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Sezione I penale; sentenza 16 luglio 1963; Pres. Vista P., Est. Petrone, P. M. Velotti (concl....

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Sezione I penale; sentenza 16 luglio 1963; Pres. Vista P., Est. Petrone, P. M. Velotti (concl. diff.); ric. Forino (Avv. Di Lella) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 11 (1963), pp. 449/450-451/452 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153437 . Accessed: 25/06/2014 05:29 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.121 on Wed, 25 Jun 2014 05:29:47 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione I penale; sentenza 16 luglio 1963; Pres. Vista P., Est. Petrone, P. M. Velotti (concl. diff.); ric. Forino (Avv. Di Lella)

Sezione I penale; sentenza 16 luglio 1963; Pres. Vista P., Est. Petrone, P. M. Velotti (concl.diff.); ric. Forino (Avv. Di Lella)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 11 (1963), pp. 449/450-451/452Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153437 .

Accessed: 25/06/2014 05:29

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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449 GIURISPRUDENZA PENALE 450

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I penal© ; sentenza 16 luglio 1963; Pres. Vista P., Est. Petrone, P. M. Velotti (concl. diff.); ric. Forino

(An. Di Lella).

(öassa App. Milano 13 marzo 1963)

Inyiuria e dillamazione — Diffamazione per mezzo

(lelln stampa — Element» sofjgettivo — Contrad

dittorietä della motivazione della sentenza (Cod.

pen., art. 43, 595).

Ai fini delVindagine psieologiea sulVelemento soggettivo nel

reato di diffamazione ii contraddittoria la motivazione della

sentenza nella quale non sono approfondite le ragioni ehe

avevano convinto Vimputata a far pubblicareper mezzo della

stampa congetture e rivelazioni alio scopo di agevolare le

indagini in eorso dirette a scoprire il responsabile della

scomparsa del proprio marito. (1)

La Corte, eco. —■ Forino Anna e sua madre Elvira,

rispettivamente moglie e suocera del sindaco di Battipaglia, Lorenzo Rago, scomparso la sera del 20 gennaio 1953 senza

dare piu notizie di se, furono condannate, con sentenza

del Tribunale di Milano 24 marzo 1961, confermata in grado di appello quanto alFaffermazione di responsabilitä, per

avere, alio scopo di farle pubblicare sul settimanale «L'Eu

ropeo », riferito a Trionfera Renzo, ehe sapevano essere

redattore eapo dell'ufficio romano di detto periodico, di

retto da Fattori Giorgio, le notizie poi riportate sul numero

del 7 giugno 1959 nell'articolo a firma del Trionfera inti

tolato « Per la prima volta la moglie del sindaco Rago si

decide a parlare. Io so ehi e Fassassino », nel quale si offen

deva la reputazione di Rago Fiorentino attribuendogli in

particolare il fatto determinato di non essere estraneo alla

scomparsa ed alla uccisione (dovuta a motivi di interesse

economico) del proprio fratello Lorenzo, giä sindaco di

Battipaglia, in quanto un appunto, ehe il Lorenzo teneva

nel portafoglio la sera della sua scomparsa con gli estremi

di tre libretti di depositi bancari ai portatore, si sarebbe

trovato neile mani del fratello Fiorentino.

Il Trionfera e il Fattori furono invece assolti dai reati

loro attribuiti nella rispettiva qualitä di autore dell'arti

colo il primo e di direttore responsabile del settimanale

il secondo, con formula piena, non avendo il Trionfera

nella narrazione dei fatti varcato i limiti della legalitä del

diritto di cronaca sancito nella Costituzione repubblicana. E ciõ perche si era limitato a divulgare notizie di pubblico interesse cosi come gli erano state riferite dalla moglie del

sindaco di Battipaglia senza aggiungervi nulla di proprio. Avverso la sentenza menzionata in epigrafe ha proposto

ricorso soltanto Forino Anna lamentando la mancanza e

contraddittorietä di motivazione per aver ritenuto 1'eser

cizio del diritto di cronaca da parte dei coimputati Trion

fera e Fattori prosciogliendoli con formula piena senza

(1) Cfr., per la nozione del reato di diffamazione per mezzo della stampa, Trib. Palermo 29 marzo 1960, Foro it., Rep. 1961, voce Ingiuria e diffamazione, n. 33 ; Trib. La Spezia 3 gennaio 1957, ibid., n. 30 ; Cass. 3 novembre 1957, Salvatori, id., Rep. 1958, voce eit., n. 22 ; per l'accertamento dell'elemento sog gettivo, App. Roma 23 dicembre 1957, id., 1958, II, 52 ; per la nozione dell'elemento soggettivo nei delitti contro l'onore in

generale, Trib. Genova 9 dicembre 1961, id., 1962, II, 35, con

ampie note di richiami; per 1'elemento soggettivo nel reato di

diffamazione, Cass. 24 gennaio 1962, Piomboni, id., 1962, II, 283, con nota di Boschi ; ed inoltre le sentenze, richiamate in

motivazione, Cass. 22 marzo 1957, Gonnella, id., Rep. 1957, voce

eit., n. 10 ; 7 dicembre 1951, Zannoni, id., Rep. 1952, voce eit., n. 43.

