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sezione I; sentenza 11 maggio 1998, n. 1561; Pres. Schinaia, Est. Monticelli; Matone (Avv. Zupo) c....

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sezione I; sentenza 11 maggio 1998, n. 1561; Pres. Schinaia, Est. Monticelli; Matone (Avv. Zupo) c. Min. grazia e giustizia e Consiglio superiore della magistratura (Avv. dello Stato Arena) Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 11 (NOVEMBRE 1998), pp. 587/588-589/590 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192476 . Accessed: 28/06/2014 07:43 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.31 on Sat, 28 Jun 2014 07:43:01 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezione I; sentenza 11 maggio 1998, n. 1561; Pres. Schinaia, Est. Monticelli; Matone (Avv. Zupo) c. Min. grazia e giustizia e Consiglio superiore della magistratura (Avv. dello Stato

sezione I; sentenza 11 maggio 1998, n. 1561; Pres. Schinaia, Est. Monticelli; Matone (Avv. Zupo)c. Min. grazia e giustizia e Consiglio superiore della magistratura (Avv. dello Stato Arena)Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 11 (NOVEMBRE 1998), pp. 587/588-589/590Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192476 .

Accessed: 28/06/2014 07:43

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PARTE TERZA

re i puntuali principi e criteri direttivi, necessari per rendere

legittimo il conferimento al governo della delega concernente

l'emanazione di una normativa regolamentare sostitutiva e/o

abrogativa di norme di rango primario (cfr., in materia, anche

il disposto dell'art. 17, 2° comma, 1. 23 agosto 1988 n. 400, nonché le deliberazioni di questa sezione 32/94, Foro it., Rep.

1994, voce Legge, decreto e regolamento, n. 54; 102/94, id.,

Rep. 1995, voce cit., nn. 96, 97, e 149/95, id., Rep. 1996, voce

cit., n. 69). Nel caso del regolamento in esame, il collegio ritiene che pos

sano ritenersi bastevoli i due criteri direttivi enunciati nel citato

art. 1, comma 54, 1. n. 662 (numero degli iscritti agli ordini

e collegi professionali e mancanza di oneri per il bilancio dello

Stato), che — seppur con qualche difficoltà — consentono di

ritenere sussistenti le condizioni necessarie per l'esercizio della

potestà regolamentare delegata. Passando all'esame della conformità a legge del regolamento

in esame, il collegio ritiene fondate le tre censure contestate

dall'ufficio di controllo in merito al 1°, 2° e 5° comma dell'art. 1.

Con riguardo all'art. 1,1° comma, il quale esclude dalla rile

vazione dei carichi di lavoro gli ordini e i collegi professionali con numero di iscritti non superiore a ottomila unità, il collegio ritiene illegittima la parte della disposizione che mantiene ferma

«l'appartenenza del personale al comparto degli enti pubblici non economici», per contrasto con l'art. 45, 3° comma, d.leg. n. 29 del 1993 e con i principi in tema di gerarchia delle fonti.

Infatti, la menzionata norma del d.leg. n. 29 prevede che la

composizione dei comparti di contrattazione collettiva sia disci

plinata non da un regolamento governativo, bensì da un regola mento emanato dal presidente del consiglio dei ministri, ai sensi

dell'art. 17, 3° comma, 1. n. 400 del 1988. Il mancato rispetto del disposto dell'art. 45 d.leg. n. 29 del 1993, inoltre, determina

che la disposizione in esame, in quanto inserita in un regola mento governativo emanato ai sensi dell'art. 17, 2° comma, 1. n. 400 del 1988, non potrebbe essere modificata da eventuali

disposizioni difformi contenute nel regolamento previsto dal

l'art. 45, 3° comma, d.leg. n. 29 del 1993, atteso che i regola menti governativi non possono essere modificati dai regolamen ti ministeriali. Non vi è dubbio, altresì, che in base all'art. 1, comma 54, 1. n. 662 del 1996, l'individuazione del comparto ove inserire gli ordini e i collegi professionali eccede l'ambito

