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sezione I civile; sentenza 9 settembre 2004, n. 18177; Pres. De Musis, Est. Petitti, P.M. Sepe...

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sezione I civile; sentenza 9 settembre 2004, n. 18177; Pres. De Musis, Est. Petitti, P.M. Sepe (concl. conf.); Banca nazionale del lavoro (Avv. Romano) c. Russo (Avv. D'Amico). Cassa App. Roma 8 marzo 2001 Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 3 (MARZO 2005), pp. 739/740-743/744 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200215 . Accessed: 28/06/2014 19:18 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.138 on Sat, 28 Jun 2014 19:18:04 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 9 settembre 2004, n. 18177; Pres. De Musis, Est. Petitti, P.M. Sepe(concl. conf.); Banca nazionale del lavoro (Avv. Romano) c. Russo (Avv. D'Amico). Cassa App.Roma 8 marzo 2001Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 3 (MARZO 2005), pp. 739/740-743/744Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200215 .

Accessed: 28/06/2014 19:18

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739 PARTE PRIMA 740

mare nel comune di Cerveteri, era cessato allo spirare del termi

ne decennale di durata previsto dall'art. 2604 c.c.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 13

marzo 2001, confermò integralmente la decisione del primo

giudice. La corte respinse, anzitutto, una serie di eccezioni pregiudi

ziali di rito proposte dai consorziati appellanti e tra queste, in

particolare, l'eccezione sollevata dalla difesa della sig. Pierina

Marini, che lamentava la mancata notificazione ad essa Marini

dell'atto di integrazione del giudizio di primo grado, disposta a

suo tempo dal tribunale nei riguardi di tutti i partecipanti al con

sorzio ed eseguita per pubblici proclami, e comunque la nullità

di tale citazione per violazione dei termini minimi di compari zione. Quanto al merito, la corte d'appello, dopo aver preso in

esame lo statuto del consorzio Campo di mare, ne dedusse che

in realtà non si trattava di un vero e proprio consorzio per la

produzione e per gli scambi, del genere di quelli contemplati

dagli art. 2602 ss. c.c., bensì di una convenzione atipica che

aveva dato vita ad un'associazione volta alla conservazione ed

alla gestione delle strade e di altri beni e servizi comuni ai pro

prietari immobiliari del comprensorio, implicante l'assoggetta mento a reciproche servitù di transito. La durata di tale associa

zione si sottraeva quindi al dettato dell'art. 2604 c.c. e dipende va invece dal verificarsi di particolari evenienze specificamente indicate nello statuto (sostanzialmente ricollegatesi all'assun

zione a proprio carico, da parte del comune, della manutenzione

e gestione dei beni e dei servizi pubblici del comprensorio), che

nella specie non risultavano però ancora essersi verificate.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la

sig. Marini e gli altri consorziati indicati in epigrafe. Ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memo

ria, il solo consorzio Campo di mare.

Con ordinanza depositata il 6 novembre 2002, questa corte, avendo rilevato che nei precedenti gradi di merito il contraddit

torio era stato esteso a tutti i partecipanti al consorzio (gran

parte dei quali evocati in giudizio con atto notificato per pubbli ci proclami), vertendosi in situazione di litisconsorzio necessa

rio, e che, viceversa, gli intimati nel giudizio di cassazione non

costituivano la totalità di coloro nei cui riguardi la sentenza im

pugnata era stata resa, ha disposto l'integrazione del contrad

dittorio nei confronti di tutti costoro anche nel presente giudizio di legittimità.

In conseguenza di ciò, i ricorrenti hanno proceduto a notifica

re a tutti i soggetti prima pretermessi, in taluni casi individual

mente e, per il resto, mediante pubblici proclami, un atto di in

tegrazione del contraddittorio.

Nessuno dei destinatari di tali notifiche ha spiegato difese.

I ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria.

