia avvalsa del patrocinio dell'avvo catura dello Stato), v., in contrasto tra loro, Cass. 21 ottobre 1998, n. 10420, Foro it., 1999, I, 917, che l'individua nell'ufficio finanziario, e 17 giugno 1998, n. 6034, ibid., che riscontra la validità della sola notifica effettuata all'avvocatura dello Stato.
In dottrina, in senso contrario al principio di cui in massima (e cioè nel senso che il ricorso per cassazione va notificato all'avvocatura gene rale dello Stato), v. T. Baglione-S. Menchini-M. Miccinesi, Il nuovo
processo tributario. Commentario, Milano, 1997, 548.
Vigente il d.p.r. 633/72 — che peraltro non lo disciplinava espressa mente — non si dubitava che il ricorso per cassazione avverso le deci sioni del giudice tributario notificato al locale ufficio finanziario, anzi ché al ministero delle finanze presso l'avvocatura generale dello Stato come previsto dall'art. 11 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, fosse inammis sibile: così Cass. 10 novembre 1997, n. 11047, Foro it., Rep. 1997, voce Tributi in genere, n. 1775; 25 luglio 1996, n. 6709, ibid., n. 1776; 18 luglio 1996, n. 6475, id., Rep. 1996, voce Amministrazione dello Stato (rappresentanza), n. 8; 27 marzo 1996, n. 2757, ibid., n. 6; la necessità che il ricorso avverso la decisione della Commissione tributa ria centrale sia notificato al ministro delle finanze presso l'avvocatura dello Stato è stata di recente ribadita anche da Cass. 4 febbraio 1998, n. 1107, Fisco, 1998, 12401.
In tema di notifica all'avvocatura dello Stato degli atti di impugna zione di decisioni del giudice tributario, v., per altri profili, Cass. 29 novembre 1996, n. 10667, Foro it., 1997, I, 2204, con nota di De Santis.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
e l'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato spet tano all'avvocatura dello Stato. Già con riguardo al sistema di
cui alla 1. 689/81 le sezioni unite di questa corte, con la senten
za 18 novembre 1988, n. 6254, id., 1990, I, 518 (e tutta la suc
cessiva giurisprudenza) hanno statuito che il ricorso per cassa
zione avverso sentenza pronunciata dal pretore in sede di oppo sizione contro ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione resa
dal prefetto, ove questi non si sia costituito per il tramite del
l'avvocatura dello Stato, va notificato al prefetto stesso, presso il suo ufficio, ai sensi dell'art. 330, ultimo comma, c.p.c. e non
presso l'avvocatura generale dello Stato, argomentando dall'art.
2, 2° comma, stessa 1. 689/81, nonché dal 4° comma del mede
simo articolo, secondo cui l'autorità che ha emesso l'ordinanza
può stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionari
appositamente delegati.
Orbene, l'art. 11 d.leg. 546/92 dispone che l'ufficio del mini
stero delle finanze sta in giudizio direttamente mediante l'uffi
cio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata; l'art. 12, 4° comma, stesso decreto di
spone che l'ufficio del ministero delle finanze, nel giudizio di
secondo grado, può essere assistito dall'avvocatura dello Stato.
Mentre l'art. 1 r.d. n. 1611 del 1933 parla di «spettanza» e
cioè di inderogabilità della difesa dell'avvocatura dello Stato,
l'art. 12 d.leg. 546/92 sancisce una semplice «facoltà» di scelta
di detta difesa che nella specie non è stata esercitata come dal
testo della sentenza impugnata risulta.
Si pone il problema se tutto ciò non sia indifferente ai fini
del ricorso per cassazione che nel vecchio testo del d.p.r. 636/72
non era regolato mentre l'art. 50 del nuovo contenzioso lo ri
chiama e il successivo art. 62 dispone che al ricorso per cassa
zione e al relativo procedimento si applicano le norme dettate
dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del decreto medesimo. Sembra evidente che una ragione di in
compatibilità sia immanente al sistema, che pone fuori giuoco l'art. 1 r.d. del 1933 e quindi, necessariamente, l'art. 11 stesso
r.d., il quale potrà applicarsi solo se, dinanzi alla commissione
regionale, l'ufficio si sia fatto assistere dall'avvocatura di
strettuale.
Si pone poi il problema dell'applicabilità del 2° comma del
l'art. 144 c.p.c., secondo cui, fuori dai casi previsti dal comma
precedente, le notificazioni si fanno direttamente presso l'am
ministrazione destinataria, a chi la rappresenta, nel luogo in
cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Per tale norma
il ricorso dovrebbe essere notificato al ministero delle finanze,
che è l'ufficio nel luogo (Roma) ove ha sede la Cassazione.
Ma tale soluzione, oltre ad essere irrazionale (in quanto porte
rebbe grandi difficoltà alla difesa dell'amministrazione, perché
il ministero non è in possesso degli atti della controversia), con
trasta con la già citata norma specifica dell'art. 11,2° comma,
d.leg. 546/92, come è confermato dal fatto che, in tema di noti
fiche, l'art. 16 prevede una peculiare forma (non seguita nel
caso di specie, ma utile per ricostruire il sistema), cioè la conse
gna diretta senza il tramite della posta o dell'ufficiale giudizia
rio dell'atto all'impiegato dell'ufficio del ministero delle finan
ze che è l'ufficio che è stato in giudizio in secondo grado, con
una normativa sicuramente di deroga dell'art. 144 c.p.c. Deve
quindi concludersi nel senso della ritualità della notifica esami
nata, il che esclude ogni questione in ordine all'eventuale rinno
vazione della medesima all'avvocatura generale dello Stato, co
me invece risulta sia stato disposto con ordinanze rese da que
sta stessa sezione civile (per la nullità della notifica del ricorso
all'ufficio finanziario invece che all'avvocatura generale dello
Stato nel diverso caso di ricorso per cassazione avverso le deci
sioni della Commissione tributaria centrale, pure dopo l'entrata
in vigore del nuovo contenzioso tributario, Cass. 29 agosto 1998,
n. 8642; 10 novembre 1997, n. 11047, id., Rep. 1997, voce Tri
buti in genere, n. 1775; 10 settembre 1997, n. 8898, ibid., n.
