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Sezione I penale; sentenza 14 marzo 1960; Pres. Macaluso P., Est. Albano, P. M. Lorenzo (concl....

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Sezione I penale; sentenza 14 marzo 1960; Pres. Macaluso P., Est. Albano, P. M. Lorenzo (concl. diff.); ric. P. m. c. M. Source: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 6 (1960), pp. 137/138-139/140 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23175106 . Accessed: 24/06/2014 21:00 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.20 on Tue, 24 Jun 2014 21:00:04 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione I penale; sentenza 14 marzo 1960; Pres. Macaluso P., Est. Albano, P. M. Lorenzo (concl. diff.); ric. P. m. c. M

Sezione I penale; sentenza 14 marzo 1960; Pres. Macaluso P., Est. Albano, P. M. Lorenzo (concl.diff.); ric. P. m. c. M.Source: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 6 (1960), pp. 137/138-139/140Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175106 .

Accessed: 24/06/2014 21:00

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione I penale ; sentenza 14 marzo 1960 ; Pres. Macaluso

P., Est. Albano, P. M. Lorenzo (conci, rìiff.) ; ric.

P. m. c. M.

(Conferma Assise app. Catania 2 maggio 1958)

Infanticidio Infanticidi» per causa di onore —

Locuzione « immediatamente dopo il parto » —

IV'ozioiie — Apprezzamento di fatto Fattispecie

(Cod. pen., art. 578).

La locuzione « immediatamente dopo il parto » usata dal

l'art. 578 cod. pen. non comporta soltanto un accerta mento cronologico, ma richiede altresì Vaccertamento cor

relativo diretto a stabilire se detto elemento cronologico

corrisponde all'insorgere e al ragionevole perdurare nel

soggetto attivo di quel particolare stato psichico (esaspe razione, angoscia, ecc.) derivante dal verificarsi del pa ventato evento e per effetto del quale la causa determi nante del delitto possa identificarsi nella rappresenta zione della ineluttabilità della soppressione del neonato ai

fini della salvezza dell'onore proprio o di un prossimo congiunto. (1)

Il relativo giudizio deve essere, caso per caso, ispirato a

criteri di relatività e costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in Cassazione, se sorretto da adeguata e

precisa motivazione. (2) E conf igurabile l'infanticidio nell'ipotesi di evento conclusivo

verificatosi cinque giorni dopo il parto, se l'azione fu invece iniziata subito, mediante la limitazione dell'allat tamento. (3)

La Corte, ecc. — Con unico motivo il P. m. censura la sentenza della Corte di assise di appello di Catania, dedu cendo la violazione degli art. 575 e 577 cod. pen. e l'erronea

applicazione dell'art. 578, per avere la detta Corte ritenuto, nel fatto commesso da M. L., che aveva soppresso cinque giorni dopo il parto una bambina da lei partorita, il de litto di infanticidio per causa di onore anziché quello di omicidio aggravato.

Due sono gli argomenti addotti dal ricorrente a sostegno della doglianza : a) il difetto, nella specie, dell'elemento cro

nologico della flagranza o quasi flagranza della soppressione (l'art. 578 dice « durante il parto » o « immediatamente dopo il parto ») ; 6) il particolare movente del delitto, che non fu, nella specie, costituito dalla necessità di salvare il proprio onore, bensì dalla preoccupazione che il marito venisse a conoscenza dell'adulterio da lei consumato : scopo della M. non fu quindi, ad avviso del P. m., quello di sottrarre la nascita della bambina alla notorietà del pubblico, no torietà che non si poteva più evitare per le condizioni in cui il fatto era avvenuto, ma di far credere al marito di aver partorito la bambina intorno al settimo mese di gra vidanza, onde far coincidere l'epoca del concepimento con il periodo di convivenza col marito medesimo.

La censura non ha fondamento. In relazione alla particolare fattispecie in esame e alle

questioni sollevate dal P. m., è opportuno svolgere alcune brevi considerazioni preliminari in ordine all'interpreta zione della locuzione « immediatamente dopo il parto », contenuta nell'art. 578, e in ordine al fine che caratterizza e distingue tale delitto dall'omicidio e che costituisce, per così dire, la ragione di siffatta speciale incriminazione.

