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Sezione I pensioni di guerra; decisione 5 maggio 1960; Pres. Ristuccia, Est. Di Benedetto, Proc....

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Sezione I pensioni di guerra; decisione 5 maggio 1960; Pres. Ristuccia, Est. Di Benedetto, Proc. Gen. Campus (concl. conf.); ric. Zanon Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 8 (1961), pp. 171/172-173/174 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23174882 . Accessed: 25/06/2014 10:27 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.192 on Wed, 25 Jun 2014 10:27:39 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I pensioni di guerra; decisione 5 maggio 1960; Pres. Ristuccia, Est. Di Benedetto, Proc.Gen. Campus (concl. conf.); ric. ZanonSource: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 8 (1961), pp. 171/172-173/174Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23174882 .

Accessed: 25/06/2014 10:27

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171 PARTE TERZA 172

la prova dell'allegato fatto bellico è a carico della parte e non è stata nella specie in alcun modo fornita, nò può de

dursi indirettamente dalla inclusione del nome della ricor

rente negli appositi elenchi delle donne violentate compilati dalle autorità locali, in quanto neppure in tali atti la me

desima risulta compresa, il ricorso si dimostra infondato

e non può essere accolto.

Per questi motivi, respinge, ecc.

lett. d, del r. decreto legisl. 21 maggio 1946 n. 451 non 'pre clude la concessione della pensione di guerra. (2)

La Corte, ecc. — Osserva la Sezione che, tra le forme

di offese inflitte alle nostre popolazioni durante l'ultima

guerra, una delle più gravi, anclie se fortunatamente cir

coscritta a poclie zone, fu quella della violenza carnale sulle

donne ad opera di truppe di colore, specie di soldati maroc

chini, senza distinzione per l'età delle vittime, variante fra

i dodici e gli ottant'anni, e senza alcuna considerazione per 10 stato fisico delle medesime.

La legislazione sugli infortuni civili di guerra non si

presta però a provvedere al risarcimento di chi ha dovuto

subire violenza carnale da parte delle truppe di colore, per chè o non risponde affatto alle esigenze riparatrici di un

tale infortunio o vi risponde in modo inadeguato e solo nei

casi in cui la forma morbosa, insorta per contagio o per com

plicazione, comporti una menomazione della capacità la

vorativa, restando quindi al di fuori tutti i casi di violenza

carnale che non diedero luogo a complicazioni patologiche. In questi casi infatti non ricorre invalidità, ma un grave danno morale con eventuali riflessi patrimoniali, di cui è

esclusa la risarcibilità, essendo estraneo ai principi che ispi rano la legislazione pensionistica di guerra, tanto vero

che risarcimenti del genere sono stati disposti in base al

l'art. l,lett. d), r. decreto legisl. 21 maggio 1946 n. 451, che

autorizza il Ministero del tesoro a provvedere al pagamento dei danni dipendenti da azioni non di combattimento da

parte degli alleati.

Per individuare appunto le vittime di siffatte violenze, nelle zone ove più intensamente tale flagello ebbe a verifi

carsi per la permanenza piuttosto prolungata di truppe di

colore, si provvide, a cura delle autorità locali, alla compila zione di appositi elenchi delle persone violentate ; e, tra le

regioni per le quali si ebbe la redazione degli elenchi, vi è

la provincia della ricorrente, compreso il comune di resi

denza, ma il suo nome non risulta incluso in detti elenchi, anche se nel certificato medico di parte si legge che la mede

sima sarebbe stata indennizzata. Potrebbe anzi a prima vista sembrare che il conseguito indennizzo, che poi non ri

sulta richiesto e non è comunque documentato, dovesse

togliere fondamento all'attuale pretesa della ricorrente. Ma è evidente che un tale indennizzo, ove fosse compro

vato il fatto bellico, non avrebbe effetto preclusivo nei ri

guardi della concessione della pensione di guerra, perchè 11 risarcimento previsto dall'art. 1, lett. d), citato r. decreto

legisl. 21 maggio 1946 riguarda il danno morale conseguente alla violenza subita e quindi un danno diverso da quello indennizzabile col trattamento pensionistico che, come è

stato già osservato, si riferisce esclusivamente alla dimi

nuzione della capacità lavorativa.

E che uno o più rapporti sessuali abbiano potuto avere

conseguenze dannose per la salute e l'incolumità fisica della ricorrente non è dato dubitare, ove si consideri che la Commissione medica per le pensioni di guerra di Roma 1 nella visita sanitaria eseguita il 25 giugno 1951 ha potuto accertare che la medesima era, a quella data, affetta da

postumi di annessite gonococcica e stato nevrosico, per cui ne aveva proposto l'assegnazione all'ottava categoria tab. A

per anni due, qualora fosse ammessa l'allegata violenza carnale ad opera di truppe di colore.

