Sezione I; decisione 8 luglio 1983, n. 107; Pres. Baiocchi, Est. Mastropasqua; Comune di InverunoSource: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 4 (APRILE 1984), pp. 143/144-145/146Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23176078 .
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PARTE TERZA
L'introduzione delle nuove norme, a parere della amministra
zione riferente, potrebbe avvenire attraverso lo strumento del
regolamento governativo ovvero del regolamento tipo da adottarsi
con decreto ministeriale e, quindi, di obbligatoria ricezione da
parte delle amministrazioni provinciali.
Alla adozione delle norme di cui trattasi l'amministrazione
riferente ritiene di essere legittimata: dal potere di vigilanza sulle
autoscuole ad essa spettante per gli aspetti normativi ed attribuito
alle amministrazioni provinciali solo per gli aspetti esecutivi;
perché le funzioni amministrative di autorizzazione e vigilanza sulle autoscuole non sono da annoverare tra quelle di interesse
esclusivamente locale attribuite agli enti locali nelle materie di
cui all'art. 117 Cost., ma sono da ritenere funzioni attribuite alle
province ai sensi dell'art. 128 Cost, e, perciò, attinenti a materie
per le quali lo Stato conserva integra la potestà legislativa e
regolamentare. Data la complessità e la delicatezza della questione l'ammini
strazione riferente ha ritenuto di formulare al Consiglio di Stato
apposito quesito.
La sezione ritiene al quesito vada data risposta negativa. La
questione va esaminata sotto il duplice profilo della libertà di
iniziativa economica privata e del rispetto delle autonomie locali.
Sotto il primo profilo, la Corte costituzionale, con la sent. n. 24
del 6 aprile 1965 (Foro it., 1965, I, 1134), ha posto l'accento sulla
particolare delicatezza e complessità del settore relativo alle
scuole guida disciplinata dall'art. 84 del codice della strada ed ha
osservato che siffatta attività non poteva e non può essere
lasciata alla « incontrollata ed illimitata iniziativa dei privati e
ben si giustifica l'intervento del legislatore diretto a dettare norme
che, specificando condizioni e ponendo limiti all'esercizio di tale
attività, contemperino ed armonizzino il diritto dei singoli con le
esigenze della collettività ».
Va subito soggiunto, però, che la libertà di iniziativa economi
ca di cui all'art. 41, 1° comma, Cost, ha la garanzia formale della
riserva di legge, sicché limiti e condizioni ad essa, che la
comprimano e riducano in relazione ai fini sociali, possono essere
posti solo con la legge o in base alla legge. Non è il caso di soffermarsi a citare le numerose sentenze della
Corte costituzionale che hanno affermato e chiarito il principio della riserva di legge riguardo alla libertà di iniziativa economica
(art. 41, 2° e 3° comma, Cost.).
Certo, trattandosi di riserva di legge relativa, può trovare
spazio anche un'attività normativa secondaria, in attuazione, però, di criteri e direttive poste dal legislatore primario che siano
idonee a contenere l'esercizio della potestà normativa secondaria
in un ambito ben delineato, evitando che si svolga in modo
assolutamente discrezionale (Corte cost. 6 febbraio 1962, n. 4, id.,
1962, I, 408; 5 febbraio 1963, n. 1, id., 1963, 1, 398).
Siffatti criteri e direttive non sono rinvenibili, come invece
sembrerebbe ritenere l'amministrazione riferente, per quanto at
tiene alle limitazioni del numero delle autoscuole in funzione
dell'ubicazione e delle distanze, né nel potere di vigilanza che il
ministero dei trasporti conserverebbe per gli aspetti normativi, né
nel potere di sospendere o di revocare l'autorizzazione quando l'attività della scuola non si svolge regolarmente.
Quest'ultimo potere, sul quale l'amministrazione riferente insiste
particolarmente, è e rimane un potere repressivo sul quale non si
può fare alcuna leva per cercare di legittimare, pur nel
lodevole intento di evitare il determinarsi di situazioni di possibi le irregolare funzionamento, l'uso di strumenti normativi non
adeguati alla introduzione di limiti e condizioni ad un diritto
costituzionalmente garantito.