Motivi della decisione. — Come già riferito in narrativa, que sta corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei con fronti di tutti coloro che, essendo già stati evocati nel giudizio di

merito in quanto litisconsorti necessari, non erano stati invece

chiamati a partecipare anche al presente giudizio di cassazione.

Al fine di ottemperare a quanto disposto da questa corte, i ri

correnti hanno quindi proceduto a notificare a tutti i litisconsorti

originariamente pretermessi un atto, definito di «integrazione del contraddittorio», che è stato poi depositato nella cancelleria

di questa corte.

Occorre allora, preliminarmente, verificare se in tal modo sia

stata idoneamente realizzata l'integrazione del contraddittorio

disposta dalla precedente ordinanza di questa corte.

A tal riguardo è opportuno ricordare che in più occasioni, e di

recente con sentenza n. 4144 del 2003 (Foro it., Rep. 2003, vo

ce Cassazione civile, n. 234), questa corte ha chiarito in qual modo debba operarsi l'integrazione del contraddittorio prevista dall'art. 371 bis c.p.c. In particolare, si è precisato che l'atto di

integrazione non costituisce una mera denuncia dell'esistenza

del processo in Cassazione, né una sorta di sollecitazione a ri

correre (o controricorrere) rivolta al suo destinatario. Costitui

sce, invece, la riproposizione dell'impugnazione nei confronti

dei soggetti precedentemente pretermessi. Donde consegue che

l'atto da notificare altro non può essere che il ricorso originario nella sua interezza (con l'eventuale aggiunta delle difese suc

cessivamente depositate), sia pure con la diversa intestazione ri

chiesta dalla citata disposizione del codice (la cui mancanza, pe raltro, non incide sulla sostanziale idoneità dell'atto a realizzare

Il Foro Italiano — 2005.

il suo scopo: cfr. Cass. n. 8464 del 1999, id., Rep. 1999, voce

Impugnazioni civili, n. 93). Se così non fosse, se cioè si dovesse ritenere consentita la

notificazione di un atto d'integrazione di contenuto diverso e ri

dotto rispetto al ricorso, si determinerebbe un'inammissibile di

sparità di situazioni tra i destinatari del ricorso originario e colo

ro che, pur essendo litisconsorti necessari, sono chiamati a par

tecipare al giudizio in un momento successivo.

Nel caso di specie, viceversa, l'atto di integrazione del con

traddittorio non contiene l'integrale esposizione del ricorso, ma

ne costituisce una mera sintesi, priva, tra l'altro, di una com

piuta ed esauriente enunciazione del fatto e delle norme di di

ritto che si assumono violate, e con una succinta riepilogazione dei motivi di impugnazione, contenuta in solo poco più di quat tro pagine a fronte delle circa dieci pagine lungo le quali si di

spiega l'esposizione di tali motivi nell'atto originario di ricorso.

Stando così le cose, l'atto in esame non appare conforme al

corrispondente modello normativo e non può, pertanto, conside

rarsi idoneo ad adempiere l'ordine d'integrazione del contrad

dittorio formulato con la precedente ordinanza da questa corte.

Ne consegue che l'integrazione del contraddittorio non può dirsi avvenuta, entro i termini prescritti, e che il ricorso deve

quindi essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 331, 2° comma, c.p.c.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 9 set tembre 2004, n. 18177; Pres. De Musis, Est. Petitti, P.M. Se

pe (conci, conf.); Banca nazionale del lavoro (Avv. Romano) c. Russo (Avv. D'Amico). Cassa App. Roma 8 marzo 2001.

Prova documentale — Scrittura privata — Attestazione di

conformità all'originale del notaio — Validità — Fatti specie (Cod. civ., art. 2714; d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa (testo A), art. 18).