Ma, come ha osservato il P. m. nella sua requisitoria scritta, è proprio il fatto di guerra che nella specie, anche se concreta in sè gli estremi voluti dall'art. 10 legge 10

agosto 1950 n. 648, non risulta comprovato dagli atti, chè anzi contro l'esistenza del medesimo deporrebbero al cune circostanze di carattere presuntivo desumibili dal com

portamento dell'interessata, quali la mancata tempestiva denunzia del danno sofferto, la richiesta della pensione a distanza di oltre sei anni dall'allegato fatto di guerra e la

mancanza di accertamenti sanitari compiuti anteriormente al 21 dicembre 1950, data della visita del dott. N. R. di Pondi.

E poiché, trattandosi di infortunata civile di guerra,

(1-2) Non risultano precedenti editi. In dottrina, v. A. Bucciante, Pensionistica di privilegio,

Bari, 1953, pag. 89 e segg.

CORTE DEI CONTI

Sezione I pensioni di guerra ; decisione 5 maggio 1960 ; Pres. Ristuccia, Est. Di Benedetto, Proo. Gen. Cam pus (conci, conf.) ; ric. Zanon.

Pensione — Pensione di guerra — Territori della Venezia Giulia, dell'Alto Adige e della Provincia di Belluno — Servizio ivi prestato da forze ita liane di polizia dopo l'I! settembre 1943 — Atti nenza alla guerra (L. 10 agosto 1950 n. 648, riordina mento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, art.

1, 2, 5).

Le infermità contratte a causa del servizio, prestato da forse italiane di polizia e da personale addetto ai servizi sani tario e spirituale dopo V8 settembre 1943 nei territori della Venezia Giulia, dell'Alto Adige e della Provincia di Bel luno occupati dai tedeschi, danno diritto a pensione di

guerra. (1)

La Corte, ecc. — Per gli art. 1, i e 5 legge 10 agosto 1950 n. 648, spetta assegno o pensione di guerra quando, nel concorso degli altri requisiti, l'invalidità del militare sia stata determinata da ferite, lesioni o infermità insorte o aggravate a causa del servizio di guerra o attinente alla

guerra. Nella specie, occorre accertare se, contrariamente a

quanto lia ritenuto il Ministro del tesoro con il decreto in epigrafe, l'infermità tubercolare dello Zanon, diagnosti cata per la prima volta dal Dispensario antitubercolare di Brescia nella visita praticata il 27 marzo 1947, possa con siderarsi insorta o aggravata a causa del servizio di guerra. Il ricorrente sostiene che la predetta affezione è in diretta correlazione con pleuropatia sofferta nel 1943 in Jugoslavia e riacutizzata nel 1944 e, in ogni caso, con i disagi del servizio di guerra.

Il Procuratore generale, al contrario, esclude che essa

possa considerarsi influenzata, nemmeno sotto il profilo dell'aggravamento, dal servizio anzidetto.

La tesi del Procuratore generale è basata sulla mancanza dei documenti ufficiali e dell'epoca, atti a comprovare che lo Zanon abbia sofferto di infermità all'apparato respira torio durante il servizio di guerra, e sul parere del Collegio medico legale, secondo il quale la malattia sarebbe stata

contratta, a causa dei comuni fattori morbigeni, nel lungo periodo intercorso tra l'effettiva cessazione dell'attività

militare, avvenuta l'8 settembre 1943, e l'epoca delle prime manifestazioni morbose.

La Sezione rileva, anzitutto, che il servizio prestato dallo Zanon successivamente all'8 settembre 1943 è giuri dicamente rilevante ai fini di cui trattasi ; non vi è dubbio, infatti, che tale servizio, pur se si voglia ritenere, in ipotesi, come reso alle dipendenze della pseudo repubblica sociale

italiana, debba essere ugualmente preso in considerazione

per l'eventuale applicazione delle provvidenze concesse, con la legge 5 gennaio 1955 n. 4, agli invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana.

Ma, a parte tale considerazione, sta di fatto che il carabi niere Zanon, come risulta dalla narrativa che precede, dal 9 settembre 1943 al 3 giugno 1944, prestò servizio di istruttore

(1) In senso conforme, v. Corte conti 27 aprile 1955, Foro it., Hep. 1955, voce Pensione, nn. 186, 187.

