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Sezione I civile; sentenza 9 luglio 1962, n. 1806; Pres. Torrente P., Est. Giannattasio, P. M....

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Sezione I civile; sentenza 9 luglio 1962, n. 1806; Pres. Torrente P., Est. Giannattasio, P. M. Tavolaro (concl. conf.); Papa c. Proc. gen. Corte app. Bari Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 9 (1962), pp. 1663/1664-1665/1666 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150889 . Accessed: 28/06/2014 17:34 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.35 on Sat, 28 Jun 2014 17:34:37 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; sentenza 9 luglio 1962, n. 1806; Pres. Torrente P., Est. Giannattasio, P. M.Tavolaro (concl. conf.); Papa c. Proc. gen. Corte app. BariSource: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 9 (1962), pp. 1663/1664-1665/1666Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150889 .

Accessed: 28/06/2014 17:34

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1663 PARTE PRIMA 1664

lite considerare diverso ai fini tributari, ricorre un'identity

sostanziale della cosa domandata (accertamento di red

dito tassabile emergente da una stessa attivitä sia pure considerata in determinati limiti di tempo) e della causa

petendi », ed ha anclie chiarito (Cass. 20 gennaio 1944, n. 28,

id., 1944-46, I, 170) ehe «in tali easi il vero oggetto del

giudizio non e costituito dal diritto o meno della Finanza

di ri-cuotere l'imposta per quel determinate periodo, ma

dal diritto di colpire con l'imposta un cespite avente quella determinata natura ». Ma mentre non sembra che tali prin

cipi siano stati sempre condivisi dalla giurisprudenza suo

cessiva, ehe ha continuato a ritenere che la decisione della

commissione amministrativa non si estende a periodi suc

cessive «producendosi altrimenti l'effetto abnorme di

dare a tale decisione efficacia in ordine ad imposta non

aneora accertata e che non costitui oggetto di esame da

parte dell'organo che la decisione emise » (Cass., Sez. un., 5 dicembre 1953, n. 3642, id., 1954,1, 1672) e che «inarmonia

con i principt di autonomia dell'accertamento tributario, costantemente riconosciuti, i limiti della cosa giudieata nell'accertamento mobiliare. . . sono pur sempre quelli della controversia tributaria, in relazione all'oggetto speci fico dedotto in giudizio » (Cass. 30 giugno 1955, n. 2011,

id., Rep. 1955, voce 1licchezza mobile, n. 99) ed infine che

«i rapporti d'imposta sono sempre tanti quanti gli atti

d'imposizione, cosicche ciascuna controversia non puõ che

portare ad un diverso giudicato, necessariamente diverso

essendo ilpetitum, oggetto della controversia fiscale» (Cass. 5 dicembre 1957, n. 4574, id., Rep. 1957, voce Tasse corn., n. 107, in motivazione), resta sempre che tali affermazioni

alterano le norme sul giudicato, estendendone l'autorita oltre

i limiti consentiti, ad un giudizio cioe che e diverso, per la

diversity dell'oggetto, legittimitä dell'accertamento tri

butario, che e necessariamente diverso nei diversi periodi

d'imposta. Non giova infine opporre che nel giudizio concluso con

la decisione 27 giugno 1934 della Commissione centrale

per le imposte (Foro it., Rep. 1934, voce Bicchezza mobile, n. 68). avente per oggetto la legittimitä dell'atto di accer

tamento relativo ai proventi dal Comune riscossi nel 1930

dall'esercizio del gioeo, la questione, circa la sussistenza,

rispetto ai medesimi, dei presupposti di legge per assog

gettarli all'imposta, fosse stata proposta come pregiudi ziale da decidersi eon efficacia di giudicato, per stabilire

una volta per tutte se tali proventi costituissero redditi di

r. m., giacche tale assunto, mentre nontrova conforto negli atti, non risponde al sistema della legge. E stato infatti

ricordato che, quando il presupposto del tributo consiste

in uno stato di fatto che si prolunga nel tempo, il legisla tor interviene a delimitare il periodo di tempo cui deve

aversi riguardo per la concreta determinazione del presup posto (accertamento). L'obbligazione, una volta accer tata con riferimento al periodo delimitate, si riproduce o

si rinnova di periodo in periodo fino a che dura il presup

posto del tributo. Ma ciõ non significa che si tratti di una

sola obbligazione il cui adempimento venga ripartito nel

tempo. Ad ogni periodo d'imposta corrisponde un'obbliga zione autonoma, onde se piu sono i periodi piu saranno le

obbligazioni. Tali principi del resto risultano riportati negli art. 3

e 4 t. u. sulle imposte dirette (decreto pres. 29 gennaio 1958 n. 645), giacche il primo dispone testualmente che

