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sezione I; sentenza 11 maggio 2004, n. 813; Pres. Gomez de Ayala, Est. Altavista; Laabad Abdelaziz...

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sezione I; sentenza 11 maggio 2004, n. 813; Pres. Gomez de Ayala, Est. Altavista; Laabad Abdelaziz (Avv. Costa, Angeletti) c. Min. interno Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 6 (GIUGNO 2004), pp. 365/366-367/368 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199276 . Accessed: 25/06/2014 10:41 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.28 on Wed, 25 Jun 2014 10:41:46 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I; sentenza 11 maggio 2004, n. 813; Pres. Gomez de Ayala, Est. Altavista; LaabadAbdelaziz (Avv. Costa, Angeletti) c. Min. internoSource: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 6 (GIUGNO 2004), pp. 365/366-367/368Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199276 .

Accessed: 25/06/2014 10:41

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

legge o di eccesso di potere, la soprintendenza ha ben compreso che si trattava della proposta di parziale sostituzione del topo nimo e la ha ragionevolmente valutata in base ad un esame in

scindibile di quello da sostituire parzialmente e riguardante una

persona di fama plurisecolare ed incomparabile (lungotevere

Michelangelo) e della alternativa intitolazione all'illustre perso

naggio da celebrare (il regista Federico Fellini). Sotto tale aspetto, risultano di per sé razionali (e dunque in

sindacabili in sede di legittimità) le considerazioni svolte dalla

soprintendenza sulla insussistenza di un «caso eccezionale» che

giustificasse la parziale soppressione dell'antico toponimo rife

rito a Michelangelo Buonarroti, nonché quelle sull'esigenza che

non vi fosse la sua parziale sostituzione con l'intitolazione ad

un personaggio sia pure illustre, ma contemporaneo (di cui pe raltro non sono stati sottovalutati i meriti conseguiti nel campo

artistico) e scomparso da meno del periodo preso in considera

zione dall'art. 2 1. n. 1188 del 1927. 4. - Per le ragioni che precedono, le censure contenute nel

l'atto d'appello e quelle proposte in primo grado vanno respin te.

Pertanto, non rilevano le doglianze rivolte nel gravame avver

so la motivazione della sentenza del Tar (sull'insindacabilità

delle valutazioni poste a base dell'atto della soprintendenza),

l'appello incidentale (con cui è stato chiesto che il ricorso di

primo grado sia dichiarato inammissibile) e l'eccezione di im

procedibilità dell'appello (basata sul fatto che, nel corso del

giudizio, il comune ha intitolato al regista un diverso tratto stra

dale).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL

PIEMONTE; sezione I; sentenza 11 maggio 2004, n. 813;

Pres. Gomez de Ayala, Est. Altavista; Laabad Abdelaziz

(Avv. Costa, Angeletti) c. Min. interno.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE; sezione I; sentenza 11 maggio 2004, n. 813;

Cittadinanza — Cittadinanza italiana — Sussistenza dei re

quisiti per l'acquisto — Istanza dell'interessato — Prov vedimento di concessione — Obbligo — Esclusione (L. 5 febbraio 1992 n. 91, nuove norme sulla cittadinanza, art. 6, 9).

La sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisto

della cittadinanza italiana, in caso di istanza dell'interessato,

non obbliga l'amministrazione ad adottare in ogni caso il

provvedimento di concessione (in motivazione, si precisa che

la concessione della cittadinanza è subordinata ad una valu

tazione degli interessi collettivi alla cui salvaguardia è pre ordinato il potere discrezionale della pubblica amministra

zione). (1)

(1) I. - Nel senso che, ai termini dell'art. 9 1. 5 febbraio 1992 n. 91, il

provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato

sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l'esistenza di

un'avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne af

fermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale, v. Cons.

Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474, Foro it., Rep. 1999, voce

Cittadinanza, n. 19, secondo cui, ai fini della concessione del beneficio

de quo, ben possono avere rilievo considerazioni anche di carattere

economico-patrimoniale relative al possesso di adeguate fonti di sussi

stenza. Conformemente, v. Tar Piemonte, sez. II, 26 febbraio 1996, n.