Sul principio che i disagi, gli strapazzi e i pericoli affrontati dai militari durante il periodo dello sbandamento siano valuta bili ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, v. Corte conti 25 gennaio 1956, id., Rep. 1956, voce cit., n. 21 ; 16 aprile 1996, id., Rep. 1953, voce cit., n. 178.

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173 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 174

presso la Stazione carabinieri di Capodistria, non giurò fedeltà alla r. s. i., non indossò l'uniforme della g.n.r., ma uniformò il suo comportamento alle esigenze della situazione

contingente, continuando a prestare servizio nel territorio non più soggetto al dominio del governo legittimo, nè alla

ingerenza della r.s.i., ma alla dominazione nemica. Questa Corte già in altre occasioni ha avuto modo di affermare

che il territorio della Venezia Giulia, come quello delle Provincie di Bolzano e di Belluno, va considerato, dopo l'8 settembre 1943, come zona occupata dal nemico, perchè sottratta in quell'epoca ad ogni ingerenza del governo della repubblica sociale italiana, e che il servizio prestato in tale zona dalle forze di polizia, del servizio sanitar o e di quello spirituale va considerato come servizio attinente alla guerra e, quindi, come tale soggetto alle norme pensio nistiche di guerra. Ed invero, perchè la Convenzione del

l'Aja in data 12 ottobre 1907 fa obbligo agli appartenenti ai corpi sopra citati di non abbandonare il proprio posto anche nel caso di invasione nemica il servizio prestato nelle

condizioni anzidette non può non essere considerato come servizo reso alle dipendenze del governo legittimo nazio nale. Comunque, sta di fatto che dall'ultima variazione

apposta nel foglio matricolare dello Zanon (copia in atti, rilasciata il 4 agosto 1951) risulta che il predetto, già con

siderato, in base ad una precedente variazione matricolare, in congedo illimitato dalla data 9 settembre 1943, avendo

prestato servizio nella pseudo r.s.i., è « considerato in ser

vizio dal 9 settembre 1943 all'8 agosto 1945 ». Stabilita così la natura e la valutabilità ai fini che

interessano del servizio reso dal carabiniere Zanon dal 9

settembre 1943 al 3 giugno 1944, data sotto la quale il me

desimo si sbandò e, come egli stesso dichiara nel ricorso, « trovò miglior partito darsi allo sbandamento » a causa

« dell'intensificarsi indiscriminato di invii coatti di reparti di carabinieri in Germania », occorre accertare se il periodo dello sbandamento possa considerarsi rilevante ai fini del

presente giudizio. Anche a tale quesito la Sezione deve

rispondere affermativamente ; ed invero già in precedenti occasioni la Corte ha affermato che i disagi gli strapazzi ed i pericoli affrontati dai militari durante il periodo dello

sbandamento sono valutabili ai fini del riconoscimento del

diritto a pensione. È ben vero ohe lo Zanon dopo il 3 giugno 1944, tornò in famiglia, ma è pur vero che egli si trovò

esposto a disagi e patemi di particolare gravità per le con

seguenze morali e per quelle materiali derivanti dall'abban

dono volontario del suo posto di servizio in territorio sot

toposto alla dominazione nemica ; non appare infondata,

quindi, la supposizione che lo Zanon abbia affrontato, durante lo sbandamento, disagi psicologici e materiali an

cora più gravi ed intensi di quelli sofferti durante il servizio

militare prestato prima e dopo l'armistizio. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

COMMISSIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DI RAVENNA.

Decisione 7 dicembre 1960 ; Pres. Simboli P., Eel. Sca

lini ; ric. Guadagni.

Tassa sulle successioni — Valutazione tabellare

dei fondi rustici — Esclusione delle aree fabbri

cabili — Accertamento della destinazione edi

ficatoria del fondo (L. 8 luglio 1904 n. 320, provvedi menti per la Città di Roma, art. 9 ; 1. 20 ottobre 1954

n. 1044, modificazione al sistema di accertamento

degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, art. 9).

