Sezione I civile; sentenza 9 settembre 1959, n. 2569; Pres. Torrente P., Est. Pece, P. M. Gentile(concl. conf.); Ditta Trumpy (Avv. Dettori, Manca) c. Soc. Spedizioni cotoni Alta Italia (S.c.a.i.)(Avv. Silvestri, Civiletti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 1 (1960), pp. 97/98-99/100Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152046 .
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97 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 98
oro funzione di garanzia dei diritti dei creditori e dei lega tari, sia che tale tentativo sia compiuto mediante la dolosa omissione .nell'inventario di taluni beni ereditari, sia che esso sia compiuto mediante la dolosa indicazione nell'in
ventario di passività inesistenti, Ma dal fatto che il pre detto tentativo sia represso anche se compiuto in questa ultima forma non è certo lecito desumere che l'indicazione
delle passività ereditarie sia un elemento essenziale dell'in
ventario ; e restano ferme le decisive ragioni dianzi enunciate
per dimostrare che la detta indicazione non ha affatto simile carattere.
Nessun dubbio quindi che, ai sensi e per gli effetti degli art. 485 e 487, un inventario debba ritenersi compiuto nel
termine di legge se in detto termine siano state descritte le
attività ereditarie, pur se sia stata del tutto omessa l'indi cazione delle passività, e che conseguentemente un sif fatto inventario sia efficace a determinare l'acquisto del
relativo beneficio. (Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SDPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 9 settembre 1959, n. 2569 ; Pres. Torrente P., Est. Pece, P. M. Gentile (conci,
conf.) ; Ditta Trumpy (Avv. Dettori, Manca) c. Soc.
Spedizioni cotoni Alta Italia (S.c.a.i.) (Avv. Silvestri,
Civiletti).
(Gassa Trib. Savona 21 giugno 1957)
Noleggio — Trasporti marittimi — Sbarco di ammi
nistrazione — Ammanchi e avarie — Azione «li
responsabilità — Decadenza — Computo del
termine — Ordine di consegna — Hata di rilascio al destinatario— Rilevanza (Cod. nav., art. 435, 438).
Nello sbarco di amministrazione deve aversi riguardo alla data di tradizione, dal vettore o dal raccomandatario di
questi al destinatario, dell'ordine di consegna relativo al carico, depositato nei magazzini dell' impresa - sbare li i, al
fine di accertare quando il destinatario medesimo abbia avuto la possibilità concreta di controllare la merce e
quindi di avanzare le relative riserve e promuovere even tualmente azione di responsabilità nei confronti del vet tore o dell'impresa sbarchi, rispettivamente nell'ipotesi che l'ammanco o l'avaria si siano verificati prima o
dopo l'affidamento della merce alla impresa. (1)
La Corte, ecc. — Va disposta, anzitutto, la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale, come che relativi entrambi alla stessa sentenza.
Con il primo mezzo del ricorso principale, la Ditta
Trumpy, quale raccomandataria del piroscafo vettore, denuncia che il Tribunale di Savona, giudicando in sede di rinvio, ha interpretato in modo inesatto il principio di
diritto affermato dalla precedente sentenza di questa Corte suprema in data 27 giugno-15 novembre 1955
(Foro it., Rep. 1955, voce Noleggio, n. 171), e, in conse
guenza di tale errata interpretazione, ha negato rilievo al fatto che la Ditta Parisi, dante causa, per il carico, di cui è questione, della odierna resistente e ricorrente incidentale S.c.a.i. fin dal momento del ritiro, da parte
(1) Sulla responsabilità del vettore e dell'impresa-sbarchi per ammanchi od avarie della merce trasportata, v. Cass. 3 no vembre 1956, n. 4123, Foro it., 1957, I, 20, con nota di richiami di dottrina e di giurisprudenza.
Ofr. anche Oass. 15 giugno 1956, n. 2093, ibid., 70 e App. Genova 10 maggio 1958, id., 1958, I, 1715, con nota di E. Volli.