della delega conferita al governo. Il 2° comma dell'art. 1 è stato censurato dall'ufficio di con

trollo nella parte in cui estende la nuova disciplina dei carichi

di lavoro anche alle federazioni ed ai consigli nazionali. In ordi

ne a tale estensione il collegio ritiene che le considerazioni svol

te dall'amministrazione non possano far superare l'ostacolo de

rivante dalla mancata menzione di tali organismi nella norma

legislativa di delega (art. 1, comma 54, 1. n. 662 del 1996). In

relazione alle federazioni ed ai consigli nazionali, pertanto, de ve trovare applicazione la normativa di carattere generale con

cernente la verifica dei carichi di lavoro.

Illegittimo è da ritenere anche il 5° comma dell'art. 1, nella

parte in cui prevede l'applicazione nei confronti dei dirigenti

degli enti in questione «della disciplina legislativa prevista per i dirigenti delle amministrazioni statali». Ad avviso del collegio, la disposizione in esame risulta non conforme a legge per moti

vi analoghi a quelli già esposti in relazione al 1° comma del

l'art. 1 del regolamento. Infatti, l'applicazione ai dirigenti degli enti in questione della normativa concernente i dirigenti statali

disposta con normativa inserita in un regolamento governativo contrasta con il disposto dell'art. 45 d.leg. n. 29 del 1993. Inol

tre, in tal modo si viene a disciplinare una materia sicuramente

estranea all'ambito del regolamento delegato così come definito

nell'art. 1, comma 54, 1. n. 662 del 1996.

Il collegio ritiene, infine, che le riscontrate illegittimità non

impediscano che il decreto in esame possa essere ammesso, sep

pur parzialmente, al visto, nei limiti specificati nel dispositivo che segue.

Per questi motivi, ammette al visto, e alla conseguente regi strazione, il d.p.r. 25 luglio 1997, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la determinazione delle piante

organiche degli ordini e dei collegi professionali e dell'ente au

tonomo «La Triennale» di Milano, ai sensi dell'art. 1, comma

54, 1. 23 dicembre 1996 n. 662, con esclusione: — dell'art. 1,1° comma, limitatamente alle parole: «ferma

Il Foro Italiano — 1998.

restando l'appartenenza del personale al comparto degli enti pub blici non economici»;

— dell'art. 1, 2° comma, limitatamente alle parole: «e per le federazioni ed i consigli nazionali»;

— dell'art. 1, 5° comma, limitatamente alle parole: «per le

quali resta ferma la disciplina legislativa prevista per i dirigenti delle amministrazioni statali».

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione I; sentenza 11 maggio 1998, n. 1561; Pres. Schi

naia, Est. Monticelli; Matone (Avv. Zupo) c. Min. grazia e giustizia e Consiglio superiore della magistratura (Avv. del

lo Stato Arena).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione I; sentenza 11 maggio 1998, n. 1561; Pres. Schi

Ordinamento giudiziario — Magistrati — Fascicolo personale — Inserimento di documenti con dati obiettivi e rilevanti —

Esclusione previo giudizio di non significatività ai fini della

valutazione di professionalità — Illegittimità — Fattispecie.

È illegittima la circolare del Consiglio superiore della magistra tura in tema di tenuta dei fascicoli personali dei magistrati, nella parte in cui consente, allorquando un documento con

tenga dati obiettivi concernenti l'attività svolta dal magistra to, nell'esercizio di attribuzioni legittimamente conferitegli, di negare il suo inserimento nel fascicolo personale sulla base

di una valutazione in ordine al «significato» che le relative

risultanze possono assumere ai fini del giudizio sulla profes sionalità del magistrato (nella specie, è stato affermato che

la circolare del Consiglio superiore della magistratura va in

terpretata, sul punto, nel senso che il consiglio deve limitarsi

solo a verificare che sussista in astratto una possibilità di va

lutazione, ai fini della progressione in carriera, dei dati di

cui è chiesta l'allegazione al fascicolo personale). (1)

(1) I. - La controversia oggetto della decisione in epigrafe ripropone il tema delicato della valutazione delle capacità professionali dei magi strati e dell'esigenza di tenere separati il momento della raccolta dei dati obiettivi da quello della valutazione degli elementi raccolti.