L'attestazione del notaio di conformità della copia all'origina le, che egli stesso abbia redatto e che presenti i requisiti di

forma previsti dall'art. 18 d.p.r. n. 445 del 2000, è idonea a

conferire alla copia il carattere di copia autentica, e conse

guentemente l'efficacia propria di tale atto, anche ove dalla

predetta attestazione non risulti che l'originale, non nella

disponibilità del notaio, sia stato esibito a quest'ultimo

(nella specie, si trattava di una procura generale alle li

ti). (1)

(1) La pronuncia si segnala per aver affrontato la tematica delle mo dalità di rilascio di copia c.d. autentica da parte del notaio sotto lo spe cifico profilo del «contenuto» dell'attestazione di conformità della co

pia all'originale che il pubblico ufficiale deve porre in essere in sede di rilascio della copia.

A tal proposito, la Cassazione era più precisamente chiamata a scio

gliere il seguente quesito: «se, ai fini della autenticazione della copia di un atto, la mera attestazione di conformità all'originale apposta da un notaio (o da altro pubblico ufficiale) sulla copia sia o meno sufficiente ad attribuire a questa l'efficacia di copia autentica ovvero se, perché si

produca tale effetto, nel caso in cui l'atto non sia nella disponibilità del notaio (o del pubblico ufficiale), sia altresì necessario che il notaio (o il

pubblico ufficiale) attestino che l'originale è stato loro esibito». Nella specie trattavasi di procura alle lìti autenticata da notaio rite

nuta dalla corte d'appello «non . .. idonea allo scopo, trattandosi di co

pia la cui conformità risultava attestata senza menzione dell'esame del

l'originale, esame che, invece, nel caso di specie, sarebbe stato neces

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Svolgimento del processo. — Con sentenza in data 5 febbraio

1996, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione proposta da Russo Filippo avverso il decreto ingiuntivo richie sto e ottenuto dalla Banca nazionale del lavoro nei suoi con

fronti, nella constatata mancanza del fascicolo di detto istituto e

del conseguente difetto di prova del credito azionato, disponeva la revoca del decreto opposto.

La Corte d'appello di Roma, adita dalla Banca nazionale del

lavoro, dichiarava inammissibile l'appello, rilevando che la co

sano», trattandosi di atto non messo a raccolta dal notaio e dunque non conservato dallo stesso.

Ad avviso della corte d'appello, in sostanza, ove il notaio sia chia mato a rilasciare copia c.d. autentica di atto il cui originale non sia con servato dallo stesso in originale, nell'attestare la conformità rispetto a

quest'ultimo della copia rilasciata, tale pubblico ufficiale dovrebbe ne cessariamente dar conto dell'avvenuta esibizione dell'originale.

Per tali motivi la corte d'appello aveva dichiarato inammissibile

l'appello. La Cassazione è di diverso avviso. La Suprema corte, infatti, nel cassare la pronuncia impugnata, dopo

essersi soffermata sulle previsioni di cui agli art. 67 1. not. e 14, 2°

comma, 1. 4 gennaio 1968 n. 15 (abrogato dall'art. 77 d.p.r. 28 dicem bre 2000 n. 445 e riprodotto nel 1° e 2° comma dell'art. 18 medesimo

d.p.r.) e sull'assenza di indicazioni «circa il modo di formazione delle

copie» nel codice civile (essendo gli art. 2714-2719 destinati a discipli nare l'efficacia delle copie degli atti e non anche le modalità di forma zione delle copie stesse), è giunta a ritenere che: «l'attestazione del

notaio, di conformità della copia all'originale che egli stesso abbia re

datto, che presenti gli altri requisiti di forma previsti dall'art. 18 d.p.r. n. 445 del 2000, sia idonea a conferire alla copia il carattere di copia autentica e, conseguentemente, l'efficacia propria di tali atti, anche se dalla predetta attestazione non risulti che l'originale, non nella disponi bilità del notaio, sia stato esibito».

Sotto il profilo probatorio, l'efficacia cui la Cassazione fa riferi mento è chiaramente quella di cui all'art. 2714 c.c., il quale reca «copie di atti pubblici» e, giova ricordarlo, prevede che: «le copie di atti pub blici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale».

