sezione I civile; sentenza 9 marzo 1995, n. 2726; Pres. Cantillo, Est. A. Finocchiaro, P.M.Buonajuto (concl. conf.); Min. finanze c. Soc. Bonifica paludi Fondi; Soc. Bonifica paludi Fondi(Avv. Berliri, Cogliati Dezza) c. Min. finanze. Cassa Comm. trib. centrale 3 febbraio 1992, n.691Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 6 (GIUGNO 1995), pp. 1823/1824-1827/1828Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188918 .
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1823 PARTE PRIMA 1824
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 9 marzo
1995, n. 2726; Pres. Cantillo, Est. A. Finocchiaro, P.M.
Buonajuto (conci, conf.); Min. finanze c. Soc. Bonifica pa ludi Fondi; Soc. Bonifica paludi Fondi (Avv. Berliri, Co
gliati Dezza) c. Min. finanze. Cassa Comm. trib. centrale
3 febbraio 1992, n. 691.
Tributi in genere — Condono fiscale — Giudizi pendenti —
Proroga dei termini processuali — Presupposti (D.l. 10 luglio 1982 n. 429, norme per la repressione della evasione in mate
ria di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria, art. 32; 1. 7 agosto 1982 n. 516, conversione in legge, con modifica
zioni, del d.l. 10 luglio 1982 n. 429, art. 1). Redditi (imposte sui) — Reddito d'impresa — Indennizzo per
illegittima occupazione di terreni — Sopravvenienza attiva —
Esclusione (D.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, istituzione e di
sciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, art. 41,
55).
La sospensione dei termini per ricorrere ed impugnare disposta dall'art. 32, 3° comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429, contenente
la disciplina del c.d. «condono fiscale», è cronologicamente e funzionalmente collegata alla possibilità di applicazione del
condono: la stessa, pertanto, non si applica nelle controversie
relative ad istanze di rimborso di somme già pagate. (1) Le somme corrisposte a titolo risarcitorio ed i relativi interessi
compensativi per la perdita irreversibile del fondo destinato ad opera pubblica non costituiscono, nel vigore degli art. 41
e 55 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, reddito d'impresa o
sopravvenienza attiva, anche nell'ipotesi il contribuente abbia
dedotto, in precedenti dichiarazioni, l'intero capitale del fon do occupato e non più restituito. (2)
Svolgimento del processo. — Con atti 26 giugno 1977 e 21 marzo 1978 la s.p.a. Bonifica delle paludi di Fondi, in liquida zione, ricorreva alla Commissione tributaria di primo grado di Roma contro l'iscrizione a ruolo dell'Ilor per il 1975 operata
(1) Per ulteriori riferimenti, v. Cass. 28 dicembre 1994, n. 11251, Foro it., 1995, I, 511.
(2) La Cassazione sostiene che la somma corrisposta a titolo risarci torio per la perdita irreversibile del fondo illegittimamente occupato — destinato ad opera pubblica e non più restituibile per effetto della «accessione invertita» — il cui costo il contribuente aveva dedotto in un esercizio precedente l'incasso, non costituisce, al pari dei relativi interessi, sopravvenienza attiva, in vigenza del d.p.r. 597/73. La corte, senza approfondire in maniera esaustiva il concetto di sopravvenienza attiva, ma incentrando il suo esame sulla natura «risarcitoria» della somma riscossa dalla società, ritiene che l'«indennizzo» abbia l'unico
scopo di ripristinare la situazione precedente all'esproprio, senza costi tuire materia imponibile (in motivazione si rileva anche che la disciplina vigente — d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 — espressamente prevede all'art. 6, 2° comma, la tassazione delle indennità conseguite a titolo di risarcimento del danno, e si ritiene, per la verità sbrigativamente, che essa sia valida come conferma del precedente orientamento favore vole alla loro non tassabilità). La Cassazione, peraltro, ritiene che «l'e ventuale errore» commesso dal contribuente nel dedurre l'intero valore del fondo al momento dell'occupazione andasse perseguito recuperando a tassazione l'imposta a suo tempo non corrisposta (parallelamente esclu dendo che tale erronea imputazione possa in qualche modo condiziona re la qualificazione in termini di sopravvenienza attiva della somma percepita a titolo risarcitorio).