In dottrina : Kostobis, Sul momento consumativo nel reato di diffamazione a mezzo stampa, in Arch, pen., 1961, I, 389 ; Fabiani, Diffamazione e prova della veritä del fatto narrato, in Foro padano, 1961, I, 95 ; In tema di diffamazione a mezzo

stampa, in Corti Brescia e Venezia, 1958, 115 ; Vannini, Man. dir. pen. it., 1951, pag. 304.

estendere l'assoluzione anche ad essa ricorrente; nonche

la mancanza e contraddittorietä di motivazione in ordine all'elemento oggettivo e a quello soggettivo de) reato di

diffamazione. (Omissis) Dove invece la sentenza veramente si contraddice e

presta cosi il fianco alia oritica mossa dalla ricorrente col

terzo motivo di ricorso, e sulla sussistenza dell'elemento

intenzionale, ritennta con un giudizio che si manifesta

contraddittorio, e non adeguatamente motiyato sotto altro

aspetto. Richiamandosi infatti ad una decisione di questo Su

premo collegio del 7 dicembre 1951 (Foro it., Rep. 1952, voce Ingiuria, n. 43), la Corte di merito mostra di seguire il principio, secondo il quale manca nel delitto di diffama zione l'elemento intenzionale allorche non siano risultate ne la coscienza ne la volontä di propalare fatti lesivi del

l'altrui reputazione, per essere la propalazione ispirata dalla

necessity, di esporre una situazione o di difendere dei pre sunti diritti.

In proposito, h opportuno precisare che nella valuta -

zione dell'elemento psichico, secondo recenti decisioni di

questo Supremo collegio, « anche nei delitti contro l'onore non basta la scienza e la volontä dell'azione, ma occorre la volontarietä dell'evento, che b quella di recare offesa all'altrui dignitä morale e sociale : onde il quesito sull'ele mento psicologico del reato di diffamazione postula l'in

dagine sulla esistenza o meno di eventuali cause di giusti ficazione, che vanno ricercate, piu. che nei fini e nei motivi

dell'agire, alia luce del criterio fondamentale della legit timitä, dell'azione» (22 marzo 1957, Gonnella, Foro it.,

Eep. 1957, voce Ingiuria, n. 10). Orbene l'impugnata sen

tenza, nel procedere a tale indagine, mentre afferma che

«le dichiarazioni rese al giornalista non furono suggerite da alcuna particolare necessitä contingente in special modo dal bisogno indispensabile di esporre una situazione o di

difendere presunti diritti», aggiunge poi successivamente, contraddicendosi, che «le dichiarazioni stesse avevano molto

probabilmente uno scopo impressionistico, diretto ad in fluenzae in un certo senso l'operato di coloro che stavano

svolgendo le indagini nuove o che stavano per trarre le conclusioni dalle indagini gia svolte», riconoscendo cosi una causa di giustificazione nell'orientamento delle indagini in corso, per la ricerca di una causale nella scomparsa del sindaco di Battipaglia, Lorenzo Rago, per cui la stessa

moglie aveva nel contempo diretto una istanza alia Procura della Repubblica di Salerno per nuovi accertamenti al ri

guardo, esponendo in sost-anza gli stessi fatti riferiti nel l'articolo incriminato. Quest'ultima circostanza andava me

glio approfondita nella ricerca dell'elemento psicologico, perchfe la intervista fu resa quando gia la ricorrente aveva

presentato istanza al Procuratore della Repubblica per nuove indagini sulla scomparsa del marito e perche, come si rileva dal corpo stesso dell'articolo, in relazione alle inda

gini precedenti che avevano portato il procedimento instau

rato ad una pronuncia di improcedibilitä contro ignoti, la donna aveva riferito, rivolgendosi al giornalista : « Sa

pete qual'e sempre stato l'errore che ha consentito ad un

assassino di starsene, almeno fino ad ora, tranquillo 1 Quello di avere voluto cercare la veritä troppo lontana e di aver

sempre creduto alle cose piu complicate e fantastiche ». Dal che poteva desumersi l'interessamento della donna

nell'agevolare le nuove indagini, e nell'esporre la situazione

dolorosa in cui era venuta a trovarsi in seguito alia scom

parsa del marito, senza che si riuscisse a rintracciare l'au

tore del delitto.