La Suprema corte giunge alla conclusione su riferita in quanto: «l'attestazione di conformità di una copia ad un originale . .. non può non comportare l'attività di verifica della effettiva conformità all'origi nale che, quindi, se non depositato presso il notaio che procede all'au

tenticazione, deve presumersi sia stato esibito. Se così non fosse, del

resto, dovrebbe ipotizzarsi, in contrasto con il senso delle espressioni utilizzate dal notaio, che l'attestazione di conformità sia stata effettuata dal notaio senza aver preso visione dell'originale; contestazione, que sta, che potrebbe essere mossa con l'unico rimedio della querela di fal so. Ne consegue che l'attestazione, da parte del notaio, della conformità della copia all'originale (nella specie, giova ribadirlo, redatto dal me desimo notaio attestante la conformità), ove non venga contrastata con la proposizione della querela di falso, deve presumersi sia stata apposta dal notaio previa esibizione dell'atto non depositato presso di lui».

Non sussistono, a quanto consta, precedenti giurisprudenziali speci fici in termini.

Sulla diversa ipotesi di attestazione da parte del notaio, anziché della conformità della copia (nella specie, copie fotografiche di scritture) al

l'originale, solo della conformità della stessa rispetto al documento esi

bitogli, cfr. Cass. 24 giugno 1998, n. 6263 (Foro it., Rep. 1999, voce Prova documentale, n. 75, e Nuova giur. civ., 1999, I, 117, con nota di S. Patti, Conformità della copia al documento e conformità al docu mento originale), secondo la quale in tal caso «le suddette copie non assumono il valore di prova legale, dovendo ad esse riconoscersi la più limitata efficacia di un principio di prova per iscritto ai sensi dell'art. 2717 c.c.».

In dottrina, cfr. P. Boero, Copia, estratto e certificato notarile, voce del Digesto civ., Torino, 1989, IV, 406 ss., spec. 407, testo, e 408, nota

3, il quale, nell'occuparsi delle disposizioni in materia di cui al r.d.l. n. 1666 del 1937 ed alla 1. n. 15 del 1968, pone in rilievo come queste «presuppongono entrambe la produzione al pubblico ufficiale dell'ori

ginale da cui trarre la copia, ancorché tale originale possa venire resti tuito al richiedente» e come «di tale restituzione è usuale, ma non ob

bligatorio, fare menzione nella formula dell'autenticazione della co

pia». In via più generale, sulla tematica in esame, cfr., per tutti, da ultimo,

A. Ruotolo, in G. Casu-S. Tondo-A. Ruotolo, Il documento, in Trat tato di diritto civile del Consiglio nazionale del notariato diretto da P.

Perlingeri, Napoli-Roma, 2003, 344 ss.; nonché, oltre al già citato contributo di Boero, G. Casu, Competenza del notaio a rilasciare copie autentiche, in Studi e materiali a cura della commissione studi del Con

siglio nazionale del notariato, Milano, 1986,1, 70 ss.; G. Trisorio Liuz

zi, Copia e collazione di atti, voce del Digesto civ., Torino, 1989, IV,

Il Foro Italiano — 2005.

pia «dichiarata conforme» della procura alle liti, autenticata dal notaio Liguori di Roma, depositata dalla banca su richiesta del

consigliere istruttore, non era idonea allo scopo, trattandosi di

copia la cui conformità risultava attestata senza la menzione dell'esame dell'originale, esame che, invece, nel caso di specie, sarebbe stato necessario. La procura in questione, pur essendo

generale, destinata cioè ad essere utilizzata un numero indeter minato di volte, non era stata messa a raccolta dal notaio, sicché

il professionista non aveva conservato presso di sé l'originale. Tuttavia, osservava la corte, le fotocopie delle scritture private hanno la stessa efficacia dell'originale, ove questo si trovi pres so chi ne dichiari la conformità; in mancanza di detto deposito, non è invece sufficiente l'attestazione di conformità della copia

