sezione I; sentenza 11 maggio 2004, n. 813; Pres. Gomez de Ayala, Est. Altavista; LaabadAbdelaziz (Avv. Costa, Angeletti) c. Min. internoSource: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 6 (GIUGNO 2004), pp. 365/366-367/368Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199276 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
legge o di eccesso di potere, la soprintendenza ha ben compreso che si trattava della proposta di parziale sostituzione del topo nimo e la ha ragionevolmente valutata in base ad un esame in
scindibile di quello da sostituire parzialmente e riguardante una
persona di fama plurisecolare ed incomparabile (lungotevere
Michelangelo) e della alternativa intitolazione all'illustre perso
naggio da celebrare (il regista Federico Fellini). Sotto tale aspetto, risultano di per sé razionali (e dunque in
sindacabili in sede di legittimità) le considerazioni svolte dalla
soprintendenza sulla insussistenza di un «caso eccezionale» che
giustificasse la parziale soppressione dell'antico toponimo rife
rito a Michelangelo Buonarroti, nonché quelle sull'esigenza che
non vi fosse la sua parziale sostituzione con l'intitolazione ad
un personaggio sia pure illustre, ma contemporaneo (di cui pe raltro non sono stati sottovalutati i meriti conseguiti nel campo
artistico) e scomparso da meno del periodo preso in considera
zione dall'art. 2 1. n. 1188 del 1927. 4. - Per le ragioni che precedono, le censure contenute nel
l'atto d'appello e quelle proposte in primo grado vanno respin te.
Pertanto, non rilevano le doglianze rivolte nel gravame avver
so la motivazione della sentenza del Tar (sull'insindacabilità
delle valutazioni poste a base dell'atto della soprintendenza),
l'appello incidentale (con cui è stato chiesto che il ricorso di
primo grado sia dichiarato inammissibile) e l'eccezione di im
procedibilità dell'appello (basata sul fatto che, nel corso del
giudizio, il comune ha intitolato al regista un diverso tratto stra
dale).
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
PIEMONTE; sezione I; sentenza 11 maggio 2004, n. 813;
Pres. Gomez de Ayala, Est. Altavista; Laabad Abdelaziz
(Avv. Costa, Angeletti) c. Min. interno.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE; sezione I; sentenza 11 maggio 2004, n. 813;
Cittadinanza — Cittadinanza italiana — Sussistenza dei re
quisiti per l'acquisto — Istanza dell'interessato — Prov vedimento di concessione — Obbligo — Esclusione (L. 5 febbraio 1992 n. 91, nuove norme sulla cittadinanza, art. 6, 9).
La sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisto
della cittadinanza italiana, in caso di istanza dell'interessato,
non obbliga l'amministrazione ad adottare in ogni caso il
provvedimento di concessione (in motivazione, si precisa che
la concessione della cittadinanza è subordinata ad una valu
tazione degli interessi collettivi alla cui salvaguardia è pre ordinato il potere discrezionale della pubblica amministra
zione). (1)
(1) I. - Nel senso che, ai termini dell'art. 9 1. 5 febbraio 1992 n. 91, il
provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato
sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l'esistenza di
un'avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne af
fermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale, v. Cons.
Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474, Foro it., Rep. 1999, voce
Cittadinanza, n. 19, secondo cui, ai fini della concessione del beneficio
de quo, ben possono avere rilievo considerazioni anche di carattere
economico-patrimoniale relative al possesso di adeguate fonti di sussi
stenza. Conformemente, v. Tar Piemonte, sez. II, 26 febbraio 1996, n.
124, id., Rep. 1996, voce cit., n. 16.
II. - In ordine alla competenza del ministro dell'interno a pronuncia re il diniego di cittadinanza italiana, a mente dell'art. 9, 1° comma, 1.
91/92, v. Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2000, n. 4460, id., Rep. 2000,
voce cit., n. 15. Circa le ragioni legittimanti del diniego, v. Cons. Stato, sez. I, 22
maggio 2002, n. 1225/02, id., 2004, III, 155, con nota di richiami, che
ha stabilito che il matrimonio fittizio (accompagnato da un accordo tra i
coniugi con il quale essi abbiano convenuto di non adempiere agli ob
II Foro Italiano — 2004.
Esposizione in fatto. — In data 12 ottobre 2000 Laabad Ab
delaziz presentava alla prefettura di Cuneo istanza, ai sensi del
l'art. 9 1. n. 91 del 5 febbraio 1992, ritenendo di rientrare nella
previsione della lett. f) del 10 comma di tale articolo, per la con
cessione della cittadinanza italiana.
Con decreto del ministro dell'interno del 22 luglio 2002 l'i
stanza veniva respinta. Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ri
corso per i seguenti motivi: violazione di legge in relazione al
l'art. 7 1. n. 241 del 7 agosto 1990 ed in particolare all'art. 3;
violazione di legge con riferimento alla 1. n. 91 del 5 febbraio
1992 ed in particolare all'art. 9, 1° comma, lett./); eccesso di
potere per sviamento; difetto di istruttoria; illogicità; erroneità
dei presupposti di fatto e di diritto. Alla camera di consiglio del 5 maggio 2004 il ricorso veniva
ritenuto per la decisione.