Se si considera infine che la stessa circostanza dell'ap

punto del marito con le indicazioni dei libretti bancari al

portatore, che il Fiorentino ebbe a mostrare alTindustriale

Gambardella, socio dello scomparso, viene riferita nell'ar

ticolo non gia con tono di perehtoria certezza, ma in via

di mera ipotesi, avendo la donna affermato «che anche i

ragionieri dell'azienda erano rimasti sorpresi chiedendosi

come mai quell'appunto fosse in possesso del fratello. Non

e lo stesso di quello che don Lorenzo teneva nel portafo

glio ? » aggiungendo poi: « Ma se era quello del portafoglio, mio marito l'aveva con sfe la sera della scomparsa » ; non

Il i oeo Italiano — Volume LXXXY1 — Parte 11-31.

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PARTE SEGONDA

puõ dirsi compiuta la valutazione delFelemento psicologico ehe andava invece maggiormente approfondita alla luce di tutti gli elementi di causa.

Attesa pertanto la contraddizione sõpra ci-'vata e la

mancanza di una indagine approfondita sulFelemento psi cliieo del reato di diffamazione, 1'impugnata pronuncia va

annullata su tale punto con rinvio del giudizio per nuovo

esame ad altra Sezione della stessa Corte di appello, con

effetto estensivo del motivo anche alla non ricorrente

Porino Elvira, non essendo esso esclusivamente personale. Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIQNE.

Sezioni unite penali; sentenza 23 febbraio 1963 ; Pres.

Tavolaro P. P., Est. Mosillo, P. M. Pioletti (concl.

conf.) ; ric. Ottaiano.

(Conferma App. Napoli 8 febbraio 1962) 1

Dibattimento penale — Verbale — Mancata indica

zione dell'ora di apertura — Nullita — Insussi

slenza (Cod. proo. pen., art. 140, 157, 161, 492).

La mancata indicazione nel processo verbale dell'ora di aper tura del dibattimento, non produce nullita. (1)

La Corte, ecc. - (Omissis). In relazione al primo motivo

di ricorso occorre risolvere il quesito se la mancata indica

zione dell'ora di apertura del dibattimento nel verbale del

giudizio di primo grado, costituisca causa di nullita del

detto verbale e, quindi, del giudizio stesso.

La soluzione del quesito va ricercata negli art. 140,

157, 161 e 492 cod. proc. pen., ehe inducono ad una risposta

negativa. Invero l'art. 140 cod. proc. pen. riguardante la

data degli atti processuali in genere, nell'indicare gli ele

menti, di cui la data consta (giorno, mese, anno e luogo) menziona anche l'ora, ehe perõ e da apporre solo quando essa e prescritta espressamente ; ma sia lo stesso art. 140, sia l'art. 161, relativo questo ai soli processi verbali, nel

sancire la nullita per la mancanza della data, non precisano se anche la omissione solo di uno degli elementi prescritti

equivalga a mancanza della data.

Ciõ posto, poiche la omissione di uno o piu degli ele

menti prescritti non giustifica logicamente un giudizio di

mancanza di data, tacendo la legge al riguardo spetta all'in

terprete stabilire se e quando la incompleta indicazione

(1) Giurisprudenza da tempo consolidata, con la precisa zione, ricorrente in numerose decisioni, compresa quella annotata, ehe l'omessa indicazione nel verbale dell'ora di apertura del dibattimento, assume rilievo qualora involga questioni di il

legittimitä, dell'ordinanza di contumacia per inizio del dibatti mento anteriormente all'ora indicata nel decreto di citazione a giudizio, con conseguente violazione delle norme, sancite a

pena di nullita assoluta, concernenti l'intervento dcll'imputato : Cass. 11 gennaio 1963, Verzuti, Giust. pen., 1963, III, 477, 520 ; 26 novembre 1962, Di Paolo, ibid., 521 ; 26 aprile 1962, Bernac chio, ibia., 31, 44 ; 23 marzo 1962, Cavallo, Foro it., Rep. 1962, voce Dibattimento penale, n. 64 ; 16 febbraio 1962, Merola, ibid., n. 63 ; 18 dicembre 1961, Del Sozzo, ibid., n. 62 ; 9 febbraio

1961, Sannino, id., Rep. 1961, voce cit., n. 65 ; 31 gennaio 1961, Venezia, ibid., n. 64 ; 6 dicembre 1960, Biello, ibid., n. 63 ; 22 novembre 1960, Flauto, ibid., n. 62 ; 19 febbraio 1960, Scogna miglio, ibid., n. 57 ; 16 marzo 1959, Nunzio, id., 1960, II, 185, con nota di richiami ; 23 novembre 1959, Favalli, id., Rep. 1960, voce cit., n. 60 ; 6 aprile 1959, Troisi, ibid., n. 56 ; 4 giugno 1959, D'Aponte, ibid., n. 59. In dottrina, cons., in senso confcrme : Somma, V indicazione della data nel verbale di dibattimento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1959, 1383 ; Conso, id., 1958, 268.