In dottrina v., dello stesso Autore, Natura ed effetti dello sbarco di amministrazione, in Riv. dir. navig., 1958, XX, 50 ; Sul
deposito delle merci nello sbarco di amministrazione, id., 1957, II, 234 ; A. Magioncalda, Appunti sulla ricevuta del carico in
regime di sbarco di amministrazione, in Temi gen., 1958, 209.
di essa Parisi, dell'ordine di consegna in capo all'Im
presa sbarchi Egis, aveva saputo che la merce trasportata era stata depositata nei magazzini dell'Egis e aveva avuto la pratica possibilità di effettuarne il ritiro. La Trumpy ne deduce che, applicando il principio di diritto già fissato dalla precedente sentenza di questa Corte suprema, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che il termine annuale di scadenza, previsto, per l'azione di responsabilità avverso il vettore, dal Cogsa indiano del 1925, aveva iniziato il
proprio decorso dal momento in cui, attraverso il ritiro dell'ordine di consegna sull'Egis, la Parisi aveva avuto la disponibilità della merce presso i magazzini dell'Egis e la conseguente possibilità di controllarla.
La censura è fondata.
Per una precisa intelligenza della doglianza della
Trumpy e, soprattutto, per una esatta interpretazione della
precedente sentenza di questa Corte suprema, va ricordato
che, sia le diverse legislazioni interne dei Paesi anglo sassoni (Cariage of goods by Sea Act inglese del 1924, indiano del 1925, americano del 1936), sia il codice italiano della navigazione (negli art. 435 e 438) si sono ispirati al principio fondamentale consacrato nel n. 6 dell'art. 3 della Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di
carico, in forza del quale : a) le perdite e i danni del carico
trasportato, per non essere coperti dalla presunzione di una
regolare riconsegna del carico stesso, devono essere pro testati al vettore al momento della riconsegna, se apparenti ; entro tre giorni dalla riconsegna, se non apparenti ; b) « in qualsiasi caso, il vettore e la nave saranno esonerati da ogni responsabilità per perdite o danni, se non sarà
promosso giudizio entro un anno dopo la riconsegna delle, merci o la data in cui le merci avrebbero dovuto essere
riconsegnate ».
La aderenza del codice italiano della navigazione ai
suesposti principi della Convenzione è stata espressamente sottolineata nella Eelazione ministeriale al codice predetto (§ 257 e 258), e si ricava con chiarezza dal contenuto
degli art. 435 e 438 del citato codice. Ne consegue, che, per la interpretazione dei menzionati articoli, può essere utilizzata la ratio che determinò la correlativa norma della
Convenzione, e che consiste nella opportunità di una sollecita definizione dei rapporti fra vettore e avente diritto al
carico, dato anche il carattere urgente degli accertamenti da compiere sul carico stesso, al fine di assodare eventuali avarie. Tale ratio assume particolare rilievo nel caso in cui la scaricazione delle merci si sia verificata con le moda lità dello sbarco di amministrazione, che, per il porto di Genova è obbligatorio.
La precedente sentenza di questa Corte suprema aveva
già posto in evidenza come, in tale caso, l'inizio del termine
per la proposizione dell'azione di risarcimento non può farsi coincidere con l'affidamento delle merci all'impresa sbarchi, posto che quest'ultima non può essere considerata, nei confronti del vettore, rappresentante dell'avente diritto al carico, mentre la merce, stante il ritmo delle discariche nei grandi porti, viene affidata ad essa impresa di sbarco solo in deposito a favore del destinatario e secondo le risultanze della ricevuta di sbarco.
D'altra parte, però, la già lumeggiata ratio delle norme relative al termine per la presentazione delle riserve, circa le condizioni del carico (art. 435 cod. nav.) e per l'inizio di decorrenza del termine di prescrizione (secondo la legge italiana) o di decadenza (secondo il Cogsa indiano), non
permette di fare coincidere il momento della riconsegna, ai fini specifici della decorrenza dei suddetti termini, con il momento nel quale il destinatario decide di proce dere all'effettivo ritiro della merce presso i magazzini della
impresa-sbarchi. Ciò, infatti, equivarrebbe a rimettere alla volontà del destinatario la decorrenza dei predetti termini, provocando, ad libitum del destinatario medesimo, una situazione di incertezza, che sarebbe radicalmente
incompatibile con la volontà legislativa di una sollecita definizione dei rapporti in discussione.
Atteso tutto quanto sopra, non resta, come ritenuto in dottrina e come enunciato con la precedente sentenza di questa Corte suprema, che dare rilevanza al momento
Il, Foro Italiano — Volume LXXXIII — Parte I-7.