In relazione al primo punto, è da osservare che mentre il codice 1889 (art. 369) ammetteva l'infanticidio per causa di onore entro il termine massimo di cinque giorni dalla

nascita, e purché il neonato non fosse ancora iscritto nei

registri dello stato civile, il codice vigente non stabilisce

(1-3) Gonf. Oass. 27 gennaio 1953, Turcato, Foro it., Rep. 1053, voce Infanticidio, nn. 1-4. V. pure Cass. 26 maggio 1950, Amorini, id., Rep. 1950, voce cit., n. 2.

un termine preciso e non richiede la condizione, della non

avvenuta iscrizione nei registri dello stato civile, ma esige,

per la possibilità del titolo delittuoso dell'art. 578, che l'in

fanticidio sia commesso « immediatamente dopo il parto ».

Che cosa debba intendersi per « immediatamente dopo il parto » questo Supremo collegio e la stessa dottrina do minante si sono date carico di precisarlo.

Il requisito dell'immediatezza deve essere inteso, in

nanzitutto, in senso relativo e non assoluto (cfr. Cass. 26

maggio 1950, Amorini, Foro it., Rep. 1950, voce Infantici dio, n. 2). In secondo luogo, sempre sotto l'aspetto crono

logico, la morte del neonato può ritenersi cagionata imme

diatamente dopo il parto, se l'infante sia tuttora occulta

bile, mediante la sua soppressione, e perduri nella puer

pera, al momento del delitto, il perturbamento psichico determinato dalla nascita illegittima (cfr. Cass. 17 novembre

1947, Mucci, id., Rep. 1948, voce cit., nn. 7, 8). Non

basta che la nascita sia tuttora occultabile mediante l'uc

cisione, se quel turbamento, che necessariamente non può ammettersi dopo trascorso il tempo necessario a sedarlo, sia da escludersi.

Pertanto, per stabilire la sussistenza del requisito del

l'immediatezza, non è sufficiente soltanto un accertamento

di carattere cronologico, ma è necessario soprattutto l'ac

certamento correlativo diretto a stabilire se detto elemento

cronologico corrisponda all'insorgere e al ragionevole per durare, nel soggetto attivo, di quel particolare stato psichico

(esasperazione, angoscia, ecc.) derivante dal verificarsi del

paventato evento e per effetto del quale la causa determi nante del delitto possa identificarsi nella rappresentazione della ineluttabilità della soppressione del neonato ai fini

della salvezza dell'onore proprio o di un prossimo congiunto (Cass. 27 gennaio 1953, Turcato, Foro it., Eep. 1953, voce

Infanticidio, nn. 1-4). Cosicché, si tratta di un'indagine che non può che essere fatta caso per caso, informata a criterio

di relatività, avuto riguardo non solo alle condizioni psichi che della puerpera, ma anche all'ambiente, alle possibilità anche esteriori di cui ella abbia a disporre e anche ad altre

circostanze, da valutarsi con prudente discrezione dall'inter

prete, in relazione a ciascuna particolare fattispecie in

esame.

Consegue, perciò, che il relativo giudizio costituisce

apprezzamento di fatto, non censurabile in Cassazione,

purché sorretto da motivazione adeguata, scevra di Vizi

ed errori giuridici (cfr. in questi sensi già Cass. 27 gennaio 1953, Turcato, cit.).

In relazione al secondo punto, fine che caratterizza il

delitto di cui all'art. 578 distinguendolo dall'omicidio co

mune, può brevemente rilevarsi che per l'infanticidio la

legge richiede specificamente che l'agente commetta il

delitto per il fine di salvare l'onore proprio o di un prossimo

congiunto ; tale fine sussiste tutte le volte che il nascente

o il neonato sia illegittimo, e perciò allorché si tratti di donna coniugata, quando esso sia frutto di una relazione

o comunque di un rapporto extraconiugale. Ciò precisato, nel caso di specie, i Giudici di merito

hanno ritenuto la sussistenza sia della causa di onore sia del requisito dell'immediatezza.