all'originale, genericamente dichiarata, essendo invece necessa

rio che il pubblico ufficiale esplicitamente e univocamente atte

sti di aver avuto l'esibizione dell'originale medesimo. E la pre visione della messa a raccolta degli atti notarili è volta proprio a

soddisfare la finalità di evitare che la parte si trovi sempre nella

necessità di portare l'originale presso l'ufficiale competente al

rilascio della copia; competenza che, nel caso del notaio, spetta solo a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 67 1. n. 89 del 1913, con la

deroga di cui all'art. 2673 c.c., o, se cessato, all'archivio nota

rile dal quale questi dipendeva. Conseguentemente, allorquando la persona che necessita della copia non abbia la disponibilità

dell'originale, deve provvedere a rinnovare l'atto, non essendo

più possibile estrarne copie. Nella specie, inoltre, dalla fotoco

pia in atti non risultavano neanche gli estremi della registrazio ne —

obbligatoria in termine fisso, trattandosi di procura gene rale — e nella cui assenza il notaio non avrebbe neanche potuto rilasciare copie.

Per la cassazione di tale sentenza, propone ricorso la Banca

nazionale del lavoro, cui resiste con controricorso il Russo.

Motivi della decisione. — Con il ricorso la Banca nazionale

del lavoro deduce violazione di legge e falsa applicazione del

l'art. 66 d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 (o 1. 4 gennaio 1968 n. 15). Erroneamente la sentenza impugnata ha trattato la procura, ri

tenendone necessaria la registrazione, come se la stessa avesse

natura di procura ad negotia, e cioè di una procura destinata a

produrre effetti negoziali, e non anche di atto destinato ad esau

rirsi in un unico contesto. Mentre, infatti, la procura di natura

sostanziale è certamente soggetta all'obbligo di registrazione in

termine fisso, ovvero deve essere sottoposta a registrazione

prima del rilascio di copie, per la procura alle liti è invece

espressamente prevista l'esenzione dall'obbligo di registrazio ne, giacché l'art. 2 della tabella allegata al t.u. dell'imposta di

registro dispone che non vi sia obbligo di richiedere la registra zione per «atti, diversi da quelli espressamente contemplati dalla prima parte della tariffa, dell'autorità giudiziaria in sede

civile e penale (...), atti del contenzioso elettorale e dei proce dimenti disciplinari; procure alle liti».

400 ss.; S. Evangelista, Copia, collazione e riproduzione di atti e do

cumenti, voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1988, IX; C. Petrucci, Copia. II. Copia e collazione di atti pubblici, voce del

l'Enciclopedia del diritto, Milano, 1962, X, 636 ss.; G. Girino, Copia, estratto, certificato notarile, voce del Novissimo digesto, appendice, Torino, 1980. II, 815 ss.; Martinetto, Copia e collazione di atti, id., Torino, 1968, IV, 842 ss., ed ivi ulteriori riferimenti.

La pronuncia pare meritevole di adesione.

Ciò, direi, non solo in considerazione della ragionevole argomenta zione di fondo su cui la stessa poggia, più sopra testualmente richia

mata, ma anche della lettera della normativa vigente in materia; la

quale, effettivamente non si preoccupa di disciplinare in sede codicisti ca le modalità secondo cui deve avvenire il rilascio della «copia auten tica» e quando lo fa (ossia fondamentalmente con il citato art. 18 d.p.r. n. 445 del 2000; ma si veda anche la legge notarile, ed in particolare l'art. 69), nel disciplinare sia l'ipotesi dell'autenticazione di copia di atto depositato presso il pubblico ufficiale che quella di pubblico uffi ciale «al quale deve essere prodotto il documento», esplicita in modo analitico ciò che il pubblico ufficiale deve indicare in sede di «attesta zione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia» (ossia «la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma

per esteso e il timbro dell'ufficio» e «se la copia dell'atto e documento consta di più fogli, ... la propria firma a margine di ciascun foglio in

termedio») non ricomprendendovi anche, per l'ipotesi di atto non depo sitato presso il pubblico ufficiale che pone in essere l'attività di cui so

pra, la menzione dell'avvenuta esibizione dell'originale. [E. Fabiani]

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743 PARTE PRIMA 744

Del resto, osserva la ricorrente, il beneficio disposto in favore

di tale ultimo tipo di atti trae fondamento dall'esigenza di eli

minare ogni impedimento fiscale al diritto di agire in giudizio

per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, dovendo le

parti necessariamente farsi rappresentare in giudizio da difenso

re munito di procura, nei limiti di quanto stabilito dagli art. 82 e

83 c.p.c.