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PARTE PRIMA 100
in cui l'avente diritto al carico sia stato posto nella concreta
possibilità di Verificare il carico stesso dopo lo sbarco.
E, nello sbarco di amministrazione, tale momento ^coincide con quello in cui il_destinatario ba avuto conoscenza che le
proprie merci si trovano giacenti, a sua disposizione, nei
magazzini della impresa-sbarchi. Sotto tale profilo, esatta
mente la Ditta ricoprente sottolinea il valore dell'ordine
di consegna rilasciato dal Rettore, in capo all'impresa di
sbarco ed a favore dell'avente diritto al carico.
È appena il caso di ricordare che l'ordine di consegna in quistione, per la sua natura di jdocumento di mera
legittimazione al ritiro della merce, si differenzia netta
mente dagli ordini di consegna previsti 'dall'art. 566 cod.
nav. i quali sono, invece, titoli frazionari della polizza di
carico nella sua efficacia di titolo rappresentativo, e servono
alla negoziazione di singole partite della merce viaggiante. Ciò premesso, jil rilascio [da parte del vettore, o del
raccomandatario di costui, dell'ordine di consegna in capo
all'impresa-sbarchi, e la tradizione di jtale ordine a mani
dell'avente diritto al carico si risolvono nella comunica
zione della impresa, alla quale sono state affidate le cose
discaricate, e nella messa a ^disposizione delle predette cose a favore del menzionato avente diritto. Giova ulte
riormente rilevare, al riguardo, che se, eccezionalmente, la tradizione dell'ordine di consegna, dal vettore, o da un
rappresentante di costui, al destinatario, si è verificata
prima dell'affidamento della merce all'impresa di sbarco,
in tal caso occorrerà assodare, a volta a volta, quando, successivamente all'apprensione del buono di consegna, il
destinatario abbia avuto la concreta 'possibilità di control
lare la merce. Non è, infatti, da ^escludere che le esigenze della scaricazione 'possano importare, per determinate
partite, una giacenza più o meno lunga sulle chiatte delle
imprese di sbarco autorizzate, prima della introduzione di
esse partite nei magazzini portuali delle imprese stesse.
Anche in ,tal caso, però, quanto meno per i porti nei
quali, come in quello di Genova, che interessa la causa,
10 'sbarco di amministrazione è obbligatorio, acquista
rilievo, ai fini della decorrenza dei termini di cui è discus
sione, il momento in cui la merce è stata posta a disposi zione del destinatario nei magazzini dell'impresa-sbarco. Rifatti la obbligatorietà dello sbarco di amministrazione,
essendo diretta ad assicurare un ordinato svolgimento delle
operazioni di discarico dalle varie navi in arrivo, preclude
precisamente, per il regolamento del porto, l'intervento
diretto dei diversi destinatari nelle operazioni stesse.
Per tutte le esposte ragioni, deve concludersi che esat
tamente la odierna ricorrente Ditta Trumpy lamenta che
11 Tribunale di [Savona abbia trascurato di fissare, con
riferimento alla tradizione del buono di consegna, da essa
Trumpy alla ricevitrice Ditta Parisi (dante causa dell'odierna
resistente S.c.a.i.), la data in cui la predetta Ditta Parisi
ebbe la concreta possibilità di controllare la merce nei
magazzini dell'Egis. Con il secondo mezzo, la Trumpy denuncia che erro
neamente la sentenza impugnata ha ritenuto di non potere, in ogni modo, prendere in considerazione l'ordine di con
segna da essa Trumpy prodotto, assumendo che tale pro duzione non era ammissibile in sede di rinvio.
Anche tale censura è fondata.