1784; 27 marzo 1996, n. 2757, id., Rep. 1996, voce Ammini
strazione dello Stato (rappresentanza), n. 6, in applicazione del
la previgente disciplina espressamente richiamata dell'art. 75,
1° comma, d.leg. 546/92, per la quale cfr. Cass. 13 marzo 1980,
n. 1690, id., Rep. 1980, voce Tributi in genere, n. 1139; nel
senso della presente decisione sembrano invece tacitamente sia
Cass. 25 settembre 1998, n. 9612, id., Mass., 993, e, sia pure
con riferimento all'ipotesi analoga di conversione di ricorso alla
Commissione tributaria centrale in ricorso alla Corte di cassa
li. Foro Italiano — 1999.
zione avverso decisione tributaria di secondo grado, Cass. 3 ot
tobre 1998, n. 9846, ibid., 1022, che ritiene ammissibile il ricor
so nei sessanta giorni notificato all'ufficio che ha partecipato al giudizio di secondo grado, ove a questo si sia notificata la
sentenza invece che all'avvocatura dello Stato. Afferma invece
la necessità della notifica della sentenza da impugnare nel ter
mine breve all'avvocatura dello Stato, Cass. 17 giugno 1998, n. 6034, id., 1999, I, 917, con conseguente implicita inammissi
bilità del ricorso non notificato all'avvocatura generale dello
Stato). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 6 feb
braio 1999, n. 1045; Pres. Volpe, Est. Spagna Musso, P.M.
Delli Priscoli (conci, conf.); Putignano, Tinelli (Avv. No
tar nicola) c. Petruzzi (Aw. Gagliardi La Gala), Netti (Aw.
Galatone). Conferma App. Bari 24 febbraio 1995.
Responsabilità civile — Amministratore pubblico — Attività ne
goziale — Disciplina della responsabilità contrattuale — Inap
plicabilità (Cost., art. 28; r.d. 3 marzo 1934 n. 383, approva zione del testo unico della legge comunale e provinciale, art.
252).
Qualora sia connessa ad attività negoziale, la responsabilità ci
vile del pubblico amministratore o del pubblico dipendente non può essere ravvisata sulla scorta delle regole che discipli nano la responsabilità contrattuale, ma va rilevata in virtù
della violazione del generale divieto del neminem laedere. (1)
(1) Nello stesso senso, v. Cass. 6 maggio 1991, n. 4951, Foro it.,
1992, I, 173, con nota di richiami. Tale decisione chiarisce che la re
sponsabilità dell'agente sussiste ove sia accertata l'imputabilità quanto meno colposa del fatto, la quale non può ricavarsi dalla mera parteci
pazione all'emanazione di un atto, ma deve «essere provata in concre
to, come specifica trasgressione dell'obbligo imposto dall'art. 28 Cost,
di non usare la funzione istituzionale con l'intento di ledere antigiuridi camente i diritti altrui».
Nel caso affrontato dalla pronuncia in epigrafe, la Suprema corte
ha negato che possa rinvenirsi una violazione del principio del neminem
laedere in danno di alcuni professionisti ove, in occasione di collabora
zione tra gli stessi e l'ente, avente ad oggetto attività preparatoria relati
va ad una eventuale delibera di affidamento di incarico, nell'intento
comune dei professionisti e dell'ente pubblico l'attività sia stata consi derata come propedeutica rispetto all'autonoma deliberazione ammini strativa.
Sull'esclusione dell'affidamento incolpevole del privato che esegua pre stazioni a favore dell'amministrazione in assenza di formale atto di in
carico, v. Trib. Napoli 25 gennaio 1994, id., Rep. 1997, voce Contratti
della p.a., n. 158; v. altresì Cass. 20 agosto 1992, n. 9682, id., Rep. 1993, voce cit., n. 44. Nel senso che, accanto alla culpa in contrahendo
del comune il quale, in pendenza di approvazione tutoria, pretende da
un professionista incaricato della progettazione di un'opera l'esecuzio
ne della prestazione, sussiste la colpa del professionista stesso, v. Trib.
Foggia 31 dicembre 1993, id., Rep. 1995, voce cit., n. 103.
* * *
Osservazioni in tema di responsabilità del dipendente pubblico e atti
vità contrattuale.
I. - La responsabilità dei pubblici dipendenti e degli amministratori
verso i terzi trova il proprio fondamento nell'art. 28 Cost. Più in parti
colare, in virtù del richiamo alle «leggi penali, civili e amministrative», essa va inquadrata nel sistema giuridico vigente, dal quale deve dunque ricavarsi l'indicazione delle condizioni per il sorgere della responsabilità.
Quello testé abbozzato è il quadro teorico di fondo da cui muove
la pronuncia in epigrafe per ricostruire la disciplina alla quale soggiace
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