È evidente che il Consiglio superiore della magistratura ha grande interesse ad acquisire e a disporre di elementi utili e significativi, anche al di là dei dati emergenti dal fascicolo personale, ai fini delle valuta zioni che, nell'ambito delle sue attribuzioni costituzionali (art. 105 Cost.), deve compiere sia in ordine all'ordinaria progressione in carriera sia in relazione al conferimento di determinate funzioni o incarichi direttivi.

In relazione a questi ultimi si segnala che la vigente circolare del con

siglio n. 13531 del 28 settembre 1996, Foro it., 1998, III, 421, in nota a Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 1998, n. 674, ha ampliato al massimo

gli elementi oggetto di valutazione a prescindere dai dati inseriti nel fascicolo personale consentendo così anche l'acquisizione di relazioni documentate degli interessati, di accertamenti effettuati mediante audi zione degli interessati e di persone diverse dagli aspiranti, nonché di tutte le decisioni della sezione disciplinare ivi comprese quelle di assolu zione che invece non possono essere inserite nel fascicolo personale.

Con recente delibera del 23 luglio 1998 il consiglio superiore, rece

pendo il contenuto della decisione in epigrafe, ha approvato la nuova circolare in tema di tenuta dei fascicoli personali, nella quale, modifi cando il punto della circolare presa in esame dalla presente decisione, ha previsto una disciplina separata tra «ogni altro titolo, atto e docu mento che fornisca dati obiettivi e rilevanti relativi all'attività profes sionale ed ai comportamenti incidenti sulla professionalità» (art. 3, 2° comma, lett. h), per i quali è previsto il loro inserimento in via ordina ria a seguito di deliberazione del consiglio, e gli atti di elogio che con

tengano anche elementi oggettivi, prevedendo che questi ultimi «verran no restituiti dalla commissione consiliare, con invito a trasfondere gli elementi oggettivi in atti tipici, quali le attestazioni, le certificazioni ed i rapporti informativi preordinati alla valutazione della professiona lità, redatti alle cadenze normativamente previste».

Sul punto, è in discussione nella commissione giustizia del senato il disegno di legge S1799 «valutazione e funzioni dei magistrati», c.d.

legge sulle pagelle ai magistrati, il cui art. 2 nel prevedere valutazioni professionali periodiche, demanda al consiglio superiore la determina

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Diritto. — Fondata, ed assorbente rispetto ad ogni altra cen

sura dedotta nel ricorso, è la doglianza con la quale la ricorren

te lamenta che il Consiglio superiore della magistratura, nel ne

gare l'inserimento nel suo fascicolo personale della nota del mi

nistro di grazia e giustizia in data 31 gennaio 1991, abbia mal

applicato la circ. n. 12196 del 17 ottobre 1988 contenente «di

sposizioni in tema di tenuta dei fascicoli personali di magistrati,

sugli atti che possono e debbono essere inseriti, sul diritto del

magistrato di prenderne visione e di ottenerne copie». Tale circolare prevede all'art. 2, 2° comma, lett. d) che sia

inserito, a seguito di deliberazione del consiglio su proposta del

l'apposita commissione, nel fascicolo personale, tra l'altro «ogni altro atto o documento che fornisca dati obiettivi e rilevanti

relativi all'attività professionale ed ai comportamenti incidenti

sulla professionalità del magistrato, con esclusione degli elogi e dei documenti contenenti elementi meramente valutativi».

Nella fattispecie il consiglio ha negato l'inserimento nel fasci

colo personale della nota in questione «contenendo la nota ele

menti valutativi e non apparendo gli elementi obiettivi, pure

offerti, significativi per la valutazione della professionalità del

magistrato». Il consiglio ha, dunque, ritenuto che, pur in presenza di una

nota contenente anche elementi obiettivi attinenti all'attività svolta

del magistrato, l'inserimento della nota stessa nel fascicolo fos

se comunque condizionato ad una previa valutazione circa la

«significatività» degli elementi stessi ai fini della valutazione della

professionalità del magistrato.