Correttamente, quindi, il notaio rogante non ha provveduto alla registrazione della procura. I requisiti formali della dichia

razione di conformità della copia all'originale sono stabiliti

dalla 1. n. 15 del 1968 e consistono nella dichiarazione di con

formità con l'originale, nella data di rilascio, nell'impronta del

sigillo e nella sottoscrizione del notaio; requisiti tutti posseduti dalla copia della procura generale depositata in atti, sicché que sta doveva ritenersi sufficiente per adire i diversi gradi di giudi zio.

Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento. Come si è rilevato, la corte d'appello ha ritenuto inidonea la

procura generale alle liti esibita dal procuratore della banca ri

corrente nel giudizio di appello in copia autenticata da un no

taio, ritenendo che le norme che disciplinano il rilascio di copie richiedano, allorquando l'atto della cui copia si tratti non risulti

depositato presso il notaio che lo ha redatto, l'attestazione del

l'avvenuta esibizione dell'originale. E nella specie, trattandosi

di procura non depositata presso il notaio che ha proceduto al

l'autenticazione della copia, difettava l'attestazione, da parte del notaio, della conformità della copia all'atto esibitogli.

Il quesito al quale questa corte è chiamata a rispondere è dun

que il seguente: se, ai fini della autenticazione della copia di un

atto, la mera attestazione di conformità all'originale apposta da

un notaio (o da altro pubblico ufficiale) sulla copia sia o meno

sufficiente ad attribuire a questa l'efficacia di copia autentica

ovvero se, perché si produca tale effetto, nel caso in cui l'atto

non sia nella disponibilità del notaio (o del pubblico ufficiale), sia altresì necessario che il notaio (o il pubblico ufficiale) atte

stino che l'originale è stato loro esibito.

In proposito, deve rilevarsi che l'art. 67 1. 16 febbraio 1913 n.

89 (ordinamento del notariato e degli archivi notarili), inserito

nel capo III, recante la rubrica «delle copie degli estratti e dei

certificati», dispone che «il notaro, finché risiede nel distretto

dello stesso consiglio notarile, e continua nell'esercizio del no

tariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettu

ra, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui

ricevuti, o presso di lui depositati». Il r.d.l. 14 luglio 1937 n.

1666, recante modifiche all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, a sua volta dispone, all'art. 1, che ai notari è

concessa anche la facoltà di: «(...) 5) rilasciare copie od estratti

di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali, sal

va sempre all'autorità presso cui se ne fa uso la facoltà di ri

chiedere l'esibizione degli originali». Ai sensi del 2° comma dell'art. 14 1. 4 gennaio 1968 n. 15

(articolo abrogato dall'art. 77 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, e

riprodotto nel 1° e 2° comma dell'art. 18 medesimo decreto), «l'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico uffi

ciale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'o

riginale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché

da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funziona

rio incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di con

formità con l'originale scritta alla fine della copia, dopo le

eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale auto

rizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rila

scio, il numero di fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la

qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso e

il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta

di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a mar gine di ciascun foglio intermedio».

Nessuna indicazione circa il modo di formazione delle copie si desume dal codice civile, essendo le disposizioni degli art.

2714-2719 destinati a disciplinare l'efficacia delle copie degli atti e non anche le modalità di formazione delle copie stesse.