Infatti, la produzione era legittimata dal principio di
diritto affermato dalla precedente sentenza di questa
Corte, dato che quella produzione tendeva, precisamente, ad accertare che, prima ancora del materiale ritiro della
merce, la Ditta Parisi, dante causa della S.c.a.i., aveva
avuto la concreta possibilità di controllare la merce già
posta a sua disposizione. Concludendo sul ricorso principale, lo stesso deve
essere accolto e la causa deve essere rinviata ad altro
tribunale, il quale applicherà il principio che « nello sbarco
di amministrazione la data di tradizione, dal vettore (o dal raccomandatario di costui) al destinatario, dell'ordine
di consegna relativo al carico depositato nei magazzini della impresa-sbarchi, è rilevante al fine di accertare quando il destinatario (o chi per lui), avendo avuto la completa
possibilità di controllare la merce, fu posto in grado di
avanzare le riserve del caso circa le condizioni del carico e di promuovere l'eventuale azione di responsabilità, nei confronti sia del vettore sia della impresa-sbarchi, a
seconda che l'ammanco o l'avaria ebbero a verificarsi
prima o dopo l'affidamento [della merce all'impresa ».
Vedrà, nella specie, il giudice di rinvio se la valutazione delle risultanze dell'ordine di consegna esibito dalla Trumpy assorba la necessità della prova per testi, già disposta in
primo grado dal Pretore. Infatti, anche nel caso (verifi catosi nella fattispecie in esame) di gravame da sentenza
non [definitiva del primo giudice, il giudice dell'appello,
qualora abbia tutti gli elementi per la decisione definitiva
della causa, deve procedere a tale decisione senza rimet tere le parti innanzi al primo giudice. In tal caso, il processo di primo grado restato sospeso a seguito dell'appello, potrà essere riassunto al limitato fine di sentire dichiarare cessata ogni ulteriore ragione del contendere.
Infatti, come altra volta enunciato da questa Corte
suprema (sent. n. 2124 del 1954, Foro it., Eep. 1954, voce
Appello civ., n. 374) il principio del doppio grado di giuris dizione importa che la controversia sia portata, succes
sivamente, a cognizione di due giudici diversi, ma non
impone anche che ogni singola questione proposta sia esaminata due volte.
L'accoglimento del ricorso principale, rimettendo in discussione la questione sull'avvenuta decadenza o meno
della S.c.a.i. dal diritto di proporre l'azione di risarci mento nei confronti della Trumpy, determina necessaria mente l'assorbimento del ricorso incidentale della S.c.a.i., dato che questo hamper presupposto la pronuncia, ora
cassata, di esclusione dell'accennata decadenza. Fer questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 1 agosto 1959, n. 2444 ; Pres. Cataldi P., Est. Bartolomei, P. M. Berri (conci,
conf.) ; B. (Avv. Magrone) c. Stopponi (Avv. Jelpo),
Sgherri (Avv. Schifone), Moscato (Avv. Berghella), Virant e Mercuri.
(Cassa App. Roma 23 maggio 1957)
IVotaro — Alienazione d'immobile — Inesistenza di
pignoramenti — Accertamento — Obbligo del notaio rogante — Sussistenza (Cod. civ., art. 2913 ; 1. 16 febbraio 1913 n. 89, ordinamento del notariato e
degli archivi notarili, art. 28).
Rientra tra i compiti del notaio, chiamato ad attribuire pub blica fede all'alienazione d'un immobile, accertare che sullo stesso non siano stati eseguiti pignoramenti, in modo che l'atto di trasferimento possa essere legalmente stipu lato ; e, se siano stati eseguiti pignoramenti sullo stabile da alienare a mezzo di rogito notarile, rientra fra i com
piti del notaio accertare se, in seguito, il procedimento esecutivo si sia estinto, in guisa che il proprietario abbia
riacquistato la piena disponibilità della cosa e possa quindi legittimamente alienarla. (1)
(1) 1. — La massima riferita in epigrafe è quella formulata dall'Ufficio massimario della Corte suprema : non vi è dubbio che riassuma (e in parte riproduca) alcune affermazioni della sen
tenza, ma non la si può qualificare « massima ». La stessa Corte suprema, in una recente sentenza (Sez. I
14 dicembre 1959, n. 3544, retro, col. 54, annotata, col garbo e l'acume che i lettori di questa rivista ben conoscono, da Alberto
Musatti), ci insegna cosa debba essere una « massima » : contiene i principi di diritto affermati dalla decisione e riproduce in forma sintetica i motivi che hanno determinato quella particolare risoluzione della questione controverga ; la sua finalità non è
quella di dare un estratto o riassunto della sentenza, ma quella diretta a porre in evidenza il principio informatore della deci
sione, perchè serva di norma per successive pronunzie su identiche
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