Ritiene, tuttavia, il collegio che la circolare non possa essere

interpretata nel senso che sia attribuito al consiglio un potere del genere.

Occorre al riguardo considerare che, se pur deve considerarsi

consentita una disciplina particolare della tenuta dei fascicoli

personali dei magistrati in considerazione della peculiarità di

tale categoria di dipendenti, non può, tuttavia, essere sostan

zialmente alterato il sistema delineato dal d.p.r. 10 gennaio 1957

n. 3 e dal d.p.r. 3 maggio 1957 n. 686 al precipuo scopo di

tutelare l'interesse del pubblico dipendente a che ogni atto che

possa avere una potenziale rilevanza sulla sua progressione in

carriera sia inserito nel fascicolo personale per essere poi valu

tato nelle sedi competenti.

Pertanto, in questo quadro può giustificarsi il diniego di inse

rimento nel fascicolo personale di elogi e di documenti mera

mente valutativi, giacché ogni valutazione concernente le attitu

dini e le capacità professionali dei magistrati non può che essere

riservata al Consiglio superiore della magistratura. Non può, invece, ritenersi consentito, allorquando un docu

mento contenga — come nella fattispecie riconosciuto dallo stesso

consiglio — anche dati obiettivi concernenti l'attività svolta dal

magistrato nell'esercizio di attribuzioni al medesimo legittima mente conferite, negare l'inserimento del documento medesimo

sulla base di una valutazione in ordine al «significato» che le

relative risultanze possano assumere ai fini del giudizio sulla

professionalità del magistrato. Una valutazione del genere deve, infatti, essere effettuata nel

contesto di un giudizio specificamente attinente alla progressio ne in carriera e secondo le modalità all'uopo previste, potendo solo in tale sede ben individuarsi il reale «significato» del do

cumento.

La circolare sopramenzionata, nella parte in cui prevede che

debbono inserirsi nel fascicolo personale atti o documenti che

forniscano dati «obiettivi e rilevanti» relativi all'attività profes sionale ed ai comportamenti incidenti sulla professionalità del

magistrato va dunque interpretata nel senso che il consiglio de

ve limitarsi a verificare che sussista in astratto una possibilità di valutazione dei dati ai fini della progressione in carriera.

zione degli elementi e dei parametri i base ai quali devono essere svolte

le valutazioni così da consentire l'omogeneità delle stesse.

II. - Si segnala, infine, la singolarità della fattispecie in cui il ministe

ro di grazia e giustizia si è costituito in giudizio per sostenere le ragioni del Consiglio superiore della magistratura che, con propria delibera, aveva rifiutato l'inserimento, nel fascicolo personale di un magistrato, di una nota dello stesso ministro della giustizia.

Ancora una volta la presente questione sembra riproporre il tema

dell'autonomia delle delibere e della costituzione in giudizio diretta del

consiglio superiore.

Il Foro Italiano — 1998.

Nella fattispecie il consiglio ha, invece, anticipato una con

creta valutazione dei dati ed ha così leso l'interesse del magi strato a vedersi valutati tutti gli elementi che lo riguardano nel

la sede competente. Il ricorso va, pertanto, accolto e deve, conseguentemente an

nullarsi la deliberazione impugnata.

COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE; sezione XIII; de cisione 6 maggio 1997, n. 2115; Pres. Imperatrice, Est. Bar

ba; Ufficio Iva di Lecce c. Perrone.

COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE;

Valore aggiunto (imposta sul) — Prestazione di servizi — Paga mento mediante cambiale — Momento impositivo (D.p.r. 26

ottobre 1972 n. 633, istituzione e disciplina dell'imposta sul

valore aggiunto, art. 6).

Agli effetti dell'art. 6, 3° comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n.