Contra, Comm. trib. centrale 3 febbraio 1992, n. 691, Foro it., Rep. 1992, voce Redditi (imposte sui), n. 500, ora cassata.
Il ministero delle finanze, con ris. 29 dicembre 1976, n. 9/1161, Dir. e pratica trib., 1977, I, 1479, ha sostenuto che l'indennizzo di beni patrimoniali può costituire ipotesi di realizzo e che «per la qualificazio ne del provento devesi distinguere a seconda che l'indennizzo sia stato liquidato o meno nello stesso periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento dannoso o il relativo credito (certo ed oggettivamente determi
nabile) sia stato o meno, nel periodo stesso, iscritto in bilancio dopo avere, ovviamente, influenzato il conto profitti e perdite». Qualora «nel periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento dannoso non è stato liquidato l'indennizzo dei beni patrimoniali distrutti né iscritto il relati vo credito in bilancio, il fatto rileva autonomamente come componente negativa di reddito (. . .); in tale ipotesi, l'indennizzo di cui trattasi è configurabile come sopravvenienza attiva nel suo integrale ammonta re (. . .) rappresentando una sopravvenuta insussistenza di una posta negativa (art. 55, 1° comma) che ha già influenzato in tal senso la determinazione del reddito d'impresa in cui si era verificato l'evento dannoso». Successivamente, lo stesso ministero delle finanze (nota 29
Il Foro Italiano — 1995.
dal secondo ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma
per lire 11.574.420 e contro il silenzio-rifiuto della amministra
zione finanziaria opposto alla domanda di rimborso presentata all'intendenza di finanza di Roma per l'Irpeg per lire 27.405.341
versata direttamente alla esattoria comunale di Roma.
La ricorrente sosteneva che le imposte non erano dovute in
quanto relative ad importi costituiti da risarcimento danni a
seguito di occupazione illegittima di terreni e, quindi, non tas
sabili. La commissione adita, riuniti i ricorsi, li accoglieva e tale
pronuncia era confermata dalla commissione di secondo grado con decisione n. 11689 del 6 marzo 1984.
La stessa società proponeva distinti ricorsi alla Commissione
tributaria di secondo grado di Roma contro il silenzio-rifiuto
opposto alla domanda di rimborso dell'Irpeg relativa all'anno
1976 per lire 43.943.000 e contro l'iscrizione a ruolo per l'anno
1976 dell'Ilor per lire 27.392.000, ritenendo non tassabili le som
me riscosse, ma la commissione di secondo grado, in parziale
accoglimento dell'appello proposto dall'ufficio, dichiarava, con
decisione n. 28983 del 22 marzo 1985, dovuto il rimborso limi
tatamente alla parte delle imposte Irpef ed Ilor corrispondenti al reddito imponibile di lire 92.269.200.
Avverso queste due distinte decisioni l'ufficio proponeva ri
corso principale alla Commissione tributaria centrale, mentre la contribuente proponeva ricorso incidentale.
La Commissione centrale, riuniti i ricorsi, in riforma della
decisione n. 11686 del 1984 dichiarava inammissibile l'appello
proposto dall'ufficio avverso la decisione della commissione di
primo grado ed in riforma della decisione n. 28983 del 1985
respingeva i ricorsi della contribuente. A sostegno della pronuncia la Commissione centrale, con ri
ferimento all'inammissibilità dell'appello, rilevava: — che l'art. 32 d.l. n. 429 del 1982, convertito in 1. n. 516
del 1982 era applicabile a tutte le controversie tributarie all'epo ca pendenti e, quindi, anche a quelle decise dalla commissione
di primo grado; — che la sospensione doveva essere intesa in senso tecnico,
aprile 1978, n. 9/538, id., 1978, I, 1241) ha ribadito che «la semplice constatazione del carattere risarcitorio delle somme di che trattasi non
può di per sé giustificarne l'esclusione dal computo del reddito imponi bile, essendo, per contro, da verificare se tali proventi non siano da ritenersi conseguiti a fronte di costi ed oneri dedotti in precedenti perio di d'imposta. In tale ultima ipotesi ricorrono infatti i presupposti nor mativi di cui al 1° comma dell'art. 55 d.p.r. n. 597 sulla cui base le somme percepite a detto titolo configurano una sopravvenienza attiva».