124, id., Rep. 1996, voce cit., n. 16.

II. - In ordine alla competenza del ministro dell'interno a pronuncia re il diniego di cittadinanza italiana, a mente dell'art. 9, 1° comma, 1.

91/92, v. Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2000, n. 4460, id., Rep. 2000,

voce cit., n. 15. Circa le ragioni legittimanti del diniego, v. Cons. Stato, sez. I, 22

maggio 2002, n. 1225/02, id., 2004, III, 155, con nota di richiami, che

ha stabilito che il matrimonio fittizio (accompagnato da un accordo tra i

coniugi con il quale essi abbiano convenuto di non adempiere agli ob

II Foro Italiano — 2004.

Esposizione in fatto. — In data 12 ottobre 2000 Laabad Ab

delaziz presentava alla prefettura di Cuneo istanza, ai sensi del

l'art. 9 1. n. 91 del 5 febbraio 1992, ritenendo di rientrare nella

previsione della lett. f) del 10 comma di tale articolo, per la con

cessione della cittadinanza italiana.

Con decreto del ministro dell'interno del 22 luglio 2002 l'i

stanza veniva respinta. Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ri

corso per i seguenti motivi: violazione di legge in relazione al

l'art. 7 1. n. 241 del 7 agosto 1990 ed in particolare all'art. 3;

violazione di legge con riferimento alla 1. n. 91 del 5 febbraio

1992 ed in particolare all'art. 9, 1° comma, lett./); eccesso di

potere per sviamento; difetto di istruttoria; illogicità; erroneità

dei presupposti di fatto e di diritto. Alla camera di consiglio del 5 maggio 2004 il ricorso veniva

ritenuto per la decisione.

Considerazioni in diritto. — Il ricorso è infondato.

Infatti il provvedimento dell'amministrazione non ha errato

nella considerazione dei presupposti per la concessione della

cittadinanza, in quanto effettivamente dal certificato del casella

rio giudiziale risultano precedenti penali. L'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 9 è comunque

un provvedimento ampiamente discrezionale dell'amministra

zione, la quale può tenere conto di un complesso di elementi di

natura patrimoniale, di valutazione della persona del richieden

te, sia di condanne al di là delle fattispecie previste dall'art. 6

sia di procedimenti penali in corso. La sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la conces

sione della cittadinanza italiana non obbliga l'amministrazione

ad adottare in ogni caso provvedimenti positivi, essendo tale

concessione subordinata ad una valutazione degli interessi col

lettivi alla cui salvaguardia è preordinato il potere discrezionale

della pubblica amministrazione (Tar Lombardia, sez. Brescia, n.

603 del 5 luglio 1999, e Cons. Stato, sez. IV, n. 1474 del 16 settembre 1999, Foro it., Rep. 1999, voce Cittadinanza, n. 19,

per cui ai sensi dell'art. 9 1. 5 febbraio 1992 n. 91, il provvedi mento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla

base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l'esistenza di

un'avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poter ne affermare la compiuta appartenenza alla comunità naziona

le). Né si può ritenere il difetto di motivazione del provvedimento

impugnato. Dal provvedimento impugnato risultano chiara

mente i presupposti di fatto, rappresentati dal certificato del ca

blighi e di non esercitare i diritti del matrimonio stesso), contratto allo

scopo di eludere le norme sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri,

non integra l'ipotesi dei «comprovati motivi inerenti la sicurezza della

repubblica» di cui all'art. 6 1. 91/92, al fine di precludere l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero.