633 — e quindi agli effetti dell'individuazione del momento impositivo ai fini Iva delle prestazioni di servizi — il rilascio di una cambiale realizza l'ipotesi di pagamento del corrispet tivo della prestazione stessa. (1)

(1) La Commissione tributaria centrale giunge alla conclusione di cui in massima sul rilievo che il prestatore del servizio può anche immedia tamente realizzare, attraverso operazioni di sconto e/o la cessione del

titolo, il corrispettivo della prestazione indipendentemente dal fatto che il rilascio della cambiale sia avvenuto pro soluto o pro solvendo, anche

perché il credito cambiario è distinto dal rapporto fondamentale inter corso tra le parti.

Sostanzialmente negli stessi termini, cfr. Comm. trib. I grado Udine 18 novembre 1980, Foro it., Rep. 1981, voce Valore aggiunto (imposta sul), n. 120, per la quale la cambiale costituisce in linea di massima titolo di pagamento, a meno che il rilascio non sia avvenuto a semplice titolo di garanzia.

V., ancora, Comm. trib. I grado Milano 16 marzo 1985, id., Rep. 1986, voce cit., n. 126, e Rass. trib., 1986, II, 326, con nota di A.

Monti, Pagamento a mezzo di cambiati e momento imponibile dell'o

perazione ai fini dell'Iva, nel senso che l'emissione di tratte non accet tate non costituisce, ai fini dell'Iva, pagamento del corrispettivo sosti tutivo del denaro, bensì mero ordine di pagamento e dunque non realiz za il momento impositivo di cui all'art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972 n.

633; nel medesimo senso, v. Comm. trib. I grado Milano 12 giugno 1981, Foro it., Rep. 1982, voce cit., n. 119; v., ancora, Comm. trib. I grado Livorno 4 ottobre 1990, pres. Sica, est. Bandinelli, inedita, secondo la quale la presentazione all'incasso di ricevute bancarie non

integra gli estremi del pagamento del corrispettivo. Cfr., ancora, Comm. trib. I grado Belluno 17 novembre 1988, id.,

Rep. 1989, voce cit., n. 80, secondo la quale il momento impositivo nell'ipotesi di pagamento a mezzo di assegno bancario va individuato in quello dell'effettivo incasso della somma portata dal titolo o dell'ese cuzione di operazioni equipollenti (girata) e non quello della consegna del titolo stesso; in argomento, v., in altro senso, Comm. trib. centrale 18 gennaio 1996, n. 106, id., Rep. 1996, voce cit., n. 300, e Riv. giur. trib., 1996, 1140, con nota di A. Stesuri, Il pagamento a mezzo di

assegno nell'imposizione fiscale ai fini Iva. L'amministrazione finanziaria è nel senso espresso dalla decisione in

epigrafe: cfr. ris. 14 marzo 1981, n. 330541, Bollettino trib., 1981, 520, ove si precisa che il rilascio della cambiale, indipendentemente dal fatto che avvenga pro soluto o pro solvendo, integra la previsione normativa dell'art. 6 d.p.r. 633/72, poiché il credito cambiario è distinto dal rap porto fondamentale intercorso tra le parti e che con il possesso del titolo il cedente del bene o il prestatore di servizio può, anche immedia

tamente, realizzare, attraverso l'operazione di sconto o la cessione del

titolo, il corrispettivo dell'operazione a fronte della quale è stato emes so il titolo; v., anche, ris. 29 marzo 1983, n. 352856, id., 1983, 851, secondo la quale nell'ipotesi di cambiale su cui sono inserite le clausole «non all'ordine», «pro solvendo» e «non cedibili in via ordinaria, ai sensi dell'art. 1260, 2° comma, c.c.», il momento impositivo ai fini Ivi si realizza non con il mero rilascio, ma con il pagamento.

In dottrina, cfr. E. Borina, Pagamento mediante titoli di credito e momento impositivo ai fini Iva, in Rass. trib., 1994, 970 ss., secondo il quale bisognerebbe distinguere tra cambiale immediatamente negozia bile e cambiale priva di tale caratteristica, poiché solo il rilascio della

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