In ordine al primo elemento, la Corte di merito, dopo aver rilevato che la M. non aveva bisogno, per salvare il suo

onore, di occultare il parto, bensì lo stato di adulterio nel

corso del quale era avvenuto il concepimento, ha osservato che la donna, essendo rimasta incinta verso la fine di agosto o ai fini di settembre del 1956, allorché il marito lavorava in Germania, successivamente, a seguito del ritorno del ma

rito, avvenuto nel novembre 1956 (allorché cioè essa era

incinta di due mesi), avendo ripreso i normali contatti

coniugali, fece credere al marito (forse da lei richiamato

appositamente dalla Germania) che la gestazione avesse

avuto inizio per effetto dell'ordinario amplesso matrimo

niale. Partito il marito nell'aprile 1957, senza sospettare di nulla, la donna pensò di partorire lontano dal suo paese

(Pachino), in modo che non se ne apprendessero le mo

dalità, ritenendo di poter far credere, ove fosse riuscita a

sopprimere la creaturina, che questa era nata settimina, che era nata male e quindi morta di morte naturale. In tal

Ih Poro Italiano — Volume LXXXIII — Parte 77-11.

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PARTE SECONDA 140

modo, pur venendo marito, parenti e amici a conoscenza del

parto e della morte della creatura, sarebbero rimasti oc

cultati e lo stato di adulterinità della creatura e l'adulterio

stesso. Di qui, ad avviso della Corte, l'evidente sussistenza

della causa di onore nella soppressione della propria bam

bina, compiuta dalla M. dopo il parto. In ordine al requisito dell'immediatezza, la Corte lia

ritenuto che la M., dopo aver deciso di partorire lontano

da Pachino e precisamente in un luogo abbastanza distante,

quale Siracusa, e avere intrapreso il viaggio nell'imminenza

dell'evento, venne tradita dalle circostanze in quanto il

parto avvenne per via, durante il viaggio in automobile, con l'assistenza della sorella e della nipote e con la presenza

dell'autista, persone a cui ella non credette di poter chiedere

correità, con la conseguenza che nulla potè fare per soppri mere la neonata, senza dire che nulla avrebbe potuto fare

senza rivelare la natura delittuosa di quella che invece

voleva far apparire come morte naturale.

Compiuto il viaggio e ricoverata con la neonata all'ospe dale di Siracusa, la M., così ha continuato la Corte, iniziò « immediatamente la soppressione con non allattare

la piccola a sufficienza, limitando l'allattamento a quanto occorreva per non essere scoperta, finche al quinto giorno, avendo appreso che l'indomani sarebbe stata dimessa dal

l'ospedale e volendo a tutti i costi evitare di ritornare in

paese con il frutto della sua avventura extraconiugale, ricorse ad un mezzo violento e rapido e perciò soffocò la

sua creaturina con il primo mezzo capitatale a disposizione, introducendo cioè nella gola della piccina i noccioli delle

nespole che quel giorno le avevano dato per frutta ».

A così precisa ed esauriente motivazione si oppongono le censure del P. m. ricorrente.

Per ciò che riguarda il preteso difetto dell'elemento

psicologico, e cioè della causa d'onore, sembra a questo Supremo collegio che non si possa, invece, fondatamente

dubitare che nella specie fu proprio il fine dell'onore quello che spinse la M. a sopprimere la sua creatura, e precisa mente il fine di sottrarre alla notorietà del pubblico la

nascita della bambina ; nascita cioè come avvenuta al

termine dei nove mesi di gravidanza e quindi con concepi mento adulterino, in quanto avvenuto quando non vi era la

convivenza coniugale, essendo il marito in Germania. Nèha

importanza, al fine di escludere la causa di onore, il rilievo

del ricorrente che, nella specie, il movente effettivo del de

litto sarebbe stato costituito dalla preoccupazione, per la

donna, che il marito potesse venire a conoscenza dell'adul

terio da lei consumato ; chè anzi proprio tale preoccupa zione sostanziava ed alimentava la necessità, per la M., di salvare il proprio onore di donna coniugata.

Per ciò che riguarda, poi, il preteso difetto del requisito dell'immediatezza, è da osservare che la Corte di merito con

ampia ed esauriente motivazione ha dato conto del suo

convincimento secondo cui, nella specie, l'azione diretta alla soppressione della neonata, non essendo potuta tale

soppressione avvenire durante il parto, a causa della pre senza ed assistenza dei familiari, ebbe inizio però subito

dopo il parto, allorché la donna cominciò a non allattare

la bambina a sufficienza, e si concluse infine con il ricorso

alla soffocazione violenta, quando, con l'annuncio della

imminente dimissione dell'ospedale, venne indotta a rompere

ogni remora per il conseguimento del fine prefissosi. La Corte ha ritenuto, in sostanza, che fu il mezzo scelto ini zialmente dalla donna (omissione di allattamento sufficiente) ad impedire che la soppressione si verificasse più presto e più prossimamente alparto, ma la soppressione fu certo ini

ziata immediatamente ed essa proseguì senza soluzione di

continuità fino a che un possibile mezzo violento fornisse

alla sciagurata il destro di affrettare l'evento letale.