In dottrina: L. G. Mottura, Non è imponibile il risarcimento danni nel vigore del d.p.r. 597/73 (nota a Cass. 9 marzo 1995, n. 2726, in
epigrafe), in Fisco, 1995, 3866; G. Falsitta, Sopravvenienze attive e
passive, voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1993, XXIX, 5, per il quale costituisce sopravvenienza attiva la «novella ricchezza che si manifesta a favore del patrimonio d'impresa in relazione al venir meno di qualsiasi passività», senza che occorra indagare sul tipo della
passività o sulla causa del suo cancellarsi (dello stesso a., La tassazione delle plusvalenze e sopravvenienze nelle imposte sui redditi, Padova, 1978); A. Catrambone, Plusvalenza derivante dal risarcimento per la
perdita o il danneggiamento dei beni dell'impresa. Momento impositi vo, in Fisco, 1990, 27, che sottolinea come, in vigenza del d.p.r. 597/73, il ministero delle finanze consentiva una sostanziale libertà di scelta fra la imputazione della perdita nell'esercizio in cui essa si verificava e realizzo di sopravvenienza nel momento del percepimento dell'inden nizzo e rinvio della imputazione della sola perdita non indennizzata nel periodo d'imposta d'incasso del ristoro; nella prassi, peraltro, «ve niva privilegiato il criterio di far coincidere nel medesimo esercizio l'am montare della perdita con il risarcimento».
Sulla disciplina attualmente vigente (art. 55 d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917), v. S. Fiaccadori, Il danneggiamento e la perdita dei beni nel reddito d'impresa, in Bollettino trib.., 1992, 1308; A. Catrambone, Le plusvalenze patrimoniali derivanti dal risarcimento per danneggia mento dei beni relativi all'impresa, in Fisco, 1989, 7125; G. B. Galli, Disciplina tributaria delle sopravvenienze attive, id., 1990, 2768; C. Pa
vignani, Le sopravvenienze attive nel testo unico delle imposte sui red diti, in Bollettino trib., 1988, 1425, con ampia panoramica sul concetto di sopravvenienza dal testo unico del 1877 al testo unico del 1986.
Sul problema delle somme percepite a titolo risarcitorio, v. Cass. 26 settembre 1994, n. 7868, Foro it., 1995, I, 171, con nota di F. Carotti.
Sulla disciplina recentemente introdotta dall'art. 11 1. 30 dicembre 1991 n. 413, relativamente alla tassazione delle somme percepite in con
seguenza di esproprio di terreni, v. Corte cost. 20 luglio 1994, n. 315, ibid., 28.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
con la conseguenza che, avendo avuto inizio il 30 novembre
1982 e termine, a seguito delle proroghe successivamente inter
venute, il 15 marzo 1983, erano da computarsi, per deteminare
il decorso del tempo in rapporto ai termini per i quali la decor
renza aveva avuto inizio prima del 30 novembre 1982, i giorni decorsi sino al 30 novembre 1982 e quelli successivi al 15 marzo
1983; — che risultava dagli atti che la decisione della commissione
era stata comunicata all'ufficio il 14 ottobre 1982 e che que st'ultimo aveva depositato l'atto di appello il 10 maggio 1983,
con la conseguenza che al 30 novembre 1982, giorno d'inizio
della sospensione, erano decorsi sedici giorni dal termine di cui
all'art. 22 d.p.r. n. 636 del 1972 e, essendo ripreso dal 16 mar
zo 1983 il decorso del termine stesso a seguito della cessazione
della sospensione, il termine per impugnare la decisione scadeva
il 28 aprile 1983, con l'ulteriore conseguenza che l'impugnazio ne proposta era da considerarsi tardiva.