«le imposte dovute per periodi d'imposte, a ciascuno dei

quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma», ed il secondo che le imposte sono commisurate in base ai

presupposti esistenti in ciascun periodo di imposta. II che significa che nella previsione del legislatore non

rientra che un rapporto od un credito d'imposta possa pro

lungarsi indefinitivamente nel tempo, laddove devono esi

stere tanti rapporti o tanti crediti quanti sono i periodi

d'imposta. Dal che consegue la vanitä d'una richiesta di stabilire

una volta per tutte se i proventi derivanti al Comune dalla

concessione a privati dell'esercizio del gioco costituissero

redditi di r. m., giacchõ la decisione non avrebbe potuto

esplicare efficacia se non nei limiti dell'accertamento im

pugnato, e quindi 1'impossibility di configurare rispetto ad essa un giudicato ehe potesse estendere la sua efficacia

oltre il periodo d'imposta rolativamente al quale era sorta

la controversia.

Manifesto risulta quindi l'errore della Corte d'appello,

per avere ritenuto che la pronuncia passata in autoritä

di cosa giudioata della Commissione eentrale delle imposte, che aveva diehiarato nullo l'accertamento compiuto dal

l'ufficio delle imposte di Sanremo dei proventi che il Co

mune aveva ricavato nel 1930 dalla concessione a privati dell'esercizio del gioco, per non essere gli stessi tassabili

avendo natura di tributo, potesse esplicare la sua efficacia

oltre i limiti della controversia tributaria a cui la decisione

si riferiva. (Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.

GORTE SOPREMA DI CASSiZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 9 luglio 1962, n. 1806 ; Pres.

Torrente P., Est. GtIAnnattasio, P. M. Tavolaro

(conol. conf.) ; Papa o. Proc. gen. Corte app. Bari.

(Oassa App. Bari 7 dicembre 1961)

Elezioni — Elezioni amministrative — Deliberazione

consiliare d'inelejjgibilita — Ricorso — IVotitiea

al eandidato sostituto — Necessitä — Insussi

stenza (D. pres. 5 aprile 1951 n. 203, t. u delle leggi per la eomposizione e la elezione degli organi delle ammini

strazioni comunali, art. 75 ; 1. 7 ottobre 1947 n. 1058,

disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la

revisione annuale delle liste elettorali, art. 33). Elezioni — Elezioni amministrative — Controversia

siill'eler|(jibilita — Ricorso — Poteri della Cas

sazione — Fattispeeie (D. pres. 16 maggio 1960

n. 570, t. ti. delle leggi per la eomposizione e la elezione

degli organi delle amministrazioni comunali, art. 82).

II ricorso contro la deliberazione consiliare di ineleggibilitä alla carica di consigliere comunale e ammissibile, ancorche

non notificato al eandidato proclamato eletto in sostitu

zione. (1) La Gorte di cassazione, nelVaeeogliere il ricorso contro la

sentenza della corte d'appello che ha erroneamente dichia

rato inammissibile il ricorso contro la deliberazione d'ine

leggibilitä a consigliere comunale, deve, se non ravvisa

negli atti del processo la dimostrazione della causa di

ineleggibilitä, dicMarare eleggibile il eandidato. (2)

La Corte, ecc. — Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 82 t. u. 16 maggio 1950 n. 570, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e sostiene

che la Corte del merito abbia errato nel ritenere che il

eandidato eventualmente surrogate debba essere conside rato « parte che puõ avere interesse », alia quale il ricorso contro le decisioni adottate in materia di eleggibilitä dal

consiglio comunale o dalla giunta provinciale amministra tiva o dalla corte di appello debba essere notificato,

giudizialmente, a pena di nullita.

La censura e fondata. Non mancavano, durante il

vigore di remote leggi elettorali, nelle quali pur era sancito

l'obbligo per il ricorrente di notificare il reclamo alia parte interessata (art. 90 t. u. legge com. e prov. 10 febbraio

(1) In senso conforme, oltre la sentenza 9 luglio 1962, n. 1812, dalla motivazione identica a quella qui riportata (Giust. civ., 1962, I, 1163), Cass. 4 ottobre 1955, n. 2786, Foro it., 1956, I, 547, con nota di richiarni.

