Sezione I penale; sentenza 16 luglio 1963; Pres. Vista P., Est. Petrone, P. M. Velotti (concl.diff.); ric. Forino (Avv. Di Lella)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 11 (1963), pp. 449/450-451/452Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153437 .
Accessed: 25/06/2014 05:29
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 185.2.32.121 on Wed, 25 Jun 2014 05:29:47 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
449 GIURISPRUDENZA PENALE 450
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I penal© ; sentenza 16 luglio 1963; Pres. Vista P., Est. Petrone, P. M. Velotti (concl. diff.); ric. Forino
(An. Di Lella).
(öassa App. Milano 13 marzo 1963)
Inyiuria e dillamazione — Diffamazione per mezzo
(lelln stampa — Element» sofjgettivo — Contrad
dittorietä della motivazione della sentenza (Cod.
pen., art. 43, 595).
Ai fini delVindagine psieologiea sulVelemento soggettivo nel
reato di diffamazione ii contraddittoria la motivazione della
sentenza nella quale non sono approfondite le ragioni ehe
avevano convinto Vimputata a far pubblicareper mezzo della
stampa congetture e rivelazioni alio scopo di agevolare le
indagini in eorso dirette a scoprire il responsabile della
scomparsa del proprio marito. (1)
La Corte, eco. —■ Forino Anna e sua madre Elvira,
rispettivamente moglie e suocera del sindaco di Battipaglia, Lorenzo Rago, scomparso la sera del 20 gennaio 1953 senza
dare piu notizie di se, furono condannate, con sentenza
del Tribunale di Milano 24 marzo 1961, confermata in grado di appello quanto alFaffermazione di responsabilitä, per
avere, alio scopo di farle pubblicare sul settimanale «L'Eu
ropeo », riferito a Trionfera Renzo, ehe sapevano essere
redattore eapo dell'ufficio romano di detto periodico, di
retto da Fattori Giorgio, le notizie poi riportate sul numero
del 7 giugno 1959 nell'articolo a firma del Trionfera inti
tolato « Per la prima volta la moglie del sindaco Rago si
decide a parlare. Io so ehi e Fassassino », nel quale si offen
deva la reputazione di Rago Fiorentino attribuendogli in
particolare il fatto determinato di non essere estraneo alla
scomparsa ed alla uccisione (dovuta a motivi di interesse
economico) del proprio fratello Lorenzo, giä sindaco di
Battipaglia, in quanto un appunto, ehe il Lorenzo teneva
nel portafoglio la sera della sua scomparsa con gli estremi
di tre libretti di depositi bancari ai portatore, si sarebbe
trovato neile mani del fratello Fiorentino.
Il Trionfera e il Fattori furono invece assolti dai reati
loro attribuiti nella rispettiva qualitä di autore dell'arti
colo il primo e di direttore responsabile del settimanale
il secondo, con formula piena, non avendo il Trionfera
nella narrazione dei fatti varcato i limiti della legalitä del
diritto di cronaca sancito nella Costituzione repubblicana. E ciõ perche si era limitato a divulgare notizie di pubblico interesse cosi come gli erano state riferite dalla moglie del
sindaco di Battipaglia senza aggiungervi nulla di proprio. Avverso la sentenza menzionata in epigrafe ha proposto
ricorso soltanto Forino Anna lamentando la mancanza e
contraddittorietä di motivazione per aver ritenuto 1'eser
cizio del diritto di cronaca da parte dei coimputati Trion
fera e Fattori prosciogliendoli con formula piena senza
(1) Cfr., per la nozione del reato di diffamazione per mezzo della stampa, Trib. Palermo 29 marzo 1960, Foro it., Rep. 1961, voce Ingiuria e diffamazione, n. 33 ; Trib. La Spezia 3 gennaio 1957, ibid., n. 30 ; Cass. 3 novembre 1957, Salvatori, id., Rep. 1958, voce eit., n. 22 ; per l'accertamento dell'elemento sog gettivo, App. Roma 23 dicembre 1957, id., 1958, II, 52 ; per la nozione dell'elemento soggettivo nei delitti contro l'onore in
generale, Trib. Genova 9 dicembre 1961, id., 1962, II, 35, con
ampie note di richiami; per 1'elemento soggettivo nel reato di
diffamazione, Cass. 24 gennaio 1962, Piomboni, id., 1962, II, 283, con nota di Boschi ; ed inoltre le sentenze, richiamate in
motivazione, Cass. 22 marzo 1957, Gonnella, id., Rep. 1957, voce
eit., n. 10 ; 7 dicembre 1951, Zannoni, id., Rep. 1952, voce eit., n. 43.