Con riferimento, poi, al ricorso principale dell'ufficio, la com
missione rilevava: — che la base imponibile, ai fini dell'accertamento e della
tassazione del reddito complessivo della società di capitale è de
terminata dal risultato netto del conto profitti e perdite, relati
vo all'esercizio chiuso riguardante il periodo d'imposta, con le
variazioni, in aumento o diminuzione, in applicazione dei crite
ri fiscali di computo delle componenti positive e negative di
impresa delle persone fisiche; — che dal conto profitti e perdite della società, relativo al
l'anno 1976, risultava indicato a profitto l'importo di lire
166.836.750, come controvalore dei fondi oggetto di esproprio, danni da occupazione dei terreni ed interessi compensativi;
— che dagli atti risultava che la società, nel bilancio del 31
dicembre 1975, nel determinare l'imponibile della sovravvenien
za attiva conseguente al pagamento della indennità ed accessori
dovuti per l'occupazione del terreno sociale da parte del mini
stero dell'agricoltura e foreste, aveva dedotto l'intero valore del
capitale fondiario occupato e non più restituito, cosi come era
stato contabilizzato nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1974; — che nel biancio al 1976 l'importo riscosso pari a lire
166.836.750, non avendo, né potendo avere a fronte il costo
del fondo, già interamente dedotto nel bilancio precedente, do
veva essere considerato come sopravvenienza attiva e, quindi,
reddito imponibile ai fini Irpeg e Ilor; — che l'importo riscosso nel 1976 costituiva, nel bilancio della
società, un profitto e come tale, esattamente, era stato indicato
nel conto dei profitti e non poteva essere depurato di alcun
elemento proprio in conseguenza del fatto che la perdita del
terreno era già stata per intero calcolata come componente ne
gativa nel bilancio dell'anno precedente; — che la sopravvenienza attiva legittimamente era stata tas
sata ai fini Irpeg ed Ilor.
Avverso questa decisione il ministero delle finanze ha propo
sto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui
resiste con controricorso e con ricorso incidentale, illustrato da
memoria la s.p.a. Bonifica delle paludi di Fondi. Il ministero delle finanze ha proposto controricorso al ricorso incidentale.
La s.p.a. Bonifica delle paludi di Fondi ha presentato brevi os
servazioni per iscritto sulle conclusioni del p.m. Motivi della decisione. — 1. - Il ricorso incidentale va, preli
minarmente, riunito al ricorso principale ai sensi dell'art. 335
c.p.c. 2. - Con l'unico motivo del ricorso principale si deduce viola
zione ed erronea applicazione dell'art. 32 d.l. n. 429 del 1982,
convertito in 1. n. 516 del 1982 e successive modificazioni, per
avere la Commissione centrale erroneamente dichiarato inam
missibile l'appello proposto il 10 maggio 1983, sul presupposto
inesatto che la sospensione dei termini avesse avuto inizio dal
30 novembre 1982.
Secondo l'amministrazione ricorrente, invece, poiché il d.l.
n. 429 del 1982 era entrato in vigore il giorno successivo a quel
lo della sua pubblicazione sulla G.U., avvenuta il 13 luglio 1982,
il periodo di sospensione aveva avuto inizio dal 14 luglio 1982, con la conseguenza che poiché la decisione del primo giudice
era stata notificata il 14 ottobre 1982, cioè nel periodo di so
spensione dei termini, il termine di sessanta giorni per impugna
re iniziava a decorrere dal 15 marzo 1983, data della cessazione
della sospensione, con l'ulteriore conseguenza che l'impugna
zione era stata tempestivamente proposta entro il sessantesimo
giorno, scadente il 15 maggio 1983.
Il Foro Italiano — 1995.
La società, con il controricorso rileva che le vertenze oggetto della decisione n. 15089 della commissione di primo grado, con
cernendo un'istanza di rimborso ed una iscrizione a ruolo, non
rientravano nel condono del 1982, che riguardava esclusivamen
te le controversie sull'accertamento del reddito e non potevano
quindi beneficiare della sospensione dei termini.
Il ricorso principale è fondato per quanto di ragione sulla
base delle considerazioni che seguono. Le sezioni unite di questa corte, nel confermare la precedente
giurisprudenza, hanno affermato che la sospensione dei termini
processuali, prevista dall'art. 32 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, con
vertito, con modificazioni nella 1. n. 516 del 1982, e modificato
dall'art. 2 bis 1. n. 27 del 1983, è collegata alle dichiarazioni
integrative o alle istanze di definizioni ai sensi degli art. 14 ss.
del citato d.l. n. 429 del 1982 e successive modificazioni, con
la conseguenza che la stessa non si applica nelle controversie
relative ad istanza di rimborso di somme già pagate, in relazio
ne alle quali non è ipotizzabile la successiva estinzione del pro cesso «a seguito della comunicazione dell'intervenuta liquida
zione definitiva» (Cass. 20 gennaio 1992, n. 668, Foro it., Rep.