(2) Conformi, sui poteri della Cassazione, Cass. 5 aprile 1961, n. 708, Foro it., Rep. 1961, voce Elezioni, n. 60 ; 7 luglio 1961, nn. 1626 e 1628, ibid., nn. 96, 98 ; 16 luglio 1958, n. 2602, e 17 ottobre 1958, n. 3301, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 175, 176 ; 14 gennaio 1958, n. 76, id., 1958, I, 371, con ampia nota di richiami.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

1898 n. 5921 ; art. 87 t. u. 4 maggio 1898 n. 564 ; art. 87 t. u. 21 maggio 1908 n. 208 ; art. 91 t. u. 4 febbraio 1915 n. 148), decisioni secondo le quali il ricorso si dovesse

notificare, a pena di decadenza, anche a coloro che fossero sostituiti nella carica di consigliere a quelli dichiarati ine

leggibili, perche pure essi interessati nel giudizio ; senonche,

yigendo ancora il t. u. del 1915, aveva finito con il pre valare 1'indirizzo, secondo il quale l'interessato al quale deve essere notificato il ricorso b soltanto quello di cui si impugna 1'eleggibilitä, e che ha, quindi, un interesse di retto ad opporsi all'accoglimento del ricorso stesso, e non

pure colui che ha invece soltanto un interesse mediato

all'accoglimento del ricorso, in quanto, per effetto di tale

accoglimento, viene a prendere il posto di colui che sia

stato dichiarato ineleggibile. Il principio poi generalmente

seguito, essendo identica la lettera ed uguale lo spirito della norma (art. 33, 3° comma, legge 7 ottobre 1947 n.

1058 ; art. 75 t. u. 4 aprile 1951 n. 203), deve valere anche

per la legislazione vigente. Con ciõ non si intende sostenere che il sostituto non

abbia un proprio interesse a che, tenuta ferma l'ineleg

gibilitä di chi sia risultato eletto, rimanga anche ferma

la propria sostituzione nella carica, ma, poiche al legislatore interessa massimamente che i risultati delle elezioni siano

veramente conformi alia volonta del corpo elettorale,

per la salvaguardia e la tutela di tale pubblico interesse

e necessario e sufficiente il contraddittorio della parte, ciofe di colui di cui si impugna 1'eleggibilitä, mentre non

v'e ragione alcuna per ritenere necessaria 1'estensione del

giudizio a chi, in fondo, e portatore soltanto di un interesse

mediato e secondario. In altri termini, il reclamo, instau

rando un vero e proprio giudizio, deve, per il principio che

e connaturale ad ogni giudizio del regolare contraddittorio

delle parti, essere notificato alia parte contro cui e diretto

e cioe a quella che ha interesse a resistere al reclamo stesso.

Potra discutersi se al candid ato sostituito nella carica

di consigliere comunale al consigliere dichiarato ineleg

gibile sia dato oppur no di intervenire ovvero anche di

proporre, per suo conto, reclamo, ma e certo che egli non

e un « controinteressato », al quale vada necessariamente

notificato il reclamo.

Tale criterio, giä adottato da questo Supremo collegio

(Cass., Sez. un., 4 ottobre 1955, n. 2786, Foro it., 1956,

I, 547 ; 28 aprile 1955, n. 1177, id., Rep. 1955, voce Ele

zioni, nn. Ill, 114; 28 dicembre 1954, n. 4609, id., Rep.

1954, voce cit., n. 158 ; 13 giugno 1953, n. 1747, id., Rep.

1953, voce cit., n. 162 ; 3 settembre 1947, n. 1565, id.,

1947, I, 793), riceve conferma dal t. u. 16 maggio 1960

n. 570, il quale, dopo aver riaffermato nell'art. 82, 3°

comma, che «il ricorso . . . deve essere notificato giudizial mente alia parte che puõ avere interesse », soggiunge nello

ultimo comma dello stesso articolo : «L'esecuzione della

decisione della giunta prov. amm. resta sospesa in pendenza di un ricorso alia corte di appello ». Orbene, mentre relati

vamente alle pronunce giurisdizionali del consiglio comunale,

che sono decisioni di primo grado, di regola non esecutive, stante il principio generale, recepito dalla legislazione elet

torale, dell'effetto sospensivo del giudizio di appello ri

spetto alia sentenza impugnata (art. 337 cod. proc. civ.), non v'era necessity di un'apposita statuizione, la legge ha

sentito il bisogno di dichiarare espressamente che e sospesa l'esecuzione della decisione della giunta prov. amm. che

si impugna davanti alia corte di appello, per la singolaritä del caso, e ciofe perche questa e una decisione giä adot

tata in sede di gravame e soggetta ad un riesame di terza

istanza. Se, dunque, il diritto alia carica merita ampia

protezione finchfe non ne sia accertata, in modo definitivo,

1'insussistenza, 6 segno che il candidato sostituito all'ine

leggibile nella carica di consigliere comunale non ha, alio

stato, che un'aspettativa, e non 6 quindi parte, cui vada

obbligatoriamente notificato il ricorso.