Considerazioni in diritto. — Il ricorso è infondato.
Infatti il provvedimento dell'amministrazione non ha errato
nella considerazione dei presupposti per la concessione della
cittadinanza, in quanto effettivamente dal certificato del casella
rio giudiziale risultano precedenti penali. L'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 9 è comunque
un provvedimento ampiamente discrezionale dell'amministra
zione, la quale può tenere conto di un complesso di elementi di
natura patrimoniale, di valutazione della persona del richieden
te, sia di condanne al di là delle fattispecie previste dall'art. 6
sia di procedimenti penali in corso. La sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la conces
sione della cittadinanza italiana non obbliga l'amministrazione
ad adottare in ogni caso provvedimenti positivi, essendo tale
concessione subordinata ad una valutazione degli interessi col
lettivi alla cui salvaguardia è preordinato il potere discrezionale
della pubblica amministrazione (Tar Lombardia, sez. Brescia, n.
603 del 5 luglio 1999, e Cons. Stato, sez. IV, n. 1474 del 16 settembre 1999, Foro it., Rep. 1999, voce Cittadinanza, n. 19,
per cui ai sensi dell'art. 9 1. 5 febbraio 1992 n. 91, il provvedi mento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla
base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l'esistenza di
un'avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poter ne affermare la compiuta appartenenza alla comunità naziona
le). Né si può ritenere il difetto di motivazione del provvedimento
impugnato. Dal provvedimento impugnato risultano chiara
mente i presupposti di fatto, rappresentati dal certificato del ca
blighi e di non esercitare i diritti del matrimonio stesso), contratto allo
scopo di eludere le norme sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri,
non integra l'ipotesi dei «comprovati motivi inerenti la sicurezza della
repubblica» di cui all'art. 6 1. 91/92, al fine di precludere l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero.
III. - Con specifico riguardo alla concessione della cittadinanza ita
liana ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lett./), 1. 91/92, invocata dal ricor
rente nel giudizio concluso con la sentenza in epigrafe, v. Cons. Stato,
sez. IV, 7 maggio 1999, n. 799, id., Rep. 1999, voce cit., n. 17, che ha
rilevato come, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo
straniero, vada valutato il periodo di soggiorno in Italia assistito da re
golare permesso, dovendosi escludere la rilevanza del periodo in cui lo
straniero medesimo sia risultato anagraficamente residente nel paese. Per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legit
timità costituzionale dell'art. 9 1. 91/92, nella parte in cui prevede il re
quisito della residenza decennale per i cittadini extracomunitari e solo
quadriennale per quelli comunitari, in quanto il principio di eguaglianza
può considerarsi violato solo nel caso in cui a identiche situazioni so
stanziali sia riservato un trattamento differenziato, v. Trga Trentino
Alto Adige, sede Trento, 22 maggio 1995, n. 158, id., Rep. 1995, voce
cit., n. 11. IV. - In generale, sui requisiti che consentono allo straniero di otte
nere la cittadinanza italiana, v. Corte cost., ord. 4 agosto 2003, n. 293,
id., 2004, I, 21, con nota di richiami, che ha dichiarato la manifesta
inammissibilità, per mancata motivazione in ordine alla rilevanza, della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, 1° comma, lett. b), 1.
91/92, nella parte in cui non prevede che divenga immediatamente cit
tadino italiano lo straniero maggiorenne che, a seguito dell'adozione da
parte di cittadino italiano, perda la cittadinanza del paese di origine.
Cfr., altresì, Cons. Stato, sez. I, 28 novembre 2001, n. 1077/01, id.,
2003, III, .154, con nota di richiami, secondo cui, in caso di riacquisto della cittadinanza italiana da parte dei genitori, non si produce un ac
quisto automatico della cittadinanza per i figli maggiorenni, dovendosi
all'uopo presentare documentata istanza.
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367 PARTE TERZA 368
sellario giudiziale, e le valutazioni operate dall'amministrazio
ne, in relazione all'interesse pubblico della collettività.
L'acquisto della cittadinanza ai sensi del successivo art. 9 è
infatti subordinato ad una valutazione di opportunità politico amministrativa latamente discrezionale (cfr. Tar Campania n.
4123 dell'8 novembre 2000).
Pertanto, l'amministrazione, nell'esercizio della sua discre
zionalità, ben poteva considerare valutazioni di opportunità, sia
rispetto all'integrazione di una persona nella comunità nazio
nale sia, come evidenziato nella motivazione del provvedimento
impugnato, dell'interesse pubblico della comunità all'inseri mento della persona stessa.
Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.