In dottrina : Kostobis, Sul momento consumativo nel reato di diffamazione a mezzo stampa, in Arch, pen., 1961, I, 389 ; Fabiani, Diffamazione e prova della veritä del fatto narrato, in Foro padano, 1961, I, 95 ; In tema di diffamazione a mezzo
stampa, in Corti Brescia e Venezia, 1958, 115 ; Vannini, Man. dir. pen. it., 1951, pag. 304.
estendere l'assoluzione anche ad essa ricorrente; nonche
la mancanza e contraddittorietä di motivazione in ordine all'elemento oggettivo e a quello soggettivo de) reato di
diffamazione. (Omissis) Dove invece la sentenza veramente si contraddice e
presta cosi il fianco alia oritica mossa dalla ricorrente col
terzo motivo di ricorso, e sulla sussistenza dell'elemento
intenzionale, ritennta con un giudizio che si manifesta
contraddittorio, e non adeguatamente motiyato sotto altro
aspetto. Richiamandosi infatti ad una decisione di questo Su
premo collegio del 7 dicembre 1951 (Foro it., Rep. 1952, voce Ingiuria, n. 43), la Corte di merito mostra di seguire il principio, secondo il quale manca nel delitto di diffama zione l'elemento intenzionale allorche non siano risultate ne la coscienza ne la volontä di propalare fatti lesivi del
l'altrui reputazione, per essere la propalazione ispirata dalla
necessity, di esporre una situazione o di difendere dei pre sunti diritti.
In proposito, h opportuno precisare che nella valuta -
zione dell'elemento psichico, secondo recenti decisioni di
questo Supremo collegio, « anche nei delitti contro l'onore non basta la scienza e la volontä dell'azione, ma occorre la volontarietä dell'evento, che b quella di recare offesa all'altrui dignitä morale e sociale : onde il quesito sull'ele mento psicologico del reato di diffamazione postula l'in
dagine sulla esistenza o meno di eventuali cause di giusti ficazione, che vanno ricercate, piu. che nei fini e nei motivi
dell'agire, alia luce del criterio fondamentale della legit timitä, dell'azione» (22 marzo 1957, Gonnella, Foro it.,
Eep. 1957, voce Ingiuria, n. 10). Orbene l'impugnata sen
tenza, nel procedere a tale indagine, mentre afferma che
«le dichiarazioni rese al giornalista non furono suggerite da alcuna particolare necessitä contingente in special modo dal bisogno indispensabile di esporre una situazione o di
difendere presunti diritti», aggiunge poi successivamente, contraddicendosi, che «le dichiarazioni stesse avevano molto
probabilmente uno scopo impressionistico, diretto ad in fluenzae in un certo senso l'operato di coloro che stavano
svolgendo le indagini nuove o che stavano per trarre le conclusioni dalle indagini gia svolte», riconoscendo cosi una causa di giustificazione nell'orientamento delle indagini in corso, per la ricerca di una causale nella scomparsa del sindaco di Battipaglia, Lorenzo Rago, per cui la stessa
moglie aveva nel contempo diretto una istanza alia Procura della Repubblica di Salerno per nuovi accertamenti al ri
guardo, esponendo in sost-anza gli stessi fatti riferiti nel l'articolo incriminato. Quest'ultima circostanza andava me
glio approfondita nella ricerca dell'elemento psicologico, perchfe la intervista fu resa quando gia la ricorrente aveva
presentato istanza al Procuratore della Repubblica per nuove indagini sulla scomparsa del marito e perche, come si rileva dal corpo stesso dell'articolo, in relazione alle inda
gini precedenti che avevano portato il procedimento instau
rato ad una pronuncia di improcedibilitä contro ignoti, la donna aveva riferito, rivolgendosi al giornalista : « Sa
pete qual'e sempre stato l'errore che ha consentito ad un
assassino di starsene, almeno fino ad ora, tranquillo 1 Quello di avere voluto cercare la veritä troppo lontana e di aver
sempre creduto alle cose piu complicate e fantastiche ». Dal che poteva desumersi l'interessamento della donna
nell'agevolare le nuove indagini, e nell'esporre la situazione
dolorosa in cui era venuta a trovarsi in seguito alia scom
parsa del marito, senza che si riuscisse a rintracciare l'au
tore del delitto.