Ora, tenuto conto dei principi inizialmente precisati, non può seriamente contestarsi che la Corte di merito non

si sia da essi discostata, affermando che se l'evento conclu

sivo ebbe a verificarsi a cinque giorni di distanza dal parto, l'azione diretta al conseguimento dell'evento fu invece

effettivamente iniziata subito, immediatamente dopo il

parto, e quindi nel limite cronologico fissato dall'art. 578.

I Di fronte a così precise e chiare affermazioni, deve conclu

dersi che il giudizio della Corte di Catania, informato a

rigorosi criteri logici e giuridici, si traduce in un apprezza mento di fatto che, come tale, non può essere censurato in

questa sede, siccome sorretto da adeguata ed esauriente

motivazione.

Il ricorso del Procuratore generale va quindi rigettato. Per questi motivi, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I penale ; decreto 9 dicembre 1959 ; Pres. Lattanzi

P., Eel. Coco, P. M. Marucci (conci, conf.) ; ric. Ca

deddu e P. m.

(Gassa App. Oagliari 13 luglio 1959)

Misure eli prevenzione — Incompatibilità eon la legge 20 febbraio 1958 n. 75 — Insussistenza.

Misure di prevenzione — Divieto «li soggiorno e

art. 3 legge 27 dicembre 1956 il. 1423 — Applica bilità rispetto al comune di residenza (L. 27 dicem bre 1956 n. 1423, misure di prevenzione nei confront i

delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità, art. 1, 3 ; 1. 20 febbraio 1958 n. 75, aboli

zione della regolamentazione della prostituzione e lotta

contro lo sfruttamento della prostituzione altrui).

Le misure di prevenzione ex art. 1, n. 5, e 3 legge 27 dicembre

1956 n. 1423 non sono in contrasto con la legge 20 feb braio 1958 n. 75 abolitiva della regolamentazione della pro stituzione, in quanto esse si applicano alla prostituta non

perchè eserciti tale attività, ma solamente qualora la eser

citi in maniera scandalosa e comunque pericolosa per la moralità e la sicurezza pubblica. (1)

Il divieto di soggiorno ex art. 3 legge 27 dicembre 1956 n. 1423

è applicabile anche rispetto al comune nel quale la per sona sottoposta a sorveglianza ha la sua abituale resi

denza. (2)

La Corte ecc. — Lette le richieste del P. m., che qui

integralmente si trascrivono : « Il Proc. gen. rileva che con

decreto 24 aprile 1959 del Tribunale di Cagliari Cadeddu

Bibiana è stata sottoposta alla misura di prevenzione della

sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza per due anni, con divieto di soggiorno nel Comune di Cagliari ed obbligo di stabilire la propria dimora in altro comune ; su appello

dell'interessata, la Corte di Cagliari con decreto 13 luglio 1959 ha confermato la misura della sorveglianza speciale, ma ha eliminato quella del divieto di soggiorno ; ricorrono

per cassazione il Procuratore generale quanto a questa ultima parte del decreto e l'interessata, che sostiene la

violazione della legge 20 febbraio 1958 n. 75, in relazione

agli art. 1 e 3 legge 27 dicembre 1956 n. 1423.

« Osserva innanzi tutto che il ricorso dell'interessata

non è fondato e non può essere accolto. I Giudici di merito

hanno ritenuto che essa, prostituta già diffidata dalla polizia, ha continuato nella sua attività in forma scandalosa e in

modo pericoloso per la pubblica moralità ; ora l'art. 1, n. 5, della citata legge istitutiva delle misure di preven zione stabilisce che possono essere diffidati dal questore « coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie

alla morale pubblica e al buon costume » ; l'art. 3 precisa

poi che alle persone che non abbiano cambiato condotta

nonostante la diffida, « quando siano pericolose per la

pubblica moralità » o per la sicurezza pubblica, può essere

applicata la misura di prevenzione della sorveglianza della

pubblica sicurezza.

(1-2) Non risultano precedenti specifici. La Corte suprema ha adottato integralmente il testo delle

conclusioni del Sostituto proc. gen. Matuxcci.

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