1992, voce Tributi in genere, n. 1527). Nella specie, la pronuncia n. 11689 del 6 marzo 1984 della
Commissione tributaria di secondo grado di Roma era interve
nuta a seguito della riunione di due distinti ricorsi: il primo
proposto contro l'iscrizione a ruolo dell'Ilor per il 1975 ed il
secondo contro il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanzia
ria opposto alla domanda di rimborso presentata all'intendenza
di finanza per l'Irpeg, Il provvedimento di riunione non esclude l'autonomia delle
singole controversie ai fini dell'impugnazione, con la conseguenza che poiché la controversia relativa all'istanza di rimborso non
era soggetta alla sospensione dei termini di cui al più volte cita
to art. 32, sulla base della richiamata giurisprudenza che il col
legio condivide, esattamente la Commissione centrale ha dichia
rato inammissibile l'appello proposto dall'ufficio il 10 maggio
1983, in presenza di una comunicazione della decisione avvenu
ta il 14 ottobre 1982, anche se, ai sensi dell'art. 384, 2° comma,
c.p.c., va corretta la motivazione adottata derivando l'inam
missibilità non già dall'inosservanza dei termini posti dall'art.
32 d.l. n. 429 del 1982 e successive modificazioni, ma dall'inos
servanza dell'art. 22, 1° comma, d.p.r. n. 636 del 1972.
La sospensione dei termini processuali operava invece in rela
zione alla controversia proposta contro l'iscrizione a ruolo del
l'Ilor per il 1975 — trattandosi di controversia alla quale era
applicabile il più volte richiamato d.l. n. 429 del 1982 — e tale
sospensione è iniziata a decorrere dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del d.l. nella Gazzetta ufficiale (n. 190 del 13 luglio 1982) e cioè dal 14 luglio 1982 (Cass. 18 marzo 1986, n. 1837, id., Rep. 1986, voce cit., n. 1341), protraendosi tale
periodo — a seguito di successivi provvedimenti legislativi (d.l.
n. 878 del 1982, convertito in 1. n. 15 del 1983; d.l. n. 916
del 1982, convertito in 1. n. 27 del 1983) — fino al 15 marzo
1983 (Cass. 23 marzo 1991, n, 3177, id., Rep. 1991, voce cit.,
n. 1301), con la conseguenza che l'appello dell'ufficio deposita
to il 10 maggio 1983, e cioè nei sessanta giorni decorrenti dalla
cessazione della sospensione dei termini, era da ritenersi tempe
stivo — non essendo in precedenza decorso alcun termine, per
essere avvenuta la comunicazione della decisione di primo gra
do il 14 ottobre 1982 in pieno periodo di sospensione — e con
l'ulteriore conseguenza che la decisione impugnata va cassata
e la causa rinviata alla stessa Commissione centrale, perché esa
mini e decida l'appello avverso la pronuncia sulla iscrizione a
ruolo dell'Ilor per il 1975.
Né può convenirsi con la tesi sostenuta dalla società contri
buente anche con la replica alle conclusioni del p.m., e secondo
cui il ricorso contro il ruolo riguardante l'Ilor dichiarato non
era definibile con il condono. La sola proposizione del ricorso avverso l'iscrizione a ruolo
dell'Ilor legittimava il contribuente ad avvalersi delle disposizio
ni agevolative di cui al più volte richiamato d.l. n. 429 del 1982
e, quindi, sospendeva i termini processuali ai sensi dell'art. 32
dello stesso d.l., mentre la circostanza che l'iscrizione a ruolo
fosse avvenuta sulla base della dichiarazione del contribuente
e che quindi la somma iscritta non potesse essere inferiore a
quella dichiarata atteneva al merito e, quindi, alla convenienza
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1827 PARTE PRIMA 1828
del ricorso al provvedimento agevolati vo, senza essere esclusiva
della sospensione dei termini processuali operante sia per i ter
mini pendenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso,
sia per quelli che siano iniziati a decorrere (come nella specie),
dopo tale data (Cass. 5 luglio 1986, n. 4416, id., Rep. 1987,
voce cit., n. 1000). 3. - Con l'unico motivo di ricorso incidentale si deduce viola
zione e falsa applicazione degli art. 55 e 41 d.p.r. 29 settembre
1973 n. 579, nonché dell'art. 41 d.p.r. n. 917 del 1986 ed insuf
ficienza di motivazione per avere ritenuto assoggettabile ad im
posta la somma di lire 166.836.750 riscossa nel 1976 a titolo
di risarcimento danni ed interessi per la illegittima occupazione di terreni di sua proprietà, somma che, all'atto della dichiara
zione dei redditi, era stata inesattamente inclusa fra i redditi
societari.