Per quel che rileva nel presente giudizio, si deve osservare

che la procura esibita dal difensore della banca ricorrente, al cui

esame il collegio può procedere in considerazione della natura

della censura proposta, risulta essere una fotocopia recante

l'attestazione di conformità all'originale apposta dal medesimo

notaio che ha redatto l'originale.

Il Foro Italiano — 2005.

Orbene, il collegio ritiene che l'attestazione del notaio, di

conformità della copia all'originale che egli stesso abbia redat

to, che presenti gli altri requisiti di forma previsti dall'art. 18

d.p.r. n. 445 del 2000, sia idonea a conferire alla copia il caratte

re di copia autentica e, conseguentemente, l'efficacia propria di

tali atti, anche se dalla predetta attestazione non risulti che l'o

riginale, non nella disponibilità del notaio, sia stato esibito.

L'attestazione di conformità di una copia ad un originale, infat

ti, non può non comportare l'attività di verifica della effettiva

conformità all'originale che, quindi, se non depositato presso il

notaio che procede all'autenticazione, deve presumersi sia stato

esibito. Se così non fosse, del resto, dovrebbe ipotizzarsi, in

contrasto con il senso delle espressioni utilizzate dal notaio, che

l'attestazione di conformità sia stata effettuata dal notaio senza

aver preso visione dell'originale; contestazione, questa, che po trebbe essere mossa con l'unico rimedio della querela di falso.

Ne consegue che l'attestazione, da parte del notaio, della con

formità della copia all'originale (nella specie, giova ribadirlo, redatto dal medesimo notaio attestante la conformità), ove non

venga contrastata con la proposizione della querela di falso, de

ve presumersi sia stata apposta dal notaio previa esibizione del

l'atto non depositato presso di lui.

Nessun rilievo può poi essere attribuito alla circostanza, evi

denziata dalla corte d'appello, della mancanza di registrazione della procura generale alle liti, giacché, come correttamente os

servato dalla banca ricorrente, la procura alle liti è espressa mente inserita nell'art. 2 della tabella allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, tra gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere

la registrazione. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza

impugnata deve conseguentemente essere cassata, con rinvio a

una diversa sezione della Corte d'appello di Roma, la quale, nel

procedere a nuovo giudizio, si atterrà al seguente principio di

diritto: «In presenza dell'attestazione, da parte del notaio, della

conformità di una copia all'originale, ove sussistano gli altri re

quisiti di forma previsti dall'art. 18 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, e nel caso in cui l'originale non sia depositato presso il

notaio stesso, deve presumersi che l'originale sia stato esibito al

notaio».

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 4 set

tembre 2004, n. 17891; Pres. Losavio, Est. Ragonesi, P.M.

Martone (conci, conf.); Soc. Gardenia di Iacono & C. (Avv. Del Vecchio) c. Fall. soc. Interimpianti (Avv. Balsamo).

Conferma App. Roma 8 maggio 2000.

Arbitrato e compromesso — Clausola compromissoria —

Fallimento di una parte anteriormente alla deliberazione — Credito nei confronti del fallito — «Vis attractiva» —

Eccezione del curatore — Pronuncia di improcedibilità del giudizio (Cod. proc. civ., art. 829; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 52, 95).

Quando nel corso di un giudizio arbitrale avente ad oggetto una

pretesa creditoria nei confronti di una delle parti costituite

questa venga dichiarata fallita prima della deliberazione del

lodo e il curatore faccia valere con l'impugnazione del lodo

la circostanza dell'intervenuto fallimento, il giudice di merito

deve dichiarare l'improcedibilità del giudizio per la vis at

tractiva del procedimento di accertamento del passivo. (1)

(1) In termini, per effetto dell'applicazione del principio di esclusi vità del procedimento di accertamento del passivo, Cass., sez. un., 6

giugno 2003, n. 9070, Foro it., Rep. 2003, voce Arbitrato, n. 72; 11

giugno 1969, n. 2064, id., 1969, I, 2490. In dottrina, Jorio, Le crisi

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