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sezione I civile; sentenza 9 febbraio 1999, n. 1094; Pres. R. Sgroi, Est. Forte, P.M. Apice (concl....

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sezione I civile; sentenza 9 febbraio 1999, n. 1094; Pres. R. Sgroi, Est. Forte, P.M. Apice (concl. conf.); Verrando (Avv. Jachia) c. Min. finanze. Cassa Comm. trib. reg. Lombardia 17 aprile 1997 Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 4 (APRILE 1999), pp. 1191/1192-1193/1194 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23195379 . Accessed: 28/06/2014 08:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.116 on Sat, 28 Jun 2014 08:57:37 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 9 febbraio 1999, n. 1094; Pres. R. Sgroi, Est. Forte, P.M. Apice (concl.conf.); Verrando (Avv. Jachia) c. Min. finanze. Cassa Comm. trib. reg. Lombardia 17 aprile1997Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 4 (APRILE 1999), pp. 1191/1192-1193/1194Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195379 .

Accessed: 28/06/2014 08:57

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1191 PARTE PRIMA 1192

Su gravame dell'opponente, la Corte d'appello di Lecce, con

sentenza del 12-29 dicembre 1994, dichiarava la propria incom

petenza per materia, indicando quale giudice competente il pre

tore, in funzione di giudice del lavoro.

Osservava la corte che la Epifani aveva già proposto la pro

pria domanda dinanzi al Pretore di Lecce-sezione distaccata di

Casarano in funzione di giudice del lavoro, il quale aveva di

chiarato l'interruzione del processo a seguito del fallimento del

la società convenuta; ciò comportava che non potesse operare

la vis attractiva del tribunale fallimentare, poiché esso non po

teva conoscere delle azioni esercitate prima della dichiarazione

di fallimento, nelle quali il curatore poteva solo subentrare al

fallito in relazione ai riflessi del giudizio sulla situazione attiva

o passiva della procedura fallimentare a seguito della prosecu

zione o riassunzione del processo interrotto.

Il giudizio veniva riassunto dinanzi al Pretore di Lecce-sezione

distaccata di Casarano, in funzione di giudice del lavoro il qua

le, con ordinanza del 18 giugno 1986, richiedeva d'ufficio il

regolamento di competenza in base alla considerazione che la

competenza del foro fallimentare si estendeva a tutte le pretese

creditorie di natura patrimoniale, comprese quelle relative la do

manda del lavoratore volta all'accertamento del rapporto di la

voro subordinato nei confronti del datore di lavoro fallito, quan do la domanda di accertamento fosse diretta in via strumentale

al riconoscimento di specifici diritti di credito da far valere con

l'ammissione al passivo fallimentare.

Il pubblico ministero ha depositato le sue conclusioni in data

9 ottobre 1997.

Il curatore del fallimento della s.r.l. «5 Elle» ha depositato memoria.

Motivi della decisione. — L'individuazione del giudice com petente a conoscere della controversia promossa dalla Epifani dev'essere effettuata alla luce della costante affermazione della

giurisprudenza secondo cui la vis attractiva prevista dall'art. 24

1. fall. — il quale afferma che il tribunale che ha dichiarato

il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che

ne derivano, anche se relative a rapporti di lavoro, eccettuate

le azioni reali immobiliari — non opera per le azioni che sono

già nel patrimonio del fallito e corrispondano a diritti soggettivi

preesistenti e che sono in rapporto di mera occasionalità col

fallimento, a meno che non si tratti di azioni le quali, per effet

to del fallimento, abbiano subito deviazioni dal loro schema

legale tipico, ivi comprese quelle derivanti dalla disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti e che in

cidono sulla procedura fallimentare per effetto della particolare

disciplina dettata dagli art. 72 ss. 1. fall. (Cass. 27 giugno 1990, n. 6560, Foro it., Rep. 1991, voce Fallimento, n. 267; 12 no

vembre 1993, n. 11189, id., Rep. 1994, voce cit., n. 279; 1°

settembre 1995, n. 9221, id., Rep. 1996, voce cit., n. 297). La delimitazione dell'ambito della competenza del tribunale

fallimentare risultante dalla giurisprudenza di questa corte, po sta a fondamento della decisione dei giudici di appello che ad

essa si sono richiamati, merita conferma e, conseguentemente, dev'essere dichiarata la competenza del Pretore di Lecce-sezione

distaccata di Casarano in funzione di giudice del lavoro, dinan

zi al quale il giudizio deve essere riassunto nel termine di sei

mesi dalla comunicazione della presente sentenza.