RASSEGNA DEI PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO
cura di M. De Paolis)
Sezione consultiva per gli atti normativi (*)
(7° novembre 2003 - 30 aprile 2004)
51. Acque pubbliche e private — Laghi — Criterio di classifi cazione ex tabella 11, punto 3.3.3, all. 1, d.leg. 11 maggio 1999 n. 152 — Modifica — Schema di d.m.
ric. Min. ambiente
e tutela del territorio sez. AN n. 4567/03
52. Adozione e affidamento — Minori dichiarati adottabili — Banca dati istituita ex art. 40 1. 28 marzo 2001 n. 149 —
Attuazione e organizzazione — Schema di regolamento
rie. Min. giustizia sez. AN n. 3155/03
53. a) Alimenti e bevande (igiene e commercio) — Acque
gassate — Produzione e commercio —
Disciplina igienica — D.p.r. 19 maggio 1958 n. 719 — Modifica — Schema di regolamento
54. b) Alimenti e bevande (igiene e commercio) — Bibite analcoliche gassate
— In recipienti chiusi — Produzione e
commercio — Disciplina igienica — D.p.r. 19 maggio 1958 n. 719 — Modifica — Schema di regolamento
55. c) Alimenti e bevande (igiene e commercio) — Bibite analcoliche non gassate — In recipienti chiusi — Produ zione e commercio —
Disciplina igienica — D.p.r. 19
maggio 1958 n. 719 — Modifica — Schema di regola mento
ric. Min. politiche comunitarie sez. AN n. 3153/04
56. Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in gene re — Amministrazione ambiente e tutela del territorio —
(*) La rassegna persegue la finalità di segnalare i pareri resi dalla sezione consultiva per gli atti normativi, istituita ai sensi dell'art. 17, 28° comma, 1. 15 maggio 1997 n. 127.
La sezione è competente per l'esame degli schemi di atti normativi, per i quali il parere del Consiglio di Stato in sede consultiva sia pre scritto per legge, o comunque sia richiesto dall'amministrazione; nuova è la competenza circa il parere sugli schemi di atti normativi dell'Unio ne europea.
Le informazioni riguardano, nell'ordine, il numero progressivo asse gnato dalla redazione; la voce del Repertorio del Foro italiano; un sin tetico titoletto; l'amministrazione richiedente il parere; la sezione del Consiglio di Stato; il numero di pubblicazione della sezione consultiva
per gli atti normativi. La presente rassegna copre il periodo dal 1° novembre 2003 al 30
aprile 2004.
Il Foro Italiano — 2004.
Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti — Direttive dell'Unione europea
— Norme di
attuazione — D.m. 28 aprile 1998 n. 406 — Modifiche — Schema di d.m.
ric. Min. ambiente
e tutela del territorio sez. AN n. 2354/04
57. Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in gene re — Amministrazione (per i) beni e (le) attività culturali —
Organizzazione — Schema di regolamento
ric. Min. beni
e attività culturali sez. AN n. 2490/04
58. Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in gene re — Amministrazione comunicazioni —
Organizzazione — Schema di regolamento
ric. Min. comunicazioni sez. AN n. 6622/04
59. Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in gene re — Amministrazione (delle) comunicazioni — Uffici di diretta collaborazione del ministro —
D.p.r. 14 maggio 2001 n. 258 — Modificazioni — Schema di regolamento governativo
ric. Min. comunicazioni sez. AN n. 4814/03
60. Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in gene re — Amministrazione giustizia — Organismi di concilia zione ex art. 39, 3° comma, d.leg. 17 gennaio 2003 n. 5 —
Indennità — Schema di regolamento
ric. Min. giustizia sez. AN n. 3069/04
61. Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in gene re — Amministrazione giustizia — Organismi di concilia zione ex art. 38 d.leg. 17 gennaio 2003 n. 5 — Istituzione — Schema di regolamento
ric. Min. giustizia sez. AN n. 3064/04
62. Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in gene re — Amministrazione (delle) infrastrutture e (dei) tra
sporti —
Organizzazione — Schema di d.p.r.
ric. Min. infrastrutture sez. AN n. 5014/03
63. Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in gene re — Amministrazione (del) lavoro e (delle) politiche so
ciali — Centro nazionale di documentazione e di analisi
per l'infanzia — Regolamento di organizzazione —
Schema di d.p.r.
ric. Min. lavoro
e politiche sociali sez. AN n. 435/03
64. a) Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in ge nere — Personale da utilizzare per le attività di informa zione e di comunicazione — Interventi formativi — Ter
mine, ex art. 6, 3° comma, d.p.r. 21 settembre 2001 n. 422 — Schema di regolamento
65. b) Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in ge nere — Personale da utilizzare per le attività di informa zione e di comunicazione — Titoli professionali
— Ter
mine, ex art. 6, 3° comma, d.p.r. 21 settembre 2001 n. 422 — Schema di regolamento
rie. Pres. cons. min. sez. AN n. 5199/03
66. Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in gene re — Presidenza del consiglio dei ministri — Struttura e
gruppo tecnico in materia di immigrazione — Modalità di coordinamento — Schema di regolamento
ric. Pres. cons. min. sez. AN n. 4014/03
67. Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in gene re — Servizi erogati dalla pubblica amministrazione —
Per via telematica — Documento su supporto informatico
per l'accesso — Carta nazionale dei servizi — Schema di
d.p.r.
ric. Pres. cons. min. sez. AN n. 3693/03
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