Se si considera infine che la stessa circostanza dell'ap
punto del marito con le indicazioni dei libretti bancari al
portatore, che il Fiorentino ebbe a mostrare alTindustriale
Gambardella, socio dello scomparso, viene riferita nell'ar
ticolo non gia con tono di perehtoria certezza, ma in via
di mera ipotesi, avendo la donna affermato «che anche i
ragionieri dell'azienda erano rimasti sorpresi chiedendosi
come mai quell'appunto fosse in possesso del fratello. Non
e lo stesso di quello che don Lorenzo teneva nel portafo
glio ? » aggiungendo poi: « Ma se era quello del portafoglio, mio marito l'aveva con sfe la sera della scomparsa » ; non
Il i oeo Italiano — Volume LXXXY1 — Parte 11-31.
This content downloaded from 185.2.32.121 on Wed, 25 Jun 2014 05:29:47 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE SEGONDA
puõ dirsi compiuta la valutazione delFelemento psicologico ehe andava invece maggiormente approfondita alla luce di tutti gli elementi di causa.
Attesa pertanto la contraddizione sõpra ci-'vata e la
mancanza di una indagine approfondita sulFelemento psi cliieo del reato di diffamazione, 1'impugnata pronuncia va
annullata su tale punto con rinvio del giudizio per nuovo
esame ad altra Sezione della stessa Corte di appello, con
effetto estensivo del motivo anche alla non ricorrente
Porino Elvira, non essendo esso esclusivamente personale. Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIQNE.
Sezioni unite penali; sentenza 23 febbraio 1963 ; Pres.
Tavolaro P. P., Est. Mosillo, P. M. Pioletti (concl.
conf.) ; ric. Ottaiano.
(Conferma App. Napoli 8 febbraio 1962) 1
Dibattimento penale — Verbale — Mancata indica
zione dell'ora di apertura — Nullita — Insussi
slenza (Cod. proo. pen., art. 140, 157, 161, 492).
La mancata indicazione nel processo verbale dell'ora di aper tura del dibattimento, non produce nullita. (1)
La Corte, ecc. - (Omissis). In relazione al primo motivo
di ricorso occorre risolvere il quesito se la mancata indica
zione dell'ora di apertura del dibattimento nel verbale del
giudizio di primo grado, costituisca causa di nullita del
detto verbale e, quindi, del giudizio stesso.
La soluzione del quesito va ricercata negli art. 140,
157, 161 e 492 cod. proc. pen., ehe inducono ad una risposta
negativa. Invero l'art. 140 cod. proc. pen. riguardante la
data degli atti processuali in genere, nell'indicare gli ele
menti, di cui la data consta (giorno, mese, anno e luogo) menziona anche l'ora, ehe perõ e da apporre solo quando essa e prescritta espressamente ; ma sia lo stesso art. 140, sia l'art. 161, relativo questo ai soli processi verbali, nel
sancire la nullita per la mancanza della data, non precisano se anche la omissione solo di uno degli elementi prescritti
equivalga a mancanza della data.
Ciõ posto, poiche la omissione di uno o piu degli ele
menti prescritti non giustifica logicamente un giudizio di
mancanza di data, tacendo la legge al riguardo spetta all'in
terprete stabilire se e quando la incompleta indicazione
(1) Giurisprudenza da tempo consolidata, con la precisa zione, ricorrente in numerose decisioni, compresa quella annotata, ehe l'omessa indicazione nel verbale dell'ora di apertura del dibattimento, assume rilievo qualora involga questioni di il
legittimitä, dell'ordinanza di contumacia per inizio del dibatti mento anteriormente all'ora indicata nel decreto di citazione a giudizio, con conseguente violazione delle norme, sancite a
pena di nullita assoluta, concernenti l'intervento dcll'imputato : Cass. 11 gennaio 1963, Verzuti, Giust. pen., 1963, III, 477, 520 ; 26 novembre 1962, Di Paolo, ibid., 521 ; 26 aprile 1962, Bernac chio, ibia., 31, 44 ; 23 marzo 1962, Cavallo, Foro it., Rep. 1962, voce Dibattimento penale, n. 64 ; 16 febbraio 1962, Merola, ibid., n. 63 ; 18 dicembre 1961, Del Sozzo, ibid., n. 62 ; 9 febbraio
1961, Sannino, id., Rep. 1961, voce cit., n. 65 ; 31 gennaio 1961, Venezia, ibid., n. 64 ; 6 dicembre 1960, Biello, ibid., n. 63 ; 22 novembre 1960, Flauto, ibid., n. 62 ; 19 febbraio 1960, Scogna miglio, ibid., n. 57 ; 16 marzo 1959, Nunzio, id., 1960, II, 185, con nota di richiami ; 23 novembre 1959, Favalli, id., Rep. 1960, voce cit., n. 60 ; 6 aprile 1959, Troisi, ibid., n. 56 ; 4 giugno 1959, D'Aponte, ibid., n. 59. In dottrina, cons., in senso confcrme : Somma, V indicazione della data nel verbale di dibattimento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1959, 1383 ; Conso, id., 1958, 268.