Secondo la ricorrente incidentale dette somme, in quanto ave
vano la funzione di reintegrare il patrimonio della società de
pauperato dal comportamento illegittimo di terzi come accerta
to con sentenza passata in giudicato, non costituivano reddito, né sopravvenienza attiva.
Le somme anzidette, sia quelle a titolo di indennizzo che per
interessi, bencé incassate nel 1975 e nel 1976, costituivano cre
diti maturati nel 1973, a seguito del passaggio in giudicato della
sentenza che aveva definito la causa civile di danni, per cui non
potevano essere assoggettate a tassazione nel 1976, in quanto, nella determinazione del reddito d'impresa si applica il criterio
di competenza e non quello di cassa.
Il motivo di ricorso è fondato. Il problema sottoposto a que sta corte è quello di stabilire se le somme corrisposte a titolo
di risarcimento del danno ed interessi compensativi per l'illegit tima occupazione di terreni non più restituibili in conseguenza della c.d. accessione invertita costituiscano reddito di capitale ai sensi dell'art. 41 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 o sopravve nienze attive a norma del successivo art. 55 del citato d.p.r.
La questione deve essere risolta nel senso della intassabilità
di tali somme dal momento che le stesse non costituiscono né
reddito del bene perduto, ma si sostituiscono allo stesso allo
scopo di ripristinare la situazione precedente, né sopravvenienze attive non derivando dal conseguimento di proventi a fronte
di costi e ad oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in
precedenti periodi d'imposta o dalla sopravvenuta insussistenza
di costi o di passività iscritte in bilancio in precedenti periodi
d'imposta. Ciò del resto è coerente con la giurisprudenza di questa corte
costante nel ritenere non assoggettabile a tassazione come red
dito delle persone fisiche le somme erogate al lavoratore dal
datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno per illegitti mo comportamento dello stesso datore di lavoro (Cass. 23 no
vembre 1992, n. 12511, id., Rep. 1992, voce Redditi (imposte di), n. 407; 22 gennaio 1987, n. 585, id., Rep. 1987, voce Lavo
ro (rapporto), n. 2579).
Seppure è vero che la più recente legislazione è nel senso di
tassare come reddito della stessa categoria di quelli sostituiti
o perduti anche le indennità conseguite a titolo di risarcimento del danno (art. 6, 2° comma, d.p.r. n. 917 del 1986), si tratta
pur sempre di disposizioni innovative che confermano l'orienta
mento della precedente disciplina contrario alla tassazione delle
somme percepite a titolo di risarcimento del danno.
Né potrebbe invocarsi — per sostenere la tesi contraria —
l'art. 11 1. 30 dicembre 1991 n. 413 che, modificando l'art. 81
d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, ha ricompreso le «plusvalenze da esproprio» nella categoria dei redditi diversi, al pari delle
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di ter
reni suscettibili di utilizzazione edificatoria ed ha previsto che le «plusvalenze da esproprio» scontino un'imposta sostitutiva
pari al venti per cento dell'indennizzo, e ciò sia per la diversità fra plusvalenza e sopravvenienza attiva, sia per il carattere in
novativo della disposizione non applicabile alla fattispecie in
esame.