III. - Con specifico riguardo alla concessione della cittadinanza ita

liana ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lett./), 1. 91/92, invocata dal ricor

rente nel giudizio concluso con la sentenza in epigrafe, v. Cons. Stato,

sez. IV, 7 maggio 1999, n. 799, id., Rep. 1999, voce cit., n. 17, che ha

rilevato come, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo

straniero, vada valutato il periodo di soggiorno in Italia assistito da re

golare permesso, dovendosi escludere la rilevanza del periodo in cui lo

straniero medesimo sia risultato anagraficamente residente nel paese. Per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legit

timità costituzionale dell'art. 9 1. 91/92, nella parte in cui prevede il re

quisito della residenza decennale per i cittadini extracomunitari e solo

quadriennale per quelli comunitari, in quanto il principio di eguaglianza

può considerarsi violato solo nel caso in cui a identiche situazioni so

stanziali sia riservato un trattamento differenziato, v. Trga Trentino

Alto Adige, sede Trento, 22 maggio 1995, n. 158, id., Rep. 1995, voce

cit., n. 11. IV. - In generale, sui requisiti che consentono allo straniero di otte

nere la cittadinanza italiana, v. Corte cost., ord. 4 agosto 2003, n. 293,

id., 2004, I, 21, con nota di richiami, che ha dichiarato la manifesta

inammissibilità, per mancata motivazione in ordine alla rilevanza, della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, 1° comma, lett. b), 1.

91/92, nella parte in cui non prevede che divenga immediatamente cit

tadino italiano lo straniero maggiorenne che, a seguito dell'adozione da

parte di cittadino italiano, perda la cittadinanza del paese di origine.

Cfr., altresì, Cons. Stato, sez. I, 28 novembre 2001, n. 1077/01, id.,

2003, III, .154, con nota di richiami, secondo cui, in caso di riacquisto della cittadinanza italiana da parte dei genitori, non si produce un ac

quisto automatico della cittadinanza per i figli maggiorenni, dovendosi

all'uopo presentare documentata istanza.

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367 PARTE TERZA 368

sellario giudiziale, e le valutazioni operate dall'amministrazio

ne, in relazione all'interesse pubblico della collettività.

L'acquisto della cittadinanza ai sensi del successivo art. 9 è

infatti subordinato ad una valutazione di opportunità politico amministrativa latamente discrezionale (cfr. Tar Campania n.

4123 dell'8 novembre 2000).

Pertanto, l'amministrazione, nell'esercizio della sua discre

zionalità, ben poteva considerare valutazioni di opportunità, sia

rispetto all'integrazione di una persona nella comunità nazio

nale sia, come evidenziato nella motivazione del provvedimento

impugnato, dell'interesse pubblico della comunità all'inseri mento della persona stessa.

Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.

RASSEGNA DEI PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO

cura di M. De Paolis)

Sezione consultiva per gli atti normativi (*)

(7° novembre 2003 - 30 aprile 2004)

51. Acque pubbliche e private — Laghi — Criterio di classifi cazione ex tabella 11, punto 3.3.3, all. 1, d.leg. 11 maggio 1999 n. 152 — Modifica — Schema di d.m.

ric. Min. ambiente

e tutela del territorio sez. AN n. 4567/03

52. Adozione e affidamento — Minori dichiarati adottabili — Banca dati istituita ex art. 40 1. 28 marzo 2001 n. 149 —

Attuazione e organizzazione — Schema di regolamento

rie. Min. giustizia sez. AN n. 3155/03

53. a) Alimenti e bevande (igiene e commercio) — Acque

gassate — Produzione e commercio —

Disciplina igienica — D.p.r. 19 maggio 1958 n. 719 — Modifica — Schema di regolamento

54. b) Alimenti e bevande (igiene e commercio) — Bibite analcoliche gassate

— In recipienti chiusi — Produzione e

commercio — Disciplina igienica — D.p.r. 19 maggio 1958 n. 719 — Modifica — Schema di regolamento

55. c) Alimenti e bevande (igiene e commercio) — Bibite analcoliche non gassate — In recipienti chiusi — Produ zione e commercio —

Disciplina igienica — D.p.r. 19

maggio 1958 n. 719 — Modifica — Schema di regola mento

ric. Min. politiche comunitarie sez. AN n. 3153/04

56. Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in gene re — Amministrazione ambiente e tutela del territorio —

(*) La rassegna persegue la finalità di segnalare i pareri resi dalla sezione consultiva per gli atti normativi, istituita ai sensi dell'art. 17, 28° comma, 1. 15 maggio 1997 n. 127.

La sezione è competente per l'esame degli schemi di atti normativi, per i quali il parere del Consiglio di Stato in sede consultiva sia pre scritto per legge, o comunque sia richiesto dall'amministrazione; nuova è la competenza circa il parere sugli schemi di atti normativi dell'Unio ne europea.

Le informazioni riguardano, nell'ordine, il numero progressivo asse gnato dalla redazione; la voce del Repertorio del Foro italiano; un sin tetico titoletto; l'amministrazione richiedente il parere; la sezione del Consiglio di Stato; il numero di pubblicazione della sezione consultiva

per gli atti normativi. La presente rassegna copre il periodo dal 1° novembre 2003 al 30

aprile 2004.

Il Foro Italiano — 2004.

Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti — Direttive dell'Unione europea

— Norme di

attuazione — D.m. 28 aprile 1998 n. 406 — Modifiche — Schema di d.m.

ric. Min. ambiente

e tutela del territorio sez. AN n. 2354/04

57. Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in gene re — Amministrazione (per i) beni e (le) attività culturali —

Organizzazione — Schema di regolamento

ric. Min. beni

e attività culturali sez. AN n. 2490/04

58. Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in gene re — Amministrazione comunicazioni —

Organizzazione — Schema di regolamento

ric. Min. comunicazioni sez. AN n. 6622/04

59. Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in gene re — Amministrazione (delle) comunicazioni — Uffici di diretta collaborazione del ministro —

D.p.r. 14 maggio 2001 n. 258 — Modificazioni — Schema di regolamento governativo

ric. Min. comunicazioni sez. AN n. 4814/03

60. Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in gene re — Amministrazione giustizia — Organismi di concilia zione ex art. 39, 3° comma, d.leg. 17 gennaio 2003 n. 5 —

Indennità — Schema di regolamento

ric. Min. giustizia sez. AN n. 3069/04

61. Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in gene re — Amministrazione giustizia — Organismi di concilia zione ex art. 38 d.leg. 17 gennaio 2003 n. 5 — Istituzione — Schema di regolamento

ric. Min. giustizia sez. AN n. 3064/04

62. Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in gene re — Amministrazione (delle) infrastrutture e (dei) tra

sporti —

Organizzazione — Schema di d.p.r.

ric. Min. infrastrutture sez. AN n. 5014/03

63. Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in gene re — Amministrazione (del) lavoro e (delle) politiche so

ciali — Centro nazionale di documentazione e di analisi

per l'infanzia — Regolamento di organizzazione —

Schema di d.p.r.

ric. Min. lavoro

e politiche sociali sez. AN n. 435/03

64. a) Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in ge nere — Personale da utilizzare per le attività di informa zione e di comunicazione — Interventi formativi — Ter

mine, ex art. 6, 3° comma, d.p.r. 21 settembre 2001 n. 422 — Schema di regolamento

65. b) Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in ge nere — Personale da utilizzare per le attività di informa zione e di comunicazione — Titoli professionali

— Ter

mine, ex art. 6, 3° comma, d.p.r. 21 settembre 2001 n. 422 — Schema di regolamento

rie. Pres. cons. min. sez. AN n. 5199/03

66. Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in gene re — Presidenza del consiglio dei ministri — Struttura e

gruppo tecnico in materia di immigrazione — Modalità di coordinamento — Schema di regolamento

ric. Pres. cons. min. sez. AN n. 4014/03

67. Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in gene re — Servizi erogati dalla pubblica amministrazione —

Per via telematica — Documento su supporto informatico

per l'accesso — Carta nazionale dei servizi — Schema di

d.p.r.

ric. Pres. cons. min. sez. AN n. 3693/03

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