Per quanto consta, l'unico precedente contrario & costi tuito da Cass. 24 ottobre 1957, D'Alessio, Foro it., Rep. 1958, voce cit., n. 35. Cons, inoltre, suH'ai'gomento : Manzini, Trait, dir. proc. pen. it., 1956, III, pag. 21 ; IV, pag. 380 ; Vernaglia
Lombardi, Uomissione nel processo verbale delVora di inizio del dibattimento e nullita processuale, in Foro pen.. 1962, 200.
delle circostanze ricliieste equivalga a mancanza di data.
All'uopo non si puõ ehe ayer riguardo alla rilevanza
dell'elemento o degli elementi omessi sulla idoneitä degli altri a corrispondere alle esigenze processuali cui la data
deve soddisfare ; per cui non puõ ritenersi maneante la
data nel verbale di dibattimento se in esso manea la indi
cazione del luogo. Per quanto conoerne, in partioolare, l'elemento dell'ora,
risulta dallo stesso art. 140 ehe essa non e, in genere, essen ziale. Infaitti per gli atti processuali, diversi dai processi verbali, non c necessaria l'indicazione dell'ora se non e
espressamente preseritta (1° comma) e la mancanza della data produce nullita solo se la data e richiesta a pena di
nulliti e non põssa essere stabilita in base alio stesso atto
(2° comma).
Quanto ai processi verbali, l'art. 157 cod. proc. pen. non esige l'indicazione dell'ora, e quanto, infine, al processo verbale di dibattimento l'indicazione dell'ora k> bensi ri
chiesta, ma al riguardo va notato che qui la legge non ado
pera il termine « data » ; che richiede la indicazione non
solo dell'ora di apertura e di chiusura dell'udienza, ma
anche di quella delle eventuali sospensioni e riprese ; che nel 3° comma dell'art. 492, a proposito delle nullita, parla di mancanza e di insufficienza ed esige che la nullita sia
espressamente stabilita dalla legge per l'una e l'altra ipotesi. Dal che deriva che occorre coordinare la norma del
l'art. 492 con quella dell'art. 161, perchõ l'ipotesi estrema della completa mancanza di indicazioni temporali circa il
celebrato dibattimento non trova altrove la sua sanzione di miilita.
Dal raffronto delle eitate norme si rileva che, mentre
per l'art. 161 il processo verbale & nullo « se manca la indi
cazione della data », per l'art. 492 il processo verbale del
dibattimento b nullo per mancanza o insufficienza delle
prescritte enunciazioni (e quindi della data) se la nullita
o espressamente prevista dalla legge. Ora la legge, e pre cisamente le norme dei piu volte eitati art. 140 e 161, comminano la nullita solo per la mancanza della data.
Quindi, anche intendendo sempre come mancanza di data
la omissione di uno dei suoi elementi, ciõ non vale per l'art. 492, che, distinguendo tale mancanza e insufficienza della enunciazione di cui al n. 1 dello stesso art. 492 (luogo, anno, mese, giorno, ora di apertura, di chiusura, di sospen sione e di ripresa dell'udienza), non ammette la nullita
per insufficienza che non sia menzionata espressamente dalla legge.
£ ovvio come ben diversi siano gli effetti della mera
irregolaritä. formale del verbale di dibattimento da quelli della celebrazione del dibattimento in ora non corrispon dente a quella indicata nel decreto di citazione, nel qual caso, se il dibattimento ha luogo in contumacia prima del l'ora stabilita, la nullita ex art. 185, n. 3, cod. proo. pen. e indipendente dalla regolarita o meno del verbale, che ben
puõ essere anche formalmente ineccepibile. Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione III penale ; sentenza 14 gennaio 1963 ; Pres. Lo
schiavo P., Est. Frisoli, P. M. Scardia (concl. conf.) ; rio. Pizzoni.
(Oassa App. Perugia 20 gennaio 1959)
Falsitä in alti — Falso in scrittura privata — Dolo
spcoUico -— Insussistenza — Fattispecie (Cod. pen., art. 485).
Non sussiste il dolo previsto per il reato di falsitä in scrittura
privata allorchb la sottoscrizione apoerifa non sia deter minata da specifiche ragioni di proprio o altrui tornaconto
(nella specie non integra il reato firmare un effetto cam biario a nome del proprio genitore, per sua espressa auto
This content downloaded from 185.2.32.121 on Wed, 25 Jun 2014 05:29:47 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions