sezione I penale; sentenza 17 dicembre 2002; Pres. Sossi, Est. Canzio, P.M. Geraci (concl. conf.);ric. Bianco. Conferma Trib. Napoli, ord. 18 dicembre 2001Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 3 (MARZO 2003), pp. 113/114-115/116Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197991 .
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113 GIURISPRUDENZA PENALE 114
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I penale; sentenza 17 di
cembre 2002; Pres. Sossi, Est. Canzio, P.M. Ceraci (conci,
conf.); ric. Bianco. Conferma Trib. Napoli, ord. 18 dicembre
2001.
CORTE DI CASSAZIONE;
Misure cautelari personali — Interrogatorio di garanzia
—
Competenza — Fasi anteriori alla dichiarazione di aper tura del dibattimento (Cod. proc. pen., art. 294. 306; norme
att., coord, e trans, cod. proc. pen., art. 98). Misure cautelari personali — Interrogatorio di garanzia
—
Competenza — Fasi anteriori alla dichiarazione di aper tura del dibattimento — Questione manifestamente infon
data di costituzionalità (Cost., art. 3, 24, 25; cod. proc. pen., art. 294).
In ordine alle misure cautelari applicate nel corso delle inda
gini preliminari o dell' udienza preliminare, ma eseguite dopo la trasmissione degli atti al giudice dibattimentale, fino alla
dichiarazione di apertura del dibattimento l'obbligo di pro cedere all'interrogatorio di garanzia è posto comunque in
capo al giudice che ha deciso sull'applicazione delia misura;
tale giudice dispone, ai fini del proficuo espletamento del
l'atto, dell'intero materiale probatorio sino a quel momento
acquisito e facente parte dei fascicoli; è legittimato, ex art.
294, 3° comma, alla verifica e perciò alla rivisitazione inci
dentale della permanenza delle condizioni di applicabilità della misura e delle esigenze cautelari; è infine legittimato, ex
art. 306 c.p.p. e 98 norme att. c.p.p., a ordinare anche d'uffi cio l'immediata liberazione dell'imputato nell'ipotesi di so
pravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare. (1) E manifestamente infondata la questione di legittimità costitu
zionale dell'art. 294, 1° comma, c.p.p., nella parte in cui non
sancisce l'incompatibilità del giudice preliminare all'esple tamento dell'interrogatorio di garanzia una volta che si sia
spogliato del procedimento con il rinvio a giudizio dell'im
putato, e nella parte in cui non prevede, allo scopo, la com
petenza del giudice che procede al dibattimento, in riferi mento agli art. 3, 24 e 25 Cost. (2)
1. - Il Tribunale di Napoli, chiamato a decidere sull'appello
proposto avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza diretta
ad ottenere la declaratoria d'inefficacia delia misura coercitiva
emessa dal locale g.i.p. il 24 giugno 1994 nei confronti di Bian
(1-2) La pronuncia affronta una serie di importanti nodi problematici scaturiti dall'incisiva modifica novellistica dell'art. 294, 1° comma,
c.p.p. introdotta dalla 1. 21 aprile 1999 n. 109 (con cui è stato convertito in legge il d.l. 22 febbraio 1999 n. 29).
Corte cost. 3 aprile 1997, n. 77 (Foro it., 1997, 1, 977) aveva dichia rato l'incostituzionalità dell'allora vigente generico testo dell'art. 294, 1° comma, c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che, fino alla tra smissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice per le indagi ni preliminari dovesse procedere all'interrogatorio della persona in
stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non
oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia; Corte cost. 17 febbraio 1999, n. 32 (id., 1999, I, 740) aveva, di seguito, dichiarato la medesima norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui non
prevedeva che, fino all'apertura del dibattimento, il giudice procedesse all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere
(su tale ultima declaratoria, cfr., tra gli altri, Nuzzo, L'estensione del
l'interrogatorio di garanzia per l'imputato «in vinculis», in Cass, pen., 1999, 1728 ss., e Santoriello, La nuova disciplina dell'interrogatorio della persona sottoposta a provvedimento cautelare. Una prima lettura
dopo alcune sollecitazioni del giudice costituzionale ed un pronto in
tervento del legislatore, in Giur. it.. 1999, 1257 ss.).
Proprio allo scopo di colmare gli squarci generati dalla più recente
pronuncia il legislatore d'urgenza del 1999 interveniva novellando il
testo dell'art. 294, 1° comma, c.p.p.: l'iniziale facies della norma, co
niata dall'art. 2 d.l. n. 29 del 1999, attribuiva, «fino alla dichiarazione
di apertura del dibattimento», l'incombenza di procedere all'interroga torio di garanzia al «giudice competente a provvedere sulle misure
cautelari» (per attenti rilievi sul primo testo, cfr. Spangher, Le nuove
disposizioni sulla competenza per materia e l'interrogatorio di garan zia, in Dir. pen. e proc.. 1999, 276 s.); re melius perpensa. la legge di
conversione modificava il criterio di individuazione della competenza a
provvedere all'incombente, il quale veniva posto a carico del «giudice
Il Foro Italiano — 2003 — Pane II-5.
co Antonio, per essere stato lo stesso interrogato dal g.i.p. dopo il recente arresto a seguito di estradizione, nonostante il già di
sposto rinvio a giudizio e la pendenza del processo nella fase
dibattimentale, con ordinanza in data 18 dicembre 2001 respin
geva il ricorso, sul rilievo che la competenza del g.i.p. all'as
sunzione dell'interrogatorio si radicava nel fatto che il giudizio di primo grado si trovava ancora nella fase degli atti preliminari,
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, giusta il
disposto dall'art. 294, 1° comma, c.p.p., modificato dal d.l.
29/99, convertito in 1. 109/99.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto la nullità dell'interrogatorio, siccome as
sunto dal giudice che aveva emesso la misura cautelare anziché
dal giudice che stava procedendo al dibattimento, e la conse
guente inefficacia della medesima misura, denunziando in su
bordine l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, 1° comma,
c.p.p., per contrasto con gli art. 3, 24 e 25 Cost., laddove non è
sancita l'incompatibilità del g.i.p. all'espletamento dell'atto una
volta che si sia spogliato del processo con il rinvio a giudizio
dell'imputato e nella parte in cui non è invece prevista, al fine
di assicurare un reale diritto di difesa in funzione del riesame
dei presupposti di applicabilità e della conseguente potestà di
revoca o sostituzione della misura ex art. 294, 3° comma, c.p.p., la competenza del giudice che procede al dibattimento.
2. - Le censure in rito della difesa del ricorrente risultano pro
spettate sulla base di un'erronea e incompleta lettura delle di
sposizioni sull'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294, 1°
comma, c.p.p., come novellato dall'art. 2, 1° comma, lett. a), d.l. 22 febbraio 1999 n. 29, convertito dall'art. 1 1. 21 aprile 1999 n. 109.
La disciplina generale sulla competenza stabilita dagli art.
279 c.p.p. e 91 norme att. identifica la competenza funzionale
del giudice nei procedimenti incidentali de libertate nella figura del «giudice che procede», qualificata in relazione allo sviluppo del rapporto processuale e all'articolazione di esso nelle varie
fasi e nei vari gradi, facendo perno sulla nozione di disponibilità materiale degli atti e disponibilità giuridica del procedimento. Il
nuovo testo dell'art. 294, 1° comma, c.p.p., modificato dall'art.
2, 1° comma, lett. a), d.l. 22 febbraio 1999 n. 29, convertito dal
l'art. 1 1. 21 aprile 1999 n. 109, per coprire urgentemente il
vuoto normativo creato dal duplice intervento, additivo e demo
litorio, sugli art. 294 e 302 c.p.p. effettuato dalla Corte costitu
che ha deciso in ordine all'applicazione delle misure cautelari» (per notazioni sulle modifiche apportate dalla legge di conversione, cfr.
Spangher, Convertito il decreto legge in tema di competenza per mate ria ed interrogatorio di garanzia, ibid., 554).
Va, poi, per completezza, rammentata la manovra di ortopedìa nor
mativa posta in opera da Corte cost. 4 aprile 2001, n. 95 (Foro it., 2001, I, 1426), che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 302
c.p.p., nella parte in cui non prevede che le misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e quelle interdittive, perdono imme diatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il
termine previsto dall'art. 294, comma 1 bis, c.p.p. (sulla pronuncia, cfr., per tutti, Spangher, L'omesso interrogatorio di garanzia nei ter mini di legge fa perdere efficacia sia alle misure coercitive, sia a quelle interdittive, in Giur. costit., 2001, 605 ss.).
L'odierno decisum perviene ad un approdo confermativo, sotto il
profilo dell'ortodossia costituzionale, delle modifiche impresse al si stema dalla novella del 1999: 1 '«ultrattività», fino alla formale decla ratoria di apertura del dibattimento, delle funzioni del giudice prelimi nare quale giudice delle libertà — secondo la formula che si rinviene nel tessuto motivativo della pronuncia in epigrafe — non genera alcun dubbio di lesione del principio di eguaglianza o di contrasto con il di
ritto di difesa o con il canone del giudice naturale. La pronuncia rimar
ca, peraltro, l'ampiezza dei poteri cognitivi e decisori de libertate pro
pri del giudice preliminare sulla breccia dello svolgimento dell'interro
gatorio di garanzia: egli deve disporre dell'intero materiale fino ad allo
ra acquisito, a prescindere dal fascicolo (del p.m. o per il dibattimento) ove i singoli atti si siano incanalati; non v'è dubbio, peraltro, circa il
potere-dovere, proprio del giudice dell'interrogatorio, di verificare, an
che d'ufficio, la permanenza delle condizioni di applicabilità e delle
esigenze cautelari, e, ricorrendone i presupposti, di disporre l'imme
diata liberazione dell'imputato in ogni ipotesi di perdita sopravvenuta di efficacia della misura. [G. Di Chiara]
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PARTE SECONDA
zionale con le sentenze 77/97 (Foro it., 1997, I, 977) e 32/99
(id., 1999, I, 740), indica invece nel «giudice che ha deciso in
ordine all'applicazione della misura cautelare» quello compe tente a procedere all'interrogatorio di garanzia «fino alla dichia
razione di apertura del dibattimento».
Ne consegue, in forza di tale prorogatio competentiae, che
per le misure cautelari applicate nel corso delle indagini preli minari o dell'udienza preliminare, ma eseguite dopo l'avvenuta
trasmissione degli atti al giudice dibattimentale, fino alla dichia
razione di apertura del dibattimento l'obbligo della più tempe stiva presa di contatto del giudice con la persona detenuta è po sto comunque in capo al giudice che ha deciso in ordine all'ap
plicazione della misura, per una sorta di «ultrattività» delle sue
funzioni quale giudice della libertà personale. Ed ai —
pure non semplici —
quesiti interpretativi che si
pongono in ordine ai limiti della signoria del giudice per le in
dagini preliminari sulla vicenda cautelare, in relazione allo svi
luppo dinamico che nelle more ha avuto il rapporto processuale ed al correlato rischio di sovrapposizione e interferenza con gli
apprezzamenti riservati al giudice di merito che attualmente
procede, ritiene il collegio che da una corretta lettura del siste
ma normativo possano trarsi risposte logiche e coerenti con
l'impianto delle garanzie costituzionali di habeas corpus del
l'imputato. Nel senso che:
a) il giudice preliminare, sebbene vi sia stata la progressione del procedimento, nel procedere all'interrogatorio di garanzia,
dispone, per l'adeguato esercizio dei poteri cognitivi e decisori, dell'intero materiale probatorio finora acquisito e facente parte di entrambi i fascicoli, quello del p.m. e quello per il dibatti
mento;
b) lo stesso giudice è, in tal caso, legittimato dall'art. 294, 3°
comma, c.p.p. alla verifica e perciò alla rivisitazione incidentale
(mediante l'esercizio «anche d'ufficio» dei poteri istruttori pre visti dai commi 3 e 4 ter dell'art. 299 c.p.p., funzionali alla de
cisione sull'eventuale revoca o sostituzione della misura) della
permanenza delle condizioni di applicabilità e delle esigenze cautelari;
c) di conseguenza, egli è altresì legittimato ad ordinare anche
d'ufficio, a norma degli art. 306 c.p.p. e 98 disp. att., l'imme
diata liberazione dell'imputato nell'ipotesi di perdita d'efficacia
della misura cautelare.
3. - E poiché nel procedimento in esame la misura custodiale, emessa dal g.i.p. nella fase delle indagini preliminari, è stata
eseguita dopo il rinvio a giudizio dell'imputato e in pendenza del giudizio di primo grado, ma ancora nella fase degli atti pre liminari e prima della dichiarazione di apertura del dibattimen
to, legittimamente il Tribunale di Napoli ha ritenuto che l'inter
rogatorio di garanzia dell'imputato fosse stato correttamente
espletato da parte del g.i.p. che aveva emesso la misura coerci
tiva, in perfetta sintonia con la lettera e la ratio della disposizio ne normativa dell'art. 294, 1° comma, c.p.p.. come novellata dal
d.l. 29/99.
Quanto ai profili d'illegittimità costituzionale di siffatta di
sciplina denunziati dalla difesa, le osservazioni e i rilievi sopra enunciati circa l'ampiezza dei poteri di cognizione e decisione
riservati al giudice preliminare procedente all'interrogatorio ne
evidenziano la manifesta infondatezza, dovendosi sottolineare,
peraltro, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del
1999 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 294, 1° comma, c.p.p., nella parte in cui non prevedeva l'obbligo del
giudice di procedere all'interrogatorio della persona in stato di
custodia cautelare in carcere «fino all'apertura del dibattimen
to», riservava alle scelte discrezionali del legislatore la soluzio
ne dei problemi sottesi alle specifiche esigenze connesse alla
nuova fase processuale, alla quale veniva esteso l'obbligo del
l'interrogatorio di garanzia. In definitiva, la dedotta questione di legittimità costituzionale
risulta manifestamente infondata e il ricorso dev'essere respinto con le conseguenze di legge.
Il Foro Italiano — 2003.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 27
novembre 2002; Pres. Postiglione, Est. Novarese, P.M.
Hinna Danesi (conci, conf.); ric. Ferretti. Conferma App. Trento 16 gennaio 2002.
Sanità pubblica —
Interpretazione autentica della definizio
ne di rifiuto — Contrasto con la normativa e la giurispru denza comunitaria — Conseguenze — Fattispecie (D.leg. 5
febbraio 1997 n. 22, attuazione delle direttive 91/156/Cee sui
rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli im
ballaggi e sui rifiuti di imballaggio, art. 6; d.l. 8 luglio 2002 n. 138, interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, art. 14; 1. 8 ago sto 2002 n. 178, conversione in legge, con modificazioni, del
d.l. 8 luglio 2002 n. 138).
A seguito dell'entrata in vigore del d.l. 8 luglio 2002 n. 138,
senza che sia necessario avvalersi della costante giurispru denza comunitaria in senso contrario per disapplicare la
norma nazionale, che si pone in antitesi con la normazione
comunitaria (direttiva 75/442/Cee) o con l'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee, deve comun
que escludersi che sia disciplinato dall'art. 14 d.l. cit. un ri
fiuto (nella specie, il limo, e cioè «il prodotto fangoso deri
vante dal lavaggio degli inerti») che non venga utilizzato tal
quale e sia sottoposto ad operazioni di recupero di cui all'ali
C al d.leg. 22/97 prima della successiva riutilizzazione (nella
specie, è, infatti, risultato che il limo, lungi dal poter essere
impiegato in qualche modo tal quale, per una sua ulteriore
utilizzazione deve essere sottoposto a procedimento di disi
dratazione, effettuato attraverso lo spandimento sul terreno e
l'esposizione ali 'aria, da cui deriva, poi, la trasformazione in
polvere e l'acquisizione della consistenza solida, con passag
gio di stato). (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 13
novembre 2002; Pres. Savignano, Est. Onorato, P.M. Izzo
(conci, parz. diff.); ric. Passerotti. Annulla Trib. Genova, orci.
8 giugno 2002.
Sanità pubblica — Interpretazione autentica della definizio
ne di rifiuto — Contrasto con la normativa e la giurispru denza comunitaria — Conseguenze (D.leg. 5 febbraio 1997
n. 22, art. 6; d.l. 8 luglio 2002 n. 138, art. 14; 1. 8 agosto 2002
n. 178).
L'art. 14 d.l. 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazio ni, in l. 8 agosto 2002 n. 178 (che contiene l'interpretazione autentica della definizione di «rifiuto») ha introdotto una
doppia deroga alla nozione generale di rifiuto; una prima de
roga si ha nei casi in cui il detentore destini la sostanza alla
riutilizzazione nello stesso o in altro ciclo economico: in tali
casi la sostanza non costituisce rifiuto: una deroga alla dero
ga viene però introdotta quando la destinazione alla riutiliz
zazione comporti un trattamento preventivo incompatibile con
la tutela ambientale ovvero un trattamento di recupero del ti
po di quelli disciplinati dal d.leg. 22/97: in tali casi la sostan
za costituisce rifiuto; la nuova norma, benché modificativa della nozione di rifiuto dettata dall'art. 1 della direttiva
91/156 e dall'art. 6 d.leg. 22/97, è vincolante per il giudice italiano, sia perché tale direttiva non è autoapplicativa, sia
perché introdotta con atto avente pari efficacia legislativa della nonna precedente. (2)
(1-2) Le sentenze che si riportano si segnalano perché rappresentano, a quanto consta, le prime occasioni in cui la Suprema corte si è pronun ciata sulla portata dell'art. 14 1. 178/02 con particolare riferimento alla
possibilità di procedere alla diretta ed immediata disapplicazione della norma nazionale contrastante con quella comunitaria. In argomento, si
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