Ai fini dell'esclusione dal procedimento automatico della

determinazione del valore dei beni rustici, compresi in

successioni apertesi dopo l'entrata in vigore della legge 20 ottobre 1954 n. 1044, agli effetti dell'applicazione della relativa imposta, la qualità di area edificabilc non

può essere attribuita dall'ufficio in base ad apprezzamenti

generici, via deve obiettivamente risultare dalla mutata

destinazione agricola del terreno e dalla diversa situazione

giuridica che discenda da private convenzioni o da atti

amministrativi al tempo dell'apertura della successione

(a tal fine la definizione di area fabbricabile può trarsi

dall'art. 9 della legge 8 luglio 1904 n. 320, istitutiva di

un'imposta sulle aree fabbricabili per la Città di

Roma). (1)

La Commissione, eco. — Premesso clie è pacifico, in

fatto, anche per il sopraluogo effettuato dall'Ufficio tecnico

erariale, che al momento dell'apertura della successione di Guadagni Giovanni (19 gennaio 1958), i terreni di cui trattasi erano adibiti a coltivazione agricola ; la questione

sottoposta all'esame della Commissione sta nello stabilire

se l'Amministrazione fiscale possa, con suo criterio discre

zionale, attribuire natura di presunta area edificabile ad un terreno rustico, nella sola considerazione elio, essendo

situato alla periferia di un centro abitato o industriale,

potrà, in futuro, essere suscettibile di utilizzazione a scopo urbano o industriale.

La Commissione ritiene infondata la pretesa della

Amministrazione, e fondato invece il ricorso di parte. La legge 20 ottobre 1954 n. 1044 ha introdotto una

modificazione al sistema di accertamento degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, sta

bilendo che i fondi rustici, caduti in successione dopo la

entrata in vigore di detta legge, « non sono soggetti ad

accertamento di valore, qualora il valore dichiarato non

risulti inferiore al valore calcolato in base alle tabelle

compilate dalla Commissione censuaria centrale per l'ap

plicazione dell'imposta progressiva straordinaria sul pa trimonio ».

Come si legge nella Eelazione che accompagna il di

segno di legge, e come risulta dalle discussioni parlamentari, la nuova disposizione ha voluto apportare una notevole

moderazione rispetto al precedente sistema di valuta

zione dell'imponibile per i trasferimenti mortis causa dei fondi rustici, introducendo un procedimento quasi mec

canico di valutazione, in quanto è basato su calcoli da

effettuarsi sui dati contenuti nelle tabelle compilate dalla

Commissione censuaria centrale, moltiplicati per il coeffi

ciente « anno di rivalutazione » che, di volta in volta, sta

bilisce il Ministero delle finanze.

Dovrebbe quindi essere pacifico e incontestabile che

il legislatore ha voluto modificare, rispetto ai fondi rustici

caduti in successione e, quindi, trasferiti per un evento

superiore od estraneo alla volontà delle parti, il sistema

di valutazione, sostituendo « al sistema del valore venale »

in comune commercio al momento dell'aperta successione,

quello previsto dall'art. 1 della citata legge n. 1044 del 1954.

È noto, infatti, che la determinazione del valore impo nibile per tutti i trasferimenti (inter vivos e mortis causa) è stata effettuata, sino alla data di entrata in vigore della

legge n. 1033 del 1954 (ed ora esteso anche ai trasferimenti

per atto tra vivi, a titolo sia oneroso, sia gratuito, in virtù

della legge 27 maggio 1959 n. 355), secondo il sistema

previsto dagli art. 15 e segg. del r. decreto legge 7 agosto 1936 n. 1639, che assumeva, come valore tassabile, il va

lore venale in comune commercio del bene, al giorno del

trasferimento. Per valore venale, come lo stesso Ministero delle finanze

ebbe a suo tempo a chiarire, deve intendersi quello che

risulterebbe da una libera contrattazione di compravendita,

indipendentemente quindi dalle particolari condizioni del

compratore e del venditore, nonché da eventuali brusche

perturbazioni del mercato immobiliare o da temporanee anormali oscillazioni dei fattori economici. Deve risultare

il valore normale e non già un valore eccezionale di mercato,

sempre con riferimento all'epoca del trasferimento. Perciò, la determinazione del valore venale non è l'accertamento

di un fatto, ma la valutazione necessariamente subiettiva

e presuntiva, anche se ispirata a criteri obiettivi di una

probabilità : quella di ricavare dalla vendita, o comunque,

.(1) Non constano precedenti specifici editi. In dottrina, oltre lo scritto, nel quale il Belatore nella procedura definita con la decisione riportata ha anticipato le nozioni, poi accolte nella motivazione di quest'ultima (Scalini, Fondi rustici ed aree fab bricabili agli effetti dell'imposta di successione, in Giur. agr. it., 1959, I, 77), v. Bavagli, id., 1960, 333.

Corte cost. 11 luglio 1961, n. 48, in questo fascicolo, I,

1278, Ila dichiarato infondata l'eccezione d'incostituzionalità del

l'art. 1 legge 20 ottobre 1954 n. 1044.

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