Sotto il profilo del rispetto delle autonomie locali (art. 5 e 128
Cost.), va rilevato che egualmente non sembra consentito il
programma normativo che l'amministrazione vorrebbe attuare.
Il ministero fa presente che le funzioni relative alla autorizza
zione ed alla vigilanza delle autoscuole di cui all'art. 84 d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393, non rientrano nelle materie di cui all'art.
117 Cost., sicché l'attribuzione alle province da parte dell'art.
96 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 deve ritenersi operata ai sensi
dell'art. 128 Cost.
È quanto è stato ritenuto anche dal comitato tecnico per la
interpretazione e l'applicazione del citato d.p.r. n. 616 (nota della
presidenza del consiglio n. 66500/36.6 del 5 febbraio 1980).
Da ciò deriva, sostiene l'amministrazione riferente — e il
comitato tecnico di cui sopra è dello stesso avviso — che il
potere legislativo e regolamentare in ordine alle funzioni medesi
me continua a spettare allo Stato con i corollari della piena validità delle disposizioni già emanate e della possibilità di
emanare direttive — nelle forme del decreto ministeriale — alle
province in ordine all'esercizio dell'attività di vigilanza.
Ora, ad avviso della sezione, non v'è dubbio che lo Stato
conservi il potere legislativo ed il potere regolamentare di esecu
zione e che l'amministrazione statale mantenga il potere di
emanare circolari interpretative, che hanno valore in quanto
interpretano — e nei limiti in cui le interpretano esattamente —
le norme vigenti.
La sezione, però, ritiene assai dubbio che, laddove funzioni
sono state attribuite ai comuni (al di fuori dei casi di funzioni
attribuite al sindaco quale ufficiale di governo) ed alle province, si possa poi intervenire a disciplinarle non con regolamenti di
esecuzione, ma con regolamenti indipendenti od autonomi, quali
sicuramente sarebbero nel caso di specie le norme che adottate
con lo strumento regolamentare, introducessero nuovi limiti al
potere di autorizzazione delle autoscuole.
In tal modo, infatti, si verrebbero a delimitare e a definire, e
in definitiva a comprimere, funzioni dei comuni e delle province che solo la legge può fare nel rispetto delle autonomie locali (art. 5 e 28 Cost.).
L'uso dello strumento regolamentare ai fini perseguiti dall'am
ministrazione riferente, perciò, qualora non fosse già proibito in
funzione della riserva di legge di cui all'art. 41, 2° comma, Cost., non potrebbe attuarsi anche per un'ulteriore e diversa riserva che
consente solo alla legge di determinare le funzioni dei comuni e
delle province, nel rispetto anche per la legge del principio delle
autonomie locali.
È appena il caso di dire ancora che se si volesse agire con il
regolamento tipo da adottare con decreto ministeriale come ob
bligatorio per le province (in altre parti della relazione in
epigrafe si parla, peraltro, da proporre alle province) an
drebbe ulteriormente osservato che, mentre il potere rego lamentare del governo ha portata generale, i regolamenti ministe
riali trovano la loro fonte di legittimazione in specifiche norme di
legge che nella specie mancherebbero.
In definitiva, il collegio ritiene che il problema sollevato sia
indubbiamente di grande momento e rilevanza sociale e meriti
attenta considerazione e pronta soluzione.
La soluzione, però, è da affidare alla legge {almeno per quanto
riguarda i criteri e le linee direttive) e non allo strumento
regolamentare.
CORTE DEI CONTI; Sezione i; decisione 8 luglio 1983, n.
107; Pres. Baiocchi, Est. Mastropasqua; Comune di Inve
runo.
CORTE DEI CONTI;
Responsabilità contabile e amministrativa — Giudizio di conto —
Comune — Spese eccedenti i singoli bilanci — Esenzione di
responsabilità — Limiti (R.d. 3 marzo 1934 n. 383, t.u. della
legge comunale e provinciale, art. 325).