Né può convenirsi con le conclusioni della Commissione tri
butaria centrale che ha rigettato il ricorso del contribuente per il fatto che lo stesso aveva dedotto l'intero capitale fondiario
occupato e non più restituito, cosi come era stato contabilizzato
nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1974, sicché l'importo riscos
so nel 1976 — non potendo avere a fronte il costo del fondo,
già interamente dedotto nel bilancio precedente — doveva esse
II Foro Italiano — 1995.
re considerato come sopravvenienza attiva e, quindi, reddito im
ponibile ai fini Irpeg e Ilor.
Le sopravvenienze attive sono esattamente individuate nei lo
ro contenuti dalla legge e l'eventuale errore commesso dal con
tribuente nel dedurre il costo del fondo perduto legittima l'e
sclusione della posta passiva ed il recupero a tassazione della
imposta in siffatto modo non corrisposta, ma non vale a tra
sformare in sopravvenienza attiva una somma che tale carattere
non abbia.
Va quindi ritenuto che le somme corrisposte a titolo risarcito
rio ed i relativi interessi compensativi per la perdita irreversibile
del fondo destinato ad opera pubblica non costituiscono, nel
vigore degli art. 41 e 55 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, reddito
d'impresa o sopravvenienza attiva, anche nell'ipotesi che il con
tribuente abbia dedotto, in precedenti dichiarazioni, l'intero ca
pitale del fondo occupato e non più restituito.
A tali principi la decisione impugnata non si è attenuta e,
pertanto, in accoglimento del ricorso incidentale, la stessa va
cassata e la causa rinviata alla stessa Commissione centrale, che
nel decidere, applicherà l'enunciato principio di diritto.
4. - Conclusivamente, va, quindi, accolto, per quanto di ra
gione, il ricorso principale, nonché il ricorso incidentale e, per
l'effetto, la decisione impugnata va cassata e la causa rinviata,
per nuovo esame, alla stessa Commissione tributaria centrale.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 6 marzo
1995, n. 2575; Pres. Montanari Visco, Est. Sotgiu, P.M.
Nicita (conci, conf.); Smith Kline Beecham Corporation (Aw.
Giorgianni, Sena) c. Soc. Biochimica Opos (Aw. Punzi, Pel
legrino). Conferma App. Milano 6 febbraio 1990.
Brevetti per invezioni industriali — Invenzione in campo chimi co — Brevettabilità — Condizioni — Ambito di tutela —
Limiti (R.d. 29 giugno 1939 n. 1127, testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, art.
12; d.p.r. 22 giugno 1979 n. 338, revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti).
Brevetti per invenzioni industriali — Domanda di brevetto —
Descrizione — Integrazione — Ammissibilità — Limiti (R.d.
5 febbraio 1940 n. 244, testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali, art. 26; d.p.r. 22 giugno 1979 n. 338).
Brevetti per invenzioni industriali — Invenzione di selezione bre
vettabile — Configurabilità (R.d. 29 giugno 1939 n. 1127, art. 12; d.p.r. 22 giugno 1979 n. 338).
Per la brevettabilità di un'invenzione in campo chimico non
è sufficiente la sola formulazione di una struttura molecola
re, ma è necessaria anche l'indicazione della funzione di tale
struttura in virtù delle proprietà possedute dal relativo com
posto; l'ambito della protezione brevettuale non si estende,
pertanto, a tutte le possibili combinazioni derivabili da una
formula base ma solo a quelle che sono state descritte, quan to a proprietà ed utilizzazioni specifiche, nella domanda
iniziale. (1)
(1-3) I. - Con la sentenza in rassegna la Suprema corte torna ad oc
cuparsi dei delicati problemi relativi alla brevettazione di invenzioni at tinenti al settore chimico, e, in particolare, alla questione dell'ambito di protezione derivante dal brevetto chimico ed ai connessi profili con cernenti la descrizione del trovato e l'invenzione di selezione.
II. -1 termini della questione sottoposta all'esame della Suprema cor te possono essere cosi sintetizzati: una industria farmaceutica (la Smith Kline Beecham Corporation) aveva depositato, nel 1971, una domanda di brevetto relativa a composti denominati «cefalosporine». Il brevetto era stato riconosciuto solo nel 1983, e, comunque, dopo che l'originaria domanda era stata integrata (nel 1982) con ulteriori elementi, che ave vano dato luogo ad un nuovo composto denominato «cefatrizina».
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