Il Foro Italiano — 1999.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 9 feb

braio 1999, n. 1094; Pres. R. Sgroi, Est. Forte, P.M. Apice

(conci, conf.); Verrando (Avv. Jachia) c. Min. finanze. Cas

sa Comm. trib. reg. Lombardia 17 aprile 1997.

Tributi in genere — Ricorso per cassazione — Notifica — De

stinatario — Ufficio finanziario (Cod. proc. civ., art. 144;

r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, approvazione del testo unico

delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e di

fesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatu

ra dello Stato, art. 11; d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, dispo

sizioni sul processo tributario in attuazione della delega al

governo contenuta nell'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413,

art. 62).

Qualora l'amministrazione finanziaria non si sia avvalsa del pa trocinio dell'avvocatura dello Stato, il ricorso per cassazione

proposto dal contribuente avverso la decisione della commis

sione tributaria regionale deve essere notificato direttamente

all'ufficio finanziario che è stato parte nel relativo giudizio. (1)

Motivi della decisione. — 1. - Preliminarmente di ufficio de

ve rilevarsi l'ammissibilità dell'impugnativa perché relativa a de

cisione di commissione tributaria regionale pubblicata successi

vamente al 1° aprile 1996, data di entrata in vigore delia rifor

ma del contenzioso tributario di cui al d.leg. 31 dicembre 1992

n. 546 (Cass. 1° aprile 1998, n. 3366, Foro it., 1998, I, 1042); inoltre sul piano procedurale, il ricorso deve ritenersi corretta

mente notificato.

La notifica è stata eseguita al ministero delle finanze - primo ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano, a mezzo di

ufficiale giudiziario, a mani di un'impiegata incaricata e cioè ai sensi del 2° comma dell'art. 16 d.leg. 546/92, che rinvia agli art. 137 ss. c.p.c. Occorre verificare se debba applicarsi l'art.

144 c.p.c. sulle notifiche alle amministrazioni dello Stato che, in linea di principio, stabilisce al 1° comma che si osservano

le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazio

ne presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato e, in particolare, l'art. 11 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 alla stregua del quale

(come era pacifico, vigente il contenzioso tributario di cui al

d.p.r. 636/72) la notificazione del ricorso per cassazione va ef

fettuata presso l'avvocatura generale dello Stato in Roma. Que sta conclusione non può essere confermata alla stregua del nuo

vo contenzioso tributario.

Invero, l'art. 11 si collega organicamente all'art. 1 del men

zionato r.d. secondo il quale la rappresentanza, il patrocinio

(1) Non conforme ai canoni legali — ad avviso della Suprema corte — tanto la notifica effettuata all'avvocatura dello Stato, quanto quella indirizzata al ministero delle finanze.

Non si rinvengono precedenti editi in termini. Sulla questione del soggetto destinatario della notifica — utile ai fini

della decorrenza del termine breve per ricorrere per cassazione — della decisione della commissione tributaria regionale (nel giudizio innanzi alla quale la parte pubblica non si sia avvalsa del patrocinio dell'avvo catura dello Stato), v., in contrasto tra loro, Cass. 21 ottobre 1998, n. 10420, Foro it., 1999, I, 917, che l'individua nell'ufficio finanziario, e 17 giugno 1998, n. 6034, ibid., che riscontra la validità della sola notifica effettuata all'avvocatura dello Stato.

In dottrina, in senso contrario al principio di cui in massima (e cioè nel senso che il ricorso per cassazione va notificato all'avvocatura gene rale dello Stato), v. T. Baglione-S. Menchini-M. Miccinesi, Il nuovo

processo tributario. Commentario, Milano, 1997, 548.

Vigente il d.p.r. 633/72 — che peraltro non lo disciplinava espressa mente — non si dubitava che il ricorso per cassazione avverso le deci sioni del giudice tributario notificato al locale ufficio finanziario, anzi ché al ministero delle finanze presso l'avvocatura generale dello Stato come previsto dall'art. 11 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, fosse inammis sibile: così Cass. 10 novembre 1997, n. 11047, Foro it., Rep. 1997, voce Tributi in genere, n. 1775; 25 luglio 1996, n. 6709, ibid., n. 1776; 18 luglio 1996, n. 6475, id., Rep. 1996, voce Amministrazione dello Stato (rappresentanza), n. 8; 27 marzo 1996, n. 2757, ibid., n. 6; la necessità che il ricorso avverso la decisione della Commissione tributa ria centrale sia notificato al ministro delle finanze presso l'avvocatura dello Stato è stata di recente ribadita anche da Cass. 4 febbraio 1998, n. 1107, Fisco, 1998, 12401.