L'accoglimento del primo mezzo di ricorso, che im

porta l'assorbimento del secondo, diretto alia riammissione

in termine per errore scusabile al fine di eseguire la no

tifica del ricorso al preteso controinteressato, non da luogo a cassazione della sentenza con rinvio per la decisione

della causa nel merito, perclie alla Corte di cassazione,

malgrado i suoi fini istituzionali, a norma dell'art. 36

legge 7 ottobre 1947 n. 1058, sulla disciplina dell'eletto rato attivo, cui fa rinvio l'art. 75 t. u. 5 aprile 1951 n. 203, sulle elezioni delle amministrazioni locali (sostituito dall'art. 42 legge 23 marzo 1956 n. 136 e, poi, dall'art. 82 decreto

pres. 16 maggio 1960 n. 570) e attribuito il potere di sta tuire anche in merito alle contestazioni elettorali, alio

scopo di attuare una protezione piu sollecita e di consen tire alia pronuncia di raggiungere un risultato immediato,

eseguibile dall'autorita amministrativa (Cass. 7 luglio 1961, n. 1626, Foro it., Eep. 1961, voce Elezioni, n. 96 ; 5 aprile 1961, n. 708, ibid., n. 60 ; 16 luglio 1958, n. 3301, id., Eep. 1958, voce cit., n. 176 ; 14 gennaio 1958, n. 76, id., 1958,

I, 371). In concreto, poco o nulla risulta dagli atti, dai quali

si apprende soltanto eho il Consiglio comunale di Lucera, con deliberazione 27 gennaio 1961 ebbe a dichiarare ineleg

gibile il Papa per una delle cause previste dall'art. 15

del t. u. 5 aprile 1951 n. 203 (in particolare per i nn. 8 e 9

e ciofe per debito pendente verso il Comune). Trattasi di una semplice affermazione, non suffragata,

nelle fasi anteriori, da prove, ehe avrebbero potuto essere

acquisite mediante richieste di informazioni o avrebbero

potuto essere fornite da elettori nell'esercizio dell'azione

popolare ovvero da] P. m. in Corte di appello. La gene rica affermazione del Consiglio comunale della sussistenza

di una causa di ineleggibilitä equivale all'opposta afferma

zione dell'elettore clie tale causa di ineleggibilitä, b insussi

stente, per cui, difettando la dimostrazione dell'impedi mento ad assumere l'ufficio, deve dicliiararsi clie il can

didate & eleggibile. Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SÜPREMA DI DASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 7 luglio 1962, n. 1764 ; Pres.

La Via P., Est. Danzi, P. M. Teotta (concl. eonf.);

Pasqualini (Aw. Michelozzi) c. Natali (Aw. Mar

chetti).

(Cassa Trib. Pistoia 2 febbraio 1960)

Distanze legali — Costruzione in adercnza a mnro

posto al di la del confine — Maneata interpellanza — Azione del vicino — Domanda riconvenzionale

ex art. 877, 2° comma, cod. civ. — Inammissi

bilitä (Cod. civ., art. 875, 877).

Proprietä — Opera di un terzo con material! propri — Costruzione parte su londo altrui, parte su

proprio — Inapplicabilitä dell'art. 936 cod. civ.

(Cod. civ., art. 936).

Ohi, avendo costruito in aderenza al muro del vicino posto a

meno di un metro e mezzo dctl confine, sia convenwto per la demolizione delVopera, pud chiedere in via riconven

zionale di costruire in aderenza solo se a norma dell'art.

877 cod. civ. aveva interpellato preventivamente il vicino

e questi aveva lasciato inutilmente decorrere il termine

di quindici giorni. (1) L'art. 936 cod. civ. non si »iferisce al caso in cui un terzo

abbia compiuto nel fondo un'opera che non sorga intera

mente su di esso. (2)

(1) Non conf., sembra, Cass. 10 giugno 1957, n. 2158, Foro it.,

Rep. 1958, voce Distanze legali, n. 99.

(2) Conf. Cass. 29 marzo 1960, n. 679, Foro it., Rep. 1960, voce Proprietä, n. 52 ; App. Firenze 28 settembre 1957, id.,

Rep. 1958, voce cit., n. 48.

* » *

1. — Si pacifico che, quando il vicino ha un muro distante da]

mio confine meno di un metro e mezzo, io non posso (appoggiarvi

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