Per quanto consta, l'unico precedente contrario & costi tuito da Cass. 24 ottobre 1957, D'Alessio, Foro it., Rep. 1958, voce cit., n. 35. Cons, inoltre, suH'ai'gomento : Manzini, Trait, dir. proc. pen. it., 1956, III, pag. 21 ; IV, pag. 380 ; Vernaglia

Lombardi, Uomissione nel processo verbale delVora di inizio del dibattimento e nullita processuale, in Foro pen.. 1962, 200.

delle circostanze ricliieste equivalga a mancanza di data.

All'uopo non si puõ ehe ayer riguardo alla rilevanza

dell'elemento o degli elementi omessi sulla idoneitä degli altri a corrispondere alle esigenze processuali cui la data

deve soddisfare ; per cui non puõ ritenersi maneante la

data nel verbale di dibattimento se in esso manea la indi

cazione del luogo. Per quanto conoerne, in partioolare, l'elemento dell'ora,

risulta dallo stesso art. 140 ehe essa non e, in genere, essen ziale. Infaitti per gli atti processuali, diversi dai processi verbali, non c necessaria l'indicazione dell'ora se non e

espressamente preseritta (1° comma) e la mancanza della data produce nullita solo se la data e richiesta a pena di

nulliti e non põssa essere stabilita in base alio stesso atto

(2° comma).

Quanto ai processi verbali, l'art. 157 cod. proc. pen. non esige l'indicazione dell'ora, e quanto, infine, al processo verbale di dibattimento l'indicazione dell'ora k> bensi ri

chiesta, ma al riguardo va notato che qui la legge non ado

pera il termine « data » ; che richiede la indicazione non

solo dell'ora di apertura e di chiusura dell'udienza, ma

anche di quella delle eventuali sospensioni e riprese ; che nel 3° comma dell'art. 492, a proposito delle nullita, parla di mancanza e di insufficienza ed esige che la nullita sia

espressamente stabilita dalla legge per l'una e l'altra ipotesi. Dal che deriva che occorre coordinare la norma del

l'art. 492 con quella dell'art. 161, perchõ l'ipotesi estrema della completa mancanza di indicazioni temporali circa il

celebrato dibattimento non trova altrove la sua sanzione di miilita.

Dal raffronto delle eitate norme si rileva che, mentre

per l'art. 161 il processo verbale & nullo « se manca la indi

cazione della data », per l'art. 492 il processo verbale del

dibattimento b nullo per mancanza o insufficienza delle

prescritte enunciazioni (e quindi della data) se la nullita

o espressamente prevista dalla legge. Ora la legge, e pre cisamente le norme dei piu volte eitati art. 140 e 161, comminano la nullita solo per la mancanza della data.

Quindi, anche intendendo sempre come mancanza di data

la omissione di uno dei suoi elementi, ciõ non vale per l'art. 492, che, distinguendo tale mancanza e insufficienza della enunciazione di cui al n. 1 dello stesso art. 492 (luogo, anno, mese, giorno, ora di apertura, di chiusura, di sospen sione e di ripresa dell'udienza), non ammette la nullita

per insufficienza che non sia menzionata espressamente dalla legge.

£ ovvio come ben diversi siano gli effetti della mera

irregolaritä. formale del verbale di dibattimento da quelli della celebrazione del dibattimento in ora non corrispon dente a quella indicata nel decreto di citazione, nel qual caso, se il dibattimento ha luogo in contumacia prima del l'ora stabilita, la nullita ex art. 185, n. 3, cod. proo. pen. e indipendente dalla regolarita o meno del verbale, che ben

puõ essere anche formalmente ineccepibile. Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione III penale ; sentenza 14 gennaio 1963 ; Pres. Lo

schiavo P., Est. Frisoli, P. M. Scardia (concl. conf.) ; rio. Pizzoni.

(Oassa App. Perugia 20 gennaio 1959)

Falsitä in alti — Falso in scrittura privata — Dolo

spcoUico -— Insussistenza — Fattispecie (Cod. pen., art. 485).

Non sussiste il dolo previsto per il reato di falsitä in scrittura

privata allorchb la sottoscrizione apoerifa non sia deter minata da specifiche ragioni di proprio o altrui tornaconto

(nella specie non integra il reato firmare un effetto cam biario a nome del proprio genitore, per sua espressa auto

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