In tema di notifica all'avvocatura dello Stato degli atti di impugna zione di decisioni del giudice tributario, v., per altri profili, Cass. 29 novembre 1996, n. 10667, Foro it., 1997, I, 2204, con nota di De Santis.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

e l'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato spet tano all'avvocatura dello Stato. Già con riguardo al sistema di

cui alla 1. 689/81 le sezioni unite di questa corte, con la senten

za 18 novembre 1988, n. 6254, id., 1990, I, 518 (e tutta la suc

cessiva giurisprudenza) hanno statuito che il ricorso per cassa

zione avverso sentenza pronunciata dal pretore in sede di oppo sizione contro ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione resa

dal prefetto, ove questi non si sia costituito per il tramite del

l'avvocatura dello Stato, va notificato al prefetto stesso, presso il suo ufficio, ai sensi dell'art. 330, ultimo comma, c.p.c. e non

presso l'avvocatura generale dello Stato, argomentando dall'art.

2, 2° comma, stessa 1. 689/81, nonché dal 4° comma del mede

simo articolo, secondo cui l'autorità che ha emesso l'ordinanza

può stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionari

appositamente delegati.

Orbene, l'art. 11 d.leg. 546/92 dispone che l'ufficio del mini

stero delle finanze sta in giudizio direttamente mediante l'uffi

cio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata; l'art. 12, 4° comma, stesso decreto di

spone che l'ufficio del ministero delle finanze, nel giudizio di

secondo grado, può essere assistito dall'avvocatura dello Stato.

Mentre l'art. 1 r.d. n. 1611 del 1933 parla di «spettanza» e

cioè di inderogabilità della difesa dell'avvocatura dello Stato,

l'art. 12 d.leg. 546/92 sancisce una semplice «facoltà» di scelta

di detta difesa che nella specie non è stata esercitata come dal

testo della sentenza impugnata risulta.

Si pone il problema se tutto ciò non sia indifferente ai fini

del ricorso per cassazione che nel vecchio testo del d.p.r. 636/72

non era regolato mentre l'art. 50 del nuovo contenzioso lo ri

chiama e il successivo art. 62 dispone che al ricorso per cassa

zione e al relativo procedimento si applicano le norme dettate

dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del decreto medesimo. Sembra evidente che una ragione di in

compatibilità sia immanente al sistema, che pone fuori giuoco l'art. 1 r.d. del 1933 e quindi, necessariamente, l'art. 11 stesso

r.d., il quale potrà applicarsi solo se, dinanzi alla commissione

regionale, l'ufficio si sia fatto assistere dall'avvocatura di

strettuale.

Si pone poi il problema dell'applicabilità del 2° comma del

l'art. 144 c.p.c., secondo cui, fuori dai casi previsti dal comma

precedente, le notificazioni si fanno direttamente presso l'am

ministrazione destinataria, a chi la rappresenta, nel luogo in

cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Per tale norma

il ricorso dovrebbe essere notificato al ministero delle finanze,

che è l'ufficio nel luogo (Roma) ove ha sede la Cassazione.

Ma tale soluzione, oltre ad essere irrazionale (in quanto porte

rebbe grandi difficoltà alla difesa dell'amministrazione, perché

il ministero non è in possesso degli atti della controversia), con

trasta con la già citata norma specifica dell'art. 11,2° comma,

d.leg. 546/92, come è confermato dal fatto che, in tema di noti

fiche, l'art. 16 prevede una peculiare forma (non seguita nel

caso di specie, ma utile per ricostruire il sistema), cioè la conse

gna diretta senza il tramite della posta o dell'ufficiale giudizia

rio dell'atto all'impiegato dell'ufficio del ministero delle finan

ze che è l'ufficio che è stato in giudizio in secondo grado, con

una normativa sicuramente di deroga dell'art. 144 c.p.c. Deve

quindi concludersi nel senso della ritualità della notifica esami

nata, il che esclude ogni questione in ordine all'eventuale rinno

vazione della medesima all'avvocatura generale dello Stato, co

me invece risulta sia stato disposto con ordinanze rese da que

sta stessa sezione civile (per la nullità della notifica del ricorso

all'ufficio finanziario invece che all'avvocatura generale dello

Stato nel diverso caso di ricorso per cassazione avverso le deci

sioni della Commissione tributaria centrale, pure dopo l'entrata

in vigore del nuovo contenzioso tributario, Cass. 29 agosto 1998,

n. 8642; 10 novembre 1997, n. 11047, id., Rep. 1997, voce Tri

buti in genere, n. 1775; 10 settembre 1997, n. 8898, ibid., n.