Non va esente da responsabilità il tesoriere del comune, che
abbia pagato mandati eccedenti i fondi disponibili dei corri
spondenti capitoli, anche se per spese obbligatorie e indifferibi
li, a meno che il bilancio risulti globalmente in pareggio, e il
consiglio comunale, al quale la questione dovrà essere sottopo sta dal sindaco su invito della sezione, deliberi a sanatoria di
stornare a favore di quei capitoli i fondi necessari, prelevandoli
dagli altri capitoli risultati eccedentari. (1)
(1) Non risultano, a quanto consta, precedenti specifici: circa la
responsabilità del tesoriere, sia pure concorrente con quella c.d. formale degli amministratori ex art. 252 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (su cui v. Corte cost. 23 marzo 1983, n. 72, Foro it., 1983, I, 1524, con nota di richiami, nel senso della infondatezza dell'eccezione di inco
stituzionalità), Corte conti, sez. I, 16 febbraio 1983, n. 25, Riv. Corte conti, 1983, 94, ne ha escluso la sussistenza per pagamenti effettuati in eccedenza ai limiti degli stanziamenti di bilancio, anche se per spese obbligatorie e rispondenti alle finalità istituzionali
dell'ente, quando sia intervenuta, preventivamente alla presentazione del conto, una deliberazione consiliare di sanatoria, la quale abbia provveduto alla eliminazione degli effetti lesivi delle spese irregolar mente disposte in eccedenza ai capitoli di bilancio: nella decisione in esame l'invito rivolto dalla sezione al consiglio comunale a ridetermi nare a sanatoria il bilancio, onde eliminare la lesione contabile derivante da mandati di pagamento eccedenti i fondi disponibili dei
corrispondenti capitoli, appare pertanto come un espediente pratico di verifica della capienza di bilancio a far fronte alle spese disposte e dell'uso delle risorse finanziarie in conformità ai limiti di spesa indicati nel bilancio stesso, sia pure riferito alla attività gestoria del
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Fatto e diritto. — 1. - È ormai consolidata giurisprudenza di
questa sezione che il giudizio sui conti degli enti locali ha quale
proprio ambito non solo la gestione del tesoriere ma anche quella
degli amministratori e che la pronuncia sul conto si estende a tutti i fatti emergenti dalla documentazione esibita ed acquisita.
In tale prospettiva il magistrato relatore sui conti degli enti locali della provincia di Milano ha chiesto il giudizio della
sezione sul conto del comune di Inveruno per l'esercizio 1977, avendo rilevato dall'esame del conto stesso che il tesoriere ha
pagato somme eccedenti lo stanziamento in bilancio, che risultano
assunti impegni di spesa per importi superiori allo stanziamento in bilancio e, infine, che erano state pagate somme per impegni assunti in esercizi precedenti.
Sul punto relativo ai pagamenti eccedenti lo stanziamento in
bilancio, che hanno riguardato i capitoli 6 per la somma di lire
300.000, 15 gennaio per lire 204.210, 15 maggio per lire 1.000.000, 94 per lire 1.911.775, 11 febbraio per lire 1.202.700 e 11 marzo
per lire 210.670, la difesa del tesoriere di Inveruno ha sostenuto
che il tesoriere è tenuto ad un controllo puramente formale dei
titoli di spesa e che il suo obbligo di accertare la capienza dei
capitoli di spesa è limitato anch'esso ad un fatto formale, dovendo risultare chiaramente dai titoli di spesa. In fatto ha
precisato che le spese per le quali sono stati emessi i mandati in
questione hanno tutte le caratteristiche della obbligatorietà e della
indifferibilità e che il comune avrebbe potuto provvedere median
te storni di fondi da capitoli dello stesso titolo che presentavano
adeguata disponibilità.
In proposito la sezione afferma che la disposizione di cui
all'art. 325 t.u. 1. com. e prov. 3 marzo 1934 n. 383, secondo la
quale il tesoriere deve estinguere i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio segna i limiti dell'attività gestoria del teso
riere oltre i quali egli agisce al di fuori del mandato conferitogli ed è, conseguentemente, responsabile in proprio dell'attività stessa.
Né è sufficiente a configurare comunque una utile gestione da
parte del tesoriere la obbligatorietà ed indifferibilità della spesa sostenuta e per la quale è stato sfondato lo stanziamento del
capitolo. Invero il bilancio dei comuni è astretto a vincoli
specifici perché chiuda in pareggio e perché i trasferimenti a
carico del bilancio dello Stato, che tale pareggio debbono assicu
rare ove l'ente locale non sia come normalmente accade in
grado di raggiungerlo con le proprie risorse, non superino i livelli
stabiliti dalla singole leggi di intervento. Di talché non si può valutare se il comportamento del tesoriere e degli amministratori comunali abbia arrecato danno all'ente prendendo in considera
tesoriere e alla sua conseguente responsabilità. V. anche Corte conti, sez. riun., 1" ottobre 1980, n. 251, Foro it., Rep. 1981, voce Responsabilità contabile, n. 90, in tema di efficacia di deliberazione consiliare in funzione sanatoria di spese non previste o maggiori di quelle autorizzate in bilancio. Peraltro nel senso dell'applicabilità della medesima disciplina sostanziale sia alla responsabilità contabile degli amministratori, sia a quella del tesoriere, v. Corte conti, sez. I, 23 maggio 1977, n. 44, id., Rep. 1978, voce cit., n. 137.
La pronuncia interlocutoria, incentrata prevalentemente su un'ipote si di responsabilità contabile del tesoriere, lascia in disparte le connesse problematiche relative all'individuazione dell'oggetto del giu dizio sul conto del tesoriere e di quello sul conto consuntivo degli enti locali, su cui v. Corte conti, sez. I, 19 novembre 1982, n. 137, Riv. Corte conti, 1983, 70, caratterizzata dall'esigenza di una rappresentazione monistica dei rapporti contabili intercor renti tra tesoriere ed enti locali: sul punto cfr. le conformi Corte conti, sez. riun., 2 luglio 1982, n. 308/A, id., 1982, 900; 20
luglio 1979, n. 219/A, Foro it., 1980, III, 521, con nota di richiami, e, meno recentemente, Corte conti, sez. I, 4 maggio 1972, n. 42, id., Rep. 1973, voce cit., n. 138; 4 marzo 1972, n. 39, ibid., n. 137. Sui rapporti tra conto del tesoriere e conto consuntivo dell'ente locale, v. Corte conti, sez. II, 20 settembre 1982, n. 117 e 13 luglio 1982, n. 97, Riv. Corte conti, 1982, 957; 2 giugno 1980, n. 76, Foro it., Rep. 1981, voce cit., n. 109.
Per altri profili relativi al giudizio di conto del tesoriere, v. Corte
conti, sez. II, 27 settembre 1980, n. 127, id., 1981, III, 449, con nota di richiami di L. Verrienti. In dottrina v. Gileno, Profili processuali del giudizio di conto, in Foro amm., 1981, I, 2624.
Per quanto riguarda la sottoposizione a giudizio di conto dei tesorieri delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, v. Corte conti, sez. I, 3 gennaio 1983, n. 5, Riv. Corte
conti, 1983, 85; 5 febbraio 1982, n. 12, Foro it., 1982, III, 159, con nota di richiami; a tali giudizi di conto si applicano le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, cioè
rispettivamente il r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 e il r.d. 23 maggio 1924 n. 827, cfr. Corte conti, sez. I, 29 novembre 1982, n. 139, Riv. Corte conti, 1982, 955; 19 ottobre 1981, n. 110, Foro it., Rep. 1982, voce cit., n. 170.
zione la singola spesa che ha provocato lo sfondamento senza
considerarla nel contesto gestorio quale emerge dai bilanci. Sa
rebbe invero facile a tali fini iscrivere in bilancio importi insufficienti nei capitoli relativi a spese obbligatorie ed indifferibi
li, per poi travalicarne i limiti, e contemporaneamente stanziare
fondi per spese non urgenti o comunque non indispensabili.
L'obbligo di chiudere comunque in pareggio finanziario il
bilancio e di garantire in ogni caso l'equilibrio finanziario del
bilancio stesso, statuito in tutta la normativa che disciplina la
finanza locale — indicano in modo inequivoco come il legislatore abbia inteso assicurare non solo la legittimità di ogni singola
spesa ma anche evitare che gli enti locali superino nella gestione del bilancio l'ambito delle risorse finanziarie, che, secondo le
scelte effettuate dagli organi statali a ciò preposti, ad essi
compete.
Ed invero l'accertamento delle entrate nello Stato e la riparti zione che questi opera delle risorse finanziarie fra tutti i centri di
spesa pubblica implica che spetta allo Stato stabilire sotto l'aspet to finanziario il livello di soddisfacimento globale degli interessi
pubblici di cui sono attributari i singoli enti e che, conseguente
mente, costituisce danno per la finanza pubblica ogni spesa che
ecceda i limiti posti dalla legislazione statale in materia di
finanza locale.
Quando la spesa — ancorché indifferibile — non trovi capienza
negli stanziamenti in bilancio deve trovare copertura mediante lo
storno di somme da altri capitoli o mediante l'espansione delle
entrate, non essendo sufficiente l'obbligatorietà ed indifferibilità
della spesa a legittimare l'impegno e/o il pagamento del corri
spondente importo.
Nella fattispecie all'esame della sezione, peraltro, le risultanze
finali del bilancio, chiuso con un avanzo di amministrazione pur
dopo computate le eccedenze di pagamenti di che trattasi, fanno
emergere la inesistenza di un danno nei termini sopradelineati. Il
comune avrebbe potuto correttamente impegnare e pagare le
somme in questione impinguando previamente i correlativi capito li di spesa, mediante storni da altri capitoli che presentavano la
necessaria disponibilità.
Pertanto, fermo restando che il tesoriere non avrebbe comunque dovuto pagare somme superiori allo stanziamento in bilancio, e
che i pagamenti cosi' effettuati sono ad essi direttamente imputa
bili perché eccedono i limiti di legge del mandato a lui conferito,
si chiede al sindaco del comune di Inveruno di sottoporre la
questione al consiglio comunale per accertare se il comune stesso
intende rideterminare a sanatoria il bilancio 1977 apportando le
modifiche necessarie a legittimare le spese di che trattasi e di
trasmettere, nell'affermativa, copia della relativa delibera del con
siglio comunale.
La sezione si riserva di apportare le necessarie rettifiche al
conto, ove nel termine appresso indicato non verrà depositata la
delibera nella segreteria della sezione.
2. - Un discorso del tutto analogo va fatto — salvo il punto relativo alla responsabilità del tesoriere — per quanto riguarda le
eccedenze di impegno. Allo stato esse non possono essere iscritte
tra i residui passivi del comune per l'esercizio 1977. Si chiede, anche per queste eccedenze di impegno, al sindaco se il comune
intende rideterminare a sanatoria il bilancio 1977 apportando le
modifiche necessarie a legittimare gli impegni di che trattasi, trasmettendo nell'affermativa copia della relativa delibera.
Si fa riserva di giudizio anche su questo punto.
3. - Per quanto riguarda le passività arretrate pagate nel corso
dell'esercizio 1977, al fine di accertare la legittimità del loro
pagamento, il comune di Inveruno dovrà depositare nella segrete ria della sezione i titoli estinti muniti della relativa documenta
zione di sostegno ed in particolare delle delibere del consiglio comunale di assunzione delle spese di che trattasi e dovrà
fornire analitici chiarimenti sui motivi per i quali le spese stesse
non sono state impegnate nell'esercizio nel corso del quale sono
state disposte.
Per tutti gli adempimenti indicati può essere fissato il termine
di sessanta giorni dalla data di comunicazione della presente a
cura della segreteria, e, trattandosi di giudizio di conto per la cui
prosecuzione deve procedersi ad impulso d'ufficio, va anche
fissata la data dell'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Il Foro Italiano — 1984 — Parte ///-11.
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