1784; 27 marzo 1996, n. 2757, id., Rep. 1996, voce Ammini

strazione dello Stato (rappresentanza), n. 6, in applicazione del

la previgente disciplina espressamente richiamata dell'art. 75,

1° comma, d.leg. 546/92, per la quale cfr. Cass. 13 marzo 1980,

n. 1690, id., Rep. 1980, voce Tributi in genere, n. 1139; nel

senso della presente decisione sembrano invece tacitamente sia

Cass. 25 settembre 1998, n. 9612, id., Mass., 993, e, sia pure

con riferimento all'ipotesi analoga di conversione di ricorso alla

Commissione tributaria centrale in ricorso alla Corte di cassa

li. Foro Italiano — 1999.

zione avverso decisione tributaria di secondo grado, Cass. 3 ot

tobre 1998, n. 9846, ibid., 1022, che ritiene ammissibile il ricor

so nei sessanta giorni notificato all'ufficio che ha partecipato al giudizio di secondo grado, ove a questo si sia notificata la

sentenza invece che all'avvocatura dello Stato. Afferma invece

la necessità della notifica della sentenza da impugnare nel ter

mine breve all'avvocatura dello Stato, Cass. 17 giugno 1998, n. 6034, id., 1999, I, 917, con conseguente implicita inammissi

bilità del ricorso non notificato all'avvocatura generale dello

Stato). (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 6 feb

braio 1999, n. 1045; Pres. Volpe, Est. Spagna Musso, P.M.

Delli Priscoli (conci, conf.); Putignano, Tinelli (Avv. No

tar nicola) c. Petruzzi (Aw. Gagliardi La Gala), Netti (Aw.

Galatone). Conferma App. Bari 24 febbraio 1995.

Responsabilità civile — Amministratore pubblico — Attività ne

goziale — Disciplina della responsabilità contrattuale — Inap

plicabilità (Cost., art. 28; r.d. 3 marzo 1934 n. 383, approva zione del testo unico della legge comunale e provinciale, art.

252).

Qualora sia connessa ad attività negoziale, la responsabilità ci

vile del pubblico amministratore o del pubblico dipendente non può essere ravvisata sulla scorta delle regole che discipli nano la responsabilità contrattuale, ma va rilevata in virtù

della violazione del generale divieto del neminem laedere. (1)

(1) Nello stesso senso, v. Cass. 6 maggio 1991, n. 4951, Foro it.,

1992, I, 173, con nota di richiami. Tale decisione chiarisce che la re

sponsabilità dell'agente sussiste ove sia accertata l'imputabilità quanto meno colposa del fatto, la quale non può ricavarsi dalla mera parteci

pazione all'emanazione di un atto, ma deve «essere provata in concre

to, come specifica trasgressione dell'obbligo imposto dall'art. 28 Cost,

di non usare la funzione istituzionale con l'intento di ledere antigiuridi camente i diritti altrui».

Nel caso affrontato dalla pronuncia in epigrafe, la Suprema corte

ha negato che possa rinvenirsi una violazione del principio del neminem

laedere in danno di alcuni professionisti ove, in occasione di collabora

zione tra gli stessi e l'ente, avente ad oggetto attività preparatoria relati

va ad una eventuale delibera di affidamento di incarico, nell'intento

comune dei professionisti e dell'ente pubblico l'attività sia stata consi derata come propedeutica rispetto all'autonoma deliberazione ammini strativa.

Sull'esclusione dell'affidamento incolpevole del privato che esegua pre stazioni a favore dell'amministrazione in assenza di formale atto di in

carico, v. Trib. Napoli 25 gennaio 1994, id., Rep. 1997, voce Contratti

della p.a., n. 158; v. altresì Cass. 20 agosto 1992, n. 9682, id., Rep. 1993, voce cit., n. 44. Nel senso che, accanto alla culpa in contrahendo

del comune il quale, in pendenza di approvazione tutoria, pretende da

un professionista incaricato della progettazione di un'opera l'esecuzio

ne della prestazione, sussiste la colpa del professionista stesso, v. Trib.

Foggia 31 dicembre 1993, id., Rep. 1995, voce cit., n. 103.

* * *

Osservazioni in tema di responsabilità del dipendente pubblico e atti

vità contrattuale.

I. - La responsabilità dei pubblici dipendenti e degli amministratori

verso i terzi trova il proprio fondamento nell'art. 28 Cost. Più in parti

colare, in virtù del richiamo alle «leggi penali, civili e amministrative», essa va inquadrata nel sistema giuridico vigente, dal quale deve dunque ricavarsi l'indicazione delle condizioni per il sorgere della responsabilità.

Quello testé abbozzato è il quadro teorico di fondo da cui muove

la pronuncia in epigrafe per ricostruire la disciplina alla quale soggiace

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